l`allevamento biologico
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l`allevamento biologico
L’ALLEVAMENTO BIOLOGICO La zootecnia è l’elemento aziendale indispensabile per poter “chiudere la filiera” poiché il metodo di produzione biologico si basa sul principio di uno stretto legame tra allevamento e coltivazioni. L’azienda agricola esplica infatti un’attività di trasformazione delle produzioni vegetali in produzioni animali con un ritorno in termini di fertilità dei terreni attraverso un loro arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi. Fare zootecnia biologica significa anche costruire un sistema completo di gestione aziendale che parte da alimenti e foraggi certificati e non contenenti ogm, per giungere a prodotti animali salubri, garantiti da un sistema di controllo obbligatorio in tutta Europa da quando, nel 1999, è stato pubblicato il Regolamento CE 1804 sull’allevamento biologico, entrato in vigore il 24 agosto 2000 e integrato dal Regolamento CE 834/2007. Principi generali Il Regolamento prende in considerazione i bovini (compresi i bufali), i suini, i caprini, gli equini, il pollame e le api. Mancano ancora norme per i prodotti dell’acquacoltura e per i conigli. I principi generali che caratterizzano la zootecnia biologica sono: Origine degli animali Nella scelta delle razze da allevare, si deve tenere conto della capacità di adattamento degli animali alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Pertanto, negli allevamenti biologici si privilegiano le razze autoctone, rustiche, frugali. Gli animali, inoltre, devono provenire da unità di produzione (ovvero aziende) che osservano il metodo di conduzione biologico (con alcune deroghe autorizzate dall’Organismo di controllo). Complementarietà animale/superfici agricole Poiché l’allevamento contribuisce all’equilibrio del sistema agricolo, la produzione senza terra non è conforme al Regolamento (CEE) 2092/91 (e sue suc- 28 cessive modificazioni e integrazioni). Perciò sono esclusi gli allevamenti di animali che non hanno un collegamento funzionale con terreni dell’azienda o del comprensorio. Tale collegamento funzionale dovrà essere valutato sia in base delle UBA/ha di SAU disponibile (proprietà, affitto, concessione, comodato, terre civiche) che sulla produzione vegetale della stessa ottenuta, in modo tale da garantire agli animali poligastrici e monogastrici che almeno il 35% della sostanza secca della loro razione annua provenga dall’azienda stessa o dal comprensorio in cui ricade. Alimentazione Agli animali devono essere distribuiti foraggi e mangimi biologici. Inoltre, devono essere nutriti almeno con il 35% di sostanza secca proveniente da alimenti prodotti dall’azienda o dal comprensorio. È possibile incorporare nella razione alimenti in fase di conversione fino al 50% in media della formula alimentare che può raggiungere l’80% se proveniente dall’azienda stessa, fino al termine del 31 dicembre 2008. Dall’1 gennaio 2009, si passa al 30% di media per razione alimentare e al 60% per gli alimenti che provengono dall’azienda stessa. Fino al 31 dicembre 2007, qualora l’allevatore non sia in grado di procurarsi alimenti provenienti da agricoltura biologica, è possibile includere alimenti convenzionali fino al 5% della razione annua espressa in sostanza secca per gli erbivori. Per le altre specie, la quota è a scalare: 15% fino al 31 dicembre 2007; 10% dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, 5% dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. Nella razione giornaliera la percentuale massima di alimenti convenzionali non può superare il 25% della sostanza secca. Per quanto riguarda l’utilizzo di alimenti convenzionali e l’assenza di ogm nei mangimi, è necessario produrre all’Organismo di controllo, i seguenti documenti per ogni partita di alimento: – l’analisi che attesti che il prodotto o la miscela siano esenti da ogm nel caso di prodotti importati da Paesi terzi; – una dichiarazione da parte del fornitore che attesti TAB 5 – RAZIONE PER SUINI BRADI BIO ALL’INGRASSO ALIMENTO QUANTITÀ (KG) Mais 35.1 Pisello 25 Farinaccio 23 Favino 5 Sorgo bianco 5 Medica 3 Integrazione 3.9 HA IL SEGUENTE VALORE NUTRITIVO SUL TAL QUALE: Protidi 14.2% Lipidi 2.82% Fibra 4.8% E.D.Kcal 3156/kg Amido 39.85% Tabella tratta da: “Maiali mediterranei bradi e bio” di G. Matteotti da BioAgricoltura n°79/2002 TAB 6 – COMPOSIZIONE IN PERCENTUALE DI UN MANGIME DESTINATO A GALLINE OVAIOLE ALIMENTO PERCENTUALE (%) Mais 60 Crusca 15 Soia integrale 8 Glutine di mais 7 Calcio 8 Fosforo 1 Sale 0.5 Lieviti 0.5 l’assenza di ogm nei prodotti nel caso essi siano di origine nazionale o comunitaria. Sempre per quanto riguarda l’alimentazione, l’uso delle “vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite” è ammesso purché si tratti di vitamine derivate da materie prime naturalmente presenti nei mangimi. I mangimi biologici devono essere prodotti e/o importati da un operatore controllato da un Organismo di controllo riconosciuto. Inoltre, tutto ciò che entra nella composizione degli stessi, non deve essere sottoposto a trattamenti con raggi ionizzanti e non devono essere stati prodotti con ogm. Gli additivi (ovvero gli ausiliari di fabbricazione), le materie prime convenzionali di origine vegetale, animale e minerale devono essere comprese negli Allegati del Regolamento europeo sulla zootecnia. Non sarà inoltre possibile mescolare, all’interno del mangime, le stes- se materie prime biologiche e convenzionali o in conversione e convenzionali. Le etichette dei mangimi biologici devono presentare le seguenti diciture: – “da agricoltura biologica” quando almeno il 95% della sostanza secca delle materie prime è biologica; – “può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente al Regolamento (CEE) 2092/91” per i prodotti che contengono materie ottenute con metodo biologico e/o convenzionale; – deve essere indicato il nome e il contenuto in sostanza secca delle materie prime biologiche e di quelle in conversione sul totale del mangime, così come l’Organismo di controllo cui è soggetto l’operatore. Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, possono essere utilizzati soltanto i materiali previsti dai Regolamenti comunitari in vigore. 29 Benessere, profilassi, cure veterinarie e stabulazione Uno stabile stato di salute degli animali si basa sulla prevenzione. Malgrado gli sforzi dell’allevatore, però, può succedere che l’animale si ammali. In tal caso devono essere privilegiati alcuni trattamenti naturali (a esempio con prodotti fitoterapici e omeopatici) rispetto agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatici, che possono lasciare residui nel latte, nelle uova e nelle carni. Questi ultimi tipi di principi attivi possono tuttavia essere prescritti a determinate condizioni, qualora si rivelino indispensabili per la guarigione dell’animale. In caso d’uso, il tempo di sospensione tra l’ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici a un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di derrate alimentari ottenute con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito dalla legge o, qualora tale tempo non si precisato, di 48 ore. Inoltre, le condizioni di stabulazione degli animali devono rispondere alle esigenze biologiche ed etologiche. A tal fine sono state elaborate norme estremamente precise sulle caratteristiche obbligatorie che devono possedere gli edifici e le aree destinate a uso zootecnico che devono garantire il massimo benessere agli animali offrendo sufficienti spazi per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi e assumere tutte le posizioni e i movimenti naturali. Per quanto riguarda la stabulazione fissa: – può essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 1999. Il responsabile dell’azienda, prima dell’avvio, deve però sottoscrivere un piano di adeguamento delle strutture aziendali, secondo i parametri indicati dall’allegato VIII, della durata massima di 6 anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 per le aziende che si assoggettano al regime di controllo dopo il 2005) purché venga garantito agli animali regolare movimento fisico e l’allevamento avvenga conformemente ai requisiti in materia di benessere degli animali con zone confortevoli provviste di lettiera. In questo si dovrà prevedere l’adeguamento degli spazi esterni entro 3 anni ed entro 6 anni l’adeguamento degli spazi interni. In ogni caso le deroghe sugli spazi disponibili non potranno superare il 20% degli spazi richiesti dal Regolamento (CE) 1804/99. Per le aziende in zona montana, le deroghe possono essere portate fino a un massimo del 50% degli spazi richiesti. Durante il periodo di adeguamento il pascolo non è obbligatorio nel caso di stabulazione libera che prevede spazi interni ed esterni. Nel caso di posta fissa, compresa la catena, il pascolo è invece obbligatorio, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche. È ammesso l’uso della catena nelle «piccole aziende», cioè quelle che allevano fino a 18 UBA. Tale utilizzo è consentito purché almeno due volte a settimana gli animali abbiano accesso a pascoli o a spazi liberi all’aperto. 30 I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci, ma non sdrucciolevoli. Inoltre, almeno la metà della superficie totale del pavimento deve essere piena, il che significa né grigliato né graticciato. I locali di stabulazione devono disporre di un’area confortevole, pulita e asciutta. L’area di riposo deve essere dotata di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. I pascoli, gli spazi liberi e i parchetti all’aria aperta devono all’occorrenza offrire, in funzione delle condizioni climatiche e delle razze in questione, un riparo sufficiente dalla pioggia, dal vento, dal sole e dalle temperature estreme. La gestione delle deiezioni zootecniche Lo spandimento delle deiezioni deve avvenire preferibilmente sui terreni dalla stessa azienda, ma può essere effettuato anche presso altre aziende, a condizione che queste applichino il metodo biologico. In sostanza viene esclusa la possibilità di creare rapporti di comprensorialità tra aziende biologiche e convenzionali. In ogni caso, secondo le normative italiane (D.M. n. 91436 del 4 agosto 2000), non è possibile superare la quantità massima di 170 chili di azoto per ettaro all’anno, limite che è comprensivo anche delle concimazioni effettuate. L’operatore è tenuto a inviare, secondo il Regolamento (CEE) 2092/91 e sue successive modifiche e integrazioni, all’Organismo di controllo una serie di documenti, fra questi il Programma di utilizzo deiezioni zootecniche (pudz) che si compone di diverse sezioni che riportano: – i dati di identificazione dell’operatore e dell’unità produttiva; – le previsione quantitativa di deiezioni zootecniche prodotte annualmente; – le modalità di gestione delle deiezioni zootecniche; – la descrizione tecnica dei siti di accumulo, comprendente la loro capacità; – il periodo massimo di accumulo; – le tipologie di prodotto ottenuto dalla gestione delle deiezioni zootecniche aziendali; – la definizione della quantità medie di azoto totale, nitrico e ammoniacale presenti nelle varie tipologie di prodotto derivante dalla gestione aziendale delle deiezioni e destinate allo spargimento; – il piano di spargimento che preveda la quantità di deiezioni annue sparse per appezzamento in funzione della coltura praticata e della rotazione adottata e degli apporti di eventuali altri fertilizzanti; – la densità di animali in allevamento in rapporto alla SAU aziendale tale da non superare il limite massimo di 170 chili di azoto per ettaro; – l’eventuale surplus aziendale e la sua destinazione; – la copia di eventuali accordi formali con aziende biologiche destinatarie del suddetto surplus. Successivamente, le annotazioni relative alla quantità e destinazione delle deiezioni fuori dell’unità produttiva devono essere scritte nel registro di vendita. Mentre le annotazioni relative alla quantità delle deiezioni impiegate all’interno dell’unità produttiva devono essere riportate nel registro delle materie prime. Il pduz dovrà essere aggiornato quando rincorrono i casi di obbligatorietà della variazione del Programma annuale di produzione (pap) zootecnico e, in TAB 7 – REGOLAMENTO (CE) 1804/99 – caso di modifica, il nuovo pduz deve essere inviato entro 15 giorni all’Organismo di controllo. Piano di gestione dell’allevamento Il Piano di gestione dell’allevamento è composto da i seguenti documenti: – il programma reperimento alimenti; – il programma gestione della rimonta e delle riproduzioni; – il piano sanitario. SUPERFICI MINIME COPERTE E SCOPERTE E ALTRE CARATTERISTICHE DI STABULAZIONE PER I DIFFERENTI TIPI E SPECIE DI PRODUZIONE (SUPERFICIE PESO BOVINI, OVINI ED EQUINI SUPERFICI COPERTE NETTA DISPONIBILE PER GLI ANIMALI) 2 VIVO MINIMO (KG) M / SUPERFICIE SCOPERTA (SPIAZZI LIBERI, ESCLUSI I PASCOLI) 2 PER CAPO M / PER CAPO 1,5 2,5 4,0 5 con un numero minimo di 1 m2 / 100 kg 1,1 1,9 3 3,7 con un numero minimo di 0,75 m2 / 100 kg Vacche da latte 6 4,5 Tori da allevamento 10 30 Pecore e capre 1,5 per pecora / capra 0,35 per agnello / capretto 2,5 con 0,5 per agnello / capretto Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni 7,5 per scrofa 2,5 Bovini e equini da allevamento e destinati all’ingrasso fino a 100 fino a 200 fino a 350 oltre 350 Suini da ingrasso Fino a 50 Fino a 85 Fino a 110 0,8 1,1 1,3 0,6 0,8 1 Suinetti Oltre 40 giorni e fino a 30 kg 0,6 0,4 2,5 per femmina 6 per maschio 1,9 8,0 Suini da allevamento (SUPERFICIE POLLAME SUPERFICI COPERTE NETTA DISPONIBILE PER GLI ANIMALI) NUMERO ANIMALI CM DI POSATOIO PER ANIMALE 2 PER M Galline ovaiole 6 18 Pollame da ingrasso (in ricoveri fissi) 10 con un massimo di 21 kg di peso vivo per m2 20 (solo per faraone) Pollame da ingrasso (in ricoveri mobili) 16 (*) in ricoveri mobili con un massimo di 30 kg di peso vivo per m2 PER NIDO 8 galline ovaiole per nido o in caso di nido comune 120 cm2 per volatile SUPERFICIE SCOPERTA (M2 IN ROTAZIONE DI SUPERFICIE DISPONIBILE PER CAPO) 2 M / PER CAPO 4 a condizione che non sia superato il limite di 170 kg N/ha/anno 4 polli da ingrasso e faraone 4,5 anatre 10 tacchini 15 oche In tutte le specie di seguito riportate non devono essere superato il limite di 170 kg N/ha/anno 2,5 a condizione che non sia superato il limite di 170 kg N/ha/anno (*) Solo in caso di ricoveri mobili con pavimento di superficie non superiore a 150 m2 che restano aperti di notte 31