16092_2006 - 296 ART 1

Transcript

16092_2006 - 296 ART 1
LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296
COMMA 341
Le piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/ 361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 6 aprile 2009 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle
zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni,
nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate (1):
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi,
l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20
per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito
derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º
gennaio 2009 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo
assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di
euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2012, per i soli immobili
siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche
(2);
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei
limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in
caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che
almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni
successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e
nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito
di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana (3).
(1) A norma dell'articolo 10, comma 1-bis, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, il termine del 1° gennaio 2008, di cui al presente alinea è
sostituito dal termine del 6 aprile 2009.
(2) Lettera modificata dall'articolo 10, comma 1-bis, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39. A norma dell'articolo 37, comma 3, del D.L. 10
ottobre 2012, n. 179, l'esenzione di cui alla presente lettera deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria».
(3) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 562, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
COMMA 341-bis
341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente
al 6 aprile 2009 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di
importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006 (1) (2).
(1) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 562, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
(2) A norma dell'articolo 10, comma 1-bis, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, il termine del 1° gennaio 2008, di cui al presente comma è
sostituito dal termine del 6 aprile 2009.
COMMA 341-ter
341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di
automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del
trasporto su strada (1).
(1) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 562, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.