COLLAUDI E SCELTA DEI COLLAUDATORI
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COLLAUDI E SCELTA DEI COLLAUDATORI
COLLAUDI E SCELTA DEI COLLAUDATORI 1 COLLAUDI E SCELTA DEI COLLAUDATORI L’art. 120 del Codice rinvia alla fonte regolamentare non solo per quanto attiene alla disciplina del collaudo per appalti di lavori pubblici, ma anche per quanto attiene al collaudo degli appalti di servizi e di forniture. L’art. 141 del codice riguarda invece il collaudo nei lavori pubblici, definendo principi e regole di carattere generale, demandando al regolamento la compiuta disciplina dell’istituto. 2 COLLAUDI E SCELTA DEI COLLAUDATORI Il collaudo disciplinato dagli artt. 215-238 del regolamento in materia di lavori pubblici investe l’opera nella sua interezza, al fine di accertare che la sua realizzazione è avvenuta a regola d’arte e in coerenza con il progetto e le previsioni contrattuali. Si individuano alcune tipologie di collaudo, diverse dalla fattispecie disciplinata in generale dal regolamento. Il collaudo che risulta dal relativo certificato è necessariamente e sempre provvisorio, in quanto, come precisa la legge, esso diviene definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione; dopo tale termine esso di intende approvato anche se il relativo atto non è stato adottato dalla stazione appaltante. 3 COLLAUDI E SCELTA DEI COLLAUDATORI TIPI DI COLLAUDO • • • • • • Parziale Periodico Di consistenza Di funzionamento Statico In corso d’opera 4 COLLAUDI E SCELTA DEI COLLAUDATORI IN CORSO D’ OPERA Il collaudo in corso d’opera è previsto dall’art. 215 comma 4 del regolamento, il quale, sulla base dell’art. 141 del codice, ha elencato i casi in cui esso è obbligatorio, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione ex art. 141 del codice (tale ultima norma prevede una procedura di verifica semplificata per opere di importo non ingente (inferiore a 500.000 €), ciò che dovrebbe escludere la verifica in corso d’opera). 5 COLLAUDI E SCELTA DEI COLLAUDATORI Casi A) Quando la direzione dei lavori sia stata affidata ai sensi dell’art. 130 comma 2 lett. b) e c) del codice. B) In caso di lavori di particolare complessità di cui all’art. 236 (lavori di particolare complessità tecnica e lavori di grande rilevanza economica) c) Nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi degli artt. 142 o 153 del codice nonché con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria. D) Nel caso di intervento affidato ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) o c) del codice. E) Nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale. F) Nei casi di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni; in questo caso il collaudo in corso d’opera è necessitato dall’esigenza di monitorare con maggiore rigore le ipotesi in cui il ribasso elevato proposto dall’appaltatore lasci supporre un’esecuzione non puntuale dei lavori 6 appaltati. COLLAUDATORI • Cause di incompatibilità • Conferimento dell’incarico a soggetti esterni: basate sul valore. In particolare: - Per l’affidamento di incarichi di collaudo di importo pari o superiore a 100.000 € si applicano le disposizioni di cui alla parte II titolo I e II del codice, ovvero per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste; -Gli incarichi di collaudo, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del rup ai soggetti di cui al comma 1 lett. d-e-f-f-bis-g-h) dell’art. 90. • Subappalto • Commissione di collaudo 7 COLLAUDO PRINCIPALI NOVITÁ • Durata delle operazioni di collaudo • Eccedenza su quanto è stato autorizzato e approvato (art. 228): lavori indispensabili e necessitati e lavori non necessitati 8 COLLAUDO PRINCIPALI NOVITÁ - - Certificato di collaudo (art. 229): contenuto Una relazione che descriva la fattispecie esaminata relativamente all’appalto, dal momento della progettazione a quello dell’esecuzione; Nel caso di lavori soggetti a collaudo in corso d’opera, deve richiamare i verbali di visita redatti; Deve riportare il contenuto della visita definitiva o menzionarlo e allegarlo Deve contenere la sintesi delle valutazioni svolte dall’organo di collaudo all’esito della sua attività circa la collaudabilità o meno dell’opera, le prescrizioni cui l’appaltatore deve attenersi e i provvedimenti da adottare nel caso di opera non collaudabile, oltre che le modifiche da apportare al conto finale e al credito dell’appaltatore; Il documento deve rendere l’attestazione relativa alla certificazione vera e propria. 9 COLLAUDO PRINCIPALI NOVITÁ • • • • L’organo di collaudo deve inoltre riassumere sommariamente: Il costo del lavoro svolto dall’appaltatore; La somma da porsi a carico dell’esecutore in favore della stazione appaltante nel caso di danni per maggiori spese dipendenti dall’esecuzione d’ufficio in danno o per altro titolo (ad es. lavori non autorizzati non necessari); Importo per le spese da rimborsare alla committente relative ai propri addetti ai lavori; Importo a saldo da liquidare all’esecutore 10 COLLAUDO PRINCIPALI NOVITÁ Il certificato di collaudo, ai sensi dell’art. 141 del codice, ha carattere ed effetti provvisori che divengono definitivi a distanza di due anni dalla sua emissione. Sebbene l’art. 229 del regolamento e l’art. 141 del codice non rechino una previsione analoga a quella contenuta nel DPR 554/99 (che prevedeva che il certificato di collaudo assumeva carattere definitivo dopo 2 anni decorrenti dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione, si potrebbe ritenere che, poiché il primo comma dell’art. 141 fissa in 6 mesi il termine per l’emissione del certificato, comunque continui a valere la regola per cui a rilevare ai fini della decorrenza è lo scadere del termine di legge previsto per la sua adozione. Durante questo periodo di tempo l’esecutore dovrà garantire la stazione appaltante per le difformità e 11i vizi dell’opera indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo, successiva al rilascio del certificato COLLAUDO PRINCIPALI NOVITÁ • Presa in consegna dell’opera (art. 230) • Trasmissione al RUP dei documenti da parte della commissione di collaudo. - documenti amministrativi e contabili - I verbali di visita; - La dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’esito delle prescrizioni ordinate dall’organo di collaudo; - Il certificato di collaudo; - Le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall’esecutore nel certificato di collaudo; - lettere di trasmissione dei documenti sopra indicati. 12 COLLAUDO PRINCIPALI NOVITÁ • Certificato di regolare esecuzione (art. 237) • Compenso spettante al collaudatore (art. 238): collaudatori esterni, collaudatori interni e commissioni miste 13