insegnamento di diritto amministrativo
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INSEGNAMENTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO LEZIONE V “GLI ORGANI ATTIVI DELL’AMMINISTAZIONE STATALE” PROF.SSA IVANA MUSIO Diritto Amministrativo Lezione V Indice 1 Organizzazione Interna Dei Ministeri. I Dipartimenti ------------------------------------------------------------------ 3 2 Le Direzioni Generali. Il Segretario Generale ---------------------------------------------------------------------------- 6 3 Gli Uffici Di Diretta Collaborazione Con Il Vertice Politico ----------------------------------------------------------- 7 4 I Ministri ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 5 Ministri Senza Portafoglio E Sottosegretari Di Stato------------------------------------------------------------------- 11 6 I Comitati Interministeriali -------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 7 Le Agenzie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 16 Diritto Amministrativo Lezione V 1 Organizzazione interna dei Ministeri. I dipartimenti I Ministeri sono la ripartizione fondamentale dell’amministrazione centrale italiana. Ogni Ministero è competente per un ramo di attività e per determinate materie ed affari. Il d.lgs. 300/1999, emanato in attuazione della delega al Governo disposta dalla legge n. 59 del 1997 (c.d. legge Bassanini) ha dettato regole uniformi per l’organizzazione dei Ministeri, determinandone il numero ridotto, le attribuzioni e la struttura interna per grandi aree di funzioni. In ogni caso, il numero dei Ministeri può variare in base ai programmi del Governo, pertanto i dicasteri possono essere scorporati o accorpati alla luce degli obiettivi che la politica del Governo intende perseguire. Sotto il profilo funzionale, i Ministeri vengono ora a configurare un ordinamento ben più compatto rispetto al passato, grazie ad una migliore distribuzione delle competenze, che ha riferimento ad aree organiche, piuttosto che ad interessi settoriali, sotto quello organizzativo, invece, essi sono regolati da una disciplina comune che configura l’insieme delle strutture delle amministrazioni centrali come una apparato sostanzialmente unitario, ancorchè non uniforme, in attuazione di un modello flessibile a geometria variabile che prevede, salvo che per gli uffici di stretta collaborazione del ministro, la possibilità di scelte diversificate, pur nel rispetto di tipologie predeterminate1. Il d.lgs. 300/1999, con il dichiarato obiettivo di superare i limiti determinati dalla tradizionale organizzazione amministrativa dei Ministeri, disegna, per la prima volta, dopo la legge Cavour del 1853, una nuova struttura organizzativa valevole per tutti i Ministeri, accorpandone gli uffici in pochi centri decisionali competenti per grandi aree di funzioni e semplificandone l’articolazione interna2. 1 Per una ricognizione degli aspetti concernenti le fonti sull’organizzazione dei ministeri, si rinvia a C. Di Andrea, Introduzione, in Il nuovo ordinamento del Governo. Introduzione e testi, a cura di C. Di Andrea, Roma, Istituto poligrafico e zecca dello Stato, 2002, p. 15 e ss.; O. Forlenza, Ministeri: regolamenti di delegificazione a rischio di legittimità costituzionale, in Guida alle leggi Bassanini. Norme e commenti sul decentramento e sulla semplificazione amministrativa, Milano, 1997, p. 132 e ss.; A Natalini, Le semplificazioni amministrative, Bologna, 2002, p. 88 e ss. 2 Si veda V. Mortara, L’apparato ministeriale: il nucleo centrale della pubblica amministrazione, in Scienza dell’amministrazione e politiche pubbliche, a cura di G. Freddi, Rimini, 1991. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 16 Diritto Amministrativo Lezione V Viene, così, creato un modello di organizzazione comune3 sia pur distinto in due categorie: - la prima, per lo più maggioritaria, è quella dei ministeri internamente articolati in dipartimenti (senza segretario generale), - la seconda, minoritaria, è quella dei ministeri, che per speciali esigenze organizzative, sono articolati in direzioni generali (con segretario generale). Il dipartimento rappresenta l’unità fondamentale del nuovo modello ministeriale; non a caso si parla di “dipartimentalizzazione” per indicare una delle caratteristiche nuove e peculiari dell’organizzazione statale. Già prima della riforma i dipartimenti erano presenti già in molti dicasteri e nella Presidenza del Consiglio . In un secondo momento, il modello dipartimentale si è esteso ben presto, tuttavia, ad intere organizzazioni ministeriali; ed infatti, già nel 1988 con la legge n. 400, la Presidenza del Consiglio è stata completamente articolata in dipartimenti, successivamente ciò è avvenuto con riferimento a determinati singoli Ministeri. In questi casi il dipartimento si è caratterizzato per riassumere in sé le attività attinenti ad una determinata funzione, sia finale che strumentale come la gestione del personale, dei beni strumentali e l’amministrazione della dotazione finanziaria. Così intesa, la struttura si poteva accostare alle divisioni del modello organizzativo c.d. divisionale nelle organizzazioni private. La dipartimentalizzazione nel d.lgs. 300/1999 assume appunto il significato di una divisionalizzazione, cioè di una articolazione interna in strutture autonome. Si può, pertanto, affermare che il dipartimento è una unità amministrativa che svolge tutte le attività ed i compiti, sia finali che strumentali, finalizzati all’espletamento di una delle funzioni fondamentali di un Ministero. L’art. 5 specifica meglio la nozione, identificando fra i compiti strumentali l’indirizzo ed il coordinamento delle unità di gestione in cui si articola il dipartimento nonché l’organizzazione e l’indirizzo delle risorse strumentali, finanziarie ed umane. L’organizzazione per dipartimenti permette di mantenere lo schema organizzativo per Ministeri e, pertanto, di far salvo il principio della corrispondenza fra struttura del Governo (inteso come Consiglio dei Ministri) e struttura del potere esecutivo. 3 Sul punto si veda F. Caringella, Corso di diritto amministrativo, tomo I, Milano, 2001, p. 854 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 16 Diritto Amministrativo Lezione V Quanto all’organizzazione interna dei dipartimenti questa vede, in primo luogo, a capo di ogni dipartimento un dirigente generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri e proposta del ministro competente. Il capo del dipartimento coordina, dirige e controlla gli uffici di livello dirigenziale generale dipendenti, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell’amministrazione (art. 5 del d.lgs. 300/1999), alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili tra gli uffici dipendenti; promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell’Unione europea per la trattazione degli affari di competenza del proprio dipartimento. Il capo del dipartimento opera a diretto contatto con il ministero, nonché in rapporto di responsabilità con lo stesso poiché a lui risponde dei risultati raggiunti dagli uffici dipendenti sulla base degli obiettivi assegnati. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 16 Diritto Amministrativo Lezione V 2 Le direzioni generali. Il segretario generale I pochi Ministeri non articolati in dipartimenti sono divisi in direzioni generali, le quali fanno capo ad un segretario generale, organo di vertice burocratico che ha le funzioni di collegamento tra il Ministro e la struttura amministrativa sottostante. Nei Ministeri dipartimentalizzati nei quali già esista il segretario generale questo viene soppresso ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 300/1999. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro e provvede all’istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del ministero4. Inoltre, il segretario assicura il coordinamento dell’azione amministrativa, coordina gli uffici del dicastero e vigila sulla loro efficienza, riferendone periodicamente al Ministro. Nei dicasteri articolati in direzioni generali, permane la tradizionale distinzione fra funzioni finali e funzioni strumentali che, invece, è superata nei ministeri dipartimentalizzati. 4 Cfr., F. Caringella, Corso di diritto amministrativo, cit., p. 857 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 16 Diritto Amministrativo Lezione V 3 Gli uffici di diretta collaborazione con il vertice politico Al di fuori dei dipartimenti (ovvero delle direzioni generali e del segretariato nei ministeri non dipartimentalizzati), la nuova organizzazione ministeriale ammette soltanto l’esistenza di pochi uffici di diretta collaborazione con i vertici politici5. Si tratta di uffici c.d. di staff, cioè di strutture che non gestiscono direttamente affari amministrativi, che non sono inserite nell’impalcatura gerarchica e che hanno il compito di fornire consulenza ed assistenza agli organi politici o ad altri uffici. Fra gli uffici in questione vi sono, in primo luogo i c.d. uffici di gabinetto, che costituiscono la rete di servizi più vicina ai Ministri. Vi si sono, poi, affiancate le segreterie dei Ministri e dei sottosegretari a causa dell’assunzione di crescenti compiti di ingerenza diretta nell’amministrazione da parte dei gabinetti i quali non sono stati più in grado di assolvere alle originarie funzioni assistenziali. L’elenco va, infine, completato con gli uffici studi e gli uffici legislativi, veri e propri staff di esperti al servizio non solo dei vertici politici ma anche delle intere amministrazioni ministeriali per l’esame di casi complessi e la formulazione di progetti di testi normativi. Gli uffici appena elencati sono strutture dal rilievo cruciale, ma il cui ruolo, per una corretta attuazione del principio della separazione tra politica ed amministrazione , deve essere contenuto entro rigidi limiti. Troppo spesso, in passato, gli uffici di gabinetto hanno assunto funzioni e compiti di spettanza di altri uffici, esautorandoli delle loro competenze e privandoli del loro ruolo. Al fine di risolvere i problemi segnalati e di assicurare agli uffici di diretta collaborazione il riconoscimento delle opportune differenziazioni organizzative, la legge n. 59/1997 ha demandato al legislatore delegato il compito di riformarne la struttura, nel solco di quanto già disposto dal d.lgs. 29/1993 sul pubblico impiego. In particolare, l’art. 12 della l. n. 59/1997, ha previsto, in via generale, che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione; è stata, quindi, ancora una volta, richiamata Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 16 Diritto Amministrativo Lezione V la necessità di porre fine al fenomeno della “invadenza” degli uffici di gabinetto negli affari amministrativi. Gli uffici di gabinetto e gli altri uffici di diretta collaborazione presentano alcune particolarità nella gestione del personale, sia sotto il profilo della composizione che sotto quello della retribuzione. Sotto il primo aspetto, il novellato art. 14 del d.lgs. n. 29/1993, istituzionalizzando ed integrando una antica prassi, stabilisce che agli uffici in questione possono essere assegnati: 1) dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; 2) collaboratori assunti con contratti a tempo determinato di diritto privato; 3) esperti e consulenti per particolari professionalità o specializzazioni, assunti con incarichi di collaborazione. I capi di gabinetto ed i responsabili degli altri uffici di diretta collaborazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 300/1999 devono essere nominati tra soggetti esperti e dotati di elevata professionalità, scelti anche tra soggetti esterni all’amministrazione. 5 Tale aspetto è stato trattato, tra gli altri, anche da R. Galli e D. Galli, Corso di diritto amministrativo, vol. I, Milano, 2004, p. 245 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 16 Diritto Amministrativo Lezione V 4 I Ministri I Ministri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e sono revocabili così come è revocabile il Presidente del Consiglio ad opera del Presidente della Repubblica. Sono organi costituzionali con funzioni: - politiche: perché collegialmente collaborano all’attuazione dell’indirizzo politico del Governo; - amministrative: perché sono a capo dei Ministeri, cioè complessi organi centrali dello Stato, ciascuno dei quali dirige un particolare settore della pubblica amministrazione. I Ministri, tuttavia, sono titolari delle sole funzioni di alta amministrazione, relative all’indirizzo ed al coordinamento dell’attività amministrativa delle amministrazioni da loro dipendenti; le funzioni di gestione e di direzione delle stesse, invece, spettano ai rispettivi dirigenti, sulla base del principio di separazione tra politica ed amministrazione. Più precisamente, il Ministro individua il capo del dipartimento (nei Ministeri articolati in dipartimenti) o il segretario generale (nei ministeri non articolati in dipartimenti), nonché il direttore generale delle agenzie, così attuandosi un raccordo fiduciario tra il livello politico e quello burocratico. I Ministri non sono impiegati, bensì funzionari onorari dello Stato, in quanto ufficio che essi ricoprono è di nomina presidenziale e non costituisce la loro professione. Nel nostro ordinamento i Ministri si trovano tra loro in una situazione paritaria. I Ministri sono responsabili: - per gli atti esclusivamente loro propri (formalmente e sostanzialmente); - per gli atti formalmente del Capo dello Stato che essi hanno controfirmato, in virtù del principio di irresponsabilità del Presidente della Repubblica; - per gli atti dei loro sottoposti, in quanto sono riconducibili agli atti di volontà del Ministro. La responsabilità può essere politica o giuridica. La responsabilità politica, a sua volta, può distinguersi: Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 16 Diritto Amministrativo - Lezione V collegiale, per gli atti che i Ministri hanno compiuto riuniti nell’organo collegiale del Consiglio dei Ministri; - individuale, per gli atti compiuti da ciascun Ministro nell’esercizio del suo ufficio. La responsabilità giuridica, a sua volta, può distinguersi: - civile, per violazione di diritti soggettivi, secondo le norme del codice civile (artt. 2043 c.c. e ss.); - penale, per reati propri commessi dai Ministri nell’esercizio delle loro funzioni, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti la carica pubblica ricoperta; per reati comuni, per i quali il giudizio spetta ai tribunali ordinari. In tal caso, tuttavia, vigono le prerogative parlamentari, fra cui la preventiva autorizzazione delle Camere, qualora il Ministro incriminato è anche membro del Parlamento. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 16 Diritto Amministrativo Lezione V 5 Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato Il numero dei Ministri che compongono il Governo è di regola superiore al numero dei dicasteri previsti dalla legge e ciò perché ogni Consiglio dei Ministri prevede sempre un certo numero variabile di Ministri senza portafoglio. Con tale espressione si intendono quei Ministri che, pur avendo compiti politici, non sono a capo di un dicastero di cui siano i responsabili. Le funzioni attribuite ai Ministri senza portafoglio sono state sancite nell’art. 12 del d.lgs. 303/1999. Con riferimento ai Sottosegretari di stato, invece, c’è da dire che essi non sono contemplati dalla Costituzione, ma dall’art. 10 della legge n. 400/1988; essi sono soggetti che coadiuvano i Ministri. Il Sottosegretario, infatti, collabora con il Ministro nell’esercizio dell’attività amministrativa; rappresenta il Ministro in caso di emergenza o di impedimento per gli affari amministrativi di particolare urgenza; sostiene, eventualmente in Parlamento la discussione degli atti e dei progetti del Ministro; esercita le attribuzioni delegategli con decreto dal Ministero. Generalmente i Sottosegretari non hanno competenze proprie, ma svolgono attività delegate dal Ministro, sono pochi, infatti, i Sottosegretari che hanno uno specifico compito istituzionale. Con la legge n. 81 del 2001 relativa alla disciplina dell’attività di Governo, si è disposto che, fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell’art. 95 Cost., non può essere attribuito il titolo di vice Ministro a non più di dieci Sottosegretari, Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 16 Diritto Amministrativo Lezione V 6 I Comitati interministeriali I Comitati interministeriali sono organi collegiali, costituiti da più Ministri, istituiti per la cura di particolari settori dell’amministrazione che esigono un coordinamento dell’attività di più Ministeri6. Le ragioni pratiche della costituzione dei comitati di Ministri consistono nel progressivo aumento dei compiti dello Stato e del numero dei Ministri e nel moltiplicarsi delle interferenze reciproche fra settori della P.A., per cui si è avvertita la necessità di un collegamento costante e stabile fra settori amministrativi. I Comitati interministeriali possono costituirsi mediante decreto del Consiglio dei Ministri o del Presidente del Consiglio dei Ministri oppure mediante legge. I Comitati costituiti con decreto del Presidente del Consiglio o del Consiglio dei Ministri sono tutti organi puramente interni, con funzioni preparatorie, consultive o esecutive. I Comitati costituiti con legge hanno, invece, quasi tutti, rilievo esterno. Sia i Comitati a rilievo interno che esterno, possono essere: a) a composizione rigida, per i quali è stabilito il numero ed i ministri componenti; b) a composizione elastica, per i quali è possibile, di volta in volta, secondo le esigenze contingenti, una integrazione con titolari di altri Ministeri. Con legge n. 400/1988 si è delegato il Governo ad emanare norme volte a riordinare e a ridurre il numero dei Comitati interministeriali esistenti. In tal senso ha provveduto la L. 537/1993 che, al fine di pervenire alla eliminazione della duplicazione di competenze tra i vari comitati e ad un più omogeneo coordinamento delle attività ministeriali, ha disposto la soppressione di tutti i Comitati interministeriali esistenti, ad eccezione del Cipe, Cicr, il Cis. Il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica), attivo dal 1965, è stato istituzionalizzato con l. n. 48 del 1967. Il d.lgs. n. 430 del 1997, in attuazione della legge delega 94/1997, ha ridefinito compiti e funzioni del più importante Comitato interministeriale in materia economica. 6 L’argomento è ripreso da L. Delpino – F. del giudice, Diritto amministrativo, cit., p. 228 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 16 Diritto Amministrativo Lezione V Il Cipe, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica e nazionale con le politiche comunitarie. Il d.lgs. 430/1997 ha anche precisato che i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti al Cipe saranno trasferiti alle amministrazioni competenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relative funzioni. L’art. 16 della l. n. 48/1967, non abrogato dal d.lgs. 430/1997, prevede che il Cipe sia composto in sede permanente dal Presidente del Consiglio, che lo presiede, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dai Ministri degli Affari esteri, dello Sviluppo economico, del Lavoro e della Previdenza Sociale, delle Infrastrutture, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dai Ministri dell’Università e della ricerca e della Pubblica istruzione. Alle riunioni partecipa anche il Ministro degli Affari regionali in qualità di Presidente della Conferenza Stato-Regione. Alle riunioni del Cipe possono partecipare anche altri Ministri, invitati in ragione delle materie oggetto di trattazione, e alcuni membri tecnici esterni alla compagine ministeriale. Il Cicr (Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio), istituito con d.lgs. n. 691 del 1947 e successivamente riformato dal d.lgs. n. 385 del 1993, è un organo collegiale composto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dell’Infrastrutture e dei trasporti, delle Attività produttive, delle Politiche agricole e forestali, delle Politiche Comunitarie e dal Governatore della Banca d’Italia che però non ha diritto di voto. Per quanto riguarda le funzioni, il d.lgs. 385/1993 attribuisce al Cicr l’alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia ed in materia valutaria. Il Cis (Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza) è l’organo collegiale cui fa capo la politica governativa della sicurezza. E’ presieduto, infatti, dal Presidente del Consiglio e ne sono membri il Ministro dell’Interno, il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro della Giustizia, il Ministro della Difesa, il Ministro delle Attività Produttive, il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Ha funzioni consultive e propulsive in ordine agli indirizzi generali ed agli obiettivi fondamentali della politica di sicurezza. Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Cis si avvale del Cesis (Comitato esecutivo per i servizi informativi e di sicurezza) al quale devono Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 16 Diritto Amministrativo Lezione V obbligatoriamente riferire i due servizi segreti italiani: il Sisde (Servizio informativo per la sicurezza democratica), che è un organismo civile ed il Sismi (Servizio informativo per la sicurezza militare), che è, invece, un organismo militare. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 16 Diritto Amministrativo Lezione V 7 Le Agenzie In occasione del riordino dell’amministrazione ministeriale sono state apportate numerose innovazioni anche nei confronti delle agenzie7, cioè quelle strutture che svolgono attività di carattere tecnico-operativo di interesse nazionale al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali o locali. L’agenzia fa parte dell’amministrazione statale8, ma è autonoma rispetto alla struttura ministeriale anche se è, pur sempre, riconducibile alla responsabilità di un Ministro, che ne esercita poteri di indirizzo e di controllo. L’Agenzia pubblica è un istituto che ha fatto da pochi anni il suo ingresso nell’ordinamento italiano ed è stata riconosciuta giuridicamente con il d.lgs. n. 300/1999, ed infatti, la riforma ha utilizzato tale nuovo strumento come braccio operativo dei Ministeri per lo svolgimento di quelle attività a carattere tecnico. Sono state istituite, oltre alle precedenti già esistenti, nuove undici Agenzie, in virtù dei principi di delega enunciati dalla legge n. 59/1997, che ha come scopo quello di disegnare nuove strutture secondo criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità e per eliminare duplicazioni organizzative e funzionali. Le Agenzie sono vigilate e controllate dai Ministeri competenti9, anche se godono di piena autonomia operativa e di bilancio nell’ambito degli indirizzi politici generali e degli obiettivi concreti. Alcune Agenzie hanno personalità giuridica ed agiscono, pertanto, jure proprio, altre, invece, agiscono come organi delle amministrazioni di riferimento. Tutte, in ogni caso, svolgono funzioni operative di tipo strumentale all’amministrazione statale. In ogni caso, le Agenzie, sono soggette al controllo governativo e non godono di totale autonomia rispetto all’Esecutivo, tanto ciò è vero che i loro vertici (direttori generali) sono 7 In generale sulla disciplina delle agenzie prima del d.lgs. n. 300/1999 vedi G. Petrone, Nuovi profili organizzativi dell’evoluzione del sistema amministrativo pubblico, Padova, 1988; G. Arena, Agenzia amministrativa, in Enc. giur., aggiornamento, III, Roma, Ist. Enc. It., 1998, ad vocem. Sulla nuova disciplina delle agenzie si veda, invece, tra gli altri, F. Merloni, Il nuovo modello di agenzia nella riforma dei ministeri, in Dir. pubbl., 1999, p. 717 e ss.; G. Vesperini, Le agenzie (art. 8-10), in La riforma del governo, a cura di A. Pajno e L. Torchia, Bologna, 2000. 8 G. Soricelli, Le agenzie amministrative nel quadro dell’organizzazione dei pubblici poteri, Napoli, 2002. 9 I. Volpe, Quelle agenzie lontane dal modello nordamericano, in Guida al diritto de Il sole 24 ore, 1999, n. 35, p. 73 e ss.; C. Gallucci, Agenzia, in Glossario di parole-chiave per la riforma dei ministeri, a cura di G. D’Auria in Riv. C. conti, 1998, p. 169 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 15 di 16 Diritto Amministrativo Lezione V individuati dai Ministri e nominati con D.P.R. previa apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri; proprio tale aspetto differenzia le Agenzie dalle autorità amministrative indipendenti, che saranno trattate in altro modulo di lezione. In altri termini, si può dire che le Agenzie, pur godendo di una maggiore autonomia rispetto ai dipartimenti ministeriali, non ne godono abbastanza da porle in una posizione di terzietà rispetto all’Esecutivo, ed infatti, la loro posizione di “separatezza” (termine che usa Caringella), è giustificata esclusivamente dalla natura tecnica delle funzioni svolte e non da funzioni tutorie e di garanzia che postulano una posizione super partes. Le Agenzie istituite dal d.lgs. 300/1999 con personalità giuridica di diritto pubblico sono le: - Agenzie fiscali10, che sono quattro cioè l’Agenzia dell’entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio; Agenzia del demanio 10 In argomento L. Fiorentino e A. Stancanelli, Le agenzie fiscali (art. 57, 61-74), in La riforma del governo, a cura di A. Pajno e L. Torchia, cit., p. 401 e ss. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. 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