l`allevamento biologico

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l`allevamento biologico
L’ALLEVAMENTO
BIOLOGICO
La zootecnia è l’elemento aziendale indispensabile
per poter “chiudere la filiera” poiché il metodo di
produzione biologico si basa sul principio di uno
stretto legame tra allevamento e coltivazioni. L’azienda agricola esplica infatti un’attività di trasformazione delle produzioni vegetali in produzioni animali
con un ritorno in termini di fertilità dei terreni attraverso un loro arricchimento in sostanza organica ed
elementi nutritivi.
Fare zootecnia biologica significa anche costruire un
sistema completo di gestione aziendale che parte da
alimenti e foraggi certificati e non contenenti ogm,
per giungere a prodotti animali salubri, garantiti da
un sistema di controllo obbligatorio in tutta Europa
da quando, nel 1999, è stato pubblicato il Regolamento CE 1804 sull’allevamento biologico, entrato
in vigore il 24 agosto 2000 e integrato dal Regolamento CE 834/2007.
Principi generali
Il Regolamento prende in considerazione i bovini
(compresi i bufali), i suini, i caprini, gli equini, il
pollame e le api. Mancano ancora norme per i prodotti dell’acquacoltura e per i conigli.
I principi generali che caratterizzano la zootecnia
biologica sono:
Origine degli animali
Nella scelta delle razze da allevare, si deve tenere
conto della capacità di adattamento degli animali
alle condizioni locali nonché della loro vitalità e
resistenza alle malattie. Pertanto, negli allevamenti biologici si privilegiano le razze autoctone, rustiche, frugali. Gli animali, inoltre, devono provenire
da unità di produzione (ovvero aziende) che osservano il metodo di conduzione biologico (con
alcune deroghe autorizzate dall’Organismo di controllo).
Complementarietà animale/superfici agricole
Poiché l’allevamento contribuisce all’equilibrio del
sistema agricolo, la produzione senza terra non è
conforme al Regolamento (CEE) 2092/91 (e sue suc-
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cessive modificazioni e integrazioni). Perciò sono
esclusi gli allevamenti di animali che non hanno un
collegamento funzionale con terreni dell’azienda o
del comprensorio. Tale collegamento funzionale dovrà essere valutato sia in base delle UBA/ha di SAU
disponibile (proprietà, affitto, concessione, comodato, terre civiche) che sulla produzione vegetale
della stessa ottenuta, in modo tale da garantire agli
animali poligastrici e monogastrici che almeno il
35% della sostanza secca della loro razione annua
provenga dall’azienda stessa o dal comprensorio in
cui ricade.
Alimentazione
Agli animali devono essere distribuiti foraggi e
mangimi biologici. Inoltre, devono essere nutriti
almeno con il 35% di sostanza secca proveniente
da alimenti prodotti dall’azienda o dal comprensorio. È possibile incorporare nella razione alimenti in fase di conversione fino al 50% in media
della formula alimentare che può raggiungere
l’80% se proveniente dall’azienda stessa, fino al
termine del 31 dicembre 2008. Dall’1 gennaio
2009, si passa al 30% di media per razione alimentare e al 60% per gli alimenti che provengono
dall’azienda stessa.
Fino al 31 dicembre 2007, qualora l’allevatore non
sia in grado di procurarsi alimenti provenienti da
agricoltura biologica, è possibile includere alimenti
convenzionali fino al 5% della razione annua espressa in sostanza secca per gli erbivori. Per le altre specie, la quota è a scalare: 15% fino al 31 dicembre
2007; 10% dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009,
5% dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. Nella razione giornaliera la percentuale massima di alimenti
convenzionali non può superare il 25% della sostanza secca.
Per quanto riguarda l’utilizzo di alimenti convenzionali e l’assenza di ogm nei mangimi, è necessario produrre all’Organismo di controllo, i seguenti documenti per ogni partita di alimento:
– l’analisi che attesti che il prodotto o la miscela siano esenti da ogm nel caso di prodotti importati da
Paesi terzi;
– una dichiarazione da parte del fornitore che attesti
TAB 5 –
RAZIONE PER SUINI BRADI BIO ALL’INGRASSO
ALIMENTO
QUANTITÀ (KG)
Mais
35.1
Pisello
25
Farinaccio
23
Favino
5
Sorgo bianco
5
Medica
3
Integrazione
3.9
HA
IL SEGUENTE VALORE NUTRITIVO SUL TAL QUALE:
Protidi
14.2%
Lipidi
2.82%
Fibra
4.8%
E.D.Kcal
3156/kg
Amido
39.85%
Tabella tratta da: “Maiali mediterranei bradi e bio” di G. Matteotti da BioAgricoltura n°79/2002
TAB 6 –
COMPOSIZIONE IN PERCENTUALE DI UN MANGIME DESTINATO A GALLINE OVAIOLE
ALIMENTO
PERCENTUALE (%)
Mais
60
Crusca
15
Soia integrale
8
Glutine di mais
7
Calcio
8
Fosforo
1
Sale
0.5
Lieviti
0.5
l’assenza di ogm nei prodotti nel caso essi siano di
origine nazionale o comunitaria.
Sempre per quanto riguarda l’alimentazione, l’uso
delle “vitamine, provitamine e sostanze di effetto
analogo chimicamente ben definite” è ammesso purché si tratti di vitamine derivate da materie prime naturalmente presenti nei mangimi.
I mangimi biologici devono essere prodotti e/o importati da un operatore controllato da un Organismo
di controllo riconosciuto. Inoltre, tutto ciò che entra
nella composizione degli stessi, non deve essere sottoposto a trattamenti con raggi ionizzanti e non devono essere stati prodotti con ogm. Gli additivi (ovvero gli ausiliari di fabbricazione), le materie prime
convenzionali di origine vegetale, animale e minerale devono essere comprese negli Allegati del Regolamento europeo sulla zootecnia. Non sarà inoltre
possibile mescolare, all’interno del mangime, le stes-
se materie prime biologiche e convenzionali o in
conversione e convenzionali.
Le etichette dei mangimi biologici devono presentare le seguenti diciture:
– “da agricoltura biologica” quando almeno il 95%
della sostanza secca delle materie prime è biologica;
– “può essere utilizzato in agricoltura biologica,
conformemente al Regolamento (CEE) 2092/91” per
i prodotti che contengono materie ottenute con metodo biologico e/o convenzionale;
– deve essere indicato il nome e il contenuto in sostanza secca delle materie prime biologiche e di
quelle in conversione sul totale del mangime, così
come l’Organismo di controllo cui è soggetto l’operatore.
Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali,
possono essere utilizzati soltanto i materiali previsti
dai Regolamenti comunitari in vigore.
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Benessere, profilassi, cure veterinarie e stabulazione
Uno stabile stato di salute degli animali si basa
sulla prevenzione. Malgrado gli sforzi dell’allevatore, però, può succedere che l’animale si ammali. In
tal caso devono essere privilegiati alcuni trattamenti naturali (a esempio con prodotti fitoterapici e omeopatici) rispetto agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatici, che possono lasciare residui nel latte, nelle uova e nelle carni. Questi ultimi tipi di principi attivi possono tuttavia essere
prescritti a determinate condizioni, qualora si rivelino indispensabili per la guarigione dell’animale.
In caso d’uso, il tempo di sospensione tra l’ultima
somministrazione di medicinali veterinari allopatici a un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di derrate alimentari ottenute con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito
dalla legge o, qualora tale tempo non si precisato,
di 48 ore.
Inoltre, le condizioni di stabulazione degli animali
devono rispondere alle esigenze biologiche ed etologiche. A tal fine sono state elaborate norme estremamente precise sulle caratteristiche obbligatorie che
devono possedere gli edifici e le aree destinate a uso
zootecnico che devono garantire il massimo benessere agli animali offrendo sufficienti spazi per stare in
piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi e assumere tutte
le posizioni e i movimenti naturali.
Per quanto riguarda la stabulazione fissa:
– può essere praticata in edifici esistenti prima del 24
agosto 1999. Il responsabile dell’azienda, prima dell’avvio, deve però sottoscrivere un piano di adeguamento delle strutture aziendali, secondo i parametri
indicati dall’allegato VIII, della durata massima di 6
anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 per
le aziende che si assoggettano al regime di controllo
dopo il 2005) purché venga garantito agli animali regolare movimento fisico e l’allevamento avvenga
conformemente ai requisiti in materia di benessere
degli animali con zone confortevoli provviste di lettiera. In questo si dovrà prevedere l’adeguamento degli spazi esterni entro 3 anni ed entro 6 anni l’adeguamento degli spazi interni. In ogni caso le deroghe
sugli spazi disponibili non potranno superare il 20%
degli spazi richiesti dal Regolamento (CE) 1804/99.
Per le aziende in zona montana, le deroghe possono
essere portate fino a un massimo del 50% degli spazi richiesti. Durante il periodo di adeguamento il pascolo non è obbligatorio nel caso di stabulazione libera che prevede spazi interni ed esterni. Nel caso di
posta fissa, compresa la catena, il pascolo è invece
obbligatorio, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche.
È ammesso l’uso della catena nelle «piccole aziende»,
cioè quelle che allevano fino a 18 UBA. Tale utilizzo
è consentito purché almeno due volte a settimana gli
animali abbiano accesso a pascoli o a spazi liberi all’aperto.
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I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci,
ma non sdrucciolevoli. Inoltre, almeno la metà della
superficie totale del pavimento deve essere piena, il
che significa né grigliato né graticciato. I locali di stabulazione devono disporre di un’area confortevole,
pulita e asciutta. L’area di riposo deve essere dotata di
una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da
materiali naturali adatti.
I pascoli, gli spazi liberi e i parchetti all’aria aperta
devono all’occorrenza offrire, in funzione delle condizioni climatiche e delle razze in questione, un riparo sufficiente dalla pioggia, dal vento, dal sole e
dalle temperature estreme.
La gestione delle deiezioni zootecniche
Lo spandimento delle deiezioni deve avvenire preferibilmente sui terreni dalla stessa azienda, ma
può essere effettuato anche presso altre aziende, a
condizione che queste applichino il metodo biologico. In sostanza viene esclusa la possibilità di
creare rapporti di comprensorialità tra aziende
biologiche e convenzionali. In ogni caso, secondo
le normative italiane (D.M. n. 91436 del 4 agosto
2000), non è possibile superare la quantità massima di 170 chili di azoto per ettaro all’anno, limite
che è comprensivo anche delle concimazioni effettuate.
L’operatore è tenuto a inviare, secondo il Regolamento (CEE) 2092/91 e sue successive modifiche e integrazioni, all’Organismo di controllo una serie di documenti, fra questi il Programma di utilizzo deiezioni zootecniche (pudz) che si compone di diverse
sezioni che riportano:
– i dati di identificazione dell’operatore e dell’unità
produttiva;
– le previsione quantitativa di deiezioni zootecniche
prodotte annualmente;
– le modalità di gestione delle deiezioni zootecniche;
– la descrizione tecnica dei siti di accumulo, comprendente la loro capacità;
– il periodo massimo di accumulo;
– le tipologie di prodotto ottenuto dalla gestione delle deiezioni zootecniche aziendali;
– la definizione della quantità medie di azoto totale,
nitrico e ammoniacale presenti nelle varie tipologie
di prodotto derivante dalla gestione aziendale delle
deiezioni e destinate allo spargimento;
– il piano di spargimento che preveda la quantità di
deiezioni annue sparse per appezzamento in funzione della coltura praticata e della rotazione adottata e
degli apporti di eventuali altri fertilizzanti;
– la densità di animali in allevamento in rapporto alla SAU aziendale tale da non superare il limite massimo di 170 chili di azoto per ettaro;
– l’eventuale surplus aziendale e la sua destinazione;
– la copia di eventuali accordi formali con aziende
biologiche destinatarie del suddetto surplus.
Successivamente, le annotazioni relative alla quantità e destinazione delle deiezioni fuori dell’unità
produttiva devono essere scritte nel registro di vendita. Mentre le annotazioni relative alla quantità
delle deiezioni impiegate all’interno dell’unità produttiva devono essere riportate nel registro delle materie prime.
Il pduz dovrà essere aggiornato quando rincorrono i
casi di obbligatorietà della variazione del Programma annuale di produzione (pap) zootecnico e, in
TAB 7 – REGOLAMENTO (CE) 1804/99 –
caso di modifica, il nuovo pduz deve essere inviato
entro 15 giorni all’Organismo di controllo.
Piano di gestione dell’allevamento
Il Piano di gestione dell’allevamento è composto da
i seguenti documenti:
– il programma reperimento alimenti;
– il programma gestione della rimonta e delle riproduzioni;
– il piano sanitario.
SUPERFICI MINIME COPERTE E SCOPERTE
E ALTRE CARATTERISTICHE DI STABULAZIONE PER I DIFFERENTI TIPI E SPECIE DI PRODUZIONE
(SUPERFICIE
PESO
BOVINI, OVINI ED EQUINI
SUPERFICI COPERTE
NETTA DISPONIBILE PER GLI ANIMALI)
2
VIVO MINIMO (KG)
M
/
SUPERFICIE SCOPERTA
(SPIAZZI LIBERI,
ESCLUSI I PASCOLI)
2
PER CAPO
M
/
PER CAPO
1,5
2,5
4,0
5 con un numero minimo
di 1 m2 / 100 kg
1,1
1,9
3
3,7 con un numero minimo
di 0,75 m2 / 100 kg
Vacche da latte
6
4,5
Tori da allevamento
10
30
Pecore e capre
1,5 per pecora / capra
0,35 per agnello / capretto
2,5
con 0,5 per agnello / capretto
Scrofe in allattamento
con suinetti fino a 40 giorni
7,5 per scrofa
2,5
Bovini e equini da allevamento
e destinati all’ingrasso
fino a 100
fino a 200
fino a 350
oltre 350
Suini da ingrasso
Fino a 50
Fino a 85
Fino a 110
0,8
1,1
1,3
0,6
0,8
1
Suinetti
Oltre 40 giorni e fino a 30 kg
0,6
0,4
2,5 per femmina
6 per maschio
1,9
8,0
Suini da allevamento
(SUPERFICIE
POLLAME
SUPERFICI COPERTE
NETTA DISPONIBILE PER GLI ANIMALI)
NUMERO ANIMALI
CM DI POSATOIO
PER ANIMALE
2
PER M
Galline ovaiole
6
18
Pollame da ingrasso
(in ricoveri fissi)
10 con un massimo
di 21 kg di peso
vivo per m2
20
(solo per faraone)
Pollame da ingrasso
(in ricoveri mobili)
16 (*) in ricoveri
mobili con un
massimo di 30 kg
di peso vivo per m2
PER NIDO
8 galline ovaiole per
nido o in caso di
nido comune 120
cm2 per volatile
SUPERFICIE SCOPERTA
(M2 IN ROTAZIONE DI SUPERFICIE
DISPONIBILE PER CAPO)
2
M
/
PER CAPO
4 a condizione che non sia
superato il limite di 170 kg
N/ha/anno
4 polli da ingrasso e faraone
4,5 anatre
10 tacchini
15 oche
In tutte le specie di seguito
riportate non devono essere
superato il limite di 170 kg
N/ha/anno
2,5 a condizione che non sia
superato il limite di 170 kg
N/ha/anno
(*) Solo in caso di ricoveri mobili con pavimento di superficie non superiore a 150 m2 che restano aperti di notte
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