patent box – come funziona?

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patent box – come funziona?
PATENT BOX – COME FUNZIONA?
PATENT BOX
ASPETTI FISCALI E TRIBUTARI
Paolo Tognolo
Dottore Commercialista in Milano
20 NOVEMBRE 2015
STUDIO TRIBUTARIO TOGNOLO
PATENT BOX – COME FUNZIONA?
ITALIA - FONTI NORMATIVE E PRASSI
• Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, commi da 37 a 45 della L.190/2014)
• Decreto Investment Compact (D.L. 3/2105, convertito in L. n.33 del 24/3/2015)
• Decreto Ministro Sviluppo Economico del 27 luglio 2015
• Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate – Prot. 144042 del 10/11/2015
• Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate – Procedura di Ruling
• Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate – Procedura di Ruling semplificato
OCSE
• Action 5 (BEPS projects) – Countering harmful tax practices more effectively (5 Ottobre
2015)
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E’ un regime opzionale di tassazione che premia i risultati dell’attività di R&D.
Consente di escludere dalla base imponibile, sia ai fini delle imposte sui redditi che
ai fini IRAP, una quota del reddito derivante dall’utilizzo di beni immateriali.
E’ già presente in molti paesi dell’UE.
E’ stato oggetto di verifica e disciplina da parte dell’OCSE a seguito dei lavori BEPS
(Base Erosion and Pofit Shifting):
Introduzione del Nexus Approach;
La normativa dei singoli paesi dovrà essere adeguata entro il 30 giugno 2016;
Non potranno più essere in vigore accordi non in linea con le disposizioni
OCSE oltre il 30 giugno 2021.
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PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
Le persone fisiche che svolgono l’esercizio di imprese commerciali;
Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società
cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento (CE)
n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel
territorio dello Stato;
Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, residenti nel territorio dello Stato, relativamente all’attività commerciale eventualmente
esercitata;
Le società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato;
Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel
territorio dello Stato, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, alla quale sono attribuibili
i beni immateriali. Tali soggetti devono essere residenti in paesi con i quali vige un accordo per evitare
le doppie imposizioni e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo.
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SOGGETTI ESCLUSI
• I soggetti esclusi dal regime sono quelli assoggettati alle procedure concorsuali non
finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica:
i.
assoggettate alle procedure di fallimento dall’inizio dell’esercizio in cui
interviene la dichiarazione di fallimento;
ii.
assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall’inizio dell’esercizio
in cui interviene il provvedimento di liquidazione;
iii. assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il decreto motivato
che dichiara l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria
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BENI IMMATERIALI
• software protetti da copyright;
• brevetti industriali;
• marchi d’impresa;
• disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
• processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo
industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Per identificare i beni immateriali e la loro protezione si fa riferimento alle norme:
• nazionali,
• dell’Unione Europea
• internazionali
• a quelle contenute in regolamenti dell’Unione europea, trattati e convenzioni
internazionali per la tutela della proprietà industriale.
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OPZIONE ED UTILIZZO
L’opzione è esercitabile da chi ha il diritto allo sfruttamento economico dei beni
immateriali.
L’opzione non va necessariamente esercitata con riferimento a tutti i beni immateriali.
In presenza di beni immateriali caratterizzati da un vincolo di complementarietà e
utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, questi
sono considerati come un unico bene immateriale.
L’utilizzo di tali beni immateriali da parte del titolare del diritto può avvenire:
direttamente – il reddito agevolabile è rappresentato dal contributo economico
di ciascun bene immateriale alla produzione del reddito;
attraverso la concessione in uso a terzi (società esterne/interne al Gruppo) – il
reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei
beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti, ad essi
connessi di competenza del periodo di imposta.
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CONDIZIONI APPLICATIVE
Chi esercita l’opzione deve svolgere attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla
produzione dei beni immateriali, indipendentemente dal luogo di svolgimento di tale
attività (Italia o estero).
L’elenco delle attività di ricerca e sviluppo che sono considerate rilevanti ai fini
dell’applicazione del regime:
o
ricerca fondamentale;
o
ricerca applicata;
o
design;
o
ideazione e realizzazione di software protetti da copyright;
o
ricerche preventive;
o
attività di presentazione, comunicazione e promozione.
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1.
Ricerca fondamentale, con ciò dovendosi intendere i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove
conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design.
2.
Ricerca applicata, con ciò dovendosi intendere la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità,
da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o
servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica; lo sviluppo sperimentale e competitivo, con ciò
dovendosi intendere l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità
esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o
servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione
concettuale concernente nuovi prodotti, processi e servizi e i test, le prove e le sperimentazioni necessari ad
ottenere le autorizzazioni per la immissioni in commercio dei prodotti o l’utilizzo di processi e servizi. Rientrano
nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti
pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e
delle attrezzature a tal fine necessari.”
3.
Design, con ciò intendendosi le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso
l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte, e le attività di sviluppo dei marchi.”
4.
Ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all’adozione di
sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a
scadenza, la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della
contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi.
5.
Attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza
dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei
servizi, del design o degli altri materiali proteggibili.
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BENEFICIO
30% (2015)
40% (2016)
50% (2017, 2018, 2019)
31,4% X
REDDITO NETTO DA UTILIZZO
BENE IMMATERIALE
REDDITO AGEVOLABILE
COSTI DI RICERCA QUALIFICATI *
(2015, 2014, 2013, 2012) + UPLIFT 30%
X
COSTI DI RICERCA COMPLESSIVI *
QUALIFICATI + IC + CCA + ACQUISTO IP
(2015, 2014, 2013, 2012)
*(no interessi passivi, costi immobili e non dir. Coll.)
RICAVI
- DIRETTI
- INDIRETTI
DA UTILIZZO BENE IMMATERIALE
COSTI DI RICERCA (e/o DI LICENZA)
SOSTENUTI NELL’ANNO (2015)
BENI IMMATERIALI
•
•
•
•
•
X
software protetti da copyright;
brevetti industriali;
marchi d’impresa;
disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite nel campo industriale, commerciale o
scientifico giuridicamente tutelabili
SPESE DI RICERCA
Nexus
ricerca fondamentale;
ricerca applicata;
design;
ideazione e realizzazione di software protetti da
copyright;
ricerche preventive;
attività di presentazione, comunicazione e promozione
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TRACCIABILITÀ DELLE SPESE E DEI REDDITI
La quota di reddito agevolabile deve essere determinata per ciascun bene immateriale
il contribuente deve disporre di un adeguato sistema di rilevazione contabile ed
extracontabile.
Regime transitorio per il primo periodo di imposta (2015) di efficacia delle disposizioni
in commento e per i due successivi (2016 e 2017): i costi qualificati sono quelli
sostenuti nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi (2015) e nei
tre periodi di imposta precedenti (2014, 2013 e 2012) e sono considerati
complessivamente, ovvero senza procedere alla separata indicazione bene per bene.
Dal terzo periodo di imposta (2018), i costi sono quelli sostenuti nei periodi di imposta
in cui le disposizioni trovano applicazione ed il coefficiente dovrà essere definito per
ogni singolo bene immateriale.
Dal 2015 (periodo di introduzione del Regime Patent Box), e così per gli anni
successivi, l’impresa deve iniziare a rilevare costi e ricavi distintamente per ciascun
bene immateriale secondo i requisiti di tracking and tracing.
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PLUSVALENZE DA CESSIONE
Escluse dalla formazione del reddito complessivo le plusvalenze derivanti dalla
cessione dei beni immateriali se
o
almeno il 90% del corrispettivo è reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo
di altri beni immateriali,
entro la chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel corso del
quale è avvenuta la cessione.
Reinvestimento = attività di R&D svolta direttamente o tramite soggetti terzi
Reinvestimento no mero acquisto di altri beni immateriali.
Nel caso in cui la plusvalenza derivi da operazioni intercorse all’interno del Gruppo, il
prezzo di cessione infragruppo e la conseguente plusvalenza possono essere concordati
preventivamente nell’ambito della procedura di ruling ai sensi dell’articolo 8 del D.L.
296/2003.
Caso mancato reinvestimento variazione in aumento nella dichiarazione dei
redditi relativa al secondo periodo di imposta successivo a quello di cessione.
o
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OPERAZIONI STRAORDINARIE
il soggetto avente causa subentra nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dante causa
sia con riguardo al computo degli anni di durata sia in relazione ai costi rilevanti,
sostenuti negli anni precedenti.
DURATA
Il regime opzionale, se esercitato, dura per 5 esercizi, è irrevocabile ed è rinnovabile.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE
Modalità opzione
Sulla base del Provvedimento
144042 del 10/11/2015
In dichiarazione
Momento di esercizio
dell’opzione
Nel primi 2 esercizi
successivi a quello in
corso al 31/12/2014
Dal 3° esercizio
successivo a quello in
corso al 31/12/2014
Periodo di riferimento dell’opzione
Periodo di imposta nel corso del quale è stata
comunicata l’opzione e i successivi 4
Dal periodo di imposta a cui si riferisce la
dichiarazione
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IL RULING
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RULING (ai sensi dell’articolo 8 del D.L. 296/2003)
Non confondere Ruling con Interpello.
Obbligatorio: presenza di reddito derivante dall’utilizzo diretto del bene immateriale
Facoltativo:
o presenza di reddito derivante dall’utilizzo del bene immateriale nell’ambito di
operazioni intercorse tra società del Gruppo.
o presenza di cessioni (acquisto) di beni immateriali infragruppo.
Per le “micro imprese, piccole e medie imprese” l’accesso alla procedura di ruling potrà
avvenire secondo modalità le semplificate che verranno stabilite con Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Tali soggetti sono identificati sulla base della Raccomandazione n. 2003/361/CE dove,
all’articolo 2 dell’Allegato, si afferma che “la categoria delle microimprese delle piccole
imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che
o
o
o
occupano meno di 250 persone,
il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR o
il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR”.
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EFFETTI DEL RULING
Nel caso in cui il reddito agevolabile sia determinato mediante la procedura di ruling,
l’opzione ha efficacia dal periodo di imposta in cui è stato presentato il ruling stesso.
Qualora non si raggiunga un accordo entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è stato presentata la
procedura di ruling, i soggetti beneficiari devono determinare il reddito secondo le regole
ordinarie.
La quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta in essere tra la data di
presentazione del ruling e la sua sottoscrizione va indicata cumulativamente nella
dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è sottoscritto il ruling.
Alternativamente al contribuente è data facoltà di presentare istanza di rimborso o
dichiarazione integrativa a favore per i periodi di imposta precedenti a quello di
sottoscrizione dell’accordo.
VANTAGGI DIRETTI ED INDIRETTI DEL RULING
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COME PREPARARSI AL RULING ?
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Paolo Tognolo
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Via P. Paleocapa 1
20121 – Milano
Tel. +39 02 86.09.88
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