ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA
Ricorso
Nell’interesse dell’ASSOCIAZIONE DEGLI AZIONISTI DELLA JUVENTUS F.C.
S.P.A aderenti al Comitato GIULEMANIDALLAJUVE.COM, in persona del
Presidente e Legale Rappresentante Signor Giuseppe BELVISO, C.F..........…………..,
elettivamente domiciliato in XXXXXXX, alla XXXXXXXXXXXXX presso
l’AVV.Marcantonio Guerritore di Milano, che lo rappresenta e difende in forza di
procura .................................................;
contro
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - F.I.G.C., in persona del legale
rappresentante pro tempore,
e contro
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - C.O.N.I., in persona del legale
rappresentante pro tempore;
e contro
MINISTERO PER I GIOVANI E LO SPORT, in persona del Ministro pro tempore;
e nei confronti di
-
Dott. Antonio GIRAUDO;
-
Signor Luciano MOGGI;
-
F.C. INTERNAZIONALE S.p.A. in persona del legale rappresentante pro
tempore;
-
Dott. Adriano GALLIANI;
-
Signor Leonardo MEANI;
-
A.C. MILAN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
-
F.C. MESSINA PELORO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
e con notifica anche
- alla JUVENTUS F.C. S.P.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore;
per l’annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari,
- della decisione della Corte Federale della F.I.G.C., del 25 luglio 2006, (all. 1),
nella parte in cui determina “la sanzione a carico della Juventus Football Club
S.p.A., con riferimento alla stagione sportiva 2006-07, nella penalizzazione di 17
punti in classifica e nella squalifica di 3 giornate di campionato del campo di gara,
nonché nell’ammenda di 120 mila euro, ferme restando le altre sanzioni già irrogate
nella decisione impugnata nelle stagioni sportive 2004-05 e 2005-06”(vale a dire la
perdita del titolo di campione d’Italia per entrambe le stagioni)
- di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso, con espresso
riferimento all’atto di deferimento della Procura Federale (all. 2) ed alla decisione
della Commissione d’Appello Federale del 14 luglio 2006 (all. 3 pubblicata sul sito
internet della FIGC con comunicato C.A.F. in pari data), nella parte in cui è stata
disposta a carico della JUVENTUS la sanzione sopra richiamata, nonché, per quanto
occorra di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi,
consequenziali e comunque connessi.
e per la condanna
al risarcimento del danno subito ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge n.
1034/1971, danni che, se del caso, ci si riserva di quantificare in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
FATTO
1. Nel maggio scorso la stampa nazionale ha iniziato a pubblicare notizie su
indagini penali (ancora in corso) aventi ad oggetto diverse ipotesi di reato connesse al
mondo del calcio. Oggetto di pubblicazione erano, tra l’altro, ampi stralci di
intercettazioni telefoniche tra personaggi di rilievo della F.I.G.C., del settore arbitrale e
di squadre militanti nel campionato di serie A.
In particolare interessati dalle indagini erano l’allora (oggi dimissionario)
Direttore Sportivo della Juventus F.C. Signor Luciano MOGGI e l’ex Amministratore
Delegato Dott. Antonio GIRAUDO.
A seguito delle dimissioni del Presidente federale, veniva nominato dal CONI un
Commissario Straordinario nella persona del Prof. Avv. Guido Rossi.
La Procura Federale ricevuto l’esito degli accertamenti condotti dall’Ufficio
Indagini, con atto del 22.6.2006, deferiva la JUVENTUS F.C. alla magistratura
sportiva, per ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle condotte di MOGGI e
GIRAUDO.
Il contenuto dell’atto di incolpazione è così riassunto nella sentenza della C.A.F.
in relazione alla posizione della società Juventus:
“2. La società Juventus, della responsabilità diretta e presunta prevista dagli
artt. 6, 9, comma3, 2, comma 4, C.G.S., in ordine a quanto ascritto nel capo che
precede ai suoi dirigenti forniti di legale rappresentanza e agli altri soggetti non
tesserati per essa società. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 C.G.S., per
la pluralità di condotte poste in essere e per l’effettivo conseguimento del vantaggio in
classifica”.
“4. La società Juventus di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4,
C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai suoi dirigenti al capo che precede .”
Con decisione resa in data 14 luglio 2006, la C.A.F., “visti gli artt. 1, 2, 6, 13,
comma 1, lett. b), f), g), i), l), 14, comma 1, lett. a), c), e), e comma 2, C.G.S.,”
condannava la JUVENTUS F.C. S.p.A. alla “retrocessione all’ultimo posto in
classifica del campionato 2005/2006; penalizzazione di punti trenta in classifica nella
stagione sportiva 2006/2007; revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia
2004/2005; non assegnazione del titolo di campione d’Italia 2005/2006; ammenda di
€ 80.000”.
Avverso la predetta decisione la JUVENTUS F.C. S.p.A. proponeva appello
dinanzi alla Corte Federale, censurando sotto molteplici profili l’iter logico, istruttorio
e motivazionale della decisione impugnata.
Con sentenza letta nel dispositivo il 25 luglio 2006, la Corte Federale
determinava “la sanzione a carico della Juventus Football Club S.p.A., con
riferimento alla stagione sportiva 2006-07, nella penalizzazione di 17 punti in
classifica e nella squalifica di 3 giornate di campionato del campo di gara, nonché
nell’ammenda di 120 mila euro, ferme restando le altre sanzioni già irrogate nella
decisione impugnata nelle stagioni sportive 2004-05 e 2005-06”.
All’indomani, il Consiglio Federale disponeva l’assegnazione del titolo di
Campione d’Italia 2005/2006 alla F.C. Inter, società della quale – qualche tempo
prima - l’attuale Commissario Straordinario era stato consigliere.
***
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Tutto ciò premesso, gli atti ed i provvedimenti impugnati, devono essere
dichiarati illegittimi e, quindi, annullati per i seguenti motivi di
DIRITTO
Si precisa, innanzitutto, che l’Associazione ricorrente è legittimata a proporre il
presente gravame essendo costituita prevalentemente da azionisti della JUVENTUS
F.C. S.P.A., come risulta dall’Atto per Notaio.................................................., azionisti
che, per effetto degli atti e provvedimenti impugnati, hanno già subito e subiranno in
futuro danni irreparabili in conseguenza delle gravi depressioni in Borsa del titolo.
A. IN VIA PREGIUDIZIALE
AMMISSIBILITÁ DEL RICORSO PER SUSSISTENZA DI SITUAZIONI
GIURIDICHE
SOGGETTIVE
RILEVANTI
PER
L’ORDINAMENTO
ITALIANO. IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÁ DELL’ART. 1 L. 280/03 PER
VIOLAZIONE DEGLI ART. 24 E 103 COST.. CARENZA DI GIURISDIZIONE
DELLA C.A.F. E DELLA CORTE FEDERALE
La questione su cui si controverte si colloca sullo sfondo problematico che
attiene ai delicati e, molte volte, sfuggenti rapporti tra l’ordinamento giuridico statale e
i rapporti con contesti ordinamentali autonomi, ma pur sempre subordinati al primo.
Il punto di sostegno normativo si rinviene nell’art. 1 della
l.
17.10.2003 n.° 280, a mente della quale: “la Repubblica riconosce e favorisce
l’autonomia
dell’ordinamento
sportivo
nazionale,
quale
articolazione
dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico
Internazionale”. Tuttavia, le innumerevoli occasioni di confliggenza tra ordinamenti
giuridici autonomi ha portato il legislatore del 2003 a predisporre, molto
avvedutamente, una basilare e inemendabile clausola di salvezza; l’art. 1 cit., infatti,
prosegue affermando che “i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della
Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza
per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive
connesse con l’ordinamento sportivo”.
A questo punto è possibile svolgere una prima, fondamentale considerazione: se
è vero che l’ordinamento giuridico italiano riconosce l’autonomia dell’ordinamento
sportivo, non può sottacersi l’esigenza di un connubio tra gli stessi, nel senso che il
secondo deve pur sempre inserirsi armonicamente nel quadro dei principi fondamentali
su cui si edifica l’ordinamento costituzionale vigente.
La necessità di tracciare un ben preciso limen discriminationis tra i due
ordinamenti giuridici, ha ispirato la scelta del legislatore, il quale, all’art. 2 della l.
280/2003 ha disposto che “in applicazione dei principi di cui all’articolo 1, è riservata
all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto ... b) i
comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle
relative sanzioni disciplinari sportive”.
La JUVENTUS F.C. S.p.A. è stata sottoposta a procedimento disciplinare
davanti agli organi della giustizia sportiva, innanzi ai quali sono stati gravemente e
palesemente disattesi alcuni principi fondamentali tutelati dalla Costituzione. In
particolare, è stato violato il disposto di cui all’art. 24, commi uno e due, nella parte in
cui è fatto salvo sempre il diritto del soggetto (persona fisica o giuridica) di agire in
giudizio per la tutela delle posizioni di diritto soggettivo e di interesse legittimo (art.
24 comma 2 Cost.). Ma soprattutto il “giudizio” davanti alla C.A.F. e quello di
secondo grado avanti la Corte Federale hanno violato il principio del giudice naturale e
precostituito per legge. Infatti, la composizione dei due organi è stata stabilita in vista
del processo che, in termini mass-mediatici, è stato denominato “Calciopoli”, e che ha
visto l’entrata in scena di nuovi magistrati sportivi, che rispondono al nome di
Francesco Saverio BORRELLI, Cesare RUPERTO e Piero SANDULLI. Ebbene, è
principio generale del processo che la naturalità del giudice attenga alla dimensione
spaziale, vale a dire alla individuazione del giudice competente per territorio, come
tale derogabile a mezzo di istituti a ciò destinati, per porre rimedio a situazioni di
“difficoltà ambientale”. Basti pensare, all’art. 11 c.p.p., per i processi che vedano
coinvolti magistrati; e agli artt. 45 e ss. c.p.p., in materia di rimessione del processo per
questioni di legittimo sospetto e di ordine pubblico. Diversamente, è assolutamente
insuscettibile di deroga il principio di precostituzione del giudice. Il ché è già di per sé
considerazione sufficiente affinché Codesto Ill.mo T.A.R. dichiari l’annullamento
delle sentenze di entrambi i gradi del procedimento sportivo per cui è ricorso.
Non solo, ma la circostanza che il giudice sportivo (C.A.F. e Corte Federale) sia
stato costituito dopo i fatti per cui la JUVENTUS F.C. è stata deferita viola gli artt.
101, 102, 103, 111 e 113 Cost..
Ai sensi dell’art. 101 Cost. “la giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici
sono soggetti soltanto alla legge”. E’ facile avvedersi di come il C.G.S. non costituisca
legge dello Stato, in quanto non rispettoso del procedimento di formazione della legge
disciplinato agli artt. 70 e ss. Cost..
A mente dell’art. 102 comma secondo Cost.: “Non possono essere istituiti giudici
straordinari o giudici speciali”. E’ facile avvedersi di come C.A.F. e Corte Federale
non siano giudici dello Stato. Pur avendo competenza in materia di procedimenti
disciplinari a carico dei soggetti dell’ordinamento sportivo, tuttavia, i loro
provvedimenti non possono incidere su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per
l’ordinamento giuridico italiano, in ossequio a quanto previsto dall’art. 1 l. 280/2003.
Con riferimento al concreto atteggiarsi dei rapporti tra il c.d. vincolo di giustizia
sportiva e gli artt. 103 e 113 Cost., il Consiglio di Stato ha stabilito che la clausola
compromissoria
“ (che impone a tutte le società affiliate l'impegno di accettare
la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni
particolari adottate dalla suddetta federazione, dai suoi organi e soggetti delegati
nelle materie attinenti all'attività sportiva) sottrae alla giurisdizione dei giudici dello
Stato soltanto l'ambito strettamente tecnico - sportivo, come tale irrilevante per
l'ordinamento statale, nonché l'ambito dei diritti disponibili; gli interessi legittimi,
invece, devono essere tutelati innanzi al giudice amministrativo, poiché essi, a causa
del loro intrinseco collegamento con un interesse pubblico e in forza dei principi
sanciti dall'art. 113 cost., sono insuscettibili di formare oggetto di una rinunzia
preventiva, generale e temporalmente illimitata, alla tutela giurisdizionale” (C.d.S.,
Sez. VI, dec. 30.9.1995
n.° 1050).
Infine, l’art. 111 Cost., come modificato dalla Legge costituzionale sul giusto processo
n.° 2 del 1999, al comma due stabilisce che “ogni processo si svolge nel
contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti al giudice terzo e
imparziale”. Il ché non è avvenuto nel processo “Calciopoli”, nel quale è mancata del
tutto un’istruttoria a garanzia dei diritti dei deferiti, né si può legittimare una prassi che
fondi l’applicazione di sanzioni esclusivamente sui fumi delle intercettazioni
telefoniche. Ma soprattutto non si può proprio parlare di terzietà ed imparzialità del
giudice.
Da quanto sopra, emerge palese la violazione di una situazione giuridica soggettiva
connessa con l’ordinamento sportivo, riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano
e tutelata dalla Costituzione, la cui tutela è affidata agli organi giurisdizionali dello
Stato.
Le considerazioni sopra svolte giustificano senza ombra di dubbio alcuno la
giurisdizione di Codesto Giudice adito.
Passando ad analizzare le conseguenze pregiudizievoli scaturite dalle pronunce
degli organi di giustizia sportiva, la JUVENTUS F.C. è stata condannata al pagamento
di un’ammenda di 120.000 euro, alla retrocessione in serie B, con la penalizzazione di
17 (diciassette) punti, alla squalifica di 3 (tre) giornate di campionato del campo di
gara, nonchè alla perdita dei titoli 2004-05 e 2005-06. E’ chiaro che una sanzione così
grave determinerà gravi perdite e mancati guadagni nella stipula dei contratti di
sponsorizzazione e di sfruttamento dei diritti televisivi, oltre che in ordine agli
abbonamenti ed agli introiti derivanti dalle partecipazioni alle competizioni europee
(Champions League); tale situazione ha già determinato, invece, la fuga di grandi
campioni bianconeri verso clubs stranieri: ciò a cagione dell’impossibilità da parte del
club bianconero di soddisfare le richieste di ingaggio, peraltro condivisibile e intuibile
in considerazione dell’aumentato valore dei giocatori della rappresentativa nazionale,
recentemente laureatasi Campione del Mondo. Inoltre, ed assai più gravemente sotto il
profilo delle perdite economiche, i giocatori in fuga sono oggetto di trattative
sottocosto, data l’esigenza della società di ridurre le spese ed introitare liquidità in
vista di almeno una stagione nella serie cadetta, dove i ricavi saranno sideralmente
inferiori a quelli della serie A.
B. NEL MERITO
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
GIUSTO PROCESSO DI CUI ALL’ART. 111 COST.
Rinviando, per il resto, alle considerazioni già ampiamente svolte, occorre
rilevare che l’art. 111 Cost. assume natura sovraordinata nella gerarchia delle fonti
normative del diritto e, come tale, non può risultare disattesa né minimamente scalfita
da previsioni in deroga di ordinamenti settoriali, quale è l’ordinamento sportivo, che
anzi deve armonizzarsi con i principi generali di diritto costituzionale.
Ebbene, le sentenze degli organi di giustizia sportiva hanno violato l’art. 111
Cost., nella parte in cui garantisce all’imputato un giusto processo, da svolgersi nel
contraddittorio tra le parti, davanti a giudice terzo ed imparziale, subordinando la
condanna al reperimento di prove costituite nel processo.
Nel caso di specie,il processo sportivo si è svolto davanti ad un giudice costituito
ad hoc all’indomani della formulazione degli addebiti, in violazione dell’art. 24 Cost.,
nella parte in cui prevede che il Giudice legittimato dall’ordinamento è soltanto quello
naturale e precostituito per legge, nonché terzo ed imparziale.
II.
ILLEGITTIMA
ACQUISIZIONE
AB
ORIGINE
DELLE
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
Il procedimento disciplinare che ha interessato la JUVENTUS si fonda su
intercettazioni illegittimamente assunte e dunque inutilizzabili ai sensi dell’art. 271
c.p.p..
Le modalità di espletamento delle intercettazioni telefoniche hanno violato il disposto
dell’art. 268 c.p.p., dal momento che, ai sensi di legge, le operazioni possono essere
compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della
Repubblica.
Non solo, ma a monte tali modalità di espletamento delle intercettazioni sono
censurabili sul piano teleologico, se si considera che il fumus persecutionis che ha
guidato l’attività delle Procure della Repubblica interessate ha finito per trasfigurare la
reale portata della disciplina scolpita dal legislatore agli artt. 266 e ss. c.p.p.: le
intercettazioni, infatti, lungi dall’essere utilizzate quali mezzi di ricerca della prova
hanno costituito un valido grimaldello, nelle mani del giudice sportivo, per
formalizzare ex post addebiti di responsabilità per violazione del C.G.S.. In altri
termini, le intercettazioni telefoniche sono state utilizzate dapprima quali mezzi di
ricerca delle prodromiche notizie di reato, anziché quali mezzi di ricerca della prova
una volta che la notizia criminis sia arrivata in Procura. In seguito, le intercettazioni
telefoniche hanno fondato la condanna della JUVENTUS F.C. a titolo di responsabilità
oggettiva, laddove l’ordinamento tipizza i mezzi di prova, cioè quegli elementi che,
portando da un fatto ignoto ad un fatto noto, permettono di accertare la proposizione
accusatoria. Così la testimonianza, l’esame, il confronto, la ricognizione, l’esperimento
giudiziale e i documenti.
Curiosa appare, poi, l’argomentazione portata dalla C.A.F. a sostegno della
utilizzabilità, a fini probatori, delle intercettazioni. In particolare la sentenza di primo
grado reca che “le acquisite trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali,
neppure vengono in considerazione - a ben vedere - quali prove in sé degli addebiti
rivolti ai deferiti. A parte infatti qualche singolo caso, che potrà trovare il suo
puntuale esame nella sede opportuna, nessuno degli incolpati ha negato né
l‘esistenza, né la veridicità delle conversazioni intercettate: tutti essi avendo, invece,
contestato l‘interpretazione datane dagli inquirenti ai fini del deferimento”
(decisione C.A.F. del 14.07.2006, p. 73).
Non corrisponde a realtà l’affermazione secondo la quale i soggetti deferiti si
sarebbero limitati a dare una diversa interpretazione dei “ritagli” di intercettazioni
telefoniche portate a supporto dei singoli deferimenti. Infatti, tutti i soggetti sottoposti
a procedimento disciplinare hanno strenuamente, sia pure con i limitati mezzi messi a
disposizione dall’ordinamento sportivo, eccepito l’inutilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche. Inoltre, non si riesce a comprendere la controversa logica che muove le
decisioni della C.A.F. sul punto, dal momento che non è possibile accordare
un’efficacia
sanante
al
comportamento
serbato
dagli
incolpati
rispetto
all’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.
III. VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL’ART. 192, COMMI
2 e 3, C.P.P.
Secondo la Procura Federale la valutazione del materiale “probatorio” acquisito
dalle Procure della Repubblica di Napoli e di Torino, assieme con la relazione
dell’Ufficio Indagini, deve poter prescindere dall’esigenza di fondare l’addebito di
responsabilità disciplinare se non su di indizi gravi, precisi e concordanti; quindi in
violazione del disposto di cui all’art. 192, commi 2 e 3, c.p.p..
Invero i risultati delle intercettazioni telefoniche, della cui inutilizzabilità si è già
detto, non possono essere letti che attraverso la lente del citato art. 192 c.p.p., dal
momento che i riferimenti a soggetti estranei alle conversazioni captate altro non sono
che vere e proprie chiamate in correità. Inoltre le intercettazioni, come già osservato,
costituiscono semplice mezzo di ricerca della prova e non già mezzo di ricerca della
notizia di reato, né mezzo di prova. Con la conseguenza evidente che fondare una
condanna sulle sole risultanze di intercettazioni, per di più prese in considerazione
soltanto “a pezzi”, non è ammissibile, se non in presenza di indizi gravi, precisi e
concordanti.
IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 6 e 9
C.G.S. - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, assenza
dei presupposti, contraddittorietà.
Risulta dalla sentenza resa dalla C.A.F. il 14 luglio 2006 che la JUVENTUS F.C.
avrebbe ottenuto un vantaggio in classifica che prescinde “dall’alterazione dello
svolgimento o del risultato di una singola gara”, anche se “la posizione in classifica
di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul
campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da
condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono
per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre’.
Ed è aberrante osservare come, per la C.A.F. “…le condotte accertate erano
soggettivamente e oggettivamente dirette a interferire sulla terzietà della funzione
arbitrale al fine di ottenere un trattamento preferenziale rispetto alle altre squadre e
quindi, in definitiva, ad assicurarsi un vantaggio in classfìca; e che, inoltre, avevano
una capacità causale adeguata per il conseguimento del risultato sperato” (pag. 90).
In buona sostanza l’ingerenza di MOGGI e GIRAUDO presso le istituzioni
federali e la classe arbitrale avrebbero, pur senza falsare i risultati (‘Il torneo
2004/2005 non è stato falsato’; sono parole del Presidente della Corte Federale Prof.
Piero SANDULLI), avrebbe contribuito in senso casualmente rilevante alle fortune in
classifica della JUVENTUS. Ma come può avere tratto vantaggi di classifica la
JUVENTUS, dal momento che la posizione di classifica è dettata dai risultati sul
campo e non già da quelli ottenuti via cellulare?.
E perché gli arbitri sono stati assolti? Risposta: perché non sono risultati
condizionamenti della classe arbitrale a favore della JUVENTUS! E perché, dice il
Prof. SANDULLI, il torneo 2004-05 non è risultato essere stato falsato!
Allora perché alla JUVENTUS si contesta una responsabilità oggettiva?
MOGGI e l’A.D. GIRAUDO sono stati condannati per avere posto in essere atti
diretti a condizionare lo svolgimento od il risultato di gare della Società bianconera
(art. 6 C.G.S.), nonostante non siano emerse le prove di condizionamenti casualmente
rilevanti rispetto ai risultati delle competizioni.
V. ISTANZA CAUTELARE
In ordine al fumus boni iuris si richiamano tutte le argomentazioni sopra svolte.
In ordine alla sussistenza del pregiudizio irreparabile, appare evidente il pericolo
di aggravamento dei danni economici già verificatisi con la fuga di grandi campioni
bianconeri, derivanti dalla mancata partecipazione alle competizioni internazionali,
dalla perdita dei contratti di sponsorizzazione. Senza contare i danni di immagine che
la vicenda ha già fatto sentire alla storica Società di Torino ed ai tifosi, quali portatori
di interessi diffusi, di natura affettiva e morale; nonché agli azionisti, per i danni
materiali che le gravi depressioni in borsa del titolo hanno già acutamente riversato
sugli investitori medesimi.
E vieppiù, ciò è necessario - anche in pendenza degli ulteriori gradi giustizia
sportiva (ci si riferisce alla C.C.A.S.) - essendo proprio la ricerca di una tutela
cautelare che ha reso indifferibile proporre il presente ricorso: anzi, la giustizia
amministrativa ben consentirebbe a codesto TAR di sospendere il provvedimento
impugnato fissando – con termine congruo per esaurire i gradi della C.C.A.S. l’udienza di discussione onde poi emettere sentenza succintamente motivata.
***
Si chiede pertanto che Codesto Ill.mo Tribunale, previa la sospensione degli
effetti degli atti impugnati, voglia accogliere il presente ricorso, con tutte le conseguenze di legge
Ai fini dell'applicazione del contributo unificato di cui all'art. 9 L. n. 488/1999 e
successive modificazioni, si dichiara che il valore della presente causa è
indeterminabile, e pertanto viene versato il contributo di Euro 500,00 oltre ad Euro
250,00 per l’istanza cautelare.
(AVV. Marcantonio Guerritore)