IT - IPEX
Transcript
IT - IPEX
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.5.2016 COM(2016) 261 final 2016/0135 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato di associazione UE-America centrale riguardo alla sostituzione dell’appendice 2 dell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra IT IT RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA • Motivi e obiettivi della proposta L’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, è stato firmato a Tegucigalpa (Honduras) il 29 giugno 2012 ed è applicato in via provvisoria dal 2013. Uno dei suoi obiettivi è la progressiva liberalizzazione degli scambi di merci tra le parti mediante l’eliminazione dei dazi doganali. Per raggiungere tale obiettivo è necessario determinare le merci originarie di ciascuna parte. L’allegato II dell’accordo di associazione riguarda la definizione della nozione di “prodotti originari” e i metodi di cooperazione amministrativa. L’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario è stabilito nell’appendice 2 dell’allegato II. Le regole specifiche per prodotto si basano sul sistema armonizzato (SA) di classificazione delle merci del 2007, ormai obsoleto. L’America centrale e l’Unione europea hanno convenuto di aggiornare le regole specifiche per prodotto allineandole al sistema armonizzato del 2012, che costituisce la classificazione più aggiornata. L’obiettivo è garantire che le regole specifiche per prodotto restino immutate per i prodotti riclassificati nel sistema armonizzato del 2012. Ciò significa che, nei casi in cui i prodotti vengono spostati in un altro capitolo o in un’altra voce, le regole specifiche per prodotto vengono aggiornate, qualora le regole nel nuovo capitolo o nella nuova voce siano diverse da quelle del capitolo o della voce precedente. Aggiornare le regole specifiche per prodotto dei prodotti trasferiti nelle voci 2852 e 9619 del SA 2012 sarebbe inutilmente complicato, mentre le conseguenze della mancata applicazione delle modifiche minime. In questi casi le modifiche non sono state attuate. Si coglie l’occasione per correggere un errore nelle regole specifiche per prodotto nella nota a piè di pagina della voce 3920 unicamente nella versione spagnola. Nella versione spagnola la nota a piè di pagina si riferisce erroneamente alla voce “ex 3920”, mentre dovrebbe fare riferimento alla voce “3920”. Vengono corrette le regole specifiche per prodotto del capitolo 84 e della voce 8522. Per il capitolo 84 è necessario prevedere una regola alternativa basata sul valore di tutti i materiali non originari che non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto. La regola è stata aggiunta. Per la voce 8522, il riferimento ai prodotti nelle “voci da 8519 a 8521” è sostituito da “voci 8519 e 8521”, dal momento che la voce 8520 è stata soppressa. 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ • Base giuridica Dato che la proposta riguarda la politica commerciale dell’Unione europea, la base giuridica pertinente è l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. • Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. IT 2 IT • Proporzionalità La proposta si limita a quanto è necessario o appropriato per raggiungere gli obiettivi perseguiti. 3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO • Consultazioni dei portatori di interessi Non pertinente. La presente proposta introduce alcune modifiche volte ad aggiornare un testo precedente. • Assunzione e uso di perizie Una perizia esterna da parte degli organismi professionali è stata richiesta solo per i prodotti che si spostano nelle rubriche 2852 e 9619 del SA 2012, se le regole specifiche per prodotto per tali prodotti vengono modificate. I vantaggi di mantenere regole specifiche per prodotto semplificate sono superiori agli effetti minimi sulle norme di origine preferenziali. • Valutazione d’impatto La presente proposta introduce modifiche a un accordo commerciale bilaterale vigente. Non vi sono altre opzioni da esaminare. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 5. ALTRI ELEMENTI Nessuno IT 3 IT 2016/0135 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato di associazione UE-America centrale riguardo alla sostituzione dell’appendice 2 dell’allegato II dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: IT (1) L’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra1 (in seguito “l’accordo”), è stato siglato il 22 marzo 2011 e firmato il 29 giugno 2012. A norma dell’articolo 353, paragrafo 4, dell’accordo, la parte IV dell’accordo è stata applicata in via provvisoria dal 1º agosto 2013 tra l’Unione europea, il Nicaragua, l’Honduras e Panama, dal 1º ottobre 2013 tra queste parti ed El Salvador e il Costa Rica e, dal 1º dicembre 2013, tra l’Unione europea, il Nicaragua, l’Honduras, Panama, El Salvador, il Costa Rica da un lato e il Guatemala, dall’altro. (2) Conformemente all’articolo 36 dell’allegato II dell’accordo, il Consiglio di associazione UE-America centrale (in seguito “il Consiglio di associazione”) può decidere di modificare le appendici dell’allegato II. (3) L’appendice 2 dell’allegato II dell’accordo si basa sulla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sistema armonizzato - SA) 2007. (4) Il sistema armonizzato è aggiornato ogni cinque anni; l’ultimo aggiornamento risale al 2012. Dato che nell’accordo le regole specifiche per prodotto si basano su una versione obsoleta dell’SA, vale a dire il sistema armonizzato 2007, è opportuno aggiornarle per tenere conto del sistema armonizzato 2012. (5) Il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine di cui all’articolo 123 dell’accordo ha accettato le modifiche all’appendice 2 dell’allegato II dell’accordo, contenente l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario (in seguito “le regole specifiche per prodotto”), al fine di adeguare tale appendice all’ultima versione del SA. (6) Le regole specifiche per prodotto dovrebbero restare immutate per i prodotti riclassificati nell’SA 2012. Nei casi in cui i prodotti vengono spostati in un altro capitolo o in un’altra voce, le regole specifiche per prodotto dovrebbero essere 1 GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3. 4 IT aggiunte alle norme dell’elenco nel nuovo capitolo o nella nuova voce, se le norme dell’elenco nel nuovo capitolo o nella nuova voce sono diverse da quelle del capitolo o della voce precedente. (7) Le modifiche alle regole specifiche per prodotto nelle voci 2852 e 9619 derivanti dal SA 2012 saranno di difficile applicazione, dato il gran numero di prodotti trasferito a queste voci, ciascuno con una regola diversa per la determinazione dell’origine. Potrebbero essere mantenute le regole vigenti, perché gli effetti della mancata applicazione delle modifiche non cambia sostanzialmente la determinazione dell’origine dei prodotti. (8) Nel caso della maggior parte dei prodotti trasferiti alla voce 9619, una regola alternativa prevede che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto. Tale regola alternativa dovrebbe essere aggiunta al valore dei materiali non originari fissato ad un massimo del 50%. (9) Si dovrebbe cogliere l’occasione per correggere un errore nelle regole specifiche per prodotto nella nota a piè di pagina della voce 3920 unicamente nella versione spagnola. (10) Sono necessarie modifiche alle norme all’elenco per il capitolo 84 e la voce 8522. È opportuno cogliere l’occasione per correggerle, inserendo le modifiche nella nuova appendice. (11) Per motivi di chiarezza, in considerazione del numero di modifiche che occorre apportare all’appendice 2 dell’allegato II dell’accordo, tale appendice va interamente sostituita. (12) La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione in merito alla sostituzione dell’appendice 2 dell’allegato II dell’accordo, che stabilisce le regole specifiche per prodotto, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione. 2. I rappresentanti dell’Unione nel Consiglio di associazione possono accettare modifiche minori del progetto di decisione del Consiglio di associazione senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 Una volta adottata, la decisione del Consiglio di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. IT 5 IT Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente IT 6 IT