L`attività del sindaco e del revisore Parte 1^
Transcript
L`attività del sindaco e del revisore Parte 1^
Seminario di approfondimento L’attività del sindaco e del revisore Parte 1^ Ravenna 08/02/08 1 Indice degli argomenti Premessa Pianificazione dell’attività di vigilanza Verifiche periodiche: gli adempimenti Vigilanza sul bilancio d’esercizio 2 1 Premessa La figura del sindaco nasce per l’esigenza di attribuire a soggetti esterni ed indipendenti qualificati il controllo societario al fine della tutela dei soci, dei creditori sociali e di tutte le parti terze che intrattengono rapporti con la società. 3 Premessa L’Auditing, o forme di controllo generali, nasce all’interno delle pubbliche amministrazioni nell’Inghilterra del cinquecento e si trasferisce, sviluppandosi, nei soggetti privati che, in cerca di finanziamenti, accettano la partecipazione e i conseguenti controlli, da parte di organismi pubblici. 4 2 Premessa Il codice Napoleonico (XVIII-XIX sec.) indicando le linee guida per le forme organizzative dello Stato moderno regolamentò anche i problemi relativi ai controlli sull’amministrazione. Con il codice di Commercio del 1882, il Collegio Sindacale, formato da cinque o tre soggetti nominati dall’Assemblea dei soci, diventò obbligatorio per le società di capitali. Questo organo era responsabile del controllo di legittimità con riferimento alle norme dell’ordinamento giuridico, a quelle dello Statuto e all’esecuzione delle delibere dell’Assemblea. 5 Premessa Il tentativo di attenuare le mancanze esistenti prese le sembianze di vari disegni di legge tra cui il Rdl 24/7/1936 n. 1548, abolito soltanto nel 1992, istituente il RUC, ossia il Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti. Il fine era quello di individuare nell’elenco così predisposto i soggetti dotati dei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell’attività di controllo. 6 3 Premessa Il Codice Civile del ’42 ricalcava sostanzialmente quanto previsto nel Codice di Commercio. Cambiamenti non solo formali, vennero invece apportati con la l. n. 216 del 1974 che istituiva la CONSOB ente creato al fine di monitorare gli organismi che intervenivano nel pubblico risparmio. Il principale merito della legge n. 216 risiedeva però nella delega al governo per la predisposizione di un sistema di controlli idoneo a garantire la validità e la correttezza della contabilità con riferimento alle società quotate. 7 Premessa Il motivo alla base di questa regolamentazione era insito nelle necessità delle imprese: il mercato in continua evoluzione richiedeva maggiori investimenti e le società non potevano sopravvivere alla competitività se non attraverso l’afflusso di capitali. Il mezzo per il reperimento delle risorse finanziarie era il mercato delle azioni e dei titoli, ma l’efficienza della raccolta dipendeva soprattutto dal grado di fiducia e di sicurezza che la società era capace di trasmettere ai potenziali finanziatori. 8 4 Premessa A garanzia della trasparenza e di una gestione equilibrata vengono perciò resi obbligatori i controlli esterni volti ad accertare la legalità e la correttezza del bilancio, documento che riflette l’opera degli amministratori e la vita stessa dell’impresa. La CONSOB fu oggetto di ulteriore disciplina col D.P.R. 136 del 1975 che introdusse la certificazione del bilancio, e col D.Lgs. 58/1998 con il quale vennero introdotte rilevanti variazioni riguardanti il Collegio Sindacale ma la loro applicazione rimase ristretta alle società quotate (per le quali la revisione contabile è svolta da una società di revisione). 9 Premessa Riforma del diritto societario: d.lgs 6/2003 e succ. modificazioni Il controllo legale dei conti, col D.Lgs. n° 6 del 2003 ottiene una nuova e completa struttura applicabile alle S.p.A., S.r.l. e società Cooperative; alla sezione VI – “Dell’amministrazione e del controllo” del codice civile viene aggiunto il paragrafo 4 - “Del controllo Contabile”. 10 5 Premessa Il D.Lgs. 17.01.2003, n. 6, ha rivisto il ruolo del collegio sindacale affidandogli, in modo esplicito, compiti di controllo di legalità sulla gestione delle società in generale senza, tuttavia, estrometterlo del tutto dal controllo contabile che, nell’impostazione generale della riforma, viene istituzionalmente affidato a revisori esterni. 11 Premessa La riforma del diritto societario ha attribuito al collegio sindacale preminentemente funzioni di “garante” della gestione aziendale e, pertanto, funzioni di controllo di legittimità, assumendo anche il ruolo di organo di controllo contabile quando si verifica l’ipotesi prevista dal 3° co. dell’art. 2409-bis c.c. (previsione statutaria) 12 6 Premessa In passato il controllo contabile non era separato da quello di legalità ed entrambi rientravano fra i compiti del Collegio Sindacale. L’odierna disciplina è orientata a garantire una maggiore specificità e rigore dell’attività di controllo contabile riservandone l’incarico, nelle situazioni più complesse, a soggetti esterni alla società. La denominazione di controllo contabile è perciò tesa a sottolineare la separazione delle funzioni di controllo adottata. 13 Premessa Alle società non ricorrenti al mercato dei capitali di rischio e non tenute alla redazione del bilancio consolidato è ancora concesso l’esercizio del controllo contabile da parte del Collegio Sindacale purché quest’ultimo sia integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro tenuto dal Ministro di Giustizia. 14 7 Premessa Novità: Possibilità di separazione tra le funzioni del controllo legale dal controllo contabile Composizione qualificata del collegio sindacale 15 Premessa Novità: Composizione qualificata del collegio sindacale 1 effettivo + 1 supplente revisori contabili e gli altri scelti fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o fra soggetti iscritti negli albi di cui al d.p.c.m. 29 dicembre 2004 (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, avvocati Tutti revisori contabili senza controllo contabile con controllo contabile 16 8 Premessa Obbligatorietà della nomina del Collegio Sindacale: S.p.a. Sempre (art. 2397 c.c.) S.a.p.a Art. 2477 c.c. S.r.l. Se previsto dallo Statuto Se capitale sociale >120.000 euro Se si superano per 2 esercizi consecutivi i limiti di cui all’art 2435 bis comma 1 c.c. (bilancio abbreviato) Cooperative S.r.l.: vedi art 2477 c.c. o emissione strumenti finanziari S.pa.: vedi art 2477 c.c. o emissione strumenti finanziari (revisore sempre obbligatorio) 17 Vigilanza sul Bilancio d’esercizio Collegio Sindacale senza controllo contabile Art. 2429 comma 2 c.c. Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile. 2423 [4] Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. 18 9 Vigilanza sul Bilancio d’esercizio Il fatto che il controllo contabile sia demandato ad un revisore esterno non autorizza il Collegio Sindacale a disinteressarsi del contenuto e dell’approvazione del bilancio d’esercizio Obbligo di vigilare sull’impostazione del bilancio, ed in particolare: La generale conformità alla legge della forma, dell’impostazione e del contenuto del bilancio in un’ottica contabile La completezza della Nota Integrativa, nonché i suoi contenuti, sia in merito ai punti previsti dall’art. 2427 c.c. sia in relazione alle informazioni che altre norme prevedono da doversi includere in N.I. (es. prospetti riassuntivi della società che esercita il controllo e coordinamento) 19 Vigilanza sul Bilancio d’esercizio Il fatto che il controllo contabile sia demandato ad un revisore esterno non autorizza il Collegio Sindacale a disinteressarsi del contenuto e dell’approvazione del bilancio d’esercizio Obbligo di vigilare sull’impostazione del bilancio, ed in particolare: La rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni acquisite dallo stesso Collegio con la partecipazione alle riunione societarie, durante le verifiche periodiche, dai revisori esterni (2409 septies) o comunicate dagli amministratori (2381 comma 5) La corretta capitalizzazione dei costi d’impianto e ampliamento, dei costi di ricerca, sviluppo, pubblicità (art. 2426 punto 5) La corretta iscrizione dei costi di avviamento (art. 2426 punto 6) 20 10 Vigilanza sul Bilancio d’esercizio Il fatto che il controllo contabile sia demandato ad un revisore esterno non autorizza il Collegio Sindacale a disinteressarsi del contenuto e dell’approvazione del bilancio d’esercizio Obbligo di vigilare sull’impostazione del bilancio, ed in particolare: esaminare l’eventuale esercizio della deroga di cui all’art. 2423, co. 4 c.c.. dell’abbandono del criterio del costo come criterio base di valutazione, questo in quelle situazioni eccezionali in cui il suo utilizzo non consentirebbe di avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società: si pensi alle rivalutazioni volontarie di beni, ma anche alle situazioni in cui il venir meno del presupposto della continuità aziendale impone l’abbandono di questo criterio per utilizzarne uno fondato sul valore di liquidazione/stralcio dei beni. 21 Vigilanza sul Bilancio d’esercizio Il fatto che il controllo contabile sia demandato ad un revisore esterno non autorizza il Collegio Sindacale a disinteressarsi del contenuto e dell’approvazione del bilancio d’esercizio Obbligo di vigilare sull’impostazione del bilancio, ed in particolare: Il rispetto da parte degli amministratori della corretta tempistica nella presentazione del progetto di bilancio e dei documenti ad esso allegati (verbale del cda al progetto di bilancio, relazione sulla gestione, relazione del soggetto incaricato del controllo contabile, ecc…) Il rispetto di quanto previsto dall’art. 2435 c.c. circa il deposito e la pubblicazione del bilancio e degli allegati Il rispetto di quanto previsto dall’art. 2428 c.c. circa il contenuto della Relazione sulla Gestione (operazioni con le parti correlati, fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio, ecc…) 22 11 Vigilanza sul Bilancio d’esercizio Collegio Sindacale senza controllo contabile dovrà esprimere l’opinione sul risultato d’esercizio e formulare un parere in ordine al bilancio proponendone l’approvazione o la non approvazione(*) (*) il collegio potrebbe proporre all’assemblea di approvare il bilancio solo previe alcune modificazioni suggerite dagli organi di controllo stessi sollecitando gli amministratori a modificare la valutazione di alcune poste 23 Vigilanza sul Bilancio d’esercizio Collegio Sindacale senza controllo contabile Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha diramato un documento che tratta dei compiti che competono al Collegio sindacale, non incaricato del controllo contabile, nella vigilanza sul bilancio di esercizio. Nel documento si sottolinea come l’attività non sia del tutto estranea alla sfera contabile, proprio perché i controlli sul bilancio implicano delle valutazioni di carattere anche contabile. Emerge, così, come il controllo sul bilancio sia, nella sostanza, la sintesi di molte delle attività svolte dall’organo di controllo nel corso dell’esercizio. 24 12 Vigilanza sul Bilancio d’esercizio Collegio Sindacale senza controllo contabile Il documento pone subito in evidenza come non si possa dire che il Collegio sindacale non è interessato da compiti di controllo contabile, e tale assunto è indirettamente confermato dal fatto che la legge – con l’art. 2397 co. 2 c.c. – richiede che, al suo interno, sieda almeno un revisore contabile, così come un altro revisore contabile deve essere presente tra i sindaci supplenti. 25 Vigilanza sul Bilancio d’esercizio Collegio Sindacale senza controllo contabile 26 13 Vigilanza sul Bilancio d’esercizio Collegio Sindacale senza controllo contabile 27 Vigilanza sul Bilancio d’esercizio Collegio Sindacale senza controllo contabile 28 14 Vigilanza sul Bilancio d’esercizio Collegio Sindacale senza controllo contabile 29 Vigilanza sul Bilancio d’esercizio Collegio Sindacale senza controllo contabile 30 15 Vigilanza sul Bilancio d’esercizio Collegio Sindacale senza controllo contabile 31 Vigilanza sul Bilancio d’esercizio Collegio Sindacale senza controllo contabile 32 16 Vigilanza sul Bilancio d’esercizio Collegio Sindacale senza controllo contabile 33 Vigilanza sul Bilancio d’esercizio Collegio Sindacale senza controllo contabile 34 17 Vigilanza sul Bilancio d’esercizio Collegio Sindacale senza controllo contabile 35 Struttura della Relazione al Bilancio d’esercizio TITOLO DESTINATARI RISULTATI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA -sul rispetto della legge, dello Statuto, ecc; -sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -sul rispetto degli scopi mutualistici; -sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 36 18 Struttura della Relazione al Bilancio d’esercizio RISULTATI DEGLI INCONTRI CON GLI ALTRI ORGANI DI CONTROLLO - Collegi sindacali delle controllate - Soggetto incaricato del controllo contabile RISULTATI DELLE INDAGINI SU DENUNCE DI FATTI CENSURABILI DA PARTE DI SOCI OSSERVAZIONI IN MERITO AL BILANCIO - Consenso o dissenso a eventuali deroghe alle norme di legge al fine della rappresentazione veritiera e corretta - Consenso o dissenso alla iscrizione di costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, sviluppo o pubblicità, avviamento 37 Struttura della Relazione al Bilancio d’esercizio ATTESTAZIONI IN MERITO A PECULIARITA’ COOPERATIVE - Documentazione e informazioni in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi di prevalenza - Attestazione in merito alla Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa (in nota integrativa/relazione sulla gestione) OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO - Riferimento alla relazione dell’organo incaricato del controllo contabile - Riferimento alle proposte di destinazione del risultato d’esercizio o copertura della perdita - Divieto di distribuire dividendi oltre i limiti definiti (COOPERATIVE) - Limiti alla remunerazione dei soci sovventori e dei soci possessori di azioni di partecipazione cooperativa - Limiti al riconoscimento dei ristorni (COOPERATIVE) - Obbligo della destinazione degli utili a riserva indivisibile ,con l’eccezione del 3% 38 19 Continuità aziendale Principio di revisione 570 (non ancora approvato) Documento n. 21 del 17 gennaio 1995 della Commissione per la Statuizione dei Principi di Revisione del CNDCR 39 Continuità aziendale Il rischio più consistente che al “revisore” non viene perdonato è quello legato alla valutazione dell’esistenza del presupposto della continuità aziendale. Ai sensi dell’art. 2423 bis comma 1 la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività (azienda in funzionamento). 40 20 Continuità aziendale Tutte le disposizione normative in materia di bilancio dall’art. 2423 bis fino all’art. 2428 non trovano più applicazione al venir meno del presupposto della continuità e devono essere sostituite dai principi di liquidazione o di realizzo. 41 Continuità aziendale Si presume che un’impresa sia in condizioni di “continuità aziendale” quando può far fronte alle proprie obbligazioni e agli impegni nel corso della normale attività. La liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai fondi disponibili (cassa, banca, affidamenti, ecc…) deve essere sufficiente per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni alla scadenza. 42 21 Continuità aziendale Se l’impresa, per far fronte ai propri impegni, deve porre in essere operazioni che esulano dalla normale attività (cessione di beni patrimonio, ristrutturazione dei debiti, ecc…) il presupposto della continuità aziendale deve essere messo in discussione e attentamente valutato. 43 Continuità aziendale 44 22 Continuità aziendale Ma anche : le ipotesi previste dagli art. 2446 e 2447 (spa) o 2482 bis e ter (srl) c.c. (perdita del capitale sociale) 45 Continuità aziendale Con riferimento al principio di continuità sarà cura del “revisore” raccogliere sufficienti ed appropriate evidenze circa la capacità dell’impresa di continuare ad operare e rimanere in “funzionamento” nel prevedibile futuro (almeno prox 12 mesi) Valutazione dei Piani di risanamento proposti dalla Direzione aziendale. 46 23 Continuità aziendale Continuità ritenuta presente Senza dubbi Con elementi correttivi Informativa adeguata Giudizio positivo “pulito” Giudizio con rilievi Informativa inadeguata Giudizio negativo per carenza di informativa 47 Continuità aziendale Dubbi sull’esistenza del presupposto di Continuità Prospettive fondate Prospettive infondate/opinabili Informativa adeguata Informativa inadeguata Informativa adeguata Informativa inadeguata Giudizio positivo con richiami di informativa Giudizio con rilievi Impossibilità ad esprimere un giudizio Giudizio negativo per carenza di informativa 48 24 Continuità aziendale Giudizio positivo con richiami di informativa 49 Continuità aziendale Giudizio con rilievi 50 25 Continuità aziendale Giudizio negativo per carenza di informativa 51 Continuità aziendale Impossibilità ad esprimere un giudizio 52 26 Continuità aziendale Giudizio negativo per carenza di informativa 53 Continuità aziendale Assenza del presupposto di Continuità Bilancio redatto nella prospettiva di continuità Bilancio non redatto nella prospettiva di continuità Giudizio negativo Giudizio positivo con richiami di informativa 54 27 Continuità aziendale Giudizio negativo 55 Continuità aziendale Giudizio positivo con richiami di informativa 56 28 Continuità aziendale 57 Seminario di approfondimento L’attività del sindaco e del revisore Parte 1^ Ravenna 08/02/08 58 29