APPUNTI DEL CORSO SULLA SICUREZZA, L`IGIENE E LA
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APPUNTI DEL CORSO SULLA SICUREZZA, L`IGIENE E LA
APPUNTI DEL CORSO SULLA SICUREZZA, L’IGIENE E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO Parte generale Diana Cout - ingegnere Ultimo aggiornamento: dic 2016 SOMMARIO DATI INAIL 1995 - INFORTUNI SUL LAVORO ....................................................................... 3 DATI INAIL 2002 – 2003 - INFORTUNI SUL LAVORO E DENUNCIATI ALL’INAIL ................ 3 DATI INAIL 2010 - 2011 - INFORTUNI SUL LAVORO E DENUNCIATI ALL’INAIL ................. 3 INTRODUZIONE: LA SICUREZZA COME “SISTEMA” ............................................................ 6 DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SALUTE DEI LAVORATORI ......... 7 LE FIGURE DELLA SICUREZZA ............................................................................................. 8 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO..................................................................................... 8 OBBLIGHI DEL LAVORATORE ............................................................................................... 8 PREVENZIONE ATTRAVERSO L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE ............................ 11 LA QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO .................................................................................. 14 PREVENZIONE ...................................................................................................................... 14 PROTEZIONE ........................................................................................................................ 14 LE MISURE GENERALI DI TUTELA ...................................................................................... 15 USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO .......................................................................... 17 LUOGHI DI LAVORO.............................................................................................................. 19 SEGNALETICA DI SICUREZZA ............................................................................................. 20 CARTELLI DI PERICOLO....................................................................................................... 21 CARTELLI DI OBBLIGO ......................................................................................................... 22 CARTELLI DI SICUREZZA .................................................................................................... 23 CARTELLI ANTINCENDIO ..................................................................................................... 24 CARTELLI DI DIVIETO ........................................................................................................... 25 SORVEGLIANZA SANITARIA ................................................................................................ 25 2 DATI INAIL 1995 - INFORTUNI SUL LAVORO 15.500.000 GIORNATE LAVORATIVE PERSE 900.000 EVENTI 1200 MORTI 30.000 INVALIDI PERMANENTI DATI INAIL 2002 – 2003 - INFORTUNI SUL LAVORO E DENUNCIATI ALL’INAIL Industria e servizi INFORTUNI 2002 2003 894.667 881.676 INFORTUNI MORTALI 2002 2003 1.290 1.263 Agricoltura 73.670 71.098 167 120 Dipendenti conto Stato 24.503 25.029 24 11 992.840 977.803 1.481 1.394 TOTALE DATI INAIL 2010 - 2011 - INFORTUNI SUL LAVORO E DENUNCIATI ALL’INAIL (fonte: INAIL) - Continuano a calare nel 2011 gli infortuni sul lavoro in Italia, con una flessione del 6,4% sensibilmente superiore al 1,8% dell'anno precedente. Secondo quanto rilevato dalla Consulenza statistico attuariale dell'INAIL, le denunce complessive pervenute all'Istituto sono state 726mila: 50mila in meno rispetto alle 775.669 del 2010. Importante anche la diminuzione dei morti sul lavoro che - passando da 973 a 930 vittime - per la seconda volta rimangono al di sotto della soglia dei mille casi, con un decremento del 4,4% (nel 2010 il calo era stato pari al -7,6%). In generale, dunque seppure in un contesto che rimane grave e drammatico - il fenomeno infortunistico è stato caratterizzato da un contenimento molto positivo. Nell'industria infortuni in flessione del 10%. La contrazione degli infortuni ha accomunato tutti i rami delle attività economiche. La diminuzione più pronunciata è stata registrata nell'Industria (-9,9%), in presenza di un calo occupazionale dello 0,6%, seguita dall'Agricoltura (-6,3%) - dove il decremento degli occupati secondo Istat è stato dell'1,9% - e dai Servizi (-4,2%), caratterizzati invece da un aumento degli occupati dell'1%. Positivo, ancora, l'andamento nelle Costruzioni (-11,0%), influenzato anche dalla diminuzione significativa degli occupati (-5,3% rispetto al 2010). Nei casi mortali si distinguono per la contrazione più alta i Servizi (-8,8%), a fronte dell'Industria che si attesta al -2,1% (da segnalare, tuttavia, come le Costruzioni diminuiscano del 10,6%). Si rileva, infine - con tre decessi in più nel 2011 - un leggero aumento nell'Agricoltura (+2,7%). Un calo generalizzato sul territorio. A livello territoriale la riduzione degli infortuni è stata generalizzata, con un calo equivalente al Nord e al Centro (-6%) e uno maggiore nel Mezzogiorno (-8,1%). Il risultato del Nord e del Mezzogiorno è stato conseguito, peraltro, in concomitanza a una flebile ripresa occupazionale nel territorio (rispettivamente +0,7% e +0,2%), mentre al Centro gli occupati hanno visto una lieve riduzione (0,1%) rispetto all'anno precedente. Nei casi mortali si distingue il dato relativo al Mezzogiorno, con una contrazione significativa del 10,2%, mentre il Centro e il Nord sono caratterizzati da un calo rispettivamente del 2,5% e dell'1,1%. In controtendenza i casi mortali che interessano le donne. La diminuzione degli infortuni sul lavoro ha riguardato sia gli uomini che le donne, con un decremento più sensibile per i primi (-6,8% contro -5,5%), peraltro giustificato anche dall'andamento occupazionale rilevato dall'Istat: il moderato aumento dello 0,4% degli occupati nel 2011 è dovuto, infatti, quasi esclusivamente al genere femminile (+1,2%, contro il -0,1% maschile). Forte, invece, la differenza 3 tra i due sessi per i casi mortali: il calo del 4,4% è influenzato esclusivamente dalla componente maschile (da 895 decessi nel 2010 agli 840 stimati nel 2011, -6,1%). Per le lavoratrici, viceversa, è stato riscontrato un sensibile aumento dei decessi (+15,4%), passati dai 78 casi del 2010 ai 90 stimati del 2011: tale aumento è dovuto agli episodi "in itinere" che, per le vittime di sesso femminile, rappresentano d'altronde più della metà del totale. Forte incremento delle malattie professionali. Nell'ultimo biennio risulta evidente l'incremento eccezionale delle denunce di malattia professionale, dovuto a diverse cause. Da un lato l'emersione delle cosiddette malattie "perdute", grazie a una più matura consapevolezza di lavoratori e datori di lavoro favorita dalle iniziative di istituzioni e organizzazioni (parti sociali, medici di famiglia, patronati). Dall'altro l'inserimento delle patologie muscolo-scheletriche nelle nuove tabelle delle malattie professionali, che consente un percorso più agevole per il riconoscimento del nesso di causalità tra esposizione al rischio e insorgenza della malattia. Sono in notevole aumento, inoltre, le denunce di più malattie per un unico lavoratore, connesse alla sua mansione e per lo stesso rischio. L'incremento, come emerge dall'analisi per gestione, è molto sostenuto in Agricoltura, dove nel corso del 2011 sono state presentate circa ottomila denunce, 1.600 in più rispetto all'anno precedente, pari a un aumento del 24,8%. La crescita del numero delle denunce è più contenuta, invece, tra i Dipendenti in conto Stato (+14,6%) e nell'Industria e Servizi (+6,8%). 4 5 INTRODUZIONE: LA SICUREZZA COME “SISTEMA” Tra il 1989 ed il 1990 sono state emanate otto direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Una direttiva comunitaria diventa effettivamente vigente in ogni singolo Stato membro dell’Unione Europea quando questo adotta un provvedimento di attuazione che fissi, nel rispetto della direttiva, tempi e modalità di applicazione. Per quanto riguarda l'Italia, il provvedimento di attuazione delle otto direttive comunitarie è costituito dal Decreto Legislativo (di seguito, in breve, D.Lgs) 19 settembre 1994, n. 626, al quale sono state apportate le prime modifiche con il Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242. Successivamente, il testo del D.Lgs ha subito ulteriori modifiche ad opera: del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 del Decreto-legge n. 510/1996, convertito in Legge 28 novembre 1996, n. 608 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 359 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 66 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422 della Legge 8 gennaio 2002, n. 1 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 25 (cui si deve anche il titolo vigente del D.Lgs: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro») della Legge 1° marzo 2002, n. 39 della Legge 3 febbraio 2003, n. 14 del Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 233 del Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235 La disciplina originaria introdotta dal D.Lgs, rivolta indifferentemente a tutti i settori economici e a tutte le aziende, sia pubbliche che private, è entrata in vigore il 1° gennaio 1997. La normativa in esame riguarda in generale il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Non si tratta quindi di norme che hanno annullato le precedenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, ed ancora oggi in vigore: i DPR n. 547 del 1955 e 303 del 1956, nonché le normative sui rumori, sui dispositivi di sicurezza e l'impiego di macchine, sull'adeguamento degli impianti elettrici. Ciò che in effetti caratterizza principalmente la disciplina del D.Lgs è il fatto di aver introdotto in ogni azienda, in modo obbligatorio, un modello organizzativo diretto alla sistematica individuazione e rimozione o diminuzione dei fattori di rischio presenti. Proprio per questa ragione possiamo dire che l’intento della disciplina introdotta con il D.Lgs è quello di costituire la sicurezza come sistema all’interno dei processi produttivi, come parte costitutiva dell’organizzazione aziendale. Il 15 maggio 2008 entra in vigore il TU della sicurezza dLGS. 81/2008, che praticvametne abroga tutte le norme previdenti. 6 DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SALUTE DEI LAVORATORI DPR 27 aprile 1955 n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” DPR 19 marzo 1956 n. 303 “Norme generali per l’igiene del lavoro” DPR 7 gennaio 1956 n. 164 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni” Dlgs 10 aprile 2006, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/10/Ce relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici – Rumore” Dlgs 19 agosto 2005, n. 187 "Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche" Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ”Attuazione delle direttive 89/391/Cee, 89/654/Cee, 89/655/Cee, 89/656/Cee, 90/269/Cee, 90/270/Cee, 90/394/Cee, 90/679/Cee, 93/88/Cee, 95/63/Ce, 97/42/Ce, 98/24/Ce, 99/38/Ce, 99/92/Ce, 2001/45/Ce, 2003/10/Ce e 2003/18/Ce riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 7 LE FIGURE DELLA SICUREZZA - IL LAVORATORE - IL DATORE DI LAVORO - IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPP - IL MEDICO COMPETENTE - IL RESPONSABILE DEL SPP - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Valutare i rischi Elaborare un documento contenente: 1) relazione sulla valutazione effettuata 2) individuazione delle misure conseguenti 3) programma delle misure opportune al miglioramento Designare il responsabile del spp Nominare nei casi previsti il medico competente Adottare le misure atte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori Designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione, e di pronto soccorso OBBLIGHI DEL LAVORATORE Art. 20. Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 8 i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI NELLE AZIENDE CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI IL DATORE DI LAVORO INDICE ALMENO UNA VOLTA ALL’ANNO UNA RIUNIONE CUI PARTECIPANO: A) IL DATORE DI LAVORO B) IL RESPONSABILE DEL SPP C) IL MEDICO COMPETENTE D) IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA OGGETTO: - IL PIANO DELLA SICUREZZA: esame ed aggiornamento continuo. - I MEZZI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE: valutazione di idoneità al rischio specifico e loro fornitura. - INFORMAZIONE E FORMAZIONE: attuazione del programma e verifica dei risultati a mezzo monitoraggio LA RIUNIONE E’ CONVOCATA: - Con adeguato preavviso - Su ordine del giorno scritto - La riunione viene verbalizzata Il RLS può richiedere la convocazione della riunione in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di sicurezza. RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA IL RLS PUO’ ESSERE: Per aziende fino a 15 dipendenti MODALITA’ Eletto da parte dei lavoratori al loro interno. Individuato dalle parti sociali per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto. Eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. DOCUMENTO Verbale di elezione Lettera di nomina Verbale di elezione IL RLS PUO’ ESSERE: Per aziende con oltre 15 dipendenti MODALITA’ DOCUMENTO Eletto in assenza delle RSA, dall’assemblea dei lavoratori Verbale di elezione Eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze Verbale di elezione sindacali. 9 FUNZIONI DEL RAPPRESENTANTE Accesso ai luoghi di lavoro: L’accesso viene esercitato con le limitazioni previste dalla legge o dall’accordo sottoscritto dalle parti (attività concernenti la sicurezza dello stato, riservate o coperte da segreto militare ecc.) Le visite possono essere svolte congiuntamente al RSPP o ad un addetto alla sicurezza incaricato. ATTRIBUZIONI Consultazione in ordine: - Alla designazione del RSPP e degli addetti al SPP - Ai criteri di valutazione dei rischi - Alla programmazione, realizzazione e verifica degli interventi di prevenzione. - Alla designazione degli addetti alla squadra antincendio, evacuazione e pronto soccorso. -All’organizzazione della formazione alla sicurezza Informazione: - Sui contenuti del piano di sicurezza. - Sulle schede di rischio delle sostanze e preparati pericolosi. - Sulle specifiche tecniche afferenti le attrezzature, macchine, impianti e dispositivi di sicurezza. - Sulle prescrizioni degli organi di vigilanza. Di formazione: Tale da assicurargli adeguate nozioni sulla normativa di igiene e sicurezza e sulle tecniche di controllo e prevenzione dei rischi. Di individuazione ed attuazione di misure di prevenzione Di osservazione, in occasione di visite ispettive e verifiche obbligatorie Di proposta in merito all’attività di prevenzione Di partecipazione alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi Di ricorso all’autorità di vigilanza, qual’ora le misure di sicurezza permangano insufficienti e/o inidonee Di promozione ai fini dell’elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di miglioramento per la salute e la sicurezza OBBLIGO DI SEGNALARE Al datore di lavoro (o in sua vece al dirigente, ed al responsabile del SPP), le inadempienze alle norme di igiene e sicurezza rilevate nel corso della vigilanza sui luoghi di lavoro. DISPONIBILITA’ DI TEMPO E MEZZI Il datore di lavoro: Concede ai RLS un sufficiente esonero dal lavoro, senza perdita di retribuzione, per lo svolgimento dell’incarico. Mette a disposizione i mezzi e le professionalità del SPP necessari per esercitare le funzioni di sicurezza. DIRITTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE Il RLS accede alle informazioni contenute: 1. Nel piano di sicurezza 2. Nel registro degli infortuni 10 3. Nella documentazione aziendale concernente la sicurezza del lavoro CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE La consultazione del rappresentante si svolge in modo da garantirne l’effettività e la tempestività Il rappresentante ha facoltà di formulare proposte ed opinioni in merito alle tematiche oggetto di consultazione Il verbale della consultazione riporta le osservazioni e proposte formulate. Se la consultazione avviene mediante procedura scritta, il RLS conferma l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della riunione. OBBLIGO DEL SEGRETO Il rappresentante ricevute le notizie e presa visione della documentazione di sicurezza, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto del segreto sui processi lavorativi PREVENZIONE ATTRAVERSO L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE INFORMAZIONE SU: - I rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività - Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate - I pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi - Le procedure di pronto soccorso lotta antincendio ed evacuazione - Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione - I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione evacuazione e pronto soccorso FORMAZIONE: - in merito alla mansione ed al posto di lavoro - in merito all’uso delle macchine - in merito all’uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale Art. 36. Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale ; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9. 11 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2. 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischio all'insorgenza di nuovi rischi. 7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva 12 nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. 13 LA QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO R=PxM R = rischio P = probabilità dell’evento M = magnitudine dell’evento esempio: rischio di morte in Italia derivante dall’uso di gas domestico - 200 esplosioni anno - 1 morto ogni 20 esplosioni - 50 milioni di abitanti R = PxM = (200 x 1/20)/50.000.000 = = 2x10-6 = morti/(abitanti x anno) PREVENZIONE COMPLESSO DELLE DISPOSIZIONI O MISURE ADOTTATE O PREVISTE IN TUTTE LE FASI DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA PER EVITARE O DIMINUIRE I RISCHI PROTEZIONE INSIEME DEI PROVVEDIMENTI TECNICI ORGANIZZATIVI PROCEDURALI E COMPOTAMENTALI CON I QUALI IN PRESENZA DI UN RISCHIO CHE NON POSSA ESSERE ULTERIORMENTE RIDOTTO SI PONE UN VALIDO LIMITE ALLA PERICOLOSITA’ DELLA SITUAZIONE ANCHE RICORRENDO AI MEZZI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE 14 LE MISURE GENERALI DI TUTELA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ELIMINAZIONE DEI RISCHI RIDUZIONE DEI RISCHI ALLA FONTE PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE SOSTITUZIONE DI CIO’ CHE E’ PERICOLOSO CON CIO’ CHE LO E’ MENO RISPETTO DEI PRINCIPI ERGONOMICI PRIORITA’ DELLE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA RISPETTO A QUELLE INDIVIDUALI LIMITAZIONE AL NUMERO MINIMO DI ADDETTI CHE SONO O POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO UTILIZZO LIMITATO DEGLI AGENTI CHIMICI FISICI O BIOLOGICI SUI LUOGLI DI LAVORO CONTROLLO SANITARIO DEI LAVORATORI ALLONTANAMENTO DEL LAVORATORE DALL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO MISURE IGIENICHE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVE O INDIVIDUALI MISURE DI EMERGENZA IN CASO DI PRONTO SOCCORSO, LOTTA ANTINCENDIO, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI E ALTRO USO DI SEGNALI DI AVVERTIMENTO E SICUREZZA REGOLARE MANUTENZIONE DI AMBIENTI ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI INFORMAZIONE, FORMAZIONE CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ISTRUZIONI ADEGUATE AI LAVORATORI Art. 15. - Misure generali di tutela. 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori; 15 r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti. 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. 16 USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IL DATORE DI LAVORO METTE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ATTREZZATURE ADEGUATE AL LAVORO DA SVOLGERE IL DATORE DI LAVORO ATTUA LE MISURE ATTE A RIDURRE AL MINIMO I RISCHI CONNESSI ALL’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO IL DATORE DI LAVORO SI ASSICURA CHE I LAVORATORI INCARICATI DI USARE LE ATTREZZATURE DI LAVORO RICEVANO UNA ADEGUATA FORMAZIONE O ADDESTRAMENTO SICUREZZA DELLE MACCHINE MACCHINA Definizione dalla Direttiva 89/392 “direttiva macchine” recepita dal DPR 24 luglio 1996 n.459 UN INSIEME DI PEZZI E DI ORGANI, DI CUI ALMENO UNO MOBILE, COLLEGATI TRA LORO. UN INSIEME DI MACCHINE E DI APPARECCHI CHE PER RAGGIUNGERE UN DETERMINATO RISULTATO SONO DISPOSTI E COLLEGATI IN MODO DA AVERE UN FUNZIONAMENTO SOLIDALE. UN ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE CHE MODIFICA LA FUNZIONE DI UNA MACCHINA, NEI LIMITI IN CUI ESSA NON SIA UN PEZZO DI RICAMBIO O UN UTENSILE. MACCHINE ESCLUSE DALL’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 1) MACCHINE LA CUI UNICA FONTE DI ENERGIA SIA QUELLA PRODOTTA DALLA FORZA UMANA DIRETTAMENTE APPLICATA. 2) MACCHINE PER USO MEDICO. 3) MACCHINE PER PARCHI DI DIVERTIMENTO. 4) CALDAIE E RECIPIENTI A PRESSIONE. ............ ALTRE ARRESTO DI EMERGENZA CASI NEI QUALI NON E’ PREVISTO ALCUN DISPOSITIVO PER L’ARRESTO DI EMERGENZA: 1: MACCHINE NELLE QUALI IL DISPOSITIVO NON RIDURREBBE IL RISCHIO, SIA PERCHE’ NON DIMINUIREBBE IL TEMPO DI ARRESTO, SIA PERCHE’ NON CONSENTIREBBE L’ADOZIONE DELLE MISURE SPECIALI RICHIESTE PER TALE RISCHIO. 2: MACCHINE PORTATILI E QUELLE CHE POSSONO ESSERE GUIDATE CON LE MANI. 17 VENDITA DI MACCHINE CHIUNQUE IN ITALIA VENDA, NOLLEGGI O CONCEDA IN USO MACCHINE O COMPONENTI DI SICUREZZA GIA’ IMMESSI SUL MERCATO O GIA’ IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 21 SETTEMBRE 1996, E PRIVI DI MARCATURA CE, DEVE ATTESTARE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE GLI STESSI SONO CONFORMI AL MOMENTO DELLA CONSEGNA ALLA LEGISLAZIONE PREVIGENTE. LA MARCATURA CE COME STRATEGIA CHIAVE DEL MERCATO UNICO PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE DI MERCI SICURE. IL PROBLEMA: PRODOTTI CONSIDERATI SICURI IN UN PAESE PERCHE’ CONFORMI ALLA REGOLA TECNICA IN VIGORE NEL LUOGO, NON ERA CONSIDERATO SICURO IN UN ALTRO PAESE NEL QUALE ERA IN VIGORE UNA DIVERSA REGOLA TECNICA. LA SOLUZIONE “APPROCCIO GLOBALE ALLA CERTIFICAZIONE ED ALLE PROVE”. QUESTO DOCUMENTO DEL 1989 STABILISCE LE MODALITA’ SECONDO LE QUALI DEBBONO ESSERE EFFETTUATE LE ATTIVITA’ DI PROVA E CERTIFICAZIONE ED INDICA L’IMPIEGO DELLA MARCATURA CE DA APPLICARE SUI PRODOTTI INDUSTRIALI OGGETTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE PER ASSICURARNE LA LIBERA CIRCOLAZIONE. LA MARCATURA CE SOSTITUISCE TUTTI I MARCHI NAZIONALI AVENTI LO SCOPO DI INDICARE LA CONFORMITA’ A REGOLAMENTI (REGOLE TECNICHE) NAZIONALI CHE CON L’EMANAZIONE DI UNA DIRETTIVA CESSANO DI AVERE VALIDITA’. LE DIRETTIVE DEL “NUOVO APPROCCIO” SONO DI “ARMONIZZAZIONE TOTALE”. GLI ASPETTI DI SICUREZZA NON SONO RISOLTI INTRODUCENDO NEL LORO INTERNO REGOLE TECNICHE MA RIFACENDOSI A DUE ELEMENTI BASE: - I RIFERIMENTI ESSENZIALI - I RIFERIMENTI ALLE NORME (NORME TECNICHE ARMONIZZATE SVILUPPATE DA CEN E CENELEC, NORME NAZIONALI, E INTERNAZIONALI). L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ NELLE DIRETTIVE EUROPEE LE PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ DA PRESCRIVERE NELLE DIRETTIVE DI ARMONIZZAZIONE DEBBONO ESSERE SCELTE TRA 8 POSSIBILI MODULI 18 LUOGHI DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 1) VIE DI CIRCOLAZIONE CHE CONDUCONO A USCITE O USCITE DI EMERGENZA DEBBONO ESSERE MANTENUTE SGOMBRE 2) LUOGHI DI LAVORO IMPIANTI E DISPOSITIVI DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTI A REGOLARE MANUTENZIONE, ED ELIMINATI IL PIU’ RAPIDAMENTE POSSIBILE I DIFETTI CHE PREGIUDICANO LA SICUREZZA 3) LUOGHI DI LAVORO, IMPIANTI E DISPOSITIVI DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTI A REGOLARE PULITURA IN MODO DA ASSICURARE CONDIZIONI IGIENICHE ADEGUATE 4) IMPIANTI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTI A REGOLARE MANUTENZIONE E CONTROLLO DI FUNZIONAMENTO Caratteristiche dell'ambiente di lavoro . Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi: - lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta; - il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore; - il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione; - il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; - il pavimento o il punto d'appoggio sono instabili; - la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate. 19 SEGNALETICA DI SICUREZZA L’USO DEI CARTELLI E’ OBBLIGATORIO QUANDO SIA NECESSARIO SEGNALARE UN DIVIETO, UN AVVERTIMENTO O UN OBBLIGO, OPPURE QUANDO SIA NECESSARIO INDICARE L’UBICAZIONE E L’IDENTIFICAZIONE DEI MEZZI DI SALVATAGGIO O DI PRONTO SOCCORSO. DIMENSIONI DEI CARTELLI LA DIMENSIONE DEL CARTELLO PUO’ ESSERE DEDOTTA DALLA FORMULA: A >= L2 / 2000 dove: A= AREA DEL CARTELLO [m] L = DISTANZA DI PERCEZIONE [m] 20 CARTELLI DI PERICOLO 21 CARTELLI DI OBBLIGO 22 CARTELLI DI SICUREZZA 23 CARTELLI ANTINCENDIO 24 CARTELLI DI DIVIETO 25 SORVEGLIANZA SANITARIA - CONTROLLO SANITARIO PERIODICO PERMETTE DI CONTROLLARE LO STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI E DI EVIDENZIARE INDIRETTAMENTE ANOMALIE NELL’AMBIENTE DI LAVORO. - LIBRETTO SANITARIO PERSONALE RIPORTA I PRINCIPALI DATI RELATIVI ALLA SALUTE DELL’INDIVIDUO. - CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO PERMETTE DI CONOSCERE LE MANSIONI ED I RISCHI RELATIVI; CONSENTE DI ESPRIMERE L’IDONEITÀ O MENO DI UN LAVORATORE AD UNA CERTA MANSIONE 26 Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 Attività 1 : Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con 3 quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm /h Attività 2 : Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con 3 potenzialità superiore a 50 Nm /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa Attività 3 : Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a. compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3; b. disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg. . Attività 4 : Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: 3 compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m ; 3 a. disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ; Attività 5 : Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per 3 capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m Attività 6 : Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa Attività 7 : Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 Attività 8 : Oleodotti con diametro superiore a 100 mm Attività 9 : Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio Attività 10 : Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili 3 con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m Attività 11 : Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con 3 punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m Attività 12 : Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di 3 qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m Attività 13 : Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi: 27 . Impianti di distribuzione carburanti liquidi; a. Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi). Attività 14 : Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti. Attività 15 : Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità 3 geometrica superiore a 1 m Attività 16 : Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed 3 animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m Attività 17 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni Attività 18 : Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi; Attività 19 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici Attività 20 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici Attività 21 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili Attività 22 : Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno Attività 23 : Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo Attività 24 : Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg Attività 25 : Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg Attività 26 : Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio Attività 27 : Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg Attività 28 : Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg Attività 29 : Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè 28 Attività 30 : Zuccherifici e raffinerie dello zucchero Attività 31 : Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg Attività 32 : Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg Attività 33 : Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg Attività 34 : Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg Attività 35 : Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg Attività 36 : Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m Attività 37 : Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg Attività 38 : Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg Attività 39 : Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti Attività 40 : Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg Attività 41 : Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive Attività 42 : Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di 2 superficie complessiva superiore a 200 m Attività 43 : Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg; Attività 44 : Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg Attività 45 : Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili Attività 46 : Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg 29 Attività 47 : Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 10.000 kg. Attività 48 : Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti 3 combustibili in quantitativi superiori a 1 m Attività 49 : Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW Attività 50 : Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti Attività 51 : Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti. Attività 52 : Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti Attività 53 : Officine per la riparazione di: veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ; materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m ; 2 2 Attività 54 : Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti Attività 55 : Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m 2 Attività 56 : Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti Attività 57 : Cementifici con oltre 25 addetti Attività 58 : Pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del D.Lgs. 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860) Attività 59 : Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D.Lgs. 230/95) Attività 60 : Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. , con esclusione dei depositi in corso di spedizione Attività 61 : Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860] Attività 62 : Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: impianti nucleari; reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; 30 impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. Attività 63 : Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito Attività 64 : Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti Attività 65 : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al 2 chiuso superiore a 200 m . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Attività 66 : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Attività 67 : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti Attività 68 : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese 2 quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m Attività 69 : Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, 2 con superficie lorda superiore a 400 m comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Attività 70 : Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg 2 Attività 71 : Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti Attività 72 : Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. Attività 73 : Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, 2 ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità Attività 74 : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW 31 Attività 75 : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie 2 complessiva superiore a 300 m ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 2 2 500 m ; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m Attività 76 : Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti Attività 77 : Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m Attività 78 : Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al 2 pubblico superiore a 5000 m ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee 2 Attività 79 : Interporti con superficie superiore a 20.000 m Attività 80 : Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m 32