Mod_0.7_rev 2 Regolamento interno degli ospiti
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Mod. 0.7 Rev.2 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO REGOLAMENTO INTERNO DEGLI OSPITI Residenza Protetta per Anziani Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 45 del 26.08.2005 Successive modifiche Delibera N. 17 del 09.07.2009 Adeguato ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 526 del 16.05.2012 Residenza Protetta “Casa di Riposo Mosca” Via Cavour, 11/A 06024 GUBBIO- PG Servizio Amministrativo: tel. 075/9273705; Fax 075/9273705 Ambulatorio Infermieristico: tel. 075/9275147 e-mail: [email protected] sito internet: www.casadiriposomosca.com Data: 14-09-2016 Pagina 1 di 11 Mod. 0.7 Rev.2 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO REGOLAMENTO INTERNO DEGLI OSPITI Data: 14-09-2016 Pagina 2 di 11 Residenza Protetta per Anziani INDICE I- PROCEDURE DI INGRESSO E NORME DI OSPITALITA’ (Art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6) II- CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’AUTOSUFFICIENZA FISICA E PSICHICA (Art.7, art.8, art.9) III- ALLOGGIO, USO DEI LOCALI, NORME DI SICUREZZA (Art.10, art.11, art.12, art.13) IV- SERVIZIO DI MENSA (Art.14) V- SERVIZIO MEDICO, INFERMIERISTICO E FARMACEUTICO (Art.15, art.16, art.17, art.18, art.19, art.20) VI- SERVIZI VARI (Art.21, art.22, art.23, art.24, art.25, art.26, art.27, art.28) VII- ATTIVITA’ RICREATIVE, CULTURALI, OCCUPAZIONALI (Art.29, art.30, art.31, art.32, art.33, art.34, art.35) VIII- RAPPORTI CON IL PERSONALE DELLA RESIDENZA (Art.36, art.37) IX- DIMISSIONI DELL’OSPITE (Art.38) X- RETTE DI DEGENZA (Art.39, art.40) XI- DISPOSIZIONI FINALI (Art.41) Mod. 0.7 Rev.2 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO REGOLAMENTO INTERNO DEGLI OSPITI Data: 14-09-2016 Pagina 3 di 11 Residenza Protetta per Anziani REGOLAMENTO DI OSPITALITA’ I- PROCEDURE DI INGRESSO E NORME DI OSPITALITA’ Art.1 Con Determinazione Dirigenziale n. 3591 del 03.05.2002 della Regione dell’Umbria, la Casa di Riposo Mosca è stata autorizzata, quale “Residenza Protetta” all’esercizio di attività socio sanitaria residenziale per anziani non autosufficienti, in coerenza con gli scopi dello stesso Ente, definiti dall’art. 2 dello Statuto, accoglie persone anziane, inabili e quante altre si trovino in particolari condizioni di disagio. La Casa di Riposo Mosca, inoltre, con Determinazione n. 104 del 30.03.2011 del Settore Servizi Sociali del Comune di Gubbio, è stata autorizzata al funzionamento a ciclo residenziale per n. 12 soggetti autosufficienti in condizioni di fragilità. La Residenza Protetta organizza periodicamente degli incontri con gli ospiti ed i familiari per attuare la loro partecipazione alla vita interna, accogliendone i suggerimenti e le proposte per una migliore realizzazione dei programmi. Art.2 L’anziano che richiede di essere inserito presso la struttura o chi per lui, deve presentarsi presso gli uffici amministrativi per avviare un colloquio informativo ed attivare l’iter di ingresso che consiste: - Inoltro al protocollo degli uffici amministrativi della struttura della domanda di ingresso, dell’informativa e della richiesta di consenso al trattamento dei dati personali, della relazione sanitaria, redatti su prestampati predisposti dall’ Ente - Ritiro, prima dell’ingresso, del contratto per la fornitura di servizi residenziali assistenziali che verrà sottoscritto dalle parti al momento dell’ingresso, del promemoria per l’ingresso dell’ospite, prendendo inoltre visione della carta dei servizi, delle prestazioni e servizi offerti, del regolamento degli ospiti, delle tariffe applicate accettandoli incondizionatamente. Definizione della data e dell’orario di ingresso dell’ospite - Inserimento dell’ospite nella struttura secondo le modalità previste dal contratto Art.3 L’anziano che richiede di essere inserito presso la R.P., o chi per lui, per ottenere l’integrazione sanitaria della retta di ricovero (pari al 50% della retta totale) deve: - Presentarsi al Servizio Sociale della A.S.L. di competenza per la compilazione della documentazione richiesta e la consegna al suddetto Servizio; - L’anziano verrà contattato da un assistente sociale del Servizio della A.S.L. per individuare i bisogni e le necessità del suddetto ai fini dell’attivazione del N.V.G (Nucleo di Valutazione Geriatrico) che disporrà l’accoglimento della richiesta d’ingresso nella R.P. Casa di Riposo Mosca in base ad una valutazione tecnica definendo anche la presumibile durata del ricovero; Mod. 0.7 Rev.2 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO REGOLAMENTO INTERNO DEGLI OSPITI Data: 14-09-2016 Pagina 4 di 11 Residenza Protetta per Anziani - L’accesso avverrà secondo la lista di attesa redatta, in ordine cronologico, dal Servizio Sociale della A.S.L. in base alla data di presentazione della domanda e indipendentemente dalla allocazione dell’utente al momento della valutazione del N.V.G. (Ospedale, altra residenza o domicilio), salvo per i ricoveri per i quali il N.V.G. evidenzierà il carattere di urgenza. La lista di attesa è visionabile, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I ricoveri per cui il N.V.G. evidenzierà il carattere di urgenza, saranno effettuati indipendentemente dalla lista di attesa, fatta salva l’immediata disponibilità del posto in struttura. Per la predisposizione di questi ricoveri, il N.V.G. sarà integrato dal Responsabile Sanitario della struttura allo scopo di verificare la possibilità per la struttura di gestione del piano assistenziale e la eventuale necessità di integrazione con altre risorse della A.S.L. (esempio medici specialisti, cure palliative ecc.). L’anziano non autosufficiente che è stato inserito presso la struttura con l’integrazione sanitaria della retta di ricovero (50%) da parte della A.S.L. di competenza e che si trova nella condizione di non poter far fronte con i propri mezzi al pagamento della retta alberghiera per il restante 50%, può chiedere l’integrazione sociale al proprio comune di residenza, inoltrando ai servizi sociali del suddetto comune la documentazione necessaria (certificazione ISEE) per l’accoglimento della richiesta. L’anziano autosufficiente in condizione di fragilità, la cui richiesta di ricovero è stata accolta dalla struttura e che si trova nella condizione di non poter far fronte con i propri mezzi al pagamento della retta alberghiera, può chiedere l’integrazione sociale al proprio comune di residenza, inoltrando ai servizi sociali del suddetto comune la documentazione necessaria (certificazione ISEE) per l’accoglimento della richiesta. Ai sensi della DGR Umbria n. 526 del 16.05.2012 e salvo ulteriori e successive precisazioni e/o diverse intese istituzionali, è possibile l’inserimento nella Residenza Protetta di anziani non autosufficienti solventi in proprio. Le valutazioni geriatriche degli ingressi citati saranno effettuate dal Responsabile Sanitario della Residenza Protetta dietro esame cartella clinica e secondo le indicazioni del medico curante. Le tariffe praticate per detti inserimenti sono stabilite in base della deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 16.02.2009, ovvero € 87,20 giornaliere (oltre IVA se ed in quanto dovuta), come stabilito dal successivo art. 9. Art.4 Il periodo iniziale di permanenza nella struttura (almeno 30 giorni), costituisce il periodo sperimentale o di inserimento. In tale fase è possibile recedere dal contratto da entrambe le parti senza preavviso. Art.5 Per ogni ospite viene definito un piano di assistenza individuale (P.A.I.) grazie alla valutazione multidimensionale e multiprofessionale dell’Unità di Valutazione Ospiti (U.V.O.) interna alla R.P. Elemento essenziale dell’organizzazione è l’U.V.O., èquipe multiprofessionale che si riunisce periodicamente con i seguenti compiti principali: effettuare la valutazione di entrata dell’anziano ospite alla presenza dei familiari dello stesso per una conoscenza della storia di vita dell’anziano. Con la collaborazione del familiare è possibile elaborare il libro della vita dell’ospite, indispensabile per la conoscenza delle abitudini, preferenze storia personale dell’anziano necessaria per la corretta assistenza individualizzata. redigere un P.A.I. sulla base della valutazione multidimensionale, utilizzando anche il sistema RUG verificare periodicamente il P.A.I. e ogni volta che si verifica un significativo cambiamento delle condizioni cliniche dell’ospite. Art.6 A causa di peggiorate condizioni di autonomia psicofisica o comportamentale, previa informativa all’ospite e/o ai familiari, la Direzione di Residenza, dietro segnalazione dell’U.V.O., potrà proporre il trasferimento dell’anziano in reparto diverso da quello assegnato al momento dell’ingresso, al fine di rispondere adeguatamente all’accresciuto fabbisogno assistenziale. Mod. 0.7 Rev.2 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO REGOLAMENTO INTERNO DEGLI OSPITI Data: 14-09-2016 Pagina 5 di 11 Residenza Protetta per Anziani II- CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’AUTOSUFFICIENZA FISICA E PSICHICA Art.7 Per un’adeguata assistenza sanitaria e per la necessità di un regolare funzionamento dei servizi, la Residenza Protetta dispone, nei limiti del possibile, la non promiscuità fra anziani autosufficienti in condizioni di fragilità e non autosufficienti distinti in quattro reparti (rosso, verde, azzurro, giallo) a seconda del maggiore/minore grado di fabbisogno assistenziale dell’ospite. Art.8 L’assegnazione del reparto, della camera e del posto letto per i ricoveri di lungodegenza non in regime di R.P. sono stabilite secondo i seguenti criteri di valutazione dell’autosufficienza o fragilità per i quali l’ospite deve: godere di condizioni di salute tali da non essere costretto alla permanenza a letto o nella propria stanza essere in condizioni di spostarsi autonomamente all’interno della Residenza essere in condizioni di alzarsi e coricarsi da solo, di vestirsi e di provvedere autonomamente alla pulizia personale giornaliera essere capace di nutrirsi da solo, di utilizzare da solo o con l’aiuto limitato i servizi igienici essere in condizioni psichiche tali da integrarsi socialmente nel gruppo, coordinando i pensieri in modo da comunicare con gli altri ospiti essere privo di turbe psichiche o comportamentali che possano arrecare disturbo alla comunità (Isterismo, etilismo, ecc.) Il Responsabile Sanitario dell’Amministrazione esprimerà il proprio parere vincolante sulle condizioni del ricoverando, tenendo conto dei criteri di valutazione suesposti. Art. 9 Sulla base della normativa regionale in materia, previa convenzione con le varie ASL, le tariffe regionali da applicare nei rapporti tra il Servizio Sanitario Regionale e le Residenza Protette per l’assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti sono stabilite dalla Regione dell’Umbria. Per gli Anziani Non Autosufficienti ricoverati in regime di Residenza Protetta la retta giornaliera procapite è pari ad € 87,20. L’Istituto è convenzionato con la USL Umbria 1 per n. 77 posti di RP, e la ASL di competenza garantisce un contributo pari al 50 % della retta totale per i soggetti da essa inseriti. E’ possibile ospitare Anziani solventi in proprio in tal caso l’Istituto rilascerà apposita documentazione fiscale della spesa sostenuta che per la parte sanitaria (50% della retta totale) potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Per gli anziani fragili con lievi disautonomie è stata stabilita una retta giornaliera pro-capite pari ad € 50. I Servizi sociali del Comune di provenienza dell’utente possono integrare le rette di degenza suddette su apposita richiesta. Le modalità ed i termini di pagamento delle rette sono indicate nel successivo art. 39. III-ALLOGGIO, USO DEI LOCALI, NORME DI SICUREZZA Art. 10 Mod. 0.7 Rev.2 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO REGOLAMENTO INTERNO DEGLI OSPITI Data: 14-09-2016 Pagina 6 di 11 Residenza Protetta per Anziani L’ospite, all’atto dell’ammissione, ha a sua disposizione, in camera ad uno o più posti, un letto, un comodino, un armadio, una scrivania, una sedia e, con il previo assenso dell’Amministrazione, può arredare le pareti prospicienti il letto con fotografie e quadri personali così come può fornire la stanza con mobili personali di limitate dimensioni e soprammobili. Art. 11 Può usare apparecchi audiovisivi purché non arrechino disturbo agli altri ospiti della Residenza, provvedendo personalmente al pagamento degli eventuali canoni di abbonamento; può soggiornare liberamente nella stanza ad esclusione dei periodi destinati alle pulizie come pure nei soggiorni, nel giardino, nella Cappella e nei corridoi. - Art. 12 Con l’assegnazione dell’alloggio, l’ospite s’impegna a : osservare le regole di igiene personale e dell’ambiente non stendere capi di biancheria alle finestre e nei servizi comuni non tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui davanzali quando siano di possibile pericolo per le persone che passano o sostano sotto le finestre non fumare nella stanza da letto e negli ambienti interni della Residenza non utilizzare fornelli a combustione, ferro da stiro, stufe, phon non usare apparecchi rumorosi che possano recare disturbo agli altri ospiti non gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre non vuotare nel water, bidè, vasca o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura tale da otturare o nuocere al buono stato delle condutture avere cura delle attrezzature ed arredamenti, rispettare le piante del giardino, segnalare all’Amministrazione guasti e disservizi anche se causati dalla propria incuria non asportare dalle sale da pranzo e dai locali comuni oggetti che costituiscono il corredo delle sale e dei locali stessi rispettare la quiete degli altri ospiti. Art. 13 L’ospite o chi per esso è tenuto a risarcire l’Amministrazione degli eventuali danni arrecati per propria incuria o trascuratezza. IV-SERVIZIO DI MENSA Art. 14 Il menù giornaliero, cucinato da un servizio di ristorazione interno, composto da prima colazione, pranzo, merenda e cena è di norma uguale per tutti e viene somministrato secondo quanto previsto da una tabella dietetica che ha valore d’indicazione generale ed è accompagnato anche da alimenti adatti agli ospiti portatori di particolari patologie. Diete particolari sono prescritte dal Medico dell’Ospite e/o dal Responsabile Sanitario che le notificano all’Amministrazione dell’Ente. La colazione, il pranzo e la cena sono serviti in sala da pranzo. In casi particolari, ove ci sia la necessità, il Responsabile Sanitario autorizza il servizio in stanza. Gli orari dei pasti sono i seguenti: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 – prima colazione dalle ore 11.30 alle ore 12.30 – pranzo dalle ore 15.00 alle ore 15.30 - merenda dalle ore 17.30 alle ore 18.30 – cena Detti orari possono subire delle variazioni secondo la stagione. V-SERVIZIO MEDICO, INFERMIERISTICO E FARMACEUTICO Mod. 0.7 Rev.2 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO REGOLAMENTO INTERNO DEGLI OSPITI Data: 14-09-2016 Pagina 7 di 11 Residenza Protetta per Anziani Art. 15 Il Servizio Medico presso la struttura viene svolto dal Responsabile Sanitario (Medico Geriatra) e dai Medici di Medicina Generale. Il Medico Geriatra è responsabile della valutazione multidimensionale che effettua tramite gli appositi strumenti (VAOR/RUG ect.), sottopone gli Ospiti a periodica rivalutazione dello stato clinico e funzionale, è membro dell’équipe di coordinamento dell’Unità di Valutazione Ospiti (UVO). Responsabile clinico dell’Ospite è il Medico di Medicina Generale, nell’ambito della convenzione con il S.S.N. Il Medico di Medicina Generale si occupa della gestione dei problemi di salute di ciascun ospite attraverso: visite periodiche, controlli laboratoristici e strumentali, attivazione di consulenze specialistiche, espletamento delle attività burocratiche di sua competenza (ricette, certificazioni, prenotazioni, ecc.), impostazione e revisione della terapia farmacologica, colloqui con i familiari. Quando necessario, si attiva ogni altro livello diagnostico o di consulenza sanitaria specialistica anche ospedaliera. Tutto ciò avviene attraverso una stretta collaborazione con il personale infermieristico e assistenziale. Tale attività è inserita nella strategia di prevenzione e cura definita dalla Direzione Sanitaria e finalizzata al raggiungimento del massimo beneficio possibile per l’ospite, anche in termini di qualità di vita, riducendo al minimo indispensabile i ricoveri ospedalieri e offrendo sostegno per situazioni giudicate incurabili e fasi terminali della vita. - Art. 16 In ogni caso l’Ente mette a disposizione dei Signori Medici i propri ambulatori e s’impegna a: chiamare in caso di necessità il Medico di fiducia dell’ospite prestare all’ammalato le cure necessarie provvedere a somministrare i medicinali prescritti organizzare l’eventuale ricovero ospedaliero su disposizione del Sanitario. Art. 17 Tutte le prestazioni di carattere infermieristico sono effettuate da personale abilitato ai termini di Legge; pertanto l’Amministrazione della Residenza si avvale dell’opera di Infermieri Professionali. Art. 18 L’ospite è tenuto a rimborsare l’Ente delle spese per medicinali e cure particolari non indennizzate dal Servizio Sanitario Nazionale pertanto al momento dell’ingresso l’ospite, o chi per lui, deve versare l’importo di € 200,00. La restituzione avviene contestualmente alle dimissioni e/o al decesso, tramite un incaricato dell’Ente, dedotti i corrispettivi e le somme ancora da pagare. Il deposito è infruttifero di interessi e deve essere reintegrato dall’ospite, o chi per lui, ogni qualvolta se ne ravveda la necessità, previa semplice comunicazione verbale. Le visite mediche e specialistiche ed i trasporti in ospedale vengono programmati dall’Ente ma non rientrano nelle prestazioni incluse nella retta di ricovero come pure le eventuali spese sanitarie per prestazioni straordinarie non coperte dal servizio sanitario nazionale (quali protesi dentarie, interventi chirurgici ed altro). Qualora l’ospite debba recarsi all’esterno della struttura per ricoveri o visite mediche è necessaria la presenza di un familiare che verrà preventivamente avvisato dall’Ente, o comunque di adeguato accompagnamento. Art. 19 Su prescrizione del Medico Fisiatra l’ospite può usufruire del servizio di fisioterapia e terapia occupazionale istituito presso la palestra dell’Ente. Art. 20 Salvo che nei casi urgenti, l’ospite rispetterà l’orario ambulatoriale stabilito dall’Amministrazione della Residenza. VI-SERVIZI VARI Mod. 0.7 Rev.2 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO REGOLAMENTO INTERNO DEGLI OSPITI Data: 14-09-2016 Pagina 8 di 11 Residenza Protetta per Anziani Art. 21 Sanificazione e pulizia: per l’espletamento del servizio viene prodotto un programma dei lavori quotidiani e periodici che prevede l’utilizzo di prodotti e strumenti che realizzano il grado di sanificazione ed igiene previsto dalle normative vigenti. Le attrezzature utilizzate sono a norma ed accompagnate dalle schede tecniche e di sicurezza, oltre al manuale di manutenzione. Il personale addetto al servizio di pulizia e sanificazione è addestrato al corretto utilizzo dei prodotti e delle attrezzature ed e informato circa le operazioni e metodologie di intervento. Art. 22 Lavanderia, guardaroba e stireria: il servizio è completo di sartoria e stireria. Il cambio della biancheria di norma è settimanale per gli effetti letterecci, salvo i casi di particolare necessità. Il servizio di lavanderia comprende il lavaggio del corredo di camera (lenzuola, federe ecc), il lavaggio e la gestione degli indumenti intimi e personali degli ospiti, esclusi capi costosi e delicati che richiedano trattamenti particolari, la numerazione del vestiario e biancheria con un numero assegnato ai fini dell’individuazione. Il reintegro dell’abbigliamento personale, come per i beni di uso privato, è a carico dell’ospite. Gli ospiti bisognosi potranno usufruire del vestiario e dei capi di biancheria messi a disposizione dall’Ente. Art. 23 Bagni, barbieria, manicure e pedicure: a seconda delle necessità l’ospite può usufruire di detti servizi tenendo presente la particolare cura dell’igiene personale richiesta per la vita in comunità. Art. 24 Telefono, posta: il servizio telefonico è garantito dall’apposito apparecchio a monete che consente per la sua ubicazione, il libero accesso e la riservatezza della conversazione. Per quanto riguarda le chiamate dall’esterno il servizio è garantito dalle derivazioni delle linee telefoniche nei vari reparti. L’Amministrazione provvede a ricevere le lettere ed i pacchi in arrivo, distribuendoli il giorno stesso agli interessati; così pure provvede alle spedizioni. Le eventuali spese di riscossione o trasmissione di quanto sopra sono a carico dell’ospite. Art. 25 Servizio deposito valori: presso l’Amministrazione dell’Ente è istituito il servizio di deposito valori. L’ospite può depositare denaro, preziosi e documenti. L’Amministrazione rilascia ricevuta di quanto depositato e da quel momento diviene responsabile di quanto custodito. L’Ente non è tenuto a rispondere dei valori non depositati. La Direzione di Residenza declina ogni responsabilità per danni che possano derivare, senza propria colpa agli ospiti o alle loro cose ferma restando la responsabilità personale dell’autore del fatto. Art. 26 Servizio radio-televisivo: il servizio radio-televisivo è erogato nella sala TV presente in ogni reparto e in alcune camere della struttura dotate di tv. Nelle camere sprovviste di tale servizio è consentito l’uso privato di apparecchi audiovisivi previa autorizzazione della Direzione. Chi lo desidera, può fare uso anche privato di radio e di registratore nel rispetto delle norme della convivenza. Art. 27 Angolo bar self-service: è’disponibile un servizio di bevande e snack a pagamento ad uso di ospiti, personale, familiari ed altri visitatori della Residenza Protetta. Art. 28 Ascensori: all’interno della Residenza Protetta sono presenti ascensori che consentono un facile servizio di collegamento verticale tra i vari piani. L’uso dell’ascensore, pur adeguato alle norme legislative vigenti, richiede particolare attenzione e rispetto delle seguenti disposizioni: Mod. 0.7 Rev.2 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO REGOLAMENTO INTERNO DEGLI OSPITI Data: 14-09-2016 Pagina 9 di 11 Residenza Protetta per Anziani - non si deve entrare in cabina in numero superiore a quello permesso dalla portata dell’impianto non si deve tentare di aprire la porta prima che la cabina si sia fermata al piano è vietato l’uso dell’ascensore a persone che non sono in grado di eseguire autonomamente i comandi necessari. VII-ATTIVITA’ RICREATIVE, CULTURALI, OCCUPAZIONALI Art. 29 L’ospite è libero di partecipare alle attività ricreative, culturali ed occupazionali presenti nell’istituto. Le principali prestazioni culturali ricreative sono: attività di animazione socio-culturale, progetto servizio civile nazionale, progetto di benessere psicosociale e culturale (manifestazioni e feste varie), musicoterapia, attività di laboratorio ed artistiche, attività corale, visione films, biblioteca, attività di redazione, uscite, incontri di gruppo. Gli ospiti possono volontariamente offrire la loro opera nello svolgimento di modeste attività che tuttavia, a parere del medico, non siano di pregiudizio alla loro salute ma siano invece utili per il mantenimento delle capacità fisiche e mentali. Art. 30 Il personale addetto all’animazione della Residenza ed i suoi collaboratori promuovono, di concerto con l’Amministrazione, iniziative comuni di carattere ricreativo, culturale, occupazionale, ecc. utilizzando le attrezzature, i locali e le risorse all’uopo predisposte. Art. 31 L’Ente favorisce al massimo i rapporti dell’ospite con l’esterno aiutandolo a mantenere i contatti con l’ambiente di provenienza e, nello stesso tempo, ad integrarsi nella nuova realtà. Gli ospiti godono di libertà di entrata e uscita dalla struttura nel rispetto della quiete degli altri residenti, dandone comunicazione al personale di servizio. L’allontanamento spontaneo dell’ospite non comporta alcuna responsabilità da parte dell’Ente il quale non adotta misure coercitive che possano limitare la libertà personale. Art. 32 L’ospite è libero di ricevere parenti ed amici presso i locali della Residenza come pure è libero di recarsi al paese di provenienza o in altro luogo quando lo desideri avendo, comunque, l’avvertenza di preavvisare l’eventuale assenza che comporti il non pernottamento ovvero il mancato uso del servizio di mensa e di ottenere l’autorizzazione all’uscite temporanee da parte della Direzione Sanitaria e/o Amministrativa. Art. 33 La scelta della Direzione è di favorire in ogni modo l’accesso di parenti ed amici allo scopo di creare una condizione di “casa aperta”, il più possibile integrata con le attività presenti nel territorio. L’accesso all’interno è libero per parenti, familiari e amici dalle 8.00 alle 20.00. Per il rispetto della privacy degli ospiti e per permettere la pulizia e la sanificazione di camere, bagni, corridoi e spazi comuni, l’accesso ai piani di degenza è consigliato dalle 10.30 alle 19.30, con un intervallo dalle ore 13.00 alle ore 15.00 per permettere il riposo quotidiano degli ospiti. L’ospite avrà cura di non disturbare nei seguenti orari: nei locali comuni dalle ore 22.00 alle ore 07.00; nella zona notte dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 07.00. Art. 34 L’ospite è tenuto all’osservanza degli orari di rientro come appresso stabiliti: Dal 1° Maggio al 30 Settembre ore – 22.00; Dal 1° Ottobre al 30 Aprile – ore 21.00. Ogni deroga a tale orario deve essere autorizzata dall’Amministrazione. Mod. 0.7 Rev.2 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO REGOLAMENTO INTERNO DEGLI OSPITI Data: 14-09-2016 Pagina 10 di 11 Residenza Protetta per Anziani Art. 35 Al ritorno da un periodo di permanenza autorizzato fuori dalla Residenza l’ospite comunicherà il rientro all’Amministrazione. VIII-RAPPORTI CON IL PERSONALE DELLA RESIDENZA - - Art. 36 L’ospite: può far presente al personale le proprie necessità e difficoltà. Il personale agirà secondo i compiti assegnati (definiti dalla struttura organizzativa della Residenza e dai piani di lavoro assegnati) nel rispetto dei diritti dell’ospite e delle esigenze di servizio dandone comunicazione al preposto o alla Direzione di Residenza qualora esulino dalle proprie competenze è tenuto a mantenere con il personale rapporti di rispetto e di comprensione nel caso in cui debba avanzare delle richieste straordinarie o segnalare inadempimenti nel servizio, potrà rivolgersi al preposto o direttamente alla Direzione di Residenza o mediante apposito modulo di segnalazione allegato alla Carta dei Servizi. Art. 37 L’ospite non può pretendere trattamenti e prestazioni non previste dal normale programma di servizio evitando, per sollecitarne i favori, di elargire mance al personale al quale, peraltro, è fatto espresso divieto di accettarle. IX-DIMISSIONI DELL’OSPITE Art. 38 L’ospite viene dimesso, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, quando cessino le condizioni che hanno dato titolo all’ammissione e secondo quanto previsto dal punto 1.11.4 – Dimissione – della Carta dei Servizi. E’ dimesso inoltre: quando la volontà di dimettersi sia dichiarata espressamente dall’ospite o da chi in sua vece ne abbia i poteri con preavviso di almeno 15 giorni nel caso in cui non abbia provveduto al pagamento della retta di degenza per due mensilità consecutive quando non c’è accettazione da parte dell’ospite, o chi per lui, dell’eventuale variazione della retta quando si renda responsabile di cattiva condotta quando abbia abbandonato volontariamente la Residenza senza giustificato motivo Il provvedimento è comunicato dalla Direzione di Residenza oltre che all’interessato, al comune di provenienza ed a chi ha provveduto al suo ricovero. X-RETTE DI DEGENZA Art. 39 Le rette di degenza, determinate ai sensi del precedente art. 9, sono versate normalmente dal 10 al 20 del mese successivo a quello di riferimento, presso la Tesoreria dell’Ente o a mezzo bonifico bancario a favore della Tesoreria Casa di Riposo Mosca. Ai Comuni ed agli altri Enti, che hanno assunto l’impegnativa al pagamento totale o parziale della retta, viene resa la contabilità con periodicità mensile ai fini del conseguente versamento, da effettuarsi entro 90 giorni data fattura. Le tariffe da applicare come corrispettivo delle prestazioni (singole giornate di assitenza) vengono determinate in base ai criteri stabiliti con Delibera della Giunta Regionale della Regione Umbria, che ne Mod. 0.7 Rev.2 CASA DI RIPOSO MOSCA – GUBBIO REGOLAMENTO INTERNO DEGLI OSPITI Data: 14-09-2016 Pagina 11 di 11 Residenza Protetta per Anziani stabilisce anche le eventuali variazioni nel tempo, nonchè la partecipazione del Servizio Sanitario Regionale, dei Comuni e dell’utente per l’area di integrazione socio sanitaria anziani. Art. 40 Nei casi di assenza per ricovero ospedaliero, l’ospite corrisponderà all’Ente la retta ridotta del 50%, o in misura diversa se oggetto di modifica in convenzione. In ospedale non è fornita assistenza sanitaria e attività assistenziale e tutelare da parte del personale della R.P. per cui l’ospite o chi per lui è tenuto a sostenere eventuali spese di assistenza richieste. XII-DISPOSIZIONI FINALI Art. 41 Per le materie non contemplate dal presente regolamento si fa rinvio a quanto stabilito dalla Carta dei Servizi e dallo Statuto della Residenza Protetta Casa di Riposo Mosca, al regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento dello stesso Ente ed alle Leggi vigenti come pure quelle che in avvenire verranno emanate per il settore dell’assistenza pubblica.