CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA Regolamento del tirocinio Art

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CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA Regolamento del tirocinio Art
CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA
Regolamento del tirocinio
Art. 1
Il tirocinio concorre alla formazione del sociologo attraverso l'integrazione tra conoscenze teoriche e
acquisizione di abilità tecnico-pratiche. Scopo fondamentale del tirocinio è fornire agli studenti il livello
formativo richiesto nella specifica area professionale, attraverso:
- l'acquisizione di una conoscenza diretta della realtà in cui il sociologo opera;
- la sperimentazione e la verifica delle conoscenze teoriche e degli strumenti metodologici della sociologia;
- lo sviluppo di capacità di progettazione e promozione di interventi che rispondano a bisogni sociali
emergenti;
- l'acquisizione delle capacità di lavorare con gli altri operatori e attori sociali, al fine di integrare gli
interventi;
- il raggiungimento di una più approfondita conoscenza di sé e delle dinamiche che la relazione
interpersonale e di gruppo suscitano.
Art. 2
Il tirocinio non costituisce, in nessun caso, un rapporto di lavoro, né di apprendistato, né può comunque
essere considerato sostitutivo di prestazioni a carattere professionale, anche nei casi in cui siano previste
forme assicurative e di tutela secondo la normativa sul lavoro e la responsabilità per eventuali danni. Per
quanto riguarda il carattere giuridico del tirocinio, si fa riferimento alle linee guida per i tirocini della Facoltà
di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali.
Art. 3
Per l'organizzazione del tirocinio, viene istituita la Commissione Tirocini composta da due docenti di area
sociologica tra quelli afferenti al Corso di Studio, uno dei quali la presiede e ha il compito di organizzare e
coordinare il tirocinio, e da uno studente scelto tra i rappresentanti, che funge da raccordo tra docenti e
studenti, facendosi portatore di tutte le istanze.
La Commissione Tirocini opera collegialmente ed è convocata dal Presidente ogni tre mesi, per monitorare
l’efficacia delle attività di tirocinio, e ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità.
Il 18.I.2017 il CdL istituisce la Commissione Tirocini composta dalle prof. Sarah Siciliano (Presidente) e
Alessandra Fasano (Componente), e dal rappresentante degli studenti Danilo Natale.
Art. 4
L'attività di tirocinio si svolge durante il terzo anno del Corso di Laurea triennale e durante il secondo anno
della magistrale. In entrambi i casi ha una durata complessiva di 100 ore (4CFU).
Il monte ore dedicato al tirocinio si articola in:
fino al 30% formazione in aula
almeno 60% svolgimento del progetto formativo presso un Ente convenzionato, o nell’ambito di una ricerca
o presso l’amministrazione di Ateneo.
Fino al 10% valutazione in itinere del percorso e restituzione, attraverso resoconti e una relazione, del
percorso compiuto. In questa fase ciascun tirocinante provvede anche a compilare, sotto la supervisione del
tutor universitario, una scheda di valutazione dell’esperienza formativa. In presenza di due o più valutazioni
negative su un ente accreditato, il tutor universitario è tenuto a comunicare alla Commissione tirocini le
difficoltà incontrate con l’ente, affinché la stessa valuti se richiamare ufficialmente l’azienda o escluderla
motivatamente dagli enti accreditati.
È consentito un numero di ore di assenza non superiore al 10% del monte ore totale; oltre questa soglia il
tirocinio dovrà essere ripetuto completamente. È previsto il recupero delle assenze oltre la soglia del 10%
solo per i seguenti casi: maternità, servizio di leva, gravi e giustificati – nonché documentati - motivi di
salute o impedimenti. Le situazioni saranno valutate caso per caso dalla Commissione tirocini.
La frequenza del Tirocinio è comprovata tramite un apposito foglio di presenza e il raggiungimento degli
obiettivi prestabiliti.
Art. 5
Il tirocinio si può svolgere:
- presso strutture dell'Università del Salento,
- presso strutture extra-universitarie ed Enti sia pubblici che privati in regime di convenzione,
- nell’ambito di progetti di ricerca.
Le convenzioni sono stipulate previa accurata analisi della congruità tra gli obiettivi del tirocinio e le
caratteristiche delle organizzazioni ospitanti, e sono sottoscritte, come soggetto promotore, dal Presidente del
Corso di Studi.
Un elenco delle strutture / attività di ricerca disposte ad ospitare tirocinanti sarà pubblicato e continuamente
aggiornato sul sito di Facoltà.
Le organizzazioni ospitanti garantiscono allo studente l'accesso ai vari livelli dell'organizzazione, alla
documentazione, al rapporto diretto con l'utenza e controllano la regolarità della loro presenza, riservandosi
il diritto di verificare l'osservanza delle normative, la riservatezza e il segreto d'ufficio.
Gli studenti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, con polizza stipulata dall'Università del
Salento.
Art. 6
Il tirocinio si svolge nell'ambito di attività di ricerca, progettazione, valutazione, definite da specifici progetti
approvati dal Consiglio del Corso di Studi in Sociologia sulla base di proposte presentate da docenti del
Corso di Laurea o degli studenti.
Le attività di tirocinio sono organizzate in due turni annuali. Le finestre temporali utili per individuare la
struttura presso la quale svolgere il tirocinio e presentare il progetto formativo alla Segreteria Didattica va
dal 1 al 30 maggio e dal 1 al 30 gennaio.
Il Consiglio Didattico predispone e pubblica, entro il 15 aprile, presso la Segreteria Didattica del Corso di
Laurea, sul sito della Facoltà e del Dipartimento:
un elenco delle strutture convenzionate e dei progetti in cui è possibile svolgere il tirocinio
il progetto formativo che lo studente svolge rispetto alla scelta effettuata
la modulistica ad uso degli studenti.
Possono svolgere il tirocinio gli studenti che abbiano conseguito almeno 60 cfu, a meno che il Regolamento
Didattico della coorte cui appartiene lo studente non disponga diversamente. Lo studente che abbia
conseguito almeno 60 cfu, munito di progetto formativo, si reca autonomamente presso la struttura di suo
interesse per verificare la disponibilità della stessa ad accoglierlo come tirocinante. Se la ottiene, consegna il
progetto formativo, firmato da sé medesimo e dal responsabile della struttura ospitante, in triplice copia alla
Segreteria Didattica, diversamente si rivolge ad un’altra struttura convenzionata. Una quarta copia del
progetto formativo va inoltrata via mail alla Commissione Tirocinio.
Al momento dell'approvazione dei progetti di ricerca, il Consiglio di Corso di Studi nomina i Tutor didattici
con il compito di coordinare le attività degli studenti afferenti a ciascun progetto, individuandoli nella
persona del docente che ha proposto il progetto stesso.
Art. 7
La domanda di tirocinio va presentata dagli studenti iscritti che hanno acquisito 150 CFU, entro la data del
30 ottobre. Nella domanda di tirocinio, lo studente dovrà indicare il progetto al quale intende preferibilmente
essere assegnato, fra quelli di cui all'articolo 6.
Art. 8
La Commissione per il Tirocinio, entro il successivo 15 novembre, comunica agli studenti il progetto e l'Ente
di assegnazione, nonché il nominativo del Tutor didattico. Ciascuno studente concorda con il Tutor didattico
le linee generali dell'attività da svolgere e redige il programma di cui all'art. 4.
Art. 9
Le attività del tirocinio sono coordinate dal Tutor didattico, che stabilisce altresì - in collaborazione con
l'Ente ospitante - le modalità e i tempi per lo svolgimento del programma di tirocinio. Il Tutor didattico
sottoscrive il progetto formativo, previa valutazione della sua coerenza e correttezza. Il Tutor didattico fissa
anche colloqui e altri incontri periodici con i tirocinanti, per coordinare lo svolgimento del programma.
Art. 10
L'Ente ospitante nomina un Tutor aziendale (che abbia almeno un anno di esperienza lavorativa continuativa)
con il compito di assistere operativamente il tirocinante. Il Tutor aziendale deve essere disposto a colloqui e
incontri periodici con il tirocinante e con il Tutor didattico per discutere di eventuali problematiche o vari
aspetti riguardanti il tirocinio.
Art. 11
Le presenze del tirocinante sono registrate su apposito libretto, controfirmate dal Tutor didattico e dal Tutor
aziendale.
Al termine del tirocinio, lo studente dovrà redigere una relazione con la descrizione delle attività svolte e dei
risultati conseguiti. La relazione può essere anche redatta e sottoscritta collettivamente da un gruppo di
studenti che abbiano collaborato allo svolgimento di uno stesso progetto. In tal caso, dalla relazione
dovranno essere comunque desumibili i contributi individuali. La relazione dovrà essere valutata e
sottoscritta dal Tutor didattico e dal Tutor aziendale; laddove i Tutor predetti ritengano insufficiente il lavoro
svolto dal tirocinante, lo respingono.
Entro quindici giorni dal termine del tirocinio, lo studente consegna alla Segreteria del Corso di Studio il
libretto di tirocinio e la relazione finale.
I crediti relativi al tirocinio vengono registrati su comunicazione da parte della segreteria didattica del Corso
di Studio. La stessa segreteria, prima di effettuare tale comunicazione, controlla la correttezza della
registrazione delle ore e la valutazione di cui al secondo comma.