IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA

Transcript

IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di
posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da
parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei
presupposti stabiliti dall’art. 69-bis, aggiunto dalla L.
92/2012 al DLgs. 276/2003.
2
IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
I PRESUPPOSTI
La collaborazione con il medesimo committente ha una
durata complessiva superiore a otto mesi annui per
due anni consecutivi;
il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche
se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo
centro d'imputazione di interessi, costituisce più dell'80
per cento dei corrispettivi annui complessivamente
percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari
consecutivi;
il collaboratore dispone di una postazione fissa di
lavoro presso una delle sedi del committente.
3
IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
LE ESIMENTI
La presunzione non opera se la prestazione lavorativa:
è connotata da competenze teoriche di grado elevato
attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da
capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti
esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
è svolta da soggetto titolare di un reddito non inferiore a
1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del
versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1,
co. 3 della L. 2.8.1990, n.233 (€ 19.196 per il 2013).
4
IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
LE ESCLUSIONI
Sono escluse dalla presunzione di fittizietà le prestazioni
lavorative:
svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali
l’ordinamento richiede l’iscrizione a un ordine
professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o
elenchi e della specifici requisiti e condizioni.
5
IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
GLI EFFETTI DELLA CONVERSIONE
In mancanza dei presupposti opera la presunzione
relativa che, disconoscendo l’attribuzione della partita
IVA, consente di convertire il rapporto di lavoro in una
collaborazione coordinata e continuativa.
La riconduzione del rapporto di lavoro nell’ambito delle
collaborazioni coordinate e continuative comporta, la
successiva – possibile – applicazione dell’art. 69 del
DLgs. 276/2003 e la conseguente possibilità che il
rapporto si consideri di lavoro subordinato fin dall’origine
quando manchino anche i presupposti del rapporto di
lavoro a progetto.
6
IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI
Il co. 1 dell’art. 9 del DL 76/2013 amplia la responsabilità
solidale, nei contratti di appalto nel settore privato,
estendendola ai compensi ed agli obblighi di natura
previdenziale ed assicurativa nei confronti dei lavoratori
impiegati con contratti di natura autonoma.
Anche a questi rapporti di lavoro si rende, pertanto,
applicabile il co. 2 dell’art. 29 del DLgs. 276/2003.
7
IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
EFFICACIA DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
Il co. 5 dell’art. 9 del DL 76/2013 estende l’efficacia delle
comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione,
trasformazione e proroga del rapporto di lavoro ai fini
dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione
sono posti anche a carico dei lavoratori.
La norma ha valore di interpretazione autentica, ha
pertanto effetto retroattivo, ed in tal senso deve essere
letto l’art. 4-bis co. 6 del DLgs. 181/2000, in materia di
pluriefficacia delle comunicazioni obbligatorie.
8
IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
LO STATO DI DISOCCUPAZIONE
È ripristinata la disposizione di cui all’art. 4 co. 1 lett. a) del
DLgs. 181/2000, abrogata dall’art. 4 co. 33 lett. c) della L.
92/2012, in base alla quale per i servizi pubblici per
l'impiego restano in stato di disoccupazione i soggetti che
svolgano un'attività lavorativa tale da determinare un
reddito annuale non superiore al reddito minimo personale
escluso da imposizione, nonché, in ogni caso, i soggetti
che svolgano i lavori socialmente utili.
9
IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI
GRAVIDANZA
All’art. 21 del DLgs. 151/2001, il DL 69/2013, convertito
in L. 9.8.2013 n. 98, aggiunge i co. 1-bis e 2-bis che
dispongono l’obbligo di trasmissione telematica
all’INPS, da parte del medico del S.S.N. o con esso
convenzionato, del certificato di gravidanza indicante la
data presunta del parto, della certificazione di nascita
del bimbo o di interruzione della gravidanza.
La misura attende un apposito decreto di attuazione.
10
IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
INTERVENTI IN MATERIA DI DURC
Il documento di regolarità contributiva ha validità per
120 giorni dal rilascio.
Durante il periodo di validità può essere utilizzato per
appalti diversi da quello per il quale è stato richiesto.
Non è richiesto per i c.d. "lavoro in economia" dei
privati.
11
IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
IL DURC
Per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al
requisito di cui all'art. 38 co. 1 lett. i) del DLgs. 12.4.2006 n.
163 che esclude dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi, nonché dai sub-appalti, i soggetti che
hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali
e assistenziali;
per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11 co. 8
del DLgs. 163/2006 che ne prevede l’efficacia solo a
seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti, fra
cui quello di regolarità contributiva;
(segue)
12
IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
IL DURC
per la stipula del contratto;
per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle
prestazioni relative a servizi e forniture;
per il certificato di collaudo, il certificato di regolare
esecuzione, il certificato di verifica di conformità,
l'attestazione di regolare esecuzione.
Per il pagamento del saldo finale è comunque
necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
13
IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Torna la possibilità di autocertificazione della valutazione
dei rischi in tutti quei settori a basso rischio infortunistico e
di malattie professionali, che saranno individuati da un
apposito decreto ministeriale che fornirà anche il modello
che potrà essere utilizzato dai datori di lavoro che operano
in quei settori per attestare di aver effettuato la valutazione
dei rischi di cui agli artt.17, 28 e 29 del DLgs. 81/2008.
14
IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
ABROGAZIONI CERTIFICATI DI IDONEITÀ FISICA
È abrogato l’art. 9 del DPR 30.12.1956 n. 1668 nonché
l’art. 8 della L. 17.10.1967 n. 977, non sono più richieste:
la visita medica preassuntiva per gli apprendisti,
prevista dall’art. 4 della L. 25/55, peraltro già abrogata
dall’art. 23 co. 5 della L. 133/2008, per cui l’unico obbligo
(a parte le disposizioni in materia di igiene e sicurezza
sui posti di lavoro) era quello nei confronti degli
apprendisti minorenni;
la visita medica per i minori, di cui all’art. 8 della L.
977/67.
15
IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
IL LAVORO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
I co. 4-bis e 4-ter dell’art. 9 del DL 76/2013 introdotti dal
Senato nel corso della conversione in legge contengono,
essenzialmente un invito ai datori di lavoro privati e
pubblici ad introdurre misure “ragionevoli” per garantire
ai lavoratori disabili la parità rispetto agli altri lavoratori
impiegati in azienda.
Il co. 4-bis aumenta la dotazione del Fondo che finanzia
gli interventi a favore di queste persone, mentre il
comma 4-ter sancisce che i datori di lavoro, pubblici e
privati, devono adottare misure ragionevoli per garantire
ai disabili l’uguaglianza sul lavoro.
16
IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
LA CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
Con la sentenza del 4 luglio 2013 la Corte di giustizia
dell’UE, accogliendo il ricorso della Commissione Europea
(C-312/11), ha condannato l’Italia perché le norme
nazionali sul diritto al lavoro delle persone disabili non
rispettano l’art. 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio,
del 27.11.2000, che stabilisce un quadro generale per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro.
In particolare, il nostro Paese è stato condannato perché
non ha imposto "a tutti i datori di lavoro di prevedere, in
funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni
ragionevoli applicabili a tutti i disabili".
17
IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
MISURE “RAGIONEVOLI” PER GARANTIRE AI LAVORATORI
DISABILI LA PARITÀ
L’art. 5 della direttiva 2000/78/CE stabilisce che "Per
garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei
disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che
il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in
funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per
consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o
di avere una promozione o perché possano ricevere una
formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da
parte del datore di lavoro un onere finanziario
sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché
l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti
nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei
disabili".
18
IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
IL LAVORO DEGLI STRANIERI
I co. da 7 a 10-ter dell’art. 9 del DL 76/2013 introducono
alcune modifiche alle disposizione in materia di lavoro dei
cittadini extracomunitari.
In particolare, quanto alla dichiarazione di emersione dei
lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale
irregolarmente occupati si prevede che ove la
dichiarazione di emersione fosse rigettata per cause
imputabili esclusivamente al datore di lavoro al lavoratore
viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa
occupazione.
19
IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
I FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALE
Il co. 5 dell’art. 7 del DL 76/2013 sposta dal 30 giugno
2013 al 31 ottobre 2013 la data entro la quale
dovrebbero essere istituiti i fondi di solidarietà bilaterali
per i settori non coperti dalla normativa in materia di
integrazione salariale (ordinaria o straordinaria).
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, si provvede
mediante l'attivazione dell'apposito fondo di solidarietà
residuale, di cui ai co. 19 ss. dell'art. 3 della L. 92/2012,
con decorrenza dal 1°gennaio 2014.
20
IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA
ESTENSIONE DELL’ASSISTENZA FISCALE
L’art. 51-bis del DL 69/2013, introdotto in sede di
conversione dalla L. 98/2013, consente ai titolari di redditi
di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del
TUIR, di poter usufruire dei centri di assistenza fiscale
(CAF) e dei professionisti di cui alla L. 12/79, per la
presentazione del modello 730 anche in caso di assenza di
un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il
conguaglio.
Sono esclusi da questa possibilità i percettori di indennità
erogate ai membri del Parlamento Europeo.
21