5. scale fisse e portatili - Associazione Ambiente e Lavoro

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5. scale fisse e portatili - Associazione Ambiente e Lavoro
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5. SCALE FISSE E PORTATILI
N°
PUNTO DI VERIFICA
1
PRINCIPALI MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
FONTI
01.
E’ stata effettuata una specifica Valutare gli specifici aspetti di ri- D.Lgs. 81/2008
valutazione dei rischi associati al- schio legati alle scale fisse e portati- art. 28 c.1 e 2;
Titolo II
le scale fisse portatili
li.
Riportare nella valutazione le misure
di prevenzione e protezione già adottate, e il programma di quelle ritenute opportune per migliorare i livelli di
salute e sicurezza del lavoro
02.
Nei luoghi di lavoro sono utilizzate scale fisse a gradini
D.Lgs. 81/2008
All. IV Capo II
02.01.
Le scale che presentano dislivelli Installare parapetti normali1 o difese
pericolosi dispongono di parapet- equivalenti lungo le scale e i relativi
ti sugli eventuali lati aperti
pianerottoli.
Assicurare la protezione dei dislivelli
in genere, soprattutto lungo aree di
passaggio frequente
D.Lgs. 81/2008
art. 113 c.1;
All. IV p.ti
1.7.1.2, 1.7.2.1
02.02.
I parapetti a protezione delle scale e dei pianerottoli sono:
 costruiti con materiale rigido e
resistente, in buono stato di
conservazione, fissati in modo
da resistere allo sforzo massimo
prevedibile, tenuto conto delle
condizioni ambientali;
 alti almeno 1 m;
 costituiti da almeno due correnti, di cui quello intermedio
posto a circa metà distanza fra
quello superiore e il pavimento;
 dotati, quando necessario, di
fascia di arresto al piede alta
almeno 15 cm
Adeguare i parapetti esistenti. Assicurare in base alla destinazione
d’uso della scala idonee protezioni
laterali dei parapetti (barre orizzontali o verticali, reti etc.) anche per
prevenire la caduta di oggetti dai
gradini (fascia di arresto al piede).
Per lavori edili o di manutenzione
l’altezza della fascia di arresto al
piede deve essere 20 cm, ovvero 30
cm in corrispondenza delle piazzole
di carico e scarico materiali.
I parapetti delle scale devono essere
dotati di corrimano di facile e comoda presa
D.Lgs. 81/2008
All. IV p.to
1.7.2.1; All.
XVIII p.ti 2.1.5.1
e 3.2.2
02.03.
Le rampe di scale delimitate da Installare un corrimano, e, se la ramdue pareti dispongono di almeno pa è di larghezza notevole (indicatiun corrimano
vamente oltre 2 m), aggiungerne un
secondo sull’altro lato.
Assicurare che i corrimano siano di
facile e comoda presa
D.Lgs. 81/2008
art. 113 c.1; All.
IV p.ti 1.7.1.2
Il “parapetto normale” è definito al punto 1.7.2.1 dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.
Dossier Ambiente n. 97 - 88
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5. SCALE FISSE E PORTATILI
N°
PUNTO DI VERIFICA
PRINCIPALI MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
FONTI
02.04.
Le scale fisse sono realizzate a
regola d’arte, e i gradini non sono scivolosi in relazione alle condizioni di utilizzo della scala
Modificare e/o sostituire le scale non
a norma: indicativamente, la somma
di due alzate e di una pedata deve
avere misura compresa fra 62 e 64
cm, la pedata deve essere di almeno
30 cm, l’alzata non deve superare 17
cm, i diversi gradini devono avere la
stessa alzata e pedata.
Per le scale a chiocciola è requisito di
buona norma che la pedata sia di
almeno 30 cm, se misurata a 40 cm
dal montante centrale o parapetto interno.
Rendere la superficie dei gradini uniforme e installare bande antiscivolo,
da sostituire periodicamente.
Effettuare la pulizia delle scale con
cura e idonea frequenza
D.Lgs. 81/2008
art. 113 c.1;
All. IV p.to
1.7.1.1
02.05.
Le scale fisse sono robuste, e costruite e mantenute in modo
adeguato alle modalità d'uso, e
sono in grado di resistere ai carichi massimi ipotizzabili
Installare e mantenere scale in grado
di resistere al carico massimo, anche
derivante dal deflusso delle persone
in emergenza, oppure modificarle
e/o aumentarne il numero
D.Lgs. 81/2008
art. 113 c.1;
All. IV p.to
1.7.1.1
02.06.
Le scale fisse e i relativi piane- Provvedere alla corretta illuminaziorottoli sono adeguatamente illu- ne dei vani scale, anche con impianminati
to di illuminazione di emergenza
D.Lgs. 81/2008
All. IV p.ti
1.5.3, 1.5.11
D.M. 10/3/982
All. III p.to 3.13
UNI EN 1838
02.07.
Le scale fisse sono protette tramite strutture portanti e separanti resistenti al fuoco e porte
resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura
Proteggere le scale dagli effetti degli
incendi. Sono ammesse scale non
protette nei piccoli luoghi di lavoro a
rischio di incendio medio o basso, se
la distanza da un qualsiasi punto del
luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non supera rispettivamente
i valori di 45 e 60 m (30 e 45 m nel
caso di una sola uscita)3
D.M. 10/3/98
All. III p.to 3.3
lettera i
2
Il D.M. 10/3/98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenza nei luoghi di lavoro” dovrà essere sostituito da disposizioni contenute in uno o più nuovi decreti dei Ministero dell’interno, del
lavoro e della previdenza sociale.
3
Le prescrizioni su numero e caratteristiche delle scale qui riportate sono valide per le attività non soggette ai
controlli di prevenzione incendi. Nelle attività soggette è necessario attenersi alla normativa tecnica specifica
antincendio o comunque a quanto previsto dal progetto di prevenzione incendi approvato dal Comando Provinciale VV.F. ai fini del rilascio del CPI,.
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5. SCALE FISSE E PORTATILI
N°
PUNTO DI VERIFICA
PRINCIPALI MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Gli edifici costruiti o adattati interamente per lavorazioni con
pericoli di esplosione o specifici
rischi di incendio a cui siano adibiti più di cinque lavoratori, o gli
edifici di altezza antincendi4 superiore a 24 m, o adibiti a luoghi
di lavoro con rischio di incendio
alto, o dove comunque ogni piano
non può essere servito da una sola uscita (si veda la lista di controllo 4. PORTE, VIE E USCITE DI
EMERGENZA), sono dotati di almeno due scale
Dotare l’edificio di almeno due scale
distinte, quanto più possibile contrapposte, in modo da assicurare la
disponibilità di vie di uscita alternative.
Per gli edifici già costruiti alla data
di entrata in vigore del D.Lgs.
626/94, nel caso di impossibilità di
adeguamento accertata dall'organo
di vigilanza, adottare le misure e
cautele da questo disposte. Le deroghe già concesse mantengono la loro
validità salvo diverso provvedimento
dell'organo di vigilanza
D.Lgs. 81/2008
All. IV p.ti
1.5.12
02.09.
Le scale che servono un solo piano al di sopra o al di sotto del
piano terra, hanno, ciascuna, larghezza adeguata all’affollamento
del piano servito
Adeguare le scale in modo che la
larghezza di ciascuna non sia inferiore a quella delle uscite del piano
servito (per il calcolo della larghezza
richiesta si veda la lista di controllo
4. PORTE, VIE E USCITE DI
EMERGENZA)3
D.M. 10/3/98
All. III p.to 3.6
02.10.
Le scale che servono più piani, al
di sopra o al di sotto del piano
terra, hanno larghezza adeguata
all’affollamento dei piani serviti
Adeguare le scale in modo che ciascuna abbia larghezza non inferiore a
quelle delle uscite di ciascun piano
che vi si immette, e che la loro larghezza complessiva sia commisurata
all’affollamento previsto nei due
piani contigui con maggiore affollamento3
D.M. 10/3/98
All. III p.to 3.6
02.11.
Le scale a servizio dei piani inter- Come misura minima separare i piani
rati non si estendono anche ai interrati del vano scala dal piano
piani fuori terra
terra attraverso una porta resistente
al fuoco soprattutto se si tratta
dell’unica
scala
a
servizio
dell’edificio3
D.M. 10/3/98
All. III p.to 3.8
lettera D
02.12.
La scala di emergenza esterna,
da utilizzare in caso d’incendio, è
sufficientemente protetta da
fiamme, fumo etc.
D.M. 10/3/98
All. III p.to 3.8
lettera E
02.08.
Verificare che il transito lungo la scala esterna non possa essere impedito
da fiamme, fumo e calore che fuoriescano da porte finestre o altre aperture esistenti sulla parete esterna5 su
cui è collocata
FONTI
D.M. 10/3/98
All. III p.to 3.6
4
Altezza ai fini antincendi: altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo
piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso (D.M.
30/11/1983).
5
A titolo orientativo è possibile riferirsi ai requisiti per le scale esterne richiesti dal D.M. 22/2/06 “Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali
Dossier Ambiente n. 97 - 90
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5. SCALE FISSE E PORTATILI
N°
PUNTO DI VERIFICA
03.
PRINCIPALI MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Sono utilizzate scale (a pioli fissate, a pioli portatili, aeree sviluppabili) per lavori temporanei in
quota6
FONTI
Dir.
89/655/CEE,
2001/45/CE
D.Lgs. 81/2008
Titolo IV Capo II
03.01.
Le scale per lavori temporanei in
quota sono state adottate solo
dopo
aver
verificato
l’impossibilità di eseguire i lavori
a partire da un luogo adatto allo
scopo, in condizioni di sicurezza
ed ergonomia adeguate
Subordinare l’uso delle attrezzature
alla non disponibilità di postazioni fisse, e utilizzarle secondo i seguenti
criteri:
a) priorità delle misure di protezione
collettiva (es. parapetti) rispetto a
quelle di protezione individuale
b) dimensioni delle attrezzature adeguate alla natura dei lavori, alle
sollecitazioni prevedibili, alla sicura circolazione
D.Lgs. 81/2008
art. 111 c.1
03.02.
I lavori temporanei in quota su
scale sono effettuati all’esterno
solo in condizioni meteorologiche
sicure
Effettuare i lavori all’esterno solo in
condizioni meteorologiche che non
mettano in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori
D.Lgs. 81/2008
art. 111 c.7
03.03.
I lavoratori addetti ai lavori in Vietare la somministrazione e
quota non assumono bevande al- l’assunzione di bevande alcoliche e
coliche
superalcoliche ai lavoratori addetti
ai lavori in quota
D.Lgs. 81/2008
art. 111 c.8
04.
Sono utilizzate scale a pioli fissate
destinati ad uffici”: scala totalmente esterna, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati:
- i materiali devono essere incombustibili;
- la parete esterna dell'edificio su cui è collocata, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza
pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI/EI
60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano
tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto
sopra indicato.
6
Per lavoro in quota si intende (art. 107 D.Lgs. 81/2008) un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza da un piano stabile superiore a 2 m. Il titolo IV del D.Lgs. 81/2008 riguarda i cantieri temporanei o mobili, ma il Capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota” si applica, in virtù di quanto previsto all’art. 105, a qualsiasi attività che implichi un
“lavoro in quota”, inteso come indicato.
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N°
PUNTO DI VERIFICA
PRINCIPALI MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
FONTI
04.01.
Se la lunghezza è superiore a 5 m
e l'inclinazione superiore a 75°,
la scala a pioli fissata dispone di
gabbia metallica anticaduta
Dotare la scala di adeguata gabbia
anticaduta a partire da 2.5 m dal pavimento.
La parete della gabbia anticaduta
opposta al piano dei pioli deve distare da questi meno di 0.6 m.
I pioli devono distare almeno 0.15 m
dalla parete alla quale sono applicati
o alla quale la scala è fissata
D.Lgs. 81/2008
art. 113 c.2;
All. IV p.ti
1.7.1.3 - 1.7.1.5
04.02.
Ove la gabbia non sia realizzabile
sono state previste altre misure
di protezione dalle cadute
dall’alto
Utilizzare dispositivi di protezione
individuale contro le cadute, compresi appositi sistemi di ancoraggio,
sostitutivi della gabbia, atti ad evitare cadute delle persone per un tratto
superiore ad 1 m7
D.Lgs. 81/2008
art. 113 c.2;
All. IV p.to
1.7.1.6
04.03.
Le scale di collegamento tra impalcature sovrapposte non si trovano l’una in prosecuzione
dell’altra, e le scale che servono
a collegare stabilmente due ponti, sono adeguatamente protette
Realizzare i collegamenti temporanei
fra diversi livelli con scale con inclinazione contrapposta, o comunque sfalsate.
Quando le scale che collegano due
ponti sovrapposti sono sistemate verso la parte esterna dei ponti, devono
essere provviste sul lato esterno di
un parapetto dotato di corrimano
D.Lgs. 81/2008
art. 113 c.4
04.04
Le scale a pioli fissate per
l’accesso a piani o impalcati
sporgono a sufficienza oltre il livello del piano di accesso
Assicurare che le scale sporgano oltre
il livello di accesso, indicativamente
almeno per 1 m, o adottare altre misure equivalenti per consentire una
presa sicura allo sbarco sul piano di
accesso
D.Lgs. 81/2008
artt. 111 c.2,
113 c.6 lettera
d
05.
Sono utilizzate scale a pioli portatili (ad appoggio semplice o
doppie, allungabili o non allungabili)8
UNI EN 341,
353-1/2, 354,
355, 358, 360,
361, 362, 363,
795, 11158
7
Si vedano anche le “Linee guida per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione dalle cadute dall’alto”
dell’ISPESL (ora INAIL Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca; www.ispesl.it o www.inail.it)
8
Per le scale aeree ad inclinazione variabile si veda la lista di controllo 14. Mezzi di sollevamento.
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N°
PUNTO DI VERIFICA
PRINCIPALI MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
FONTI
05.01.
Le scale portatili si utilizzano per
lavori in quota solo se l’uso di attrezzature più sicure non è giustificato per il limitato livello di rischio,
della
breve
durata
d’impiego, o delle caratteristiche
non modificabili dei luoghi
Installare scale fisse o, per operazioni temporanee, utilizzare attrezzature più sicure (es. trabattelli, ponteggi etc.)
D.Lgs. 81/2008
art. 111 c.3
05.02.
Le scale portatili sono conformi
alla normativa vigente al momento della messa in servizio (attualmente art. 113 del D.Lgs.
81/2008), oppure alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1ª e parte
2ª, e dotate di specifica certificazione tecnica9
Sostituire le scale portatili.
Se le scale sono conformi a tutti i requisiti dell’art. 113 acquisire dal costruttore o fornitore l’attestazione
della conformità alla suddetta normativa.
In caso diverso acquisire la documentazione di certificazione di conformità
alla norma tecnica UNI EN 13110, parte
1ª e parte 2ª.
Le scale conformi alla suddetta norma tecnica devono essere accompagnate da un foglio o libretto recante:
 una breve descrizione con indicazione degli elementi costituenti
D.Lgs. 81/2008
art. 71 c.7 lettera ; art. 113
c.10; All. XX
D.M.
23/03/2000
art.1
UNI EN 131-1/2
 indicazioni per un corretto impiego
 istruzioni per la corretta manutenzione e conservazione
Utilizzare tali informazioni per la
formazione e addestramento all’uso
dei lavoratori addetti
9
La conformità alla norma UNI EN 131 consente la deroga alle prescrizioni di carattere costruttive dell’art. 113
del D.Lgs. 81/2008 di cui ai commi 3 (scale semplici), 8 (scale a elementi innestati) e 9 (scale doppie).
10
In particolare la certificazione del costruttore deve contenere le seguenti informazioni:
 nome del fabbricante, anno e mese di fabbricazione e/o numero di serie
 tipo di scala secondo la norma EN 131
 estremi (laboratorio ufficiale, numeri di identificazione, date rilascio) dei certificati delle prove previste
dalla norma UNI EN 131
 carico massimo ammissibile
 l’angolo di inclinazione delle scale qualora non sia evidente per il modo in cui sono state fabbricate o concepite.
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N°
PUNTO DI VERIFICA
PRINCIPALI MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
FONTI
05.03.
Le scale portatili sono utilizzate Acquisire dal costruttore o fornitore
secondo specifiche procedure di la documentazione di certificazione di
sicurezza
conformità alla normativa.
E’ opportuno che le scale portatili
siano utilizzate secondo una procedura di sicurezza e che il loro uso sia
riservato ai soli lavoratori che hanno
ricevuto una formazione e addestramento e specifici documentati11
D.Lgs. 81/2008
art. 71 c.7 lettera a; art. 113
c.6
05.04.
Le scale portatili sono mantenute Effettuare la necessaria manutenzioin buono stato, con pioli integri e, ne ordinaria delle scale e, se necesper le scale in legno, del tipo a sario, sostituirle
incastro sui montanti
D.Lgs. 81/2008
art. 71 c.2
05.05.
Nelle scale portatili in legno i pioli Adeguare o sostituire le scale semsono trattenuti con tiranti in ferro plici in legno. Le scale semplici lunapplicati sotto i due pioli estremi
ghe più di 4 m devono avere anche
un tirante intermedio
D.Lgs. 81/2008
art. 113 c.39
05.06.
Lo scivolamento delle scale a pioli portatili ad appoggio semplice
è impedito con il fissaggio della
parte superiore o inferiore dei
montanti, o con idonei appoggi di
base e di testa antisdrucciolevoli
Munire le scale di idonei sistemi di
aggancio o appoggi di base e di testa
antisdrucciolevoli, o di altro dispositivo di efficacia equivalente, o sostituirle
D.Lgs. 81/2008
art. 113 c.3, 69
05.07.
Le scale portatili appoggiano su Prima dell’uso verificare sempre che
un supporto resistente, stabile, le scale appoggino su un supporto
perfettamente orizzontale, di stabile, adeguato e sicuro
dimensioni adeguate
D.Lgs. 81/2008
art. 113 c.6
05.08.
Sulle scale portatili sono sempre
garantiti all’utilizzatore un appoggio e una presa sicuri in qualsiasi circostanza, anche nel trasporto a mano di pesi
Rivedere i metodi di lavoro sulle scale portatili, anche suddividendo i carichi o modificando i sistemi di trasporto a mano, in modo da assicurare una presa e un appoggio sicuri in
ogni momento
D.Lgs. 81/2008
art. 113 c.7
05.09.
Le scale portatili sospese sono Assicurare che le scale siano agganagganciate in modo sicuro
ciate in modo da evitare qualsiasi
spostamento od oscillazione, eccetto
che per le scale a fune
D.Lgs. 81/2008
art. 113 c.6
11
Si vedano anche le “Linee guida per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scale portatili” dell’ISPESL (ora
INAIL Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca; www.ispesl.it o www.inail.it)
Dossier Ambiente n. 97 - 94
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5. SCALE FISSE E PORTATILI
N°
PUNTO DI VERIFICA
PRINCIPALI MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
FONTI
05.10.
Le scale portatili usate per
l’accesso a postazioni in quota
sporgono a sufficienza oltre il livello di accesso
Assicurare che le scale sporgano oltre
il livello di accesso, indicativamente
almeno per 1 m, o adottare altre misure equivalenti per consentire una
presa sicura allo sbarco sul piano di
accesso
D.Lgs. 81/2008
artt. 111 c.2,
113 c.6 e 7
05.11.
Le modalità d'uso delle scale portatili sono corrette e in particolare è previsto, in caso di pericolo
di sbandamento, che una persona
ne assicuri il piede
Rivedere i metodi di lavoro e addestrare il personale all'uso corretto
delle scale portatili, anche attraverso l’applicazione di una specifica
procedura di sicurezza
D.Lgs. 81/2008
art. 71 c.4 lettera a; c.7 lettera b; art. 113
c.5
05.12.
le scale ad appoggio semplice Regolamentare l’uso delle scale, innon sono utilizzate con inclina- formare e formare i lavoratori.
zione eccessiva o insufficiente
L’angolo di inclinazione deve essere
indicativamente compreso fra 65° e
75°.
In ogni caso attenersi alle istruzioni di
uso delle scale fornite dal fabbricante
D.Lgs. 81/2008
art. 71 c.4 lettera a
05.13.
Le scale portatili doppie (a compasso) sono di lunghezza non superiore a 5 m, e sono dotate di
dispositivo che ne impedisce l'apertura oltre il limite di sicurezza
Utilizzare solo scale doppie di lunghezza non superiore a 5 m, e munirle di adeguate catene antiapertura o
altro dispositivo equivalente, o sostituirle con altre rispondenti ai requisiti di norma
D.Lgs. 81/2008
art. 113 c.99
05.14.
Le scale portatili doppie hanno i
montanti prolungati di almeno
circa 60 cm oltre la piattaforma
terminale (guardacorpo)
Sostituire le scale o adottare misure
che garantiscano una presa sicura
quando si utilizzino gli ultimi gradini,
compreso, eventualmente, il divieto
di operazioni in appoggio su di essi.
In ogni caso attenersi alle istruzioni di
uso delle scale fornite dal fabbricante
D.Lgs. 81/2008
art. 113 c.7
Le scale portatili allungabili a innesti o a sfilo sono utilizzate in
modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi
Adeguare le modalità di sovrapposizione degli elementi o sostituire la
scala, assicurando in ogni caso un
adeguato dispositivo di blocco nella
posizione desiderata
La dimensione del ricoprimento fra i
due elementi deve essere stabilita
dal costruttore e rigorosamente rispettata dall’utilizzatore
D.Lgs. 81/2008
art. 113 c.6
05.15.
UNI EN 131-1
UNI EN 131-1
UNI EN 131-1
UNI 10401
Dossier Ambiente n. 97 - 95
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N°
PUNTO DI VERIFICA
PRINCIPALI MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
FONTI
05.16.
La lunghezza in opera delle scale Utilizzare scale di lunghezza adeguaportatili allungabili a innesti o a ta. I 15 m possono essere superati
sfilo non supera 15 m
solo per particolari esigenze, e se le
estremità superiori dei montanti sono adeguatamente assicurate a parti
fisse
D.Lgs. 81/2008
art. 113 c.89
05.17.
Le scale portatili allungabili a in- Munire le scale di lunghezza superionesti o a sfilo di lunghezza supe- re a 8 m di rompitratta capace di liriore a 8 m sono munite di rom- mitarne la freccia di inflessione
pitratta
D.Lgs. 81/2008
art. 113 c.89
05.18.
Durante l'esecuzione dei lavori
con scale a innesti o a sfilo una
persona a terra vigila in modo
continuo sulla scala
Vigilare sempre da terra sull’uso delle scale ad innesti o a sfilo.
Regolamentare l'uso delle scale, anche
attraverso l’applicazione di una specifica procedura di sicurezza; informare,
formare e addestrare i lavoratori
D.Lgs. 81/2008
art. 71 c.7 lettera a; art. 113
c.8
05.19.
Non è ammessa la presenza di la- Regolamentare l'uso delle scale, anvoratori sulle scale portatili du- che attraverso l’applicazione di una
rante il loro spostamento
specifica procedura di sicurezza; informare, formare e addestrare i lavoratori.
In ogni caso attenersi alle istruzioni di
uso delle scale fornite dal fabbricante
D.Lgs. 81/2008
art. 71 c.7 lettera a; art. 113
c.8
05.20.
Prima del loro uso viene sempre Controllare la stabilità del piano
controllata la stabilità delle scale d’appoggio.
portatili
Scuotere la scala per verificare
l’effettivo appoggio di entrambi i
montanti e assicurare la completa
apertura delle scale doppie a compasso.
Vietare l’appoggio di un piolo a spigoli o a pali o comunque in modo tale da non garantire la massima stabilità dell’attrezzatura
D.Lgs. 81/2008
art. 71 c.6
05.21.
Durante l’uso delle scale gli uten- Regolamentare l'uso delle scale, insili sono agganciati o riposti in formare e formare i lavoratori. Vieborse a tracolla
tare il lancio di oggetti dall’alto
D.Lgs. 81/2008
All. VI p.to 1.7
05.22.
Durante l’uso delle scale portatili
l’operatore è sempre rivolto verso i pioli, non si sporge e fa sempre presa in tre punti (muove un
solo arto alla volta)
D.Lgs. 81/2008
art. 71 c.4 lettera a; 7 lettera a
Dossier Ambiente n. 97 - 96
Regolamentare l’uso delle scale, informare e formare i lavoratori
Non effettuare operazioni contemporanee con entrambe le mani a meno
che, per lavori in quota, non vengano usati adeguati sistemi anticaduta