Il contratto di Apprendistato
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Il contratto di Apprendistato
APPRENDISTATO LE MODIFICHE AL TESTO UNICO TRA PACCHETTO LAVORO 2013 (D.L. 76/2013) E JOB ACT 1 APPRENDISTATO DEFINIZIONE (art. 1 D.Lgs. 167/2011) L’ Apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione di giovani. (Art 1, comma 1, D.Lgs. 14/9/2011, 167 – Testo Unico dell’apprendistato, emanato sulla scorta della delega contenuta nell’art. 1, comma 30, della Legge 24/12/2007, 247). Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 2 APPRENDISTATO TIPOLOGIE (art. 1 D.Lgs. 167/2011) Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: •Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (per gli under 25 con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro). •Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro). •Apprendistato di alta formazione e ricerca (per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e postuniversitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato). •Apprendistato per la qualificazione/riqualificazione dei lavoratori in mobilità. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 3 APPRENDISTATO I PRINCIPI GUIDA (art. 2 D.Lgs. 167/2011) Forma scritta del contratto e del relativo piano formativo. L’articolo 2 del D.L n. 34/2014 modifica in più punti il D. Lgs. n.167/2011 recante il Testo Unico sull’apprendistato, prevedendo, in primo luogo che il contratto di apprendistato (in tutte e tre le tipologie previste) deve rispettare i seguenti principi : Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali • registrazione della formazione effettuata e dell’eventuale qualifica acquisita nel libretto formativo del cittadino; • presenza di un tutore o referente aziendale 4 FOCUS APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (art. 4 D.Lgs. 167/2011) Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni (fino a ventinove anni e 364 giorni). Tale contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 5 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (art. 4 D.Lgs. 167/2011) LE COMPETENZE DEL TUTOR IN ASSENZA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Rispetto alla disciplina dell’apprendistato ex D.Lgs. n. 276/2003, il nuovo Testo Unico dell’apprendistato, pur prevedendo espressamente la figura di un tutore o referente aziendale, non richiede più espressamente che lo stesso sia in possesso di formazione e competenze adeguate, tali da poter accompagnare l’apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale, così come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 40 del 14 ottobre 2004. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 6 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (art. 4 D.Lgs. 167/2011) LE COMPETENZE DEL TUTOR IN ASSENZA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Alcuni esempi: Accordo interconfederale artigianato: il tutor deve essere indicato nel PFI, nel quale occorre indicare il livello di inquadramento e gli anni di esperienza. Può essere un titolare, un socio, un familiare coadiuvante o un dipendente. Accordo Alimentazione Industria: il tutor deve essere indicato nel PFI, nel quale occorre indicare il livello di inquadramento e gli anni di esperienza. Deve essere inserito nell’organizzazione aziendale e deve possedere una adeguate professionalità. Accordo Turismo e PE Confcommercio: il referente per la formazione può essere il datore di lavoro o un collaboratore, deve avere un titolo di studio secondario o avere adeguata e documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel PFI. Se il referente è diverso dal datore di lavoro, deve ricoprire la funzione aziendale individuata nel PFI, se è un dipendente, deve avere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà al termine. 7 PERIODO DI PROVA L’articolo 8 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148, ha introdotto la contrattazione di prossimità. La contrattazione di prossimità di secondo livello è in grado, oggi, di derogare anche in pejus alla contrattazione collettiva nazionale, fermo restando il rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro secondo quanto disposto dall’articolo 8 comma 2 del D.L. 138/2011. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 8 La legge individua espressamente le seguenti finalità: Maggiore occupazione; Qualità dei contratti di lavoro; Adozione di forme di partecipazione dei lavoratori; Emersione del lavoro irregolare; Incrementi di competitività e di salario; Gestione delle crisi aziendali e occupazionali; Investimenti ed avvio di nuove attività. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 9 Le intese aventi ad oggetto l’organizzazione del lavoro e la produzione potranno riguardare: gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie; le mansioni del lavoratore, la classificazione e l'inquadramento del personale; i contratti a termine, i contratti ad orario ridotto, modulato o flessibile, il regime di solidarietà negli appalti, il ricorso alla somministrazione di lavoro; l'orario di lavoro; le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni a progetto e le partite IVA, la trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro (con le eccezioni come il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro) Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 10 Alcuni accordi stipulati in attuazione dell’art. 8 prevedono la liberazione del vincolo di solidarietà negli appalti (Ilva, Paterno Dugnano), la regolamentazione degli impianti audiovisivi (Banca popolare di Bari), l’inserimento di posizioni professionali in deroga al sistema di inquadramento nazionale (Trelleborg Wheel System, Tivoli), Aumento del periodo di prova per gli apprendisti (Infocert) Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 11 CONTRATTO E PIANO FORMATIVO PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE Piano formativo individuale relativo all’assunzione, in qualità di apprendista, del/la sig./ra __________________________________________________ A. Dati relativi al datore di lavoro Denominazione datore di lavoro ____________________________________________________________ Codice fiscale / partita iva _________________________________________________________________ Indirizzo della sede legale _________________________________________________________________ Indirizzo dell’unità operativa interessata ______________________________________________________ Recapito telefonico/fax/e-mail ______________________________________________________________ Attività ________________________________________________________________________________ Contratto utilizzato ______________________________________________________________________ Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 12 CONTRATTO E PIANO FORMATIVO PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE B. Dati relativi all’apprendista Nome e cognome _________________________________________________________________ Codice fiscale ____________________________________________________________________ Data e luogo di nascita _____________________________________________________________ Residenza _______________________________________________________________________ Recapito telefonico/fax/e-mail ____________________________________ __________________ Cittadinanza ___________________________________________________ __________________ Scadenza del permesso di soggiorno (nel caso di stranieri) _________________________________ Centro per l’impiego di riferimento ai sensi del D.Lgs 297/2002 _____________________________ Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 13 CONTRATTO E PIANO FORMATIVO PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE C. Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi ________________________ ______________________________________________________________________________________ Esperienze lavorative _________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Eventuali periodi di apprendistato svolti dal ______ al _____ Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato a) _____________________________________________________________________________ b) _____________________________________________________________________________ c) _____________________________________________________________________________ d) _____________________________________________________________________________ Eventuale possesso di una qualifica professionale (specificare quale) ___________________________ _____________________________________________________________________________________ Il presente piano formativo individuale ha lo scopo di far conseguire all’apprendista una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base e trasversali (funzionali alla qualifica da conseguire) e tecnico-professionali Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 14 CONTRATTO E PIANO FORMATIVO PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE E. Tutor Tutor aziendale(1) Sig./Sig.ra _______________________________________________ Codice fiscale_____________________________________________________________ Livello di inquadramento (se dipendente) _____________________________________ Anni di esperienza ____________________ (1) (Precisare se si tratta del titolare, di un socio o di un familiare coadiuvante) Mansione svolta……… Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 15 Conferenza delle regioni e delle province autonome 20 febbraio 2014 Le Linee guida dell’apprendistato professionalizzante, anche detto contratto di mestiere, sono state varate dalle Regioni: risultano, così, uniformati su tutto il territorio nazionale i contenuti dell’offerta formativa pubblica da acquisire esternamente all’azienda per conseguire le competenze base e trasversali del mestiere. Da recepire entro il 20 agosto 2014. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 16 La durata della formazione va da 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado, a 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale, per arrivare a 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente. E’, inoltre, prevista la possibilità di un’ulteriore riduzione della durata per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi (in tal caso la riduzione oraria del percorso dovrà coincidere con la durata dei moduli già completati). Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 17 Interessante è il fatto che la Conferenza abbia previsto i contenuti necessari per l’acquisizione di competenze di base e trasversali. Infatti, la formazione deve avere per oggetto una selezione tra le seguenti competenze: 1. Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro; 2. Organizzazione e qualità aziendale; 3. Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo; 4. Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa 5. Legislazione del lavoro, contrattazione collettiva; 6. Competenze di base e trasversali; 7. Competenza digitale; 8. Competenze sociali e civiche; 9. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 10.Elementi di base della professione/mestiere. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 18 • In ogni caso, sarà necessario che i datori di lavoro, prima della stipula di un contratto di apprendistato professionalizzante, verifichino se, nel frattempo, la disciplina regionale applicabile abbia recepito le nuove previsioni in quanto in tal caso cessa l'efficacia della disciplina legale prevista dall'art. 2 della legge 99/2013, che dall'1 ottobre scorso ha già avviato un processo di cambiamento in chiave semplificatrice. L’offerta formativa pubblica è obbligatoria in presenza di copertura finanziaria Viene a tal fine puntualizzato che si intende per disponibile un’offerta formativa pubblica con adeguata copertura finanziaria. • Le linee guida, in particolare, prevedono che l’offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia disciplinata come tale nell’ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, e sia realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendista. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 19 • Fin tanto che la formazione non risulta pertanto finanziata pubblicamente, non sorgeranno obblighi per datore di lavoro ed apprendista, salvo che, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. • La finalità è evidente, consentire ai datori di lavoro di evitare pesanti conseguenze nel caso in cui l'offerta formativa risultava disponibile ma essi non ne erano a conoscenza. • In ogni caso, "in via sussidiaria e cedevole " è prevista l'obbligatorietà qualora così definita dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti alla contrattazione collettiva di riferimento. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 20 Come deve essere svolta la formazione La formazione deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati, si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti. Vengono previste le regole che devono osservare i datori di lavoro che intendono svolgere la formazione interna senza quindi avvalersi dell’offerta formativa pubblica. Per erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali occorre disporre: - di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi; - di risorse umane con adeguate capacità e competenze. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 21 Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 22 22 Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 23 23 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE REGIONE VENETO Un esempio di PFI impiegata d’ordine Anno Teori Affian Total Qualifi ca c. e ca I 40 0 40 Tutti I 8 2 10 Tutti I 12 16 28 Tutti I 9 11 20 Tutti I 8 14 22 Tutti Base e Trasversale (40 Ore) Modulo 1 (Comunicazione, ambiente, contrattualistica e sicurezza, previdenza, etc) Professionalizzante (80 ore) PRINCIPI DI INFORMATICA GENERALE (word, internet e posta elettronica, excel, strumenti di presentazione) CONTABILITA’ AZIENDALE (Applicare procedure e adempimenti amministrativi e d'ufficio tra i quali le procedure di archiviazione e di tenuta dei registri) RELAZIONE CLIENTI/FORNITORI (Relazionarsi con il personale, i clienti ed i fornitori) PRINCIPI DI INFORMATICA SPECIFICA (Applicare programmi gestionali in uso in azienda) 24 Apprendistato professionalizzante – CCNL Metalmeccanico Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 25 25 ESEMPI Con riferimento ai pubblici esercizi sono individuate le seguenti figure: Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 26 ADDETTO/OPERATORE QUALIFICATO quinto livello (cucina, banco, sala, bar) Descrizione attività: La figura svolge la propria attività nell’ambito del processo di produzione dei cibi, sulla base delle caratteristiche di offerta dell’esercizio in cui opera e sulla base delle indicazioni ricevute o nell’ambito del processo di preparazione e somministrazione di cibi e bevande rispettando gli standard personali ed ambientali di qualità, igiene e sicurezza Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 27 Competenze potenziali La figura standard opera generalmente attuando le sequenze di svolgimento delle lavorazioni, coniugando esigenze di efficienza d’uso dei fattori produttivi e di efficacia di risposta alle attese dei clienti serviti, nel rispetto degli standard di servizio e delle norme di igiene e sicurezza. ESEMPI: Produzione di piatti derivanti dal loro semplice assemblaggio, realizzazione di preparazioni gastronomiche previste dal menù, applicando le ricette definite e controllando la qualità organolettica dei cibi prodotti allestimento degli spazi e gli strumenti di lavoro, mise en place dei tavoli e riordino consigliare il cliente sulla scelta di cibi e bevande e servire quanto richiesto, eseguire operazioni amministrative e le normali operazioni di registrazione di fatture e degli incassi, anche utilizzando macchine elettroniche dotate di software dedicato; procedere alle operazioni di conteggio di denaro e/o ticket, ecc 28 STABILIMENTI BALNEARI ADDETTO/OPERATORE DI BASE (servizi di spiaggia) • Descrizione attività : La figura opera con interventi di gestione e supporto nelle diverse attività di assistenza ai clienti finalizzate a rendere fruibile, piacevole ed interessante il servizio. Provvede all’allestimento, alla cura e al riordino di ambienti, strutture e attrezzature per lo sport, l’intrattenimento e il tempo libero, anche effettuando interventi di prima manutenzione. Svolge attività di assistenza e ricevimento dei clienti. Collabora con la struttura nel processo di predisposizione ed erogazione del servizio. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 29 Competenze potenziali • La figura standard opera generalmente effettuando attività semplici, nel rispetto degli standard di servizio e delle norme di igiene e sicurezza, ove del caso sulla base delle indicazioni ricevute, e, laddove richiesto, operando anche in una lingua estera. ESEMPI : assistenza e ricevimento dei clienti cura e riordino ambienti operazioni di semplice manutenzione. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 30 ACCERTAMENTO OBBLIGHI FORMATIVI (circ. 5/2013) La prima parte della circolare del Ministero del lavoro 5 del 21/1/2013 prende in considerazione la sanzione di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs 167/2011, che comporta, in caso di inadempimento nell'erogazione della formazione, il versamento da parte del datore di lavoro della differenza tra la contribuzione versata (agevolata) e quella dovuta con riferimento al lavoratore qualificato, con una maggiorazione del 100%. I due presupposti per l'operatività della sanzione sono: • l'esclusiva responsabilità del datore di lavoro; • la gravità dell'inadempimento - tale cioè da impedire la realizzazione delle finalità proprie dei percorsi di apprendistato. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 31 Disposizione art. 14 d.lgs. 124/2004 • L’ art. 14 c. 1, D.Lgs. 124/2004 prevede che il personale ispettivo possa impartire disposizioni dotate di forza esecutiva in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale . • La disposizione gode dell'efficacia di un provvedimento amministrativo esecutorio ogni qual volta si debba applicare una norma che riconosca in capo all'organo di vigilanza il potere di operare una valutazione discrezionale : pertanto, di fronte ad ogni forma di attività vincolata, non sussiste il potere d'impartire una disposizione ( Min. lav., circ. 24.6.2004, n. 24). • In altri termini, la disposizione impone al datore di lavoro un obbligo nuovo , che specifica quello genericamente previsto dalla legge, specie laddove essa non regolamenta fin nei dettagli la singola fattispecie considerata. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 32 PROVVEDIMENTO DI DISPOSIZIONE (circ. 5/2013) ACCERTAMENTO FORMAZIONE Durante il primo anno La disposizione sempre emanata Durante il secondo anno va La disposizione non è emanata nel caso la formazione formale effettuata sia meno del 40% di quella prevista, sommando le ore richieste nel PFI nel primo anno + la «quota parte» delle ore previste nel secondo anno. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 Durante il terzo anno La disposizione non è emanata nel caso la formazione formale effettuata sia meno del 60% di quella prevista, sommando le ore richieste nel PFI nel primo e nel secondo anno + la «quota parte» delle ore previste nel terzo anno 33 Ipotesi: contratto di apprendistato professionalizzante che prevede un periodo formativo pari a 3 anni ed un monte ore di formazione formale tecnico-professionale e specialistica di 120+120+120 (tot 360 ore). • Accertamento nel corso della metà del secondo anno di apprendistato, in un momento in cui l’apprendista avrebbe dovuto effettuare 120 ore di formazione (quella prevista per il primo anno) + 60 ore di formazione (quella prevista per la “quota parte” del secondo anno), per un totale di 180 ore. La formazione effettuata è tuttavia pari a 60 ore e cioè al 33% del totale della formazione dovuta. La disposizione non può essere emanata e si procede direttamente con la sanzione prevista dall’art. 7, co1, del D.Lgs. N. 167/11; • Accertamento nel corso della metà del terzo anno di apprendistato, in un momento in cui l’apprendista avrebbe dovuto effettuare 120 ore di formazione (quella prevista per il primo anno) + 120 ore di formazione (quella prevista per il secondo anno) + 60 ore di formazione (quella prevista per la “quota parte” del terzo anno), per un totale di 300 ore. La formazione effettuata è tuttavia pari a 220 ore e cioè al 73% del totale della formazione dovuta. La disposizione deve essere emanata ai fini del recupero del debito formativo. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 34 LIMITI ALL’ASSUNZIONE (art. 2, comma 3, D.Lgs. 167/2011) Numero apprendisti assumibili dal 1 gennaio 2013 aziende fino a 9 dipendenti aziende con più di 9 dipendenti 1 apprendista per 3 apprendisti ogni ogni addetto 2 addetti qualificato qualificati Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 aziende fino a 3 dipendenti Fino a un massimo di 3 apprendisti 35 LIMITI ALL’ASSUNZIONE (artigianato - Legge 443/1985) Numero massimo dipendenti e apprendisti Elevazione del numero massimo dipendenti e apprendisti 18 dip., di cui 9 appr. 22 dip. se 13 sono appr. Impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata 9 dip., di cui 5 appr. 12 dip. se 8 sono appr. Settori lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura 32 dip., di cui 16 appr. 40 dip. se 24 sono appr. Imprese di trasporto 8 dip. Imprese di costruzioni edili 10 dip., di cui 5 appr. Tipo di impresa Impresa che non lavora in serie Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 14 dip. se 9 sono appr. 36 ABROGATO DAL JOB ACT LIMITI ALLA CONFERMA (art. 2, comma 3bis, D.Lgs. 167/2011) aziende con più di 9 dipendenti Percentuale di conferma 30% nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione Percentuale di conferma dal 18 luglio 2015 (dopo 36 mesi dalla data di entrata della riforma) 50% nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione E’ tuttavia consentita l’ulteriore assunzione di 1 apprendista in caso di mancato rispetto delle percentuali di conferma o in caso di totale mancata conferma Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 37 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IL PARERE DI CONFORMITA’ DELL’ENTE BILATERALE Con risposta ad interpello 16/2012, il Ministero ha fornito chiarimenti sulla controversa questione del parere di conformità al PFI: la contrattazione collettiva può prevedere parere di conformità EB; per i datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non vi è un obbligo di sottoporre il PFI all’Ente bilaterale di riferimento (salvo, per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ove tale passaggio sia previsto dalla legislazione regionale); Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 38 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IL PARERE DI CONFORMITA’ DELL’ENTE BILATERALE nessun obbligo di iscriversi all’Ente bilaterale per ottenere il parere di conformità grava sull’azienda; il personale ispettivo controllerà con particolare attenzione i contratti senza PFI validato da EB; in caso di difformità tra PFI e parere di conformità, gli ispettori potranno utilizzare il provvedimento di disposizione per imporre adeguamenti; gli EB devono limitarsi alla verifica di “congruità” del PFI e non già la verifica degli altri presupposti normativi e contrattuali legittimanti l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto (ad es. limiti numerici o c.d. clausole di stabilizzazione). Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 39 FORMAZIONE Cosa dicono alcuni Accordi ACCORDO CONFINDUSTRIA La registrazione della formazione effettuata (…) sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività (…), le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa tenendo conto del format allegato al presente accordo ACCORDO ARTIGIANATO La formazione effettuata (…) saranno registrate nel libretto formativo del cittadino. In assenza (…), la registrazione della formazione potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione del datore di lavoro Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 40 SETTORE DURATA MODALITA’ REGISTRAZIONE (in assenza del libretto formativo Apprendistato professionalizzante del cittadino) formazione o di mestiere La competenza è delle parti socialiprofessionalizzante che ne stabiliscono i contenuti in relazione alla qualifica Accordo da 60 a 80 In aula, professionale on the job, Al termine del rapporto Commercio (CCNL oree annue formazione a distanza di lavoro Accordi sindacali stabiliscono contenuti, modalità e registrazione) Accordo Non meno di On the job, aula, e-learning, Attraverso apposita artigianato 80 ore annue seminari, esercitazioni di dichiarazione del gruppo, testimonianze, datore di lavoro action learning, visite aziendali Confindustria Non meno di Anche on the job e in Format 80 ore annue affiancamento all’accordo Turismo da 40 a 80 Anche in modalità e-learning Attestazione ore annue ed altre tecnologie compilando scheda informatiche e tele o video allegata all’accordo affiancamento, accompagnamento Accordo Trasportatori Artigianato 80 ore annue In aula, on the formazione a distanza Ultimo aggiornamento 12 Marzo 2013 allegato job, Attraverso supporti informatici e fogli firma che attestino 41 l’avvenuta formazione 41 APPRENDISTATO Le novità che modificano il D.L.vo n. 167/2011. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 42 PIANO FORMATIVO NELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE L’art. 2 originario aveva cancellato l’obbligo della forma scritta nel piano formativo dell’apprendistato professionalizzante cosa che aveva generato qualche perplessità, soprattutto alla luce degli adempimenti successivi del datore di lavoro (compilazione del libretto formativo, certificazione delle competenze, ecc.), dei controlli degli organi di vigilanza e di un eventuale, possibile, contenzioso giudiziario. Ora, è stato reintrodotto l’obbligo della forma scritta imponendo la descrizione del piano formativo individuale, in forma sintetica, definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti sia dalla contrattazione collettiva che dagli Enti bilaterali. La nuova disposizione afferma che il piano formativo individuale va inserito (o allegato), subito, nel contratto di apprendistato: da ciò discende un sostanziale cambiamento rispetto alla disciplina originaria del D.L.vo n. 167/2011 il quale prevedeva che lo stesso potesse essere “preparato” dal datore di lavoro nei trenta giorni successivi all’assunzione. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 43 CIRCOLARE N. 35/2013 L’ elaborazione del Piano formativo individuale (Pfi) è obbligatoria limitatamente alla «formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche» - e quindi alla formazione disciplinata dalla contrattazione collettiva - e che lo stesso Piano formativo costituisce il principale riferimento ai fini della valutazione della correttezza degli adempimenti in capo al datore di lavoro, il personale ispettivo focalizzerà in via assolutamente prioritaria la propria attenzione sul rispetto del Piano, adottando eventuali provvedimenti dispositivi o sanzionatori, secondo le indicazioni già fornite con circ. n. 5/2013, esclusivamente in relazione ai suoi contenuti. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 44 La prima colonna indica la tipologia di competenze acquisite (ossia di base e trasversali ovvero tecnico-professionali e specialistiche), la seconda costituisce una mera descrizione delle competenze (acquisite o da acquisire), la terza una indicazione delle modalita` con le quali sono state acquisite, la quarta il periodo l’ultima colonna le eventuali evidenze documentali (ad es.: le fatture concernenti la formazione «interna» effettuata presso enti accreditati o scuole di formazione). 45 Gli effetti dell’eventuale avvio di contratti di apprendistato “ex D. L. 34/14”, quindi, senza la redazione scritta di un piano formativo da integrare nel contratto (ancorché in forma sintetica) prima dell’entrata in vigore della legge di conversione si ritiene che tali contratti siano legittimi e non possa darsi luogo a sanzione, per insussistenza della fattispecie di illecito alla data della stipula. Tuttavia, con l’entrata in vigore della legge di conversione, la formazione “dovuta all’apprendista” dovrà comunque essere formalizzata all’interno di un documento, dato che esso ritornerà (anche se in forma diversa) ad essere obbligatorio Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 46 PERCENTUALE DI STABILIZZAZIONE Ferma restando la possibilità per la pattuizione collettiva nazionale di individuare limiti diversi (maggiori o minori), esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione a tempo indeterminato di almeno il 20% dei rapporti di apprendistato, stipulati nei trentasei mesi precedenti. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 47 Alcune considerazioni: a) l’obbligo riguarda soltanto le imprese che, al momento dell’assunzione dell’apprendista, hanno in organico almeno cinquanta dipendenti. b) A differenza della percentuale del 20% per i contratti a termine qui si parla di dipendenti, senza alcuna distinzione: ciò potrebbe portare anche al computo del personale con contratto a termine, ovviamente, in proporzione. Nel calcolo delle cinquanta unità, non vanno compresi (perché esclusi dall’art. 7, comma 3, del D.L.vo n. 167/2011) gli apprendisti, nonchè: i lavoratori provenienti da lavori socialmente utili (art. 7 del D.L.vo n. 81/2000), i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (art. 20 della legge n. 223/1991), i lavoratori somministrati in quanto dipendenti dell’Agenzia del Lavoro che li ha inviati in missione, mentre il personale a tempo parziale va calcolato “pro quota” (art. 6 del D.L.vo n. 61/2000); Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 48 b) dal computo dei rapporti di apprendistato non trasformati riferiti al triennio precedente andranno esclusi i contratti di apprendistato che si sono risolti “ante tempus” per giusta causa o per giustificato motivo, per dimissioni e per mancato superamento del periodo di prova; c) la contrattazione collettiva nazionale potrà intervenire sulle percentuali di stabilizzazione unicamente per i datori di lavoro dimensionati sui cinquanta dipendenti: ciò dovrebbe portare alla abrogazione tacita delle disposizioni contrattuali che prevedevano percentuali, anche maggiori, di stabilizzazione per le piccole aziende (si pensi, ad esempio, all’80% previsto nei settori del commercio e del turismo). Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 49 Formazione trasversale e di base La norma è stata scritta anche in una logica finalizzata a prevenire possibili ricorsi alla Corte Costituzionale, atteso che le Regioni hanno competenza primaria in materia di formazione, secondo la previsione contenuta nell’art. 117 Cost.. • Ora, le Regioni hanno 45 giorni di tempo dal momento in cui è stata effettuata la comunicazione di assunzione per poter provvedere a comunicare le modalità finalizzate alla fruizione delle competenze formative di base e trasversali, nell’ottica delle linee guida dettate dalla Conferenza Stato – Regioni del 20 febbraio 2014. • La comunicazione deve indicare le sedi ed il calendario delle attività previste. • Le Regioni possono avvalersi per tale formazione sia delle imprese che delle associazioni datoriali che si siano dichiarate disponibili. • Trascorso tale termine (giorno di invio la comunicazione UNILAV - natura pluriefficace) il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la formazione tecnica svolta all’interno dell’azienda. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 50 Pagamento delle ore di formazione nell’apprendistato di primo livello • C'è più di una modifica invece che riguarda il contratto di apprendistato di primo tipo, cioè quello per la qualifica e per il diploma professionale finalizzato al completamento dell'obbligo scolastico e disciplinato dall'articolo 3 del Testo unico. • Un primo intervento riguarda la retribuzione delle ore di formazione. È stato sempre pacifico, fino ad oggi, che nell'apprendistato le ore di formazione sono ore di lavoro e di conseguenza devono essere retribuite come tali. Va però tenuto conto che la regolamentazione regionale della formazione nella prima tipologia di apprendistato prevede, giustamente, un numero di ore che varia in media da 400 a 800 all'anno. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 51 Quindi • Un datore di lavoro, se deve pagare normalmente tutte queste ore che per lui sono di mancata prestazione, non si sente molto incentivato a stipulare questi contratti. • Questo dovrebbe giustificare la misura adottata e cioè che i contratti collettivi potranno rideterminare il trattamento economico del tempo di formazione, fermo restando che non potrà essere inferiore a quella corrispondente al 35% del monte ore complessivo. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 52 Inoltre, sempre per questa tipologia di apprendistato, viene introdotto dal nuovo comma 2 quater la possibilità che i Ccnl prevedano, per lo svolgimento di attività stagionali, forme speciali di utilizzo dell'apprendistato, compreso quello a termine, così come per l'apprendistato professionalizzante Le Regioni dovranno definire un sistema di alternanza scuola-lavoro I contratti collettivi dovranno disciplinare specifiche modalità di utilizzazione della tipologia contrattuale Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 53 La norma transitoria relativa ai limiti di applicabilità delle nuove disposizioni in materia di contratto a termine e di apprendistato (articolo 2-bis) • Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. • Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 54 YOUTH GUARANTEE La (Garanzia Giovani) è la risposta europea alla crisi dell’occupazione giovanile e concorre al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare di garantire l’occupazione del 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni. Tutti i Paesi dell’UE, e in via prioritaria quelli con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25%, per il periodo 2014-2020 riceveranno finanziamenti per l’attuazione di politiche attive di istruzione, formazione e inserimento nel mondo del lavoro a favore dei giovani. L’Italia ha ottenuto un finanziamento di 1,5 miliardi di euro, al cui concorso partecipano la Youth Employment Initiative, il Fondo Sociale Europeo e risorse nazionali. Alle singole Regioni spetta definire le modalità organizzative e di attuazione degli interventi sul proprio territorio a partire dal piano condiviso a livello nazionale. Il Piano attuativo italiano prevede che i giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia - cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti - possano usufruire delle opportunità di orientamento, inserimento lavorativo, apprendistato, tirocinio, servizio civile, sostegno all'autoimprenditorialità, formazione mirata all'inserimento lavorativo e al reinserimento di giovani fuori dal sistema di istruzione e formazione, mobilità professionale in Italia o all’estero. È possibile aderire all’iniziativa sino al 31 dicembre 2015 attraverso il nuovo sito nazionale www.garanziagiovani.gov.it, i portali regionali o direttamente al Centro per l’Impiego. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 55 APPRENDISTATO (D.Lgs. n° 167/2011) Schema riepilogativo contributi La contribuzione a carico del lavoratore è comunque pari al 5,84%. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 56 INCENTIVI E SGRAVI CONTRIBUTIVI Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 57 CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI PRESUPPOSTI • l’accordo con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori. presupposti per la stipulazione del contratto di solidarietà sono: • l’esubero di personale e, conseguentemente, la necessità di ridurre il monte ore lavorato dai dipendenti; SETTORI INTERESSATI Le aziende che possono usufruire del contratto di solidarietà ordinaria sono le stesse destinatarie della disciplina della Cassa integrazioni guadagni straordinaria. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 58 NOVITÀ DAL 2009 La riduzione dell’orario di lavoro potrà essere rivista per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro Non solo: queste stesse ragioni l’impresa potrà chiedere ai lavoratori (pure se posti in solidarietà) prestazioni straordinarie La riduzione dell’orario di lavoro, parametrata su base settimanale, non deve superare il 60% dell’orario dei lavoratori coinvolti nella solidarietà Aumento dell’integrazione salariale del 20% (dal 60% all’80%) Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 59 Il contratto di solidarietà deve recare le seguenti indicazioni ministero lavoro circolare n. 33/1994: orario di lavoro ordinario applicato e sua articolazione; data dell'eventuale apertura della procedura di mobilità (ex art. 4 e/o 24, L. n. 223/1991) e numero esuberi dichiarati; quantificazione dell'esubero di personale all'atto della stipula dell'accordo; motivi che hanno determinato tale esubero; forma di riduzione dell'orario di lavoro; articolazione puntuale della riduzione; indicazione della percentuale complessiva di riduzione dell'orario; misure che le parti intendono intraprendere per agevolare il mantenimento dell'occupazione. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 60 Il contratto di solidarietà è considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la riduzione non superi il 60% dell'orario previsto per i lavoratori coinvolti dal programma di riduzione (art. 4, comma 3, D.M. n. 46448/2009). In caso di temporanee esigenze può essere applicata una minore riduzione di orario, secondo le modalità previste nel contratto di solidarietà, con comunicazione al competente ufficio del Ministero del Lavoro. Nel caso in cui le temporanee esigenze richiedano l'applicazione di una maggiore riduzione di orario, è necessario invece stipulare un nuovo contratto di solidarietà con la conseguente presentazione di una nuova istanza (co. 4, art. 4, D.M. 46448/2009) Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 61 Esempio Orario di lavoro settimanale = 40 ore Lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà = n. 40 Non è più rilevante il numero dei lavoratori in esubero Infatti la norma prevede che la diminuzione massima delle ore da lavorare sia del 60%, nell’esempio 60% di 1600 = 960 ore Le ore complessive lavorate saranno di 1600 - 960 = 640 Ognuno dei 40 lavoratori avrà un orario di lavoro di 640 ore : 40 = 16 ore. Non è previsto di indicare in contratto una riduzione minima di orario, ma le parti possono convenire che le ore da lavorare possono essere maggiori di quelle che risultano dall’applicazione della riduzione del 60%. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 62 LAVORO STRAORDINARIO in generale non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario salvo il caso di sopravvenute esigenze straordinarie collegate all’attività produttiva di cui l’azienda deve fornire prova (art. 4 comma 5 del D.M. n. 46448 del 10/7/09). Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 63 DETASSAZIONE • Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2014 è stato pubblicato il DPCM 19 febbraio 2014, contenente le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2014. • le misure si applicano con le stesse modalità per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro: il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per il 2014 e a 200 milioni di euro per il 2015. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 64 • Per le modalità di applicazione dell'agevolazione, il D.p.c.m. rinvia a quanto era stato stabilito lo scorso anno dal D.p.c.m. 22.01.2013 con riferimento all'agevolazione per il 2013, regole che quindi restano valide anche quest'anno. • In merito si ricorda che importanti chiarimenti sulla disciplina, che dal 2013 presenta alcune novità sostanziali rispetto agli anni scorsi, erano stati forniti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 15 del 3 aprile 2013 e, poi, anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 65 • Trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2013, a 40.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nello stesso anno all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 1 del DPCM 22 gennaio 2013. • La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’agevolazione non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso del 2014, a 3.000 euro lordi. • Gli accordi collettivi o aziendali che prevedono le retribuzioni di produttività e consentono l'accesso all'agevolazione devono essere depositati presso le direzioni territoriali del Lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione o dall'entrata in vigore del Dpcm per quelle già firmate. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 66 L’art. 2 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 definisce la retribuzione di produttività e stabilisce quali tipologie di incrementi di produttività sono oggetto dell’agevolazione fiscale: “Ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva al 10%), per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 67 incrementi di produttività qualità, redditività Innovazione efficienza organizzativa in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale e che esse siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 68 • Produttività: la produttività del lavoro corrisponde alla quantità di lavoro necessario per produrre un’unità di bene o di un servizio specifico. • Competitività: il livello di capacità concorrenziale di un sistema economico oppure di una singola impresa, associazione o studio professionale. • Innovazione: un’attività di pensiero che, elevando il livello di conoscenza attuale, perfeziona un processo migliorando quindi il tenore di vita dell’uomo. Innovazione è cambiamento che genera progresso umano; porta con sé valori e risultati positivi. • Efficienza organizzativa: strumenti attraverso i quali si cerca di ottimizzare l’utilizzo efficace delle risorse a disposizione dell’impresa o studio professionale durante tutte le fasi del ciclo produttivo o di prestazione dei servizi o dell’attività professionale. • Redditività: la crescita di volume d’affari o reddito oppure la riduzione di costi oppure la crescita di qualità, accertati con criteri oggettivi. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 69 • In ordine ai principali istituti che possono dare luogo alla applicazione della misura in quanto riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa la circolare segnala il seguente quadro: – straordinario (forfait o “in senso stretto”): è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie); – lavoro a tempo parziale: è detassabile l’intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l’orario concordato, ma nei limiti dell’orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale); – lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l’eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno. – lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica; Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 70 • Il Ministero con la circolare 15/13 ha spiegato che le prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria possono essere detassate. Si tratta, dunque, di lavoro straordinario, supplementare ma anche di clausole elastiche. • È indispensabile, però, che il contratto collettivo aziendale o territoriale non si limiti a richiamare il titolo retributivo, bensì preveda dei parametri (gli indici, appunto) per mezzo dei quali misurare utilità prodotta all'azienda come, ad esempio, l'aumento del numero di prodotti realizzati in un determinato lasso temporale misurabile in una determinata misura percentuale. • La detassazione sarebbe ammessa anche se le prestazioni aggiuntive fossero legate al raggiungimento di un parametro di fatturato superiore di una certa percentuale rispetto a quello dell'anno precedente. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 71 o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate: Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 72 ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati. finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione; introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative; attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di 73 innovazione tecnologica. INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE Integrazione • L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai lavoratori è di norma pari al 60% (ridotto del 5,84% pari all'aliquota contributiva a carico apprendisti) del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario e su tale importo non si applica il massimale previsto dalla L. 427/1980. • Fino al 31 dicembre 2013 (INPS mess. 1114/2013; INPS, circ. 13/2013) l'integrazione salariale da riconoscere ai lavoratori in riduzione d'orario per contratto di solidarietà difensivo è stata elevata all'80% (co. 256, art. 1, Legge 228/2012 – Legge di Stabilità 2013) (ridotta anche in questo caso del 5,84%). • Per l'anno 2014 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi del co. 1, art. 1, L. 863/1984 è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario (co. 186, art. 1, Legge 147/2013 – “Legge di Stabilità 2014”). Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 74 Integrazione salariale: AMMONTARE DEL TRATTAMENTO INPS, msg. 20334/2009 Esempio: lavoratore “mensilizzato’’ subisce una perdita della retribuzione a seguito del contratto pari a 300 euro. In tal caso l’Inps indennizza quanto segue : 300,00 euro – 5,84% = 282, 48 282,48 x 80% = 226,00 che corrisponde all’indennità corrisposta dall’Inps Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 75 Infatti Un aiuto al mantenimento dei livelli occupazionali senza dubbio arriva dall’articolo 5 del decreto-legge n.34 del 20 marzo 2014, contenente misure per favorire il rilancio dell’occupazione. Dopo un lasso temporale talmente ampio da far ritenere caducata o, perlomeno, obsoleta, la disposizione, il Governo stanzia 15 milioni di euro per rifinanziare le agevolazioni contributive disposte dal D.L. n. 510 del 1996 a favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà ex articolo 1 del D. L. n. 726/1984, convertito in legge n. 863 del 19 dicembre 1984 (contratti di solidarietà difensiva di tipo “A”). L’accordo sull'Electrolux, che salva dalla chiusura i 4 stabilimenti italiani e i 5.700 dipendenti del colosso svedese degli elettrodomestici, "Per il raggiungimento dell'intesa con Electrolux è stato decisivo il contributo delle Istituzioni che hanno accolto anche specifiche richieste sindacali, quali il ripristino della decontribuzione in favore delle imprese che ricorrono ai contratti di solidarietà anzichè licenziare". Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 76 L’articolo 6, comma 4, del D.L.510/1996 dispone la riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dai datori di lavoro che stipulano il contratto di solidarietà difensiva di cui sopra, in misura crescente a seconda dell’abbattimento dell’orario di lavoro. • Prevede che per i contratti di solidarietà per i quali è pattuita una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20%, i datori di lavoro beneficiano, per un periodo non superiore ai 24 mesi, di una riduzione dell'ammontare dei contributi da essi dovuti per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro. • La misura della riduzione contributiva è del 25%, elevata al 35% nel caso in cui il contratto di solidarietà disponga una diminuzione di orario di lavoro superiore al 30 per cento. • Per le imprese che operano nelle aree individuate per l'Italia dalla CE - ai sensi dell'obiettivo 1 del regolamento n. 1260/1999 - tali percentuali sono ulteriormente elevate rispettivamente al 30% e al 40% (INPS circ. n. 48/2009). Attualmente i criteri di priorità per la concessione delle riduzioni sono fissati dal D.M. 8 febbraio 1996. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 77 LE NOVITÀ La prima novità concerne la percentuale di abbattimento della percentuale di contribuzione: essa non è più diversificata per l’ampiezza della riduzione superiore al 20% o per la dislocazione geografica ma è uniforme ed è pari al 35%. La seconda, contenuta nel comma 1 – ter dell’art. 5, dispone che ai fini della diffusione delle buone pratiche e del monitoraggio costante delle risorse impiegate, tutti i contratti di solidarietà ex art. 1 della legge n. 863/1984 (Decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726) vengano depositati presso l’archivio nazionale dei contratti ed accordi collettivi di lavoro del CNEL. L’art. 17 della legge n. 936/1986 stabilisce la procedura di deposito che deve avvenire a cura dei soggetti stipulanti entro i trenta giorni successivi alla sottoscrizione. La disposizione di riferimento stabilisce che debbono essere conservati nel tempo e che la consultazione è pubblica. Ultimo aggiornamento 3 giugno 2014 78 5 DELEGHE A COMPLETAMENTO DEL DECRETO LAVORO Ammortizzatori sociali Gli interventi saranno differenti a seconda che si tratti di tutela in costanza di rapporto di lavoro o di sostegno in caso di disoccupazione involontaria. Nel primo caso gli strumenti a disposizione saranno i seguenti: - impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa; - semplificazione delle procedure burocratiche, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione; - necessità di regolare l’accesso alla cassa integrazione solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro; - revisione dei limiti di durata, rapportati ai singoli lavoratori ed alle ore complessivamente lavorabili in un periodo di tempo prolungato; - previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici; - riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell’utilizzo effettivo; - revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria e 79 straordinaria e dei fondi di solidarietà Con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, gli strumenti a disposizione saranno i seguenti: - rimodulazione dell’Assicurazione Sociale per l’impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore; - incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti; universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, l’eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni -introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa; - eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti; - eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a 80 servizi di carattere assistenziale. SECONDA DELEGA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO L'altra delega prevede interventi in materia di politiche attive del lavoro la razionalizzazione degli incentivi sulle assunzioni esistenti e quelli per l'autoimpiego ed autoimprenditorialità, l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione ed interventi di semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive. Gli scopi da raggiungere con i decreti legislativi sono quelli di procedere ad una rivisitazione delle agevolazioni esistenti sia in materia di lavoro dipendente che autonomo. Uno dei punti più qualificanti di tale delega riguarda l'istituzione di un nuovo ente pubblico che dovrebbe occuparsi dei compiti di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI : si chiamerà Agenzia nazionale per l’impiego per la gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro, e vedrà la partecipazione di Stato, Regioni e Province autonome. Per tale motivo sono previste modalità di raccordo tra l’Agenzia e l’Inps, sia a livello centrale che a livello territoriale, nonché con gli enti che svolgono funzioni in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità. 81 QUARTA DELEGA RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI Arriverà poi un riordino delle forme contrattuali esistenti per renderle più coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo. È probabilmente questo l'intervento che si profila più sostanzioso. infatti, si metterà certamente mano alle diverse tipologie di contratto di lavoro esistenti, molte delle quali introdotte o riformate dal decreto legislativo n. 276/2003 e che hanno registrato in particolare con la Legge Fornero importanti modificazioni. Inizialmente l'esigenza sembrava fosse quella di tagliare gli istituti contrattuali esistenti ed invece la delega prevede la possibilità che ne vengano introdotte di nuove anche in via sperimentale con finalità di favorire l'inserimento lavorativo. 82 In realtà si tratta di quello che è stato definito contratto a tutele crescenti e cioè quello per il quale sarà previsto verosimilmente l'applicazione piena dello Statuto dei lavoratori una volta raggiunta una certa anzianità di lavoro. In funzione dell'introduzione del nuovo contratto verranno abrogati gli altri contratti che sulla base del confronto tra le discipline esistenti saranno ritenute un duplicato. Si prevede anche una razionalizzazione dei contratti esistenti che abbiano registrato difficoltà interpretative e applicative. Si andrà anche verso l'allargamento dell'utilizzo dei voucher da utilizzare in tutti i settori produttivi e con limiti reddituali più elevati di quelli attuali. Novità assoluta infine è quella che prevede la possibilità, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo. Finora la retribuzione minima era prevista sia dalla costituzione (art. 36) che dal codice civile (art. 2099) ma la determinazione era lasciata alle parti. La verifica dei principi previsti era lasciata al giudice. 83 DDL n. 1873/09 (nuovo Codice del lavoro) Area di applicaz.: - imprese Denominazione Tutte le imprese >15 dipendenti; per quelle <16 si prevede estensione successiva a costo compensato Contratto di lavoro dipendente Due fasi: 1. periodo di prova di sei mesi DDL n. 2000/10 Nerozzi (modellato sul progetto BoeriGaribaldi) Tutte le imprese CUI – Contratto unico di ingresso Il contratto unico è a tempo indeterminato, e quindi non prevede 2. periodo di consolidamento del alcun termine di scadenza. Il contratto rapporto unico prevede una fase di inserimento ed una fase di stabilità. Una volta trascorso il periodo di prova il datore di lavoro può La fase di inserimento dura fino a tre recedere dal rapporto: anni. a. con licenziamento disciplinare (per mancanze del lavoratore) La fase di stabilità inizia al termine del terzo anno. b. per motivi economici, tecnici ed 84 organizzativi Come il ddl si propone di superare il dualismo del mercato del lav. Tutti i nuovi contratti di lav. L’unica alternativa al contr. lav. dipendente – di qls. tipo – sono normale e a casi ristretti di a tempo indeterminato con contr. a termine è il CUI, nuova disc. lic. (salvo stagionali, contratto a t. indeterminato, sostituzioni, e pochi altri) con protezione crescente Contratto a termine con restrizioni Possibilità di assunzione con Contratto a termine nei soli casi previsti Co.co.co. o lav. a prog. solo sopra i contratti diversi Co.co.co. o lav. a prog. solo sopra i 30.000 euro annui 40.000 euro annui Protezione contro licenziamento discriminatorio Controllo giudiziale pieno, con nullità Controllo giudiziale pieno, con nullità del licenziamento e reintegraz. (art.18) del licenziamento e reintegraz. (art.18) 85 Disciplina del licenziamento disciplinare Disciplina del licenziamento economico Controllo giudiziale pieno, con risarcim. e/o reintegraz. a discrezione del giudice Controllo giudiziale pieno, con risarcim. e reintegrazione secondo art. 18 S.L. Indennità di licenz. Indennità di licenz 1. fase di inserimento: l’ammontare (1 mese per anno anz.) + dell’indennità è pari a 5 giorni di tratt. compl. disoccupazione a carico retribuzione per ogni mese di dell’impresa prestazione lavorativa. 2. fase di stabilità: il contratto unico è regolato dalla disciplina dei licenziamenti oggi in essere. - i lavoratori che hanno maturato il primo anno di anzianità di servizio godono del diritto al contratto di Trattamento di disoccupazione ricollocazione e al trattamento al termine (base attuale + complementare progressivo che tratt. complementare a carico ammonta al 90% dello stipendio per il primo anno, 80% per il secondo, 70% impresa) per il terzo e 60% per il quarto per un totale massimo di -40.000 euro l’anno, per un periodo non superiore ai 4 anni. Accesso al trattamento di disoccupazione oggi vigente 86 Cassa integrazione guadagni Garanzia 80% per i lav. di tutti i settori; Non viene modificata Assic. Inps obbligatoria per az. industriali, facoltativa per az. degli altri settori Salario Minimo È introdotta la nozione di salario minimo legale nazionale, da applicare ad ogni prestazione di lavoro (ad esclusione delle prestazioni a progetto) ed fissato a 25.000 euro annui lordi per una prestazione a tempo pieno o l’importo equivalente pro quota per durate inferiori. . A questo fine è disposta la creazione di una commissione nazionale di esperti 87