PERIODO DI GUIDA, DI MANUTENZIONE E DI RIPOSO
Transcript
PERIODO DI GUIDA, DI MANUTENZIONE E DI RIPOSO
PERIODO DI GUIDA, DI MANUTENZIONE E DI RIPOSO TEMPO DI GUIDA DURATA MAX ORE GUIDA (1) CONTINUATIVO 4,5 ore con pausa di 45 minuti GIORNATA SETTIMANA DEROGHE LIMITAZIONI Ammesse interruzioni di 15 minuti seguita da una di 30 minuti Durante la pausa il conducente non può svolgere attività 9 45 Estendibile a 10 ore 2 volte la settimana Estendibile su 6 turni giornalieri settimanali fino a 56 ore (9x6+2)=56 Da recuperare nella settimana successiva Da recuperare tassativamente nella seconda settimana le ore in eccesso DUE SETTIMANE CONSECUTIVE 90 Nessuna PERIODO DI RIPOSO DURATA MINIMA DEL RIPOSO Giornaliero - 11 ore consecutive - Oppure diviso in due periodi di cui il primo di 3 ore ed il secondo di 9 ore Periodo di riposo ridotto a 9 ore consentito non più di tre volte la settimana SETTIMANA 45 ore consecutive Riducibili a: - 36 ore consecutive se fatte nel luogo di stazionamento del veicolo - 24 ore consecutive se in altro luogo DEROGHE LIMITAZIONI - Il riposo settimanale ridotto non può essere consecutivo rispetto alla settimana precedente e successiva - Da recuperare con periodo di riposo continuo pari alle ore perdute prima della fine della 3a settimana seguente. Il recupero può essere fatto anche frazionato nelle 3 settimane consecutive ma sempre entro la 3a settimana INTERRUZIONE: ogni periodo di tempo che il conducente non può guidare e non deve lavorare, ma riposa ALTRE MANSIONI E/O ALTRI TEMPI: tempi diversi che devono essere ricompresi nei tempi di lavoro anche se non di guida (lavoro vario, lavoro presso terzi, ecc.) RIPOSO: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre del proprio tempo liberamente PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO: è il tempo che nelle 24 ore intercorre tra un periodo di guida ed il successivo durante il quale conducente può disporre liberamente del suo tempo Regolare = deve essere di 11 ore interrotte di riposo oppure diviso in 2 periodi di 3 ore consecutive e di 9 ore consecutive (totali 12 ore) Ridotto = ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiori a 11 ore PERIODO RI RIPOSO SETTIMANALE: è il tempo durante il quale il conducente può disporre liberamente ed è quello che intercorre tra un periodo di guida di 2 settimane consecutive regolare = ogni periodo di riposo di almeno 45 ore consecutive ridotto = ogni periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive. In questa circostanza è obbligatoria la compensazione con un tempo di riposo equivalente da prendere entro la fine della terza settimana (anche in modo frazionato) SETTIMANA: è il periodo di tempo compreso tra le ore 00,00 di Lunedi' e le ore 24 della domenica (la settimana può cominciare in un giorno qualsiasi e finire allo stesso giorno della settimana successiva) TEMPO DI GUIDA: è la durata dell'attività di guida registrata se si accompagna il veicolo in un traghetto o convoglio ferroviario. MULTIPRESENZA: è quando, durante un periodo di guida compreso fra 2 periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero ed un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno 2 conducenti. I conducenti devono essere sempre gli stessi. Per la prima ora di multipresenza la presenza del secondo conducente è facoltativa, ma è obbligatoria per il resto del periodo PERIODO DI GUIDA: è il tempo complessivo di guida che intercorre tra il momento che il conducente comincia a guidare, dopo un periodo di riposo o un interruzione fino al primo periodo di riposo o interruzioni successive. Il periodo di guida può essere frammentato o interrotto. f 296n NOTE Per non incorrere nel superamento delle ore consecutive di lavoro, definite dalla legge 234/2007, il conducente deve rispettare quanto segue: - Se guida dalle ore 00,00 alle ore 7,00, non deve restare alla guida più di 4 ore consecutive, al raggiungimento massimo delle 4 ore fermarsi per 30 minuti - Se guida di giorno non deve restare alla guida più di 6 ore consecutive, ma intervallare con interruzioni minime di 15 minuti Da recuperare tassativamente entro la 2a settimana 56 – 45 = 11 ore in più da recuperare nella settimana successiva NOTE - Nel caso di multi presenza, i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di 9 ore nell’arco delle 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero e/o settimanale - Quando si è in trasferta, in periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere fatti nei veicoli se muniti di lettino ed il veicolo è in sosta. - Il riposo giornaliero può essere ridotto ma solo una volta alle seguenti cindizioni: - La parte di riposo giornaliero fatta a terra deve essere antecedente o successiva alla parte di riposo fatta a bordo - Il periodo compreso fra le due parti di riposo giornaliero non deve essere superiore a 1 ora prima dell’imbarco (le operazioni di dogana non sono comprese) - Durante le due parti del riposo giornaliero il conducente deve avere a disposizione una brandina - Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo - Il tempo impiegato dal conducente, per raggiungere il veicolo da guidare non in sosta presso la sede della ditta proprietaria del veicolo e/o di residenza del conducente, è considerato come “altre mansioni” - Il trasferimento del conducente, in treno e/o in tragitto munito di letto, per raggiungere il veicolo da guidare, è considerato tempo di riposo - Quando si è in trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere fatti nel veicolo se muniti di lettino ed il veicolo è in sosta.