del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta

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del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta
Cass. Pen., sez. V, sent. 23 febbraio 2016 – dep. 17 marzo 2016, n. 11433 Pres. Palla –
Rel. Vittorio
Furto di generi alimentari – arresto in flagranza – gravità del fatto e pericolosità del soggetto
La Corte di Cassazione conferma la decisione del Tribunale di Paola che aveva rigettato la richiesta
di convalida dell'arresto di un uomo sorpreso in flagranza di reato, nel tentativo di rubare generi
alimentari esposti nel banco di vendita della persona offesa, lasciato incustodito nel corso della
notte.
I giudici della Suprema Corte chiariscono che il delitto per il quale l'indagato è stato perseguito
prevede l'arresto facoltativo al quale si procede "soltanto se la misura è giustificata dalla gravità
del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del
fatto".
Nel caso di specie il fatto non poteva considerarsi grave, trattandosi di un furto, solo tentato, di
generi alimentari e il soggetto non poteva considerarsi pericoloso in quanto persona incensurata e
non segnalata neppure negli archivi di polizia come soggetto dedito alla consumazione di reati
contro l'altrui patrimonio.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 27 agosto 2015 il Tribunale di Paola rigettava la richiesta di convalida
dell'arresto di A.M., sorpreso nella flagranza del tentato furto di generi alimentari, non potendosi
considerare il fatto grave e pericoloso il soggetto, persona incensurata e non segnalata neppure
negli archivi di polizia.
Ricorre avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola
deducendo violazione di legge, posto che la giurisprudenza di legittimità aveva affermato come il
controllo dei giudice sulla legittimità dell'arresto debba limitarsi alla verifica dello stato di flagranza
e della ipotizzabile sussistenza di uno dei delitti che lo consente, senza valutare il quadro indiziario
e le esigenze di cautela.
In fatto poi, e ponendosi nella prospettiva degli operanti, si doveva notare come costoro avessero
proceduto all'arresto avendo sorpreso l'indagato, in ora notturna (alle 3.00), nascosto nei pressi
dei banco di vendita della persona offesa, lasciato incustodito, e come solo il loro pronto intervento
avesse impedito la consumazione del fatto.
Il Procuratore generale di questa Corte concludeva per il rigetto del ricorso potendo il giudice,
anche in sede di convalida dell'arresto facoltativo, valutare la gravità dei fatto e la pericolosità del
reo. E le circostanze di fatto denotavano come, nella fattispecie, il fatto non fosse grave e
l'indagato non fosse pericoloso.
Considerato in diritto
Il ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola è infonda to e va
pertanto rigettato.
Il delitto per il quale l'indagato A.M. è stato perseguito (il tentato furto monoaggravato dalla sola
esposizione dei beni alla pubblica fede) prevede l'arresto facoltativo e, a questo, ai sensi dell'art.
381, comma 4, cod. proc. pen., si procede "soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del
fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del
fatto".
Ciò premesso, il giudice della convalida ha motivato la decisione ritenendo che il fatto non fosse
connotato da alcuna particolare gravità, trattandosi di un furto, solo tentato, di generi alimentari, e
che non poteva dedursi, dalle circostanze del medesimo, alcun sintomo di pericolosità dell'arrestato
(il furto era avvenuto in ora notturna ma sono perché in tale momento il banco era privo di
sorveglianza), tanto più che egli non era gravato precedenti penali e non era, pertanto, noto agli
operanti come soggetto dedito alla consumazione di reati contro l'altrui patrimonio.
Elementi che ben potevano essere apprezzati anche da chi aveva eseguito l'arresto.
Si tratta certamente di motivazione congrua, aderente ai fatti di causa, e dei tutto priva di vizi
logici e si sottrae, pertanto, alle censure mosse dal ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero.
La Cass. conferma la legittimità della decisione del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di
convalida dell'arresto di un uomo, sorpreso nella flagranza del tentato furto di generi alimentari:
Gli Ermellini chiariscono che il delitto per il quale l'indagato è stato perseguito (il tentato furto
monoaggravato dalla sola esposizione dei beni alla pubblica fede) prevede l'arresto facoltativo e, a
questo, ai sensi dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., si procede "soltanto se la misura
è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua
personalità o dalle circostanze del fatto ".
Nel caso di specie il fatto non poteva considerarsi grave, trattandosi di un furto, solo tentato, di
generi alimentari e il soggetto non poteva considerarsi pericoloso in persona incensurata e non
segnalata neppure negli archivi di polizia come soggetto dedito alla consumazione di reati contro
l'altrui patrimonio.