Regolamento matrimoni civili
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Regolamento matrimoni civili
COMUNE di TORNO Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE per la celebrazione di matrimoni civili Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2013 Art. 1 – Funzioni 1. I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco, il quale può delegare le funzioni all'Ufficiale dello Stato Civile o ad uno o più consiglieri o assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Art. 2 – Individuazione "Casa Comunale" e dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili 1. La "Casa Comunale", ai fini di cui all'art. 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni, è rappresentata da tutti gli edifici, anche decentrati, di proprietà del Comune. 2. I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni civili sono: a) Sala Consiliare – Via Plinio n. 4 b) Salone Villa Zita – via Roma n. 25 3. La Giunta Comunale, laddove dovessero esserci impedimenti tecnici per l'utilizzo dei locali individuati al comma 2, con proprio atto individua strutture alternative per le finalità di cui al presente regolamento. Art. 3 - Richiesta locali 1. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile presso i locali individuati all'articolo 2 devono presentare domanda per la concessione degli stessi all’Ufficio protocollo, almeno 20 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari. 2. Entro 5 giorni dalla presentazione della domanda di cui al primo comma, il Comune accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo di detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza. 3. Contestualmente all'autorizzazione dovranno essere indicati tutti gli estremi per il pagamento delle tariffe di cui al successivo articolo 7. Il mancato pagamento entro il termine di 5 giorni dall'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti. 4. Delle circostanze di cui ai precedenti commi deve essere data comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile. Art. 4 - Indisponibilità dei locali 1. L’indisponibilità dei locali individuati al precedente articolo 2 dovrà essere comunicato tempestivamente all'Ufficiale dello Stato Civile. 2. Contestualmente alla dichiarazione di indisponibilità o inagibilità dei locali dovranno essere individuate strutture alternative per la celebrazione dei matrimoni civili. Art. 5 - Prescrizioni per l'utilizzo 1. I locali devono essere disponibili per la cerimonia civile, puliti e sgombri da cose o attrezzature estranee all'arredo ordinario degli stessi. 2. Alle parti richiedenti è consentito di addobbare il locale dove dovrà essere celebrato il matrimonio; esse sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture esistenti. Art. 6 - Orario di celebrazione 1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio dello Stato Civile. 2. La celebrazione in orari diversi da quelli di servizio dell’Ufficio dello Stato Civile o durante le festività è consentita , in via straordinaria, previa disponibilità dell’Ufficio stesso. Art. 7 – Tariffe 1. Per la celebrazione dei matrimoni dei “residenti” nei locali di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) e b) non sono previste tariffe: 2. Ai fini di cui al precedente comma 1, si intendono "residenti" i nubendi dei quali almeno uno abbia la residenza nel Comune di Torno. 3. Per la celebrazione dei matrimoni di non residenti, nei locali di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) e b) e negli orari dell’Ufficio dello Stato Civile o in orari diversi da quelli dell’Ufficio stesso o durante le festività sono previste tariffe diversificate. 4. La Giunta Comunale determina ogni anno le tariffe di cui al precedente comma 3. Art. 8 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della deliberazione consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme e le disposizioni con esso contrastanti.