marzo - AHK Italien
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M A R Z O 2 01 3 | 7 7 NEWSLETTER N EWSLE ETTER The German Chamber Network NORME E &TRIBUTI & BUTII INTRODUZIONE CARI SOCI, CARI LETTORI, nel corso dell’anno 2012 più di 12.000 imprese italiane si sono viste costrette a dichiarare fallimento. A seguito di un costante aumento della quota di fallimenti degli anni precedenti, le cifre dell’anno 2012 hanno rappresentato con grave distacco il più alto numero di fallimenti in Italia. Questo è un chiaro segno della difficile situazione finanziaria in Italia. Costituisce però un segnale di un momento favorevole per ampliare o creare una propria presenza in Italia per mezzo di partecipazioni in imprese italiane o di acquisizioni delle imprese stesse. La difficile situazione finanziaria comporta per numerose imprese italiane una particolare situazione di stress, in cui accolgono più favorevolmente le proposte degli investitori stranieri, se questo può costituire una prospettiva di continuazione dell’attività. La Camera di Commercio Italo-Germanica supporta le imprese nell’identificazione di potenziali imprese target e grazie al Network “Norme & Tributi“ affianca le imprese nella realizzazione dell’operazione. In Italia è stato alleggerito l’obbligo di ricapitalizzazione per permettere alle imprese di evitare di dichiarare fallimento (Contributo dello Studio Partner del Network “Norme & Tributi” CBA a pagina 4). In Germania invece le imprese che subiscono delle perdite rischiano di non poterle riportare negli esercizi successivi (Contributo dello Studio Partner del Network “Norme & Tributi” Mader & Stadler a pagina 8). Heinz-Georg Krolovitsch, Responsabile Network “Norme & Tributi“ DEinternational ATTUALITÁ 09.04.2013: BUSINESS COACHING: GESTIONE E RECUPERO DEL CREDITO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (IN LINGUA ITALIANA) in collaborazione con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” Agnoli e Giuggioli Ora: dalle ore 17:00 alle ore 19:30 | Luogo: presso la sede della Camera di Commercio Italo-Germanica | Via Fara, 26 – 20124 Milano | Iscrizione: sulla homepage del Network “Norme & Tributi” 15.04.2013: BUSINESS COACHING: ITALIA – IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DI AZIENDE TEDESCHE – PRESUPPOSTI, PERMESSI E CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI (IN LINGUA TEDESCA) in collaborazione con la IHK München, IHK Schwaben, Umweltcluster Bayern e lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” DLA Piper Italy | Ora: dalle ore 13:00 alle ore 17:00 Luogo: IHK-Akademie, Orleansstr. 10 –12, 81669 München | Iscrizione: sulla homepage del Network “Norme & Tributi” The German Chamber Network DEinternational Italia Srl Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 E-Mail: [email protected] Deutsch-Italienische Handelskammer Camera di Commercio Italo-Germanica M A R Z O 2 01 3 | 7 7 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI INDICE DIRITTO SOCIETARIO ITALIA: GERMANIA: Sospensione degli obblighi di capitalizzazione nella società in crisi . . . . . . . . . . . . Gli effetti dell’uso del timbro delle società. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 D. LGS. 231/01 ITALIA: Revisore Legale: revoca per giusta causa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO E DEL PRODUTTORE ITALIA: Informazioni sugli alimenti - responsabilità del produttore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 MERGERS & ACQUISITIONS ITALIA: La clausola "sole remedy" nel sale and purchase agreement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 DIRITTO DELLA CONCORRENZA ITALIA: Procedimenti antitrust e impegni: vantaggi per la concorrenza, l'impresa dominante e le imprese danneggiate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI ITALIA: GERMANIA: Il contratto di agenzia e il rapporto di procacciamento d'affari. . . . . . . . . . . . . . . . Inefficacia del recesso in caso di fissazione di un termine prima della scadenza . . . 7 7 DIRITTO DEL LAVORO PAG I N A 2 ITALIA: GERMANIA: Riforma fornero: L’ASpI sostituisce la vecchia indennitá di disoccupazione . . . . . . BAG: Diritto al part-time anche a seguito di riduzione consensuale delle ore lavorative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 TASSAZIONE DELLE IMPRESE GERMANIA: Cambio di azionisti in una società in perdita durante l’anno d’esercizio . . . . . . . . 9 PREZZI DI TRASFERIMENTO ITALIA: In materia di prezzi di trasferimento la prova spetta al Fisco . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 FISCALITÀ INTERNAZIONALE ITALIA: La competitività del fornitore come prova per la deduzione dei costi "black list". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 DIRITTO FALLIMENTARE ITALIA: Responsabilità dei consiglieri d'amministrazione privi di deleghe e degli amministratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO ITALIA: Contribuzione calcolata in base a un reddito convenzionale per attività svolta all'estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI ITALIA: Non si può limitare la compensazione dei crediti IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] 11 M A R Z O 2 01 3 | 7 7 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI INDICE DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE ITALIA: GERMANIA: Termine per deposito della traduzione italiana di brevetto europeo . . . . . . . . . . . . Diritto d'autore e prodotti giornalistici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12 DIRITTO DELL’EDILIZIA ED IMMOBILIARE ITALIA: Nulle le clausole che nelle compravendite sottraggono le aree di parcheggio alla loro destinazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI ITALIA: Giustizia con o senza filtro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 APPALTI ITALIA: Concorrenza tra committente ed appaltatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 DIRITTO DELL'ENERGIA GERMANIA: E' possibile richiedere la restituzione della tariffa incentivante ai sensi dell'EEG se corrisposta in eccesso? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 DIRITTO DEI FARMACI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEI COSMETICI ITALIA: 15 IVA E DAZI PAG I N A 3 Abuso di posizione dominante in ambito farmaceutico: la conferma della Corte UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ITALIA: Plafond e fatture per operazioni extraterritoriali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] 16 M A R Z O 2 01 3 | 7 7 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI DIRITTO SOCIETARIO # 01 # ITALIA: SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CAPITALIZZAZIONE NELLA SOCIETÀ IN CRISI In occasione della chiusura dei conti 2012, in presenza di perdite che impongono la ricapitalizzazione o, in alternativa, la liquidazione della società, gli amministratori potranno proporre, ai sensi del nuovo articolo 182-sexies della legge fallimentare, quali opportuni provvedimenti, il deposito della domanda di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione. Dal deposito di tale domanda fino all'omologazione, la società potrà, ai sensi della predetta norma, avere un capitale sociale anche al di sotto del minimo legale. Secondo Assonime (circolare Assonime n. 4/2013), prevedendo la legge tale possibilità solo fino all'omologazione, il piano di concordato o l'accordo di ristrutturazione dovranno peraltro prevedere che al giorno dell'omologazione la società sia dotata di un capitale sociale almeno pari al minimo di legge. L'articolo 182- sexies rientra tra le disposizioni di legge introdotte a giugno 2012, per agevolare la gestione delle imprese in crisi ed evitarne il fallimento tramite interventi tempestivi. Avv. Johannes Fabbio, LL.M. [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica GERMANIA: GLI EFFETTI DELL’USO DEL TIMBRO DELLE SOCIETÀ PAG I N A 4 Il diritto societario tedesco non prevede alcuna regola riguardo all’utilizzo del timbro di una società (diversamente dal diritto inglese per il common seal). Tuttavia, la maggior parte delle società possiede un proprio timbro. E’ d’altronde assai comune al momento della firma di un contratto apporre accanto alla sottoscrizione il timbro della società. Con sentenza in data 23.01.2013 (XII ZR 35/11) la Corte di Cassazione tedesca ha deciso che l’apposizione di un timbro della società produce particolari effetti legali: Qualora fosse richiesta la forma scritta per la conclusione di un contratto, sarebbe sufficiente per una società di persone l’apposizione di una sola firma accompagnata dal timbro della società (non sarebbe dunque necessaria l’apposizione della firma di tutti soci). Il timbro apposto accanto alla sottoscrizione designa colui il quale ha apposto tale firma come legittimato a sottoscrivere in nome della società. Tale effetto è limitato al requisito della forma scritta. Infatti, l’effettiva sussistenza del potere di rappresentanza del firmatario a concludere il contratto in nome della società richiede una verifica a parte. Se tale potere non dovesse sussistere, il firmatario sarebbe personalmente obbligato come rappresentante senza poteri. Dr. Karl von Hase [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] M A R Z O 2 01 3 | 7 7 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI D. LGS. 231/01 # 02 # ITALIA: REVISORE LEGALE: REVOCA PER GIUSTA CAUSA Il nuovo Decreto Ministeriale n. 261 del 28/12/12 (regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20/02/2013 ed entrato in vigore il 7 marzo u.s. elenca le diverse ipotesi e i casi che disciplinano la revoca per giusta causa (oltre alle dimissioni e la revoca consensuale dell'incarico) del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In base al nuovo regolamento costituiscono giusta causa di revoca: a) il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione; b) il cambio del revisore del gruppo, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento; c) i cambiamenti all'interno del gruppo tali da impedire al revisore legale di gruppo di acquisire elementi probativi, da porre a base del giudizio consolidato; d) la sopravvenuta inidoneità del revisore legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse; e) il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo; f) i gravi inadempimenti del revisore legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto; g) l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico; h) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale; i) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti ex legge. Avv. Luca Matteo Visconti [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica PAG I N A 5 RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO E DEL PRODUTTORE # 03 # ITALIA: INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI - RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE Alla luce del recente scandalo alimentare in cui in prodotti a base di carne bovina si sono rinvenute tracce di carne equina, giova tenere presente quanto segue. A livello sia nazionale sia europeo la legislazione in materia alimentare mira non solo alla sicurezza degli alimenti, ma anche alla tutela del consumatore tramite una corretta informazione pertinente al prodotto alimentare. A riguardo riveste un’importanza centrale l’etichettatura degli alimentari, che dovrà essere tale da non indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche del prodotto, ossia alla sua natura, composizione, identità, ecc. Lo scandalo recente che ha coinvolto alcune multinazionali ha però evidenziato una lacuna legislativa a livello dell’Unione Europea: l’etichetta trasparente, indicante la provenienza della materia prima, è obbligatoria in campo zootecnico solamente per carni bovine ma non per quelle suine, di pollo, coniglio e cavallo. Giova ricordare che il danno, o potenziale tale, per i consumatori non deriva dalla carne equina in se, ma dal fatto che l’importazione massiccia, non controllata, di questo tipo di carne esponga al rischio di provenienza da bestie non allevate per la macellazione, come nel caso dei cavalli da corsa “in pensione”, la cui carne contiene sostanze (ormoni, steroidi e altri farmaci) non compatibili con il consumo alimentare. Avv. Massimo Fontana Ros [email protected] Avv. Katri Gelati [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] M A R Z O 2 01 3 | 7 7 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI MERGERS & ACQUISITIONS # 04 # ITALIA: LA CLAUSOLA "SOLE REMEDY" NEL SALE AND PURCHASE AGREEMENT Nei contratti di acquisizione societaria (sale and purchase agreements), si utilizzano spesso clausole di tradizione anglosassone che non sempre sono compatibili con i principi inderogabili del nostro ordinamento. Per citare un esempio, spesso le parti di un sale and purchase agreement retto dal diritto italiano stabiliscono che il risarcimento del danno sia il rimedio esclusivo invocabile dall'acquirente nel caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie (sole remedy). In questo caso, se è vero che le parti che intendono escludere gli ulteriori rimedi previsti dal diritto italiano tra cui l'azione di risoluzione del contratto, l'azione di riduzione del prezzo e l'eccezione di inadempimento, dovranno farlo esplicitamente nel contratto, secondo la dottrina, le stesse non potranno validamente escludere l'azione di rescissione e l'azione di annullamento in virtù del disposto di cui al primo comma dell'articolo 1462 del codice civile, secondo cui "la clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del contratto" RA e Avv. Wolf Michael Kühne [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica DIRITTO DELLA CONCORRENZA # 05 # PAG I N A 6 ITALIA: PROCEDIMENTI ANTITRUST E IMPEGNI: VANTAGGI PER LA CONCORRENZA, L'IMPRESA DOMINANTE E LE IMPRESE DANNEGGIATE Lo scorso 18 febbraio l' AGCM ha accettato gli impegni proposti dalla società Aeroporti di Roma (AdR), concessionaria della gestione dell'aeroporto di Roma Fiumicino, in un caso di abuso di posizione dominante nei suoi confronti. L'AGCM aveva avviato il procedimento in seguito ad una segnalazione di un'associazione di imprese di autotrasporto, che lamentava comportamenti abusivi di AdR nei confronti di una sua associata, Hertz Italiana S.r.l. (Hertz). AdR aveva richiesto a Hertz il pagamento di royalties per il servizio di autonoleggio low cost promosso online ed erogato da Hertz al di fuori dei locali aeroportuali, accompagnando i clienti in rimesse situate nei pressi delle infrastrutture aeroportuali. Tale richiesta non era fondata su alcun servizio fornito da AdR nei locali aeroportuali, ed era aggravata dalla minaccia di AdR di risolvere il contratto di sub-concessione grazie al quale Hertz offriva ai propri clienti contratti di autonoleggio a tariffe standard intermediati nei locali aeroportuali. Per porre fine al procedimento, AdR ha presentato degli impegni, obbligandosi tra l'altro a dare in sub-concessione agli operatori alcuni spazi per la sosta e la fermata di navette destinate al noleggio low-cost. Il provvedimento dimostra che gli impegni non solo permettono alle imprese dominanti di evitare l’accertamento di eventuali violazioni e l'imposizione di sanzioni, ma costituiscono un rimedio diretto ed immediato anche per le imprese denunzianti e i concorrenti. Avv. Rossella Incardona [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] M A R Z O 2 01 3 | 7 7 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI # 06 # ITALIA: IL CONTRATTO DI AGENZIA E IL RAPPORTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI Una recente sentenza del Tribunale di Roma (n. 18376 del 12 novembre 2012) ha ribadito il costante e condivisibile insegnamento della Suprema Corte in ordine ai caratteri distintivi del contratto di agenzia ovvero: la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alla norme di correttezza e lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Secondo la citata sentenza, a differenza del contratto di agenzia, il rapporto di procacciatore di affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità, raccoglio le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Mentre quindi la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Nel caso di specie, il ricorso della persona fisica che rivendicava la qualificazione del proprio rapporto con la società come di agenzia, è stato rigettato non avendo egli provato di essere stato soggetto all'obbligo di svolgere attività di promozione dei contratti, nè di avere l'obbligo di osservare le istruzioni ricevute dal preponente. Avv. Elio Cherubini Avv. Laura Cinicola [email protected] PAG I N A 7 GERMANIA: INEFFICACIA DEL RECESSO IN CASO DI FISSAZIONE DI UN TERMINE PRIMA DELLA SCADENZA Con sentenza del 14.06.2012 (n. VII ZR 148/10) la Corte Suprema Tedesca (CST) ha deciso su un caso di recesso da un contratto di compravendita immobiliare. I principi affermati sono significativi anche per i contratti di acquisto per fornitura di merci entro un dato termine. La scadenza pattuita per la fornitura era il 30 giugno. In maggio il venditore ha annunciato l’impossibilità di consegnare prima di settembre. Il 3 giugno l’acquirente ha fissato per la consegna una scadenza al 31 luglio. Il 1° agosto ha dichiarato di recedere dal contratto. La CST ha stabilito che il recesso era inefficace: in caso di prestazione non puntuale il diritto tedesco distingue tra recesso prima e dopo la scadenza. Esercitare il diritto di recesso prima della scadenza sarebbe stato possibile in caso di evidente impossibilità del venditore di rispettare anche un equo termine di proroga. Il recesso è però stato dichiarato il 1° agosto, mentre la prestazione era scaduta già il 30 giugno, quindi questa possibilità era esclusa. Per poter esercitare il diritto di recesso dopo la scadenza l’acquirente avrebbe dovuto fissare un termine equo dopo la scadenza. Se fissato prima della scadenza, il termine è inefficace. L’acquirente avrebbe dovuto attendere la scadenza prima di fissare il termine. Consiglio pratico: se già prima della scadenza è evidente che il venditore non rispetterà neppure un termine equo fissato dopo la scadenza, il recesso andrebbe esercitato subito. Se si decide di fissargli un termine, si può farlo solo dopo la scadenza. RA Dr. Robert Budde [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] M A R Z O 2 01 3 | 7 7 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI DIRITTO DEL LAVORO # 08 # ITALIA: RIFORMA FORNERO: L'ASPI SOSTITUISCE LA VECCHIA INDENNITÁ DI DISOCCUPAZIONE Dal 01.01.2013 è stata introdotta l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), che si sostituisce alle precedenti indennità in materia di disoccupazione, entrando a pieno regime nel 2017. Da un lato, vi è l'ASpI in senso ampio, la quale si applica a tutti i lavoratori incorsi (involontariamente) nella disoccupazione dopo il 01.01.2013 e che abbiano accumulato almeno 2 anni di assicurazione e 1 anno di contribuzione nell'arco dei 2 anni precedenti. Dall'altro lato, è stata prevista la c.d. mini-ASpI, applicabile anche a fatti accaduti prima del 2013, purché il lavoratore avesse accumulato almeno 13 settimane di contributi nell'arco dell'anno precedente. Le aziende sono tenute al pagamento di tre contributi per finanziare l'ASpI: ordinario dell'1,31%, cui si aggiunge lo 0,30% per i fondi interprofessionali; addizionale dell'1,40% per tutti i lavoratori a termine; infine, nei soli casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dalle dimissioni, una somma pari al 41% (€ 483,80) del massimale mensile ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, fino a un massimo di 36 mesi. Dopo un iniziale regime transitorio, dal 2016 l'indennità verrà corrisposta per 12 mesi a chi avrà meno di 55 anni e per 18 mesi negli altri casi; sarà diminuita del 15% e del 30% trascorsi rispettivamente 6 e 12 mesi di fruizione. La domanda di indennità dev'essere effettuata dal disoccupato entro 2 mesi dal giorno in cui spetta il trattamento. RAin e Avv. Susanne Hein [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica PAG I N A 8 GERMANIA: BAG: DIRITTO AL PART-TIME ANCHE A SEGUITO DI RIDUZIONE CONSENSUALE DELLE ORE LAVORATIVE Dopo la nascita di un figlio, un dipendente può andare in congedo parentale per un periodo massimo di tre anni. Durante tale periodo il posto di lavoro è tutelato contro i licenziamenti. Anche in considerazione del fatto che il sussidio statale per i genitori è corrisposto soltanto per la durata del primo anno, i dipendenti desiderano spesso ricominciare a lavorare durante il congedo parentale, in un primo tempo part-time. Secondo quanto previsto dalla legge il dipendente e il datore di lavoro dovrebbero trovare un accordo sulla riduzione delle ore lavorative (rispetto a quelle pattuite inizialmente). Qualora non riescano a giungere ad un tale accordo entro quattro settimane, il dipendente avrà diritto a richiedere per due volte una riduzione delle ore di lavoro. Con sentenza del 19/02/2013 (procedura n. AZR 461/11) la Corte Federale del Lavoro ha messo in chiaro che una riduzione consensuale non influisce su tale diritto del dipendente. Egli, infatti, potrà comunque ottenere per altre due volte una riduzione delle ore di lavoro, anche contro la volontà del datore di lavoro. La sentenza della Corte è da criticare in quanto porta al seguente risultato: un datore di lavoro, andando incontro alle richieste dei suoi dipendenti, dovrà in fin dei conti adattarsi più spesso a nuovi orari di lavoro di quanto non sarebbe costretto a fare se fosse obbligato dalla decisione di un tribunale. RA Alexander Seitz, LL.M.Eur. [email protected] RAin Anna Pensovecchio [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] M A R Z O 2 01 3 | 7 7 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI TASSAZIONE DELLE IMPRESE # 09 # GERMANIA: CAMBIO DI AZIONISTI IN UNA SOCIETÀ IN PERDITA DURANTE L’ANNO D’ESERCIZIO Nel caso di un cambio degli azionisti si può verificare una cancellazione delle perdite. Questo succede quando più del 25% delle azioni, direttamente o attraverso intermediari, passa entro cinque anni ad un acquirente o ad una persona correlata. Gli acquirenti con interessi comuni vengono considerati una sola entità. Le perdite vengono ridotte solo proporzionalmente quando il trasferimento di azioni oscilla tra il 25-50%. Nel caso in cui più del 50% delle azioni venga trasferito, le perdite d’esercizio vengono completamente cancellate. Esiste però la possibilità di mantenere le perdite riferendosi alle riserve latenti. In questo caso le perdite saranno una quota delle riserve latenti uguali al trasferimento delle azioni, quando il trasferimento di azioni è tra il 25% e 50%, o saranno pari all’ammontare delle riserve nel caso di un trasferimento di più del 50% delle azioni. Dipl.-Kfm. Raimund Mader | Revisore Contabile, Consulente di diritto tributario internazionale [email protected] Dipl.-Kfm. Stephanie Deiters | Steuerberater, Consulente di diritto tributario internazionale [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica PAG I N A 9 PREZZI DI TRASFERIMENTO # 10 # ITALIA: IN MATERIA DI PREZZI DI TRASFERIMENTO LA PROVA SPETTA AL FISCO La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, con la sentenza 13/3/13 ha ribadito un importante principio in tema di prezzi di trasferimento. Più in particolare, secondo quanto affermato dalla CTP è il Fisco che deve dimostrare che i prezzi di trasferimento infragruppo sono inferiori al valore normale per poi contestare l'elusione del contribuente. La pronuncia si inserisce nell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce al fisco l'onere di provare la non correttezza dei prezzi praticati dai contribuenti, anche quando l'impresa non dimostri alcunchè rispetto ai prezzi di trasferimento (ex multis: Cass. 22 giugno 2006 n. 2203, Cass. 16 Giugno 2007 n. 11226). Secondo queste pronunce l'amministrazione finanziaria deve dimostrare il c.d. "interesse fiscale", nel senso di un effettivo spostamento di base imponibile in un paese a più bassa fiscalità. Come evidenziato da autorevoli autori, l'amministrazione finanziaria non deve esigere dal contribuente la produzione di documenti che non sono in suo possesso o che non possono essere ragionevolmente ottenuti, nè documentazione ulteriore rispetto al minimo necessario per agevolare il controllo. Nella richiesta di documentazione, l'Amministrazione finanziaria deve mantenere il giusto equilibrio tra le esigenze di accertamento e i costi e gli oneri per la produzione documentale. Infine, il contribuente deve essere messo in grado di produrre elementi idonei alla dimostrazione delle eventuali ragioni commerciali di ogni transazione. Dott. Marco Pane [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] M A R Z O 2 01 3 | 7 7 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI FISCALITÀ INTERNAZIONALE # 11 # ITALIA: LA COMPETITIVITÀ DEL FORNITORE COME PROVA PER LA DEDUZIONE DEI COSTI "BLACK LIST" I commi 10 a 12-bis dell'art. 110 del TUIR prevedono che i costi da transazioni con operatori residenti nei cosiddetti paesi "black list" sono deducibili per l'impresa residente in Italia se l'impresa residente in Italia riesce a dimostrare alternativamente: o che il fornitore del Paese "black list" svolge un'attività commerciale effettiva o che l'operazione posta in essere è giustificata da un effettivo interesse economico ed è stata effettivamente eseguita. La recente sentenza n. 138/35/12 della CTR Lombardia ha chiarito che la competitività del fornitore del Paese "black list" e l'utile realizzato nel periodo d'imposta possono essere sufficienti a comprovare l'effettivo interesse economico dell'operazione di cui all'art. 110, comma 11, del TUIR. La sentenza sottolinea fra l'altro che l'impresa residente in Italia è stata in grado di comprovare di essere riuscita ad ottenere costi più bassi trattando con il fornitore del Paese "black list" rispetto ad altri fornitori (anche italiani) e di essere riuscita ad ottenere un utile superiore a quello medio. Dott. Armin Hilpold [email protected] DIRITTO FALLIMENTARE # 16 # PAG I N A 10 ITALIA: RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE PRIVI DI DELEGHE E DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI La riforma del diritto societario ad opera del d.lgs 17.1.2003, n. 6 ha modificato il quadro normativo dei doveri di chi è preposto alla gestione della società, regolamentando espressamente la responsabilità dell'amministratore destinatario di deleghe. Sono stati alleggeriti gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega. Essi sono responsabili verso la società nei limiti delle proprie attribuzioni. Il generale obbligo di vigilanza è stato sostituito con l'onere di agire informato nelle attività consiliari. Conseguentemente, sul versante penale, la premessa normativa traccia gli esatti confini della cd. “posizione di garanzia”: gli amministratori privi di deleghe saranno ancora chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., posto che la loro responsabilità verso la società ai sensi dell'art. 2392 c.c. è rimasta immutata, ma solo nei limiti della nuova disciplina dell'art. 2381 c.c.. Essi risponderanno del reato doloso posto in essere dagli amministratori delegati solo al verificarsi di due condizioni: la rappresentazione della eventuale verificazione del fatto illecito e l'omissione consapevole della condotta volta ad impedirlo. Infatti, nel campo delle incriminazioni dolose, come la maggior parte dei reati falimentari, non basta far riferimento alla mera “conoscibilità” dell'evento, attenendo essa all'area dei reati colposi. Avv. Raffaele Bergaglio [email protected] www.dellasala.it Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] M A R Z O 2 01 3 | 7 7 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO # 12 # ITALIA: CONTRIBUZIONE CALCOLATA IN BASE A UN REDDITO CONVENZIONALE PER ATTIVITÀ SVOLTA ALL'ESTERO Ai sensi dell'art. 51, comma 8bis TUIR per i dipendenti, che svolgono la propria attività in parte in Italia ed in parte all'estero in misura di più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi (che non devono obbligatoriamente coincidere con l’anno d’imposta) e che mantengono la propria residenza fiscale in Italia è previsto un regime fiscale speciale che prevede l'imposizione ai fini IRPEF (e addizionali) in Italia determinato in base ad un reddito convenzionale (definito annualmente con apposito decreto ministeriale) indipendentemente dal reddito realmente percepito. Il predetto reddito convenzionale costituisce anche l'imponibile ai fini della contribuzione INPS e INAIL nel caso in cui i dipendenti svolgano la loro attività all'estero in un paese extracomunitario con il quale l'Italia non abbia stipulato accordi relativi al coordinamento della sicurezza sociale. Detto questo, rimangono esclusi dall'ambito territoriale di applicazione delle retribuzioni convenzionali (e in tali casi l'imponibile contributivo è la retribuzione realmente percepita, ovvero si applicano le disposizioni degli accordi o dei regolamenti UE): 1) i paesi membri dell'Unione Europea; 2) i paesi aderenti all'accordo SEE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda); 3) la Svizzera (la quale ha aderito all'applicazione del Regolamento CE 883/2004). Quanto detto è stato confermato con la circolare INPS 40/19.03.2012 e con la circolare INAIL 14/ 15.03.2012. PAG I N A 11 Avv. Rita Santaniello, [email protected] RA Antonino Bonsignore, [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI # 14 # ITALIA: NON SI PUÒ LIMITARE LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA Con sentenza n. 45 del 12/6/12, la CTR d’Abruzzo ha giudicato inapplicabile ai crediti IVA il limite di compensazione annuale di euro 516.456 di cui all’art. 34 della L. 388/2000. La CTR ha giudicato questa norma di legge come incompatibile con l’art. 183 della Dir. 2006/112. In varie sentenze, infatti, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che detto art. 183 non consente agli stati membri: • di riportare a nuovo il credito IVA oltre il primo anno successivo a quello a cui il credito si riferisce; • di rimborsare i crediti IVA in tempi non ragionevoli; • di rimborsare i crediti IVA con modalità che possono creare costi e rischi di qualunque tipo in capo alle imprese creditrici. Dott. Avv. Marco Petrucci [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] M A R Z O 2 01 3 | 7 7 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE # 15 # ITALIA: TERMINE PER DEPOSITO DELLA TRADUZIONE ITALIANA DI BREVETTO EUROPEO La pronuncia n. 11/2011 della Commissione dei Ricorsi (che giudica sulle impugnazioni delle decisioni emesse dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) fornisce lo spunto per richiamare la disciplina dei termini per il deposito, avanti l'UIBM, della traduzione italiana di brevetto europeo (le lingue ufficiali dell'EPO, ammesse per la redazione dei testi del brevetto europeo, sono l'inglese, il tedesco e il francese). Il Codice della Proprietà Industriale (CPI) prevede che la traduzione italiana del brevetto comunitario debba essere depositata entro tre mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Europeo dei Brevetti. Il termine predetto può essere esteso in tre casi: prima della sua scadenza, su istanza motivata dell'interessato, il termine può essere prorogato fino a un massimo di sei mesi dalla scadenza originaria (art. 191 CPI). Dopo la scadenza del termine, questo può essere esteso su istanza della parte i) da presentarsi entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato dando anche prova che l'attività che andava compiuta entro il termine scaduto è stata, nel frattempo, compiuta (art. 192 CPI), e, in via alternativa o cumulativa ii) ai sensi dell'art. 193 CPI, quando la parte chieda e ottenga di essere reintegrata nel termine scaduto per causa ad essa non imputabile: in tal caso, la richiesta va presentata entro due mesi dal venir meno del fatto che ha determinato l'inosservanza, fornendo la prova che l'attività è stata compiuta e indicando i motivi per i quali la parte non ha colpa per il mancato rispetto del termine. Dott. Matteo Figini [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica PAG I N A 12 GERMANIA: DIRITTO D'AUTORE E PRODOTTI GIORNALISTICI Il 22 marzo il Bundesrat ha modificato la legge sul diritto d'autore e ha introdotto una sorta di diritto d'autore secondario sui prodotti giornalistici. Il Governo adempie così ad un obbligo che si erano dati i partiti della coalizione parlamentare. La legge ha suscitato e continua a suscitare notevoli dibattiti tra chi vede a rischio la stampa, se non tutelata da un diritto d'autore, e chi vede a rischio la libertà di informazione in caso vi sia una tutela in tal senso. Il progetto di legge prevedeva inizialmente che, chi realizza prodotti giornalistici, detenesse il diritto esclusivo di renderli totalmente o parzialmente accessibili a fini commerciali al pubblico. L'ultima versione ha introdotto un'eccezione nel caso di “singoli termini o porzioni di testo molto ridotte”. Il riferimento di quest'ultima formulazione è chiaramente a Google. I giuristi hanno fatto notare sin da subito che la definizione di “prodotto giornalistico” è di difficile determinazione. Ma in nessuna delle versioni del progetto di legge si sono registrati emendamenti in tal senso. Il Bundesrat, pur criticandola pesantemente, ha alla fine approvato la legge. Non resta che aspettare di vedere quale saranno gli effetti in pratica. Per ulteriori aggiornamenti … consultare Google. Dr. Kristofer Bott, Rechtsanwalt e Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] M A R Z O 2 01 3 | 7 7 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI DIRITTO DELL’EDILIZIA ED IMMOBILIARE # 17 # ITALIA: NULLE LE CLAUSOLE CHE NELLE COMPRAVENDITE SOTTRAGGONO LE AREE DI PARCHEGGIO ALLA LORO DESTINAZIONE Nella sentenza nr. 1753 del 24 gennaio 2013, la Cassazione esamina la derogabilità o meno dell’ art. 41 sexies, L 1150/42 che prevede, per i nuovi immobili, l'obbligo di costruire aree di parcheggio proporzionale alle unità abitative ed alla cubatura in costruzione. Secondo l'interpretazione maggioritaria di dottrina e giurisprudenza, trattasi di norma di relazione nei rapporti privatistici non essendo facoltà della amministrazione autorizzare nuove costruzioni prive di dette aree. La norma nella sua attuale versione impone sulle aree destinate a parcheggio un vincolo di natura pubblicistica che implica la nullità delle clausole di riserva a favore del venditore che automaticamente vengono sostituite con la norma imperativa. Trattandosi di limite legale della proprietà privata per scopo di pubblico interesse, il vincolo di destinazione a parcheggio nelle aree di pertinenza delle costruzioni si trasferisce con la proprietà senza bisogno di trascrizione, come qualsiasi limitazione legale della proprietà, con la conseguenza che la domanda volta all'accertamento del diritto d'uso derivante da quel vincolo, ancorché fondata sulla nullità delle clausole negoziali apposte in violazione del vincolo stesso, non è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2652, comma 1, n. 6, c.c.. Avv. Paola Nardini [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica PAG I N A 13 DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI # 18 # ITALIA: GIUSTIZIA CON O SENZA FILTRO "Sottotitolo: ovvero quando lo Stato non riesce a fornire un servizio efficiente, prova a dissuadere i cittadini dal farvi ricorso". Dopo il filtro in Cassazione (introdotto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69) l'Ordinamento giuridico italiano si è arricchito anche del filtro in appello, inserito nel codice di procedura civile da una delle misure per la crescita adottate dal Governo Monti (decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cd. “decreto Sviluppo”). Ogni impugnazione in appello introdotta a decorrere dal 11 settembre 2012 può essere dichiarata inammissibile se «non ha una ragionevole probabilità di essere accolta». Ma la riforma ha anche cambiato il contenuto che (a pena d’inammissibilità, of course!) deve avere l’atto di appello: esso deve essere motivato ed indicare specificamente le parti della sentenza di primo grado che si vogliono contestare nonché le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza concreta; in breve, l’atto di impugnazione deve già suggerire al Giudice d’appello il contenuto delle sentenza di secondo grado. In caso di dichiarazione di inammissibilità dell’appello, la sentenza di primo grado può essere impugnata davanti alla Corte di cassazione (dove dovrà confrontarsi con un altro filtro …). RA & Avv. Dr. Stephan Grigolli [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] M A R Z O 2 01 3 | 7 7 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI APPALTI # 19 # ITALIA: CONCORRENZA TRA COMMITTENTE ED APPALTATORE La Corte di Cassazione è tornata recentemente ad occuparsi della responsabilità del committente in contratti d’appalto tra privati. Ciò sotto i due distinti ma collegati profili della concorrenza del committente con l’appaltatore e della sua configurabilità nei confronti dei terzi. Il Committente che si ingerisca nell’attività dell’appaltatore, anche tramite il direttore dei lavori o altro rappresentante, se ne deve assumere la responsabilità. Da un lato egli infatti sarà corresponsabile – nella misura dell’incidenza del suo intervento – con l’appaltatore (in questo senso si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 1488 del 22.1.2013). Dall’altro è configurabile la sua responsabilità verso i terzi nel caso in cui il danno sia la conseguenza dell’esecuzione dell’appaltatore delle istruzioni impartite dal Committente (cfr. Cass. n. 259 del 8.1.2013). E’ importante che le parti regolino tali aspetti nei contratti di appalto, il che nella prassi non spesso accade. Avv. e RA Robert Rudek [email protected] PAG I N A 14 NEUE DIENSTLEISTUNG DER DEinternational ITALIA: EINTRAGUNG IM ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI IN ITALIEN – KATEGORIE 8 UND GRENZÜBERSCHREITENDER ABFALLTRANSPORT. Unternehmen, die Abfallentsorgungs- und -transportleistungen (ohne Abfallbesitz) in Italien vermitteln sowie grenzüberschreitender Abfalltransporte durchführen wollen, müssen sich vorab in den „Albo Nazionale Gestori Ambientali“ (italienisches Verzeichnis der Umweltfachbetriebe) eintragen. Die Eintragungspflicht besteht auch für ausländische Unternehmen, die keinen Sitz oder Niederlassung in Italien haben und die ausschließlich vom Ausland aus tätig werden. Die DEinternational Italia Srl, Dienstleistungsgesellschaft der AHK Italien, hat mit der zuständigen Behörde Kriterien für die von deutschen Antragstellern zu machenden Angaben und einzureichenden Nachweise abgestimmt und bietet deutschen Unternehmen eine umfassende Unterstützungsdienstleistung bei der Registrierung an. Kontakt: [email protected] Foto: © Driving South - Fotolia Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] M A R Z O 2 01 3 | 7 7 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI DIRITTO DELL'ENERGIA # 20 # GERMANIA: E' POSSIBILE RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DELLA TARIFFA INCENTIVANTE AI SENSI DELL'EEG SE CORRISPOSTA IN ECCESSO? In Germania l'ammontare della tariffa incentivante dipende dalla data di messa in esercizio. Tuttavia in passato i soggetti responsabili spesso hanno redatto con poca attenzione la documentazione comprovante tale evento e l'ammontare della tariffa che ne conseguiva. Si riteneva infatti che la questione fosse di scarso interesse, dato che per i gestori di rete la tariffa incentivante era solo una partita di giro. Ma le cose potrebbero cambiare. Infatti ai più è sfuggito che nell'EEG 2012 è stato inserito il § 35 comma 4 EEG. La nuova disposizione impone al gestore della rete di trasmissione nazionale di richiedere al gestore di rete la tariffa incentivante corrisposta in eccesso; un analogo obbligo è stato imposto al gestore di rete nei confronti del soggetto responsabile. Sussiste pertanto il rischio che, anche per effetto della pressione politica dovuta ai costi crescenti dell'energia elettrica e del sistema di incentivazione delle energie rinnovabili, i gestori di rete comincino a verificare sistematicamente se la tariffa incentivante, corrisposta in favore dei singoli impianti, sia effettivamente dovuta. Vi è conseguentemente il pericolo che venga richiesto il rimborso ove la data della messa in esercizio non sia stata opportunamente documentata. E' quindi importante che i soggetti responsabili verifichino la relativa documentazione e, in caso di nuove costruzioni, redigano con cura la documentazione avente valore probatorio relativamente alla data di messa in esercizio. Rechtsanwalt Armin Schürer [email protected] Studio partner del Network “Norme & Tributi” della Camera di Commercio Italo-Germanica PAG I N A 15 DIRITTO DEI FARMACI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEI COSMETICI # 21 # ITALIA: ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE IN AMBITO FARMACEUTICO: LA CONFERMA DELLA CORTE UE La Corte di Giustizia Europea, con Sentenza del 6.12.2012 nel procedimento C-457/10 P, ha confermato il precedente del Tribunale dell'Unione Europea del 1.7.2010 in T-321/05, ribadendo l'applicabilità dell'istituito dell'abuso di posizione dominante anche nell'ambito farmaceutico (settore che, per anni, ne era rimasto esente, data la necessità di favorire la ricerca e l'innovazione). In particolare, la Corte ha riconosciuto sussistere l'illecito concorrenziale nella condotta di una multinazionale farmaceutica che ha fornito informazioni ingannevoli a differenti Uffici Brevetti nazionali al fine di ottenere il rilascio di certificati protettivi complementari a tutela di un proprio farmaco. Il Collegio giudicante ha tuttavia precisato che, al fine della configurazione dell'illecito, non è sufficiente la mera comunicazione all'Ufficio Brevetti di un'informazione inesatta, ma è invece necessaria, come nel caso di specie, la consapevolezza della natura ingannevole della dichiarazione. Ulteriore elemento d'interesse è dato dall'affermazione della Corte per la quale il mancato rilascio, in alcuni stati, del CPC non esclude, anche con riferimento a detti stati, il carattere abusivo della condotta posta in essere. Infatti, ai fini dell'integrazione dell'illecito è sufficiente, come nel caso de quo, l'idoneità dell'informazione ingannevole ad indurre in errore l'autorità pubblica, senza che sia necessaria alcuna valutazione in merito all'effettiva fruttuosità della condotta abusiva. Avv. Luca Ghedina [email protected] Avv. Lorenzo Gyulai [email protected] Indice DEinternational Italia Srl | Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano Tel.: 02.3980091 | Fax: 02.39800195 | E-Mail: [email protected] M A R Z O 2 01 3 | 7 7 N E W S L E T T E R NORME &TRIBUTI IVA E DAZI # 13 # ITALIA: PLAFOND E FATTURE PER OPERAZIONI EXTRATERRITORIALI Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi prive del requisito territoriale, soggette all'obbligo di fatturazione, sono irrilevanti ai fini sia della verifica dello status di esportatore abituale che della formazione del plafond per l'acquisto di beni/servizi senza applicazione dell'IVA. Tali operazioni, soggette anche a registrazione, concorrono alla determinazione del volume d'affari. Pertanto, l'operatore nazionale assume la qualifica di esportatore abituale se le operazioni con l'estero registrate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti sono superiori al 10% del volume d'affari, calcolato senza tenere conto delle operazioni extraterritoriali. Le operazioni che generano plafond sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatturate in regime di non imponibilità IVA in ambiente intracomunitario e/o internazionale. Va ricordato che, al fine verifica dello status di esportatore abituale, nonché della formazione del plafond, assumono rilevanza le fatture per cessioni intracomunitarie emesse a fronte di acconti pagati dalla controparte. Dott. Stefano Amoroso [email protected] PAG I N A 16 IMPRONTA DEinternational Italia Srl è la società dei servizi della Camera di Commercio Italo Germanica (AHK Italia) The German Chamber Network Via Gustavo Fara 26 | I-20124 Milano P.IVA/C.F. 05931290968 Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 39800195 E-Mail: [email protected] CONTENUTI | LINKS: DEinternational Italia Srl ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l’accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. 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