domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cort - EUR-Lex

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domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cort - EUR-Lex
IT
C 250/8
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
— pubblicato e reso disponibili al pubblico, inclusi gli utenti, per
eventuali osservazioni i progetti dei piani di gestione dei bacini
idrografici, e
— inviato alla Commissione copia di tali piani,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza,
rispettivamente, dell’articolo 13, paragrafo 6, della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria
in materia di acque, in combinato disposto con i paragrafi 1 e 2
di tale articolo, dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), di tale
direttiva e dell’articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva.
2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
18.8.2012
degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Mo­
dalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti
passivi non residenti all’interno del paese, per la presentazione di
un’istanza di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, è un termine
di decadenza.
(1) GU C 252 del 27.8.2011.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 14 maggio 2012 —
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, TUI Airlines
Nederland BV, operante con il nome commerciale ArkeFly/
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
(Causa C-227/12)
(1) GU C 211 del 16.7.2011
(2012/C 250/14)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 giugno 2012
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte
suprema di cassazione — Italia) — Ministero dell'Economia
e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Elsacom NV
(Causa C-294/11)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
(1 )
(Ottava direttiva IVA — Modalità per il rimborso dell’IVA ai
soggetti passivi non residenti all’interno del paese — Termine
per la presentazione della domanda di rimborso — Termine di
decadenza)
(2012/C 250/13)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrenti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle
Entrate
Convenuta: Elsacom NV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cas­
sazione — Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’ot­
tava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati mem­
bri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il
rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non
residenti all’interno del paese (GU L 331, pag. 1) — Termine
per la presentazione della domanda di rimborso pari a sei mesi
decorrenti dalla scadenza dell'anno durante il quale l'imposta è
divenuta esigibile — Natura giuridica del termine previsto dalla
direttiva
Dispositivo
Il termine di sei mesi previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, primo
comma, ultima frase, dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio,
del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni
Parti
Ricorrente: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, TUI Airlines
Nederland BV, operante con il nome commerciale ArkeFly
Convenuto: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Questioni pregiudiziali
1) Se gli articoli 7 e 16 del regolamento (1), congiuntamente al
principio di lealtà all’Unione, debbano essere interpretati nel
senso che essi (in combinato disposto con il diritto nazio­
nale) creano per un organo amministrativo come il resi­
stente la facoltà o l’obbligo di intervenire con misure coer­
citive nei confronti dei vettori aerei a causa del mancato
pagamento ai passeggeri di un risarcimento per il ritardo,
anche se il passeggero stesso dispone a tal fine dell’accesso
al giudice previsto all’articolo 33 della Convenzione di
Montreal (2).
2) In caso di risposta positiva alla questione che precede, se
rientri nella possibilità di un intervento coercitivo anche
l’imposizione per via amministrativa di misure coercitive
unitamente all’imposizione di una sanzione pecuniaria in
caso di inadempimento («last onder dwangsom»), come nella
fattispecie in esame.
3) Se incida la circostanza che:
a) i vettori abbiano comunicato ai passeggeri tali diritti o
meno;
b) in caso di insufficiente rispetto dell’articolo 14 del rego­
lamento, prima della misura coercitiva unitamente all’im­
posizione di una sanzione pecuniaria in caso di inadem­
pimento, sia stata imposta ai vettori una sanzione per la
violazione di tale articolo;