ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA Ricorso Nell’interesse dell’ASSOCIAZIONE DEGLI AZIONISTI DELLA JUVENTUS F.C. S.P.A aderenti al Comitato GIULEMANIDALLAJUVE.COM, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Signor Giuseppe BELVISO, C.F..........………….., elettivamente domiciliato in XXXXXXX, alla XXXXXXXXXXXXX presso l’AVV.Marcantonio Guerritore di Milano, che lo rappresenta e difende in forza di procura .................................................; contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, e contro COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore; e contro MINISTERO PER I GIOVANI E LO SPORT, in persona del Ministro pro tempore; e nei confronti di - Dott. Antonio GIRAUDO; - Signor Luciano MOGGI; - F.C. INTERNAZIONALE S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore; - Dott. Adriano GALLIANI; - Signor Leonardo MEANI; - A.C. MILAN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; - F.C. MESSINA PELORO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; e con notifica anche - alla JUVENTUS F.C. S.P.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore; per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, - della decisione della Corte Federale della F.I.G.C., del 25 luglio 2006, (all. 1), nella parte in cui determina “la sanzione a carico della Juventus Football Club S.p.A., con riferimento alla stagione sportiva 2006-07, nella penalizzazione di 17 punti in classifica e nella squalifica di 3 giornate di campionato del campo di gara, nonché nell’ammenda di 120 mila euro, ferme restando le altre sanzioni già irrogate nella decisione impugnata nelle stagioni sportive 2004-05 e 2005-06”(vale a dire la perdita del titolo di campione d’Italia per entrambe le stagioni) - di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso, con espresso riferimento all’atto di deferimento della Procura Federale (all. 2) ed alla decisione della Commissione d’Appello Federale del 14 luglio 2006 (all. 3 pubblicata sul sito internet della FIGC con comunicato C.A.F. in pari data), nella parte in cui è stata disposta a carico della JUVENTUS la sanzione sopra richiamata, nonché, per quanto occorra di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, consequenziali e comunque connessi. e per la condanna al risarcimento del danno subito ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge n. 1034/1971, danni che, se del caso, ci si riserva di quantificare in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. FATTO 1. Nel maggio scorso la stampa nazionale ha iniziato a pubblicare notizie su indagini penali (ancora in corso) aventi ad oggetto diverse ipotesi di reato connesse al mondo del calcio. Oggetto di pubblicazione erano, tra l’altro, ampi stralci di intercettazioni telefoniche tra personaggi di rilievo della F.I.G.C., del settore arbitrale e di squadre militanti nel campionato di serie A. In particolare interessati dalle indagini erano l’allora (oggi dimissionario) Direttore Sportivo della Juventus F.C. Signor Luciano MOGGI e l’ex Amministratore Delegato Dott. Antonio GIRAUDO. A seguito delle dimissioni del Presidente federale, veniva nominato dal CONI un Commissario Straordinario nella persona del Prof. Avv. Guido Rossi. La Procura Federale ricevuto l’esito degli accertamenti condotti dall’Ufficio Indagini, con atto del 22.6.2006, deferiva la JUVENTUS F.C. alla magistratura sportiva, per ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle condotte di MOGGI e GIRAUDO. Il contenuto dell’atto di incolpazione è così riassunto nella sentenza della C.A.F. in relazione alla posizione della società Juventus: “2. La società Juventus, della responsabilità diretta e presunta prevista dagli artt. 6, 9, comma3, 2, comma 4, C.G.S., in ordine a quanto ascritto nel capo che precede ai suoi dirigenti forniti di legale rappresentanza e agli altri soggetti non tesserati per essa società. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 C.G.S., per la pluralità di condotte poste in essere e per l’effettivo conseguimento del vantaggio in classifica”. “4. La società Juventus di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai suoi dirigenti al capo che precede .” Con decisione resa in data 14 luglio 2006, la C.A.F., “visti gli artt. 1, 2, 6, 13, comma 1, lett. b), f), g), i), l), 14, comma 1, lett. a), c), e), e comma 2, C.G.S.,” condannava la JUVENTUS F.C. S.p.A. alla “retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006; penalizzazione di punti trenta in classifica nella stagione sportiva 2006/2007; revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia 2004/2005; non assegnazione del titolo di campione d’Italia 2005/2006; ammenda di € 80.000”. Avverso la predetta decisione la JUVENTUS F.C. S.p.A. proponeva appello dinanzi alla Corte Federale, censurando sotto molteplici profili l’iter logico, istruttorio e motivazionale della decisione impugnata. Con sentenza letta nel dispositivo il 25 luglio 2006, la Corte Federale determinava “la sanzione a carico della Juventus Football Club S.p.A., con riferimento alla stagione sportiva 2006-07, nella penalizzazione di 17 punti in classifica e nella squalifica di 3 giornate di campionato del campo di gara, nonché nell’ammenda di 120 mila euro, ferme restando le altre sanzioni già irrogate nella decisione impugnata nelle stagioni sportive 2004-05 e 2005-06”. All’indomani, il Consiglio Federale disponeva l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia 2005/2006 alla F.C. Inter, società della quale – qualche tempo prima - l’attuale Commissario Straordinario era stato consigliere. *** *** *** Tutto ciò premesso, gli atti ed i provvedimenti impugnati, devono essere dichiarati illegittimi e, quindi, annullati per i seguenti motivi di DIRITTO Si precisa, innanzitutto, che l’Associazione ricorrente è legittimata a proporre il presente gravame essendo costituita prevalentemente da azionisti della JUVENTUS F.C. S.P.A., come risulta dall’Atto per Notaio.................................................., azionisti che, per effetto degli atti e provvedimenti impugnati, hanno già subito e subiranno in futuro danni irreparabili in conseguenza delle gravi depressioni in Borsa del titolo. A. IN VIA PREGIUDIZIALE AMMISSIBILITÁ DEL RICORSO PER SUSSISTENZA DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE RILEVANTI PER L’ORDINAMENTO ITALIANO. IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÁ DELL’ART. 1 L. 280/03 PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 24 E 103 COST.. CARENZA DI GIURISDIZIONE DELLA C.A.F. E DELLA CORTE FEDERALE La questione su cui si controverte si colloca sullo sfondo problematico che attiene ai delicati e, molte volte, sfuggenti rapporti tra l’ordinamento giuridico statale e i rapporti con contesti ordinamentali autonomi, ma pur sempre subordinati al primo. Il punto di sostegno normativo si rinviene nell’art. 1 della l. 17.10.2003 n.° 280, a mente della quale: “la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”. Tuttavia, le innumerevoli occasioni di confliggenza tra ordinamenti giuridici autonomi ha portato il legislatore del 2003 a predisporre, molto avvedutamente, una basilare e inemendabile clausola di salvezza; l’art. 1 cit., infatti, prosegue affermando che “i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”. A questo punto è possibile svolgere una prima, fondamentale considerazione: se è vero che l’ordinamento giuridico italiano riconosce l’autonomia dell’ordinamento sportivo, non può sottacersi l’esigenza di un connubio tra gli stessi, nel senso che il secondo deve pur sempre inserirsi armonicamente nel quadro dei principi fondamentali su cui si edifica l’ordinamento costituzionale vigente. La necessità di tracciare un ben preciso limen discriminationis tra i due ordinamenti giuridici, ha ispirato la scelta del legislatore, il quale, all’art. 2 della l. 280/2003 ha disposto che “in applicazione dei principi di cui all’articolo 1, è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto ... b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”. La JUVENTUS F.C. S.p.A. è stata sottoposta a procedimento disciplinare davanti agli organi della giustizia sportiva, innanzi ai quali sono stati gravemente e palesemente disattesi alcuni principi fondamentali tutelati dalla Costituzione. In particolare, è stato violato il disposto di cui all’art. 24, commi uno e due, nella parte in cui è fatto salvo sempre il diritto del soggetto (persona fisica o giuridica) di agire in giudizio per la tutela delle posizioni di diritto soggettivo e di interesse legittimo (art. 24 comma 2 Cost.). Ma soprattutto il “giudizio” davanti alla C.A.F. e quello di secondo grado avanti la Corte Federale hanno violato il principio del giudice naturale e precostituito per legge. Infatti, la composizione dei due organi è stata stabilita in vista del processo che, in termini mass-mediatici, è stato denominato “Calciopoli”, e che ha visto l’entrata in scena di nuovi magistrati sportivi, che rispondono al nome di Francesco Saverio BORRELLI, Cesare RUPERTO e Piero SANDULLI. Ebbene, è principio generale del processo che la naturalità del giudice attenga alla dimensione spaziale, vale a dire alla individuazione del giudice competente per territorio, come tale derogabile a mezzo di istituti a ciò destinati, per porre rimedio a situazioni di “difficoltà ambientale”. Basti pensare, all’art. 11 c.p.p., per i processi che vedano coinvolti magistrati; e agli artt. 45 e ss. c.p.p., in materia di rimessione del processo per questioni di legittimo sospetto e di ordine pubblico. Diversamente, è assolutamente insuscettibile di deroga il principio di precostituzione del giudice. Il ché è già di per sé considerazione sufficiente affinché Codesto Ill.mo T.A.R. dichiari l’annullamento delle sentenze di entrambi i gradi del procedimento sportivo per cui è ricorso. Non solo, ma la circostanza che il giudice sportivo (C.A.F. e Corte Federale) sia stato costituito dopo i fatti per cui la JUVENTUS F.C. è stata deferita viola gli artt. 101, 102, 103, 111 e 113 Cost.. Ai sensi dell’art. 101 Cost. “la giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge”. E’ facile avvedersi di come il C.G.S. non costituisca legge dello Stato, in quanto non rispettoso del procedimento di formazione della legge disciplinato agli artt. 70 e ss. Cost.. A mente dell’art. 102 comma secondo Cost.: “Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali”. E’ facile avvedersi di come C.A.F. e Corte Federale non siano giudici dello Stato. Pur avendo competenza in materia di procedimenti disciplinari a carico dei soggetti dell’ordinamento sportivo, tuttavia, i loro provvedimenti non possono incidere su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico italiano, in ossequio a quanto previsto dall’art. 1 l. 280/2003. Con riferimento al concreto atteggiarsi dei rapporti tra il c.d. vincolo di giustizia sportiva e gli artt. 103 e 113 Cost., il Consiglio di Stato ha stabilito che la clausola compromissoria “ (che impone a tutte le società affiliate l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla suddetta federazione, dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie attinenti all'attività sportiva) sottrae alla giurisdizione dei giudici dello Stato soltanto l'ambito strettamente tecnico - sportivo, come tale irrilevante per l'ordinamento statale, nonché l'ambito dei diritti disponibili; gli interessi legittimi, invece, devono essere tutelati innanzi al giudice amministrativo, poiché essi, a causa del loro intrinseco collegamento con un interesse pubblico e in forza dei principi sanciti dall'art. 113 cost., sono insuscettibili di formare oggetto di una rinunzia preventiva, generale e temporalmente illimitata, alla tutela giurisdizionale” (C.d.S., Sez. VI, dec. 30.9.1995 n.° 1050). Infine, l’art. 111 Cost., come modificato dalla Legge costituzionale sul giusto processo n.° 2 del 1999, al comma due stabilisce che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti al giudice terzo e imparziale”. Il ché non è avvenuto nel processo “Calciopoli”, nel quale è mancata del tutto un’istruttoria a garanzia dei diritti dei deferiti, né si può legittimare una prassi che fondi l’applicazione di sanzioni esclusivamente sui fumi delle intercettazioni telefoniche. Ma soprattutto non si può proprio parlare di terzietà ed imparzialità del giudice. Da quanto sopra, emerge palese la violazione di una situazione giuridica soggettiva connessa con l’ordinamento sportivo, riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano e tutelata dalla Costituzione, la cui tutela è affidata agli organi giurisdizionali dello Stato. Le considerazioni sopra svolte giustificano senza ombra di dubbio alcuno la giurisdizione di Codesto Giudice adito. Passando ad analizzare le conseguenze pregiudizievoli scaturite dalle pronunce degli organi di giustizia sportiva, la JUVENTUS F.C. è stata condannata al pagamento di un’ammenda di 120.000 euro, alla retrocessione in serie B, con la penalizzazione di 17 (diciassette) punti, alla squalifica di 3 (tre) giornate di campionato del campo di gara, nonchè alla perdita dei titoli 2004-05 e 2005-06. E’ chiaro che una sanzione così grave determinerà gravi perdite e mancati guadagni nella stipula dei contratti di sponsorizzazione e di sfruttamento dei diritti televisivi, oltre che in ordine agli abbonamenti ed agli introiti derivanti dalle partecipazioni alle competizioni europee (Champions League); tale situazione ha già determinato, invece, la fuga di grandi campioni bianconeri verso clubs stranieri: ciò a cagione dell’impossibilità da parte del club bianconero di soddisfare le richieste di ingaggio, peraltro condivisibile e intuibile in considerazione dell’aumentato valore dei giocatori della rappresentativa nazionale, recentemente laureatasi Campione del Mondo. Inoltre, ed assai più gravemente sotto il profilo delle perdite economiche, i giocatori in fuga sono oggetto di trattative sottocosto, data l’esigenza della società di ridurre le spese ed introitare liquidità in vista di almeno una stagione nella serie cadetta, dove i ricavi saranno sideralmente inferiori a quelli della serie A. B. NEL MERITO I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO DI CUI ALL’ART. 111 COST. Rinviando, per il resto, alle considerazioni già ampiamente svolte, occorre rilevare che l’art. 111 Cost. assume natura sovraordinata nella gerarchia delle fonti normative del diritto e, come tale, non può risultare disattesa né minimamente scalfita da previsioni in deroga di ordinamenti settoriali, quale è l’ordinamento sportivo, che anzi deve armonizzarsi con i principi generali di diritto costituzionale. Ebbene, le sentenze degli organi di giustizia sportiva hanno violato l’art. 111 Cost., nella parte in cui garantisce all’imputato un giusto processo, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti, davanti a giudice terzo ed imparziale, subordinando la condanna al reperimento di prove costituite nel processo. Nel caso di specie,il processo sportivo si è svolto davanti ad un giudice costituito ad hoc all’indomani della formulazione degli addebiti, in violazione dell’art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che il Giudice legittimato dall’ordinamento è soltanto quello naturale e precostituito per legge, nonché terzo ed imparziale. II. ILLEGITTIMA ACQUISIZIONE AB ORIGINE DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE Il procedimento disciplinare che ha interessato la JUVENTUS si fonda su intercettazioni illegittimamente assunte e dunque inutilizzabili ai sensi dell’art. 271 c.p.p.. Le modalità di espletamento delle intercettazioni telefoniche hanno violato il disposto dell’art. 268 c.p.p., dal momento che, ai sensi di legge, le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica. Non solo, ma a monte tali modalità di espletamento delle intercettazioni sono censurabili sul piano teleologico, se si considera che il fumus persecutionis che ha guidato l’attività delle Procure della Repubblica interessate ha finito per trasfigurare la reale portata della disciplina scolpita dal legislatore agli artt. 266 e ss. c.p.p.: le intercettazioni, infatti, lungi dall’essere utilizzate quali mezzi di ricerca della prova hanno costituito un valido grimaldello, nelle mani del giudice sportivo, per formalizzare ex post addebiti di responsabilità per violazione del C.G.S.. In altri termini, le intercettazioni telefoniche sono state utilizzate dapprima quali mezzi di ricerca delle prodromiche notizie di reato, anziché quali mezzi di ricerca della prova una volta che la notizia criminis sia arrivata in Procura. In seguito, le intercettazioni telefoniche hanno fondato la condanna della JUVENTUS F.C. a titolo di responsabilità oggettiva, laddove l’ordinamento tipizza i mezzi di prova, cioè quegli elementi che, portando da un fatto ignoto ad un fatto noto, permettono di accertare la proposizione accusatoria. Così la testimonianza, l’esame, il confronto, la ricognizione, l’esperimento giudiziale e i documenti. Curiosa appare, poi, l’argomentazione portata dalla C.A.F. a sostegno della utilizzabilità, a fini probatori, delle intercettazioni. In particolare la sentenza di primo grado reca che “le acquisite trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali, neppure vengono in considerazione - a ben vedere - quali prove in sé degli addebiti rivolti ai deferiti. A parte infatti qualche singolo caso, che potrà trovare il suo puntuale esame nella sede opportuna, nessuno degli incolpati ha negato né l‘esistenza, né la veridicità delle conversazioni intercettate: tutti essi avendo, invece, contestato l‘interpretazione datane dagli inquirenti ai fini del deferimento” (decisione C.A.F. del 14.07.2006, p. 73). Non corrisponde a realtà l’affermazione secondo la quale i soggetti deferiti si sarebbero limitati a dare una diversa interpretazione dei “ritagli” di intercettazioni telefoniche portate a supporto dei singoli deferimenti. Infatti, tutti i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare hanno strenuamente, sia pure con i limitati mezzi messi a disposizione dall’ordinamento sportivo, eccepito l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Inoltre, non si riesce a comprendere la controversa logica che muove le decisioni della C.A.F. sul punto, dal momento che non è possibile accordare un’efficacia sanante al comportamento serbato dagli incolpati rispetto all’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. III. VIOLAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL’ART. 192, COMMI 2 e 3, C.P.P. Secondo la Procura Federale la valutazione del materiale “probatorio” acquisito dalle Procure della Repubblica di Napoli e di Torino, assieme con la relazione dell’Ufficio Indagini, deve poter prescindere dall’esigenza di fondare l’addebito di responsabilità disciplinare se non su di indizi gravi, precisi e concordanti; quindi in violazione del disposto di cui all’art. 192, commi 2 e 3, c.p.p.. Invero i risultati delle intercettazioni telefoniche, della cui inutilizzabilità si è già detto, non possono essere letti che attraverso la lente del citato art. 192 c.p.p., dal momento che i riferimenti a soggetti estranei alle conversazioni captate altro non sono che vere e proprie chiamate in correità. Inoltre le intercettazioni, come già osservato, costituiscono semplice mezzo di ricerca della prova e non già mezzo di ricerca della notizia di reato, né mezzo di prova. Con la conseguenza evidente che fondare una condanna sulle sole risultanze di intercettazioni, per di più prese in considerazione soltanto “a pezzi”, non è ammissibile, se non in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti. IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 6 e 9 C.G.S. - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, contraddittorietà. Risulta dalla sentenza resa dalla C.A.F. il 14 luglio 2006 che la JUVENTUS F.C. avrebbe ottenuto un vantaggio in classifica che prescinde “dall’alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara”, anche se “la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre’. Ed è aberrante osservare come, per la C.A.F. “…le condotte accertate erano soggettivamente e oggettivamente dirette a interferire sulla terzietà della funzione arbitrale al fine di ottenere un trattamento preferenziale rispetto alle altre squadre e quindi, in definitiva, ad assicurarsi un vantaggio in classfìca; e che, inoltre, avevano una capacità causale adeguata per il conseguimento del risultato sperato” (pag. 90). In buona sostanza l’ingerenza di MOGGI e GIRAUDO presso le istituzioni federali e la classe arbitrale avrebbero, pur senza falsare i risultati (‘Il torneo 2004/2005 non è stato falsato’; sono parole del Presidente della Corte Federale Prof. Piero SANDULLI), avrebbe contribuito in senso casualmente rilevante alle fortune in classifica della JUVENTUS. Ma come può avere tratto vantaggi di classifica la JUVENTUS, dal momento che la posizione di classifica è dettata dai risultati sul campo e non già da quelli ottenuti via cellulare?. E perché gli arbitri sono stati assolti? Risposta: perché non sono risultati condizionamenti della classe arbitrale a favore della JUVENTUS! E perché, dice il Prof. SANDULLI, il torneo 2004-05 non è risultato essere stato falsato! Allora perché alla JUVENTUS si contesta una responsabilità oggettiva? MOGGI e l’A.D. GIRAUDO sono stati condannati per avere posto in essere atti diretti a condizionare lo svolgimento od il risultato di gare della Società bianconera (art. 6 C.G.S.), nonostante non siano emerse le prove di condizionamenti casualmente rilevanti rispetto ai risultati delle competizioni. V. ISTANZA CAUTELARE In ordine al fumus boni iuris si richiamano tutte le argomentazioni sopra svolte. In ordine alla sussistenza del pregiudizio irreparabile, appare evidente il pericolo di aggravamento dei danni economici già verificatisi con la fuga di grandi campioni bianconeri, derivanti dalla mancata partecipazione alle competizioni internazionali, dalla perdita dei contratti di sponsorizzazione. Senza contare i danni di immagine che la vicenda ha già fatto sentire alla storica Società di Torino ed ai tifosi, quali portatori di interessi diffusi, di natura affettiva e morale; nonché agli azionisti, per i danni materiali che le gravi depressioni in borsa del titolo hanno già acutamente riversato sugli investitori medesimi. E vieppiù, ciò è necessario - anche in pendenza degli ulteriori gradi giustizia sportiva (ci si riferisce alla C.C.A.S.) - essendo proprio la ricerca di una tutela cautelare che ha reso indifferibile proporre il presente ricorso: anzi, la giustizia amministrativa ben consentirebbe a codesto TAR di sospendere il provvedimento impugnato fissando – con termine congruo per esaurire i gradi della C.C.A.S. l’udienza di discussione onde poi emettere sentenza succintamente motivata. *** Si chiede pertanto che Codesto Ill.mo Tribunale, previa la sospensione degli effetti degli atti impugnati, voglia accogliere il presente ricorso, con tutte le conseguenze di legge Ai fini dell'applicazione del contributo unificato di cui all'art. 9 L. n. 488/1999 e successive modificazioni, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile, e pertanto viene versato il contributo di Euro 500,00 oltre ad Euro 250,00 per l’istanza cautelare. (AVV. Marcantonio Guerritore)