servizio protezione civile - Consiglio Comunale

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servizio protezione civile - Consiglio Comunale
COMUNE DI PAVIA
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
REGOLAMENTO
DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE
(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 21/01/2008)
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REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 1
E’ istituito presso il Comune di Pavia il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile d’ora in
poi detto Gruppo, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età e che abbiano abituale dimora nel territorio del Comune di Pavia o nei comuni limitrofi.
I componenti del Gruppo sono chiamati a prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi
personali, per le attività di previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell’emergenza e ogni
altro tipo d'intervento rientrante nell’ambito della Protezione Civile sul territorio nazionale ed
internazionale.
Art. 2
Il Gruppo agisce a supporto e in collaborazione con il servizio di Protezione Civile del Comune di
Pavia nell’espletamento da parte di quest’ultimo degli interventi, iniziative ed attività di Protezione
Civile.
Il Gruppo svolge la propria attività presso la sede operativa del Servizio Protezione Civile del
Comune.
Art. 3
Il Sindaco ovvero l’assessore delegato alla Protezione Civile attraverso il Servizio Comunale di
Protezione Civile assicura lo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni anche con l’eventuale
supporto del Gruppo:
•
la partecipazione del Gruppo alle attività di Protezione Civile che si esplica generalmente
nella previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza;
•
la predisposizione di turni di reperibilità dei volontari ogni qualvolta si presenti la necessità,
•
l’informazione e l’addestramento del Gruppo, formando eventuali squadre specializzate in
relazione ai principali rischi presenti sul territorio e in relazione alle specifiche attitudini e /o
competenze dei singoli volontari;
•
il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, utili ai
fini di Protezione Civile.
Art. 4
Il Gruppo fa riferimento ed opera in base alle direttive del Responsabile del Servizio di Protezione
Civile e del Dirigente di Settore in cui il Servizio di Protezione Civile è incardinato.
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Gli appartenenti al Gruppo collaborano con il Servizio di Protezione Civile in attuazione degli
indirizzi e dei programmi in materia di Protezione Civile espressi dal Sindaco e dalla Giunta
Comunale.
Il Sindaco o l’Assessore delegato, sentito anche il Dirigente responsabile, puo’ nominare un
coordinatore fra i componenti del Gruppo, con compiti di coordinamento e raccordo tra il Servizio
di Protezione Civile e il Gruppo stesso.
Il Gruppo si compone di volontari che costituiscono l’ASSEMBLEA DEI VOLONTARI
EFFETTIVI. Può essere altresì prevista una SEGRETERIA del GRUPPO- composta da volontari
disponibili all’uopo individuati dal Responsabile del Servizio o dal Coordinatore del Gruppo ove
nominato - che opererà in funzione delle esigenze organizzative ed operative.
Art. 5
Il Comune di Pavia individua le forme più opportune per incentivare l’adesione dei cittadini al
Gruppo.
Gli interessati a divenire appartenenti del Gruppo Comunale Volontari devono presentare apposita
domanda ( secondo il modello allegato al presente regolamento quale sua parte integrante sub
lettera “A” ) indirizzata al Comune di Pavia Servizio di Protezione Civile, corredata da certificato
medico (comprensivo di gruppo sanguigno), comprovante l'idoneità psicofisica in relazione alle
attività da svolgere.
L’ammissione al Gruppo è subordinata, per coloro che non fossero già in possesso dei necessari
requisiti - alla frequenza di corsi di formazione organizzati dal Comune di Pavia e con il
superamento di un periodo di prova di sei mesi.
Con cadenza annuale, o qualora le circostanze lo richiedano, sono organizzati corsi di formazione
e/o di aggiornamento per il miglioramento della preparazione tecnica di cui all’Art. 2 del D.P.R.
21.09.1994 n. 613 e comunque in applicazione della normativa vigente in materia.
Gli ammessi vengono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità,
l’appartenenza al Gruppo e la qualifica di volontario.
Il Comune, ai sensi dell’art. 4 della Legge 266/91, assicura i Volontari singoli e associati
appartenenti al Gruppo Comunale contro infortuni connessi allo svolgimento dell’ attività di
istituto, compresi gli interventi di prevenzione, soccorso, di emergenza e di addestramento teoricopratico, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
I Volontari vengono formati e addestrati dal personale Comunale del Servizio di Protezione Civile
ed eventualmente in collaborazione con Regione Lombardia, Prefettura, Corpo Nazionale dei VV.
FF., Corpo Forestale dello Stato, Croce Rossa Italiana, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale
ed altri Enti che, per propri compiti istituzionali, siano ritenuti idonei alla finalità perseguita.
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Art. 7
Il Sindaco, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 225/92, è autorità di Protezione Civile e assume,
anche per il tramite dell’Assessore delegato ove nominato, la direzione ed il coordinamento dei
servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione che saranno attuati operativamente dal Servizio
Comunale di Protezione Civile e dal Gruppo, oltre che in collaborazione con altre organizzazioni
della Protezione Civile.
Il Dirigente controlla e verifica le attività del Gruppo avvalendosi anche della collaborazione del
personale in organico dipendente dell’Amministrazione, del coordinatore del Gruppo stesso ove
nominato.
Art. 8
Secondo quanto già previsto dal precedente art. 4 il Gruppo opera alle dipendenze del Servizio di
Protezione Civile del Comune di Pavia in collaborazione con gli organi preposti alla direzione ed al
coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.
I Volontari hanno il dovere di presentarsi sempre in divisa nell’ambito delle attività di Protezione
Civile e ai servizi da svolgere o comunque di mantenere un aspetto decoroso e di osservare un
comportamento consono alle buone norme di convivenza civile, nonché di mantenere in perfetto
ordine il vestiario con l’impegno di riconsegnarlo qualora cessi il rapporto con il Gruppo Comunale
di Protezione Civile.
Sulla divisa sono ammessi solamente distintivi inerenti la Protezione Civile del Comune di Pavia,
brevetti e specializzazioni devono essere comprovati da relativa documentazione e approvati dal
Responsabile del Servizio di Protezione Civile.
Gli interventi da svolgere vengono comunicati ai Volontari, tramite il Coordinatore – ove nominato
- da parte del Responsabile di Protezione Civile, il quale emanerà appositi ordini di servizio.
I Volontari che non siano stati convocati per un intervento non possono interferire su di esso in
alcun modo presentandosi sul posto durante lo svolgimento dell’operazione.
Ai Volontari non è permesso portare persone estranee al gruppo nella sede della Protezione Civile
senza autorizzazione del Responsabile(Coordinatore) del Servizio. I Volontari possono chiedere,
per motivi personali, la sospensione dal Gruppo per un periodo di un anno.
Art. 9
I Volontari sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell’articolo 1 e comunque nell’intero
regolamento con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante
con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi agli organi preposti e competenti alla direzione e
al coordinamento degli interventi.
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Art. 10
Ai Volontari saranno garantiti, ai sensi dell’articolo 10 e 11 del DPR n° 613/94, nell’ambito delle
operazioni di emergenza o di simulazioni, debitamente autorizzate da Dipartimento della Protezione
Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:
•
mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativa in
interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento
del posto di lavoro;
•
mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per
il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte
del datore di lavoro e al datore stesso,che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l’equivalente
degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere
valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il
periodo di impiego;
•
copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l’impiego autorizzato,
da assicurazione stipulata dal dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia la
facoltà a norma di legge;
•
rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle sperse sostenute relative al
carburante per l’uso dei mezzi di trasporto personali durante l’attività addestrativa o negli
interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile.
Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite
alle tariffe in vigore.
Art. 11
Quali componenti del Gruppo, i volontari sono tenuti a :
•
partecipare assiduamente alle attività addestrative ed operative; l’assenza ingiustificata per più
di tre volte consecutive può comportare la sospensione e la restituzione immediata delle
dotazioni individuali ricevute in uso;
•
partecipare alle attività addestrative ed operative a titolo gratuito senza diritto a rimborsi o
remunerazioni salvo quanto previsto dalla legge in vigore;
•
comunicare prontamente al Dirigente Responsabile del Servizio ovvero al coordinatore del
Gruppo ove nominato ogni variazione dei propri dati personali forniti;
•
conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature date in uso;
•
astenersi nell’ambito delle attività del Gruppo, da svolgere attività di propaganda per qualsiasi
scopo;
•
astenersi dall’impiego delle dotazioni individuali e delle attrezzature fornite per usi diversi da
quello di servizio.
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I volontari del Gruppo possono rifiutarsi di eseguire lavori od attività qualora verifichino la
sussistenza di pericolo per la propria ed altrui incolumità ed alla cui esecuzione non si ritengono
adeguatamente preparati.
Art. 12
La qualifica di Volontario del Gruppo di Protezione Civile del Comune di Pavia si perde nei
seguenti casi:
•
dimissioni;
•
evidente ed ingiustificata inattività;
•
commissione di reati o comunque assunzione di atti e/o comportamenti in contrasto con i
compiti di istituto e le direttive emanate;
•
raggiunto limite di età (70 anni), eventuali deroghe, con motivato provvedimento, saranno
concesse dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile;
•
eventuali cambiamenti degli indirizzi programmatici del Servizio di Protezione Civile del
Comune di Pavia.
In detti casi il Volontario è obbligato a restituire immediatamente la tessera e l’equipaggiamento di
proprietà del Comune di Pavia.
Art. 13
L’accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l’appartenenza al Gruppo.
Le infrazioni allo stesso, se di lieve entità, comportano la sospensione temporanea, fino ad un
massimo di tre mesi decisa in via precauzionale dal Dirigente Responsabile del Servizio di
Protezione Civile.
Reiterate sospensioni o infrazioni gravi possono comportare l’esclusione dal Gruppo che, previa
comunicazione delle motivazioni e previsione di un termine adeguato per presentare le proprie
controdeduzioni, è disposta dal Dirigente Responsabile del Servizio di Protezione Civile.
Le infrazioni e la loro reiterazione sono rilevate anche dal Coordinatore del Gruppo- ove nominatoche le segnala al Dirigente Responsabile del Servizio .
Art. 14
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alla
normativa vigente.
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