Gioco di palla a Cavalese

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Gioco di palla a Cavalese
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Il gioco della balonzina a Cavalese (1841-1865)
Si pubblicano 5 documenti inediti, tra un numero maggiore formante un fascicolo, riguardanti
il gioco dei “pallone o palla”, come si scrive nel testo; ma che per noi è meglio definire “gioco della palla col bracciale” o “pallapugno” oppure in dialetto “balonzina”. Era un gioco diffusissimo e
assai antico, ma non è facile trovare scritti sulla sua pratica; cosa possibile in questa occasione.
A Cavalese, dopo la costruzione dell'attuale piazza in seguito alla nuova strada commerciale di
primo Ottocento, qualcuno pensò di praticarlo proprio in quel luogo, che oggettivamente non era
tra i più felici: vuoi per la sua irregolarità e pendenza, vuoi per la presenza di molti edifici circostanti e quasi a ridosso della piazza stessa, vuoi per il grande passaggio di gente e carri (siamo su
terreno inghiaiato e molto prima della comparsa delle autovetture).
Inevitabile in questo contesto che tra i giovani appassionati del gioco e gli abitanti delle case
sulla piazza (o qualcuno d'essi) ci fosse da ridire, con richiesta di intervento dell'autorità pubblica. In effetti venne emanato un regolamento per consentire la pratica del gioco in modo da causare il minor disturbo possibile ai “non appassionati”.
Non rimane quindi che leggere alcune prese di posizione, scritte tra il 1841 e il 1865, senza spaventarsi per un linguaggio a volte artificioso e ricercato, molto lontano dal nostro modo di comunicare, tuttavia del tutto comprensibile con un po' di attenzione.
Osservo solo che i giocatori erano dotati di un bracciale di legno per colpire la palla e che quest'ultima era fatta con una vescica di maiale riempita di materiale vario (nel testo “reve” o “refe”,
cioè spago”, più tardi sostituita da una assai più dura e pesante di cuoio con anima di piombo).
Per quanto riguarda gli uffici delle pubbliche autorità in paese esisteva, oltre al Comune, il Capitanato e il Giudizio Distrettuale per tutta la valle fino al 1855, la Pretura dal 1855 al 1868, e ancora il Giudizio Distrettuale dal 1868 al 1918.
1.
Il primo documento è la protesta di alcuni abitanti di Cavalese con la casa sulla piazza, primo tra
essi il signor Giuseppe Cirillo Rizzoli, che scrive la seguente lunga ed articolata lettera di protesta.
Al lodevole imperial regio Giudizio Distrettuale criminale inquirente in Cavalese
Oggetto: Supplica di Giuseppe Cirillo Rizzoli, don Pietro Bellante, Teresa Rizzoli e Francesco
Gardener, tutti di Cavalese, onde, per viste politiche pubbliche che private voglia essere interdetto sulla pubblica piazza di Cavalese il giuoco di pallone e palla,
Lodevole imperial regio Giudizio!
La pubblica piazza di Cavalese, oltre all'essere sittuata alla metà del paese, per cui gli abitanti
dello stesso onde passare dall'una all'altra parte del borgo devono necessariamente servirsi della
piazza, deve pure inservire per strada commerciale della valle, senzacché se la possa schivare coi
carri, i quali, carichi di merci, frequentissimamente passano e ripassano dall'interno della valle
verso Lungo Adige e da Lungo Adige verso l'interno della stessa, come pure verso altre adiaccenti
valli. D'altronde lungo la pubblica piazza esistono edifici forniti di pubbliche botteghe, come sarebbe il fontaco del pane, lo smercio erariale dei tabacchi e carta bollatta etc.
Su questa piazza, ora inserviente a pubblici usi di somma ed indispensabile necessità, pretende
la gioventù della valle di eserci[ta]re il giuoco del pallone e della palla, a svantaggio dei passaggieri, degli abitanti, nonché degli stessi fabbricati che hanno la sfortuna di avere la posizione lungo
la stessa.
Specialmente il giuoco del pallone, oltre all'essere dannoso in qualunque epoca agli adiacenti
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fabbricati, non di rado può essere pericoloso alla vita del passaggiero co' suoi smoderati colpi; pericoloso per il passaggiere che passa con carri carichi di merci, potendo essere non di rado spaventato il bestiame attaccato agli stessi tanto dall'urto del pallone quanto dalla furia dei forsennati giuocatori che percorrono la piazza e che, non avendo altro di mira che di ribbattere il pallone, non hanno riguardo di colpire col loro bracciale ciò che loro si fa innanzi.
Sotto tale aspetto il giuoco del pallone, che esercitato viene sulla pubblica piazza di Cavalese,
pugna diametralmnte contro le leggi di polizia e contro ogni buon senso, essendo che, per concedere un divertimento a sei o otto individui, deve patire un'intiera popolazione nel proprio commercio e nel diritto di poter passare impunemente in qualsiasi ora per un luogo destinato a pubblica strada commerciale e strada inserviente alla comunicazione di molteplici valli.
L'attuale Governo, che ha unicamente di mira il bene pubblico, la promozione del commercio,
la sicurezza privata e la pubblica quiete, non potrà e vorrà essere contradicente a se stesso col
tollerare un abbuso di tanto pregiudizio al ben essere in genere provocato da un semplice giuoco,
il quale sotto ogni aspetto deve stare sotto la sorveglianza di polizia.
Non rari sono i casi ove varie piazze destinate al pubblico passaggio l'urto di un pallone ebbe
a percuotere innavedutamente un passaggiero e renderlo diffettoso vita sua durante od anche
mandarlo prematuramente al sepolcro. Non rari sono i casi ove spaventati vennero i cavalli d'equipaggio o di carrette, per cui si videro pericolare e persone e merci. E sotto tale aspetto considerato, il giuoco di pallone non dovrebbe al certo essere permesso in luoghi inservienti ad altro
uso pubblico ed indispensabile.
Se per viste di polizia, onde levare risse, malcontenti, ed onde non venga disturbata la quiete
pubblica, si ebbe a levare nelle ore vespertine il giuoco di mora1, quanto più consigliabile l'allontanare da certi luoghi il giuoco di pallone, per cui deve di solito soffrire danni e dispiacenze chi
menomamente interviene al giuoco?
Così, per esempio, nello scorso giuoco di pallone che ebbe luogo il giorno 17 di ottobre, l'umile
infrascritto Giuseppe Rizzoli, che possiede la sua casa lungo la piazza ed il quale per la numerosa
e giovine figliolanza ebbe l'antivegenza di munire le camere di abitazione di contro-finestre, essendo che la varietà del tempo nel paese alpestre di Cavalese esige di mantenere con adeguata
temperatura le camere, ebbe con sommo dispetto a vedersi fragellate le finestre, dovendo perfino
far trasportare un tenero bambino di poche settimane sul fenile e dar ordine che il resto della figliolanza non entri nell'appartamento anteriore, onde non corra rischio ad essere malamente offesa, destinando alla stessa per interinal dimora l'orto.
Non veggiamo, per esempio, anche che il non solo tollerato ma perfino dal Governo favorito
giuoco del bersaglio2 per viste di polizia si deve esercitare ove sia fattibile, lungi da pubbliche
strade, e che perciò l'erezione di nuovi casini di tal sorta vengono eretti lungi da piazze e strade
pubbliche non solo per motivo che alcuno non venga leso dal piombo, ma affine che collo scoppio non si abbia a spaventare qualche equipaggio od altra vettura e recare in guisa tale impreveduti danni alla vita e facoltà di chi con tutta sicurezza è intento a passare di là?
Esiste d'altronde l'abuso che il giuoco di pallone viene esercitato senza avere riguardo alla stagione, per cui non di rado converrebbe dipendere intieramente dal capricio dei giuocatori. Egli è
bensì vero che i giuocatori danneggiando qualche cosa devono risarcire il danno, ma il disturbo e
l'inconvenienza che durante il danno sofferto si ha a sopportare non vengono risarciti.
Dato il caso che in tempo di avanzata stagione autunnale, ove si suole già riscaldare le stuffe,
venga di mente a quattro o sei giuocatori di divertirsi col pallone e che quindi abbino a fracassare e finestre e contro-finestre, qual pro ridonda pel danneggiato se il giorno vegnente vengono ri1
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In italiano il notissimo gioco della “morra”.
Qui si tratta degli Schützen, con gli appositi tabelloni per il tiro al bersaglio, nonché gli appositi edifici loro riservati, detti “Casino di Bersaglio”.
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fatte, mentre che ebbe l'incommodo di sloggiare la sera innanzi dalla propria abitazione se non
voleva pernottare a cielo aperto?
Cavalese non gode la felicità di un clima italico da poter in qualunque stagione pernottare all'aria libera; ed i giuocatori del pallone non hanno né la discrezione né la condiscendenza di astenersi dal giuocare allorché osservano che l'austerità dell'aria richiede una rigorosa otturazione
degli abitati. Ciò se lo vede nel scorso ultimo giorno di ottobre, in cui, non ostante la giornata
inospita e carica di pioggia, ebbero l'ardire di volersi accingere a giuocare, se eventualmente il signor giudice non lo avesse interdetto.
Accede tanto la renitente impudenza dei giuocatori, che, ogni qualvolta nasce una qualche rottura, anziché esibirsi al pronto indennizzo, dessi preferiscono sempre la citazione giudiziale, come
avvenne in quest'ultima volta, ove il sottoscritto Giuseppe Rizzoli, che soffrì la rottura di sei vetri
di finestra3, non è ancora rimborsato, non ostante che ne fece la diffida giudiziale. Oltre il danno
quindi, soffre il danneggiato gli incomodi e la derisione dello scioperato giuocatore.
Di più esiste in Cavalese altra piazza assai più opportuna a tale giuoco, mentre servendosi di
quella non si recca pregiudizio né al pubblico né al privato; e chi si trova amante di tale giuoco si
può adequatamente reccare colà o per giuocare o per veder giuocare. Questa sia la piazza di Parrochia, la quale non si trova in contiguità né di strade pubbliche né di edifici abitati, per cui verrebbe tolto ogni inconveniente4.
Essendo perciò che il giuoco del pallone può essere esercitato senza alcun svantaggio od incommodo di chi è amante, perché dovrà egli essere coercitato in un luogo ove riesce pericoloso,
dannoso e d'agravio a chi eventualmente abita in piazza e che non ama il clamoroso giuoco e che
d'altronde si trova disturbato nelle sue occupazioni che non richiedono sussuri o distrazioni di
sorte alcuna?
In vista di ciò supplicano gli infrascritti onde questo lodevole imperial regio Giudizio in riguardo politico, tanto pel bene pubblico che privato, nonché in riguardo che in Cavalese esiste luogo
assai più adatto a tale giuoco senza gli inconvenienti precitati, interdire voglia il giuoco del pallone e di palla sulla piazza di Cavalese.
Cavalese, li 6 novembre 1841.
Firmato: Giuseppe Cirillo Rizzoli; don Pietro Bellante; Teresa Rizzoli; Francesco Gardener.
2.
Il confronto, a volte acceso, tra i “giuocatori di pallone e palla” ed i residenti sulla piazza, andò
avanti per anni e la pubblica autorità, che mai vietò il gioco, si limitò a fissare una specie di regolamento per il suo corretto svolgimento. A questo proposito c'è una lettera del capocomune di Cavalese.
Alla lodevole imperial regia Pretura Distrettuale inquirente in Cavalese.
Pei molti inconvenienti che succedevano col giuoco del pallone su questa pubblica piazza di
Cavalese, già in agosto del 1850 veniva portato reclamo al cessato imperial regio Capitanato Distrettuale; in vista dei quali e per vista di polizia con suo rispettato decreto 17 agosto 1850 n° 3978
trovò bensì di tollerare questo giuoco sulla piazza sotto determinate norme e cautele, che la Rappresentanza Comunale con avvisi replicati rese nota, cioè:
a) Essere proibito il giuoco nei giorni di fiera, solennità principali, di affluenza e concorso di
popolo; e così pure nei giorni di pioggia, cioè quando i coperti sono bagnati, onde evitare
il pericolo che cadano dei sassi sovraposti coll'andare a prendere i palloni che non di rado
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Considerata l'epoca, non era un danno da poco!
Ma qui stava il problema: che gusto c'è a giocare se nessuno ti guarda?
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si soffermano su quelli.
b) Essere tenuti i giuocatori di appostare a loro spese sui coperti degli individui, onde levare
i palloni agendo con ogni cautella e precauzione.
c) Essere obbligati a risarcire tutti i danni che arrecassero alle case, fenestre od altro.
d) Essere tenuti a lasciar libero passaggio ai carri, alle persone, sospendendo il giuoco in quel
fratempo; e molto più tragittando ragazzi e trasporto di bambini.
Ora tutte queste prescrizioni sono poste in un cale e, senza più alcun riguardo e ritegno, si
giuoca liberamente da tutti contro ogni vista di polizia e con danno delle persone e della proprietà; per cui venne portato reclamo a questa Rappresentanza Comunale 5 e partitamente dai proprietari delle case che circondano la piazza, facendo conoscere un tale inconveniente ed in ispecialità:
• che i giuocatori fanno ascendere sui coperti delle case per prendere i palloni raffermati
anziché persone adulte degli incauti giovinotti, i quali girando pei tetti senza la debita
precauzione smovono le scandole di cui sono coperti con vistoso danneggiamento;
• che i giuocatori non si prestano al debito pagamento dei cagionati danni, attribuendo la
causa or all'una or all'altra compagnia che subentra a giuocare, in modo che alla fine nissuna vuole essere stata la danneggiatrice;
• che ora ai soliti palloni di visica con reve6 venne sostituita altra specie di spago con animella, i quali pella loro tensità7 e peso sono di molto più dannosi alli casotti8 ed alle persone, che non di rado vengono colpite nel tragito della piazza, poicché si giuoca senza riguardo.
Verificandosi un tale reclame, questa Rappresentanza Comunale si fa debito di insinuarlo e far
conoscere un tale inconveniente a cotesta lodevole imperial regia autorità politica.
Deve pure chiedere incessantemente ed insistere acciò siano riconfermate le disposizioni contenute nel succitato capitanale decreto ed avviso comunale emmanato, coll'aggiunta:
• che resti proibito il giuoco con palloni di cuoio e di spago con animella;
• che siano tenuti i giuocatori a spedire sui coperti delle case a levare i palloni soffermati
persone adulte e di criterio e non già teneri fanciulli irreflessi, per non dover deplorare
l'una o l'altra volta eventuali disgrazie;
• che alli proprietari dei casotti sia pure rigorosamente vietato di accordare l'accesso sopra
i tetti in tempo che questi si trovano bagnati, onde oviare ogni colisione coi giuocatori;
• che solo sia permesso il giuoco e formale partita e vietato quelle di prova e di esercizio,
potendo essere seguito in altre innoque località;
• e che il giuoco pure a partita sia limitato alla stagione d'estate, allorché sono levate dalle
case le contro-fenestre di vetro;
• e finalmente che ogni giuocatore sia responsabile ad personam dei danni cagionati, acciò
il danneggiato possa con più facilità e sicurezza pretendere il pagamento.
Con queste prescrizioni può venire levato ogni inconveniente ed allontanate le eventualità
dannose che potrebbero succedere alle persone ed alle realità.
Per ciò questa Rappresentanza si lusinga che saranno da cotesta lodevole imperial regia autorità ritenute e decretate.
Dal Municipio di Cavalese, li 16 luglio 1857.
Firmato il podestà Rizzoli.
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Sarebbe il nostro Consiglio comunale.
Sta per “refe”, con la “f” trasformata in “v” per influsso della lingua tedesca.
Sta per “densità”. Certamente le palle con l'interno di piombo rivestito di spago erano micidiali rispetto alle precedenti assai più morbide.
La struttura provvisoria dei negozi posta sulla pubblica strada, generalmente di legno.
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3.
Questo è il testo del conseguente avviso esposto al pubblico.
Al Podestà di Cavalese.
In evasione al suo rapporto dei 20 luglio p.p. n° 468 gli si trasmette il regolamento pel gioco
del pallone sulla piazza publica, coll'invito di farlo publicare ed affiggere.
Cavalese, 6 agosto 1857.
Firmato dal pretore.
Allo scopo di prevenire i danni che possono derivare alle persone ed ai caseggiati col gioco del
pallone nella piazza di Cavalese, quest'imperial regia Pretura, sopra domanda del Comune di Cavalese, richiamando alla memoria di tutti il decreto 17 agosto 1850 n° 3978 emesso per viste di polizia dal cessato Capitanato Distrettuale, trova di prescrivere quanto segue:
1. Sulla piazza di Cavalese è permesso il gioco del pallone a partita formale, escluso il gioco
di prova e di esercizio, potendo questo aver luogo in altra località
2. Il gioco potrà aver luogo solo con palloni di vescica e reve, ma non già con quelli di corame e nemmeno con quelli fatti a spago con animella.
3. È proibito il gioco nei giorni di fiera e in tutti quei giorni nei quali avvi sulla piazza grande
affluenza di gente; così pure nei giorni piovosi quando i coperti sono bagnati.
4. I giocatori devono a loro spese appostare sui coperti abili individui per levare i palloni che
si soffermano sugli stessi e non si potranno a ciò impiegare inesperti fanciulli.
5. Il gioco dovrà venir sospeso ogni qualvolta passano per la piazza carri o persone e specialmente allorquando vengano trasportati bambini.
6. I giocatori sono tutti responsabili in solido pei danni che vengono cagionati col gioco.
Le contravenzioni al presente regolamento verranno punite a senso dell'ordinanza ministeriale
20 aprile 1854, quando non cadessero nella categoria delle azioni punibili a senso del vigente codice penale.
Cavalese, 6 agosto 1857.
Firma del pretore.
4.
Però è giusto sentire anche la voce della controparte, cioè dei giocatori. E poiché la questione durò
anni, vediamo cosa scrivono nel 1865, mostrando una grandissima passione ed entusiasmo oltre ad un
certo ardire nel sostenere le proprie posizioni.
Alla lodevole imperial regia Pretura – Cavalese
Oggetto: ricorso di Paolo Deleonardi, Carlo e Giuseppe fratelli Antoniazzi e Cesare, Emmanuele
e Antonio fratelli Vanzetta, tutti di Cavalese, onde venga riformato il decreto di quest'imperial regia Pretura del 1° maggio 1865 in riguardo al giuoco di pallone.
Lodevole imperial regia Pretura.
In data 1° maggio corrente fu pubblicato sulla piazza di questo borgo un decreto che, in vista
di recenti disordini, così esso dice, prescrive le norme dietro le quali è permesso sulla piazza il
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giuoco del pallone.
Tale decreto ebbe a produrre però nell'animo di tutti da prima meraviglia e quindi indignazione. Diffatto non si saprebbe a quali disordini si voglia con esso alludere, mentre, avendosi giuocato nella presente stagione due sole volte, nissuno potrebbe idearsi il benché minimo dispiacere
prodotto da simile giuoco, che anzi è l'anima e il divertimento universale.
Forse volevasi con ciò alludere a qualche lamento di una famiglia che, eterna nemica di sì nobile divertimento, tentò sempre di osteggiarlo in mille guise, né mai cercò di esporre i propri lagni e di domandar delicatezza appresso i giuocatori, che però sempre l'usarono? Forse fu dessa
che, dopo aver disposto sul proprio coperto delle assi, di guisa che i palloni non potessero più discendere, impedì poi a qualunque che vi salisse a levarli; e, dopo aver cercato di stancare i giuocatori coll'armare le fenestre di acuti chiodi, mosse finalmente dei lagni immaginari, come gravi
disordini fossero stati con tale esercizio cagionati?9
Che se giuste e conformi a quanto fu sempre praticato furono le prescrizioni pubblicate nel citato decreto, non si sa idearsi come vogliano poi giustificare la proibizione fatta al n° 2 di usare
palloni di corame o di vescica con animella, limitando tal giuoco all'unico pallone di vescica con
semplice reffe, che, incontrando gli acuti chiodi, che a centinaia, come sopra si disse, furono a
bella posta disposti su qualche casa, non durerebbero che tutt'al più pel divertimento di una
mezz'ora.
Certo tenteranno di giustificare simile proibizione coll'addurre il motivo che, essendo la piazza
luogo di passaggio continuo, è cosa pericolosa l'usare di siffatti palloni che, qualora avessero ad
offendere qualche persona, potrebbero portare non piccolo pregiudizio. Diranno che, attesa la
loro durezza ed il loro peso, arrecano grave disordine sui tetti, dove vanno eventualmente a cadere e che il danno con ciò prodotto è difficilmente misurato e quindi risarcito.
Giova però osservare che, se pure esistesse un'idea di pericolo pel continuo passaggio per la
piazza, esso è più illusorio che reale, mentre, essendovi uno spazioso passaggio lateralmente alla
piazza, la gente volontariamente pratica in simili circostanze quello, anziché voler rompere il
giuoco passando per la piazza; e l'esperienza di ben molti e molti anni dimostrò che fu sempre
grande la delicatezza dei giuocatori, perché si abbia pur una volta dovuto lamentare il benché minimo fatto dispiacevole.
E poi si vorrà di tal guisa vietare un esercizio che si può dire nazionale? Con che ragione vorranno far ciò, mentre il giuoco del pallone di corame, introdotto da secoli, è la vita della gioventù
delle nostre vallate?10 Allora dovrebbero reggere lo stesso argomento e quindi valere la stessa legge anche pei giuocatori delle altre piazze, come per esempio di Predazzo, di Ziano 11, di Mezzolombardo, di Lavis, di Trento, di Pergine, di Rovereto ed infine di qualunque piccolo borgo del nostro
Tirolo.
E pur si sa che da per tutto e tuttodì si giuoca col pallone di corame, senza che dalle autorità
venga fatta alcuna opposizione. Che se pur volessero basarsi sul motivo dei continui guasti che si
pretendono da tal giuoco cagionati, i dilettanti si offrono di presentare una valida sicurtà per
qualunque danno che potesse eventualmente essere occasionato; e con ciò credono debba svanire qualunque ulteriore obbiezione.
Promettendo quindi di usare tutta la possibile delicatezza in tale divertimento e di attenersi
esattamente alle prescrizioni del decreto pretorile del 1° maggio 1865, esclusa quella del n° 2 di
esso decreto, i sottoscritti dilettanti del giuoco del pallone insinuano al questa lodevole imperial
regia Pretura il presente ricorso, colla preghiera che voglia innalzarlo all'eccelsa imperial regia
Luogotenenza, la quale si degni di riformare il tenore del succitato decreto di questa lodevole im9 Vien da pensare che si trattasse della famiglia Rizzoli dei precedenti documenti, ma non si sa.
10 L' “introduzione da secoli” del “pallone di corame” sarebbe tutta da dimostrare; certamente grande è la passione
che fa esclamare “che il gioco del pallone è la vita della gioventù delle nostre vallate”!
11 Quindi almeno per due paesi della valle è attestata la pratica del gioco.
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perial regia Pretura, nel senso che sia loro permesso di usare pel giuoco di pallone sulla piazza di
Cavalese anche di palloni di corame e di vescica con animella.
Cavalese, 9 maggio 1865.
Umilissimi: Paolo Deleonardi; Carlo Antoniazzi; Giuseppe Antoniazzi; Cesare Vanzetta; Emanuele Vanzetta; Antonio Vanzetta.
5.
A seguito di tale ricorso, il pretore chiese al Comune di Cavalese un parere, che venne così formulato.
Alla lodevole imperial regia Pretura in Cavalese.
In ordine al riverito suo indorsato al ritornante ricorso n° 1470 lo scrivente, in opposizione alle
ragioni emesse dai reclamanti contro le sussistenti discipline del gioco del pallone, trova di dichiarare:
• I ricorrenti in primo luogo non sono che giovinastri amatori del bel mondo, figli di famiglia, inesperti ed affatto imemori delle disgrazie accadute nei tempi andati, prodotte dal
gioco sudetto, d'un uomo colpito che soggiaque all'istante e d'un fanciullo caduto dai tetti
che stava appostato per raccogliere i palloni; motivi pei quali appunto fu emanato il reclamato regolamento.
• False poi sono in secondo luogo le specialità enunciate nel ricorso alla destata meraviglia
ed indignazione, le quali non potevano concepirsi se non nell'animo dei ricorrenti, mentre
gli uomini assenati non ebbero che a stimare provvide le stabilite e da 14 anni sussistenti
discipline in argomento.
• Del resto ognuno sa che la piazza locale, su cui vuolsi tenere questo gioco, è anche dei
passaggieri che percorrono la strada commerciale, la quale innoltre comunica con tutti gli
angoli del paese e che mette la popolazione anche alle 3 chiese, parrocchiale, San Sebastiano e convento; per cui non è la piazza che una contrada di continuo anderivieni di popolo.
• Questo luogo inoltre dapertutto è cinto di caseggiati, sopra i cui tetti quasi ad ogni battuta si soffermano i palloni; e perciò, convenendo appostare i rispettivi raccoglitori ad ogni
giocata, non fanno che recar agli stessi tetti considerevoli danni, infrangendo e rompendo
le tegole e le scandole di cui sono costruiti.
• Quando i ricorrenti spiegassero la gran brama di trastullarsi al gioco sudetto coi palloni di
corame o di visiche con animella, resta loro la piena libertà di avvalersi del pratto pubblico di fronte alla chiesa parrocchiale, che si presta del tutto acconcio ed assai più comodo
della piazza, come essi stessi lo conoscono e lo provarono.
• Rammentano i reclamanti l'uso permanente di questo gioco che si pratica nelle altre città
e borgate del Tirolo italiano; locché è verissimo. Ma a ciò si oppone il riflesso che in ognuno dei luoghi da loro menzionati esistono piazze e contrade spaziose e regolari di gran
lunga più adatte e meno frequentate da passaggieri dell'angusta ed irregolare piazza locale.
• Col di più, ancora, che su quelle piazze giocano uomini esperti del gioco e capaci, mentre i
reclamanti non fanno che scappezzare i palloni tergiversandoli ai lati della piazza quasi ad
ogni colpo, con manifesto pericolo delle persone e delle case circostanti.
• Finalmente si osserva che il reclamato articolo n° 2 del regolamento sussiste già da 15 anni
senza che alcuno ne abbia invocata riforma; per cui la sua sussistenza non potrebbe esse-
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re legalmente derogata perché passata in giudicato.
Perciò lo scrivente domanda che i ricorrenti vengano totalmente respinti colla loro infondata
domanda.
Con rispetto profondo, si rassegna.
Cavalese, 14 maggio 1865.
Firmato il capocomune Sighel (timbro tondo “Municipio di Cavalese”).