COLLAUDI E SCELTA DEI COLLAUDATORI

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COLLAUDI E SCELTA DEI COLLAUDATORI
COLLAUDI E SCELTA DEI
COLLAUDATORI
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COLLAUDI E SCELTA DEI
COLLAUDATORI
L’art. 120 del Codice rinvia alla fonte
regolamentare non solo per quanto attiene
alla disciplina del collaudo per appalti di lavori
pubblici, ma anche per quanto attiene al
collaudo degli appalti di servizi e di forniture.
L’art. 141 del codice riguarda invece il
collaudo nei lavori pubblici, definendo principi
e regole di carattere generale, demandando al
regolamento
la
compiuta
disciplina
dell’istituto.
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COLLAUDI E SCELTA DEI
COLLAUDATORI
Il collaudo disciplinato dagli artt. 215-238 del
regolamento in materia di lavori pubblici investe
l’opera nella sua interezza, al fine di accertare che la
sua realizzazione è avvenuta a regola d’arte e in
coerenza con il progetto e le previsioni contrattuali. Si
individuano alcune tipologie di collaudo, diverse dalla
fattispecie disciplinata in generale dal regolamento. Il
collaudo che risulta dal relativo certificato è
necessariamente e sempre provvisorio, in quanto,
come precisa la legge, esso diviene definitivo solo
decorsi due anni dalla sua emissione; dopo tale
termine esso di intende approvato anche se il relativo
atto non è stato adottato dalla stazione appaltante.
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COLLAUDI E SCELTA DEI
COLLAUDATORI
TIPI DI COLLAUDO
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•
•
•
•
•
Parziale
Periodico
Di consistenza
Di funzionamento
Statico
In corso d’opera
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COLLAUDI E SCELTA DEI
COLLAUDATORI
IN CORSO D’ OPERA
Il collaudo in corso d’opera è previsto dall’art.
215 comma 4 del regolamento, il quale, sulla
base dell’art. 141 del codice, ha elencato i casi in
cui esso è obbligatorio, sempre che non
sussistano le condizioni per il rilascio del
certificato di regolare esecuzione ex art. 141 del
codice (tale ultima norma prevede una procedura
di verifica semplificata per opere di importo non
ingente (inferiore a 500.000 €), ciò che dovrebbe
escludere la verifica in corso d’opera).
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COLLAUDI E SCELTA DEI
COLLAUDATORI
Casi
A) Quando la direzione dei lavori sia stata affidata ai sensi dell’art. 130
comma 2 lett. b) e c) del codice.
B) In caso di lavori di particolare complessità di cui all’art. 236 (lavori di
particolare complessità tecnica e lavori di grande rilevanza economica)
c) Nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi degli artt. 142 o
153 del codice nonché con dialogo competitivo o mediante locazione
finanziaria.
D) Nel caso di intervento affidato ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) o c) del
codice.
E) Nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali
lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale.
F) Nei casi di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore alla soglia di
anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni; in questo caso il
collaudo in corso d’opera è necessitato dall’esigenza di monitorare con
maggiore rigore le ipotesi in cui il ribasso elevato proposto
dall’appaltatore lasci supporre un’esecuzione non puntuale dei lavori
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appaltati.
COLLAUDATORI
• Cause di incompatibilità
• Conferimento dell’incarico a soggetti esterni:
basate sul valore. In particolare:
- Per l’affidamento di incarichi di collaudo di
importo pari o superiore a 100.000 € si applicano
le disposizioni di cui alla parte II titolo I e II del
codice, ovvero per i soggetti operanti nei settori
di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste;
-Gli incarichi di collaudo, di importo inferiore alla
soglia di cui al comma 1 possono essere affidati
dalle stazioni appaltanti a cura del rup ai soggetti
di cui al comma 1 lett. d-e-f-f-bis-g-h) dell’art. 90.
• Subappalto
• Commissione di collaudo
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COLLAUDO
PRINCIPALI NOVITÁ
• Durata delle operazioni di collaudo
• Eccedenza su quanto è stato autorizzato e
approvato (art. 228): lavori indispensabili e
necessitati e lavori non necessitati
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COLLAUDO
PRINCIPALI NOVITÁ
-
-
Certificato di collaudo (art. 229): contenuto
Una relazione che descriva la fattispecie esaminata relativamente
all’appalto, dal momento della progettazione a quello
dell’esecuzione;
Nel caso di lavori soggetti a collaudo in corso d’opera, deve
richiamare i verbali di visita redatti;
Deve riportare il contenuto della visita definitiva o menzionarlo e
allegarlo
Deve contenere la sintesi delle valutazioni svolte dall’organo di
collaudo all’esito della sua attività circa la collaudabilità o meno
dell’opera, le prescrizioni cui l’appaltatore deve attenersi e i
provvedimenti da adottare nel caso di opera non collaudabile, oltre
che le modifiche da apportare al conto finale e al credito
dell’appaltatore;
Il documento deve rendere l’attestazione relativa alla certificazione
vera e propria.
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COLLAUDO
PRINCIPALI NOVITÁ
•
•
•
•
L’organo di collaudo deve inoltre riassumere
sommariamente:
Il costo del lavoro svolto dall’appaltatore;
La somma da porsi a carico dell’esecutore in
favore della stazione appaltante nel caso di danni
per maggiori spese dipendenti dall’esecuzione
d’ufficio in danno o per altro titolo (ad es. lavori
non autorizzati non necessari);
Importo per le spese da rimborsare alla
committente relative ai propri addetti ai lavori;
Importo a saldo da liquidare all’esecutore
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COLLAUDO
PRINCIPALI NOVITÁ
Il certificato di collaudo, ai sensi dell’art. 141 del codice, ha
carattere ed effetti provvisori che divengono definitivi a
distanza di due anni dalla sua emissione. Sebbene l’art. 229
del regolamento e l’art. 141 del codice non rechino una
previsione analoga a quella contenuta nel DPR 554/99 (che
prevedeva che il certificato di collaudo assumeva carattere
definitivo dopo 2 anni decorrenti dalla data della relativa
emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato
speciale per detta emissione, si potrebbe ritenere che,
poiché il primo comma dell’art. 141 fissa in 6 mesi il
termine per l’emissione del certificato, comunque continui
a valere la regola per cui a rilevare ai fini della decorrenza è
lo scadere del termine di legge previsto per la sua
adozione. Durante questo periodo di tempo l’esecutore
dovrà garantire la stazione appaltante per le difformità e 11i
vizi dell’opera indipendentemente dall’intervenuta
liquidazione del saldo, successiva al rilascio del certificato
COLLAUDO
PRINCIPALI NOVITÁ
• Presa in consegna dell’opera (art. 230)
• Trasmissione al RUP dei documenti da parte della
commissione di collaudo.
- documenti amministrativi e contabili
- I verbali di visita;
- La dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’esito
delle prescrizioni ordinate dall’organo di collaudo;
- Il certificato di collaudo;
- Le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle
richieste formulate dall’esecutore nel certificato di
collaudo;
- lettere di trasmissione dei documenti sopra indicati.
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COLLAUDO
PRINCIPALI NOVITÁ
• Certificato di regolare esecuzione (art. 237)
• Compenso spettante al collaudatore (art.
238): collaudatori esterni, collaudatori interni
e commissioni miste
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