Lavori in cemento armato: ingegneri vs. geometri (ancora una volta)
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Lavori in cemento armato: ingegneri vs. geometri (ancora una volta)
Lavori in cemento armato: ingegneri vs. geometri (ancora una volta) Un nuovo capitolo della 'saga' sulle competenze di geometri e ingegneri nei lavori su costruzioni in cemento armato, avviata da una sentenza del Consiglio di Stato La sentenza del Consiglio di Stato n. 833 del 2015 stabilisce che i geometri hanno competenza solo per la progettazione e la direzione lavori di costruzioni in cemento armato di modesta entità. Il Consiglio nazionale degli ingegneri accoglie e sostiene questa tesi generale con la circolare n. 526/2015, ma il Consiglio nazionale dei geometri la respinge con la circolare n. 5126/2015, considerandola efficace solo per il caso specifico. Vediamo in dettaglio i contenuti di questa nuova puntata dell’annoso “braccio di ferro” tra ordini professionali. La sentenza Il Consiglio di Stato si è pronunciato su un ricorso degli Ingegneri di Verona contro il Comune di Torri del Benaco e i Geometri della provincia, in merito a una delibera comunale che dettava indirizzi operativi sulle competenze professionali dei geometri in materia edilizia. Le parti erano sostenute dai rispettivi Ordini Nazionali. In prima istanza, il Tar Veneto aveva dato ragione ai Geometri e al Comune, in relazione agli indirizzi operativi che ammettevano tra le competenze professionali dei geometri “la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a mc. 1500”, adottando quindi il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell'opera da realizzare, “che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi, sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista”. La sentenza n. 883/2015 ribalta il giudizio e chiarisce innanzitutto che la materia delle professioni rientra nell'ambito della legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ma la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio invalicabile di ordine generale, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti, è riservata allo Stato, potendo le regioni disciplinare quei soli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà locale; nessun potere normativo in materia, neppure a livello regolamentare, spetta ai comuni. Per quanto riguarda le competenze tra l'attività dei geometri e quella degli ingegneri, viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 2537 del 28 aprile 2011, nella quale si precisa che “esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali. Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri”. In sostanza, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione si estende anche a queste strutture, purché: --> si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, --> che non richiedano particolari operazioni di calcolo e --> che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone. La sentenza esclude la possibilità di un'interpretazione estensiva o "evolutiva" di tale disposizione, negando che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano avere ampliato, mediante l'inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei Geometri. Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato, assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa che impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri. Dopo aver citato numerose sentenze della Corte di Cassazione, i giudici di Palazzo Spada bocciano la delibera impugnata dagli Ingegneri di Verona, in quanto atto che incide, limitatamente al campo dell'attività edilizia, sulla disciplina delle professioni di geometra ed ingegnere, sulla quale gli enti locali non hanno alcun potere normativo, neppure a livello regolamentare. La circolare degli Ingegneri Con la circolare n. 526/2015, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha ribadito che "esula dalla competenza dei Geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli Ingegneri e agli Architetti iscritti nei relativi albi professionali". La circolare riprende i punti salienti della sentenza n. 883/2015 e sottolinea che il Consiglio di Stato legittima gli “Ordini professionali a ricorrere in giudizio sia per reagire alla violazione delle norme poste a tutela della professione, sia per perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera della categoria nel suo insieme”. La circolare dei Geometri Il Consiglio Nazionale dei Geometri intende opporsi alla sentenza del Consiglio di Stato n. 883 del 2015, che a suo parere attiverebbe “una presunta riserva di competenze professionali in favore di ingegneri ed architetti”. Secondo il Cng, “la giurisprudenza ampiamente contrastante che va avanti da anni non può essere cancellata da una sola sentenza negativa”. La sentenza di primo grado nella stessa causa in questione, ad esempio, qualificava la delibera comunale impugnata come “atto di indirizzo politico amministrativo interno e lasciava ampi margini per una positiva interpretazione rispetto ai limiti di competenza dei geometri”. Nel merito della sentenza, il giudizio del Cng è netto: è sbagliata perché “non ha tenuto in giusto conto neanche l'espressa abrogazione della riserva per le opere in cemento armato in favore di ingegneri e architetti, recentemente operata dal D.Lgs. n. 212/2010, in quanto ritenuta norma inutile e di cui anche la Corte suprema di Cassazione ha preso espressamente atto”. Perciò, il Cng invita i geometri a “non assegnare un valore assoluto alla pronuncia in esame, collegandovi effetti eccessivamente negativi, in considerazione del fatto che tale sentenza è una, in un ambito di pronunce contrastanti”.