L`attività del sindaco e del revisore Parte 1^

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L`attività del sindaco e del revisore Parte 1^
Seminario di approfondimento
L’attività del sindaco e del revisore
Parte 1^
Ravenna 08/02/08
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Indice degli argomenti
Premessa
Pianificazione dell’attività di vigilanza
Verifiche periodiche: gli adempimenti
Vigilanza sul bilancio d’esercizio
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Premessa
La figura del sindaco nasce per l’esigenza di attribuire a
soggetti esterni ed indipendenti qualificati il controllo
societario al fine della tutela dei soci, dei creditori
sociali e di tutte le parti terze che intrattengono rapporti
con la società.
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Premessa
L’Auditing, o forme di controllo generali, nasce
all’interno
delle
pubbliche
amministrazioni
nell’Inghilterra del cinquecento e si trasferisce,
sviluppandosi, nei soggetti privati che, in cerca di
finanziamenti, accettano la partecipazione e i
conseguenti controlli, da parte di organismi pubblici.
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Premessa
Il codice Napoleonico (XVIII-XIX sec.) indicando le linee
guida per le forme organizzative dello Stato moderno
regolamentò anche i problemi relativi ai controlli
sull’amministrazione.
Con il codice di Commercio del 1882, il Collegio
Sindacale, formato da cinque o tre soggetti nominati
dall’Assemblea dei soci, diventò obbligatorio per le
società di capitali. Questo organo era responsabile del
controllo di legittimità con riferimento alle norme
dell’ordinamento giuridico, a quelle dello Statuto e
all’esecuzione delle delibere dell’Assemblea.
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Premessa
Il tentativo di attenuare le mancanze esistenti prese le
sembianze di vari disegni di legge tra cui il Rdl
24/7/1936 n. 1548, abolito soltanto nel 1992, istituente il
RUC, ossia il Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti. Il
fine era quello di individuare nell’elenco così
predisposto i soggetti dotati dei requisiti professionali
necessari allo svolgimento dell’attività di controllo.
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Premessa
Il Codice Civile del ’42 ricalcava sostanzialmente
quanto previsto nel Codice di Commercio.
Cambiamenti non solo formali, vennero invece
apportati con la l. n. 216 del 1974 che istituiva la
CONSOB ente creato al fine di monitorare gli organismi
che intervenivano nel pubblico risparmio. Il principale
merito della legge n. 216 risiedeva però nella delega al
governo per la predisposizione di un sistema di
controlli idoneo a garantire la validità e la correttezza
della contabilità con riferimento alle società quotate.
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Premessa
Il motivo alla base di questa regolamentazione era
insito nelle necessità delle imprese: il mercato in
continua evoluzione richiedeva maggiori investimenti e
le società non potevano sopravvivere alla competitività
se non attraverso l’afflusso di capitali.
Il mezzo per il reperimento delle risorse finanziarie era il
mercato delle azioni e dei titoli, ma l’efficienza della
raccolta dipendeva soprattutto dal grado di fiducia e di
sicurezza che la società era capace di trasmettere ai
potenziali finanziatori.
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Premessa
A garanzia della trasparenza e di una gestione
equilibrata vengono perciò resi obbligatori i controlli
esterni volti ad accertare la legalità e la correttezza del
bilancio, documento che riflette l’opera degli
amministratori e la vita stessa dell’impresa.
La CONSOB fu oggetto di ulteriore disciplina col D.P.R.
136 del 1975 che introdusse la certificazione del
bilancio, e col D.Lgs. 58/1998 con il quale vennero
introdotte rilevanti variazioni riguardanti il Collegio
Sindacale ma la loro applicazione rimase ristretta alle
società quotate (per le quali la revisione contabile è
svolta da una società di revisione).
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Premessa
Riforma del diritto societario: d.lgs 6/2003 e succ.
modificazioni
Il controllo legale dei conti, col D.Lgs. n° 6 del 2003
ottiene una nuova e completa struttura applicabile alle
S.p.A., S.r.l. e società Cooperative; alla sezione VI –
“Dell’amministrazione e del controllo” del codice civile
viene aggiunto il paragrafo 4 - “Del controllo
Contabile”.
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Premessa
Il D.Lgs. 17.01.2003, n. 6, ha rivisto il ruolo del collegio
sindacale affidandogli, in modo esplicito, compiti di
controllo di legalità sulla gestione delle società in
generale senza, tuttavia, estrometterlo del tutto dal
controllo contabile che, nell’impostazione generale
della riforma, viene istituzionalmente affidato a revisori
esterni.
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Premessa
La riforma del diritto societario ha attribuito al collegio
sindacale preminentemente funzioni di “garante” della
gestione aziendale e, pertanto, funzioni di controllo di
legittimità, assumendo anche il ruolo di organo di
controllo contabile quando si verifica l’ipotesi prevista
dal 3° co. dell’art. 2409-bis c.c. (previsione statutaria)
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Premessa
In passato il controllo contabile non era separato da
quello di legalità ed entrambi rientravano fra i compiti
del Collegio Sindacale. L’odierna disciplina è orientata
a garantire una maggiore specificità e rigore dell’attività
di controllo contabile riservandone l’incarico, nelle
situazioni più complesse, a soggetti esterni alla società.
La denominazione di controllo contabile è perciò tesa a
sottolineare la separazione delle funzioni di controllo
adottata.
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Premessa
Alle società non ricorrenti al mercato dei capitali di
rischio e non tenute alla redazione del bilancio
consolidato è ancora concesso l’esercizio del controllo
contabile da parte del Collegio Sindacale purché
quest’ultimo sia integralmente costituito da revisori
contabili iscritti nel registro tenuto dal Ministro di
Giustizia.
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Premessa
Novità:
Possibilità di separazione tra le funzioni del controllo
legale dal controllo contabile
Composizione qualificata del collegio sindacale
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Premessa
Novità:
Composizione qualificata del collegio sindacale
1 effettivo + 1 supplente revisori contabili e gli altri scelti fra docenti
universitari di ruolo in materie economiche o fra soggetti iscritti
negli albi di cui al d.p.c.m. 29 dicembre 2004 (dottori commercialisti,
esperti contabili, consulenti del lavoro, avvocati
Tutti revisori contabili
senza controllo
contabile
con controllo
contabile
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Premessa
Obbligatorietà della nomina del Collegio Sindacale:
S.p.a.
Sempre (art. 2397 c.c.)
S.a.p.a
Art. 2477 c.c.
S.r.l.
Se previsto dallo Statuto
Se capitale sociale >120.000 euro
Se si superano per 2 esercizi consecutivi i limiti di cui all’art
2435 bis comma 1 c.c. (bilancio abbreviato)
Cooperative
S.r.l.: vedi art 2477 c.c. o emissione strumenti finanziari
S.pa.: vedi art 2477 c.c. o emissione strumenti finanziari
(revisore sempre obbligatorio)
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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio
Collegio Sindacale senza controllo contabile
Art. 2429 comma 2 c.c.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività
svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al
bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui
all'articolo 2423, quarto comma. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del
controllo contabile.
2423 [4] Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve
motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio
Il fatto che il controllo contabile sia demandato ad un revisore esterno non
autorizza il Collegio Sindacale a disinteressarsi del contenuto e
dell’approvazione del bilancio d’esercizio
Obbligo di vigilare sull’impostazione del bilancio, ed in particolare:
La generale conformità alla legge della forma, dell’impostazione e del contenuto del bilancio in
un’ottica contabile
La completezza della Nota Integrativa, nonché i suoi contenuti, sia in merito ai punti previsti
dall’art. 2427 c.c. sia in relazione alle informazioni che altre norme prevedono da doversi
includere in N.I. (es. prospetti riassuntivi della società che esercita il controllo e coordinamento)
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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio
Il fatto che il controllo contabile sia demandato ad un revisore esterno non
autorizza il Collegio Sindacale a disinteressarsi del contenuto e
dell’approvazione del bilancio d’esercizio
Obbligo di vigilare sull’impostazione del bilancio, ed in particolare:
La rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni acquisite dallo stesso Collegio con la
partecipazione alle riunione societarie, durante le verifiche periodiche, dai revisori esterni (2409
septies) o comunicate dagli amministratori (2381 comma 5)
La corretta capitalizzazione dei costi d’impianto e ampliamento, dei costi di ricerca, sviluppo,
pubblicità (art. 2426 punto 5)
La corretta iscrizione dei costi di avviamento (art. 2426 punto 6)
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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio
Il fatto che il controllo contabile sia demandato ad un revisore esterno non
autorizza il Collegio Sindacale a disinteressarsi del contenuto e
dell’approvazione del bilancio d’esercizio
Obbligo di vigilare sull’impostazione del bilancio, ed in particolare:
esaminare l’eventuale esercizio della deroga di cui all’art. 2423, co. 4 c.c..
dell’abbandono del criterio del costo come criterio base di valutazione, questo in quelle
situazioni eccezionali in cui il suo utilizzo non consentirebbe di avere una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società: si pensi
alle rivalutazioni volontarie di beni, ma anche alle situazioni in cui il venir meno del
presupposto della continuità aziendale impone l’abbandono di questo criterio per utilizzarne
uno fondato sul valore di liquidazione/stralcio dei beni.
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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio
Il fatto che il controllo contabile sia demandato ad un revisore esterno non
autorizza il Collegio Sindacale a disinteressarsi del contenuto e
dell’approvazione del bilancio d’esercizio
Obbligo di vigilare sull’impostazione del bilancio, ed in particolare:
Il rispetto da parte degli amministratori della corretta tempistica nella presentazione del
progetto di bilancio e dei documenti ad esso allegati (verbale del cda al progetto di bilancio,
relazione sulla gestione, relazione del soggetto incaricato del controllo contabile, ecc…)
Il rispetto di quanto previsto dall’art. 2435 c.c. circa il deposito e la pubblicazione del bilancio e
degli allegati
Il rispetto di quanto previsto dall’art. 2428 c.c. circa il contenuto della Relazione sulla Gestione
(operazioni con le parti correlati, fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio, ecc…)
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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio
Collegio Sindacale senza controllo contabile
dovrà esprimere l’opinione sul risultato d’esercizio e formulare un
parere in ordine al bilancio proponendone l’approvazione o la non
approvazione(*)
(*) il collegio potrebbe proporre all’assemblea di approvare il bilancio solo previe alcune
modificazioni suggerite dagli organi di controllo stessi sollecitando gli amministratori a
modificare la valutazione di alcune poste
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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio
Collegio Sindacale senza controllo contabile
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha diramato un
documento che tratta dei compiti che competono al Collegio
sindacale, non incaricato del controllo contabile, nella vigilanza sul
bilancio di esercizio. Nel documento si sottolinea come l’attività
non sia del tutto estranea alla sfera contabile, proprio perché i
controlli sul bilancio implicano delle valutazioni di carattere
anche contabile. Emerge, così, come il controllo sul bilancio sia,
nella sostanza, la sintesi di molte delle attività svolte dall’organo di
controllo nel corso dell’esercizio.
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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio
Collegio Sindacale senza controllo contabile
Il documento pone subito in evidenza come non si possa dire che
il Collegio sindacale non è interessato da compiti di controllo
contabile, e tale assunto è indirettamente confermato dal fatto che
la legge – con l’art. 2397 co. 2 c.c. – richiede che, al suo interno,
sieda almeno un revisore contabile, così come un altro revisore
contabile deve essere presente tra i sindaci supplenti.
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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio
Collegio Sindacale senza controllo contabile
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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio
Collegio Sindacale senza controllo contabile
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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio
Collegio Sindacale senza controllo contabile
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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio
Collegio Sindacale senza controllo contabile
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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio
Collegio Sindacale senza controllo contabile
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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio
Collegio Sindacale senza controllo contabile
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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio
Collegio Sindacale senza controllo contabile
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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio
Collegio Sindacale senza controllo contabile
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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio
Collegio Sindacale senza controllo contabile
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Vigilanza sul Bilancio d’esercizio
Collegio Sindacale senza controllo contabile
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Struttura della Relazione al
Bilancio d’esercizio
TITOLO
DESTINATARI
RISULTATI DELL’ATTIVITA’ SVOLTA
-sul rispetto della legge, dello Statuto, ecc;
-sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
-sul rispetto degli scopi mutualistici;
-sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile
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Struttura della Relazione al
Bilancio d’esercizio
RISULTATI DEGLI INCONTRI CON GLI ALTRI ORGANI DI CONTROLLO
- Collegi sindacali delle controllate
- Soggetto incaricato del controllo contabile
RISULTATI DELLE INDAGINI SU DENUNCE DI FATTI CENSURABILI DA
PARTE DI SOCI
OSSERVAZIONI IN MERITO AL BILANCIO
- Consenso o dissenso a eventuali deroghe alle norme di legge al fine della rappresentazione
veritiera e corretta
- Consenso o dissenso alla iscrizione di costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca,
sviluppo o pubblicità, avviamento
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Struttura della Relazione al
Bilancio d’esercizio
ATTESTAZIONI IN MERITO A PECULIARITA’ COOPERATIVE
- Documentazione e informazioni in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi di prevalenza
- Attestazione in merito alla Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa (in
nota integrativa/relazione sulla gestione)
OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO
- Riferimento alla relazione dell’organo incaricato del controllo contabile
- Riferimento alle proposte di destinazione del risultato d’esercizio o copertura della perdita
- Divieto di distribuire dividendi oltre i limiti definiti (COOPERATIVE)
- Limiti alla remunerazione dei soci sovventori e dei soci possessori di azioni di partecipazione
cooperativa
- Limiti al riconoscimento dei ristorni (COOPERATIVE)
- Obbligo della destinazione degli utili a riserva indivisibile ,con l’eccezione del 3%
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Continuità aziendale
Principio di revisione 570 (non ancora approvato)
Documento n. 21 del 17 gennaio 1995 della Commissione per la
Statuizione dei Principi di Revisione del CNDCR
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Continuità aziendale
Il rischio più consistente che al “revisore” non viene
perdonato è quello legato alla valutazione dell’esistenza
del presupposto della continuità aziendale.
Ai sensi dell’art. 2423 bis comma 1 la valutazione delle
voci di bilancio deve essere effettuata nella prospettiva
della
continuazione
dell’attività
(azienda
in
funzionamento).
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Continuità aziendale
Tutte le disposizione normative in materia di bilancio
dall’art. 2423 bis fino all’art. 2428 non trovano più
applicazione al venir meno del presupposto della
continuità e devono essere sostituite dai principi di
liquidazione o di realizzo.
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Continuità aziendale
Si presume che un’impresa sia in condizioni di
“continuità aziendale” quando può far fronte alle
proprie obbligazioni e agli impegni nel corso della
normale attività.
La liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai
fondi disponibili (cassa, banca, affidamenti, ecc…) deve
essere sufficiente per rimborsare i debiti e far fronte
agli impegni alla scadenza.
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Continuità aziendale
Se l’impresa, per far fronte ai propri impegni, deve
porre in essere operazioni che esulano dalla normale
attività (cessione di beni patrimonio, ristrutturazione dei
debiti, ecc…) il presupposto della continuità aziendale
deve essere messo in discussione e attentamente
valutato.
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Continuità aziendale
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Continuità aziendale
Ma anche :
le ipotesi previste dagli art. 2446 e 2447 (spa) o 2482 bis
e ter (srl) c.c. (perdita del capitale sociale)
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Continuità aziendale
Con riferimento al principio di continuità sarà cura del
“revisore” raccogliere sufficienti ed appropriate
evidenze circa la capacità dell’impresa di continuare ad
operare e rimanere in “funzionamento” nel prevedibile
futuro (almeno prox 12 mesi)
Valutazione dei Piani di risanamento proposti dalla
Direzione aziendale.
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Continuità aziendale
Continuità ritenuta
presente
Senza dubbi
Con elementi
correttivi
Informativa
adeguata
Giudizio
positivo
“pulito”
Giudizio con
rilievi
Informativa
inadeguata
Giudizio
negativo per
carenza di
informativa
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Continuità aziendale
Dubbi sull’esistenza
del presupposto di
Continuità
Prospettive
fondate
Prospettive
infondate/opinabili
Informativa
adeguata
Informativa
inadeguata
Informativa
adeguata
Informativa
inadeguata
Giudizio
positivo con
richiami di
informativa
Giudizio con
rilievi
Impossibilità
ad esprimere
un giudizio
Giudizio
negativo per
carenza di
informativa
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Continuità aziendale
Giudizio
positivo con
richiami di
informativa
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Continuità aziendale
Giudizio con
rilievi
50
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Continuità aziendale
Giudizio
negativo per
carenza di
informativa
51
Continuità aziendale
Impossibilità
ad esprimere
un giudizio
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Continuità aziendale
Giudizio
negativo per
carenza di
informativa
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Continuità aziendale
Assenza del
presupposto di
Continuità
Bilancio redatto
nella prospettiva
di continuità
Bilancio non redatto
nella prospettiva di
continuità
Giudizio
negativo
Giudizio
positivo con
richiami di
informativa
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27
Continuità aziendale
Giudizio
negativo
55
Continuità aziendale
Giudizio
positivo con
richiami di
informativa
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Continuità aziendale
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Seminario di approfondimento
L’attività del sindaco e del revisore
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