La politica europea in materia di revisione contabile

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La politica europea in materia di revisione contabile
La politica europea in materia di revisione contabile
Ultimo aggiornamento Martedì 26 Luglio 2016 09:46
Il controllo contabile è parte integrante del contesto finanziario perché mira a fornire un quadro
fedele della veridicità del bilancio di una società ai soggetti interessati. Nel corso degli anni
l'Unione europea, grazie all’impulso della Direzione generale del Mercato interno,
dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI
della
Commissione, ha varato delle norme per armonizzare certi aspetti della disciplina vigente nei
diversi Stati membri e garantire l'accuratezza e la trasparenza delle revisioni contabili.
L'adeguatezza dell'attuale quadro legislativo europeo è stata però messa in discussione dalla
recente crisi finanziaria che ha evidenziato le ingenti perdite registrate dalle banche, non
risultanti dalle relazioni contabili redatte dai revisori.
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Obiettivi
Iter normativo
Il punto di vista europeo
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Obiettivi
Per riformare e rendere più attuale la normativa in materia di revisione contabile, la
Commissione europea ha avviato un ampio dibattito sul ruolo del revisore, sul governo
societario e sull'indipendenza delle imprese di revisione contabile, così come sulla creazione di
un mercato unico per i servizi di revisione contabile, sulla semplificazione delle norme
applicabili alle PMI e sulla cooperazione internazionale in materia di vigilanza delle reti di
revisione contabile internazionali.
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Iter normativo
La normativa europea in materia di revisione contabile prevede regole vincolanti quali quelle
previste dalla direttiva 2006/43/CE , e non vincolanti per gli Stati membri, così come linee
guida e requisiti per chi svolge il ruolo di revisore.
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Nel 2010, in seguito allo scoppio della crisi economica, la Commissione europea ha pubblicato
il libro verde "La politica di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi", oggetto di una
consultazione pubblica finalizzata ad acquisire il parere degli
stakeholder
sui cambiamenti da apportare alla figura del revisore per assicurarne l'indipendenza ed evitare
conflitti d'interesse. Esso prende in considerazione anche il delicato aspetto degli oneri
burocratici, assicurando che la riforma terrà conto delle differenze tra grandi e piccole imprese,
evitando di gravare queste ultime di eccessivi adempimenti. Sul tema è intervenuto anche il
Parlamento europeo con una
risoluzione
del 2011 che ha accolto favorevolmente il dibattito sul ruolo del revisore contabile ed ha invitato
la Commissione ad elaborare un regime di responsabilità paneuropeo per tale professione.
Tali iniziative hanno portato all’approvazione, nell’aprile 2014, della direttiva 2014/56/UE che
modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati e del regolamento
537/2014
sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che
abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.
Tre le principali disposizioni introdotte dalla direttiva, si segnalano in particolare:
- l’obbligo per i revisori di eseguire le revisioni conformemente ai principi di revisione
internazionali adottati dalla Commissione e di predisporre relazioni di revisione che rispettino i
principi adottati dagli Stati membri o dall’Unione;
- obblighi di formazione continua per i revisori;
- regole sul riconoscimento delle imprese di revisione abilitate in altri Stati membri e
sull’abilitazione dei revisori legali di altri Stati membri;
- regole relative al rispetto del requisito di indipendenza dei revisori, all’organizzazione
interna delle imprese di revisione, alle sanzioni e allo scambio di informazioni.
Per quanto riguarda il regolamento, si ricordano:
- l’obbligo per i revisori dei conti di enti di interesse pubblico, quali le banche e le
assicurazioni, di fornire agli investitori ed agli azionisti spiegazioni dettagliate su come il
controllo è stato effettuato e una generale assicurazione in merito all’accuratezza dei conti;
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- il divieto di prestare all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre o alle sue
imprese controllate all'interno dell'Unione, direttamente o indirettamente, numerosi servizi
diversi da quelli di revisione al fine di garantire l’indipendenza dei revisori;
- disposizioni sulle modalità di conferimento dell’incarico da parte di enti di interesse
pubblico a revisori o imprese di revisione e sulla sua durata massima;
- regole sulla determinazione dei corrispettivi, sulla valutazione dei rischi all’indipendenza,
sul riesame della qualità dell’incarico, sulle relazioni di revisione, sui principi contabili
internazionali, sulla vigilanza delle attività dei revisori e delle imprese di revisione che effettuano
la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico e sulla cooperazione delle autorità
competenti a livello dell’UE, con i Paesi Terzi e con le organizzazioni internazionali.
Il regolamento si applicherà a partire dal 17 giugno 2016, data coincidente con il termine per la
trasposizione della direttiva e per l’applicazione delle relative disposizioni di recepimento.
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Il punto di vista europeo
EUROCHAMBRES, l'associazione delle Camere di commercio europee, ha partecipato alla
consultazione pubblica aperta dalla Commissione europea con un position paper in cui
incoraggia la prosecuzione del dibattito in corso ed esorta la Commissione a tenere nella giusta
considerazione le differenze tra piccole e grandi imprese, adottando un approccio basato sul
principio cardine dello
Small Business Act
: "Pensare innanzitutto in piccolo".
Sulla stessa linea si pone UEAPME , l'associazione europea delle PMI, che ha accolto
favorevolmente l'approccio adottato dalla Commissione nel differenziare le misure da adottare
in base al tipo d'impresa, giudicando però eccessiva la pubblicazione di un libro verde come
reazione ai problemi in materia di audit evidenziati dalla recente crisi finanziaria.
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Referente Unioncamere: Andrea Sammarco
Per maggiori informazioni: Angelo Tedde
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