Lavori in cemento armato: ingegneri vs. geometri (ancora una volta)

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Lavori in cemento armato: ingegneri vs. geometri (ancora una volta)
Lavori in cemento armato: ingegneri vs. geometri
(ancora una volta)
Un nuovo capitolo della 'saga' sulle competenze di geometri e ingegneri
nei lavori su costruzioni in cemento armato, avviata da una sentenza del
Consiglio di Stato
La sentenza del Consiglio di Stato n. 833 del 2015 stabilisce che i geometri hanno
competenza solo per la progettazione e la direzione lavori di costruzioni in cemento
armato di modesta entità. Il Consiglio nazionale degli ingegneri accoglie e sostiene
questa tesi generale con la circolare n. 526/2015, ma il Consiglio nazionale dei
geometri la respinge con la circolare n. 5126/2015, considerandola efficace solo per
il caso specifico. Vediamo in dettaglio i contenuti di questa nuova puntata
dell’annoso “braccio di ferro” tra ordini professionali.
La sentenza
Il Consiglio di Stato si è pronunciato su un ricorso degli Ingegneri di Verona contro il
Comune di Torri del Benaco e i Geometri della provincia, in merito a una delibera
comunale che dettava indirizzi operativi sulle competenze professionali dei geometri
in materia edilizia. Le parti erano sostenute dai rispettivi Ordini Nazionali.
In prima istanza, il Tar Veneto aveva dato ragione ai Geometri e al Comune, in
relazione agli indirizzi operativi che ammettevano tra le competenze professionali
dei geometri “la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno
fino a mc. 1500”, adottando quindi il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle
caratteristiche dell'opera da realizzare, “che deve avere caratteristiche strutturali
semplici con moduli ripetitivi, sia pur con la presenza del cemento armato, che non
richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un
diverso professionista”.
La sentenza n. 883/2015 ribalta il giudizio e chiarisce innanzitutto che la materia
delle professioni rientra nell'ambito della legislazione concorrente tra Stato e
Regioni, ma la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio invalicabile di
ordine generale, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi
profili ed ordinamenti, è riservata allo Stato, potendo le regioni disciplinare quei soli
aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà locale; nessun
potere normativo in materia, neppure a livello regolamentare, spetta ai comuni.
Per quanto riguarda le competenze tra l'attività dei geometri e quella degli
ingegneri, viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 2537 del 28 aprile
2011, nella quale si precisa che “esula dalla competenza dei geometri la
progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di
attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli
architetti iscritti nei relativi albi professionali. Solo le opere in cemento armato
relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri”.
In sostanza, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e
vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino
l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione
si estende anche a queste strutture, purché:
--> si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati
alle industrie agricole,
--> che non richiedano particolari operazioni di calcolo e
--> che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.
La sentenza esclude la possibilità di un'interpretazione estensiva o "evolutiva" di
tale disposizione, negando che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici
degli istituti tecnici possano avere ampliato, mediante l'inclusione tra le materie di
studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze
professionali dei Geometri.
Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e quindi se
la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri - consiste
nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera
comportano e le capacità occorrenti per superarle; mentre non è decisivo il mancato
uso del cemento armato, assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione
sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio
alla normativa che impone calcoli complessi che esulano dalle competenze
professionali dei geometri.
Dopo aver citato numerose sentenze della Corte di Cassazione, i giudici di Palazzo
Spada bocciano la delibera impugnata dagli Ingegneri di Verona, in quanto atto che
incide, limitatamente al campo dell'attività edilizia, sulla disciplina delle professioni
di geometra ed ingegnere, sulla quale gli enti locali non hanno alcun potere
normativo, neppure a livello regolamentare.
La circolare degli Ingegneri
Con la circolare n. 526/2015, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha ribadito che
"esula dalla competenza dei Geometri la progettazione di costruzioni civili con
strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia
l'importanza, è riservata solo agli Ingegneri e agli Architetti iscritti nei relativi albi
professionali". La circolare riprende i punti salienti della sentenza n. 883/2015 e
sottolinea che il Consiglio di Stato legittima gli “Ordini professionali a ricorrere in
giudizio sia per reagire alla violazione delle norme poste a tutela della professione,
sia per perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera della categoria nel
suo insieme”.
La circolare dei Geometri
Il Consiglio Nazionale dei Geometri intende opporsi alla sentenza del Consiglio di
Stato n. 883 del 2015, che a suo parere attiverebbe “una presunta riserva di
competenze professionali in favore di ingegneri ed architetti”. Secondo il Cng, “la
giurisprudenza ampiamente contrastante che va avanti da anni non può essere
cancellata da una sola sentenza negativa”. La sentenza di primo grado nella stessa
causa in questione, ad esempio, qualificava la delibera comunale impugnata come
“atto di indirizzo politico amministrativo interno e lasciava ampi margini per una
positiva interpretazione rispetto ai limiti di competenza dei geometri”.
Nel merito della sentenza, il giudizio del Cng è netto: è sbagliata perché “non ha
tenuto in giusto conto neanche l'espressa abrogazione della riserva per le opere in
cemento armato in favore di ingegneri e architetti, recentemente operata dal D.Lgs.
n. 212/2010, in quanto ritenuta norma inutile e di cui anche la Corte suprema di
Cassazione ha preso espressamente atto”.
Perciò, il Cng invita i geometri a “non assegnare un valore assoluto alla pronuncia in
esame, collegandovi effetti eccessivamente negativi, in considerazione del fatto che
tale sentenza è una, in un ambito di pronunce contrastanti”.