-Visto l`art.12 della Legge Regionale n.29 del 21.09.2007 "Disciplina
Transcript
-Visto l`art.12 della Legge Regionale n.29 del 21.09.2007 "Disciplina
Prot. N. 3049 lì, 29 gennaio 2010 OGGETTO: ORDINANZA N. 05 SULLA STAGIONALITA' . PERIODI DI APERTURA FACOLTATIVI ED OBBLIGATORI. IL SINDACO -Visto l’art.12 della Legge Regionale n.29 del 21.09.2007 "Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”; -Vista la Legge Regionale del 04 novembre 2002, n.33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"; -Visto l’ art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività di sala giochi-biliardobowling e per l’installazione di apparecchi di trattenimento e da gioco di abilità approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 30.06.2008; -Visto l’art.7 del Regolamento Comunale per l’esercizio del noleggio cicli e ciclomotori approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 30.06.2008; -Visto il decreto dell’ 8.11.2000 con il quale l’Amministrazione Provinciale ha riconosciuto S.Michele al T. quale Comune ad economia prevalentemente turistica con efficacia per l’anno 2001 e successivi; -Visto l’allegato B della D.G.R. del Veneto n.3756 del 22.11.2004, approvazione della modulistica relativa alle attività di commercio al dettaglio su aree private in cui si distinguono le attività permanenti da quelle stagionali; -Ritenuto di consentire un arco temporale di apertura stagionale diverso, a seconda delle zone, in modo da garantire un minimo di servizio anche in quelle scarsamente dotate di esercizi ad apertura annuale; -Considerato che in merito alla presente ordinanza sono stati chiesti i pareri alle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei pubblici esercizi, dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni di categoria, ai quali è stata trasmessa con nota prot.n.2110 del 21.01.2010; -Visto l’art. 50 del D.Lgs.18.08.2000 n.267; ORDINA PERIODI DI APERTURA FACOLTATIVA DELLE ATTIVITA’ STAGIONALI 01) di fissare il periodo massimo facoltativo di apertura stagionale ininterrotta dal 01 APRILE al 01 NOVEMBRE per: - i Pubblici Esercizi della Somministrazione, limitatamente alle zone ricomprese tra la Z09 e la Z14 (Bibione Est-Bibione Centro-Residenti Stabili-Riva Bresciani Polo A-Riva Bresciani Polo B-Ferri e Sordi) e all’entroterra; -i Noleggio Cicli, ciclomotori, motocicli e quadri cicli per il trasporto di persone, ricadenti in qualsiasi zona; -le Attività di Commercio ed Esercizi di Vendita al Dettaglio presso attività artigianali, ricadenti in qualsiasi zona; -le Attività artigianali, ricadenti in qualsiasi zona; -le Sale Gioco ricadenti in qualsiasi zona; -le attività connesse agli stabilimenti balneari (chioschi) e attività turistiche in generale, salvo quanto indicato al successivo punto 03); 1 Oltre alla apertura ininterrotta dal 1° aprile al 1° novembre , si concede la ulteriore facoltà di apertura nei giorni di venerdì, sabato, domenica del mese di marzo e nei periodi di apertura non obbligatori. Nei predetti periodi la medesima facoltà è concessa nei giorni festivi e prefestivi infrasettimanali, il giorno di Pasqua e Lunedì dell’Angelo; 02) di fissare il periodo massimo facoltativo di apertura stagionale ininterrotta, per un massimo di n.270 giorni, dal lunedì della seconda settimana di FEBBRAIO per: -i Pubblici Esercizi della Somministrazione, ricadente esclusivamente nelle zone Z15 e la Z16 (Bibione Lido del Sole e Bibione Pineda). In alternativa alla apertura ininterrotta suddetta, si concede la facoltà di apertura nei giorni di venerdì, sabato, domenica dei mesi di febbraio e di marzo e nei periodi di apertura non obbligatori. Nei predetti periodi la medesima facoltà è concessa nei giorni festivi e prefestivi infrasettimanali, il giorno di Pasqua e Lunedì dell’Angelo; 03) di fissare a nove mesi, nell’arco dell’anno solare, il periodo massimo di apertura stagionale delle strutture ricettive soggette a classificazione; 04) di stabilire l’obbligo di comunicare al Comune, Servizio Commercio, i periodi di apertura facoltativa prima dell’avvio dell’attività. PERIODI DI APERTURA OBBLIGATORIA ININTERROTTA DELLE ATTIVITA’ STAGIONALI 05) almeno DAL 24 APRILE AL 4° (quarto) SABATO DEL MESE DI SETTEMBRE, per tutte le tipologie di attività ubicate in: -C.so del SOLE -dall’incrocio tra via Argo e piazza Newton a piazzale Zenith-Via COSTELLAZIONI -compresi gli esercizi posti a sud/sud-est del cond. Ecopalace, seppure indicati in piazza Orione-Viale AURORA -con esclusione degli esercizi posti al I piano del cond. Monaco e di quelli che non si affacciano direttamente su detta via-Via delle COLONIE, -Piazze COPERNICO, FONTANA, TREVISO, ZENITH e KEPLERO - compresi gli esercizi che si affacciano su dette piazze anche se censiti diversamente-, con esclusione delle SALE GIOCO E STRUTTURE RICETTIVE CLASSIFICATE i cui periodi obbligatori di apertura sono indicati rispettivamente al punto 6) e punto 8); 06) almeno DAL 1° MAGGIO AL 4° (quarto) SABATO DEL MESE DI SETTEMBRE, esclusivamente per le SALE GIOCO, ubicate lungo le vie e piazze indicate al punto 5); 07) almeno DAL 15 MAGGIO AL 2° (secondo) SABATO DI SETTEMBRE, per tutte le attività stagionali ubicate nelle RIMANENTI VIE E ZONE DI BIBIONE E NELL’ENTROTERRA; 08) DI ALMENO TRE MESI, nel periodo compreso TRA IL 1° APRILE E IL 1° NOVEMBRE, esclusivamente per le STRUTTURE RICETTIVE SOGGETTE A CLASSIFICAZIONE. E’ altresì consentito alle medesime strutture di aprire per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell’anno, senza limite minimo di durata, nel rispetto di quanto indicato al punto 3); 2 ORDINA ALTRESI’ 09) l’obbligo di comunicare e documentare tempestivamente la sospensione dell’attività, in presenza di eventi straordinari ed imprevedibili che colpiscano il titolare, i familiari conviventi, gli ascendenti e discendenti ovvero il rappresentante legale, il procuratore o il preposto, iscritti al R.E.C., tali da impedire il regolare svolgimento dell’attività e in osservanza di precetti religiosi. In quest’ultimo caso la comunicazione dovrà pervenire al protocollo del Comune con un anticipo di almeno 10 giorni; 10) l’osservanza delle normative di riferimento in materia di orari; 11) per le attività all’interno e a servizio delle strutture ricettive all’aperto, l’osservanza dei periodi di apertura comunicati dai titolari delle strutture stesse; 12) che la mancata osservanza della presente ordinanza, se non diversamente stabilito dalla legge, sia punita con le sanzioni pecuniarie approvate con deliberazione consiliare ai sensi dell’art.7 bis del D. Lgs n.267/00. Firmato IL SINDACO Giorgio VIZZON Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio e trasmessa per conoscenza a: COMANDO CORPO DI POLIZIA LOCALE Sede UFFICIO DEMANIO Sede COMANDO CARABINIERI S.Michele al T. COMANDO CARABINIERI Bibione COMANDO TENENZA DI FINANZA Portogruaro COMMISSARIATO P.S. Portogruaro ASCOM Bibione ABCI Bibione ABA Bibione APT Bibione \\Fs1\commercio\Documenti\ORDINA\STAG2010BOZZA2 .DOC Responsabile del procedimento: Dott. Luigi Leonardi Responsabile dell’istruttoria: Berti Luisa Estensore: Berti Luisa Servizio Commercio e Attività produttive Comune di San Michele al Tagliamento Piazza Libertà n° 2 - 30028 San Michele al Tagliamento (VE) Tel. 0431.516311 - Fax 0431.516312 Web: www.comunesanmichele.it E-mail: [email protected] - PEC: [email protected] P.IVA 00325190270 Tel. 0431.516291-332 - Fax 0431.516312 E-mail: [email protected] Orari di apertura: lunedì. mercoledì e venerdì 09.00-12.00 giovedì 16.30-17.30 3