CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL

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CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
DEL CILCLOESCURSIONISTA - CAI
Il CAI annovera la bicicletta tipo mountain bike tra gli strumenti adatti
all'escursionismo. Il comportamento del cicloescursionista deve essere
sempre improntato al fine di: "Non nuocere a se stessi, agli altri ed
all'ambiente".
Norme ambientali.
I percorsi sono scelti in funzione di tracciati e/o condizioni ambientali che consentano il passaggio
della mtb senza arrecare danno al patrimonio naturalistico; evitare di uscire dal tracciato. Le
tecniche di guida devono essere ecocompatibili, evitando manovre dannose quali, ad esempio, la
derapata (bloccaggio della ruota posteriore).
Norme tecniche.
Il mezzo in uso deve essere in condizioni meccaniche efficienti. L'abbigliamento, l'attrezzatura e
l'equipaggiamento devono essere adeguati al percorso da affrontare. Il casco deve sempre essere
indossato ed allacciato.
Norme di sicurezza
La velocità di conduzione deve essere commisurata alle capacità personali, alla visibilità ed alle
condizioni del percorso, in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri. Occorre sempre dare
la precedenza agli escursionisti a piedi, che devono essere garbatamente avvisati a distanza del
nostro arrivo, a voce o con dispositivo acustico. La scelta dei percorsi deve tenere conto delle
personali capacità fisiche, tecniche ed atletiche.
CODICE NORBA
(National Off Road Bicycle Association)
(tratto da: www.usacycling.org)
1) Dare la precedenza agli escursionisti non motorizzati: la gente giudicherà la mountain bike dal
vostro comportamento. In quanto novità essa non potrebbe essere vista positivamente dagli altri.
2) Rallentare ed usare cautela nell'avvicinare e nel sorpassare altri escursionisti, facendo in modo
che si accorgano della vostra presenza con anticipo.
3) Controllare sempre la velocità ed affrontare le curve prevedendo che vi si possa incontrare
qualcuno. L'andatura va commisurata al tipo di terreno e all'esperienza d ciascuno.
4) Restare sui percorsi già tracciati per non arrecare danni alla vegetazione e limitare l'erosione
del suolo evitando di tagliare terreni molli.
5) Non spaventare gli animali, siano essi domestici o selvatici. Date loro tempo di spostarsi dalla
vostra strada.
6) Non lasciare rifiuti. Portare con sé i propri e, se possibile, raccogliere quelli abbandonati dagli
altri.
7) Rispettare le proprietà pubbliche e private inclusi i cartelli segnaletici lasciando i cancelli così
come sono stati trovati. Rivolgersi possibilmente ai proprietari per chiedere il permesso per
entrare nei loro terreni: "vietato l'ingresso" spesso significa solo "per favore chiedere il permesso".
8) Essere sempre autosufficienti. Mèta e velocità media verranno stabiliti in funzione dell'abilità
personale, dell'equipaggiamento, del terreno, delle condizioni meteorologiche esistenti e di quelle
previste.
9) Non viaggiare da soli in zone isolate e se si devono coprire lunghe distanze. Comunicare la
destinazione ed il programma di viaggio.
10) Rispettare la filosofia del cicloescursionismo tesa al minimo impatto con la natura. Limitarsi a
scattare fotografie e a lasciare impronte leggere, portandosi via solamente bei ricordi.
Codice di comportamento - IMBA
(tratto da: www.imba.com/about/rules-trail)
L' IMBA - International Mountain Bicycle Association , ha sviluppato il "Regolamento del sentiero" per
promuovere comportamenti responsabili e cortesi, su sentieri di utilizzo condiviso. Si tenga presente che le
convenzioni di precedenza e passaggio possono variare a seconda dei luoghi e delle condizioni di traffico.
Percorrere i tracciati autorizzati; Rispettare i divieti e, in caso di dubbi, chiedere informazioni. Evitare ogni
violazione delle proprietà private e munirsi, ove necessario, di permessi e autorizzazioni.
Non lasciare tracce; Essere sensibili del terreno sotto di noi. I sentieri bagnati e fangosi sono più vulnerabili
ai danni di quelli secchi. Quando il sentiero è molto cedevole prendere in considerazione altre opzioni di
guida. Questo significa mantenersi sui sentieri esistenti e non crearne di nuovi. Non tagliare i tornanti.
Controllo della bicicletta; Rispettare tutte le norme e le raccomandazioni per la velocità in bicicletta. Un
momento di disattenzione potrebbe mettere a rischio l'incolumità personale e degli gli altri. Non sorpassare
i propri limiti.
Comportamento appropriato; Fare tutto il possibile per avvisare del nostro arrivo gli altri utenti del
sentiero, un saluto o un campanello sono buoni metodi. Prevedere di incontrare altri utenti quando state
curvando. I ciclisti devono dare precedenza ai pedoni a meno che il tracciato non sia dedicato alla solo
bicicletta. I ciclisti in discesa dovrebbero dare la precedenza a quelli in salita a meno che il tracciato non sia
espressamente dedicato per i due sensi di marcia. In generale bisogna sforzarsi di effettuare un passaggio
cortese e sicuro.
Non spaventare gli animali;Gli animali sono facilmente spaventati da un approccio senza preavviso, da
movimenti improvvisi o forti rumori. Concedere agli animali spazio e tempo per adeguarsi a voi. Quando si
incontrano cavalli, utilizzare particolare attenzione e seguire le indicazioni dei cavalieri. In caso di
incertezza chiedere. Non molestare il bestiame e la fauna selvatica.
Pianificare in anticipo; Imparate a conoscere la vostra bicicletta, le possibilità e la zona che percorrerete.
Sforzatevi di essere sempre autosufficienti. Mantenete la vostra attrezzatura in buone condizioni e
premunitevi in caso di cambiamento del tempo o di altre condizioni. Indossate sempre il casco e altre
protezioni adeguate per la vostra sicurezza.
Legge 29 Luglio 2010, n. 120
Modifiche al Codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285
(Modifica dell'art. 182 del D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992 in materia di circolazione dei velocipedi)
Art. 182 - Circolazione di velocipeti
1) I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano
ecomunque mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono
sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2) I ciclisti devono avere libero uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi
devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sè, ai due lati e compiere con la
massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3) Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi
trainare da altro veicolo.
4) I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio
o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune
prudenza.
5) E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e
attrezzato. E' consentito tuttavia la conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di
età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6) I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente
devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7) Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono tarsportare più di quatto persone adulte compresi i
conducenti; è consentito anche il trapsorto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8) Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9) I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari
categorie di essi,con le modalità stabilite nel regolamento.
9 bis) Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di
indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti al alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.
10) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. La sanzione è da euro 38 a euro 155 quando si tratta di
velocipedi di cui al comma 6.
TAVOLE DI COURMAYEUR
Considerazioni generali
Per
autoregolamentazione
si
intende
che
la
regola
è
posta
dallo
stesso
soggetto
che
la
deve
rispettare. Le regole che seguono sono proposte -perché le rispettino - a due soggetti: la persona
che
pratica
l'attività
e
l'associazione
che
la
promuove
e
la
organizza.
Esse
si
basano
sullÕinscindibile criterio etico-ambientale: protezione dell'ecosistema alpino e mantenimento di
condizioni conformi alla natura e al significato dell'attività.
é necessario che la presenza dello sportivo in alta montagna sia sempre rispettosa della cultura e
delle tradizioni locali. Non bisogna inoltre adattare l'ambiente dell'alta montagna alle esigenze
degli sportivi, bens“ adattare queste ultime alle realtà ambientali dell'alta montagna.
Premesse comuni a tutte le attività
Le attività sportive a cui si riferisce il codice sono tutte da considerare -in se stesse - a debole
impatto ambientale. Le facilitazioni che danno origine all'iperfrequentazione dell'alta montagna
e al conseguente degrado ambientale (strade, funivie, alberghi, rifugi, vie ferrate ed attrezzate)
non
sono
in
generale
indispensabili alla
loro
pratica,
ma
assai
spesso
imputabili
a
interessi
estranei a un genuino spirito sportivo.
Si richiede un impegno comune a tutti coloro che praticano tali attività nell'ambito delle loro
associazioni, e di queste a livello organizzativo e politico-amministrativo, perché tali facilitazioni
non vengano ulteriormente ampliate, ma se possibile ridotte, e perché venga limitato a casi di
emergenza l'uso dei veicoli a motore (auto, motocross, motoslitte, elicotteri).
Esse devono altres“ opporsi alla costruzione di nuovi rifugi, all'ampliamento di quelli esistenti,
alla trasformazione degli stessi in strutture di tipo alberghiero, recuperando la loro funzione
originaria di ricettività essenziale in quota.
Nell'ottica di contrastare l'iperfrequentazione si richiede alle associazioni l'impegno a qualificare
il proselitismo, a non favorire la pubblicazione di guide a scopo prevalentemente commerciale e
pubblicitario,
a
promuovere
iniziative
di
sensibilizzazione
ambientale;
ai
singoli
si
richiede
l'impegno alla diversificazione e a una motivazione di tipo culturale nella scelta delle mete.
A qualunque livello di frequentazione la protezione della natura alpina esige dai singoli l'impegno
a un uso minimale e corretto delle strutture esistenti e all'uso preferenziale dei mezzi pubblici per
l'avvicinamento, l'abitudine alla rimozione scrupolosa dei rifiuti e di ogni genere di traccia, il
rispetto altrettanto scrupoloso della natura (flora e fauna) nelle diverse situazioni specifiche
delle loro attività, e quindi un certo grado di conoscenza naturalistica della zona visitata.
Stante la comunanza dei problemi ambientali, le associazioni operanti in tutti i paesi di area
alpina si impegnano al reciproco rispetto dei vigenti codici di autoregolamentazione.
Regole speciali per le attività
Mountain-bike
Le regole precedenti valgono anche per chi usa la mountain-bike, con particolare riferimento
all'astensione dall'uso dei mezzi di risalita, che riduce la bicicletta a un semplice attrezzo per la
discesa.
Si
richiede
inoltre
alle
associazioni di
seguire
e
controllare
la
diffusione
delle
gare
cercando di limitarne il proliferare; e ai singoli biker di seguire, in attesa della definizione di un
codice di autoregolamentazione nazionale, le note e già sperimentate norme americane NORBA e
IMBA da adattare alle differenti realtà territoriali.
Rispetto delle regole
La presente autoregolamentazione impegna direttamente quanti, singoli e associazioni, le hanno
approvate o vi aderiranno, previa ratifica degli organi competenti. Le associazioni firmatarie
provvederanno
a
sollecitarne
e
curarne
il
rispetto
da
parte
dei
propri
soci,
mediante
pubblicazioni, scuole e ogni utile iniziativa. Eventuali inadempienze o violazioni potranno essere
considerate quali comportamenti in contrasto con lo spirito dell'associazione e, quindi, quali
violazioni di disposizioni associative con possibilità di comminare sanzioni disciplinari.
(*) Le relazioni presentate al Convegno di Courmayeur sono state pubblicate nella Rivista del CAI 1995 (novembredicembre, 13-18), 1996 (gennaio-febbraio, 82-88; marzo-aprile, 10-14; maggio-giugno, 23-26)