Il nuovo codice dei contratti pubblici e le istituzioni scolastiche

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Il nuovo codice dei contratti pubblici e le istituzioni scolastiche
24/05/2016
Il nuovo codice dei contratti pubblici
e le istituzioni scolastiche
Webinar del 23 maggio 2016
D.T. Antonello Giannelli
Sommario
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Il nuovo assetto normativo
Il codice e il regolamento di contabilità
Linee guida PON
Indicazioni operative per le istituzioni
scolastiche in relazione ai casi più frequenti
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Fonti normative
• D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
– Recepisce le direttive europee 2014/ 23 24 25 /CE
– G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, S.O. n. 10
– In vigore dal 19 aprile 2016 (in realtà dal 20)
• D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
– Artt. 31-36
• Linee Guida AdG relative al PON 2014-2020
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Regime transitorio 1
• Si deve applicare il d.lgs. 50/2016 alle gare:
• i cui bandi sono stati pubblicati oppure
• i cui inviti ad offrire sono stati spediti
• dalla data del 20 aprile in poi
• Altrimenti, si deve applicare il d.lgs. 163/2006
• Cfr. comunicato ANAC del 3 maggio che corregge il
precedente comunicato congiunto Ministero
Infrastrutture-Trasporti e ANAC del 22 aprile
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Regime transitorio 2
• Il regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 è abrogato in più fasi come previsto
dall’art. 217 del nuovo codice
– Dal 20 aprile 2016 numerose disposizioni (tra cui
le Parti IV, V e VI)
– Dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi
del nuovo codice (che opereranno una
ricognizione delle disposizioni del D.P.R. 207/2010
in via di sostituzione) le restanti parti
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Ruolo dell’ANAC
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Notevolmente ampliato
Emanerà atti di indirizzo e linee guida
Adotterà bandi-tipo
Poteri ispettivi e sanzionatori
Indizione di consultazioni pubbliche prima di
adottare alcune deliberazioni
– Ve ne sono già alcune in atto (criteri di individuazione
dei commissari di gara, direttore dell’esecuzione,
nomina RUP, OEPV, procedure sotto soglia) e si
possono inviare suggerimenti e osservazioni
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Valutazione di sintesi
• Il nuovo assetto normativo è in effetti più
semplice…
• … ma resta comunque alquanto complesso!
• Quando è possibile, è di gran lunga preferibile
avvalersi delle convenzioni CONSIP
• È bene scordarsi una volta per tutte della
semplicistica – e ormai illegittima – procedura
prevista dall’art. 34 del D.I. 44/2001
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Esclusioni
• Il codice non si applica a varie fattispecie di
contratti tra cui:
– Acquisto o locazione di terreni, di fabbricati o altri
beni immobili o relativi ai diritti su tali beni
– Contratti di lavoro
• Es. contratti d’opera con “esperti esterni” (lavoro
autonomo) che hanno come fondamento normativo
l’art. 7, c. 6 del d.lgs. 165/2001
• Cfr. Circolare DFP 2/2008 applicativa della legge
244/2007
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Distinguere tra…
• Appalti
– fornitura di beni (PC, attrezzature ecc.)
– prestazione di servizi (noleggio fotocopiatrici, viaggi,
polizze assicurative ecc.)
– esecuzione di lavori (poco frequente nelle scuole)
• Concessione di servizi
• Prestazione d’opera
– Svolgimento di attività proprie delle amministrazioni
pubbliche ma ricorrendo ad esperti esterni in quanto
prive di adeguate competenze (RSPP, regista teatro ecc.)
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Confusioni da evitare
• Terminologiche
– Bando o avviso pubblico? (esperti esterni)
• Concettuali
– Bando o lettera di invito? (appalti e concessioni di
servizi)
– Appalto di servizio o concessione di servizio?
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Nozione di appalto
Art. 1655 c.c. (nozione civilistica)
– L’appalto è il contratto con il quale una parte assume,
con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione
a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un
servizio verso un corrispettivo in danaro
Evitare confusione con il
– “Contratto d’opera” (art. 2222 c.c.)
e con il
– “Contratto d’opera intellettuale” (art. 2229 c.c.)
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Nozione di appalto pubblico
• Art. 3, c. 1, lett. ii) del Codice
– Contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra
una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori
economici, aventi per oggetto l’esecuzione di
lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di
servizi
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Concessione di servizio (1)
• Si tratta di un contratto tramite il quale una
amministrazione “concedente” autorizza un
privato “concessionario” a gestire un’attività
economica redditizia, assumendone il relativo
rischio, nei confronti di soggetti terzi
destinatari del servizio
• Può prevedere il pagamento di un “canone
concessorio” in favore del concedente
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Concessione di servizio (2)
• La controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il
servizio
• Esempi di interesse scolastico:
– Punto di ristoro interno (bar)
– Distributori di snack, bevande, frutta
– Utilizzazione palestre (con i noti problemi di
intromissione da parte dell’Ente locale)
• E.L. deve essere tenuto esente da maggiori spese
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Prestazione d’opera (1)
• Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere al
lavoro autonomo ex art. 7, c. 6 del D.lgs. 165/2001
• I contratti di prestazione d’opera intellettuale sono
disciplinati dagli artt. 2229 segg. del c.c. e non
sono contratti d’appalto (niente CIG)
• Ricordare art. 33, c. 2 del D.I. 44/2001
• Obbligatorio pubblicare sul sito internet il relativo
avviso pubblico, l’oggetto, il compenso ed il
nominativo dell’esperto (cfr. D.lgs. 33/2013 ma
anche legge 244/2007)
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Prestazione d’opera (2)
• Il reperimento delle figure previste dal PON
(referente per la valutazione, facilitatore,
progettista, tutor ecc.) avviene tramite avviso
interno alla scuola che non è un bando
• Il limite dei 2.000 € non opera in relazione alla
scelta di esperti esterni
• Cfr. Regolamento allegato alla Circ. DFP
2/2008, coerente con le disposizioni di cui
all’art. 40 del D.I. 44/2001
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Programma delle acquisizioni (art. 21)
• Le acquisizioni di beni e servizi di importo
stimato pari o superiore a 40.000 euro devono
essere inserite nel “Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi”
• I lavori di importo stimato pari o superiore a
100.000 euro devono essere inseriti nel
“Programma triennale dei lavori pubblici”
• Importi consistenti ma non impossibili (PON)
• Entrambi da pubblicare sul sito internet
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La programmazione “scolastica”
• Si deve partire dalle esigenze didattiche
specificate nel POF/PTOF
• Il comma 14 dell’art. 1 della legge 107/2015 ha
riscritto l’art. 3 del D.P.R. 275/1999
– Il comma 3 dell’art. 3 dispone che “il piano indica
altresì… il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature
materiali…”
• Le esigenze di acquisizione di beni e servizi
devono essere obbligatoriamente previste anche
nelle schede finanziarie di cui si compone il
Programma annuale (D.I. 44/2001, art. 2, c. 6)
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Appalti e CONSIP (1)
• Dal 1° gennaio 2013 le istituzioni scolastiche
sono obbligate ad approvvigionarsi tramite
convenzioni-quadro CONSIP
– Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 449
• Il ricorso al MePA, invece, resta facoltativo
– Notare che (c. 450 della legge 296/2006):
• A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole
istituzioni sono presi in considerazione ai fini della
distribuzione delle risorse per il funzionamento
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Appalti e CONSIP (2)
• Ai sensi dell’art. 1, c. 1 del D.L. 95/2012 i contratti di
fornitura sottoscritti in violazione dell’obbligo di ricorso
alla CONSIP sono nulli, costituiscono illecito disciplinare
e sono causa di responsabilità amministrativa
• Tale disposizione non si applica sotto due ipotesi:
1. quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più
basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di
qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a
disposizione da CONSIP
2. e inoltre, tra l’amministrazione interessata e l’impresa,
non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di
eventuali contratti stipulati in precedenza
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Appalti e CONSIP (3)
• D.L. 95/2012, art. 1, c. 3
– Le amministrazioni pubbliche obbligate ad
approvvigionarsi mediante CONSIP possono
procedere, qualora la convenzione non sia ancora
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo
svolgimento di autonome procedure di acquisto
dirette alla stipula di contratti aventi durata e
misura strettamente necessaria e sottoposti a
condizione risolutiva nel caso di disponibilità della
detta convenzione
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Appalti e CONSIP (4)
• D.L. 95/2012, art. 1, c. 13
• Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente
stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno
diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto […] nel
caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni
stipulate da Consip S.p.A. […] successivamente alla stipula del
predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del
contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una
modifica delle condizioni economiche […]. Ogni patto
contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di
recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai
sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali
clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato
esercizio del detto diritto di recesso l’amministrazione pubblica
ne dà comunicazione alla Corte dei conti…
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Appalti e CONSIP (5)
• L’obbligo di ricorso alla CONSIP, ovviamente,
decade se l’oggetto della convenzione non
coincide con il fabbisogno della istituzione
scolastica
– Es. 1: i quantitativi da richiedere sono inferiori a
quelli minimi previsti da CONSIP (possibilità di
“fare rete” per abbattere i costi)
– Es. 2: i prodotti in “vetrina” non presentano le
caratteristiche volute
• Es. (PC per ufficio) vs (PC per grafica) vs (PC multimedia)
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Appalti e CONSIP (6)
• È molto meglio utilizzare, se ve ne sono,
convenzioni quadro della CONSIP:
– Maggiore economicità
– Maggiori garanzie
– Maggiore controllo sui fornitori
– La “gara” è già stata espletata da CONSIP
• Se non vi sono i prodotti che servono è
possibile sfruttare il Mercato Elettronico
– RDO: Richiesta Di Offerta
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Acquisti “complessi”
• Ad esempio, una intera dotazione di laboratorio
• L’acquisizione è suddivisibile in lotti?
– Dipende dalle sue caratteristiche
• SE NON LO È, decade l’obbligo di ricorso a CONSIP se
– “in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini
dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente
necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un
insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale
insieme di beni e servizi non formi oggetto di una
convenzione CONSIP” [nota dell’Autorità di Gestione c/o
MIUR 20 marzo 2013, prot. 3354]
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Mercato Elettronico
• È possibile già oggi ricorrere al MePA ma solo se
si tratta di forniture e servizi “sotto soglia”
• Il MePI è una particolare sezione del MePA
• In prospettiva si tratta di strumenti molto
vantaggiosi
– Effettuazione di gare telematiche
– Costi delle forniture abbattuti grazie ad una maggiore
concorrenza tra le aziende
– Opportuno suggerire a validi fornitori di fiducia di
iscriversi alla CONSIP
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Senza CONSIP…
… si torna alle tradizionali procedure d’acquisto:
– Aggiudicazione (evidenza pubblica)
• Retta dal diritto amministrativo
• Legge 241/1990 e Codice
• In minima parte anche dal D.I. 44/2001
– Sottoscrizione ed esecuzione del contratto
– Retta (tendenzialmente) dal diritto privato
– Possibile il deferimento ad arbitri (se previsto dal
bando o dall’invito, previa autorizzazione dell’organo
di governo)
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Rischi da evitare
• La procedura di aggiudicazione (gara) è un classico
procedimento amministrativo che prevede obblighi
di motivazione e verbalizzazione
• Come sempre, se il procedimento è viziato, c’è il
rischio di annullamento in caso di ricorso al TAR da
parte degli interessati (i non aggiudicatari)
• In caso di annullamento, c’è rischio di danno erariale
– Spese del giudizio amministrativo
– Risarcimento nei confronti delle imprese danneggiate
(può essere comparabile all’importo di aggiudicazione)
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La trasparenza negli appalti
• Tranne casi molto particolari, gli atti relativi alla
programmazione ed alle procedure di
affidamento devono essere pubblicati sul sito ex
d.lgs. 33/2013
• Obbligo di pubblicare:
– Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro
due giorni)
– Composizione commissione
– Resoconto gestione finanziaria dei contratti eseguiti
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I princìpi di aggiudicazione ed
esecuzione
• Art. 30, c. 1
• L’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici deve
rispettare i princìpi di economicità (subordinabile alle
esigenze sociali, alla tutela della salute, dell’ambiente,
del patrimonio culturale e alla promozione dello
sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista
energetico), efficacia, tempestività e correttezza
• L’affidamento deve tenere conto anche dei princìpi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità secondo le regole
del codice
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Responsabile Unico del Procedimento
o RUP (1)
• Va nominato nel primo atto della procedura di
affidamento (decreto di avvio)
• Il RUP presiede alle quattro fasi:
– Programmazione
– Progettazione
– Affidamento
– Esecuzione
• Dipendente di ruolo della stazione appaltante
(eccezionalmente, anche non di ruolo)
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Il RUP (2)
• Oltre ad essere indicato nel decreto di avvio, il
RUP deve essere formalmente nominato con
atto del dirigente
• La nomina non può essere rifiutata
– Art. 31, c. 1, ultimo periodo
• Il nominativo del RUP va indicato nel bando o
nell’invito
• Svolge tutti i compiti non riservati ad altri
– Cfr. commi 3 e 4 dell’art. 31
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Il RUP (3)
• L’ANAC definirà meglio i compiti del RUP
• Nelle scuole, il RUP “predestinato” è il DSGA:
– Il suo profilo contrattuale è coerente con tale
attività (istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili)
– Il D.I. 44/2001, art. 32, c. 3 prevede che svolga la
funzione istruttoria relativa all’attività negoziale
– Lo stesso art. 32 (c. 2) prevede addirittura che il
DSGA è delegabile dal dirigente a svolgere un’intera
attività negoziale (dall’avvio all’aggiudicazione)
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Fasi della procedura d’affidamento
– Atto di avvio d’ufficio (è un decreto dirigenziale)
• In base a quanto previsto nel Programma Annuale, individua gli
elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli
operatori economici e i criteri di selezione delle offerte
• Approva alcuni atti di gara (inviti, capitolato, disciplinare)
– Istruttoria (a cura del RUP)
• Comprende la richiesta di CIG, l’invio delle lettere d’invito (sotto
soglia si può evitare il bando), la valutazione delle offerte,
l’aggiudicazione provvisoria e la relativa conferma
– Aggiudicazione finale (altro decreto dirigenziale)
• Obbligo di motivazione se difforme dagli esiti istruttori
• Diviene efficace solo dopo verifica del possesso dei requisiti
prescritti
A. Giannelli
ANP Marche
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La tempistica (1)
• Le offerte sono vincolanti per 180 giorni dalla
scadenza del termine per la loro presentazione,
salvo diversa indicazione nel bando o invito
• L’aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo
la verifica del possesso dei requisiti prescritti
• Possibile l’annullamento in autotutela (art. 21nonies legge 241/1990) prima della stipulazione
• Sottoscrizione contratto entro 60 giorni (o
diverso termine fissato nel bando/invito)
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La tempistica (2)
• Sussistenza della clausola “stand still”
– Il contratto non può essere sottoscritto prima di 35
giorni dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione definitiva
• Non si applica ai sistemi dinamici, al mercato
elettronico e agli affidamenti sotto soglia con
procedure negoziate
• È ora più ampia la possibilità di ordinare, in casi
particolari, la “esecuzione d’urgenza” prima di
stipulare
– In particolare, se c’è rischio di perdere fondi europei
purché non vi sia stato ritardo nel condurre la gara
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Aggiudicazione provvisoria e definitiva
• L’aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale e necessita di conferma (o
approvazione) secondo l’ordinamento della stazione
appaltante (non impugnabile davanti al TAR)
• Decorso il termine previsto – pari a 30 giorni in
assenza di previsione – la proposta si intende
approvata
• Altra cosa è l’aggiudicazione definitiva di
competenza dirigenziale (impugnabile)
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Le soglie comunitarie (art. 35)
Tipologia appalti
IMPORTI
Lavori e concessioni
5.225.000 euro
Beni e servizi (amministrazioni centrali)
135.000 euro
Servizi sociali (all. IX)
750.000 euro
Nelle istituzioni scolastiche, è necessario tenere conto anche
della soglia dei 2.000 euro o del diverso importo fissato dal CdI
(D.I. 44/2001, art. 33, c. 1, lett. h) per tenere conto del
principio di libera concorrenza
Si consiglia di proporre un innalzamento almeno a 10.000 euro
Ovviamente, si tratta di importi al netto dell’IVA
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Contratti sotto soglia (art. 36)
• Principio di rotazione (oltre i princìpi di cui all’art. 30)
• Fino a 2.000 euro o al diverso importo fissato dal CdI
– Possibile affidamento diretto “ben motivato”
• Oltre tale importo e fino a 149.999 (lavori) o 134.999
(beni e servizi) o 749.999 (servizi sociali e all. IX)
– Possibile procedura negoziata con consultazione di almeno
cinque operatori opportunamente individuati
– Non condivisibile la limitazione a tre operatori ex D.I. 44
• Da 150.000 a 1.000.000 (lavori)
– Possibile procedura negoziata con consultazione di almeno
dieci operatori opportunamente individuati
• Obbligo (postumo) di pubblicazione dell’elenco degli
invitati
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Vantaggi della procedura negoziata
• Molto più semplice della ordinaria (sempre esperibile)
• Notare che non vi sono bandi
• Sostituisce il vecchio “cottimo fiduciario”
– Non vi è più obbligo di predeterminare le voci di spesa
ammesse
• L’ANAC definirà procedure di qualità
• Verifica dei requisiti sul solo aggiudicatario
• Permane la questione della individuazione dei cinque
(o più) operatori economici da invitare
• Vietato ricorrere ad OE “di fiducia”
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Verifica del possesso dei requisiti
• I requisiti di carattere generale per gli affidamenti
fino alle soglie indicate prima (esclusa quella di
1.000.000 per i lavori) vanno verificati
esclusivamente mediante consultazione della
Banca dati nazionale degli operatori economici
– In corso di attivazione ex art. 81
– Fino ad allora, si usa l’AVCPass (non esente da critiche)
• Obbligo di verifica del possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali
richiesti nel bando/invito
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La selezione degli OE da invitare
• Due possibilità:
– Indagine di mercato “usa e getta” previo avviso pubblico che
invita a manifestare interesse e che specifica i requisiti
economico-professionali e tecnico-finanziari richiesti
– Costituzione di “elenco permanente” di OE, aperto
all’aggiornamento annuale, previo avviso pubblico che invita a
manifestare interesse e che specifica i requisiti richiesti
• La SA procede alla verifica del possesso dei requisiti
• Dagli elenchi così formati si selezionano – preferibilmente
mediante estrazione casuale – almeno cinque OE da
invitare
• Per un lasso di tempo predeterminato e reso pubblico,
l’aggiudicatario non sarà più preso in considerazione
(principio di rotazione)
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Qualificazione delle stazioni appaltanti
• Si tratta di una novità
• Per effettuare in autonomia procedure di
importo pari o superiore a 40.000 euro, le SA
dovranno essere “qualificate” dall’ANAC
• Le SA non qualificate dovranno avvalersi di
centrali di committenza dotate di qualificazione
• Provvisoriamente, la qualificazione è attribuita
alle SA iscritte all’Anagrafe Unica (AUSA)
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Conflitto di interesse
• Le SA devono evitare l’intervento in una
procedura di persone che hanno verso di essa
un interesse finanziario, economico o altro
• Costituisce situazione di conflitto di interesse
quella di cui all’art. 7 del D.P.R. 62/2013
• La mancata astensione costituisce illecito
disciplinare
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Suddivisione in lotti
• Obbligatoria quando possibile, per favorire la
partecipazione delle microimprese
• La mancata suddivisione deve essere motivata
nel bando/invito e (per gli appalti sopra soglia)
nella relazione unica ex art. 99
• Divieto di artificiosa suddivisione per eludere
le soglie previste
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Accesso agli atti (art. 53)
• La disciplina è quella di cui agli artt. 22 segg. della
legge 241/1990 nonché degli artt. 53 e 76 del codice
• Nelle procedure negoziate, l’elenco dei soggetti
invitati e di quelli che hanno presentato offerte è
accedibile solo dopo la scadenza del termine per la
loro presentazione
• Le offerte presentate e gli atti di verifica delle
anomalie sono accedibili dopo l’aggiudicazione
• Rilevanza penale della violazione di tali termini (art.
326 cp)
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Sistemi dinamici di acquisizione
• Procedimento interamente elettronico,
utilizzabile per acquisti di uso corrente
• Molto pratico
• Si tratta in effetti di una procedura ristretta
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Consultazione preliminare di mercato
• L’art. 66 prevede la possibilità di consultare il mercato al
duplice fine di:
– Preparare l’appalto
– Informare gli OE degli appalti programmati e dei relativi requisiti
• L’art. 67 impone misure di tutela della concorrenza qualora
un OE fornisca documentazione rilevante per preparare
l’appalto
• Costituisce misura minima adeguata la comunicazione agli
altri offerenti delle informazioni (pertinenti) scambiate con
l’OE precedente e la fissazione di adeguati termini per la
presentazione delle offerte
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Informazioni agli offerenti (art. 76)
• Comunicazioni d’ufficio entro cinque giorni:
–
–
–
–
Aggiudicazione e data di scadenza dello “stand still”
Esclusione (al solo escluso) e data di scadenza “ss”
Decisione di non aggiudicare l’appalto
La data di avvenuta stipulazione del contratto
• Comunicazioni su richiesta entro 15 giorni:
– Agli esclusi, i motivi dell’esclusione
– Agli offerenti “ammessi”, le caratteristiche e i vantaggi
dell’offerta selezionata e il nome dell’aggiudicatario
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Commissione di aggiudicazione (art. 77)
• Solo se si ricorre al criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (OEPV)
• Si tratta di valutazione tecnico-economica
• Numero dispari di componenti (non oltre 5)
• In futuro, i commissari saranno inseriti in un albo gestito
dall’ANAC
• Per ora, la commissione continua ad essere nominata dal
dirigente (dopo la scadenza del termine di presentazione
delle offerte)
• Assolutamente illegittimo far svolgere tale funzione alla
Giunta Esecutiva ai sensi del “vecchio” regolamento di
contabilità
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Esclusione (art. 80)
• Si tratta della riproposizione dell’art. 38 del
“vecchio” codice ed elenca numerosi motivi di
esclusione (condotte penalmente rilevanti dei
responsabili dell’OE, violazioni di natura
tributaria e contributiva, in materia di
sicurezza ecc.)
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Soccorso istruttorio (art. 83)
• Ripresa la disciplina di cui all’art. 46 del vecchio codice,
con un “ammorbidimento” del potere sanzionatorio
– Ora fino ad un massimo dell’1% del valore della gara e
comunque non superiore a 5.000 euro
– Il minimo è pari all’uno per mille del valore della gara
• Da prevedere nel bando/invito e dovuta solo in caso di
regolarizzazione
• Termine di regolarizzazione non superiore a 10 giorni
• Possibile richiedere, motivando, la presenza di un
fatturato annuo minimo in misura non superiore al
doppio del valore della gara
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Garanzia provvisoria
• Art. 93
– L’offerta deve essere corredata da una “garanzia
provvisoria” (cauzione o fideiussione a scelta
dell’OE) per essere ammessa alla procedura, in
misura pari al 2% della base d’asta
– Importo modificabile sotto varie ipotesi
– Necessario anche l’impegno scritto di un
fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva
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Garanzia definitiva
• Art. 103
– Pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (non
necessariamente uguale all’importo di gara)
– Cessa di avere effetto dalla data di emissione del
collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione
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Collaudo
• Collaudo per appalti di lavori
• Verifica di conformità per beni e servizi
• Per appalti sotto soglia:
– È sufficiente un certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal RUP
• In caso di esito positivo, il RUP rilascia entro
90 giorni il certificato di pagamento ai fini
dell’emissione della fattura
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Incentivi (art. 113)
• Riguardano la progettazione, la direzione dei
lavori, il collaudo, la verifica di conformità
• Gravano sullo stanziamento previsto per l’appalto
in misura non superiore al 2%
• L’incentivo è ripartito:
– All’80% tra il RUP e le altre figure, sulla base della
contrattazione integrativa (NON per dirigenti)
– Al 20% (NON per fondi europei o con vincolo di
destinazione) per l’acquisto di beni, strumentazioni e
tecnologie nonché per attivare tirocini formativi e di
orientamento ex art. 18 Legge 196/1997
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Concessione di servizi 1
• Ora normata dagli articoli 164-178 del codice
• Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di
cui alla Parte I e alla Parte II
• Principio di libera amministrazione (art. 166)
• Obbligo di stimare il valore di una concessione in base
al fatturato totale del concessionario per tutta la durata
del contratto (senza IVA), ai fini dell’applicazione delle
soglie ex art. 35
• La durata delle concessioni è determinata negli atti di
gara e non può essere superiore al periodo di tempo
necessario al recupero degli investimenti
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Concessioni di servizio 2
• I criteri di aggiudicazione sono elencati in ordine
di importanza decrescente (deroga all’articolo 95)
• Se un’offerta ha carattere innovativo con livello
“straordinario” di prestazioni non prevedibili
secondo l’ordinaria diligenza, l’ordine dei criteri
può essere modificato “in via eccezionale”,
dandone informazione a tutti gli offerenti ed
emanando un nuovo invito ad offrire con un
termine di almeno 22 giorni
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