OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell
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OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell
Comunicazioni Assofiduciaria Da: Inviato: Oggetto: Comunicazioni Assofiduciaria venerdì 29 aprile 2016 15:45 APPROFONDIMENTI_COM_2016_068: "Temi di interesse – In breve" A tutte le Associate - Loro Sedi - OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)” Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse: > Trust sociali È necessaria una più analitica delineazione del trattamento fiscale previsto dall’art. 6 del Disegno di Legge n. 2232 in materia di trust istituiti a favore di soggetti con disabilità grave, al fine di prevenire il consolidarsi di (ulteriori) incertezze interpretative. Lo ha sottolineato il CNDCEC nel corso dell’audizione in Commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato sul disegno di legge recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha approfondito il dato testuale di cui all’art. 6, comma 1, del disegno di legge che stabilisce un’esenzione fiscale dall’imposta sulle donazioni e successioni in relazione all’atto di apporto al trust e all’eventuale trasferimento del patrimonio residuo ai beneficiari finali. Fonte: Stefano Loconte e Claudia Nouvion, Trust sociali: sulla fiscalità indiretta incertezze interpretative da prevenire, in Quotidiano IPSOA, 14 aprile 2016. > Azimut Glass Lewis e Iss mollano Timone La società del risparmio gestito e fondi comuni, Azimut, non piace ai fondi comuni. Sembra un paradosso ma per molti aspetti è proprio così: in occasione della prossima assemblea, infatti, i due più potenti “proxy advisor” al mondo che danno pareri agli investitori indipendenti, Iss e Glass Lewis, hanno consigliato di votare contro la lista per il rinnovo del cda presentata da Timone Fiduciaria, cioè dal socio di riferimento di Azimut con il 13,17% (i manager-promotori del gruppo, compreso il fondatore Pietro Giuliani). Anche le politiche di remunerazione dei dirigenti e i bonus di fine mandato a manager e collegio sindacale hanno sollevato molti dubbi da parte dei due proxy (che anche su altri punti hanno consigliato di votare contro). Per quanto riguarda in particolare il numero degli indipendenti nel consiglio dopo questo voto, sottolinea Iss, questo resterà al di sotto degli standard di corporate governance per le società del Ftse Mib. Fonte: Vittoria Puledda, Azimut Glass Lewis e Iss mollano Timone, in Repubblica.it, www.repubblica.it, 18 aprile 2016. > Società fiduciarie ed evasione Quattro società fiduciarie ufficialmente con sede nel Liechtestein e in Svizzera ma, in realtà, operative in Costa Smeralda, in Sardegna, sono coinvolte in un’operazione condotta dalla Guardia di finanza di Sassari per contrastare un’evasione fiscale internazionale milionaria. In particolare, con un’attività di intelligence sul territorio, i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Sassari hanno constatato l’omessa dichiarazione di redditi imponibili, per un ammontare di circa 15,6 milioni e mancati pagamenti Iva per circa 3,2 milioni. Due intermediari residenti in Gallura sono indagati. Sono state controllate migliaia di movimentazioni finanziarie transitate nei conti correnti delle quattro società tutte intestatarie di lussuose ville in Porto Cervo: si dichiaravano formalmente «enti non commerciali» residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, ma operavano in Italia nel settore delle locazioni immobiliari e nella gestione di beni immobili di lusso. 1 Fonte: Enrico Bronzo, Costa Smeralda: evasione fiscale da 3,2 milioni di Iva su ville di lusso, passa di mano, in Il Sole 24Ore, 20 aprile 2016. > La polemica sui Ceo «incastra» BlackRock C’è maretta sugli stipendi dei manager delle grandi società a Wall Street. L’autorità di regolamentazione ha proposto di differire il pagamento di almeno la metà dei bonus dei dirigenti per quattro anni, un anno in più di quanto già accade nel settore industriale. Come risposta agli sconquassi generati dalla crisi del 2008. In questo contesto di “stretta a bonus e stipendi”, spulciando tra i documenti pubblicati sul sito della Sec (Security exchange commission), la Consob statunitense, emerge un dato abbastanza curioso. BlackRock una delle più grandi società di gestione del risparmio al mondo, con partecipazioni e diritto di voto in svariate società (italiane comprese) - nel 2015 non si è quasi mai opposta ai premi riconosciuti ai Ceo delle società che compongono l’indice S&P 500. Società in cui la stessa BlackRock investe i soldi dei risparmiatori. Dallo studio commissionato dalla società “Stephen M Silberstein Revocable Trust” emerge che nel 99% dei casi BlackRock ha approvato lo status quo degli stipendi dei manager delle società di Wall Street, contro una media del 90%. Per questo è stato aperto un file alla Sec intitolato “Fallimento del dovere fiduciario”. Le società di investimento, infatti, hanno una responsabilità fiduciaria ad agire per tutelare gli interessi dei loro clienti e l’obbligo di votare di conseguenza. Fonte: Negli Usa è polemica sui Ceo e un file «incastra» BlackRock: non si oppone (quasi) mai ai superbonus, in Il Sole 24Ore, 22 aprile 2016. > La Procura Nazionale Antimafia sul caso Panama Papers Il procuratore antimafia Franco Roberti commenta l’inchiesta internazionale a cui ha partecipato l’Espresso e annuncia che anche la Dna chiederà di esaminare la banca dati al centro dello scandalo, precisando che “i titolari di qualsiasi società devono essere identificati: è un obbligo di legge, in vigore dal 1991. In Italia tutte le azioni sono nominative. Le intestazioni anonime non sono ammesse. È la regola base, fissata già dalla prima convenzione internazionale contro il riciclaggio di denaro sporco, applicata in tutti i Paesi civili da più di 25 anni”. Fonte: Panama Papers, l'attacco di Franco Roberti: "Quelle 500 offshore anonime sono fuorilegge", in L’Espresso, 22 aprile 2016. > Così Ubi cambierà pelle Il presidente del Consiglio di Sorveglianza Andrea Moltrasio precisa che “i fondi non sono ostacoli ma alleati per accentuare la redditività, e non comandano loro ma i clienti, Moratti è una garanzia”. Ubi prepara l’addio al modello federale (e alle Spa controllate, dal Banco di Brescia alla Banca di Vallecamonica) entro fine anno, anche se le storiche insegne non saranno ammainate. Fonte: Massimo Tedeschi, Così Ubi cambierà pelle, Moltrasio: «Addio al modello federale», in Corriere.it<http://corriere.it>, 23 aprile 2016. > I fari dell’Ecofin sui Trust La commissione accelera sulla revisione della direttiva antiriciclaggio e sulle misure che consentiranno di conoscere anche ai fini fiscali il reale proprietario dei trust. A conclusione dell’Ecofin di ieri, Jeroen Dijsselbloem, presidente Ecofin e ministro delle finanze olandese, ha ribadito la strada intrapresa dall’Europa 28 sui passi intrapresi in materia di contrasto all’elusione internazionale. L’Ecofin dà il benvenuto al fatto che tutti gli Stati membri abbiano dato l’adesione al progetto pilota sullo scambio automatico di informazioni sull’ultimo proprietario effettivo. I Ministri sono del parere che uno dei prossimi passi dovrebbe andare al di là di modifiche annunciata dalla Commissione nel mese di febbraio, si punta infatti a far si che la Commissione inserisca degli emendamenti al fine di prendere in considerazione alcune questioni legate specificamente al riciclaggio di denaro. Le nuove regole riguarderanno anche la registrazione dei requisiti per i trust, per accelerare l’interconnessione dei registri nazionali sulla proprietà effettiva. Ci sarà una promozione per lo scambio automatico di informazioni sempre sui proprietari effettivi, e rafforzare per i clienti le regole di diligenza. Fonte: Cristina Bartelli, I fari dell’Ecofin sui trust, in ItaliaOggi, 23 aprile 2016. 2 > L’opzione di vendita parasociale e divieto di patto leonino Opzione di vendita (put) e divieto di patto leonino sono al centro della vicenda giunta all’esame della Corte d’Appello di Milano e definita nella sentenza n. 636/2016. Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 15833/2011, aveva stabilito che il patto parasociale tra Alfa e Beta – che prevedeva un’opzione put su azioni di Gamma a prezzo prestabilito, pari a tutto quanto pagato o conferito dal socio in favore del quale l’opzione era disposta – escludeva Alfa dalla possibilità di partecipare alle perdite, con conseguente nullità per contrasto con il divieto del patto leonino di cui all’art. 2265 c.c., applicabile anche alle società di capitali nonché alle pattuizioni parasociali ad esse connesse. Contrariamente a quanto sostenuto da Alfa – che aveva agito in giudizio in seguito alla totale assenza di riscontro da parte di Beta rispetto alla propria volontà di esercitare l’opzione – il mero richiamo alla natura di “trasferimento di partecipazioni” dell’opzione put, riconosciuta nell’accordo parasociale, non era reputato idoneo a sottrarre il contenuto dello stesso alla sanzione di nullità ex art. 2265 c.c. Ciò in quanto, nel caso di specie, il negozio di cessione di azioni risultava un mero strumento per la realizzazione dell’effetto vietato dalla legge, cosicché la natura del negozio utilizzato per realizzarlo appariva irrilevante ai fini della valutazione della sua illiceità. Dagli accordi intercorsi tra le parti, inoltre, non emergeva alcuno specifico interesse connesso al buon esito dell’andamento dell’impresa sociale attraverso il quale neutralizzare il divieto di cui all’art. 2265 c.c. (Cass. n. 8927/1994). Tale decisione veniva impugnata da Alfa, sostenendosi una distorta applicazione dei principi affermati dalla Cassazione n. 8927/1994 e che la pattuizione con effetti leonini non potesse ritenersi nulla tout court. L’esclusione della partecipazione dagli utili e dalle perdite, infatti, avrebbe dovuto avere carattere di “assolutezza” e “costanza”. Ma essa, innanzitutto, non poteva considerarsi “assoluta”. Ciò perché se nel periodo tra la sottoscrizione dell’accordo e il termine assegnato alla controparte per procurare la cessione Gamma avesse subito la riduzione o l’azzeramento del capitale, con necessità di ricostituzione, il rischio sarebbe restato in capo ad Alfa, che, per mantenere operante l’accordo, avrebbe dovuto sottoscrivere la ricostituzione. E neppure l’esclusione poteva considerarsi “costante”, dal momento che non si accompagnava all’intera durata della partecipazione di Alfa in Gamma; se Beta avesse procurato l’acquirente ad Alfa, e questa avesse deciso di non vendere, la stessa avrebbe perso il diritto di trasferire la partecipazione ad un prezzo prestabilito. In ogni caso, sarebbe stata comunque necessaria un’analisi specifica volta ad accertare se, nel caso concreto, la funzione del patto fosse proprio quella di eludere il divieto o se, invece, lo stesso avesse un’autonoma funzione meritevole di tutela alla luce del principio generale di autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c. Da questo punto di vista, si contestava al giudice di primo grado la “sottovalutazione” e il parziale “fraintendimento” del profilo della causa dell’operazione, consistente nell’interesse di Beta ad avere un socio finanziariamente forte e affidabile nella compagine di Gamma; interesse che trovava come corrispettivo il diritto di Alfa di ritrasferire la propria partecipazione ad un certo prezzo e dopo un certo termine. La Corte d’Appello rigetta il ricorso. L’assolutezza dell’esclusione dalla partecipazione alle perdite è la conseguenza di un accordo integrativo nel quale era prevista l’inclusione degli importi corrisposti da Alfa a Gamma come corrispettivo per aumenti di capitale, finanziamenti a fondo perduto o altri conferimenti senza diritto di rimborso nel prezzo base della put. E ciò integra anche il requisito della costanza; con l’accordo integrativo, infatti, Alfa avrebbe potuto votare in assemblea e versare qualsiasi importo senza alcun rischio di diluizione o di perdita del proprio investimento. E ciò – sottolinea la Corte d’Appello – è da escludere che possa essere ritenuto compatibile con la ratio ispiratrice dell’art. 2265 c.c.. In conclusione, è ravvisata un’assoluta e costante esclusione dell’alea tipica dell’investimento finanziario, che, come tale, può essere vista come tentativo di eludere il divieto del patto leonino attraverso un accordo esterno al contratto societario e non meritevole di tutela nemmeno ex art. 1322 c.c.. Fonte: Maurizio Meoli, Anche l’opzione di vendita parasociale non deve presentare effetti «leonini», in Eutekne, 26 aprile 2016. Si prega di non rispondere a questa e-mail poiché proveniente da un indirizzo non abilitato alla risposta. In caso di domande, contattare la Segreteria di Assofiduciaria all'indirizzo [email protected] -----------------------------------ASSOFIDUCIARIA Via Piemonte n. 39, 00187 Roma Tel. 064814153 - Fax 064814772 3 www.assofiduciaria.it -----------------------------------Il presente messaggio (inclusi gli allegati) è diretto esclusivamente ai destinatari, persone fisiche o giuridiche, sopra menzionati. 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