capitolato speciale d`appalto per il servizio di pulizia degli stabili ed

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capitolato speciale d`appalto per il servizio di pulizia degli stabili ed
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
STABILI SEDE DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TRIESTE
LOTTO UNICO – PERIODO TRE ANNI
Articolo 1
Oggetto dell’appalto
1. Il presente capitolato speciale d’appalto concerne l’affidamento del servizio di pulizia degli
stabili sede degli uffici del Consiglio regionale in Trieste, così come descritti nel successivo
articolo 5.
2. Il servizio comprende, con le modalità e i tempi stabiliti nel successivo capo I:
a) la pulizia dei locali adibiti ad uffici e a sale di riunione e conferenza, dei relativi servizi, del
mobilio e di tutto il materiale d’arredo e d’ufficio;
b) la pulizia dei locali adibiti a bar/caffetteria e buffetteria, a biblioteca e di quelli in uso al
personale di servizio e tecnico (autisti, addetti alla vigilanza e custodia, alla manutenzione e
alla conduzione delle varie centrali) e dei relativi servizi;
c) la pulizia delle scale, degli scantinati, delle soffitte, dei magazzini, degli archivi, dei cortili
interni, delle terrazze, dei balconi, dei porticati, nonché dei locali contenenti impianti termici e
di refrigerazione, macchinari e attrezzature, centrali telefoniche e simili;
d) la pulizia delle autorimesse.
3. Il servizio deve essere effettuato nell’osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato e
della vigente normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.
Articolo 2
Ente appaltante
1. Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - piazza Oberdan, n. 6 - Trieste - codice fiscale
80016340327 - telefono 0403771111 - telefax 0403773190.
Articolo 3
Durata dell’appalto
1. La durata dell’appalto è stabilita in anni 3 (tre); alla scadenza contrattuale, il Consiglio regionale
si riserva la facoltà di rinnovare l’appalto per un ulteriore periodo massimo di anni 2 (due).
2. E’ previsto un periodo di prova di mesi 6 (sei) entro il quale il committente può procedere, a suo
insindacabile giudizio, alla risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata postale.
3. Al fine di evitare l’interruzione del servizio, l’appaltatore, alla scadenza contrattuale e
comunque fino all’assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario, è obbligato alla
prosecuzione del servizio alle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale.
4. L’obbligo di cui al comma precedente vige anche nei casi di risoluzione anticipata del contratto.
Articolo 4
Valore dell’appalto e procedura di gara
1. Il valore complessivo presunto del presente appalto ammonta ad Euro 1.620.000,00 (IVA
esclusa), di cui Euro 960.000,00 per il servizio triennale ed Euro 660.000,00 per l’eventuale
rinnovo biennale.
2. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni e modificazioni, a favore del
concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, come da allegato disciplinare di gara.
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Articolo 5
Descrizione dei locali
1. Gli edifici, compresi in un unico lotto e siti tutti in Comune di Trieste, sono i seguenti:
- immobile di piazza Oberdan 6 e via Giustiniano, sede del Consiglio regionale: palazzo
completo, incluse aree esterne e autorimesse;
- immobile di piazza Oberdan 5: palazzo completo, incluse aree esterne e autorimessa;
- uffici di via Coroneo 8: piani ammezzato e 1°;
per una superficie totale pari a circa mq. 12000.
2. Il committente si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze di servizio, di richiedere
l’estensione del servizio di pulizia a locali non previsti dal comma precedente o di ridurre il
numero dei locali medesimi. In tal caso il corrispettivo sarà rideterminato in misura
proporzionale alle variazioni intervenute, sulla base del maggiore o minore numero di ore
lavorative rapportato a quanto previsto nel successivo articolo 7, comma 3 del presente
capitolato speciale d’appalto.
CAPO I
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Articolo 6
Modalità e frequenza delle prestazioni
1. I locali saranno consegnati nello stato in cui si trovano.
2. Il servizio di pulizia deve tassativamente garantire i seguenti interventi:
a) giornalmente:
-
arieggiamento di tutti i locali;
vuotatura cestini e contenitori per rifiuti e pulizia ad umido dei posacenere;
spazzolatura dei pavimenti di tutti i locali, delle scale, dei tappeti e delle moquette;
spolveratura completa di arredi e attrezzature;
lavatura e disinfezione dei pavimenti e degli impianti dei servizi igienici;
raccolta dei rifiuti e della carta da macero e deposito negli appositi contenitori;
b) una volta alla settimana:
-
lavatura dei pavimenti di tutti i locali e delle scale;
pulizia dei locali non occupati da personale (ripostigli, magazzini e simili);
rimozione del materiale depositato sulle griglie raccolta acque di scarico dei piani
sotterranei;
pulizia porticati;
c) ogni quindici giorni:
-
aspiratura dei tappeti e delle moquette ed eventuale smacchiatura con prodotti chimici
speciali idonei a mantenere i colori;
lucidatura dei passamano e delle maniglie;
pulizia dei vetri interni (porte, armadi e simili);
d) una volta al mese:
-
pulizia dei locali relativi a impianti termici e di refrigerazione, gruppi elettrogeni e
centrali telefoniche, informatiche e simili;
pulizia di scantinati, magazzini e archivi di deposito;
lavatura di davanzali, terrazze e balconi;
lucidatura delle targhe;
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-
battitura, spazzolatura e aspiratura di poltrone, divani, sedie e porte imbottite e simili;
pulizia parcheggi;
e) ogni due mesi:
-
lavatura di abbassamenti in graniglia, mattonelle e pareti ad olio o comunque lavabili;
sgrassatura, spalmatura a cera e lucidatura dei pavimenti;
rimozione ragnatele da pareti e soffitti;
lavatura vetri delle finestre;
spolveratura delle tende alla veneziana;
f) ogni sei mesi:
-
lavatura e stiratura delle tende, lavatura delle veneziane, compreso prelievo e posa in
opera;
lavatura di moquette e tappeti;
lavatura di lampadari, porte, finestre, serrande, saracinesche e infissi in genere;
g) una volta all’anno: pulizia a fondo dei locali della biblioteca (spolveratura libri e
scaffalature) e dei locali della buffetteria (sgrassatura impianto di aspirazione e attrezzature
cucina);
h) aula consiliare, sale di riunione e conferenza, corridoi circostanti e relativi servizi:
- all’inizio di ogni riunione dovrà essere garantita la perfetta pulizia dei locali;
- nella pausa meridiana delle sedute d’aula dovrà essere effettuata la vuotatura dei
cestini;
- potrà essere comunque richiesta in qualsiasi momento la pulizia dei locali, senza che ciò
comporti oneri aggiuntivi a carico del committente.
4. Il committente si riserva la facoltà di richiedere pulizie fuori programma non contemplate nel
presente capitolato, nonché piccoli spostamenti di arredi, macchine e attrezzature, suppellettili e
simili. Per tali prestazioni sarà corrisposto il compenso orario indicato nel successivo articolo
16, comma 4.
5. Il servizio deve inoltre comprendere la fornitura dei prodotti necessari per i servizi igienici e
accessori quali, a titolo indicativo e non esaustivo carta igienica, sapone liquido e asciugamani
di carta adeguati ai distributori esistenti, sacchi per la raccolta dei rifiuti. Detti materiali
dovranno essere depositati, in scorte adeguate, presso i vari uffici, onde assicurarne il costante e
immediato ricambio.
6. I prodotti di consumo (quali strofinacci, spugne, cere e deceranti, detersivi, sostanze sgrassanti e
disinfettanti, prodotti chimici per tappeti e moquettes ecc.) nonché le attrezzature (quali scope,
pattumiere, spazzole, battipanni, scale ecc.), di qualità idonea a garantire l’efficace svolgimento
del servizio e tale da non provocare danneggiamenti, dovranno essere approvvigionati a cura e
spese dell’appaltatore.
7. L’appaltatore dovrà inoltre essere munito delle apparecchiature, idonee per qualità e quantità,
necessarie a garantire l’efficace svolgimento del servizio (quali aspirapolveri, lucidatrici,
battitappeti ecc.).
8. L’appaltatore dovrà inviare un elenco delle attrezzature, delle macchine e dei prodotti utilizzati,
allegando le relative schede tecniche, certificazioni e documentazioni prescritte dalla normativa
vigente; l’elenco dovrà essere approvato dal committente.
9. Il committente si riserva la facoltà di modificare o di integrare le modalità di svolgimento del
servizio di pulizia in relazione alle esigenze di ogni singolo ufficio.
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Articolo 7
Orario delle prestazioni
1. Il servizio di pulizia dovrà essere svolto nelle giornate lavorative, nelle ore che saranno
concordate con il committente, compatibilmente con gli orari di apertura degli uffici.
2. In casi eccezionali potrà essere richiesta l’effettuazione del servizio in giornate, anche non
lavorative, e/o in orari diversi da quelli concordati di cui al precedente comma 1, senza che
l’appaltatore nulla abbia a pretendere in maggiorazione del corrispettivo dell’appalto.
3. Per l’effettuazione degli interventi di cui all’articolo 6, è richiesto l’impiego di personale per un
totale minimo di almeno 380 ore lavorative settimanali, così ripartite:
-
piazza Oberdan 6 e via Giustiniano: 50 ore lavorative giornaliere per 5 giorni;
-
piazza Oberdan 5:
-
via Coroneo 8:
20 ore lavorative giornaliere per 5 giorni;
6 ore lavorative giornaliere per 5 giorni.
Articolo 8
Accesso ai locali
1. Per l’accesso ai locali, gli addetti al servizio di pulizia dovranno rivolgersi al personale di
vigilanza.
2. Qualora necessario, sarà cura del committente fornire agli addetti al servizio di pulizia le chiavi
di accesso ai locali, fermo restando che in tal caso la ditta appaltatrice sarà responsabile della
loro custodia e della chiusura dei locali ad ultimazione dei lavori.
Articolo 9
Personale
1. L’appaltatore dovrà utilizzare personale proprio, perfettamente idoneo, affidabile e qualificato
per lo svolgimento dei lavori previsti dal presente capitolato.
2. L’appaltatore dovrà provvedere affinché il personale impiegato indossi idonea divisa e che
tenga sempre e comunque un contegno irreprensibile nei rapporti interpersonali.
3. L’appaltatore si obbliga a munire tutti i propri dipendenti di un’apposita targhetta di
riconoscimento, da portare sempre bene in vista, al fine di facilitarne la circolazione negli uffici
consiliari.
4. All’inizio dell’appalto, l’appaltatore dovrà fornire un elenco del personale addetto
all’esecuzione delle pulizie, corredato per ciascun addetto dei seguenti dati: cognome, nome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, numero di posizione Inps e sede di assegnazione.
Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
5. Al fine di consentire la migliore organizzazione del servizio di pulizia nell’ambito di ciascun
ufficio, il personale addetto a ciascun settore di intervento dovrà essere sempre lo stesso, fatte
salve le sostituzioni in caso di assenza per malattia, congedo e simili.
6. Il committente si riserva la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, la sostituzione del personale dipendente della ditta appaltatrice che non rispetti l’orario
di servizio o non esegua il servizio in modo soddisfacente o abbia tenuto durante il servizio, o
nell’ambito delle sedi consiliari, un comportamento oltraggioso o indecoroso o comunque tale
da costituire pregiudizio all’immagine, al nome e al prestigio del Consiglio regionale.
7. L’appaltatore ha l’obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli
infortuni e sulla sicurezza sul posto di lavoro e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte
degli stessi delle disposizioni impartite.
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8. L’appaltatore si impegna ad applicare nei confronti degli addetti impiegati, anche se soci
lavoratori, la normativa vigente in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e
antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, nonché a garantire
condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal
vigente C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi
integrati/multiservizi e agli eventuali accordi locali integrativi.
CAPO II
STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 10
Stipulazione del contratto
1. L’appaltatore è obbligato per il solo fatto di aver presentato offerta, che ha natura irrevocabile,
mentre il committente lo è dalla data in cui il contratto sarà approvato e reso esecutivo.
2. La stipulazione del contratto avverrà in data e luogo che saranno comunicati all’appaltatore per
iscritto a cura del committente.
3. Qualora l’aggiudicatario rinunci all’appalto, non si presenti per la stipulazione del contratto o
non provveda alla costituzione della garanzia di esecuzione prevista dall’articolo 17 del presente
capitolato, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione, rivalendosi
sulla garanzia provvisoria per i danni conseguenti alla mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell’aggiudicatario.
Articolo 11
Obblighi e responsabilità dell’appaltatore
1. L’appaltatore si impegna ad adempiere, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni
contrattuali, a tutte le obbligazioni derivanti dal presente capitolato.
2. L’appaltatore dovrà eleggere a tutti gli effetti domicilio in Trieste per tutta la durata dell’appalto,
indicando un recapito telefonico (compreso un numero di telefono cellulare attivo 24 ore su 24),
disponibilità di segreteria telefonica e telefax e garantendo la presenza fisica di un supervisore,
responsabile del servizio, cui il committente potrà rivolgersi per qualsiasi necessità attinente le
prestazioni oggetto del presente capitolato. Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere
comunicata al committente per iscritto.
3. L’appaltatore è responsabile per eventuali danni subiti da persone, beni immobili e mobili, tanto
del Consiglio regionale che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell’esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente capitolato.
4. In relazione alla responsabilità di cui al comma precedente, l’appaltatore è tenuto a stipulare e a
mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa, da trasmettere in
copia conforme al committente, con adeguati massimali, ferma restando la piena responsabilità
per eventuali maggiori danni, eccedenti le somme assicurate.
5. L’appaltatore si impegna ad adottare nell’esecuzione del servizio tutti i mezzi, i procedimenti e
le cautele necessari al fine di evitare danni, infortuni, disgrazie ai dipendenti propri e del
Consiglio regionale nonché a terzi.
6. Ai fini di ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 7 del Dlgs 626/1994 e successive modifiche
ed integrazioni, l’appaltatore si impegna a cooperare con il committente per attuare, nei confronti
del personale dipendente e/o socio lavoratore presente nei locali del Consiglio regionale, tutte le
misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro relative alle attività oggetto
del presente capitolato.
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Articolo 12
Oneri e spese a carico dell’appaltatore
1. Il costo orario della manodopera, le spese generali, i contributi sociali e di legge, le spese per
l’acquisto di prodotti, materiali, attrezzature e apparecchiature e tutte le altre spese comunque ed
a qualsiasi titolo dovute in relazione al servizio di cui al presente capitolato si intendono
compresi nell’offerta economica e rimangono pertanto ad esclusivo carico dell’appaltatore.
2. L’appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del personale
occupato nei servizi oggetto del presente capitolato.
Articolo 13
Controlli
1. Il committente provvederà all’accertamento della regolare esecuzione dei lavori in conformità a
quanto previsto dal presente capitolato, avvalendosi di tecnici di sua fiducia. In caso di
riscontrate irregolarità e inadempienze, il committente potrà provvedere ai sensi dei successivi
articoli 18 e 19.
2. Per un efficace controllo, in particolare sul numero delle ore effettuate, sarà istituito presso
ciascuna sede consiliare un foglio di rilevamento delle entrate e delle uscite, che dovrà essere
sottoscritto dal personale addetto alle pulizie.
Articolo 14
Divieto di subappalto e di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere il contratto e di fare eseguire a terzi, in tutto o in parte, i
servizi oggetto dell’appalto.
2. Qualora eccezionali circostanze richiedano interventi di mezzi e/o personale qualificato non
presenti nell’organizzazione dell’appaltatore, tali interventi potranno essere effettuati previo
benestare da parte del committente.
3. In caso di contravvenzione al divieto di cui al comma 1, la cessione o il subappalto
s’intenderanno come non avvenuti e non produrranno alcun effetto nei confronti del
committente, salva la facoltà dello stesso di risolvere il contratto con diritto al risarcimento del
danno.
4. E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta
esecuzione del servizio.
Articolo 15
Oneri a carico del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale porrà gratuitamente a disposizione dell’appaltatore i locali per il deposito
dei materiali e degli attrezzi impiegati nei lavori di pulizia, garantendo altresì tutte le condizioni
necessarie per poter operare (energia elettrica, acqua, agibilità dei locali ecc.).
Articolo 16
Corrispettivo e pagamenti
1. Il corrispettivo per le prestazioni di cui al presente capitolato sarà stabilito a corpo per tutta la
durata del contratto e sarà liquidato in rate mensili solari posticipate, su presentazione di
regolari fatture, conformi alle prestazioni fornite e corredate dal documento unico di regolarità
contributiva (DURC).
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2. I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture, previo
accertamento della regolare esecuzione dei lavori, mediante emissione di mandati di pagamento
esigibili presso la Tesoreria regionale con le modalità indicate nelle fatture medesime.
3. In caso di contestazione di addebito per danni, irregolarità e/o inadempienze, la liquidazione
delle fatture potrà essere sospesa e disposta successivamente alla conclusione del relativo
procedimento amministrativo.
4. Per le prestazioni straordinarie previste dall’articolo 6, comma 4, il corrispettivo sarà stabilito a
tariffa oraria.
Articolo 17
Garanzia
1. A garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto, l’appaltatore dovrà
costituire fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 10% del corrispettivo
contrattuale.
2. La fideiussione dovrà risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio (L.R.
3/1995, articolo 4) e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta della
stazione appaltante.
3. La garanzia resterà vincolata per tutta la durata contrattuale e il Consiglio ne disporrà lo svincolo
dopo la scadenza del contratto o l’effettiva cessazione del servizio, dopo aver accertato il
puntuale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
4. Fatto salvo ogni diritto, il Consiglio potrà rivalersi sulla garanzia per il risarcimento di eventuali
danni patiti in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi la garanzia dovrà
essere ricostituita, pena la risoluzione del contratto.
Articolo 18
Contestazioni e penalità
1. Nel caso in cui il servizio sia svolto in maniera imprecisa o non accurata ovvero tale da subire
una valutazione negativa da parte del Consiglio regionale e comunque in modo non conforme a
quanto previsto dal presente capitolato, il Consiglio regionale provvederà ad inviare formale
diffida a mezzo lettera raccomandata a.r., invitando l’appaltatore ad ovviare alle negligenze e
agli inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia
svolto in conformità agli obblighi contrattuali e a presentare entro breve termine le proprie
controdeduzioni.
2. Ove siano accertati casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di
forza maggiore, il Consiglio regionale, valutate le controdeduzioni e giustificazioni
dell’appaltatore, si riserva di applicare una penale quantificabile, a seconda della gravità dei
casi, fino ad un massimo del 15% del fatturato con riferimento alle mensilità in contestazione,
salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno. La penale sarà trattenuta in sede di
liquidazione del corrispettivo.
3. Qualora nel corso del servizio si verifichino gravi e reiterati casi di inadempimento contrattuale,
il Consiglio regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento
dei danni conseguenti ai disservizi provocati.
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Articolo 19
Risoluzione del contratto
1. Fatto salvo ogni altro diritto, il committente ha la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi
momento e con effetto immediato, previa diffida all’appaltatore, nei seguenti casi:
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore;
- cessazione dell’attività;
- gravi e reiterati inadempimenti contrattuali;
- subappalto o cessione del contratto;
- venir meno dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa per la
partecipazione a procedure di gara per l’affidamento di forniture e servizi;
- mancata reintegrazione della garanzia di cui all’articolo 17;
- intervenuta incapacità tecnica o giuridica dell’aggiudicatario, che ostacoli la corretta
esecuzione della fornitura.
Articolo 20
Spese, imposte e tasse
1. Le spese, le imposte e le tasse derivanti dal presente capitolato e quelle contrattuali, nessuna
esclusa od eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’appaltatore, ad eccezione dell’onere di
rivalsa IVA che rimane a carico del committente.
Articolo 21
Foro competente
1. Per eventuali controversie, non risolvibili in via amministrativa, sarà esclusivamente competente
il Foro di Trieste e non saranno ammesse clausole compromissorie di arbitrato.
Articolo 22
Tutela dei dati personali
1. I dati che riguardano l’appaltatore, forniti dallo stesso ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito
dell’attività del Consiglio regionale, formeranno oggetto di trattamento, in modo lecito e nel
rispetto della normativa vigente e degli obblighi di correttezza e riservatezza. Tali dati saranno
trattati per finalità istituzionali connesse e strumentali all’attività del Consiglio regionale e non
saranno diffusi ad alcuno.
2. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare e gestire i dati stessi.
3. E’ fatto obbligo al personale dell’appaltatore mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze
di cui abbia avuto conoscenza durante l’espletamento del servizio; l’inosservanza di tale obbligo
comporterà la risoluzione di diritto del contratto e la denuncia penale a carico dei responsabili.
Articolo 23
Rinvio normativo
1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente capitolato, si applica la vigente normativa
in materia.
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