Movimentazione comunitaria dei cani e gatti

Transcript

Movimentazione comunitaria dei cani e gatti
Verona 18 aprile 2013
Movimentazione comunitaria dei cani e
gatti
Alberto Camerini
Dipartimento di Prevenzione -Servizio Veterinario Multizonale.
[email protected] [email protected]
• Movimentazione non commerciale al seguito
del proprietario o detentore.
• Movimentazione non commerciale di più di
cinque animali
• Movimentazione a carattere commerciale
Movimentazione non commerciale al seguito
del proprietario.
Il Regolamento CE 998/2003 prevede
obbligatoriamente la presenza del
passaporto individuale conforme alle
caratteristiche indicate dalla Decisione CE
803/2003.
Passaporto per animali da compagnia
Verificare la conformità del documento
•Dimensioni 100x152.
•Colore blu con stelle gialle.
•Numero del passaporto –codice ISO dello
stato seguito da un numero unico.
•Redatto nella lingua dello stato di rilascio ed in
lingua inglese.
•Ogni pagina deve essere numerata e riportare i
codici di copertina.
Requisiti per la validità del passaporto
Tutti i campi sotto elencati devono essere compilati
Sezione I PROPRIETARIO
Deve riportare i dati del proprietario – ricordare gli atti di delega Sezione II DESCRIZIONE DELL’ANIMALE
Deve riportare il segnalamento del cane o del gatto: nome, data di nascita,
razza, sesso e segni particolari
Sezione III IDENTIFICAZIONE DELL’ANIMALE
Deve riportare il numero di microchip, la data e la regione anatomica di
inoculazione o il numero del tatuaggio * e la data in cui è stato effettuato
Sezione IV VACCINAZIONE ANTIRABBICA
Vaccinazione antirabbica
Una vaccinazione antirabbica viene considerata valida
quando:
• Vengano seguite le indicazioni dell’istituto produttore e
somministrato ad un animale sopra i tre mesi di età.
• La vaccinazione sia eseguita successivamente o contestualmente
all’identificazione dell’animale.
• Siano trascorsi ventuno giorni dalla data di somministrazione.
• Gli estremi di vaccinazione siano riportati nella sezioneIV del
passaporto.
Vaccinazione antirabbica
Termini di validità decisione CE 91/2005
Il vaccino antirabbico va considerato valido a partire
dalla data di nuova vaccinazione (richiamo), laddove il
vaccino sia somministrato nel corso del periodo di
validità indicato dall’Istituto produttore
La vaccinazione è considerata come una vaccinazione
primaria in assenza del certificato veterinario
attestante la vaccinazione precedente o nel caso che
il richiamo sia stato effettuato oltre i termini di
validità indicati
Titolazione anticorpale
La titolazione anticorpale della rabbia, valida con titoli
superiori a 0.5 UI, non viene richiesta per la
movimentazione di animali nei paesi CE o quelli considerati
‘equiparati’ (es. andorra, argentina, australia, bielorussia,
norvegia, stati uniti ecc. ). E’ richiesta per l’introduzione o
reintroduzione dai Paesi extraCE.
La validità del titolo permane qualora i richiami vaccinali
vengano mantenuti nei termini di scadenza indicati
dall’Istituto produttore.
DENTI
ERUZIONE
SOSTITUZIONE
Picozzi
30 Giorni
4 Mesi
Mediani
28 Giorni
4 Mesi 1/2
Cantoni
25 Giorni
5 Mesi
Canini
21 Giorni
5 Mesi
Primo Premolare
4 Mesi
Permanente
Secondo Premolare
4-5 Settimane
6 Mesi
Terzo Premolare
3-4 Settimane
6 Mesi
Primo Molare
4 Mesi
Permanente
Secondo Molare Superiore
5-6 Mesi
Permanente
Secondo Molare Inferiore
4 Mesi 1/2-5 Mesi
Permanente
Terzo Molare Inferiore
6-7 Mesi
Permanente
Movimentazione commerciale
Il trasporto di cani e gatti effettuato da operatori
economici del settore per il successivo commercio e
altri trasporti effettuati da trasportatori registrati
per mostre, gare, turismo venatorio ecc. rientra nel
campo di applicazione del regolamento 1/2005.
Rientra nello stesso campo di applicazione il trasporto, a
qualsiasi titolo, di un numero di animali superiore a
cinque.
Movimentazione in deroga al regolamento
• Animali trasportati sul territorio nazionale non in
relazione ad attività economica, anche in numero
superiore a cinque.
• Animali trasportati tra Stati Membri in numero
inferiore a cinque, purchè il trasporto non sia in
relazione ad attività economica.
• Trasporto verso o in provenienza da cliniche o
strutture veterinarie.
Movimentazione commerciale
•
•
•
•
•
•
La movimentazione a carattere commerciale di animali
d’affezione prevede:
Il messaggio traces
Il certificato sanitario
L’identificazione individuale
Il documento di identificazione
La vaccinazione antirabbica nei termini di validità
Documento-lettera commerciale (CMR)
Il messaggio traces
Il Traces è una piattaforma comunitaria informatica
dedicata allo scambio di informazioni di collegamento
tra operatori economici e le autorità di controllo
istituzionale. Consente la trasmissione, nel giorno di
emissione, del certificato sanitario da parte dell’Unità
Veterinaria del Paese speditore ai Servizi Veterinari
Locali di destinazione. L’UVAC territorialmente
competente ‘intercetta’ il messaggio,
precedentemente informata dall’operatore di arrivo, e
può disporre verifiche e controlli.
Il primo destinatario
Il primo destinatario deve:
• Essere in possesso di autorizzazione sanitaria.
• Essere registrato presso L’UVAC di riferimento.
• Prenotificare, nelle 24 ore precedenti, l’arrivo degli
animali ai Servizi Veterinari e all’UVAC.
• Non frazionare la partita di animali ad altri operatori
commerciali per almeno 48 ore *
• Conservare la documentazione sanitaria e il CMR
( documento commerciale ) per almeno un anno.
• Tenere un registro di carico e scarico
Certificato sanitario
Si compone di due parti.
Parte I con informazioni relative alla partita.
Parte II con indicazioni sanitarie e compilato dal
Veterinario Ufficiale del punto di partenza nelle 24
ore precedenti la spedizione.
Sul certificato sanitario devono essere riportati tutti i
numeri di microchip ( anche in allegato ) degli animali
oggetto di trasporto, ed è valido per 10 giorni dalla
data di emissione. La validità è di 4 mesi o limitato
alla validità di vaccinazione antirabbica nel caso di
transiti non commerciali ( più di cinque animali …… )
Documento-lettera commerciale (CMR)
È il documento di legittimazione del trasporto via
camion, costituisce prova di avvenuta presa in
consegna delle merci e del loro stato da parte del
vettore e rappresenta essa stessa il contratto di
trasporto internazionale.
Non è titolo negoziabile, nel senso che non
consente di trasferire il possesso della merce
durante il viaggio ad altri soggetti.
Mezzi di trasporto e contenitori
Il trasporto commerciale con l’utilizzo di contenitori
rientra nel regolamento CE 1/2005, da cui la necessità
di utilizzare un veicolo omologato ed autorizzato.
• Veicoli specificatamente costruiti o modificati con
gabbie a struttura fissa
• Veicoli modificati per il trasporto degli animali nei
contenitori.
Veicoli
Le caratteristiche del veicolo devono essere tali da:
• Proteggere gli animali da condizioni climatiche e
temperature avverse.
• Evitare la fuga degli animali e compensare le
sollecitazioni provocate dalla marcia del veicolo.
• Garantire la qualità e quantità dell’aria ed
un’illuminazione adeguata.
• Consentire un’adeguata ispezione degli animali ed il
loro corretto accudimento.
• Utilizzare materiali atossici, facilmente lavabili e
disinfettabili.
Contenitori
• Essere sempre tenuti con la parte superiore in alto.
• Essere fissati per evitare gli spostamenti durante la
marcia e ridurre al minimo gli scuotimenti.
• Dotati di abbeveratoi e contenitori di alimenti
ancorati alla struttura e di facile accesso dall’esterno
• La parete della porta deve essere robusta per evitare
le fughe, garantire il massimo di aerazione e garantire
una buona visione interna per la verifica degli animali.
• Devono garantire una superficie di ventilazione di
almeno il 16%
• Devono impedire il percolamento di feci ed urine
attraverso vassoi di contenimento o bordi rialzati.
Concentrazioni di carico
I cani di età superiore ai sei mesi o con peso superiore ai
14 Kg, devono viaggiare in contenitori singoli.
I cani dalle 8 settimane di vita fino ai sei mesi e con
peso inferiore ai 14 Kg. Possono essere posizionati al
massimo in tre per contenitore.
I gatti di età inferiore ai sei mesi possono essere
posizionati al massimo in quattro per contenitore,
altrimenti in contenitore singolo.
Dimensioni dei contenitori
Devono ovviamente essere proporzionati alle
dimensioni dell’animale, indicativamente:
• Devono consentire il mantenimento della stazione
eretta con uno margine superiore di almeno 10-15 cm.
• Devono avere una lunghezza di almeno 15 cm. superiori
alla lunghezza del cane.
• Devono avere una larghezza almeno tripla della
larghezza toracica dell’animale.
• Per i gatti, indicativamente ed in proporzione alla
taglia – 46x25x13h – 68x44x40h
Condizioni generali
Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare
animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze
inutili (art. 3 comma 1).
Minimizzare i tempi di viaggio, con buona pianificazione (art.
22).
Disporre di un piano di gestione delle emergenze per i lunghi
viaggi (art. 11).
Condizioni generali
È vietato il trasporto di animali di età inferiore alle 8
settimane, se non accompagnati dalla madre (allegato
1 - capo 1 - punto 2 f).
Non somministrare sedativi. La somministrazione è
consentita solo nel caso in cui sia strettamente
necessario previa prescrizione medico-veterinaria
(allegato I - capo I - punto 5).
Condizioni generali
È vietato trasportare cani e gatti non deambulanti, con ferite
aperte gravi, con prolassi e stati fisiologici che creano
nell’animale condizioni predisponenti agli effetti nocivi dello
stress da trasporto, gravidanza oltre il 90% del periodo
normale di gestazione, cordone ombelicale non cicatrizzato
(allegato I - capoI - punto 2).
L’idoneità per animali che presentano malattie o ferite lievi,
nei casi dubbi, deve essere certificata da un medico
veterinario (allegato I - capo I - punto 3 a).
Condizioni generali
Somministrazione di cibo ed acqua
Cani e gatti devono essere nutriti a intervalli non
superiori a 24 ore ed abbeverati a intervalli non
superiori a 8 ore. Devono essere date istruzioni
scritte e chiare sulle modalità di somministrazione
(allegato I capitolo V).
Il conduttore deve dimostrare di poter disporre di
alimenti ed acqua in quantità adeguata al viaggio.
Legge 189/04
La legge che ha introdotto nel C. P. il titolo IX bis:
DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Con l’introduzione della legge 189/2004 il
maltrattamento di animali ha assunto un presupposto
ideologico chiaro:tutti gli animali sono esseri capaci di
soffrire e patire e la norma interviene verso la loro
tutela specifica
Uccisione di animale 544 bis C.P.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la
morte di un animale è punito con la reclusione da quattro
mesi a due anni.
E’ sufficiente accertare che il fatto sia avvenuto, per
crudeltà ( si caratterizza dalla spinta di un motivo abbietto
o futile ) o senza necessità (nell’ipotesi di evitare un
pericolo imminente o un danno giuridicamente apprezzabile ),
nell’ambito di applicazione della norma questa ipotesi di
reato può richiede specifiche competenze tecniche nella
valutazione della causa di morte.
Crudeltà o sevizie 544 ter c.p.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una
lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a
comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per
le sue caratteristiche etologiche è punito…… o li
sottopone a trattamenti che procurano un danno alla
salute degli stessi.
Per la parte relativa alla crudeltà e soprattutto alle
sevizie si richiedono specifiche competenze
tecniche.
+
Abbandono e detenzione non compatibile 727 c.p.
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini della cattività è punito.....alla
stessa pena soggiace chiunque detiene animali in
condizioni incompatibili con la loro natura, e
produttive di gravi sofferenze.
Il primo comma non richiede specifiche conoscenze
tecniche. Per l’applicazione relativa alla detenzione in
condizioni incompatibili sarà necessario argomentare
le motivazioni del giudizio o richiedere l’ausilio di un
veterinario o di personale tecnico.