aggiornamenti normativi per le cooperative
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AGGIORNAMENTI NORMATIVI PER LE COOPERATIVE Bollettino di informazione tecnica a cura di Confcooperative Pordenone n. 1 – 2016 Pagina | 1 TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI CIRCOLARI N. AMBITO OGGETTO C01/2016 CONTABILE FISCALE Adeguamento triennale dei limiti massimi dei prestiti sociali di cui all’art. 10 della legge 59/1992 Consulta scheda C02/2016 CONTABILE FISCALE Sistema tessera sanitaria: invio dei dati sanitari per le dichiarazioni dei redditi precompilate Consulta scheda C03/2016 CONTABILE FISCALE Estensione del reverse-charge alle prestazioni rese dai consorziati ai consorzi che operano con le pubbliche amministrazioni Consulta scheda C04/2016 LAVOROPREVIDENZA Scadenza presentazione del prospetto informativo disabili Consulta scheda C05/2016 LAVOROPREVIDENZA Abolizione del registro infortuni Consulta scheda COMUNICAZIONI N. AMBITO OGGETTO CM01/16 CONTABILE FISCALE Tabelle ACI: costi chilometrici auto e moto 2016 per il calcolo del fringe benefit Consulta scheda CM02/16 CONTABILE FISCALE Modalità fruizione credito d’imposta per le imprese musicali Consulta scheda CM03/16 CONTABILE FISCALE Modello MUD per il 2016 Consulta scheda CM04/16 CONTABILE FISCALE Dichiarazioni d’intento precompilate Consulta scheda CM05/16 CONTABILE FISCALE Diritto annuale CCIAA per l’anno 2016 Consulta scheda Pagina | 2 CONTABILE – FISCALE TORNA ALL’INDICE C01/16 – Adeguamento triennale dei limiti massimi dei prestiti sociali di cui all’art. 10 della legge 59/1992 Come noto, uno dei requisiti previsti per l’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 601/1973 ai finanziamenti resi dai soci persone fisiche alle società cooperative, consiste nel rispetto di determinati limiti massimi di prestito, per ogni socio prestatore. Tali limiti, previsti in origine dallo stesso art. 13 ed elevati dall’articolo 10 della legge 59/1992 in £. 40.000.000 ed in £. 80.000.000 per le cooperative di produzione e lavoro, per le cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nonché per le cooperative edilizie di abitazione, in base all’articolo 21, comma 6, della medesima legge 59/1992, dovevano essere aggiornati ogni triennio da un apposito decreto emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero per lo Sviluppo Economico), di concerto con il Ministero delle Finanze, sulla base delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolate dall’ISTAT, rilevate nel triennio precedente. L’ultimo adeguamento del limite massimo dei prestiti sociali, sancito ufficialmente dal Ministero, risale al decreto 1° aprile 2005 (basato sugli indici di svalutazione ISTAT del triennio 2001-2003 ed applicato a decorrere dal 1° gennaio 2004). Considerando che negli ultimi tre trienni il Ministero non ha provveduto all’emanazione di alcun decreto e tenendo conto di una risposta fornita alle Centrali Cooperative dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale-Direzione Generale della Cooperazione, con nota del 14 maggio 1996 – nella quale è stato affermato che “nonostante l’iter procedurale dei decreti ha comportato un ritardo nella loro emanazione, la decorrenza degli adeguamenti del capitale non può che essere individuata nell’inizio del nuovo triennio” – si ritiene che il Ministero abbia implicitamente legittimato la decorrenza degli adeguamenti in assenza di apposita formalizzazione ministeriale. Stante ciò, poiché le suddette variazioni ISTAT, registrate nel triennio 2013-2015, sono state: 2013 2014 2015 1,1% 0,2% -0,1% dal 1° gennaio 2016 i nuovi limiti massimi dei prestiti sociali, per il triennio 2016-2018, risultano essere i seguenti: per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per i soci delle cooperative di produzione e lavoro, nonché per i soci delle cooperative edilizie di abitazione: € 73.054,21 (nel triennio 2013-2015, pari a € 72.187,32); per i soci delle altre cooperative: € 36.527,10 (nel triennio 2013-2015, pari a € 36.093,66). CONTABILE – FISCALE TORNA ALL’INDICE C02/16 – Sistema tessera sanitaria: invio dei dati sanitari per le dichiarazioni dei redditi precompilate Pagina | 3 Entro il 9 febbraio 2016 i soggetti obbligati sono tenuti ad inviare telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati relative alle spese per prestazioni sanitarie sostenute nel 2015, ai fini del loro utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione del 730 precompilato. Illustriamo di seguito il nuovo adempimento, in quanto potrebbe interessare anche le società cooperative, ed in primis le cooperative sociali. Tuttavia indichiamo già in premessa che, trattandosi della comunicazione di dati relativi a prestazioni sanitarie, e considerato che, stante ad oggi la mancanza di una circolare di chiarimento dell’Amministrazione Finanziaria, sussistono innumerevoli dubbi in materia, l’emanazione di criteri interpretativi e la regolamentazione degli aspetti maggiormente operativi del nuovo obbligo potrebbe essere oggetto anche delle varie normative regionali. Si consiglia pertanto di verificare presso le Regioni di competenza l’eventuale diffusione di note interpretative. NORMATIVA DI RIFERIMENTO L’obbligo in questione è stato introdotto dall’art. 3, co. 3, D.Lgs. 21/11/2014, n. 175. Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015 (pubblicato in G.U. 11 agosto 2015, n. 185) sono state emanate le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, per la loro messa a disposizione all’Agenzia delle Entrate. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 luglio 2015 sono state stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, riguardanti l’accesso ai dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, sul sito Internet www.sistemats.it, relativo al Progetto Tessera Sanitaria, all’indirizzo http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/sist ema+ts+informa/730+-+spese+sanitarie, sono consultabili i documenti di progetto, lo schema dei dati per la trasmissione telematica, le specifiche tecniche e le istruzioni operative. Ambito soggettivo I soggetti obbligati all’invio dei dati delle prestazioni sanitarie relative all’anno 2015, descritti nello stesso art. 3, co. 3, D.Lgs. 175/2014, sono i seguenti: - le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assist. protesica e di assist. integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, dovranno essere inviati anche da parte delle “strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate”. AMBITO OGGETTIVO Come indicato nell’art. 3, co. 3, D.Lgs. 175/2014, e meglio specificato nel D.M. 31/07/2015, nonché nel Provv. Ag. Entrate 31/07/2015, i dati che devono essere forniti al Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relative a: 1. 2. 3. ricevute di pagamento fatture scontrini fiscali Pagina | 4 inerenti alle spese sanitarie, sostenute dal contribuente e dai familiari a carico, nell’anno d’imposta, per il pagamento del ticket ovvero per l’acquisto delle prestazioni sanitarie, 4. eventuali rimborsi erogati, per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, nell’anno d’imposta In altri termini, si tratta dei dati relative alle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall’imposta, da indicare nel 730. TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI SANITARI: MODALITÀ E TERMINI I dati sanitari devono essere trasmessi telematicamente direttamente dai soggetti obbligati, oppure per il tramite di soggetti terzi, quali associazioni di categoria, professionisti o intermediari, a ciò appositamente delegati dai soggetti interessati, e che possono essere individuati solo nell’ambito di coloro che già trattano per conto del medesimo soggetto delegante lo stesso documento fiscale per altre finalità previste dalla normativa vigente (ad es. che si occupano della contabilità dei soggetti obbligati). A tal fine, i soggetti obbligati, che procedono direttamente all’invio delle informazioni sanitarie, devono essere in possesso delle credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria, generate dallo stesso Sistema TS. Le credenziali sono composte da un codice identificativo, una parola chiave per l’accesso ai servizi del sistema, un PINCODE per la corretta identificazione delle strutture abilitate. Per assolvere l’obbligo di invio telematico per conto dei soggetti deleganti, i soggetti terzi, a ciò previamente delegati tramite un procedimento informatico di delega articolato in varie fasi, devono richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’abilitazione all’invio telematico dei dati, per conto dei soggetti deleganti. Una volta ottenute le credenziali, per il primo inserimento ed il tempestivo aggiornamento delle informazioni sanitarie, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione degli utenti sia servizi Web service (cooperazione applicativa), sia Applicazioni Web. Per l’invio delle informazioni sanitarie relative al 2015, tali applicativi sono stati emanati negli ultimi mesi del 2015. http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/nota-n.279880del_22.12.2015.pdf In base a quanto disposto dal Provv. Ag. Entrate 31/07/2015, le informazioni sanitarie recepite dal Sistema Tessera Sanitaria devono essere messe a disposizione dal STS all’Agenzia delle Entrate dal 1° marzo di ciascun anno, ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate. Dunque, i dati relativi al 2015 dovranno essere oggetto di consultazione da parte dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° marzo 2016. OPPOSIZIONE DA PARTE DELL’ASSISTITO L’invio telematico delle spese sanitarie e di eventuali rimborsi dai soggetti obbligati/delegati al Sistema Tessera Sanitaria, così come la messa a disposizione di tali dati dal Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle Entrate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono esclusi solo in presenza di specifica opposizione espressa dall’assistito. Tuttavia, in base a quanto stabilito dall’art. 3 del D.M. 31/07/2015 e dal punto 2.4 del Provv. Ag. Entrate 31/07/2015, per le spese sanitarie sostenute nel 2015, non pare che l’assistito abbia la possibilità di esprimere l’opposizione alla trasmissione telematica dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria (ad eccezione dell’ipotesi di emissione dello scontrino parlante, in cui l’opposizione è espressa non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale dell’assistito), potendo invece solamente esercitare l’opposizione all’invio dei dati dal Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle Entrate, mediante due modalità alternative: - dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, può comunicare all’Agenzia delle Entrate la tipologia di spesa/rimborso che intende escludere dall’utilizzo che ne può fare l’Agenzia delle Entrate ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. Tale comunicazione può essere effettuata secondo i canali indicati nel punto 2.4.5 del citato Provv. Ag. Entrate del Pagina | 5 31/07/2015, ossia per via e-mail, telefono, ovvero recandosi personalmente presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate; - dal 1° al 28 febbraio 2016, può accedere al sito web del Sistema Tessera Sanitaria, selezionando le singole voci di spesa sanitaria/rimborso da escludere dall’utilizzo che ne può fare l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. A regime, per le spese sanitarie sostenute a decorrere dal 2016, l’assistito può esprimere l’opposizione: - alla trasmissione telematica dei dati sanitari dai soggetti obbligati/delegati al Sistema Tessera Sanitaria: a) in caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria; b) negli altri casi, chiedendo oralmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria; - all’invio dei dati dal Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle Entrate: a) dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo al sito web del Sistema Tessera Sanitaria e selezionando le singole voci di spesa sanitaria/rimborso da escludere dall’utilizzo che ne può fare l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. REGIME SANZIONATORIO L’art. 3, co. 5-bis, del D.Lgs. 175/2014 - introdotto dall’art. 23 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 ha disposto che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa, tardiva o errata, in deroga all’istituto del concorso e della continuazione di cui all’art. 12 del D.-Lgs. 472/1997, fino ad un massimo di 50.000 euro. Inoltre, nel caso di errata trasmissione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, nei casi di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Invece, nel caso di tardiva trasmissione dei dati, se la comunicazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un terzo, con un massimo di 20.000 euro. In merito al regime sanzionatorio transitorio, si fa presente che l’art. 1, co. 949, lett. e), Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), – stabilisce che per il primo anno di invio della comunicazione in questione (2016, per l’anno d’imposta 2015), non si applicano le sanzioni “nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”. ASPETTI PROBLEMATICI La nuova normativa presenta numerosi aspetti problematici sia sotto il profilo interpretativo, sia sotto quello operativo. In particolare, molti dubbi permangono tuttora in merito all’esistenza o meno dell’obbligo in capo alle cooperative sociali che erogano prestazioni socio-sanitarie (quali, ad esempio, le prestazioni proprie delle case di riposo) e quindi non esclusivamente sanitarie. In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si sintetizzano di seguito i punti maggiormente critici correlati al nuovo adempimento: ambito soggettivo: per quanto attiene all’ambito soggettivo, se, da un lato, la nozione residuale utilizzata nell’art. 3, co. 3, D.Lgs. 175/2014 “Altri presidi e strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari”, sembrerebbe ricomprendere sia strutture sanitarie Pagina | 6 accreditate, sia strutture socio-sanitarie accreditate, ancorché tutte finalizzate all’erogazione di servizi sanitari, dall’altro, il punto 2.2. dell’Allegato A al D.M. 31/07/2015 (riguardante il Disciplinare tecnico per la trasmissione dei dati sanitari, differente in funzione delle macrocategorie dei soggetti obbligati) menziona testualmente la macro-categoria delle “Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari” – al cui interno si collocano anche gli “altri presidi e strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari” sembrando pertanto attribuire rilievo alle sole strutture sanitarie accreditate per l’erogazione di servizi sanitari. Questa discrepanza non pare risolta neppure al livello degli enti territoriali, considerando che, per quanto a noi noto, alcune Regioni hanno già inviato comunicazioni a tutte le strutture socio-sanitarie accreditate (comprese le cooperative sociali), in merito al nuovo obbligo imposto dalla normativa ed alla necessaria richiesta delle credenziali per l’accesso al Sistema Tessera Sanitaria, che deve pervenire da parte di ciascun soggetto gestore di strutture di tale tipo. Per ulteriori considerazioni in merito alle cooperative sociali, si veda infra quanto evidenziato relativamente all’ambito oggettivo. ambito oggettivo: con riguardo all’ambito oggettivo, si evidenzia che tanto l’art. 3, co. 3, D.Lgs. 175/2014, quanto il D.M. 31/07/2015, così come il Provv. Ag. Entrate 31/07/2015, fanno esclusivo riferimento ai “servizi sanitari”, “prestazioni sanitarie” o “spese sanitarie”, erogati dai soggetti obbligati al nuovo adempimento (assegnando ai vari termini un significato del tutto equivalente), anziché ai servizi, prestazioni o spese socio-sanitari. Conseguentemente, sembrerebbe evincersi la volontà del legislatore di esonerare dall’obbligo di trasmissione telematica al STS le spese non aventi carattere strettamente sanitario. Il problema si pone in modo particolare per le cooperative sociali che effettuano prestazioni socio-sanitarie, in qualità di soggetti gestori di strutture residenziali e semi-residenziali accreditate per l’erogazione di servizi socio-sanitari ad anziani, disabili, ecc… Invero, una parte di queste prestazioni sono inquadrabili come spese di assistenza medica generica e di assistenza specifica e, pur nelle diversità delle normative regionali, costituiscono da sempre oggetto di apposita attestazione, rilasciata dai soggetti gestori agli assistiti, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito Irpef. La sostanziale natura socio-sanitaria, posseduta dalle predette spese di assistenza medica generica e di assistenza specifica, potrebbe fare propendere per un’esclusione delle stesse dall’invio telematico dei dati sanitari imposto dal D.Lgs. 175/2014. Tuttavia, è anche vero che nella formulazione delle norme fiscali che garantiscono la detrazione dall’imposta e la deduzione dal reddito ai fini Irpef – rispettivamente l’art. 15, co. 1, lett. c) e l’art. 10, co. 1, lett. b), del TUIR - le spese in questione vengono collocate nell’ambito delle “spese sanitarie”. Oltre a ciò, occorre considerare che la ratio del legislatore è quella di utilizzare i dati delle spese sanitarie per consentire un’elaborazione semplificata delle dichiarazioni dei redditi precompilate, ai fini del calcolo dell’Irpef, laddove l’elemento di novità rispetto al passato dovrebbe attenere meramente alla modalità agevolata di elaborazione automatica e non alla sfera delle spese sanitarie oggetto di detrazione/deduzione fiscale. Dunque, atteso che, sulla scorta delle norme del TUIR, le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sono sempre confluite nel plafond delle spese sanitarie per le quali il contribuente può legittimamente beneficiare della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito Irpef, si dovrebbe ritenere che anche le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica debbano costituire oggetto di comunicazione al Sistema Tessera sanitaria, ancorché aventi natura sostanzialmente socio-sanitaria ed ancorchè sostenute dagli assistiti nell’ambito di strutture accreditate per l’erogazione di servizi socio-sanitari (cd. strutture socio-sanitarie). Se tale interpretazione venisse confermata, per le cooperative sociali che gestiscono case di riposo, residenze per anziani, centri diurni per anziani, ecc., ciò significherebbe che tutti i documenti fiscali, attestanti il sostenimento da parte degli utenti di spese socio-sanitarie, dovrebbero rientrare nel nuovo obbligo di comunicazione delle informazioni sanitarie. Non si può, però, neppure sottacere che l’assenza ad oggi di canoni interpretativi e di indicazioni sulle modalità operative - di provenienza nazionale o regionale - rende impossibile affermare con certezza se le cooperative sociali che erogano servizi socio-sanitari accreditati rientrino tra i soggetti tenuti all’invio dei dati sanitari, e, in ogni caso, anche qualora esse si Pagina | 7 configurassero quali soggetti obbligati, rimarrebbero molteplici dubbi sugli aspetti esecutivi, fra i quali, per citare solo alcune delle questioni spinose più ricorrenti tra gli operatori: la difficoltà di scorporare la componente socio-sanitaria da quella prettamente sanitaria nell’ambito delle quote a carico degli assistiti, la necessità/eventualità di caricare nel Sistema Tessera Sanitaria ogni singolo documento fiscale, anziché un documento/attestazione riepilogativo, la probabile infattibilità tecnica di allegare le attestazioni rilasciate ai singoli utenti. In ultimo, si devono considerare le perplessità in merito allo stesso ambito soggettivo: infatti, sebbene l’intento del legislatore sia stato certamente quello di prescrivere la comunicazione telematica di tutte le spese sanitarie, per consentire la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, di fatto molti soggetti ad oggi sfuggono dall’obbligo di invio dei dati, poiché non rientrano in nessuna delle tre macro-categorie dei soggetti obbligati, indicate nell’Allegato A al D.M. 31/07/2015 (si pensi agli iscritti all’Albo degli Psicologi o a quello dei Medici veterinari). Dunque, questo elemento, seppur fortemente ambiguo, potrebbe indurre a ritenere escluse dall’obbligo anche le cooperative sociali che gestiscono strutture socio-sanitarie accreditate, in quanto non comprese nella categoria delle “Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari” (punto 2.2. dell’Allegato A). Si auspicano tempestive conferme da parte dell’Agenzia delle Entrate, finalizzate a definire con certezza l’ambito di operatività della normativa. sanzioni: per quanto concerne il regime sanzionatorio transitorio, le problematiche principali riguardano l’individuazione delle fattispecie in cui vige la non applicazione delle sanzioni. In particolare, è necessario che vengano al più presto fornite delucidazioni dall’Agenzia delle Entrate circa il corretto significato da attribuire all’espressione “lieve tardività” nella trasmissione dei dati, nonché in merito all’esatto inquadramento dei casi in cui l’errata comunicazione dei dati “non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”; termine di scadenza: dato il termine imminente del 1° febbraio 2016 per l’invio dei dati sanitari al STS, e stanti sia la mole di dati, sia le perplessità che sussistono a tutt’oggi - in primis per le strutture socio-sanitarie accreditate per l’erogazione di servizi socio-sanitari – sarebbe auspicabile che venisse emanata una proroga della scadenza, già richiesta a gran voce da numerosi ordini ed associazioni di categoria, o, perlomeno, che venisse disposta una “sanatoria” per l’invio dei dati relativi al 2015, consistente nell’esenzione da sanzioni in caso di tardiva o inesatta comunicazione delle informazioni richieste per il 2015, considerando che si tratta del primo anno di imposizione del nuovo obbligo e considerando gli innumerevoli dubbi in materia. Da quanto appreso dalla stampa specializzata, sembra che l’Agenzia delle Entrate abbia già ufficiosamente dichiarato che non procederà all’irrogazione di sanzioni nel primo anno di applicazione della disciplina. CONTABILE – FISCALE TORNA ALL’INDICE C03/16 – Estensione del reverse-charge alle prestazioni rese dai consorziati ai consorzi che operano con le pubbliche amministrazioni L’art. 1, co. 128, Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016), ha introdotto la nuova lettera a-quater) all’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, stabilendo che il metodo del reverse-charge si applica anche nella fatturazione delle ”prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17ter del presente decreto”. Pagina | 8 Si illustra di seguito il contenuto della disposizione, pur evidenziando che essa non è ancora operativa (vedi il paragrafo “Decorrenza” sotto riportato). AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO In virtù della nuova norma, il meccanismo del reverse-charge, ossia dell’inversione contabile ai fini IVA, viene esteso alle prestazioni di servizi rese dai consorziati al consorzio di appartenenza, al ricorrere delle seguenti condizioni: 1. prestazioni di servizi: il reverse-charge si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi e non alle cessioni di beni; 2. consorziati: il reverse-charge si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi rese al consorzio di appartenenza da parte dei soggetti consorziati e non dei soggetti terzi; 3. consorzio: ai fini dell’applicazione del reverse-charge, il consorzio di appartenenza, a cui fatturano le imprese consorziate, deve essere uno dei consorzi rientranti nell’art. 34, co. 1, lett. b), c) ed e), D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), ossia: o lett. b): - consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422; - consorzi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (cd. Legge Basevi), tra cui sono compresi i consorzi di società cooperative, ossia i cd. “Consorzi Basevi” (ex art. 27), i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti (ex art. 27-bis), i consorzi tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi (ex art. 27-ter); - consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; o lett. c): - consorzi stabili, costituiti secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del medesimo D.Lgs. 163/2006, anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali (anche artigiani), società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; o lett. e): - consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 34, anche in forma di società consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 4. fattura soggetta a split payment: ai fini dell’applicazione del reverse-charge, il consorzio di appartenenza deve essere aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico e deve essere obbligato ad emettere fattura ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, ossia soggetta alla disciplina dello split payment (cd. scissione dei pagamenti). A tal fine, si ricorda che il meccanismo dello split payment è stato previsto dall’art. 1, co. 629, lett. b), della Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge Stabilità 2015), il quale ha introdotto l’art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972. In base a tale meccanismo, i soggetti passivi IVA, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, emettono fattura secondo le ordinarie regole dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, apponendo sulla fattura stessa l’annotazione “scissione dei pagamenti”, e riportando l’indicazione dell’imposta. Tuttavia, l’IVA addebitata deve essere versata, dalla stessa P.A. acquirente, direttamente all’Erario, anziché al cedente/prestatore. Pagina | 9 La ragione della nuova previsione normativa di cui all’art. 17, lett. a-quater) del D.P.R. n. 633/1972, sollecitata fortemente anche dalle Centrali cooperative, risiede nell’esigenza di neutralizzare gli effetti negativi dello split payment in capo ai consorzi operanti con le Pubbliche Amministrazioni. Invero, come noto, stante l’impossibilità dei soggetti cedenti/prestatori delle Pubbliche Amministrazioni di poter effettuare la fisiologica detrazione dell’IVA - data l’assenza di IVA a debito - il sistema dello split payment ha generato lo svantaggio di accrescere notevolmente il credito IVA in capo ai predetti soggetti, svantaggio solo parzialmente mitigato dal diritto degli stessi di accedere al rimborso IVA in via prioritaria. Tale conseguenza negativa è risultata particolarmente gravosa, sotto il profilo finanziario, per i consorzi aggiudicatari di appalti pubblici che affidano l’esecuzione delle commesse alle proprie imprese socie, obbligati da un lato a versare il corrispettivo e l’imposta ai consorziati e, dall’altro, tenuti a riscuotere dalle Pubbliche Amministrazioni solamente l’imponibile delle operazioni con esse effettuate. Estendendo il meccanismo del reverse-charge alle transazioni tra consorziati e consorzio, le imprese consorziate dovranno emettere, nei confronti del consorzio di appartenenza, fatture senza addebito d’imposta, con l’annotazione “inversione contabile”, ed il consorzio, dal canto suo, dovrà provvedere ad integrare la fattura mediante l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta, nonché a registrare la stessa sia nel registro IVA vendite, sia nel registro IVA acquisti, a norma dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, con conseguente elisione, in via generale, tra IVA a debito ed IVA a credito. LAVORO - PREVIDENZA TORNA ALL’INDICE C04/16 – Scadenza presentazione del prospetto informativo disabili IL Ministero del lavoro ha emanato una nota, prot. n. 6725 del 30-12-2015, con la quale è stato disposto il rinvio al 29-2-2016 del termine per l'invio del prospetto informativo disabili ai sensi dell'articolo 9 comma 6 della Legge 68/1999. Il provvedimento è motivato dalle novità introdotte dal D.lgs. 151/2015 che richiedono un adeguamento dei sistemi informativi centrali e regionali. LAVORO - PREVIDENZA TORNA ALL’INDICE C05/16 – Abolizione del registro infortuni Con circolare n. 92 del 23-12-2015 l'Inail riprende i contenuti del D.lgs. 151/2015, articolo 21, comma 4, e ricorda che dal 23-12-2015 è stato abolito l’obbligo della tenuta del registro infortuni. Dalla stessa data sono ovviamente venute meno le relative sanzioni. I datori di lavoro continueranno a denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dalle vigenti disposizioni. Gli infortuni avvenuti prima del 23 dicembre dovranno essere inseriti nel registro. Ricordiamo che il registro infortuni deve essere conservato per almeno 4 anni dall'ultima registrazione o, se non utilizzato, dalla vidimazione. COMUNICAZIONI CONTABILE - FISCALE TORNA ALL’INDICE Pagina | 10 CM01/16 – Tabelle ACI: costi chilometrici auto e moto 2016 per il calcolo del fringe benefit Sul Supplemento Ordinario n. 66 della G.U. n. 291 del 15/12/2015 sono state pubblicate le nuove tabelle ACI relative ai costi chilometrici di autovetture e motocicli utilizzabili dal 2016 per il calcolo del fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a) del Tuir. CONTABILE - FISCALE TORNA ALL’INDICE CM02/16 – Modalità fruizione credito d’imposta per le imprese musicali Con Provvedimento del 23/12/2015 l’Agenzia delle Entrate le modalità e i termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 7 del D.L. n. 91/2013 in favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012. Tale credito è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento ai sensi del D.M. del 02/12/2014. Con separata risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24. CONTABILE - FISCALE TORNA ALL’INDICE CM03/16 – Modello MUD per il 2016 Con il D.P.C.M. del 21/12/2015 è stato previsto l’obbligo di utilizzo del modello MUD (Modello Unico per la Dichiarazione Ambientale) utilizzato nel 2015 anche per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2016 con riferimento ai rifiuti gestiti nel 2015. Lo stesso modello dovrà inoltre essere utilizzato fino alla piena operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). CONTABILE - FISCALE TORNA ALL’INDICE CM04/16 – Dichiarazioni d’intento precompilate Con Comunicato stampa del 04/12/2015 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono stati semplificati gli adempimenti per gli esportatori abituali che devono inviare le dichiarazioni d’intento. Infatti con l’aggiornamento del software è ora possibile importare nelle dichiarazioni d’intento tutti i dati contenuti nel frontespizio di una dichiarazione già compilata ed è anche possibile raggruppare più dichiarazioni in un unico file in modo da inviare in un’unica soluzione più lettere d’intento. CONTABILE - FISCALE TORNA ALL’INDICE CM05/16 – Diritto annuale CCIAA per l’anno 2016 Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota n. 279880 del 22/12/2015, ha determinato le misure del diritto annuale per l’anno 2016 applicando agli importi predefiniti dallo stesso Ministero in data 21/04/2011 la riduzione del 40% così come previsto dal D.L. n. 90/2014. Pagina | 11 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che, entro il 15 maggio 2016, verrà inviata tramite Pec a tutti i soggetti obbligati al versamento del diritto annuale un’informativa dalla Camera di Commercio territorialmente competente con l’indicazione dell’ammontare del diritto dovuto per il 2016. Pagina | 12