servizio protezione civile - Consiglio Comunale
Transcript
servizio protezione civile - Consiglio Comunale
COMUNE DI PAVIA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE (APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 21/01/2008) 1 REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE Art. 1 E’ istituito presso il Comune di Pavia il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile d’ora in poi detto Gruppo, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano abituale dimora nel territorio del Comune di Pavia o nei comuni limitrofi. I componenti del Gruppo sono chiamati a prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, per le attività di previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell’emergenza e ogni altro tipo d'intervento rientrante nell’ambito della Protezione Civile sul territorio nazionale ed internazionale. Art. 2 Il Gruppo agisce a supporto e in collaborazione con il servizio di Protezione Civile del Comune di Pavia nell’espletamento da parte di quest’ultimo degli interventi, iniziative ed attività di Protezione Civile. Il Gruppo svolge la propria attività presso la sede operativa del Servizio Protezione Civile del Comune. Art. 3 Il Sindaco ovvero l’assessore delegato alla Protezione Civile attraverso il Servizio Comunale di Protezione Civile assicura lo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni anche con l’eventuale supporto del Gruppo: • la partecipazione del Gruppo alle attività di Protezione Civile che si esplica generalmente nella previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza; • la predisposizione di turni di reperibilità dei volontari ogni qualvolta si presenti la necessità, • l’informazione e l’addestramento del Gruppo, formando eventuali squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio e in relazione alle specifiche attitudini e /o competenze dei singoli volontari; • il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, utili ai fini di Protezione Civile. Art. 4 Il Gruppo fa riferimento ed opera in base alle direttive del Responsabile del Servizio di Protezione Civile e del Dirigente di Settore in cui il Servizio di Protezione Civile è incardinato. 2 Gli appartenenti al Gruppo collaborano con il Servizio di Protezione Civile in attuazione degli indirizzi e dei programmi in materia di Protezione Civile espressi dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Il Sindaco o l’Assessore delegato, sentito anche il Dirigente responsabile, puo’ nominare un coordinatore fra i componenti del Gruppo, con compiti di coordinamento e raccordo tra il Servizio di Protezione Civile e il Gruppo stesso. Il Gruppo si compone di volontari che costituiscono l’ASSEMBLEA DEI VOLONTARI EFFETTIVI. Può essere altresì prevista una SEGRETERIA del GRUPPO- composta da volontari disponibili all’uopo individuati dal Responsabile del Servizio o dal Coordinatore del Gruppo ove nominato - che opererà in funzione delle esigenze organizzative ed operative. Art. 5 Il Comune di Pavia individua le forme più opportune per incentivare l’adesione dei cittadini al Gruppo. Gli interessati a divenire appartenenti del Gruppo Comunale Volontari devono presentare apposita domanda ( secondo il modello allegato al presente regolamento quale sua parte integrante sub lettera “A” ) indirizzata al Comune di Pavia Servizio di Protezione Civile, corredata da certificato medico (comprensivo di gruppo sanguigno), comprovante l'idoneità psicofisica in relazione alle attività da svolgere. L’ammissione al Gruppo è subordinata, per coloro che non fossero già in possesso dei necessari requisiti - alla frequenza di corsi di formazione organizzati dal Comune di Pavia e con il superamento di un periodo di prova di sei mesi. Con cadenza annuale, o qualora le circostanze lo richiedano, sono organizzati corsi di formazione e/o di aggiornamento per il miglioramento della preparazione tecnica di cui all’Art. 2 del D.P.R. 21.09.1994 n. 613 e comunque in applicazione della normativa vigente in materia. Gli ammessi vengono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità, l’appartenenza al Gruppo e la qualifica di volontario. Il Comune, ai sensi dell’art. 4 della Legge 266/91, assicura i Volontari singoli e associati appartenenti al Gruppo Comunale contro infortuni connessi allo svolgimento dell’ attività di istituto, compresi gli interventi di prevenzione, soccorso, di emergenza e di addestramento teoricopratico, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Art. 6 I Volontari vengono formati e addestrati dal personale Comunale del Servizio di Protezione Civile ed eventualmente in collaborazione con Regione Lombardia, Prefettura, Corpo Nazionale dei VV. FF., Corpo Forestale dello Stato, Croce Rossa Italiana, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ed altri Enti che, per propri compiti istituzionali, siano ritenuti idonei alla finalità perseguita. 3 Art. 7 Il Sindaco, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 225/92, è autorità di Protezione Civile e assume, anche per il tramite dell’Assessore delegato ove nominato, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione che saranno attuati operativamente dal Servizio Comunale di Protezione Civile e dal Gruppo, oltre che in collaborazione con altre organizzazioni della Protezione Civile. Il Dirigente controlla e verifica le attività del Gruppo avvalendosi anche della collaborazione del personale in organico dipendente dell’Amministrazione, del coordinatore del Gruppo stesso ove nominato. Art. 8 Secondo quanto già previsto dal precedente art. 4 il Gruppo opera alle dipendenze del Servizio di Protezione Civile del Comune di Pavia in collaborazione con gli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti. I Volontari hanno il dovere di presentarsi sempre in divisa nell’ambito delle attività di Protezione Civile e ai servizi da svolgere o comunque di mantenere un aspetto decoroso e di osservare un comportamento consono alle buone norme di convivenza civile, nonché di mantenere in perfetto ordine il vestiario con l’impegno di riconsegnarlo qualora cessi il rapporto con il Gruppo Comunale di Protezione Civile. Sulla divisa sono ammessi solamente distintivi inerenti la Protezione Civile del Comune di Pavia, brevetti e specializzazioni devono essere comprovati da relativa documentazione e approvati dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile. Gli interventi da svolgere vengono comunicati ai Volontari, tramite il Coordinatore – ove nominato - da parte del Responsabile di Protezione Civile, il quale emanerà appositi ordini di servizio. I Volontari che non siano stati convocati per un intervento non possono interferire su di esso in alcun modo presentandosi sul posto durante lo svolgimento dell’operazione. Ai Volontari non è permesso portare persone estranee al gruppo nella sede della Protezione Civile senza autorizzazione del Responsabile(Coordinatore) del Servizio. I Volontari possono chiedere, per motivi personali, la sospensione dal Gruppo per un periodo di un anno. Art. 9 I Volontari sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell’articolo 1 e comunque nell’intero regolamento con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi agli organi preposti e competenti alla direzione e al coordinamento degli interventi. 4 Art. 10 Ai Volontari saranno garantiti, ai sensi dell’articolo 10 e 11 del DPR n° 613/94, nell’ambito delle operazioni di emergenza o di simulazioni, debitamente autorizzate da Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici: • mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativa in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro; • mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso,che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego; • copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l’impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia la facoltà a norma di legge; • rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle sperse sostenute relative al carburante per l’uso dei mezzi di trasporto personali durante l’attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore. Art. 11 Quali componenti del Gruppo, i volontari sono tenuti a : • partecipare assiduamente alle attività addestrative ed operative; l’assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive può comportare la sospensione e la restituzione immediata delle dotazioni individuali ricevute in uso; • partecipare alle attività addestrative ed operative a titolo gratuito senza diritto a rimborsi o remunerazioni salvo quanto previsto dalla legge in vigore; • comunicare prontamente al Dirigente Responsabile del Servizio ovvero al coordinatore del Gruppo ove nominato ogni variazione dei propri dati personali forniti; • conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature date in uso; • astenersi nell’ambito delle attività del Gruppo, da svolgere attività di propaganda per qualsiasi scopo; • astenersi dall’impiego delle dotazioni individuali e delle attrezzature fornite per usi diversi da quello di servizio. 5 I volontari del Gruppo possono rifiutarsi di eseguire lavori od attività qualora verifichino la sussistenza di pericolo per la propria ed altrui incolumità ed alla cui esecuzione non si ritengono adeguatamente preparati. Art. 12 La qualifica di Volontario del Gruppo di Protezione Civile del Comune di Pavia si perde nei seguenti casi: • dimissioni; • evidente ed ingiustificata inattività; • commissione di reati o comunque assunzione di atti e/o comportamenti in contrasto con i compiti di istituto e le direttive emanate; • raggiunto limite di età (70 anni), eventuali deroghe, con motivato provvedimento, saranno concesse dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile; • eventuali cambiamenti degli indirizzi programmatici del Servizio di Protezione Civile del Comune di Pavia. In detti casi il Volontario è obbligato a restituire immediatamente la tessera e l’equipaggiamento di proprietà del Comune di Pavia. Art. 13 L’accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l’appartenenza al Gruppo. Le infrazioni allo stesso, se di lieve entità, comportano la sospensione temporanea, fino ad un massimo di tre mesi decisa in via precauzionale dal Dirigente Responsabile del Servizio di Protezione Civile. Reiterate sospensioni o infrazioni gravi possono comportare l’esclusione dal Gruppo che, previa comunicazione delle motivazioni e previsione di un termine adeguato per presentare le proprie controdeduzioni, è disposta dal Dirigente Responsabile del Servizio di Protezione Civile. Le infrazioni e la loro reiterazione sono rilevate anche dal Coordinatore del Gruppo- ove nominatoche le segnala al Dirigente Responsabile del Servizio . Art. 14 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alla normativa vigente. 6