Fiscal News

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La circolare di aggiornamento professionale
N. 396
09.11.2012
Agevolazioni auto per i disabili
Gli sconti riguardano anche gli interventi “rilevanti” sul
veicolo rientranti comunque nel tetto di spesa previsto
Categoria: Irpef
Sottocategoria: Oneri deducibili e detraibili
Per l’acquisto dei veicoli per i disabili sono concesse le seguenti agevolazioni fiscali: la detrazione Irpef
del 19% del costo del veicolo, l’aliquota Iva agevolata del 4% (invece di quella ordinaria del 21%),
l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione. Le agevolazioni per i disabili nel
settore auto non sono comprese nei tagli previsti dal decreto sulla stabilità che ancora deve essere
convertito in legge dal Parlamento e sul quale potrebbero comunque avvenire ancora modifiche.
Le detrazioni
auto per i
disabili
Le spese che riguardano l’acquisto dei veicoli per i disabili danno diritto a una
detrazione d’imposta pari al 19% del loro ammontare in favore di chi le ha
sostenute e nel caso specifico il disabile o anche il familiare che lo ha a carico
se lo stesso soggetto disabile ha un reddito non superiore a 2.840,51.
Le detrazioni spettano per un solo veicolo e su una spesa massima di 18.075,99
euro.
Per i disabili per i quali non è necessario l’adattamento del veicolo (sordi, non
vedenti, persone con grave handicap fisico e disabili con gravi limitazioni alla
capacità di deambulazione), la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese
di acquisto del veicolo, restandone escluse altre spese per interventi di
adattamento necessari a consentire l’utilizzo da parte del disabile.
Utilizzo delle detrazione
Si può utilizzare l’intera detrazione per il primo anno, oppure in alternativa
optare per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.
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Le spese per le
riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta per le riparazioni
escluse quelle di ordinaria manutenzione.
Si considerano spese ordinarie quelle che si sostengono a causa del normale
utilizzo del mezzo e della conseguente usura, come ad esempio:
Le spese
straordinarie
Ì
spese per tagliandi e revisioni periodiche;
Ì
cambi di parti meccaniche per usura;
Ì
cambio olio;
Ì
cambio degli pneumatici.
Sono spese straordinarie quelle sostenute per istallare un impianto gpl o quelle
sostenute a causa di un incidente.
Riparazioni
Per le riparazioni è fissato un tetto di spesa pari a 18.075,99 euro nel quale
devono essere compresi sia il costo di acquisto del veicolo sia le spese di
manutenzione straordinaria.
Se un contribuente ha speso per l’acquisto dell’auto 10.000 euro, potrà anche
detrarre nell’arco di 4 anni 8.075,99 per le riparazioni straordinarie. Le spese
devono essere sostenute entro i quattro anni dall’acquisto.
Intestazione
delle fatture
Se la persona disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore al
2.840,51, la fattura di vendita deve essere a lei stessa intestata.
Invece nel caso in cui il disabile sia fiscalmente a carico, la fattura può essere
indifferentemente intestata al disabile o alla persona che fa parte della
famiglia alla quale egli risulti a carico (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.
4/E del 17 gennaio 2007).
L’applicazione
dell’Iva
Sconta l’aliquota ridotta del 4% al posto di quella ordinaria del 21%, l’acquisto
di autovetture a benzina con cilindrata fino a 2000 e per i diesel fino a 2800 cc.
L’aliquota Iva al 4% non si applica alle riparazioni, ma solo sulle prestazioni
(manodopera) rese dalle officine per l’adattamento del veicolo già posseduto
del disabile e sulle cessioni di parti staccate comunque utilizzate per
l’adattamento stesso.
Per ottenere l’Iva agevolata sugli interventi di adattamento al veicolo,
l’interessato deve consegnare all’officina una dichiarazione che specifica che
l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, e se
necessario che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del
committente.
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Per gli interventi quali la riparazione, la manutenzione ordinaria, i tagliandi di
controllo, l’Iva è quella ordinaria.
L’aliquota ordinaria si applica anche nelle ipotesi in cui l’adattamento del
veicolo non ha alcun collegamento funzionale con la disabilità. Si pensi ad
esempio all’installazione dell’impianto a gas.
L’esenzione
del bollo
Gli stessi limiti di cilindrata previsti per le agevolazioni Iva, condizionano anche
l’esenzione dal pagamento del bollo.
La documentazione per ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo auto
deve essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza per il termine del
pagamento.
Un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta la
decadenza dell’agevolazione, infatti anche se prodotta oltre il termine di 90
giorni, la domanda ha efficacia retroattiva a condizione che siano rispettate le
condizioni per l’esenzione del bollo.
Una volta ottenuta l’esenzione del pagamento, essa è automaticamente
rinnovata per gli anni successivi senza che il disabile sia tenuto a ripresentare
l’istanza.
Possesso di più veicoli
Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione del bollo spetta per uno solo dei
veicoli che lui stesso potrà scegliere.
La targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente ufficio al
momento della presentazione della documentazione.
L’imposta di
trascrizione
I veicoli destinati al trasporto o alla guida dei disabili con esclusione dei non
vendenti e sordi, sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di
trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.
Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un’auto
nuova sia nella trascrizione di un passaggio che riguarda un’auto usata.
La richiesta di esenzione deve essere esclusivamente rivolta al PRA
territorialmente competente.
A chi spettano
le agevolazioni
Le agevolazioni nel settore auto per i disabili sono riconosciute alle seguenti
categorie di disabili:
Ì non vedenti e sordi;
Ì persone con handicap psichico mentale, titolari dell’indennità di
accompagnamento;
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Ì soggetti con grave limitazione della capacità di deambulazione o
affetti da pluriamputazioni;
Ì disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione e con ridotte o
impedite capacità motorie, sono quelli che si trovano in una situazione di
handicap grave certificata dalla commissione per l’accertamento dell’handicap
presso la ASL o da altra commissione pubblica medica incaricata per il
riconoscimento dell’invalidità.
Chi si trova in una situazione di handicap grave, derivante da patologie che
comportano una limitazione permanente della deambulazione, ha diritto alle
agevolazioni auto senza ulteriori condizioni che quelle della prova del loro
handicap fisico.
Per coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie il diritto alle
agevolazioni è condizionato dalla necessità dell’adattamento.
Gli adattamenti al veicolo devono essere riportati nelle carte di circolazione. Le
circolari 186/E e 197/E del 1998 individuano una serie di adattamenti alla
carrozzeria ritenuti idonei tra cui:
Ì la pedana sollevatrice;
Ì lo scivolo a comparsa;
Ì il braccio sollevatore.
L’elenco è tuttavia orientativo, perché la legge agevola tutti quegli
accorgimenti che abbiano un collegamento funzionale tra handicap e la
tipologia di adattamento.
I vincoli dei
quattro anni
I benefici fiscali relativi alla detrazione Irpef, all’aliquota Iva, al bollo auto e
all’imposta provinciale di trascrizione, si applicano una volta sola nel corso dei
quatto anni dalla data di acquisto dell’auto.
Si possono riottenere entro quatto anni, solo se il primo veicolo
precedentemente acquistato viene cancellato dal PRA per demolizione o
furto.
Furto del veicolo
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il
quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve essere
comunque calcolato su una spesa massima di 18.075,99.
Si deve escludere la possibilità di ottenere nuovamente dei benefici prima del
corso di quattro anni nel caso di cancellazione del PRA per una esportazione
del mezzo perché in questo caso si realizza una vera e propria vendita.
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La vendita
del veicolo
Sull’argomento vengono l’articolo 1 commi 36 e 37 della Legge 27 dicembre
2006 n. 296 ha introdotto alcune disposizioni antielusive.
Le agevolazioni tributarie per l’acquisto delle auto da parte di soggetti disabili
sono riconosciuti se gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o
prevalentemente a beneficio degli stessi soggetti.
In caso di vendita di tali auto agevolate, prima del termine dei due anni
dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta ordinaria e quella risultante
dall’ applicazione delle agevolazioni stesse.
Questa disposizione, non si applica se il disabile cede il proprio veicolo per
acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti a seguito ad
esempio di mutate necessità derivanti dal proprio handicap.
Rivendita anticipata
In caso di rivendita anticipata, del veicolo acquistato con l’aliquota del 4% il
disabile è tenuto a riversare la differenza di aliquota (4%) e quella ordinaria
non corrisposta la momento dell’acquisto.
La
documentazione
necessaria
Auto per disabili la documentazione per tipologia di disabile
‰ Non vedenti e sordi
‰ Disabili psichici e mentali
‰ Disabili con rave limitazione della capacità di deambulazione
Ì Certificazione attestante la condizione di disabilità.
Ì Autocertificazione attestante che nel quadriennio anteriore alla
data di acquisto non è stato acquistato un analogo autoveicolo (per
l’aliquota Iva ridotta), oppure in alternativa il certificato di
cancellazione del veicolo al PRA.
Ì Nel caso in cui il veicolo è intestato al familiare del disabile
fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il
disabile è a carico dell’intestatario dell’auto o in alternativa
un’autocertificazione.
Documenti aggiuntivi
Disabili con ridotte o impedite capacita motorie, ma non affette da grave
limitazione alla capacità di deambulazione
Ì
Fotocopia della patente di guida speciale o fotocopia del foglio rosa
speciale (per i disabili che guidano).
Ì
Per l’Iva in caso di prestazioni di servizio o nell’acquisto di accessori,
autocertificazione attestante che si tratti di disabilità che comporta
capacità motorie ridotte permanenti.
Ì
Fotocopia del libretto circolazione del veicolo adattato. In funzione
della minorazione fisico/psichica.
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Soggetti non vedenti e sordi
Certificato che attesta la condizione di sordità o cecità, rilasciato da una
commissione medica pubblica.
Soggetti disabili psichici o mentali
Ì
Verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione
medica pubblica attestante lo stato di handicap grave.
Ì
Certificato dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento.
Persone affette da sindrome di Down
Ì
Verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla commissione
medica presso la Asl o certificato rilasciato dal medico di base.
Ì
Certificato dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento.
Soggetti disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione
Verbale di accertamento dell’handicap emesso da una commissione medica
pubblica dal quale risulti che il soggetto si trovi in una condizione di
handicap grave derivante da patologie che comportano una limitazione
permanente della deambulazione.
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