AGEVOLAZIONE FISCALE La disciplina del contratto di rete è in

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AGEVOLAZIONE FISCALE La disciplina del contratto di rete è in
AGEVOLAZIONE FISCALE
La disciplina del contratto di rete è in continua evoluzione: introdotto dall’art. 3 D.L. 10
febbraio 2009, n. 5, come strumento per lo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di innovazione, è stato profondamente modificato dal
decreto competitività art. 42 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che ha istituito
un’agevolazione fiscale diretta ad incentivare gli investimenti previsti dal programma di
rete, subordinandola all’autorizzazione della Commissione europea.
Autorizzazione concessa dalla Commissione europea con decisione C (2010) 8939 del 26
gennaio 2011, con cui ha stabilito che la misura economica adottata dal Governo italiano in
favore delle reti d’impresa non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1,
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Con i decreti crescita sono state introdotte importanti novità:
l’art. 45 del D.L. n. 83/2012 (“Decreto Crescita”) ha previsto un rafforzamento
dell’autonomia patrimoniale, stabilendo in sostanza che il fondo patrimoniale comune
costituisce un patrimonio separato rispetto a quello delle singole imprese partecipanti ed una
semplificazione burocratica, prevedendo che il contratto di rete può essere redatto anche
per atto con firma digitale;
l’art. 36 del D.L. n. 179/2012 (“Decreto Crescita bis”) ha previsto la soggettività
giuridica della rete, cioè la possibilità, per le reti dotate di fondo patrimoniale comune, di
acquisire la soggettività giuridica iscrivendosi nella sezione ordinaria del registro delle
imprese e ha meglio definito i poteri di rappresentanza dell’organo comune.
L’agevolazione fiscale – come anticipato – è prevista dall’art. 42, commi da 2-quater a 2septies, del D.L. n.78 del 2010, su cui sono intervenuti i seguenti documenti di prassi:
Circolare n. 4 del 15 febbraio 2011
Circolare n. 15 del 14 aprile 2011
Risoluzione n. 70 del 30 giugno 2011
Risoluzione n. 89 del 12 settembre 2011
L’agevolazione consiste in un regime di sospensione di imposta, ai fini delle imposte sui
redditi (IRES e IRPEF), per quegli utili di esercizio, relativi ai periodi di imposta 2010-2012
e d’importo non superiore ad 1 milione di euro, che sono destinati al fondo patrimoniale
comune o al patrimonio destinato all’affare.
Gli utili devono essere accantonati ad apposita riserva e finalizzati alla realizzazione degli
investimenti previsti dal programma comune di rete preventivamente asseverato.
Quindi la finalità dell’agevolazione è quella di premiare le imprese che, attraverso sinergie
di funzionalità reciproca, realizzano in collaborazione investimenti innovativi per accrescere
la loro competitività.
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Si tratta di un’agevolazione sostegno degli investimenti che le imprese devono realizzare
per perseguire lo scopo del contratto, cioè “accrescere, individualmente e collettivamente, la
propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”.
In tal senso depone la formulazione dell’art. 42 del D.L. n. 78/2010 in cui è previsto che “gli
utili destinati al fondo patrimoniale comune sono vincolati alla realizzazione degli
investimenti previsti dal programma comune di rete”.
L’agevolazione ha durata triennale – periodi d’imposta 2010-11-12 – ma in realtà l’ambito
temporale è più ampio perché, anche dopo il completamento del programma comune di rete,
gli utili accantonati a riserva continuano a fruire del regime di sospensione d’imposta finché
non sono utilizzati per scopi diversi dalla copertura delle perdite.,
Presupposti per usufruire dell’agevolazione fiscale
Quindi i presupposti per usufruire dell’agevolazione possono essere così riassunti:
• adesione al contratto di rete - perfezionata con la pubblicità tramite l’iscrizione al
registro imprese di appartenenza. In particolare, il contratto diviene efficace, ai sensi del
comma 4-quater, “a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a
carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari”.
La circolare n. 15 ha precisato che possono accedere all’agevolazione anche i contratti
stipulati anteriormente al D.L. 78/2010, fermo restando il possesso degli ulteriori elementi
richiesti.
• istituzione del fondo patrimoniale comune - l’agevolazione è concessa solo alle imprese
che abbiano aderito ad un contratto di rete che prevede l’istituzione del fondo patrimoniale
comune, o di un patrimonio destinato allo specifico affare, cui destinare gli utili (cosiddette
“reti pesanti”).
• asseverazione del programma comune di rete da parte di “organismi espressione
dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati
con il medesimo decreto”.
Del resto, il programma comune è l’elemento principale che caratterizza il contratto di rete
d’impresa, perché è sulla base di esso che le imprese aderenti stabiliscono le forme e gli
impegni di collaborazione, al fine di accrescere, sia individualmente che collettivamente, la
capacità innovativa e la competitività sul mercato.
• accantonamento degli utili ad apposita riserva di bilancio, “di cui viene data
informazione in nota integrativa” . A fini fiscali, infatti, il presupposto della destinazione
degli utili al fondo patrimoniale si intende soddisfatto con l’accantonamento ad apposita
riserva.
La circolare n. 15 ha precisato tali presupposti “devono sussistere al momento della
fruizione dell’agevolazione, vale a dire […] al momento del versamento del saldo delle
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imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono
gli utili”.
Tuttavia, in sede di prima applicazione della norma, la stipula del contratto, la susseguente
iscrizione al registro imprese e l’asseverazione possono essere ottenute entro il 30 settembre
2011, termine ultimo per la presentazione di Unico 2011, in cui deve indicarsi
l’agevolazione.
In questo caso, l’Agenzia ha precisato che “il soggetto interessato dovrà effettuare il
versamento del saldo delle imposte sui redditi senza tenere conto del risparmio d’imposta
derivante dal regime di sospensione, ancorché abbia prenotato le risorse corrispondenti. Il
medesimo soggetto, una volta integrati i presupposti entro il 30 settembre 2011 ed
evidenziata l’agevolazione nel modello UNICO 2011, potrà recuperare il versamento del
saldo ‘eccedente’ secondo le modalità ordinarie”.
• presentazione della comunicazione (c.d. Modello RETI) contenente i dati per la
fruizione dei vantaggi fiscali “dal 2 maggio al 23 maggio 2011, 2012 e 2013 relativamente
ai periodi d’imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, 2011, 2012”
• realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, che può avvenire
dopo la fruizione dell’agevolazione, purché “entro l’esercizio successivo a quello in cui è
stata deliberata la destinazione degli utili”.
Quindi, in sintesi:
- il programma di rete è preventivamente asseverato da organismi appositi espressi
dall’associazionismo imprenditoriale;.
- le somme accantonate a riserva sono conferite al fondo patrimoniale comune, anche
mediante apporto di un patrimonio destinato all’affare;
- gli investimenti contemplati dal programma di rete sono realizzati entro l’esercizio
successivo a quello in cui è stata adottata la delibera di accantonamento degli utili alla
specifica riserva;
Asseverazione
Il beneficio fiscale può essere fruito a condizione che il programma di rete sia
preventivamente asseverato dagli organismi abilitati.
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 febbraio 2011 ha stabilito che
“sono abilitati a rilasciare l’osservazione del programma gli organismi espressi dalle
Confederazione di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ai sensi della Legge 30 dicembre 1986, n.
836, espressioni di interessi generali di una pluralità di categorie e territori (art. 3, comma
1)”.
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Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono indicati gli organismi che rilasciano l’asseverazione
designati da
CASARTIGIANI
CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese
CONFARTIGIANATO IMPRESE
CONFCOMMERCIO
CONFCOOPERATIVE
CONFINDUSTRIA
LEGACOOP
UNCI – Unione nazionale cooperative italiane
L’asseverazione, come precisato sia dalla circolare n. 4 del 15 febbraio 2011 che dalla
circolare n. 15 del 14 aprile 2011, comporta la verifica preventiva della sussistenza, nel caso
specifico, degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti da partecipazione
in capo alle imprese sottoscrittrici.
L’asseverazione costituisce un elemento di importanza fondamentale per la valida
sussistenza del contratto di rete, tanto che si configura come condizione necessaria e
sufficiente per la dimostrazione, da parte delle singole imprese, dell’esistenza dei requisiti
richiesti per poter accedere all’agevolazione fiscale.
L’asseverazione è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’organo comune
ovvero del rappresentante della rete.
Per il primo anno di applicazione dell’agevolazione, l’asseverazione poteva essere
comunicata entro il 31 dicembre 2011 (risoluzione n. 89).
Quindi gli organismi che rilasciano l’asseverazione devono trasmettere in via telematica i
dati relativi alle imprese beneficiarie e gli estremi del contratto di rete.
La trasmissione va effettuata entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello in cui
l’avvenuta asseverazione è comunicata all’organo comune o al rappresentante della rete.
Accantonamento degli utili a riserva
L’art. 42, prevede che gli utili destinati al fondo patrimoniale comune trovano espressione
in bilancio in una corrispondente riserva di patrimonio netto.
In tal modo, si intende dare evidenza all’ammontare degli utili, a servizio dell’esecuzione
del programma di rete, che fruiscono dell’agevolazione. La riserva, per espressa previsione
della circolare n. 15, deve essere “denominata con riferimento alla legge istitutiva
dell’agevolazione in esame e distinta dalle altre riserve presenti nel patrimonio netto”.
Gli utili accantonati sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal
programma comune di rete e della riserva deve essere data informazione in nota integrativa.
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Gli imprenditori individuali e le società di persone ammessi al beneficio della tenuta della
contabilità semplificata, possono accedere all’agevolazione integrando le scritture contabili
con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell’utile
d’esercizio e le vicende della riserva”.
Gli utili che usufruiscono del regime di sospensione di imposta “non possono eccedere, in
ogni caso, il limite di euro 1.000.000 per ciascuna impresa, nonché per ciascun periodo
d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazioni, anche nell’ipotesi in cui un’impresa
aderente alla rete consegua e accantoni alla speciale riserva utili per importi superiori.
Ciò non significa che quello è il limite massimo di “investimento” ammissibile nella rete: il
singolo aderente può accantonare anche un importo superiore, ma in tal caso la sospensione
d’imposta si applica comunque fino ad 1.000.000 e i vincoli di utilizzo vigono solamente
fino a tale importo.
Realizzazione degli investimenti
Ulteriore requisito è quello della realizzazione, “entro l’esercizio successivo”, degli
investimenti risultanti dal programma comune di rete asseverato, cui sono finalizzati gli utili
accantonati a riserva.
Gli investimenti possono consistere nell’acquisto o fruizione di beni, strumentali e non,
prestazioni di servizi, ma anche nell’utilizzo di personale. A tal fine è ammesso che
l’investimento venga effettuato tramite la messa a disposizione da parte di un aderente alla
rete. In tal caso la circolare precisa come “rileva il costo figurativo relativo all’effettivo
impiego di detti beni, servizi e personale per la realizzazione degli investimenti”.
Naturalmente è necessario attestare l’effettivo sostenimento dei costi per gli investimenti
previsti dal programma con documentazione sia amministrativa che contabile.
Ai fini del calcolo del termine per effettuare gli investimenti si deve prendere in
considerazione non l’anno di maturazione degli utili accantonati, bensì quello in cui si è
deliberato l’accantonamento.
Utili
esercizio 2010
Delibera
30 aprile 2011
Investimenti 31 dicembre 2012
La circolare n. 15 precisa che la norma non impone l’obbligo di realizzare tutti gli
investimenti previsti dal programma di rete entro l’esercizio successivo.
Infatti il limite temporale imposto dalla legge si riferisce esclusivamente all’impiego degli
utili “agevolati” e non a quello degli investimenti previsti dal programma. Questi ultimi
hanno, quale termine, quello previsto nel programma comune di rete con cui sono stati
individuati.
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Resta inteso che, attesa la natura sospensiva della riserva, la stessa deve rimanere iscritta in
bilancio anche dopo la realizzazione degli investimenti.
Fruizione dell’agevolazione
L'agevolazione è fruita solo in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi (IRPEF
ed IRES) dovute per il periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili accantonati.
L’agevolazione quindi non rileva ai fini IRAP, né incide sul calcolo degli acconti IRPEF ed
IRES dovuti per il periodo d'imposta successivo.
Gli acconti cioè vanno calcolati con il metodo ordinario, considerando come imposta del
periodo precedente quella che sarebbe risultata senza considerare l'agevolazione.
Gli eventuali versamenti in acconto che risultassero eccedenti al momento di
determinazione del saldo per effetto del regime di sospensione di imposta, generano un
credito IRES/IRPEF utilizzabile secondo le modalità ordinarie
Da un punto di vista operativo, l’agevolazione si attua effettuando, nell’esercizio di
formazione degli utili accantonati alla riserva, una variazione in diminuzione della base
imponibile del reddito d’impresa, pari appunto all’importo degli utili accantonati, sempre
entro il limite massimo di euro 1.000.000.
Per ottenere il beneficio fiscale, nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 23 maggio di
ciascun anno (2011, 2012 e 2013 per i periodi d’imposta 2010-2011-2012) le imprese
interessate devono presentare una comunicazione (il c.d. modello RETI) all’Agenzia delle
Entrate (la gestione è affidata al Centro Operativo di Pescara) .
Il termine è perentorio, indipendentemente dalla coincidenza o meno dell’esercizio con
l’anno solare.
Ogni impresa deve presentare un’unica comunicazione per ciascun periodo d’imposta.
In caso di più comunicazioni è ritenuta valida l’ultima trasmessa.
La comunicazione va comunque effettuata dalle singole società, sia nel caso di consolidato
anche se il risparmio di imposta è realizzato dalla consolidante, sia nel caso di imprese che
attribuiscono il reddito per trasparenza ai propri soci.
La trasmissione è effettuata telematicamente, direttamente o tramite un intermediario
abilitato a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
Nel modello vanno indicati:
i dati relativi all’impresa richiedente, al rappresentante firmatario, all’intermediario
abilitato;
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la quota di utili accantonati nell’esercizio (colonna 1), che non può superare
l’importo di 1 milione di euro
il risparmio d’imposta corrispondente (colonna 2).
Tale risparmio d’imposta si determina:
per i soggetti IRES – applicando l’aliquota del 27,5% all’importo
dell’accantonamento di utili effettuato;
per gli imprenditori individuali – differenza tra l’IRPEF relativa al solo reddito di
impresa (senza quindi considerare altri redditi eventualmente posseduti) determinata
al lordo ed al netto dell’agevolazione. ESEMPIO: reddito d’impresa senza
l’accantonamento 1 milione di euro e quello dopo la variazione in diminuzione per
effetto dell’accantonamento di euro 800.000 euro, il risparmio è dato dalla differenza
tra l’IRPEF calcolata su 1 milione di euro e l’IRPEF calcolata su 800.000 euro. In
caso di perdita il risparmio d’imposta è calcolato applicando le aliquote progressive
IRPEF agli utili accantonati;
per le società di persone e di capitali in regime di trasparenza fiscale - somma delle
minori imposte dovute da tutti i soci, determinate secondo le modalità previste pere
gli imprenditori individuali.
Per la determinazione del risparmio relativo alle addizionali regionali, all’importo
accantonato a riserva si applica l’aliquota dello 0,9% o se maggiore, quella deliberata dalla
regione di appartenenza, mentre per la comunale si dovrà sempre fare riferimento
all’aliquota deliberata dal comune.
Bisogna poi tener conto di un altro parametro di riferimento: infatti, le risorse stanziate dal
Governo, che ammontano a 20 milioni per il 2011 ed a 14 sia per il 2012 che per il 2013,
sono ripartite proporzionalmente alle richieste ricevute.
Bisogna quindi considerare la percentuale massima del risparmio d’imposta spettante a
ciascuna impresa, che viene resa nota dall’Agenzia delle Entrate sulla base del rapporto tra
le risorse stanziate e l’importo del risparmio d’imposta complessivamente richiesto, quale
risulta dai Modelli RETI validamente presentati nei termini.
Per l’anno 2010, la percentuale di agevolazione è del 75,3733% - Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2011.
Per l’anno 2011, la percentuale di agevolazione è del l’86,5011% - Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2012.
In concreto, la misura massima di agevolazione spettante nel 2010 e nel 2011 è,
rispettivamente, pari al 75,3733% e all’86,5011% di quanto richiesto nell’apposito modello.
Nel 2011, la percentuale, malgrado le minori risorse dedicate rispetto a quelle previste per
l’anno precedente, è superiore, a causa di una minore richiesta da parte delle imprese
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interessate, che avrebbero deciso di investire di meno in questo nuovo strumento di
aggregazione.
Ipotizzando quindi un’impresa soggetto IRES aderente a un contratto di rete che abbia
conferito al fondo comune un ammontare di utili pari a € 1.000.000,00 (importo massimo
per cui compete l’agevolazione fiscale) per il periodo di imposta 2011, il risparmio
d’imposta effettivo è il seguente:
€ 1.000.000,00 X 27,5% = € 275.000,00 (risparmio d’imposta richiesto con il modello
RETI)
275.000,00 X 86,5011% = € 237.875,02
Pertanto, come precisato dalla circolare n.15, la variazione in diminuzione del reddito
d’impresa non dovrà comportare un risparmio d’imposta effettivo, comprese le addizionali
regionali e comunali (ove applicabili), superiore all’importo risultante dall’applicazione
della suddetta percentuale al risparmio d’imposta indicato nel modello RETI.
Tale variazione in diminuzione della base imponibile del reddito d’impresa potrà anche
determinare una perdita d’esercizio, che può essere riportata negli esercizi successivi
secondo le ordinarie regole stabilite dall’art. 84 del TUIR (54 per le imprese personali).
In particolare, è previsto che la perdita di un periodo d’imposta può essere computata in
diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero
importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.
Tuttavia per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è
riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del
reddito negli esercizi precedenti.
Quindi, come chiarito nella risoluzione n. 129 del 2010, se, ad esempio, nell’esercizio X si
realizza un utile di 100 di cui 70 esente per destinazione alla rete e nell’esercizio X + 1 si ha
una perdita fiscale di 200, la stessa perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile
che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (70) e, quindi, per
un importo pari a 130.
Nella versione definitiva dei modelli e delle istruzioni per la compilazione delle
dichiarazioni dei redditi UNICO 2013 delle società di capitali, vi sono alcuni quadri che
devono essere compilati dai soggetti che hanno usufruito per il 2012 dell’agevolazione
fiscale concessa a seguito di adesione ai contratti di reti d’impresa.
In questa sede si segnalano il rigo RF50, dove deve essere indicata la specifica variazione in
diminuzione e il rigo RS105, in cui vengono individuati gli utili accantonati al fondo
patrimoniale.
Riassumendo, la procedura necessaria per accedere al risparmio di imposta, è la seguente:
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Adempimento
Data
Invio modello RETI
2-23 maggio
Adesione al contratto di rete
16 giugno
Accantonamento e destinazione dell’utile 16 giugno
di esercizio a riserva
Asseverazione del programma comune di
rete
Indicazione risparmio di imposta in
UNICO
Investimento per un valore pari agli utili
accantonati
16 giugno
30 settembre
31dicembre dell’anno successivo a quello della
delibera di accantonamento
Cessazione del regime di sospensione
Il regime di sospensione di imposta cessa, e quindi gli utili accantonati concorrono alla
formazione del reddito nell’esercizio in cui:
viene meno l’adesione alla rete;
la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura della perdita di esercizio.
La circolare n. 15 ha precisato che, una volta completato il programma di rete, non può più
verificarsi l’evento interruttivo costituito dal venir meno dell’adesione al contratto di rete e,
quindi, la riserva resterà comunque in sospensione fino a quando non verrà utilizzata per
scopi differenti dalla copertura delle perdite.
Pertanto solo in mancanza del completamento del programma comune il venir meno
dell’adesione al contratto determina la cessazione dell’agevolazione.
Il venir meno dell’adesione alla rete può essere contestuale per tute le imprese aderenti alla
rete (ad esempio per muto dissenso) ovvero può riguardare la singola impresa (ad esempio
per recesso anticipato o per risoluzione per inadempimento) per la quale soltanto si verifica
il termine del regime di sospensione che permane per le altre imprese aderenti alla rete.
L’altra ipotesi di recupero a tassazione si ha nel caso in cui la riserva sia utilizzata per fini
diversi da quelli di copertura delle perdite di esercizio, ad esempio la distribuzione ai soci o
l’aumento del capitale sociale. In tali casi il recupero del vantaggio fiscale inizialmente
concesso dipende dall’utilizzo dell’utile agevolato per scopi diversi rispetto a quelli per i
quali è stato vincolato.
In caso di copertura delle perdite di esercizio non vi è l’obbligo di ricostituzione della
riserva. La circolare n. 15 ha chiarito che tali considerazioni valgono anche nell’ipotesi di
liquidazione della società (quindi in sostanza, se il programma di rete è stato completato e la
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riserva è utilizzata per coprire le perdite, non essendovi obbligo di ricostituzione, il
beneficio s’intende definitivamente acquisito).
L’utilizzo della riserva per la copertura delle perdite d’esercizio non comporta di per sé la
cessazione del regime di sospensione che si verifica nell’ipotesi di venir meno dell’adesione
alla rete prima del completamento del programma comune.
Al verificarsi di uno di tali eventi, la riserva deve essere portata a tassazione nell’esercizio
in cui si è verificato l’evento.
Quindi, nel caso in cui, ad esempio per recesso, venga meno l’adesione al contratto di rete
anche di una sola impresa aderente, nell’esercizio in cui tale evento si verifica, la quota di
utili che l’impresa, nel limite massimo di euro 1.000.000, aveva accantonato alla speciale
riserva, viene sottoposta a tassazione. Analogamente la medesima riserva affluirà a
tassazione nel periodo d’imposta in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di
perdite d’esercizio.
Ricapitolando:
VENIR MENO DELL’ADESIONE AL CONTRATTO DI RETE
1) Realizzazione del programma comune di rete > LA SOSPENSIONE CONTINUA
2) Mancata realizzazione del programma comune di rete > LA SOSPENSIONE SI
INTERROMPE
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNE DI RETE > Obbligo di
mantenere in bilancio la riserva
1) Utilizzo della riserva per copertura perdite > Nessun vincolo di ricostituzione della
riserva > CONSOLIDAMENTO
2) Utilizzo della riserva per scopi diversi da copertura perdite (es. distribuzione ai soci > la
SOSPENSIONE SI INTERROMPE
UTILIZZO DELLA RISERVA
1) per la copertura delle perdite > LA SOSPENSIONE CONTINUA
2) per scopi diversi dalla copertura delle
SOSPENSIONE SI INTERROMPE
perdite (es. distribuzione ai soci > LA
UTILIZZO DELLA RISERVA PER LA COPERTURA DELLE PERDITE
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1) Realizzazione del programma comune > nessun vincolo di ricostituzione della riserva >
CONSOLIDAMENTO
2) Mancata realizzazione > non cessa la sospensione, ma resta il vincolo dell’adesione al
contratto di rete fino al completamento del programma
La riserva comunque rileva ai fini dell’agevolazione per la crescita economica (c.d.
Ace).
SINTESI CONCLUSIVA
Natura dell’agevolazione
Sospensione da imposizione ai fini IRES o IRPEF e addizionali (regionali e comunali)
Oggetto
Quota di utili destinati al fondo patrimoniale comune mediante accantonamento a riserva
per la realizzazione del programma comune di rete
Soggetti destinatari
Imprese partecipanti al contratto di Rete
Periodo di validità
periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2010, 2011, 2012
FRUIZIONE E RIPRESA A TASSAZIONE
Fruizione
in sede di versamento del saldo IRES o IRPEF (acconti calcolati con modalità ordinaria)
Ripresa a tassazione
Utilizzo riserva per fini diversi dalla copertura perdite
Venire meno dell’adesione al contratto di Rete
LIMITI QUANTITATIVI
1 milione di euro
- per ciascuna impresa
- per ciascun anno di durata dell’agevolazione
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Limite complessivo delle risorse stanziate
- 20 milioni di euro per il 2010
- 14 milioni di euro per il 2011
- 14 milioni di euro per il 2012
Assegnazione del beneficio su base proporzionale
PRESUPPOSTI PER ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE
Per accedere all'agevolazione le imprese devono:
stipulare o aderire a un contratto di rete;
ottenere l’asseverazione del programma comune di rete da parte degli organismi
abilitati; destinare una quota degli utili di esercizio al fondo patrimoniale comune
(o al patrimonio destinato all'affare) accantonandoli in un’apposita riserva;
realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete entro precisi
limiti temporali.
Attività di controllo
In base all’art. 42 l’Agenzia delle Entrate controlla che le imprese che hanno beneficiato
dell’agevolazione fiscale abbiano soddisfatto le seguenti tre condizioni:
1. adesione al contratto di rete mediante stipulazione del medesimo per atto pubblico o
scrittura privata autenticata (ora anche con firma digitale) e conseguente iscrizione del
medesimo nel registro delle imprese;
2. ottenimento dell’asseverazione del programma comune di rete da parte degli organismi
competenti, il controllo avviene anche per mezzo della comunicazione che gli organi
asseveranti devono fare all’Agenzia delle Entrate, entro il termine di aprile di ogni anno,
indicante i dati relativi ai soggetti cui l’asseverazione è stata rilasciata;
3. avvenuto accantonamento nell’apposita riserva degli utili di esercizio, vincolati alla
realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. La verifica avverrà
anche tramite il riscontro dei dati indicati nella comunicazione RETI.
L’Agenzia provvede poi alla verifica del reale successivo utilizzo di tali utili e quindi alla
vigilanza sulla realizzazione (che deve avvenire entro 1 anno) degli investimenti che hanno
permesso l’accesso all’agevolazione fiscale, in questo caso anche chiedendo il supporto
degli organismi asseverativi.
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Questioni aperte – Soggettività tributaria
La circolare n. 4 afferma che il contratto di rete “non comporta l’estinzione, né la
modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo in
questione, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso”.
Ciò significa che ciascuna impresa aderente al contratto di rete dovrà continuare a dichiarare
in modo autonomo i redditi e le perdite derivanti dall’esercizio in comune dell’attività.
Nulla però è detto sulla soggettività passiva o meno ai fini IVA del contratto di rete.
Con la risoluzione n. 70 è stata però riconosciuta, ferma restando l’esclusione di soggettività
tributaria in capo alla rete d’imprese, la possibilità per la stessa di richiedere l’attribuzione
del codice fiscale qualora le imprese partecipanti ne facciano specifica istanza ai fini
operativi.
La risoluzione precisa che il codice fiscale può essere attribuito in base all’art. 2 del D.P.R.
n. 605 del 1973, “secondo cui possono essere iscritte all’Anagrafe Tributaria le
organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica” tra le quali rientrano
appunto le reti d’imprese.
È quindi sufficiente, per il rilascio del codice fiscale alla rete, che una delle imprese aderenti
ne faccia richiesta, con la presentazione, a nome della rete d’impresa, del Modello AA5
“Domanda di attribuzione del codice fiscale … di soggetti diversi dalle persone fisiche” a
un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Quale data di costituzione deve essere indicata la data di esecuzione dell’ultima delle
iscrizioni nel registro delle imprese prescritta a carico di coloro che ne sono stati i
sottoscrittori originari e, quale denominazione, la locuzione “Rete d’impresa” seguita dalla
descrizione identificativa della rete stessa.
Rimane però ferma l’esclusione della soggettività tributaria, con i conseguenti problemi
relativi al trattamento contabile e fiscale applicabile alle operazioni effettuate “in rete”.
Per quanto attiene agli adempimenti Iva, ad esempio, se la rete acquista beni o servizi da
utilizzare per il raggiungimento dell’obiettivo comune, il fornitore dovrà emettere una
pluralità di fatture nei confronti di ciascun soggetto partecipante, oppure, in alternativa,
intestare la fattura a un mandatario senza rappresentanza, dotato di partita Iva, il quale
dovrebbe poi rifatturare (pro quota) il costo alle singole imprese aderenti al contratto di rete.
Analogamente, in caso di operazioni attive effettuate “in rete”, andranno emesse tante
fatture quante sono le imprese partecipanti, oppure una sola fattura da parte di un
mandatario senza rappresentanza, il quale dovrebbe poi provvedere alla ripartizione del
ricavo fra i partecipanti.
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Se invece la rete potesse ottenere il riconoscimento della soggettività passiva ai fini Iva e,
conseguentemente, l’attribuzione di un proprio numero di partita Iva, la gestione contabile e
fiscale dell’attività con i terzi sarebbe molto più semplice.
È dunque ipotizzabile un intervento dell’Agenzia sulla questione, anche alla luce del fatto
che in base al Decreto crescita bis, le reti di imprese provviste di fondo comune possono ora
acquisire la soggettività giuridica.
In questo mutato contesto normativo appare difficile, infatti, negare la soggettività tributaria
in capo ad una rete di imprese dotata sia di un fondo patrimoniale, sia di un organo comune
che svolge un’attività commerciale con i terzi, e avente soggettività giuridica in quanto
iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese
.
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