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Comune
di
Bisceglie
esterno
Provincia di Barletta - Andria - Trani
ATTO DIRIGENZIALE (COPIA) *00129* del 31/08/2016
Decadenza autorizzazione
pubblico "Bar Helsinki"
occupazione
suolo
Emittente
Firmatario
Ripartizione AA.PP.Ambiente-Demanio -Patrimonio
Dirigente Ripartizione AA.PP-Ambiente-Demanio-Patr
F.to ATTOLICO DOTT ALESSANDRO NICOLA
Nr. Reg. Emittente
Periodo affissione
Nr. Reg. ALBO PRETORIO
*00003/2016*
06/09/2016 21/09/2016
*02346/2016*
ATTO DIRIGENZIALE (COPIA) nr. *00129/2016* - Pag. 1/5
IL DIRIGENTE
Premesso che il sig. Rana Francesco, nato a Molfetta in data 27.10.1987 e residente a
Bisceglie in Via Ruvo, 23, in qualità di titolare del pubblico esercizio denominato “Bar
Helsinki”con sede in Via Sonnino,33, è stato autorizzato in data 21.07.2015 ad occupare
il suolo pubblico sulla piazzetta interposta tra Corso Umberto /Via Lecce/Via Sonnino con
una struttura in legno in ragione di mq 47,85 in modo permanente per collocarvi tavoli,
sedie ed ombrelloni;
che, successivamente in data 07.10.2015 è stata accolta la richiesta del sig. Rana
Francesco alla sostituzione della struttura in legno con la nuova in ferro zincato alle
stesse condizioni della precedente autorizzazione;
che con nota prot. 16081 del 15.04.2016 è stato avviato nei confronti del sig. Rana
Francesco procedimento di decadenza dell’autorizzazione per la difformità accertata dal
Comando P.M. nel verbale di contestazione n. 039307 del 20.03.2016, consistente nella
realizzazione della struttura “de qua” con pannelli in vetro di altezza di mt 1,90 invece di
mt 1,00;
che con nota prot. 20949 del 18.05.2016 sono stati riaperti i termini di avvio del
procedimento inteso alla decadenza dell’autorizzazione del 21.07.2015 e successiva del
07.10.2015 rilasciata al sig. Rana Francesco, già avviato in data 15.04.2016 prot. n.16081,
in quanto la reinstallazione dei pannelli in vetro a tutta altezza, rimossi dal concessionario
a seguito della prima contestazione, costituisce reiterazione della violazione ai sensi
dell’art 10 del regolamento TOSAP;
Preso atto della memoria difensiva prodotta dal legale del sig. Rana Francesco, accusata
al prot. il 27.05.2016 al n.22724, unitamente alla relazione tecnica-descrittiva relativa alla
realizzazione della struttura, accusata al prot. il 13.06.2016 al n.24799
Atteso che in data 21.06.2016 è stato chiesto al Dirigente UTC di verificare quanto
evidenziato nella memoria e relazione tecnica in ordine alla sussistenza o meno delle
difformità già riscontrate nella nota dell’UTC prot. 19675 del 10.05.2016;
Visto che dalla nota di controdeduzioni tecniche elaborata dal personale tecnico
comunale, prot. 27320 del 28.06.2016, unitamente alla relazione del Comando P.M.,
prot.28671 del 05.07.2016 (documenti che si allegano al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale e la cui motivazione si richiama integralmente),
si evince che tutt’oggi permane la difformità delle opere realizzate /installate da quanto
autorizzato dal SUAP.
Considerato che nessun elemento di novità si evince dalla relazione a firma del geom.
Giovanni Monti prodotta dal Sig. Rana Francesco posto che:
- nessun rilievo può avere la dichiarazione negativa in ordine alla circostanza che i
pannelli non sarebbero stati smontati, trattandosi di attestazione contraddetta dagli
scritti difensivi dell'Avv. Casella e dall'accertamento compiuto dalla P.M.;
- la presenza o meno di un cassonetto per rifiuti sul ciglio della strada parallelamente a
Via Lecce non può produrre conseguenze al fine del calcolo della distanza di mt 2,00
richiesta dall'autorizzazione; la dichiarazione che si sia ritenuto di non rispettare
deliberatamente tale distanza conferma la violazione dell'autorizzazione;
- in ordine al mancato rispetto dell'altezza autorizzata, che il geom. Monti ammette
parzialmente (sostenendo che non v'è una difformità totale), devesi replicare che non è
consentito superare il limite imposto attraverso il calcolo dell'altezza media;
- gli elementi architettonici costituiscono parte integrante e sostanziale della struttura sia
che siano costituiti da fascioni in vetro che da bordi o cordoli in legno per poggiare vasi o
contenere faretti ovvero che siano costituiti da gradini per l'accesso o da strutture in
legno per contenere piante; tutti tali elementi dovevano essere contenuti nel limite
imposto di mt 2 che, nei termini dell'accertamento compiuto, non risulta rispettato.
- nessuna giustificazione è stata fornita circa lo scavo realizzato dal Sig. Rana senza titolo
abilitativo ed in difformità all’autorizzazione per l’alloggiamento di un cavidotto per tutta
la sede stradale dal marciapiede ove ha sede il Bar Helesinki sino al dehors in questione
posto sull’altro marciapiede, abuso che ha esteso ulteriormente la sede d’ingombro del
suolo pubblico assentita;
Richiamato l’art.10 lett. a),b),c) del regolamento TOSAP, approvato con delibera di C.C.
n.20 dell’11.05.2012, che prevede tra le cause di decadenza della concessione
/autorizzazione, la reiterata violazione delle condizioni previste nell’atto autorizzativo,
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l’uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i
regolamenti vigenti;
Richiamato, altresì l’art 7 Regolamento P.U., approvato con delibera di C.C. n. 90 del
30.11.2009, che prevede tra le cause di decadenza della concessione/autorizzazione, la
recidiva trasgressione e l’irregolare tenuta dell’area occupata;
Ritenuto che trattasi di difformità gravi e reiterate e quindi insuscettibili di rimessione in
pristino, sanzionate con la decadenza dall’ art. 10 lett a), b), c), del regolamento
T.O.S.A.P. ed dall’art. 7 Regolamento P.U.;
Dato atto che, con riguardo alla nota del Segretario Generale prot. 552/SG del 15.06.2015,
circa l’attuazione del piano di prevenzione della corruzione 2015/2017:
•il presente provvedimento è stato istruito dal Responsabile SUAP, che allo scopo
sottoscrive in calce
•è stata verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione da parte del sottoscritto e
dell’istruttore, i quali non sono quindi in posizione di conflitto di interesse;
Visto l'art . 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m;
DICHIARA LA DECADENZA
del sig. Rana Francesco in qualità di titolare del pubblico esercizio denominato ”Bar
Helsinki” con sede in Via Sonnino,33 dall’autorizzazione del 21.07.2015 integrata in data
7.10.2015 ad occupare il suolo pubblico sulla piazzetta interposta tra Corso Umberto /Via
Lecce/Via Sonnino.
DISPONE
•la rimozione di tutte le opere realizzate, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica
della presente ordinanza,
•il ripristino dello stato dei luoghi originario,
•di notificare la presente ordinanza al sig. Rana Francesco, come sopra generalizzato,
titolare del pubblico esercizio denominato ”Bar Helsinki”.
Si allegano al presente atto le controdeduzioni tecniche del personale tecnico comunale,
prot. 27320 del 28.06.2016, e la relazione del Comando P.M., prot.28671 del 05.07.2016.
Si avverte che in caso di inottemperanza, si provvederà all’esecuzione d’ufficio, con spese
ed oneri a carico di codesta società e fatta salva l’azione penale.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
• entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre
1971, n. 1034;
• entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della
Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199.
La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per
assicurare l'esecuzione della presente ordinanza.
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NR. ATTO DIRIGENZ.
Nr. Reg. Emittente
Periodo affissione
Nr. Reg. ALBO PRETORIO
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*00003/2016*
06/09/2016 21/09/2016
*02346/2016*
31/08/2016
07/09/2016
Dirigente Ripartizione AA.PP-Ambiente-Demanio-Patr
F.to ATTOLICO DOTT ALESSANDRO NICOLA
Per COPIA CONFORME all'originale
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