Mod_0.7_rev 2 Regolamento interno degli ospiti

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CASA DI
RIPOSO MOSCA –
GUBBIO
REGOLAMENTO INTERNO
DEGLI OSPITI
Residenza Protetta per Anziani
Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 45 del 26.08.2005
Successive modifiche
Delibera N. 17 del 09.07.2009
Adeguato ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 526 del 16.05.2012
Residenza Protetta “Casa di Riposo Mosca”
Via Cavour, 11/A
06024 GUBBIO- PG
Servizio Amministrativo: tel. 075/9273705; Fax 075/9273705
Ambulatorio Infermieristico: tel. 075/9275147
e-mail: [email protected]
sito internet: www.casadiriposomosca.com
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INDICE
I-
PROCEDURE DI INGRESSO E NORME DI OSPITALITA’ (Art.1, art.2, art.3, art.4,
art.5, art.6)
II-
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’AUTOSUFFICIENZA FISICA E PSICHICA
(Art.7, art.8, art.9)
III-
ALLOGGIO, USO DEI LOCALI, NORME DI SICUREZZA (Art.10, art.11, art.12, art.13)
IV-
SERVIZIO DI MENSA (Art.14)
V-
SERVIZIO MEDICO, INFERMIERISTICO E FARMACEUTICO (Art.15, art.16, art.17,
art.18, art.19, art.20)
VI-
SERVIZI VARI (Art.21, art.22, art.23, art.24, art.25, art.26, art.27, art.28)
VII-
ATTIVITA’ RICREATIVE, CULTURALI, OCCUPAZIONALI (Art.29, art.30, art.31,
art.32, art.33, art.34, art.35)
VIII- RAPPORTI CON IL PERSONALE DELLA RESIDENZA (Art.36, art.37)
IX-
DIMISSIONI DELL’OSPITE (Art.38)
X-
RETTE DI DEGENZA (Art.39, art.40)
XI-
DISPOSIZIONI FINALI (Art.41)
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REGOLAMENTO DI OSPITALITA’
I- PROCEDURE DI INGRESSO E NORME DI OSPITALITA’
Art.1
Con Determinazione Dirigenziale n. 3591 del 03.05.2002 della Regione dell’Umbria, la Casa di
Riposo Mosca è stata autorizzata, quale “Residenza Protetta” all’esercizio di attività socio sanitaria
residenziale per anziani non autosufficienti, in coerenza con gli scopi dello stesso Ente, definiti dall’art. 2
dello Statuto, accoglie persone anziane, inabili e quante altre si trovino in particolari condizioni di disagio.
La Casa di Riposo Mosca, inoltre, con Determinazione n. 104 del 30.03.2011 del Settore Servizi
Sociali del Comune di Gubbio, è stata autorizzata al funzionamento a ciclo residenziale per n. 12 soggetti
autosufficienti in condizioni di fragilità.
La Residenza Protetta organizza periodicamente degli incontri con gli ospiti ed i familiari per attuare
la loro partecipazione alla vita interna, accogliendone i suggerimenti e le proposte per una migliore
realizzazione dei programmi.
Art.2
L’anziano che richiede di essere inserito presso la struttura o chi per lui, deve presentarsi presso gli
uffici amministrativi per avviare un colloquio informativo ed attivare l’iter di ingresso che consiste:
- Inoltro al protocollo degli uffici amministrativi della struttura della domanda di ingresso,
dell’informativa e della richiesta di consenso al trattamento dei dati personali, della relazione
sanitaria, redatti su prestampati predisposti dall’ Ente
- Ritiro, prima dell’ingresso, del contratto per la fornitura di servizi residenziali assistenziali che
verrà sottoscritto dalle parti al momento dell’ingresso, del promemoria per l’ingresso dell’ospite,
prendendo inoltre visione della carta dei servizi, delle prestazioni e servizi offerti,
del
regolamento degli ospiti, delle tariffe applicate accettandoli incondizionatamente. Definizione
della data e dell’orario di ingresso dell’ospite
- Inserimento dell’ospite nella struttura secondo le modalità previste dal contratto
Art.3
L’anziano che richiede di essere inserito presso la R.P., o chi per lui, per ottenere l’integrazione
sanitaria della retta di ricovero (pari al 50% della retta totale) deve:
- Presentarsi al Servizio Sociale della A.S.L. di competenza per la compilazione
della
documentazione richiesta e la consegna al suddetto Servizio;
- L’anziano verrà contattato da un assistente sociale del Servizio della A.S.L. per individuare i
bisogni e le necessità del suddetto ai fini dell’attivazione del N.V.G (Nucleo di Valutazione
Geriatrico) che disporrà l’accoglimento della richiesta d’ingresso nella R.P. Casa di Riposo Mosca
in base ad una valutazione tecnica definendo anche la presumibile durata del ricovero;
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L’accesso avverrà secondo la lista di attesa redatta, in ordine cronologico, dal Servizio Sociale
della A.S.L. in base alla data di presentazione della domanda e indipendentemente dalla
allocazione dell’utente al momento della valutazione del N.V.G. (Ospedale, altra residenza o
domicilio), salvo per i ricoveri per i quali il N.V.G. evidenzierà il carattere di urgenza. La lista di
attesa è visionabile, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
I ricoveri per cui il N.V.G. evidenzierà il carattere di urgenza, saranno effettuati indipendentemente
dalla lista di attesa, fatta salva l’immediata disponibilità del posto in struttura. Per la predisposizione di
questi ricoveri, il N.V.G. sarà integrato dal Responsabile Sanitario della struttura allo scopo di verificare la
possibilità per la struttura di gestione del piano assistenziale e la eventuale necessità di integrazione con
altre risorse della A.S.L. (esempio medici specialisti, cure palliative ecc.).
L’anziano non autosufficiente che è stato inserito presso la struttura con l’integrazione sanitaria
della retta di ricovero (50%) da parte della A.S.L. di competenza e che si trova nella condizione di non
poter far fronte con i propri mezzi al pagamento della retta alberghiera per il restante 50%, può chiedere
l’integrazione sociale al proprio comune di residenza, inoltrando ai servizi sociali del suddetto comune la
documentazione necessaria (certificazione ISEE) per l’accoglimento della richiesta.
L’anziano autosufficiente in condizione di fragilità, la cui richiesta di ricovero è stata accolta dalla
struttura e che si trova nella condizione di non poter far fronte con i propri mezzi al pagamento della retta
alberghiera, può chiedere l’integrazione sociale al proprio comune di residenza, inoltrando ai servizi sociali
del suddetto comune la documentazione necessaria (certificazione ISEE) per l’accoglimento della richiesta.
Ai sensi della DGR Umbria n. 526 del 16.05.2012 e salvo ulteriori e successive precisazioni e/o
diverse intese istituzionali, è possibile l’inserimento nella Residenza Protetta di anziani non autosufficienti
solventi in proprio. Le valutazioni geriatriche degli ingressi citati saranno effettuate dal Responsabile
Sanitario della Residenza Protetta dietro esame cartella clinica e secondo le indicazioni del medico
curante.
Le tariffe praticate per detti inserimenti sono stabilite in base della deliberazione della Giunta
Regionale n. 184 del 16.02.2009, ovvero € 87,20 giornaliere (oltre IVA se ed in quanto dovuta), come
stabilito dal successivo art. 9.
Art.4
Il periodo iniziale di permanenza nella struttura (almeno 30 giorni), costituisce il periodo
sperimentale o di inserimento. In tale fase è possibile recedere dal contratto da entrambe le parti senza
preavviso.
Art.5
Per ogni ospite viene definito un piano di assistenza individuale (P.A.I.) grazie alla valutazione
multidimensionale e multiprofessionale dell’Unità di Valutazione Ospiti (U.V.O.) interna alla R.P. Elemento
essenziale dell’organizzazione è l’U.V.O., èquipe multiprofessionale che si riunisce periodicamente con i
seguenti compiti principali:
effettuare la valutazione di entrata dell’anziano ospite alla presenza dei familiari dello stesso per
una conoscenza della storia di vita dell’anziano. Con la collaborazione del familiare è possibile
elaborare il libro della vita dell’ospite, indispensabile per la conoscenza delle abitudini, preferenze
storia personale dell’anziano necessaria per la corretta assistenza individualizzata.
redigere un P.A.I. sulla base della valutazione multidimensionale, utilizzando anche il sistema RUG
verificare periodicamente il P.A.I. e ogni volta che si verifica un significativo cambiamento delle
condizioni cliniche dell’ospite.
Art.6
A causa di peggiorate condizioni di autonomia psicofisica o comportamentale, previa informativa
all’ospite e/o ai familiari, la Direzione di Residenza, dietro segnalazione dell’U.V.O., potrà proporre il
trasferimento dell’anziano in reparto diverso da quello assegnato al momento dell’ingresso, al fine di
rispondere adeguatamente all’accresciuto fabbisogno assistenziale.
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II- CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’AUTOSUFFICIENZA FISICA E PSICHICA
Art.7
Per un’adeguata assistenza sanitaria e per la necessità di un regolare funzionamento dei servizi, la
Residenza Protetta dispone, nei limiti del possibile, la non promiscuità fra anziani autosufficienti in
condizioni di fragilità e non autosufficienti distinti in quattro reparti (rosso, verde, azzurro, giallo) a
seconda del maggiore/minore grado di fabbisogno assistenziale dell’ospite.
Art.8
L’assegnazione del reparto, della camera e del posto letto per i ricoveri di lungodegenza non in
regime di R.P. sono stabilite secondo i seguenti criteri di valutazione dell’autosufficienza o fragilità per i
quali l’ospite deve:
godere di condizioni di salute tali da non essere costretto alla permanenza a letto o nella propria
stanza
essere in condizioni di spostarsi autonomamente all’interno della Residenza
essere in condizioni di alzarsi e coricarsi da solo, di vestirsi e di provvedere autonomamente alla
pulizia personale giornaliera
essere capace di nutrirsi da solo, di utilizzare da solo o con l’aiuto limitato i servizi igienici
essere in condizioni psichiche tali da integrarsi socialmente nel gruppo, coordinando i pensieri in
modo da comunicare con gli altri ospiti
essere privo di turbe psichiche o comportamentali che possano arrecare disturbo alla comunità
(Isterismo, etilismo, ecc.)
Il Responsabile Sanitario dell’Amministrazione esprimerà il proprio parere vincolante sulle condizioni
del ricoverando, tenendo conto dei criteri di valutazione suesposti.
Art. 9
Sulla base della normativa regionale in materia, previa convenzione con le varie ASL, le tariffe
regionali da applicare nei rapporti tra il Servizio Sanitario Regionale e le Residenza Protette per
l’assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti sono stabilite dalla Regione dell’Umbria.
Per gli Anziani Non Autosufficienti ricoverati in regime di Residenza Protetta la retta giornaliera procapite è pari ad € 87,20. L’Istituto è convenzionato con la USL Umbria 1 per n. 77 posti di RP, e la ASL di
competenza garantisce un contributo pari al 50 % della retta totale per i soggetti da essa inseriti.
E’ possibile ospitare Anziani solventi in proprio in tal caso l’Istituto rilascerà apposita
documentazione fiscale della spesa sostenuta che per la parte sanitaria (50% della retta totale) potrà
essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Per gli anziani fragili con lievi disautonomie è stata stabilita una retta giornaliera pro-capite pari ad
€ 50.
I Servizi sociali del Comune di provenienza dell’utente possono integrare le rette di degenza
suddette su apposita richiesta.
Le modalità ed i termini di pagamento delle rette sono indicate nel successivo art. 39.
III-ALLOGGIO, USO DEI LOCALI, NORME DI SICUREZZA
Art. 10
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L’ospite, all’atto dell’ammissione, ha a sua disposizione, in camera ad uno o più posti, un letto, un
comodino, un armadio, una scrivania, una sedia e, con il previo assenso dell’Amministrazione, può
arredare le pareti prospicienti il letto con fotografie e quadri personali così come può fornire la stanza con
mobili personali di limitate dimensioni e soprammobili.
Art. 11
Può usare apparecchi audiovisivi purché non arrechino disturbo agli altri ospiti della Residenza,
provvedendo personalmente al pagamento degli eventuali canoni di abbonamento; può soggiornare
liberamente nella stanza ad esclusione dei periodi destinati alle pulizie come pure nei soggiorni, nel
giardino, nella Cappella e nei corridoi.
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Art. 12
Con l’assegnazione dell’alloggio, l’ospite s’impegna a :
osservare le regole di igiene personale e dell’ambiente
non stendere capi di biancheria alle finestre e nei servizi comuni
non tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui davanzali quando siano di possibile pericolo per le
persone che passano o sostano sotto le finestre
non fumare nella stanza da letto e negli ambienti interni della Residenza
non utilizzare fornelli a combustione, ferro da stiro, stufe, phon
non usare apparecchi rumorosi che possano recare disturbo agli altri ospiti
non gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre
non vuotare nel water, bidè, vasca o lavabo qualsiasi materia grassa o di altra natura tale da
otturare o nuocere al buono stato delle condutture
avere cura delle attrezzature ed arredamenti, rispettare le piante del giardino, segnalare
all’Amministrazione guasti e disservizi anche se causati dalla propria incuria
non asportare dalle sale da pranzo e dai locali comuni oggetti che costituiscono il corredo delle sale
e dei locali stessi
rispettare la quiete degli altri ospiti.
Art. 13
L’ospite o chi per esso è tenuto a risarcire l’Amministrazione degli eventuali danni arrecati per
propria incuria o trascuratezza.
IV-SERVIZIO DI MENSA
Art. 14
Il menù giornaliero, cucinato da un servizio di ristorazione interno, composto da prima colazione,
pranzo, merenda e cena è di norma uguale per tutti e viene somministrato secondo quanto previsto da
una tabella dietetica che ha valore d’indicazione generale ed è accompagnato anche da alimenti adatti agli
ospiti portatori di particolari patologie.
Diete particolari sono prescritte dal Medico dell’Ospite e/o dal Responsabile Sanitario che le
notificano all’Amministrazione dell’Ente.
La colazione, il pranzo e la cena sono serviti in sala da pranzo. In casi particolari, ove ci sia la
necessità, il Responsabile Sanitario autorizza il servizio in stanza.
Gli orari dei pasti sono i seguenti:
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 – prima colazione
dalle ore 11.30 alle ore 12.30 – pranzo
dalle ore 15.00 alle ore 15.30 - merenda
dalle ore 17.30 alle ore 18.30 – cena
Detti orari possono subire delle variazioni secondo la stagione.
V-SERVIZIO MEDICO, INFERMIERISTICO E FARMACEUTICO
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Art. 15
Il Servizio Medico presso la struttura viene svolto dal Responsabile Sanitario (Medico Geriatra) e
dai Medici di Medicina Generale. Il Medico Geriatra è responsabile della valutazione multidimensionale che
effettua tramite gli appositi strumenti (VAOR/RUG ect.), sottopone gli Ospiti a periodica rivalutazione dello
stato clinico e funzionale, è membro dell’équipe di coordinamento dell’Unità di Valutazione Ospiti (UVO).
Responsabile clinico dell’Ospite è il Medico di Medicina Generale, nell’ambito della convenzione con
il S.S.N. Il Medico di Medicina Generale si occupa della gestione dei problemi di salute di ciascun ospite
attraverso: visite periodiche, controlli laboratoristici e strumentali, attivazione di consulenze specialistiche,
espletamento delle attività burocratiche di sua competenza (ricette, certificazioni, prenotazioni, ecc.),
impostazione e revisione della terapia farmacologica, colloqui con i familiari.
Quando necessario, si attiva ogni altro livello diagnostico o di consulenza sanitaria specialistica
anche ospedaliera.
Tutto ciò avviene attraverso una stretta collaborazione con il personale infermieristico e
assistenziale. Tale attività è inserita nella strategia di prevenzione e cura definita dalla Direzione Sanitaria
e finalizzata al raggiungimento del massimo beneficio possibile per l’ospite, anche in termini di qualità di
vita, riducendo al minimo indispensabile i ricoveri ospedalieri e offrendo sostegno per situazioni giudicate
incurabili e fasi terminali della vita.
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Art. 16
In ogni caso l’Ente mette a disposizione dei Signori Medici i propri ambulatori e s’impegna a:
chiamare in caso di necessità il Medico di fiducia dell’ospite
prestare all’ammalato le cure necessarie
provvedere a somministrare i medicinali prescritti
organizzare l’eventuale ricovero ospedaliero su disposizione del Sanitario.
Art. 17
Tutte le prestazioni di carattere infermieristico sono effettuate da personale abilitato ai termini di
Legge; pertanto l’Amministrazione della Residenza si avvale dell’opera di Infermieri Professionali.
Art. 18
L’ospite è tenuto a rimborsare l’Ente delle spese per medicinali e cure particolari non indennizzate
dal Servizio Sanitario Nazionale pertanto al momento dell’ingresso l’ospite, o chi per lui, deve versare
l’importo di € 200,00. La restituzione avviene contestualmente alle dimissioni e/o al decesso, tramite un
incaricato dell’Ente, dedotti i corrispettivi e le somme ancora da pagare. Il deposito è infruttifero di
interessi e deve essere reintegrato dall’ospite, o chi per lui, ogni qualvolta se ne ravveda la necessità,
previa semplice comunicazione verbale.
Le visite mediche e specialistiche ed i trasporti in ospedale vengono programmati dall’Ente ma non
rientrano nelle prestazioni incluse nella retta di ricovero come pure le eventuali spese sanitarie per
prestazioni straordinarie non coperte dal servizio sanitario nazionale (quali protesi dentarie, interventi
chirurgici ed altro).
Qualora l’ospite debba recarsi all’esterno della struttura per ricoveri o visite mediche è necessaria
la presenza di un familiare che verrà preventivamente avvisato dall’Ente, o comunque di adeguato
accompagnamento.
Art. 19
Su prescrizione del Medico Fisiatra l’ospite può usufruire del servizio di fisioterapia e terapia
occupazionale istituito presso la palestra dell’Ente.
Art. 20
Salvo che nei casi urgenti, l’ospite rispetterà l’orario ambulatoriale stabilito dall’Amministrazione
della Residenza.
VI-SERVIZI VARI
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Art. 21
Sanificazione e pulizia: per l’espletamento del servizio viene prodotto un programma dei lavori
quotidiani e periodici che prevede l’utilizzo di prodotti e strumenti che realizzano il grado di sanificazione
ed igiene previsto dalle normative vigenti. Le attrezzature utilizzate sono a norma ed accompagnate dalle
schede tecniche e di sicurezza, oltre al manuale di manutenzione. Il personale addetto al servizio di pulizia
e sanificazione è addestrato al corretto utilizzo dei prodotti e delle attrezzature ed e informato circa le
operazioni e metodologie di intervento.
Art. 22
Lavanderia, guardaroba e stireria: il servizio è completo di sartoria e stireria.
Il cambio della biancheria di norma è settimanale per gli effetti letterecci, salvo i casi di particolare
necessità.
Il servizio di lavanderia comprende il lavaggio del corredo di camera (lenzuola, federe ecc), il
lavaggio e la gestione degli indumenti intimi e personali degli ospiti, esclusi capi costosi e delicati che
richiedano trattamenti particolari, la numerazione del vestiario e biancheria con un numero assegnato ai
fini dell’individuazione. Il reintegro dell’abbigliamento personale, come per i beni di uso privato, è a carico
dell’ospite. Gli ospiti bisognosi potranno usufruire del vestiario e dei capi di biancheria messi a
disposizione dall’Ente.
Art. 23
Bagni, barbieria, manicure e pedicure: a seconda delle necessità l’ospite può usufruire di detti
servizi tenendo presente la particolare cura dell’igiene personale richiesta per la vita in comunità.
Art. 24
Telefono, posta: il servizio telefonico è garantito dall’apposito apparecchio a monete che consente
per la sua ubicazione, il libero accesso e la riservatezza della conversazione. Per quanto riguarda le
chiamate dall’esterno il servizio è garantito dalle derivazioni delle linee telefoniche nei vari reparti.
L’Amministrazione provvede a ricevere le lettere ed i pacchi in arrivo, distribuendoli il giorno stesso agli
interessati; così pure provvede alle spedizioni. Le eventuali spese di riscossione o trasmissione di quanto
sopra sono a carico dell’ospite.
Art. 25
Servizio deposito valori: presso l’Amministrazione dell’Ente è istituito il servizio di deposito valori.
L’ospite può depositare denaro, preziosi e documenti. L’Amministrazione rilascia ricevuta di quanto
depositato e da quel momento diviene responsabile di quanto custodito.
L’Ente non è tenuto a rispondere dei valori non depositati.
La Direzione di Residenza declina ogni responsabilità per danni che possano derivare, senza propria
colpa agli ospiti o alle loro cose ferma restando la responsabilità personale dell’autore del fatto.
Art. 26
Servizio radio-televisivo: il servizio radio-televisivo è erogato nella sala TV presente in ogni reparto
e in alcune camere della struttura dotate di tv. Nelle camere sprovviste di tale servizio è consentito l’uso
privato di apparecchi audiovisivi previa autorizzazione della Direzione. Chi lo desidera, può fare uso anche
privato di radio e di registratore nel rispetto delle norme della convivenza.
Art. 27
Angolo bar self-service: è’disponibile un servizio di bevande e snack a pagamento ad uso di ospiti,
personale, familiari ed altri visitatori della Residenza Protetta.
Art. 28
Ascensori: all’interno della Residenza Protetta sono presenti ascensori che consentono un facile
servizio di collegamento verticale tra i vari piani.
L’uso dell’ascensore, pur adeguato alle norme legislative vigenti, richiede particolare attenzione e
rispetto delle seguenti disposizioni:
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non si deve entrare in cabina in numero superiore a quello permesso dalla portata dell’impianto
non si deve tentare di aprire la porta prima che la cabina si sia fermata al piano
è vietato l’uso dell’ascensore a persone che non sono in grado di eseguire autonomamente i
comandi necessari.
VII-ATTIVITA’ RICREATIVE, CULTURALI, OCCUPAZIONALI
Art. 29
L’ospite è libero di partecipare alle attività ricreative, culturali ed occupazionali presenti nell’istituto.
Le principali prestazioni culturali ricreative sono: attività di animazione socio-culturale, progetto servizio
civile nazionale, progetto di benessere psicosociale e culturale (manifestazioni e feste varie),
musicoterapia, attività di laboratorio ed artistiche, attività corale, visione films, biblioteca, attività di
redazione, uscite, incontri di gruppo.
Gli ospiti possono volontariamente offrire la loro opera nello svolgimento di modeste attività che
tuttavia, a parere del medico, non siano di pregiudizio alla loro salute ma siano invece utili per il
mantenimento delle capacità fisiche e mentali.
Art. 30
Il personale addetto all’animazione della Residenza ed i suoi collaboratori promuovono, di concerto
con l’Amministrazione, iniziative comuni di carattere ricreativo, culturale, occupazionale, ecc. utilizzando le
attrezzature, i locali e le risorse all’uopo predisposte.
Art. 31
L’Ente favorisce al massimo i rapporti dell’ospite con l’esterno aiutandolo a mantenere i contatti
con l’ambiente di provenienza e, nello stesso tempo, ad integrarsi nella nuova realtà.
Gli ospiti godono di libertà di entrata e uscita dalla struttura nel rispetto della quiete degli altri
residenti, dandone comunicazione al personale di servizio.
L’allontanamento spontaneo dell’ospite non comporta alcuna responsabilità da parte dell’Ente il
quale non adotta misure coercitive che possano limitare la libertà personale.
Art. 32
L’ospite è libero di ricevere parenti ed amici presso i locali della Residenza come pure è libero di
recarsi al paese di provenienza o in altro luogo quando lo desideri avendo, comunque, l’avvertenza di
preavvisare l’eventuale assenza che comporti il non pernottamento ovvero il mancato uso del servizio di
mensa e di ottenere l’autorizzazione all’uscite temporanee da parte della Direzione Sanitaria e/o
Amministrativa.
Art. 33
La scelta della Direzione è di favorire in ogni modo l’accesso di parenti ed amici allo scopo di creare
una condizione di “casa aperta”, il più possibile integrata con le attività presenti nel territorio.
L’accesso all’interno è libero per parenti, familiari e amici dalle 8.00 alle 20.00. Per il rispetto della
privacy degli ospiti e per permettere la pulizia e la sanificazione di camere, bagni, corridoi e spazi comuni,
l’accesso ai piani di degenza è consigliato dalle 10.30 alle 19.30, con un intervallo dalle ore 13.00 alle ore
15.00 per permettere il riposo quotidiano degli ospiti.
L’ospite avrà cura di non disturbare nei seguenti orari: nei locali comuni dalle ore 22.00 alle ore
07.00; nella zona notte dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 07.00.
Art. 34
L’ospite è tenuto all’osservanza degli orari di rientro come appresso stabiliti:
Dal 1° Maggio al 30 Settembre ore – 22.00;
Dal 1° Ottobre al 30 Aprile – ore 21.00.
Ogni deroga a tale orario deve essere autorizzata dall’Amministrazione.
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Art. 35
Al ritorno da un periodo di permanenza autorizzato fuori dalla Residenza l’ospite comunicherà il
rientro all’Amministrazione.
VIII-RAPPORTI CON IL PERSONALE DELLA RESIDENZA
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Art. 36
L’ospite:
può far presente al personale le proprie necessità e difficoltà. Il personale agirà secondo i compiti
assegnati (definiti dalla struttura organizzativa della Residenza e dai piani di lavoro assegnati) nel
rispetto dei diritti dell’ospite e delle esigenze di servizio dandone comunicazione al preposto o alla
Direzione di Residenza qualora esulino dalle proprie competenze
è tenuto a mantenere con il personale rapporti di rispetto e di comprensione
nel caso in cui debba avanzare delle richieste straordinarie o segnalare inadempimenti nel servizio,
potrà rivolgersi al preposto o direttamente alla Direzione di Residenza o mediante apposito modulo
di segnalazione allegato alla Carta dei Servizi.
Art. 37
L’ospite non può pretendere trattamenti e prestazioni non previste dal normale programma di
servizio evitando, per sollecitarne i favori, di elargire mance al personale al quale, peraltro, è fatto
espresso divieto di accettarle.
IX-DIMISSIONI DELL’OSPITE
Art. 38
L’ospite viene dimesso, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, quando cessino le condizioni che hanno
dato titolo all’ammissione e secondo quanto previsto dal punto 1.11.4 – Dimissione – della Carta dei
Servizi.
E’ dimesso inoltre:
quando la volontà di dimettersi sia dichiarata espressamente dall’ospite o da chi in sua vece ne
abbia i poteri con preavviso di almeno 15 giorni
nel caso in cui non abbia provveduto al pagamento della retta di degenza per due mensilità
consecutive
quando non c’è accettazione da parte dell’ospite, o chi per lui, dell’eventuale variazione della retta
quando si renda responsabile di cattiva condotta
quando abbia abbandonato volontariamente la Residenza senza giustificato motivo
Il provvedimento è comunicato dalla Direzione di Residenza oltre che all’interessato, al comune di
provenienza ed a chi ha provveduto al suo ricovero.
X-RETTE DI DEGENZA
Art. 39
Le rette di degenza, determinate ai sensi del precedente art. 9, sono versate normalmente dal 10
al 20 del mese successivo a quello di riferimento, presso la Tesoreria dell’Ente o a mezzo bonifico bancario
a favore della Tesoreria Casa di Riposo Mosca.
Ai Comuni ed agli altri Enti, che hanno assunto l’impegnativa al pagamento totale o parziale della
retta, viene resa la contabilità con periodicità mensile ai fini del conseguente versamento, da effettuarsi
entro 90 giorni data fattura.
Le tariffe da applicare come corrispettivo delle prestazioni (singole giornate di assitenza) vengono
determinate in base ai criteri stabiliti con Delibera della Giunta Regionale della Regione Umbria, che ne
Mod. 0.7 Rev.2
CASA DI
RIPOSO MOSCA –
GUBBIO
REGOLAMENTO INTERNO
DEGLI OSPITI
Data: 14-09-2016
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Residenza Protetta per Anziani
stabilisce anche le eventuali variazioni nel tempo, nonchè la partecipazione del Servizio Sanitario
Regionale, dei Comuni e dell’utente per l’area di integrazione socio sanitaria anziani.
Art. 40
Nei casi di assenza per ricovero ospedaliero, l’ospite corrisponderà all’Ente la retta ridotta del 50%,
o in misura diversa se oggetto di modifica in convenzione. In ospedale non è fornita assistenza sanitaria e
attività assistenziale e tutelare da parte del personale della R.P. per cui l’ospite o chi per lui è tenuto a
sostenere eventuali spese di assistenza richieste.
XII-DISPOSIZIONI FINALI
Art. 41
Per le materie non contemplate dal presente regolamento si fa rinvio a quanto stabilito dalla Carta
dei Servizi e dallo Statuto della Residenza Protetta Casa di Riposo Mosca, al regolamento
sull’organizzazione ed il funzionamento dello stesso Ente ed alle Leggi vigenti come pure quelle che in
avvenire verranno emanate per il settore dell’assistenza pubblica.