statuto - Società Mutua Pinerolese

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ART.1 – DENOMINAZIONE È costituita in PINEROLO una Società di Mutuo Soccorso denominata SOCIETÀ MUTUA
PINEROLESE. Essa è una mutua volontaria disciplinata dalla Legge 15/04/1886 n. 3818.
ART.2 – DURATA La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2099.
ART.3 – SEDE La Società ha sede in Pinerolo ora in via Silvio Pellico 19. Essa può costituire anche fuori dal territorio
comunale gruppi di soci coordinati da strutture organizzative a livello territoriale i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal
regolamento.
ART.4 - SCOPI OGGETTO La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite
dalla legge e dal presente statuto e nel rispetto dei principi della mutualità. In particolare essa potrà svolgere, unitamente ad altri
organismi mutualistici similari:
1) attività previdenziale ed assistenziale, nonché attività d’assistenza sanitaria e parasanitaria stipulando se del caso,
convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private. Essa potrà inoltre avviare:
2) attività culturali e di aggiornamento professionale, sportive e ricreative anche in collaborazione con enti e/o organi pubblici o
privati;
3) tutte quelle altre prestazioni economiche e previdenziali e di carattere sociale atte a migliorare le condizioni del Socio.
Per la realizzazione di quanto sopra previsto ai punti 1, 2, 3 del presente art. potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero
necessarie purché conformi con il presente statuto.
In particolare sarà possibile:
a) stabilire rapporti con organismi mutualistici similari sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, nell’intento di
favorire la diffusione e lo sviluppo mutualistico;
b) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico;
c) affidare ad altri organismi l’esplicazione di determinati servizi;
d)effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale. I limiti, le norme ed i contributi
per l’esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati da un apposito regolamento interno da approvarsi
all’assemblea.
ART.5 - SOCI Possono essere Soci tutti i cittadini dell’Unione Europea. Possono associarsi anche i minori di età ed in tal caso
i rapporti con la mutua saranno svolti da chi esercita la patria potestà. L’ammissione di nuovi Soci è condizionata al versamento
della tassa di ammissione e dei contributi sociali ed è deliberata dal C.d.A. su domanda degli interessati.
Il vincolo sociale ha la durata di anni uno con la scadenza al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia la data di ammissione alla
Mutua.
Il vincolo sociale è sospeso nei casi di morosità stabiliti dal regolamento; durante la sospensione del vincolo sociale l’interessato
non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente statuto. La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione,
causa di morte.
ART.6 – RECESSI Il Socio può recedere dalla Mutua ed a tale scopo deve farne tempestiva richiesta entro e non oltre al 31
agosto di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione della Mutua o consegnandola a
mano presso l’ufficio della Mutua stessa dietro rilascio di una ricevuta indicante la data della presentazione. Il recesso ha
efficacia con l’inizio dell’anno successivo e, pertanto, fino a tale data il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il
Socio non esercita la facoltà di recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente
rinnovata di anno in anno. Il Socio può recedere anche da una sola delle varie assistenze erogate dalla Mutua e previste dal
regolamento sociale.
ART.7 - DECADENZA La decadenza è automatica in caso di morosità. Anche in caso di decadenza resta l‘obbligo di
versare le quote sociali per l’anno in corso.
ART.8 – ESCLUSIONI Il C.d.A. può deliberare la esclusione del Socio nei seguenti casi:
a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello statuto e del regolamento;
b) mutamento dell’attività del Socio quando la nuova condizione sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento e dallo
statuto;
c) condanna del Socio per atti infamanti;
d) comportamenti del Socio dannosi in genere per la Società e il suo funzionamento.
ART.9 – SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO In caso di recesso del Socio o di esclusione, nessun importo sarà liquidato al
medesimo.
ART.10 – PATRIMONIO SOCIALE Il patrimonio della Società è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultano dal
bilancio approvato dai soci in assemblea ordinaria.
Del fondo sociale una parte stabilita dal Consiglio resterà nella cassa della società allo scopo di far fronte alle spese di
amministrazione dei vari fondi dell’ente e l’altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi:
a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
b) in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario;
c) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari di prim’ordine;
d) in tutte quelle operazioni mobiliari od immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale;
e) I Soci non potranno per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale. Gli avanzi di gestione nonché i
fondi accantonati e le riserve non possono anche in modo indiretto essere distribuiti ai Soci durante la vita della Mutua, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
In caso di scioglimento della società l’intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto disinteressatamente a fini di pubblica
utilità, ad enti con finalità di assistenza sociale indicata dall’assemblea stessa dei soci che delibera lo scioglimento.
ART.11 – LASCITI E DONAZIONI I lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito, o conseguisse per un fine
determinato, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi erogate in conformità della
destinazione fissata dal testatore o donatore.
ART.12 – ESERCIZIO FINANZIARIO L’esercizio si inizia il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio
consuntivo corredato da una relazione degli amministratori sull’andamento della gestione sociale deve essere presentata
all’assemblea dei Soci entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell’anno a cui si riferisce.
Il bilancio deve consistere in due parti, del conto spese e rendite, e del conto patrimoniale. Nel conto rendite sono annotati i
contributi sociali e gli altri eventuali proventi. Nel conto spese le prestazioni erogate, le spese generali e le altre previste dal
presente statuto.
ART.13 – ORGANI DELLA SOCIETÀ
Gli organi della società sono:
l’assemblea dei Soci
il consiglio di amministrazione
il presidente
il collegio dei sindaci.
ART.14 – ASSEMBLEA DEI SOCI L’assemblea dei Soci è composta dai Soci ordinari in regola con il pagamento dei
contributi sociali. Il Socio ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio ordinario avente
diritto di voto e munito di delega scritta. Nessun Socio ordinario può rappresentare più di un Socio.
ART.15 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Spetta
all’assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio ed il rendiconto economico, la relazione del consiglio e quella dei sindaci;
b)eleggere il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci; deliberare su altre proposte presentate dal
consiglio e sulle proposte dei soci comunicate al consiglio almeno 45 giorni prima dell’assemblea.
Spetta all’assemblea straordinaria:
a) Modificare lo statuto;
b) procedere allo scioglimento della società nominando i liquidatori;
c) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale. Tutti i Soci hanno pari diritto di
accesso alle informazioni che devono essere fornite loro prima o durante l’assemblea.
Le informazioni possono essere ottenute presso la sede sociale a partire dalla convocazione dell’assemblea.
ART.16 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA Le assemblee ordinarie devono essere convocate dal consiglio entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie devono essere affisse almeno quindici giorni prima nei
locali della sede sociale e delle sedi periferiche.
La convocazione dell’assemblea ordinaria e la formazione dell’ordine del giorno possono essere richieste da almeno il 25 per
cento dei Soci con comunicazione scritta al consiglio d’amministrazione.
ART.17 - QUORUM DELIBERATIVO E COSTITUTIVO DELL’ASSEMBLEA Per la validità delle assemblee ordinarie
è necessaria in prima convocazione la presenza di persona o per delega di almeno un terzo più 1 dei Soci aventi diritto a voto.
Per la validità delle assemblee straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di persona o per delega di almeno
la metà più 1 dei Soci aventi diritto a voto.
Quando la prima riunione vada deserta l’assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve riunirsi in seconda convocazione che
può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta nel giorno successivo.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli oggetti scritti
all’ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza relativa nell’assemblea ordinaria e con maggioranza di due terzi
nell’assemblea straordinaria salvo che per lo scioglimento della Società per deliberare il quale occorrerà il voto favorevole dei
quattro quinti dei presenti e/o rappresentati.
ART.18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il consiglio di amministrazione è formato da nove a undici consiglieri.
Essi sono eletti fra i soci ordinari con anzianità sociale di almeno tre mesi e durano in carica tre anni, sono dispensati dal
prestare cauzione e sono rieleggibili.
Il consiglio elegge tra i suoi membri il presidente ed il vicepresidente ai quali spetta la rappresentanza legale della Società di
fronte a terzi e in giudizio nonché la firma sociale. In caso di impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente. Nomina
un segretario che potrà anche non rivestire carica di consigliere. Il consiglio può nominare un comitato esecutivo di cinque
membri determinando i poteri ad esso delegati.
ART.19 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il C.d.A. è investito dei più ampi poteri sia di carattere
ordinario che straordinario per la gestione della Società ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservati
all’assemblea dei Soci.
In particolare al C.d.A. spetta di:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
b) redigere i bilanci;
c) compilare i regolamenti;
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all’attività e gestione sociale;
e) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al presidente del C.d.A.
f) assumere e licenziare il personale;
g) deliberare l’apertura di sedi e succursali;
h) deliberare sull’adesione ad associazioni di rappresentanza e tutela della mutualità volontaria.
ART.20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente o almeno la metà dei consiglieri
lo ritenga necessario. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.
Il consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità se la votazione è palese prevale il voto del presidente, se è segreta
il risultato della parità equivale a rigetto.
ART.21 - SINDACI Il collegio dei sindaci è eletto dall’assemblea ed è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due
supplenti. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I sindaci devono essere eletti fra le persone residenti nel
luogo anche tra i non Soci.
Il collegio dei sindaci ha il compito di esaminare i registri e di vigilare sull’andamento della Società e di adempiere a tutto quanto
previsto dalle disposizioni vigenti sui sindaci delle società per azioni.
ART.22 - COMPONIMENTO DELLE CONTROVERSIE La definizione delle vertenze che dovessero sorgere tra la
Società e i singoli Soci è demandata ad un collegio arbitrale nominato per ogni singolo caso e composto da tre membri: uno
designato dal Socio, un altro dal C.d.A. ed il terzo dagli arbitri così nominati o in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale
di Pinerolo. Qualora la controversia riguardasse più parti, ciascuna provvederà alla nomina di un proprio arbitro e gli arbitri così
nominati provvederanno alla nomina di un presidente scegliendo al proprio interno o all’esterno (salva la facoltà di ricorrere al
presidente del Tribunale) a seconda che le parti in controversia siano in numero pari o dispari. L’arbitrato sarà irrituale e di
equità.
ART.23 - CLAUSOLA FINALE Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto e dalle norme regolamentari si fa
riferimento alle leggi generali e a quelle speciali delle mutue volontarie.