Legge sull`igiene pubblica del Cantone dei Grigioni
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Legge sull`igiene pubblica del Cantone dei Grigioni
500.000 Legge sull'igiene pubblica del Cantone dei Grigioni (Legge sull'igiene pubblica) del 2 dicembre 1984 (stato 1 gennaio 2017) accettata dal Popolo il 2 dicembre 19841) 1. Generalità Art. 1 Sfera di validità e scopo 1 La presente legge regola l'igiene pubblica e ha per scopo la tutela, il mantenimento e la promozione della salute della popolazione. Art. 1a * Parificazione dei sessi 1 Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge si riferiscono ad entrambi i sessi, per quanto non risulti altrimenti dal senso della legge. Art. 2 Autoresponsabilità 1 L'igiene pubblica non dispensa il singolo cittadino dalla responsabilità per la propria salute. Art. 3 Principi di trattamento 1 La visita e il trattamento dei pazienti devono conformarsi ai principi riconosciuti della scienza, dell'etica e dell'economicità. 2. Organizzazione e competenza Art. 4 * 1) … M 12 set. 1983, 143; PGC 1983/84, 368, 1a lettura e PGC 1984/85, 6, 2a lettura * Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo 1 500.000 Art. 5 Cantone 1. Governo 1 Il Governo esercita la vigilanza sull'igiene pubblica. * 2 …* 3 Il Governo nei limiti delle proprie competenze può concludere con altri Cantoni delle convenzioni di diritto amministrativo. Art. 6 * 2. Dipartimento 1 Il Dipartimento competente attua gli atti normativi nell'ambito dell'igiene pubblica e prende i necessari provvedimenti e le necessarie decisioni di polizia sanitaria, per quanto questi compiti non siano esplicitamente affidati ad altre autorità o uffici. 2 … 3 … Art. 6a * 3. Ufficio 1 L'Ufficio competente: a) * vigila sugli ospedali, le case per partorienti e gli stabilimenti termali, le offerte di servizi stazionari per la cura e l'assistenza di pazienti lungodegenti e persone anziane, le istituzioni della cura e dell'assistenza a domicilio, gli istituti di medicina, i laboratori, nonché sulle persone che esercitano professioni nel settore dell'igiene pubblica; b) rilascia e ritira le autorizzazioni di polizia sanitaria; c) dispone il sequestro e la distruzione di prodotti, oggetti, componenti, piante, apparecchiature o sostanze pericolose per la salute; d) dispone la chiusura e la liquidazione di studi o esercizi; e) svolge le procedure penali di polizia sanitaria; f) * può comunicare i dati necessari alla protezione della salute pubblica agli uffici incaricati della gestione di registri nazionali delle persone che esercitano una professione del settore sanitario; g) * decide la revoca dell'autorizzazione per la gestione di una farmacia privata rispettivamente il diritto alla consegna di medicamenti conformemente all'articolo 36 capoverso 3. Art. 7 * 4. Commissioni 1 Per l'evasione di questioni relative all'igiene pubblica il Governo può istituire delle commissioni. 2 … 3 … Art. 8 * 2 … 500.000 Art. 9 5. Medici delegati * 1 I medici delegati e i loro supplenti vengono nominati in servizio parziale per la durata di quattro anni dal Governo. Essi sono gli organi di vigilanza ed esecuzione della polizia sanitaria del Dipartimento e svolgono compiti di medicina legale e altri compiti d'ufficio. * 2 Ogni medico esercitante nel Cantone può essere obbligato ad assumersi compiti d'ufficio, se occorrono specifiche conoscenze professionali oppure se il medico delegato o il suo sostituto deve ricusarsi oppure non è disponibile. * 3 Il Governo regola mediante un'ordinanza i diritti e i doveri dei medici delegati. * Art. 10 * … Art. 11 * … Art. 12 Comuni e loro compiti 1 I comuni sono competenti per la cura pubblica della salute e per la polizia sanitaria locali nonché per i compiti che sono loro affidati dalle leggi federali e cantonali. 2 Essi sorvegliano in modo particolare l'igiene dell'ambiente e degli alloggi, adottano misure contro pregiudizi che minacciano e danneggiano generalmente la salute, attendono ai cimiteri e alle sepolture e provvedono alle offerte di servizi stazionari per la cura e l'assistenza di pazienti lungodegenti e persone anziane, alla cura e all'assistenza a domicilio, al servizio medico e dentistico nelle scuole. * 3 I comuni possono affidare questi compiti anche a istituzioni pubbliche o private adatte nonché a privati oppure assolverli nell'ambito di corporazioni di comuni. 3. Promozione della salute e prevenzione * Art. 13 Competenza 1. Cantone 1 Nell'ambito della promozione della salute e della prevenzione il Cantone è competente per: * a) compiti sovracomunali; b) il sostegno specialistico ai comuni; c) * il coordinamento delle attività dei comuni; d) * la consulenza gratuita alle madri e ai padri nella cura e nell'assistenza di lat tanti e bambini piccoli. 2 Esso può delegare singoli compiti a terzi. * 3 Il Cantone può concedere sussidi: * a) a progetti di promozione della salute e di prevenzione; b) per il rilevamento di basi concernenti lo stato di salute della popolazione; 3 500.000 c) a istituzioni che offrono un contributo importante alla promozione della salute della popolazione o alla prevenzione. Art. 14 * 2. Comuni 1 I comuni sono competenti in particolare per: a) la promozione della salute della propria popolazione e la prevenzione; b) l'informazione della popolazione su abitudini e condizioni di vita favorevoli alla salute. Art. 15 Alcol e tabacco 1 La pubblicità per prodotti alcolici con una gradazione di oltre il 20 percento in volume, nonché per il tabacco e i suoi derivati è vietata: * a) su, al di sopra o lungo strade e piazze pubbliche; b) su fondi privati visibili da strade e piazze pubbliche; c) presso o dentro edifici pubblici di proprietà di corporazioni di diritto pubblico o di istituzioni indipendenti. 2 Il tabacco e i suoi derivati non possono: * a) essere venduti ai minori di 16 anni; b) essere consegnati a scopi pubblicitari ai minori di 16 anni; c) essere venduti tramite automatici accessibili a chiunque. 3 I comuni provvedono al rispetto delle limitazioni alla pubblicità per l'alcol e per i derivati del tabacco, nonché delle limitazioni alla consegna e alla vendita di tabacco e dei suoi derivati. * Art. 15a * Protezione dei non fumatori 1 È vietato fumare: a) negli spazi chiusi accessibili al pubblico, salvo che ciò avvenga in appositi spazi separati per fumatori; b) all'interno e all'esterno di aree scolastiche e impianti sportivi scolastici, nonché di centri di incontro e assistenza per bambini e adolescenti. 2 I comuni possono abrogare il divieto di fumo secondo il capoverso 1 lettera b, in luoghi definiti all'aperto, per manifestazioni ed eventi che si rivolgono prevalente mente ad adulti e in scuole con un'offerta di formazione esclusivamente post-obbligatoria. * Art. 15b * Coltivazione di canapa 1 È vietata la coltivazione di varietà di canapa adatte al consumo quale sostanza stupefacente. 2 Il Governo può prevedere eccezioni in casi fondati. 4 500.000 4. Istituzioni della cura della salute Art. 16 Ospedali, case per partorienti e stabilimenti termali * 1 Sono considerati ospedali, case per partorienti e stabilimenti termali tutte le istituzioni dirette da medici destinate ad accogliere, visitare, trattare o curare ammalati o feriti oppure all'assistenza ai parti. * 2 …* Art. 17 * … Art. 18 * … Art. 19 * Pronto soccorso 1 Gli ospedali sono obbligati ad accogliere 24 ore su 24 malati e feriti anche senza ordine del medico. Art. 19bis * … Art. 20 Diritti del paziente 1 I pazienti hanno diritto all'assistenza da parte del medico e del personale curante. E' garantito il diritto alla protezione della loro personalità. 2 Essi hanno diritto di essere informati in modo opportuno e adeguato dal medico curante circa lo stato patologico, il significato terapeutico delle misure previste e le prospettive di guarigione. 3 Essi hanno diritto a un'adeguata assistenza spirituale ospedaliera. * 4 I malati incurabili e le persone in fin di vita hanno diritto a una cura e un accompagnamento adeguati. * Art. 21 Autopsia 1 Su pazienti deceduti in un ospedale o in una clinica può essere praticata un'autop sia. Si rinuncia all'autopsia se il paziente o in sua vece i familiari prossimi vi si sono opposti. 2 Restano riservate speciali disposizioni del Dipartimento e del medico cantonale in caso di sospetto di malattia trasmissibile nonché l'autopsia secondo le norme della legge sulla giustizia penale1) e dei suoi atti legislativi accessori. Art. 22 * 1) … CSC 350.000 5 500.000 Art. 22a * Autorità indipendente per i trapianti 1 Il giudice unico presso il tribunale regionale giudica l'ammissibilità del prelievo di tessuti e cellule rigenerabili da persone incapaci di discernimento o minorenni. * 2 Per la procedura fanno stato le disposizioni Codice di procedura civile 2) concernenti la procedura sommaria. * Art. 23 * Ospedalizzazione di malati psichici a) Ricovero volontario 1 Il ricovero volontario in un ospedale psichiatrico richiede un certificato medico e il consenso scritto del paziente. Art. 24 b) Assegnazione o ritenzione contro la volontà del colpito 1 Contro la loro volontà i malati psichici possono essere ricoverati o trattenuti soltanto secondo le disposizioni sul ricovero a scopo di assistenza. * 2 Restano riservate le norme del codice penale 3) e la legge sulla giustizia penale nonché i suoi atti legislativi accessori. Art. 25 Obbligo di autorizzazione * 1 L'esercizio di ospedali, case per partorienti e stabilimenti termali richiede un'autorizzazione. * 2 L'autorizzazione viene rilasciata se la direzione e i collaboratori comprovano di possedere le necessarie capacità professionali, se sono disponibili le attrezzature richieste e se esiste la garanzia di un esercizio impeccabile durante l'orario di apertura. 3 Se questi presupposti non esistono più, l'autorizzazione viene revocata dopo ammonimento infruttuoso. Art. 26 * … Art. 27 Laboratori pubblici 1 In caso di necessità il Cantone può costruire e gestire laboratori. * 2 Esso può partecipare a simili istituzioni oppure appoggiarne con sussidi la costruzione e l'esercizio. Art. 28 Istituzioni private 1 La costruzione e l'esercizio di laboratori privati, nonché di istituti di medicina richiedono un'autorizzazione. * 2) 3) 6 RS 272 RS 311.0 500.000 2 L'autorizzazione viene rilasciata, se la direzione e i collaboratori comprovano di essere in possesso delle necessarie capacità professionali, se sono a disposizione le at trezzature richieste e se è garantita un'impeccabile conduzione dell'esercizio. 3 Se questi presupposti vengono meno, l'autorizzazione viene revocata dopo ammonimento infruttuoso. 5. Offerte di servizi stazionari per la cura e l'assistenza di pazienti lungodegenti e persone anziane nonché per la cura e l'assistenza a domicilio * Art. 28a * Obbligo di autorizzazione 1 Le offerte per la cura e l'assistenza di persone anziane e bisognose di cure necessitano di un'autorizzazione. Il Governo può stabilire deroghe. Art. 28b * Presupposti per l'autorizzazione, revoca 1 L'autorizzazione viene rilasciata se: a) i presupposti per una cura e un'assistenza sufficienti e professionalmente qualificate sono soddisfatti dal profilo dello spazio, dell'esercizio e del personale; b) nel settore delle offerte di servizi stazionari la cura e l'assistenza sono garantite anche nel caso aumenti il bisogno di cure; c) l'offerta di prestazioni corrisponde alle direttive sulla qualità emanate dal Cantone; d) gli istituti di riposo e di cura per anziani dispongono di un ombudsman; e) la situazione finanziaria è comprovata ed esaminata da un organo di revisione indipendente. 2 L'autorizzazione deve avere una scadenza. 3 L'autorizzazione è revocata, se i presupposti non sono più soddisfatti o se, nel caso di offerte di servizi stazionari, vengono superate le tariffe massime stabilite dal Cantone. 4 L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può verificare in qualsiasi momento l'adempimento dei presupposti per l'autorizzazione. Art. 28c * Rinnovo dell'autorizzazione 1 Il rinnovo dell'autorizzazione può essere vincolato a condizioni. Art. 28d * Annotazioni 1 Per ogni persona bisognosa di cure i responsabili della cura e dell'assistenza devo no fare delle annotazioni, le quali contengano l'essenziale circa la cura e l'assistenza. Le annotazioni devono essere conservate per almeno 10 anni. 7 500.000 6. Professioni dell'igiene pubblica * 6.1. DISPOSIZIONI GENERALI * Art. 29 * Obbligo di autorizzazione 1 Il trattamento secondo la medicina tradizionale di malattie, ferite, handicap o altri disturbi della salute a proprio rischio o, assumendosi la responsabilità specialistica, per conto di un'altra persona necessita di un'autorizzazione all'esercizio della professione. 2 Sono soggette all'obbligo di autorizzazione le attività attribuibili alle professioni seguenti: a) medico; b) farmacista; c) dentista; d) chiropratico; e) ottico; f) igienista dentale; g) droghiere; h) levatrice; i) ergoterapista; k) dietista; l) logopedista; m) massaggiatore medico; n) infermiera; o) fisioterapista; p) podologo; q) psicoterapeuta. 3 Per la protezione della salute pubblica il Governo può sottoporre all'obbligo di autorizzazione altre attività di medicina tradizionale o altre attività dell'igiene pubblica con campo di attività chiaramente definito e con un proprio profilo professionale. Art. 29a * Attività di medicina alternativa 1 Per l'esercizio dell'omeopatia, della medicina tradizionale cinese e della naturopatia tradizionale europea è necessaria un'autorizzazione quale terapeuta naturalista. 2 L'autorizzazione all'esercizio della professione viene rilasciata a persone: a) che comprovano di essere registrate presso un servizio designato dal Governo e operante a livello nazionale, che conferisce un marchio di qualità per la formazione; b) che hanno superato l'esame cantonale per terapeuti naturalisti previsto dal diritto cantonale precedente o c) che hanno conseguito un diploma di formazione riconosciuto a livello federale. 8 500.000 Art. 29b * Supplenza 1 La supplenza con responsabilità specialistica di una persona in possesso di un'auto rizzazione all'esercizio della professione necessita di un'autorizzazione. 2 L'autorizzazione viene rilasciata se la supplenza soddisfa i presupposti per l'autorizzazione secondo l'articolo 30 capoverso 1. L'autorizzazione può essere limitata nel tempo. Art. 30 * Presupposti per l'autorizzazione 1 L'autorizzazione all'esercizio della professione viene rilasciata se la persona che presenta la domanda: a) è in possesso di un corrispondente diploma federale, riconosciuto dalla Confederazione o a livello nazionale oppure di un corrispondente attestato di capacità, b) ha l'esercizio dei diritti civili, c) ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile professionale sufficiente, qualora l'attività lo richieda, d) non ha commesso nessuna azione punibile inerente l'esercizio della professione e e) non soffre di un'infermità psichica o fisica tale da compromettere seriamente l'esercizio della professione. 2 Per garantire l'assistenza alla popolazione possono eccezionalmente essere ammesse all'esercizio della professione anche persone in possesso di un altro diploma o at testato di capacità equivalenti. Altre ammissioni si conformano alla legislazione federale. Le ammissioni possono essere limitate nel tempo e vincolate ad oneri e condizioni. Art. 30a * Estinzione dell'autorizzazione 1 L'autorizzazione all'esercizio della professione si estingue: a) con la perdita dell'esercizio dei diritti civili; b) con la dichiarazione scritta di rinuncia all'esercizio della professione; c) con il compimento del settantesimo anno d'età. 2 L'autorizzazione non si estingue al compimento del settantesimo anno d'età se la persona interessata, sulla base di un attestato del medico delegato, fornisce la comprova di essere in grado sia dal punto di vista fisico che da quello psichico di conti nuare a esercitare la professione. La comprova deve poi essere presentata ogni due anni. * Art. 31 Rifiuto, revoca 1 L'autorizzazione all'esercizio della professione può essere negata o revocata, se: a) * è stata constatata da un tribunale la violazione di una fattispecie penale rile vante per l'esercizio della professione; 9 500.000 b) una persona contravviene in modo grave alla presente legge e ai relativi atti legislativi; c) l'autorizzazione ad esercitare la professione è stata revocata in un altro Cantone; d) una persona è affetta da deficienze intellettuali o fisiche, che sono incompatibili con l'esercizio della professione. 2 L'autorizzazione all'esercizio della professione può essere revocata totalmente o parzialmente per un tempo determinato o indeterminato. 3 Se sussiste un fondato sospetto che vi sia un motivo di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione conformemente al capoverso 1, l'autorizzazione può essere revocata a titolo cautelativo per la protezione dell'integrità fisica e della vita. * Art. 32 * Limitazioni delle attività che non necessitano di autorizzazione 1 Alle persone che esercitano un'attività non soggetta all'obbligo di autorizzazione è vietato: a) effettuare prelievi di sangue e iniezioni o eseguire altre pratiche che comportano lesioni ed emorragie; b) utilizzare sostanze e altri mezzi fisici che minacciano palesemente la salute; c) eseguire trattamenti di medicina tradizionale, nonché operazioni chirurgiche e di ostetricia; d) trattare malattie trasmissibili, incluse malattie veneree, o favorire la diffusione di queste malattie; e) procedere a manipolazioni alla colonna vertebrale; f) somministrare medicamenti delle categorie di vendita da A a C a persone che sono in cura presso di loro; g) consegnare medicamenti delle categorie di vendita da A a D; h) raccomandare medicamenti delle categorie di vendita da A a C; i) rilasciare ricette; k) stilare perizie, rilasciare certificati e attestazioni. 2 Esse sono tenute a consultare un medico, qualora lo stato della persona da curare richieda un accertamento o un trattamento medico. 3 Per la protezione della salute pubblica, in caso di violazione del capoverso 1 o 2 o in caso di gravi errori specialistici, l'Ufficio può pronunciare un'interdizione all'eser cizio della professione contro persone che esercitano un'attività che secondo la presente legge non necessita di autorizzazione. 10 500.000 6.2. DIRITTI E DOVERI * Art. 33 * Obblighi professionali 1 Nell'esercizio della loro attività i titolari di un'autorizzazione all'esercizio della professione devono a) orientarsi alle regole riconosciute dell'arte ed ai principi della scienza, dell'etica e dell'economicità; b) salvaguardare i diritti dei pazienti; c) limitarsi al campo di attività descritto nelle direttive di formazione e nelle relative direttive di perfezionamento professionale; d) notificare immediatamente al medico cantonale eventi straordinari nell'ambito dell'igiene pubblica; e) notificare immediatamente alla polizia tutti i casi di morte per cause non naturali. 2 Essi possono gestire contemporaneamente soltanto uno studio o un esercizio. Con l'approvazione dell'Ufficio è lecita la direzione di un secondo studio o di un secondo esercizio se è garantita l'apertura contemporanea di un solo studio rispettivamente di un solo esercizio per volta oppure se sono soddisfatti i presupposti relativi al personale e specialistici per la gestione del secondo studio. 3 I titolari di un'autorizzazione all'esercizio della professione che esercitano la loro professione in un rapporto di dipendenza economica, devono assicurarsi di non venire ostacolati nelle loro decisioni relative a questioni specialistiche. Art. 33a * Delega di compiti a subalterni 1 Persone in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione possono delegare a loro subalterni solo quei compiti che sono essi stessi autorizzati ad eseguire e che non richiedono la loro esecuzione personale. 2 Esse sono responsabili per la padronanza da parte dei subalterni dei compiti delegati. Art. 34 * Obbligo di assistenza professionale, servizio di pronto soccorso 1 Tutti i medici, farmacisti e dentisti operanti nel Cantone sono tenuti a prestare assistenza professionale in casi urgenti. 2 Sono tenuti a collaborare ad un servizio regionale di pronto soccorso e a provvedere per farsi supplire durante una prolungata assenza. 3 Gli ospedali pubblici possono venire coinvolti nei servizi di guardia medica regionali. * 11 500.000 Art. 35 * Segreto professionale 1 Le persone ammesse all'esercizio della professione ed il loro personale ausiliario sono vincolate al segreto professionale. Esse non possono rivelare alcun segreto che è stato loro confidato per via della loro professione o di cui sono venute a conoscenza nell'esercizio della loro professione. 2 Sono per legge liberate dal segreto professionale: * a) qualora si tratti di imporre pretese derivanti dal rapporti di cura o b) * se comunicano alle autorità competenti osservazioni dalle quali si può dedurre un crimine o un delitto contro l'integrità fisica o la vita, la salute pubblica o l'integrità sessuale oppure se appare indicata una misura di protezione di minori o di adulti. 3 I medici sono inoltre per legge liberati dal segreto professionale se redigono per le autorità penali un certificato o un rapporto medico tendente a chiarire se sia stato commesso un reato. * 4 L'Ufficio è competente per la liberazione dal segreto professionale, qualora il paziente stesso non abbia fornito il suo consenso alla liberazione dal segreto professio nale. * Art. 36 * Farmacie private 1 Con l'autorizzazione dell'Ufficio i medici possono gestire una farmacia privata. * 2 L'autorizzazione viene rilasciata ai medici esercitanti la loro professione in una località dove non esiste una farmacia pubblica che garantisca l'approvvigionamento permanente della popolazione e se vi è garanzia dell'immagazzinamento e della consegna dei medicamenti a regola d'arte. La libera vendita oppure la fornitura a riven ditori non è consentita. 3 I medici, anche senza essere autorizzati a gestire una farmacia privata, hanno il diritto di: a) utilizzare medicamenti durante la consultazione; b) consegnare per ogni diagnosi la confezione originale più piccola di un medicamento dopo la consultazione. Art. 37 * Pubblicità 1 Le persone esercitanti una professione soggetta ad autorizzazione possono fare pubblicità, se sono in possesso della necessaria autorizzazione all'esercizio della professione. La pubblicità deve essere a nome del titolare dell'autorizzazione. 2 La pubblicità deve limitarsi all'ambito professionale specifico, deve essere oggettiva e non deve risultare importuna. Possono essere utilizzate soltanto le denominazioni professionali e i titoli contenuti nelle relative leggi. 12 500.000 Art. 38 * Annotazioni 1 Il titolare dell'autorizzazione e i suoi subalterni devono annotare informazioni relative alla loro attività professionale, che contengano indicazioni relative alla persona trattata e i dati essenziali concernenti il periodo ed il tipo di trattamento. 2 Le annotazioni devono essere conservate per almeno 10 anni. Art. 39 * Trattamento di pazienti bisognosi di assistenza 1 I medici e i dentisti sono obbligati a trattare pazienti bisognosi di assistenza. Salvo in casi di emergenza, prima dell'inizio del trattamento devono richiedere una garan zia di assunzione delle spese al comune competente per l'assistenza. In assenza di una garanzia di assunzione delle spese, il comune competente per l'assistenza non è tenuto ad assumersi le spese. Art. 40 * … Art. 41 * … Art. 42 * … Art. 43 * … Art. 44 Servizio di pronto soccorso 1 Nelle località senza medici con facoltà di dispensazione, le farmacie pubbliche sono obbligate a tener aperto un servizio di pronto soccorso permanente 24 ore su 24, onde garantire l'approvvigionamento farmaceutico della popolazione. 2 Con il consenso dell'Ufficio, farmacie che si trovano a poca distanza l'una dall'altra possono garantire in comune il servizio di pronto soccorso. * Art. 45 * … Art. 46 * … Art. 47 * … Art. 48 * … 13 500.000 7. Rimedi giuridici e tasse * Art. 49 * Disposizioni penali 1 Le contravvenzioni commesse con intenzione o per negligenza contro la presente legge o le relative ordinanze e decisioni, vengono punite con una multa fino a 20 000 franchi, per quanto non siano applicabili speciali disposizioni penali. 2 Persone che agiscono a titolo professionale o ripetutamente vengono punite con una multa fino a 100 000 franchi. 3 Le violazioni dell'articolo 15a vengono punite dal comune con multa fino a 1000 franchi, in caso di recidiva fino a 5000 franchi. Esse possono essere sanzionate in procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale. * 4 Nei casi di lieve entità può essere pronunciato un ammonimento. * Art. 50 * Sequestro, distruzione, chiusura dell'esercizio * 1 In caso di pericolo per la salute pubblica, prodotti, oggetti, componenti, piante, apparecchiature o sostanze pericolosi per la salute possono venire sequestrati. La restituzione viene disposta non appena non esiste più alcun pericolo. Se si prevede un pericolo duraturo, viene disposta l'utilizzazione o la distruzione dei prodotti, degli oggetti, delle componenti, delle piante, delle apparecchiature o delle sostanze sequestrati. 2 In caso di violazioni dell'articolo 15b capoverso 1 viene disposta la distruzione delle piante coltivate. * 3 Se la salute pubblica è minacciata dall'esercizio di studi ed esercizi, può venire disposta la loro chiusura. La riapertura di studi rispettivamente esercizi viene disposta quando la minaccia è stata eliminata. Se si prevede un pericolo duraturo, viene disposta la liquidazione dello studio rispettivamente dell'esercizio. * 4 Le spese per l'utilizzazione, la distruzione o la liquidazione sono a carico del pro prietario. Le spese possono venire dedotte dal ricavato dell'utilizzo o della liquida zione. * Art. 50a * Limitazione della distribuzione autonoma; 1. Garanzia della presa in visione 1 In caso di fondato sospetto di contravvenzione alla limitazione del diritto di consegnare medicamenti, i medici devono consentire agli organi di polizia sanitaria di prendere visione delle fatture dei fornitori di medicamenti, delle fatture per medica menti inviate agli assicuratori e della cartella clinica. 14 500.000 Art. 50b * 2. Revoca del diritto di consegnare medicamenti 1 In caso di contravvenzione commessa con intenzione o per negligenza alla limitazione di consegna di cui all'articolo 36 capoverso 3 lettera b o in caso di rifiuto di concedere la presa in visione della documentazione secondo l'articolo 50a, ai medici interessati può essere revocato per un periodo da uno a cinque anni il diritto di consegnare medicamenti. Art. 51 * Rimedi giuridici 1 Nelle cause amministrative, l'impugnazione si conforma alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa. 2 In caso di sequestri e chiusure di esercizi secondo l'articolo 50 il termine d'impugnazione è di dieci giorni. * 3 Nelle cause penali la procedura si conforma alle disposizioni sulla procedura penale dinanzi ad autorità amministrative. Art. 52 * … 8. Disposizioni finali * Art. 53 Entrata in vigore 1 Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore. 1) 2 …* Art. 54 Disposizioni transitorie 1 Le disposizioni emanate in base alla legge sull'organizzazione del servizio dell'igie ne pubblica del 6 settembre 1953 prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono valide. 2 …* 3 …* 4 …* Art. 55 * 1) … Il Governo l'ha dichiarata in vigore, ad eccezione del capitolo VI: «Altre professioni dell'igiene pubblica», per il 1° gen. 1985; questo capitolo è stato dichiarato in vigore per il 1° lug. 1986 15 500.000 Tabella modifiche - Secondo decisione Decisione 02.12.1984 04.03.2001 04.03.2001 04.03.2001 04.03.2001 04.03.2001 04.03.2001 22.09.2002 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 16 Entrata in vigore 01.01.1985 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2003 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 Elemento atto normativo Art. 12 cpv. 2 Art. 19bis Titolo 5. Art. 28b Art. 28c Art. 28d Art. 27 cpv. 1 Art. 1a Art. 4 Art. 5 cpv. 1 Art. 5 cpv. 2 Art. 6 Art. 6a Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Titolo 3. Art. 13 cpv. 1 Art. 13 cpv. 2 Art. 13 cpv. 3 Art. 14 Art. 15 cpv. 1 Art. 15 cpv. 2 Art. 15 cpv. 3 Art. 15a Art. 16 cpv. 2 Art. 28 cpv. 1 Art. 28a Titolo 6. Titolo 6.1. Art. 29 Art. 29a Art. 29b Art. 30 Art. 30a Art. 31 cpv. 1, a) Art. 31 cpv. 3 Art. 32 Titolo 6.2. Art. 33 Art. 33a Art. 34 Art. 35 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 42 Art. 43 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Titolo 7. Art. 49 Art. 50 Art. 52 Titolo 8. Cambiamento prima versione modifica abrogazione introduzione introduzione introduzione introduzione modifica introduzione abrogazione modifica abrogazione revisione totale introduzione revisione totale abrogazione modifica titolo abrogazione abrogazione modifica modifica introduzione introduzione revisione totale modifica modifica introduzione introduzione abrogazione modifica revisione totale modifica introduzione revisione totale introduzione introduzione revisione totale introduzione modifica introduzione revisione totale introduzione revisione totale introduzione revisione totale revisione totale revisione totale revisione totale revisione totale abrogazione abrogazione abrogazione abrogazione abrogazione abrogazione abrogazione modifica revisione totale revisione totale abrogazione modifica Rimando AGS - 500.000 Decisione 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 25.04.2006 25.04.2006 19.04.2007 19.04.2007 19.04.2007 19.04.2007 19.04.2007 19.04.2007 19.04.2007 19.04.2007 19.04.2007 19.04.2007 19.04.2007 19.04.2007 19.04.2007 10.06.2010 10.06.2010 16.06.2010 16.06.2010 16.06.2010 16.06.2010 16.06.2010 16.06.2010 27.08.2010 27.08.2010 16.06.2011 16.06.2011 16.06.2011 07.12.2011 07.12.2011 07.12.2011 31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 18.11.2014 18.11.2014 18.11.2014 13.01.2015 13.01.2015 13.01.2015 13.01.2015 20.10.2015 20.10.2015 Entrata in vigore 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.01.2007 01.01.2007 01.03.2008 01.03.2008 01.03.2008 01.03.2008 01.03.2008 01.03.2008 01.03.2008 01.03.2008 01.03.2008 01.03.2008 01.03.2008 01.03.2008 01.03.2008 01.01.2011 01.01.2011 01.01.2011 01.01.2011 01.01.2011 01.01.2011 01.01.2011 01.01.2011 01.01.2011 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2016 01.01.2016 01.01.2016 01.01.2016 01.01.2016 01.01.2016 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2017 Elemento Art. 53 cpv. 2 Art. 54 cpv. 2 Art. 54 cpv. 3 Art. 54 cpv. 4 Art. 55 Art. 6a cpv. 1, f) Art. 51 cpv. 2 Art. 6a cpv. 1, g) Art. 15b Art. 22 Art. 22a Art. 25 Art. 36 Art. 44 cpv. 2 Art. 50 Art. 50 cpv. 2 Art. 50 cpv. 3 Art. 50 cpv. 4 Art. 50a Art. 50b Art. 49 cpv. 3 Art. 49 cpv. 4 Art. 15a cpv. 2 Art. 22a cpv. 2 Art. 35 cpv. 2 Art. 35 cpv. 3 Art. 35 cpv. 4 Art. 51 Art. 36 cpv. 1 Art. 41 Art. 20 cpv. 3 Art. 20 cpv. 4 Art. 34 cpv. 3 Art. 22a cpv. 1 Art. 24 cpv. 1 Art. 35 cpv. 2, b) Art. 6a cpv. 1, a) Art. 16 Art. 16 cpv. 1 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 23 Art. 25 cpv. 1 Art. 26 Art. 12 cpv. 2 Art. 13 cpv. 1, c) Art. 13 cpv. 1, d) Art. 9 Art. 9 cpv. 1 Art. 9 cpv. 2 Art. 30a cpv. 2 Art. 9 cpv. 3 Art. 22a cpv. 1 Cambiamento abrogazione abrogazione abrogazione abrogazione abrogazione modifica modifica introduzione introduzione abrogazione introduzione modifica titolo revisione totale introduzione modifica titolo modifica modifica introduzione introduzione introduzione modifica introduzione modifica modifica modifica modifica introduzione revisione totale modifica abrogazione introduzione introduzione introduzione modifica modifica modifica modifica modifica titolo modifica abrogazione abrogazione revisione totale revisione totale modifica abrogazione modifica modifica introduzione modifica titolo modifica modifica modifica modifica modifica Rimando AGS 2006, 1799 2010, 2405 2010, 2405 2010, 2405 2010, 2491 2010, 2405 2010, 2405 2010, 2405 2010, 2405 2014-031 2014-031 2014-031 2015-005 2015-005 2015-005 2015-005 2016-001 2016-001 17 500.000 Tabella modifiche - Secondo articolo Elemento atto normativo Art. 1a Art. 4 Art. 5 cpv. 1 Art. 5 cpv. 2 Art. 6 Art. 6a Art. 6a cpv. 1, a) Art. 6a cpv. 1, f) Art. 6a cpv. 1, g) Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 9 cpv. 1 Art. 9 cpv. 2 Art. 9 cpv. 3 Art. 10 Art. 11 Art. 12 cpv. 2 Art. 12 cpv. 2 Titolo 3. Art. 13 cpv. 1 Art. 13 cpv. 1, c) Art. 13 cpv. 1, d) Art. 13 cpv. 2 Art. 13 cpv. 3 Art. 14 Art. 15 cpv. 1 Art. 15 cpv. 2 Art. 15 cpv. 3 Art. 15a Art. 15a cpv. 2 Art. 15b Art. 16 Art. 16 cpv. 1 Art. 16 cpv. 2 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 19bis Art. 20 cpv. 3 Art. 20 cpv. 4 Art. 22 Art. 22a Art. 22a cpv. 1 Art. 22a cpv. 1 Art. 22a cpv. 2 Art. 23 Art. 24 cpv. 1 Art. 25 Art. 25 cpv. 1 Art. 26 Art. 27 cpv. 1 Art. 28 cpv. 1 Titolo 5. Art. 28a Art. 28b Art. 28c Art. 28d Titolo 6. 18 Decisione 02.12.1984 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 31.08.2012 25.04.2006 19.04.2007 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 13.01.2015 13.01.2015 13.01.2015 20.10.2015 19.10.2005 19.10.2005 04.03.2001 18.11.2014 19.10.2005 19.10.2005 18.11.2014 18.11.2014 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 16.06.2010 19.04.2007 31.08.2012 31.08.2012 19.10.2005 31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 04.03.2001 16.06.2011 16.06.2011 19.04.2007 19.04.2007 07.12.2011 20.10.2015 16.06.2010 31.08.2012 07.12.2011 19.04.2007 31.08.2012 31.08.2012 22.09.2002 19.10.2005 04.03.2001 19.10.2005 04.03.2001 04.03.2001 04.03.2001 19.10.2005 Entrata in vigore 01.01.1985 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.01.2013 01.01.2007 01.03.2008 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.01.2016 01.01.2016 01.01.2016 01.01.2017 01.04.2006 01.04.2006 01.01.2002 01.01.2016 01.04.2006 01.04.2006 01.01.2016 01.01.2016 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.01.2011 01.03.2008 01.01.2013 01.01.2013 01.04.2006 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2002 01.01.2012 01.01.2012 01.03.2008 01.03.2008 01.01.2013 01.01.2017 01.01.2011 01.01.2013 01.01.2013 01.03.2008 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2003 01.04.2006 01.01.2002 01.04.2006 01.01.2002 01.01.2002 01.01.2002 01.04.2006 Cambiamento prima versione introduzione abrogazione modifica abrogazione revisione totale introduzione modifica modifica introduzione revisione totale abrogazione modifica titolo modifica titolo modifica modifica modifica abrogazione abrogazione modifica modifica modifica modifica modifica introduzione introduzione introduzione revisione totale modifica modifica introduzione introduzione modifica introduzione modifica titolo modifica abrogazione abrogazione abrogazione revisione totale abrogazione introduzione introduzione abrogazione introduzione modifica modifica modifica revisione totale modifica modifica titolo modifica abrogazione modifica modifica introduzione revisione totale introduzione introduzione introduzione modifica Rimando AGS 2006, 1799 2015-005 2015-005 2015-005 2016-001 2014-031 2014-031 2014-031 2010, 2405 2016-001 2010, 2491 - 500.000 Elemento Titolo 6.1. Art. 29 Art. 29a Art. 29b Art. 30 Art. 30a Art. 30a cpv. 2 Art. 31 cpv. 1, a) Art. 31 cpv. 3 Art. 32 Titolo 6.2. Art. 33 Art. 33a Art. 34 Art. 34 cpv. 3 Art. 35 Art. 35 cpv. 2 Art. 35 cpv. 2, b) Art. 35 cpv. 3 Art. 35 cpv. 4 Art. 36 Art. 36 cpv. 1 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 cpv. 2 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Titolo 7. Art. 49 Art. 49 cpv. 3 Art. 49 cpv. 4 Art. 50 Art. 50 Art. 50 cpv. 2 Art. 50 cpv. 3 Art. 50 cpv. 4 Art. 50a Art. 50b Art. 51 Art. 51 cpv. 2 Art. 52 Titolo 8. Art. 53 cpv. 2 Art. 54 cpv. 2 Art. 54 cpv. 3 Art. 54 cpv. 4 Art. 55 Decisione 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 13.01.2015 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 16.06.2011 19.10.2005 16.06.2010 07.12.2011 16.06.2010 16.06.2010 19.04.2007 27.08.2010 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 27.08.2010 19.10.2005 19.10.2005 19.04.2007 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 10.06.2010 10.06.2010 19.10.2005 19.04.2007 19.04.2007 19.04.2007 19.04.2007 19.04.2007 19.04.2007 16.06.2010 25.04.2006 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 19.10.2005 Entrata in vigore 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.01.2016 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.01.2012 01.04.2006 01.01.2011 01.01.2013 01.01.2011 01.01.2011 01.03.2008 01.01.2011 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.01.2011 01.04.2006 01.04.2006 01.03.2008 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.01.2011 01.01.2011 01.04.2006 01.03.2008 01.03.2008 01.03.2008 01.03.2008 01.03.2008 01.03.2008 01.01.2011 01.01.2007 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 01.04.2006 Cambiamento introduzione revisione totale introduzione introduzione revisione totale introduzione modifica modifica introduzione revisione totale introduzione revisione totale introduzione revisione totale introduzione revisione totale modifica modifica modifica introduzione revisione totale modifica revisione totale revisione totale revisione totale abrogazione abrogazione abrogazione abrogazione introduzione abrogazione abrogazione abrogazione abrogazione modifica revisione totale modifica introduzione revisione totale modifica titolo modifica modifica introduzione introduzione introduzione revisione totale modifica abrogazione modifica abrogazione abrogazione abrogazione abrogazione abrogazione Rimando AGS 2015-005 2010, 2405 2010, 2405 2010, 2405 2010, 2405 2010, 2405 2010, 2405 - 19