Contratto ospiti non convenzionati - Casa di Riposo Guizzo
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Contratto ospiti non convenzionati - Casa di Riposo Guizzo
CASA DI RIPOSO “GUIZZO MARSEILLE” VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) CONTRATTO PER OSPITALITA’ TEMPORANEA TRA La Casa di Riposo “Guizzo Marseille” con sede a Volpago del Montello (TV) - loc. Selva – in Via Santa Croce n. 2, C.F. e P.I. 00519130264, d’ora in poi denominata “Casa di Riposo”, nella persona del Dirigente Segretario Direttore Militello Dr. Barbara, nata a Mestre – Venezia il 26.06.1962, E Il Sig. / la Sig.ra _______________________________________________________ nato/nata a _________________________________ il _______________________ residente a ___________________________in via _____________________ n. ____ tel . ____________________________ cod. fisc. ____________________________, d’ora in poi denominato “familiare”, in qualità di _______________________ del/la Sig./ra ___________________________, d’ora in poi denominato “ospite”, richiedente di essere ospitato presso la Casa di Riposo “Guizzo Marseille” SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 1) La Casa di Riposo si impegna ad accogliere l’ospite garantendo il rispetto della Carta dei Servizi e dei regolamenti interni in vigore. La Casa di Riposo si impegna a garantire all’ospite temporaneo tutte le prestazioni garantite all’ospite stabilmente residente. 2) L’ospite dichiara di conoscere, accettare e rispettare i regolamenti interni della struttura attualmente vigenti e pubblicati sul sito internet dell’Ente www.guizzomarseille.org. 3) Il familiare si impegna a corrispondere la retta giornaliera annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo. Essa corrisponde a quella prevista per gli ospiti stabilmente residenti. Per la qualificazione di ospite temporaneo/a non autosufficiente, l’ospite è tenuto al pagamento della quota sanitaria ( che non viene riconosciuta all’Ente dall’ULSS) nella misura prevista dal tariffario annuale adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. La retta può subire modifiche in caso di variazione dell’autonomia dell’ospite sulla base della scheda SVAMA o della scheda regionale 0/33 oppure in caso di sistemazione in camera di diversa tipologia. La retta attualmente in vigore per l’ospite ammonta a giornalieri Euro _______________; 4) Il familiare si impegna a garantire il regolare pagamento della retta dovuta con cadenza mensile senza sollecitazioni, riserve o condizioni. In caso contrario si impegna, fin da ora, a riprendere in carico l’ospite autorizzando la Casa di Riposo ad accompagnarlo al domicilio qui di seguito indicato: _________________________________________________________________. Le spese per il trasporto dell’ospite al domicilio indicato saranno poste a carico del familiare contrattualmente obbligato dal presente atto. Resta ferma la facoltà della Casa di Riposo di adire le vie legali con denuncia all’autorità per abbandono. 5) Il familiare costituisce con effetto immediato un deposito cauzionale infruttifero pari ad Euro 1.200,00 con versamento presso il Tesoriere dell’Ente Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a.. Il deposito cauzionale verrà rimborsato all’atto della dimissione, salvo rivalsa per eventuale debito per pagamento della retta o per danni arrecati alla Casa di Riposo. In caso di rinuncia all’ammissione nel mese precedente la data prevista per l’ingresso, l’intera cauzione è trattenuta a titolo risarcitorio. 6) Il familiare si impegna a riconoscere il rimborso di eventuali spese extra sopportate dalla Casa di Riposo per conto dell’ospite, con liquidazione mensile. La Casa di Riposo, in caso di assenza dell’ospite, richiede il pagamento integrale della retta di ospitalità senza alcuna detrazione. 7) In caso di uscita dell’ospite in via definitiva prima del termine determinato dal contratto si richiede il versamento alla Casa di Riposo della retta per i giorni mancanti al termine del contratto nella misura intera. Nel caso di decesso dell’ospite temporaneo in corso di contratto, il pagamento della retta sarà dovuto per ulteriori giorni 8 dal momento del decesso. Nel caso di passaggio, in corso di contratto, dell’ospite temporaneo alla residenzialità definitiva presso altra casa di riposo, l’ospite sarà tenuto a pagare giorni 8 di retta decorrenti dal momento della disdetta. Nel caso di passaggio, in corso di contratto, dell’ospite temporaneo alla residenzialità definitiva presso la Casa di Riposo “Guizzo Marseille” non verrà richiesto il pagamento dell’onere per il mantenimento del posto. 8) L’ospite si impegna a riconoscere gli indirizzi della Casa di Riposo in merito alla scelta del medico. 10) Il familiare autorizza la Casa di Riposo ad effettuare eventuali spostamenti di stanza o di nucleo dell’ospite per motivi organizzativi o sanitari. 11) Il presente contratto che ha valore di prenotazione del posto decorre dal giorno ______________________ ed ha durata fino al giorno ____________________ . Letto, approvato e sottoscritto. Volpago del Montello, li ……………………….. Firma IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE Militello Dr. Barbara __________________________ __________________________