domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cort - EUR-Lex
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domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cort - EUR-Lex
IT C 250/8 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea — pubblicato e reso disponibili al pubblico, inclusi gli utenti, per eventuali osservazioni i progetti dei piani di gestione dei bacini idrografici, e — inviato alla Commissione copia di tali piani, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in combinato disposto con i paragrafi 1 e 2 di tale articolo, dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva e dell’articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva. 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese. 18.8.2012 degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Mo dalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, per la presentazione di un’istanza di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, è un termine di decadenza. (1) GU C 252 del 27.8.2011. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 14 maggio 2012 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, TUI Airlines Nederland BV, operante con il nome commerciale ArkeFly/ Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (Causa C-227/12) (1) GU C 211 del 16.7.2011 (2012/C 250/14) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Elsacom NV (Causa C-294/11) Lingua processuale: l'olandese Giudice del rinvio Rechtbank Amsterdam (1 ) (Ottava direttiva IVA — Modalità per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese — Termine per la presentazione della domanda di rimborso — Termine di decadenza) (2012/C 250/13) Lingua processuale: l'italiano Giudice del rinvio Corte suprema di cassazione Parti Ricorrenti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate Convenuta: Elsacom NV Oggetto Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cas sazione — Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’ot tava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati mem bri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU L 331, pag. 1) — Termine per la presentazione della domanda di rimborso pari a sei mesi decorrenti dalla scadenza dell'anno durante il quale l'imposta è divenuta esigibile — Natura giuridica del termine previsto dalla direttiva Dispositivo Il termine di sei mesi previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, dell’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni Parti Ricorrente: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, TUI Airlines Nederland BV, operante con il nome commerciale ArkeFly Convenuto: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Questioni pregiudiziali 1) Se gli articoli 7 e 16 del regolamento (1), congiuntamente al principio di lealtà all’Unione, debbano essere interpretati nel senso che essi (in combinato disposto con il diritto nazio nale) creano per un organo amministrativo come il resi stente la facoltà o l’obbligo di intervenire con misure coer citive nei confronti dei vettori aerei a causa del mancato pagamento ai passeggeri di un risarcimento per il ritardo, anche se il passeggero stesso dispone a tal fine dell’accesso al giudice previsto all’articolo 33 della Convenzione di Montreal (2). 2) In caso di risposta positiva alla questione che precede, se rientri nella possibilità di un intervento coercitivo anche l’imposizione per via amministrativa di misure coercitive unitamente all’imposizione di una sanzione pecuniaria in caso di inadempimento («last onder dwangsom»), come nella fattispecie in esame. 3) Se incida la circostanza che: a) i vettori abbiano comunicato ai passeggeri tali diritti o meno; b) in caso di insufficiente rispetto dell’articolo 14 del rego lamento, prima della misura coercitiva unitamente all’im posizione di una sanzione pecuniaria in caso di inadem pimento, sia stata imposta ai vettori una sanzione per la violazione di tale articolo;