APPUNTI DEL CORSO SULLA SICUREZZA, L`IGIENE E LA

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APPUNTI DEL CORSO SULLA SICUREZZA, L`IGIENE E LA
APPUNTI DEL CORSO SULLA SICUREZZA, L’IGIENE E LA
SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
Parte generale
Diana Cout - ingegnere
Ultimo aggiornamento: dic 2016
SOMMARIO
DATI INAIL 1995 - INFORTUNI SUL LAVORO ....................................................................... 3
DATI INAIL 2002 – 2003 - INFORTUNI SUL LAVORO E DENUNCIATI ALL’INAIL ................ 3
DATI INAIL 2010 - 2011 - INFORTUNI SUL LAVORO E DENUNCIATI ALL’INAIL ................. 3
INTRODUZIONE: LA SICUREZZA COME “SISTEMA” ............................................................ 6
DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SALUTE DEI LAVORATORI ......... 7
LE FIGURE DELLA SICUREZZA ............................................................................................. 8
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO..................................................................................... 8
OBBLIGHI DEL LAVORATORE ............................................................................................... 8
PREVENZIONE ATTRAVERSO L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE ............................ 11
LA QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO .................................................................................. 14
PREVENZIONE ...................................................................................................................... 14
PROTEZIONE ........................................................................................................................ 14
LE MISURE GENERALI DI TUTELA ...................................................................................... 15
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO .......................................................................... 17
LUOGHI DI LAVORO.............................................................................................................. 19
SEGNALETICA DI SICUREZZA ............................................................................................. 20
CARTELLI DI PERICOLO....................................................................................................... 21
CARTELLI DI OBBLIGO ......................................................................................................... 22
CARTELLI DI SICUREZZA .................................................................................................... 23
CARTELLI ANTINCENDIO ..................................................................................................... 24
CARTELLI DI DIVIETO ........................................................................................................... 25
SORVEGLIANZA SANITARIA ................................................................................................ 25
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DATI INAIL 1995 - INFORTUNI SUL LAVORO
15.500.000 GIORNATE LAVORATIVE PERSE
900.000 EVENTI
1200 MORTI
30.000 INVALIDI PERMANENTI
DATI INAIL 2002 – 2003 - INFORTUNI SUL LAVORO E DENUNCIATI ALL’INAIL
Industria e servizi
INFORTUNI
2002
2003
894.667
881.676
INFORTUNI MORTALI
2002
2003
1.290
1.263
Agricoltura
73.670
71.098
167
120
Dipendenti conto Stato
24.503
25.029
24
11
992.840
977.803
1.481
1.394
TOTALE
DATI INAIL 2010 - 2011 - INFORTUNI SUL LAVORO E DENUNCIATI ALL’INAIL
(fonte: INAIL)
- Continuano a calare nel 2011 gli infortuni sul lavoro in Italia, con una flessione del 6,4% sensibilmente superiore al 1,8% dell'anno precedente. Secondo quanto rilevato dalla Consulenza statistico attuariale dell'INAIL, le denunce
complessive pervenute all'Istituto sono state 726mila: 50mila in meno rispetto alle 775.669 del 2010. Importante anche
la diminuzione dei morti sul lavoro che - passando da 973 a 930 vittime - per la seconda volta rimangono al di sotto
della soglia dei mille casi, con un decremento del 4,4% (nel 2010 il calo era stato pari al -7,6%). In generale, dunque seppure in un contesto che rimane grave e drammatico - il fenomeno infortunistico è stato caratterizzato da un
contenimento molto positivo.
Nell'industria infortuni in flessione del 10%. La contrazione degli infortuni ha accomunato tutti i rami delle attività
economiche. La diminuzione più pronunciata è stata registrata nell'Industria (-9,9%), in presenza di un calo
occupazionale dello 0,6%, seguita dall'Agricoltura (-6,3%) - dove il decremento degli occupati secondo Istat è stato
dell'1,9% - e dai Servizi (-4,2%), caratterizzati invece da un aumento degli occupati dell'1%. Positivo, ancora,
l'andamento nelle Costruzioni (-11,0%), influenzato anche dalla diminuzione significativa degli occupati (-5,3% rispetto
al 2010). Nei casi mortali si distinguono per la contrazione più alta i Servizi (-8,8%), a fronte dell'Industria che si attesta
al -2,1% (da segnalare, tuttavia, come le Costruzioni diminuiscano del 10,6%). Si rileva, infine - con tre decessi in più
nel 2011 - un leggero aumento nell'Agricoltura (+2,7%).
Un calo generalizzato sul territorio. A livello territoriale la riduzione degli infortuni è stata generalizzata, con un calo
equivalente al Nord e al Centro (-6%) e uno maggiore nel Mezzogiorno (-8,1%). Il risultato del Nord e del Mezzogiorno
è stato conseguito, peraltro, in concomitanza a una flebile ripresa occupazionale nel territorio (rispettivamente +0,7% e
+0,2%), mentre al Centro gli occupati hanno visto una lieve riduzione (0,1%) rispetto all'anno precedente. Nei casi
mortali si distingue il dato relativo al Mezzogiorno, con una contrazione significativa del 10,2%, mentre il Centro e il
Nord sono caratterizzati da un calo rispettivamente del 2,5% e dell'1,1%.
In controtendenza i casi mortali che interessano le donne. La diminuzione degli infortuni sul lavoro ha riguardato
sia gli uomini che le donne, con un decremento più sensibile per i primi (-6,8% contro -5,5%), peraltro giustificato
anche dall'andamento occupazionale rilevato dall'Istat: il moderato aumento dello 0,4% degli occupati nel 2011 è
dovuto, infatti, quasi esclusivamente al genere femminile (+1,2%, contro il -0,1% maschile). Forte, invece, la differenza
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tra i due sessi per i casi mortali: il calo del 4,4% è influenzato esclusivamente dalla componente maschile (da 895
decessi nel 2010 agli 840 stimati nel 2011, -6,1%). Per le lavoratrici, viceversa, è stato riscontrato un sensibile
aumento dei decessi (+15,4%), passati dai 78 casi del 2010 ai 90 stimati del 2011: tale aumento è dovuto agli episodi
"in itinere" che, per le vittime di sesso femminile, rappresentano d'altronde più della metà del totale.
Forte incremento delle malattie professionali. Nell'ultimo biennio risulta evidente l'incremento eccezionale delle
denunce di malattia professionale, dovuto a diverse cause. Da un lato l'emersione delle cosiddette malattie "perdute",
grazie a una più matura consapevolezza di lavoratori e datori di lavoro favorita dalle iniziative di istituzioni e
organizzazioni (parti sociali, medici di famiglia, patronati). Dall'altro l'inserimento delle patologie muscolo-scheletriche
nelle nuove tabelle delle malattie professionali, che consente un percorso più agevole per il riconoscimento del nesso
di causalità tra esposizione al rischio e insorgenza della malattia. Sono in notevole aumento, inoltre, le denunce di più
malattie per un unico lavoratore, connesse alla sua mansione e per lo stesso rischio. L'incremento, come emerge
dall'analisi per gestione, è molto sostenuto in Agricoltura, dove nel corso del 2011 sono state presentate circa ottomila
denunce, 1.600 in più rispetto all'anno precedente, pari a un aumento del 24,8%. La crescita del numero delle
denunce è più contenuta, invece, tra i Dipendenti in conto Stato (+14,6%) e nell'Industria e Servizi (+6,8%).
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INTRODUZIONE: LA SICUREZZA COME “SISTEMA”
Tra il 1989 ed il 1990 sono state emanate otto direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Una direttiva comunitaria diventa effettivamente vigente in ogni singolo Stato membro dell’Unione
Europea quando questo adotta un provvedimento di attuazione che fissi, nel rispetto della direttiva,
tempi e modalità di applicazione.
Per quanto riguarda l'Italia, il provvedimento di attuazione delle otto direttive comunitarie è costituito
dal Decreto Legislativo (di seguito, in breve, D.Lgs) 19 settembre 1994, n. 626, al quale sono state
apportate le prime modifiche con il Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
Successivamente, il testo del D.Lgs ha subito ulteriori modifiche ad opera:
 del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
 del Decreto-legge n. 510/1996, convertito in Legge 28 novembre 1996, n. 608
 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 359
 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 66
 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422
 della Legge 8 gennaio 2002, n. 1
 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 25 (cui si deve anche il titolo vigente del D.Lgs:
«Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro»)
 della Legge 1° marzo 2002, n. 39
 della Legge 3 febbraio 2003, n. 14
 del Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 233
 del Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195
 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235
La disciplina originaria introdotta dal D.Lgs, rivolta indifferentemente a tutti i settori economici e a
tutte le aziende, sia pubbliche che private, è entrata in vigore il 1° gennaio 1997.
La normativa in esame riguarda in generale il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro.
Non si tratta quindi di norme che hanno annullato le precedenti disposizioni in materia di sicurezza
sul lavoro, ed ancora oggi in vigore: i DPR n. 547 del 1955 e 303 del 1956, nonché le normative sui
rumori, sui dispositivi di sicurezza e l'impiego di macchine, sull'adeguamento degli impianti elettrici.
Ciò che in effetti caratterizza principalmente la disciplina del D.Lgs è il fatto di aver introdotto in ogni
azienda, in modo obbligatorio, un modello organizzativo diretto alla sistematica individuazione e
rimozione o diminuzione dei fattori di rischio presenti.
Proprio per questa ragione possiamo dire che l’intento della disciplina introdotta con il D.Lgs è quello
di costituire la sicurezza come sistema all’interno dei processi produttivi, come parte costitutiva
dell’organizzazione aziendale.
Il 15 maggio 2008 entra in vigore il TU della sicurezza dLGS. 81/2008, che praticvametne abroga
tutte le norme previdenti.
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DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SALUTE DEI LAVORATORI
DPR 27 aprile 1955 n. 547
“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”
DPR 19 marzo 1956 n. 303
“Norme generali per l’igiene del lavoro”
DPR 7 gennaio 1956 n. 164
“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”
Dlgs 10 aprile 2006, n. 195
“Attuazione della direttiva 2003/10/Ce relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici –
Rumore”
Dlgs 19 agosto 2005, n. 187
"Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche"
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
”Attuazione delle direttive 89/391/Cee, 89/654/Cee, 89/655/Cee, 89/656/Cee, 90/269/Cee, 90/270/Cee,
90/394/Cee, 90/679/Cee, 93/88/Cee, 95/63/Ce, 97/42/Ce, 98/24/Ce, 99/38/Ce, 99/92/Ce, 2001/45/Ce,
2003/10/Ce e 2003/18/Ce riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro”
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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LE FIGURE DELLA SICUREZZA
- IL LAVORATORE
- IL DATORE DI LAVORO
- IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPP
- IL MEDICO COMPETENTE
- IL RESPONSABILE DEL SPP
- IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
 Valutare i rischi
 Elaborare un documento contenente:
1) relazione sulla valutazione effettuata
2) individuazione delle misure conseguenti
3) programma delle misure opportune al miglioramento
 Designare il responsabile del spp
 Nominare nei casi previsti il medico competente
 Adottare le misure atte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori
 Designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, e
di pronto soccorso
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Art. 20. Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai
fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie
competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni
di pericolo grave e incombente,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
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i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal
medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto.
RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
NELLE AZIENDE CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI IL DATORE DI LAVORO INDICE ALMENO UNA
VOLTA ALL’ANNO UNA RIUNIONE CUI PARTECIPANO:
A) IL DATORE DI LAVORO
B) IL RESPONSABILE DEL SPP
C) IL MEDICO COMPETENTE
D) IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
OGGETTO:
- IL PIANO DELLA SICUREZZA: esame ed aggiornamento continuo.
- I MEZZI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE: valutazione di idoneità al rischio specifico e loro fornitura.
- INFORMAZIONE E FORMAZIONE: attuazione del programma e verifica dei risultati a mezzo
monitoraggio
LA RIUNIONE E’ CONVOCATA:
- Con adeguato preavviso
- Su ordine del giorno scritto
- La riunione viene verbalizzata
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione in presenza di gravi e motivate situazioni di
rischio o di significative variazioni delle condizioni di sicurezza.
RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA
IL RLS PUO’ ESSERE: Per aziende fino a 15 dipendenti
MODALITA’
Eletto da parte dei lavoratori al loro interno.
Individuato dalle parti sociali per più aziende nell’ambito territoriale o del
comparto.
Eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze
sindacali.
DOCUMENTO
Verbale di elezione
Lettera di nomina
Verbale di elezione
IL RLS PUO’ ESSERE: Per aziende con oltre 15 dipendenti
MODALITA’
DOCUMENTO
Eletto in assenza delle RSA, dall’assemblea dei lavoratori
Verbale di elezione
Eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze Verbale di elezione
sindacali.
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FUNZIONI DEL RAPPRESENTANTE
Accesso ai luoghi di lavoro:
L’accesso viene esercitato con le limitazioni previste dalla legge o dall’accordo sottoscritto dalle parti
(attività concernenti la sicurezza dello stato, riservate o coperte da segreto militare ecc.)
Le visite possono essere svolte congiuntamente al RSPP o ad un addetto alla sicurezza incaricato.
ATTRIBUZIONI
Consultazione in ordine:
- Alla designazione del RSPP e degli addetti al SPP
- Ai criteri di valutazione dei rischi
- Alla programmazione, realizzazione e verifica degli interventi di prevenzione.
- Alla designazione degli addetti alla squadra antincendio, evacuazione e pronto soccorso.
-All’organizzazione della formazione alla sicurezza
Informazione:
- Sui contenuti del piano di sicurezza.
- Sulle schede di rischio delle sostanze e preparati pericolosi.
- Sulle specifiche tecniche afferenti le attrezzature, macchine, impianti e dispositivi di sicurezza.
- Sulle prescrizioni degli organi di vigilanza.
Di formazione:
Tale da assicurargli adeguate nozioni sulla normativa di igiene e sicurezza e sulle tecniche di controllo
e prevenzione dei rischi.
Di individuazione ed attuazione di misure di prevenzione
Di osservazione, in occasione di visite ispettive e verifiche obbligatorie
Di proposta in merito all’attività di prevenzione
Di partecipazione alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
Di ricorso all’autorità di vigilanza, qual’ora le misure di sicurezza permangano insufficienti e/o inidonee
Di promozione ai fini dell’elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di miglioramento per la
salute e la sicurezza
OBBLIGO DI SEGNALARE
Al datore di lavoro (o in sua vece al dirigente, ed al responsabile del SPP), le inadempienze alle
norme di igiene e sicurezza rilevate nel corso della vigilanza sui luoghi di lavoro.
DISPONIBILITA’ DI TEMPO E MEZZI
Il datore di lavoro:
Concede ai RLS un sufficiente esonero dal lavoro, senza perdita di retribuzione, per lo svolgimento
dell’incarico.
Mette a disposizione i mezzi e le professionalità del SPP necessari per esercitare le funzioni di
sicurezza.
DIRITTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE
Il RLS accede alle informazioni contenute:
1. Nel piano di sicurezza
2. Nel registro degli infortuni
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3. Nella documentazione aziendale concernente la sicurezza del lavoro
CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
La consultazione del rappresentante si svolge in modo da garantirne l’effettività e la tempestività
Il rappresentante ha facoltà di formulare proposte ed opinioni in merito alle tematiche oggetto di
consultazione
Il verbale della consultazione riporta le osservazioni e proposte formulate. Se la consultazione avviene
mediante procedura scritta, il RLS conferma l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul
verbale della riunione.
OBBLIGO DEL SEGRETO
Il rappresentante ricevute le notizie e presa visione della documentazione di sicurezza, è tenuto a
farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto del segreto sui processi lavorativi
PREVENZIONE ATTRAVERSO L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE
INFORMAZIONE SU:
- I rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività
- Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate
- I pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi
- Le procedure di pronto soccorso lotta antincendio ed evacuazione
- Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione evacuazione e pronto
soccorso
FORMAZIONE:
- in merito alla mansione ed al posto di lavoro
- in merito all’uso delle macchine
- in merito all’uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale
Art. 36. Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale ;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico
competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche
ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
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4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e
doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in
vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di
lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischio all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti
della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti,
tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro
in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa
dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti
misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva
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nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a
4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che
occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua
veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto
sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal
datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai
fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
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LA QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO
R=PxM
R = rischio
P = probabilità dell’evento
M = magnitudine dell’evento
esempio:
rischio di morte in Italia derivante dall’uso di gas domestico
- 200 esplosioni anno
- 1 morto ogni 20 esplosioni
- 50 milioni di abitanti
R = PxM = (200 x 1/20)/50.000.000 =
= 2x10-6 = morti/(abitanti x anno)
PREVENZIONE
COMPLESSO DELLE DISPOSIZIONI O MISURE ADOTTATE O PREVISTE IN TUTTE LE FASI
DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA PER EVITARE O DIMINUIRE I RISCHI
PROTEZIONE
INSIEME DEI PROVVEDIMENTI TECNICI ORGANIZZATIVI PROCEDURALI E COMPOTAMENTALI
CON I QUALI IN PRESENZA DI UN RISCHIO CHE NON POSSA ESSERE ULTERIORMENTE
RIDOTTO SI PONE UN VALIDO LIMITE ALLA PERICOLOSITA’ DELLA SITUAZIONE ANCHE
RICORRENDO AI MEZZI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE
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LE MISURE GENERALI DI TUTELA
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
ELIMINAZIONE DEI RISCHI
RIDUZIONE DEI RISCHI ALLA FONTE
PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE
SOSTITUZIONE DI CIO’ CHE E’ PERICOLOSO CON CIO’ CHE LO E’ MENO
RISPETTO DEI PRINCIPI ERGONOMICI
PRIORITA’ DELLE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA RISPETTO A QUELLE INDIVIDUALI
LIMITAZIONE AL NUMERO MINIMO DI ADDETTI CHE SONO O POSSONO ESSERE ESPOSTI AL
RISCHIO
UTILIZZO LIMITATO DEGLI AGENTI CHIMICI
FISICI O BIOLOGICI SUI LUOGLI DI LAVORO
CONTROLLO SANITARIO DEI LAVORATORI
ALLONTANAMENTO DEL LAVORATORE DALL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO
MISURE IGIENICHE
MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVE O INDIVIDUALI
MISURE DI EMERGENZA IN CASO DI PRONTO SOCCORSO, LOTTA ANTINCENDIO,
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI E ALTRO
USO DI SEGNALI DI AVVERTIMENTO E SICUREZZA
REGOLARE MANUTENZIONE DI AMBIENTI ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI
INFORMAZIONE, FORMAZIONE CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
ISTRUZIONI ADEGUATE AI LAVORATORI
Art. 15. - Misure generali di tutela.
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso
che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonche'
l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro,
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al
fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al
rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona
e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
15
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di
sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun
caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
16
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
IL DATORE DI LAVORO METTE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ATTREZZATURE
ADEGUATE AL LAVORO DA SVOLGERE
IL DATORE DI LAVORO ATTUA LE MISURE ATTE A RIDURRE AL MINIMO I RISCHI CONNESSI
ALL’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO
IL DATORE DI LAVORO SI ASSICURA CHE I LAVORATORI INCARICATI DI USARE LE
ATTREZZATURE
DI
LAVORO
RICEVANO
UNA
ADEGUATA
FORMAZIONE
O
ADDESTRAMENTO
SICUREZZA DELLE MACCHINE
MACCHINA
Definizione dalla Direttiva 89/392 “direttiva macchine” recepita dal DPR 24 luglio 1996 n.459
UN INSIEME DI PEZZI E DI ORGANI, DI CUI ALMENO UNO MOBILE, COLLEGATI TRA LORO.
UN INSIEME DI MACCHINE E DI APPARECCHI CHE PER RAGGIUNGERE UN DETERMINATO
RISULTATO SONO DISPOSTI E COLLEGATI IN MODO DA AVERE UN FUNZIONAMENTO
SOLIDALE.
UN ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE CHE MODIFICA LA FUNZIONE DI UNA MACCHINA, NEI
LIMITI IN CUI ESSA NON SIA UN PEZZO DI RICAMBIO O UN UTENSILE.
MACCHINE ESCLUSE DALL’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA
1) MACCHINE LA CUI UNICA FONTE DI ENERGIA SIA QUELLA PRODOTTA DALLA FORZA
UMANA DIRETTAMENTE APPLICATA.
2) MACCHINE PER USO MEDICO.
3) MACCHINE PER PARCHI DI DIVERTIMENTO.
4) CALDAIE E RECIPIENTI A PRESSIONE.
............ ALTRE
ARRESTO DI EMERGENZA
CASI NEI QUALI NON E’ PREVISTO ALCUN DISPOSITIVO PER L’ARRESTO DI EMERGENZA:
1: MACCHINE NELLE QUALI IL DISPOSITIVO NON RIDURREBBE IL RISCHIO, SIA PERCHE’ NON
DIMINUIREBBE IL TEMPO DI ARRESTO, SIA PERCHE’ NON CONSENTIREBBE L’ADOZIONE
DELLE MISURE SPECIALI RICHIESTE PER TALE RISCHIO.
2: MACCHINE PORTATILI E QUELLE CHE POSSONO ESSERE GUIDATE CON LE MANI.
17
VENDITA DI MACCHINE
CHIUNQUE IN ITALIA VENDA, NOLLEGGI O CONCEDA IN USO MACCHINE O COMPONENTI DI
SICUREZZA GIA’ IMMESSI SUL MERCATO O GIA’ IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 21 SETTEMBRE
1996, E PRIVI DI MARCATURA CE, DEVE ATTESTARE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
CHE GLI STESSI SONO CONFORMI AL MOMENTO DELLA CONSEGNA ALLA LEGISLAZIONE
PREVIGENTE.
LA MARCATURA CE COME STRATEGIA CHIAVE DEL MERCATO UNICO PER LA LIBERA
CIRCOLAZIONE DI MERCI SICURE.
IL PROBLEMA:
PRODOTTI CONSIDERATI SICURI IN UN PAESE PERCHE’ CONFORMI ALLA REGOLA TECNICA
IN VIGORE NEL LUOGO, NON ERA CONSIDERATO SICURO IN UN ALTRO PAESE NEL QUALE
ERA IN VIGORE UNA DIVERSA REGOLA TECNICA.
LA SOLUZIONE
“APPROCCIO GLOBALE ALLA CERTIFICAZIONE ED ALLE PROVE”.
QUESTO DOCUMENTO DEL 1989 STABILISCE LE MODALITA’ SECONDO LE QUALI DEBBONO
ESSERE EFFETTUATE LE ATTIVITA’ DI PROVA E CERTIFICAZIONE ED INDICA L’IMPIEGO
DELLA MARCATURA CE DA APPLICARE SUI PRODOTTI INDUSTRIALI OGGETTO DI DIRETTIVE
COMUNITARIE PER ASSICURARNE LA LIBERA CIRCOLAZIONE.
LA MARCATURA CE SOSTITUISCE TUTTI I MARCHI NAZIONALI AVENTI LO SCOPO DI
INDICARE LA CONFORMITA’ A REGOLAMENTI (REGOLE TECNICHE) NAZIONALI CHE CON
L’EMANAZIONE DI UNA DIRETTIVA CESSANO DI AVERE VALIDITA’.
LE DIRETTIVE DEL “NUOVO APPROCCIO” SONO DI “ARMONIZZAZIONE TOTALE”. GLI ASPETTI
DI SICUREZZA NON SONO RISOLTI INTRODUCENDO NEL LORO INTERNO REGOLE TECNICHE
MA RIFACENDOSI A DUE ELEMENTI BASE:
- I RIFERIMENTI ESSENZIALI
- I RIFERIMENTI ALLE NORME
(NORME TECNICHE ARMONIZZATE SVILUPPATE DA CEN E CENELEC, NORME NAZIONALI, E
INTERNAZIONALI).
L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ NELLE DIRETTIVE EUROPEE
LE PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ DA PRESCRIVERE NELLE
DIRETTIVE DI ARMONIZZAZIONE DEBBONO ESSERE SCELTE TRA 8 POSSIBILI MODULI
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LUOGHI DI LAVORO
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
1) VIE DI CIRCOLAZIONE CHE CONDUCONO A USCITE O USCITE DI EMERGENZA DEBBONO
ESSERE MANTENUTE SGOMBRE
2) LUOGHI DI LAVORO IMPIANTI E DISPOSITIVI DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTI A
REGOLARE MANUTENZIONE, ED ELIMINATI IL PIU’ RAPIDAMENTE POSSIBILE I DIFETTI
CHE PREGIUDICANO LA SICUREZZA
3) LUOGHI DI LAVORO, IMPIANTI E DISPOSITIVI DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTI A
REGOLARE PULITURA IN MODO DA ASSICURARE CONDIZIONI IGIENICHE ADEGUATE
4) IMPIANTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTI A REGOLARE
MANUTENZIONE E CONTROLLO DI FUNZIONAMENTO
Caratteristiche dell'ambiente di lavoro .
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro
dorso-lombare nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate
dal lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi
a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a
livelli diversi;
- il pavimento o il punto d'appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.
19
SEGNALETICA DI SICUREZZA
L’USO DEI CARTELLI E’ OBBLIGATORIO QUANDO SIA NECESSARIO SEGNALARE UN DIVIETO,
UN AVVERTIMENTO O UN OBBLIGO, OPPURE QUANDO SIA NECESSARIO INDICARE
L’UBICAZIONE E L’IDENTIFICAZIONE DEI MEZZI DI SALVATAGGIO O DI PRONTO SOCCORSO.
DIMENSIONI DEI CARTELLI
LA DIMENSIONE DEL CARTELLO PUO’ ESSERE DEDOTTA DALLA FORMULA:
A >= L2 / 2000
dove:
A= AREA DEL CARTELLO [m]
L = DISTANZA DI PERCEZIONE [m]
20
CARTELLI DI PERICOLO
21
CARTELLI DI OBBLIGO
22
CARTELLI DI SICUREZZA
23
CARTELLI ANTINCENDIO
24
CARTELLI DI DIVIETO
25
SORVEGLIANZA SANITARIA
- CONTROLLO SANITARIO PERIODICO PERMETTE DI CONTROLLARE LO STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI E DI EVIDENZIARE
INDIRETTAMENTE ANOMALIE NELL’AMBIENTE DI LAVORO.
- LIBRETTO SANITARIO PERSONALE RIPORTA I PRINCIPALI DATI RELATIVI ALLA SALUTE DELL’INDIVIDUO.
- CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO PERMETTE DI CONOSCERE LE MANSIONI ED I RISCHI RELATIVI;
CONSENTE DI ESPRIMERE L’IDONEITÀ O MENO DI UN LAVORATORE AD UNA CERTA
MANSIONE
26
Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del
Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011

Attività 1 : Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con
3
quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm /h

Attività 2 : Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con
3
potenzialità superiore a 50 Nm /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di
distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

Attività 3 : Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:
a. compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3;
b. disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.

.
Attività 4 : Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:
3
compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m ;
3
a. disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ;

Attività 5 : Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per
3
capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m

Attività 6 : Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o
chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore
a 0,5 MPa

Attività 7 : Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas
naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 624

Attività 8 : Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

Attività 9 : Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o
comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio

Attività 10 : Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili
3
con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m

Attività 11 : Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con
3
punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m

Attività 12 : Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di
3
qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m

Attività 13 : Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica;
contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi:
27
.
Impianti di distribuzione carburanti liquidi;
a. Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).

Attività 14 : Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5
addetti.

Attività 15 : Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità
3
geometrica superiore a 1 m

Attività 16 : Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed
3
animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m

Attività 17 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti
classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni

Attività 18 : Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.
Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o
deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi;

Attività 19 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che
possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi
organici

Attività 20 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di
metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici

Attività 21 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette
all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili

Attività 22 : Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al
60% di perossido di idrogeno

Attività 23 : Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di
fosforo


Attività 24 : Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con
potenzialità superiore a 10.000 kg
Attività 25 : Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg

Attività 26 : Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe
ad alto tenore di magnesio

Attività 27 : Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg;
Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

Attività 28 : Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto
essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg

Attività 29 : Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
28

Attività 30 : Zuccherifici e raffinerie dello zucchero

Attività 31 : Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg

Attività 32 : Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di
essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg

Attività 33 : Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di
prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a
50.000 kg

Attività 34 : Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche,
depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con
quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

Attività 35 : Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte
fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche
con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg

Attività 36 : Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno,
di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con
quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza
esterne superiori a 100 m

Attività 37 : Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in
deposito superiore a 5.000 kg

Attività 38 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti
naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

Attività 39 : Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e
calzaturifici, con oltre 25 addetti

Attività 40 : Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili,
lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o
in deposito superiori a 5.000 kg

Attività 41 : Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive

Attività 42 : Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di
2
superficie complessiva superiore a 200 m

Attività 43 : Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o
laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;

Attività 44 : Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche,
con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg

Attività 45 : Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci,
coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili

Attività 46 : Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in
massa superiori a 50.000 kg
29

Attività 47 : Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con
quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg;
Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 10.000 kg.

Attività 48 : Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti
3
combustibili in quantitativi superiori a 1 m

Attività 49 : Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti
di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW

Attività 50 : Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori
elettrici e simili, con oltre 5 addetti

Attività 51 : Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività
comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed
argenteria fino a 25 addetti.

Attività 52 : Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale
rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti

Attività 53 : Officine per la riparazione di:

veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ;

materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m ;
2
2

Attività 54 : Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti

Attività 55 : Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a
3000 m

2
Attività 56 : Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25
addetti

Attività 57 : Cementifici con oltre 25 addetti

Attività 58 : Pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27
del D.Lgs. 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

Attività 59 : Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e
di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D.Lgs. 230/95)

Attività 60 : Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. , con esclusione dei depositi in corso di spedizione

Attività 61 : Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1,
lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]

Attività 62 : Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli
di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:

impianti nucleari;

reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
30

impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;

impianti per la separazione degli isotopi;

impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;

attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.


Attività 63 : Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di
paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata
ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito
Attività 64 : Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti

Attività 65 : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a
carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al
2
chiuso superiore a 200 m . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in
locali o luoghi aperti al pubblico.

Attività 66 : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati,
villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie,
con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità
ricettiva superiore a 400 persone.

Attività 67 : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili
nido con oltre 30 persone presenti

Attività 68 : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o
residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese
2
quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m

Attività 69 : Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici,
2
con superficie lorda superiore a 400 m comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni
temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Attività 70 : Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m con quantitativi di merci e
materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg

2
Attività 71 : Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti

Attività 72 : Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere
biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel
presente Allegato.

Attività 73 : Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità
strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità,
2
ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m , indipendentemente dal numero di attività costituenti e
dalla relativa diversa titolarità

Attività 74 : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con
potenzialità superiore a 116 kW
31

Attività 75 : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie
2
complessiva superiore a 300 m ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a
2
2
500 m ; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m

Attività 76 : Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti

Attività 77 : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m

Attività 78 : Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al
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pubblico superiore a 5000 m ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee
2

Attività 79 : Interporti con superficie superiore a 20.000 m

Attività 80 : Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m
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