fattura - CFP ROZZANO
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LA FATTURA La fattura è il documento che comprova l'esecuzione del contratto da parte del venditore e il suo diritto a riscuotere il prezzo stabilito. Oltre a richiamare tutti gli elementi e le condizioni del contratto la fattura ha la funzione di documentare l'operazione di compravendita secondo il Codice Civile e le leggi tributarie: agli effetti del Codice civile, la fattura dimostra che il venditore ha eseguito l'obbligo di consegnare le merci o di prestare i servizi stabiliti in contratto ed evidenzia l'importo dovuto dal compratore agli effetti tributari, la fattura espone il prezzo delle merci l’IVA che grava sul1e stesse e il totale da pagare; inoltre, poiché la fattura documenta i ricavi, agevola i controlli de1 Fisco per individuare i1 reddito conseguito dal venditore e le imposte a suo carico. FORMA E MODALITA’ DI INVIO DELLA FATTURA L’emissione della fattura è obbligatoria per legge. È possibile emettere; fattura in forma cartacea, compilandola con Il computer o a mano in due esemplari, o in forma elettronica (come documento informatico). La fattura si considera emessa all'atto della sua consegna o spedizione con mezzi tradizionali (posta ordinaria) o della sua trasmissione elettronica (esempio, via e-mail) al destinatario. Per la trasmissione elettronica della fattura è necessario il consenso del destinatario; l'attestazione de11a data, dell’autenticità dell'origine e dell'integrità del contenuto devono essere garantiti mediante apposizione del riferimento temporale e della firma digitale dell’emittente o con sistemi di trasmissione elettronica di dati che assicurino equivalenti requisiti di integrità e autenticità. L’obbligo di emettere 1a fattura è a carico del venditore; tuttavia, questi può delegare tale compito al cliente oppure a un soggetto terzo. CONTENUTO DELLA FATTURA La legge non impone uno schema vincolante per 1a fattura, che quindi può essere redatta in forma libera, ma ne stabilisce un contenuto minimo. Si possono individuare due parti della fattura: 1) la parte descrittiva, che contiene i seguenti elementi: . i dati identificativi del venditore: ditta, ragione sociale o denominazione sociale (se il venditore è una società), nome e cognome (se il venditore è un imprenditore individuale), indirizzo, numero di partita IVA; . i dati identificativi del compratore: ditta,ragione o denominazione sociale,indirizzo; . la data dí emissione; . il numero della fattura, progressivo per anno solare; . le clausole contrattuali (relative a consegna, trasporto, pagamento ecc.) e le condizioni generali di vendita praticate dal venditore; . l'eventuale annotazione che la fattura è stata redatta dal cliente o da un terzo con l’indicazione del numero di partita IVA di tali soggetti; 2)la parte tabellare, in cui sono indicati: . la quantità e la descrizione delle merci o dei servizi venduti; la fattura può comprendere più cessioni o prestazioni eseguite nello stesso giorno nei confronti del medesimo cliente; . il prezzo unitario e l'importo complessivo di ciascuna merce; . gli sconti mercantili eventualmente concessi a1 compratore; . le eventuali spese accessorie (di assicurazione, di trasporto ecc.) a carico del compratore; . la base imponibile su cui è calcolata I'IVA; . l'aliquota IVA e l'ammontare dell'imposta; . Il totale fattura (importo complessivo dovuto dal compratore); . infine, in calce a1la fattura o in un apposito riquadro, si deve precisare di avere assolto 1l contributo ambientale CONAI. Venditore e compratore devono conservare per almeno dieci anni le fatture emesse e quelle ricevute. Le fatture cartacee possono essere archiviate (conservate) in forma cartacea o elettronica;le fatture trasmesse o ricevute elettronicamente devono essere archiviate ne11a stessa forma. Il venditore può emettere la fattura nello stesso giorno in cui consegna (o spedisce) la merce al compratore o in un momento successivo. Ne1 primo caso si ha la fattura immediata, nel secondo o la fattura differita. Esaminiamo i due tipi di fattura nei paragrafi successivi. 3. LA FATTURAZIONE IMMEDIATA La fattura immediata deve essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui l’operazione si considera effettuata con l’obbligo di consegnarla o spedirla o trasmetterla al compratore entro la stessa giornata. Fiscalmente,l'operazione di vendita si considera effettuata e,quindi, nasce l'obbligo di emettere la fattura: . per la vendita di merci, all’atto della consegna o spedizione al cliente . per la prestazione dí servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo . per le vendite di immobili,a11a stipulazione dell’atto notarile. LA FATTURAZIONE DIFFERITA, A volte, per ragioni organizzative, il venditore non è in grado di rilasciare immediatamente la fattura. [Un'azienda che, per le consegne ai clienti, utilizza autocarri le cui partenze si susseguono ininterrottamente per tutto il giorno, vedrebbe intralciato il deflusso delle merci se ritardasse le partenze per redigere ogni volta 1e relative fatture. IL DOCUMENTO DI TRASPORTO O CONSEGNA La legge consente al venditore di rimandare il momento dell'emissione della fattura, purché la consegna o spedizione della merce a1 cliente risulti da un documento di trasporto o consegna (DDT). Il DDT deve essere emesso dal venditore,prima della consegna o dell'inizio del trasporto, in due esemplari:uno rimane al venditore, l'altro è rilasciato al vettore incaricato del trasporto o al compratore (nel caso in cui egli provveda a ritirare la merce con propri mezzi). FATTURA DIFFERITA Per la vendita di merci consegnate o spedite con DDT, il venditore deve emettere la fattura differita entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quel1o in cui è avvenuta 1a consegna o spedizione. La fattura differita deve specificare gli estremi (data e numero)del documento di trasporto o consegna a cui si riferisce. Se nel corso del mese vengono effettuate più vendite di merci nei confronti di uno stesso cliente, si può emettere entro il 15 del mese successivo un'unica fattura riepilogativa; essa deve riportare gli estremi dei DDT relativi alle consegne o spedizioni effettuate in quel mese. La fattura differita può essere emessa solo per le vendite di merci non può riguardare, invece, la cessione di immobili o la prestazione di servizi per le quali si deve sempre emettere fattura immediata.