La responsabilità della Pubblica Amministrazione
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La responsabilità della Pubblica Amministrazione
La responsabilità della Pubblica Amministrazione Aspetti processuali Avv. Francesco Lillo – Prof. Domenico Siclari La giurisdizione: La Corte dei conti giudice naturale nelle materie di contabilità pubblica • Secondo L’art. 103 Cost. secondo comma “La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge”. La giurisdizione: La Corte dei conti giudice naturale nelle materie di contabilità pubblica • In materia di responsabilità amministrativa va sancita la differenza tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile dell’agente pubblico. artt. 81 e 82 del R.D. 18-11-1923 n. 2440 (Legge generale di contabilità di Stato) R.D. 18-11-1923 n. 2440 (Legge generale di contabilità di Stato) responsabilità contabile Art. 81 I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre pagamenti, i capi delle ragionerie delle amministrazioni centrali e i funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono rispondere dei danni che derivino alla amministrazione per loro colpa o negligenza o per la inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite. La responsabilità dei funzionari predetti non cessa per effetto della registrazione o dell'applicazione del visto da parte della Corte dei conti sugli atti d'impegno e sui titoli di spesa. Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente responsabili dell'esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento, come pure della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori. Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell'ordine giudiziario e specialmente quelli a cui è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, debbono rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato. R.D. 18-11-1923 n. 2440 (Legge generale di contabilità di Stato) responsabilità amministrativa Art. 82 L'impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo. Quando l'azione od omissione è dovuta al fatto di più impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire. Differenze tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile: Responsabilità Responsabilità amministrativa: contabile: 1. Trova il suo 2. fondamento in un danno patrimoniale cagionato alla PA. Si basa sulla diligenza nell’adempimento dei doveri nascenti dal rapporto di servizio. 1. Si fonda sul 2. maneggio di denaro o dei valori della PA. Il depositario è liberato solo se dimostra che la perdita è avvenuta per causa a lui non imputabile. 3. La responsabilità amministrativa presuppone un rapporto di servizio. 3. La responsabilità contabile grava anche sui contabili di fatto. 4. Per la responsabilità 4. Per la responsabilità amministrativa è applicabile contabile non è applicabile il potere riduttivo. il potere riduttivo. 5. Il giudizio di responsabilità amministrativa è promosso dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti,d’ufficio o su denuncia dei funzionari. 5. Il giudizio di responsabilità contabile è istaurato all’atto della presentazione del conto giudiziale, a prescindere dall’eventuale denuncia di irregolarità. La Corte dei conti come organo posto al servizio dello Statocomunità Fondamentale è stata l’interpretazione della Consulta che avvicinandosi alle posizioni della Cassazione ritenne che la portata della giurisdizione contabile fossa tendenzialmente espansiva. Occorreva, pur tuttavia, che nelle materie originariamente sottratte alla giurisdizione contabile intervenisse la mediazione legittimante della specifica disposizione legislativa. Occorreva, cioè, la presenza di una interpositio legislatoris rispettosa del riparto costituzionale tra le diverse legislazioni (si vadano Corte cost. 2 giugno 1970, n.110; Corte cost. 30 luglio 1984, n. 241; Corte cost. 30 giugno 1988, n. 773). La Corte dei conti come organo posto al servizio dello Stato-comunità “La giurisdizione contabile della Corte dei Conti può ritenersi operante in via tendenzialmente generale, ma la sua portata espansiva incontra il limite funzionale della "interpositio" del legislatore, in quanto le questioni sul riporto della giurisdizione coinvolgono scelte in ordine a diversi regimi della responsabilità e del giudizio. L'esigenza di apposite previsioni legislative discende dal fatto che la materia della contabilità pubblica, di per sé suscettibile di evoluzione, non è definibile oggettivamente e risente dei fattori che possono determinare le valutazioni del legislatore” cfr. Corte Cost. 7.7.1988, n. 773. Normativa fondamentale R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato); R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti). Importante è il rinvio al codice di procedura civile dell’ art. 26. “Nei procedimenti contenziosi di competenza della corte dei conti si osservano le norme e i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del presente regolamento”. R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti); D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); L. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti); L. 14 gennaio 1994, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti); La configurazione originaria della responsabilità amministrativa: dalla natura extracontrattuale alla natura contrattuale. Fino agli anni ’40, la responsabilità amministrativa era stata assimilata dalla giurisprudenza a quella civile da fatto illecito, consistente nella violazione del neminem laedere. Veniva, dunque, intesa come responsabilità aquiliana degli amministratori e degli impiegati pubblici. La tesi extra-contrattuale fondava l’analisi interpretativa sulla scorta del dato letterale espresso dall’ art.82 legge generale di contabilità di Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440). Poiché l’obbligazione risarcitoria è collegata all’esercizio delle funzioni, disgiunta da qualsiasi riferimento alla violazione degli obblighi di servizio, ciò sembrava sufficiente per affermare la natura extra-contrattuale della responsabilità amministrativa. La configurazione originaria della responsabilità amministrativa: dalla natura extracontrattuale alla natura contrattuale. Negli anni ’50 il mutamento di indirizzo giurisprudenziale in favore della responsabilità contrattuale. La disciplina della responsabilità contrattuale è più favorevole al danneggiato rispetto alla disciplina della responsabilità extracontrattuale, sul piano della maggiore durata del termine di prescrizione (dieci anni anziché cinque) e del regime probatorio (inversione dell’onere della prova in relazione alla presunzione di colpa). La configurazione originaria della responsabilità amministrativa: dalla natura extracontrattuale alla natura contrattuale. La tesi della responsabilità contrattuale anche in virtù della la sopravvenienza dello Statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3) ed è giustificata dalla connessione dell’illecito con la violazione degli obblighi di servizio i quali sono precostituiti dal rapporto tipico di gestione. L’art. 18 del D.P.R. n. 3 del 1957 stabilisce che " l’impiegato è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio " sussiste il tratto caratteristico della contrattualità, che consiste nella inosservanza di doveri di comportamento più o meno specifici precostituiti e connessi al rapporto di servizio. La natura pubblicistica e sanzionatoria della responsabilità amministrativa. E’ la definitiva rottura con il modello dell’illecito civile (contrattuale o extracontrattuale). Conseguenza della riforma della Corte dei conti attuata con le Leggi n. 19 e n. 20 del 19 gennaio 1994. In una prima formulazione, orientata verso una concezione pubblicistica, si attribuisce un ruolo essenziale all’elemento della colpevolezza, intesa come atteggiamento antidoveroso della volontà, e alla espressione legislativa secondo la quale " la Corte può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato " (art. 52, comma 2, del Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 t.u. delle leggi sulla Corte dei conti). Essa implica, in realtà, molto più che un potere di riduzione dell’addebito, comportando il potere del giudice di graduare la responsabilità in relazione alla gravità della colpa. Differenze tra la responsabilità civile e la responsabilità amministrativa • • • • • 1) fatti causativi della responsabilità civile possono essere l’atto illecito o l’inadempimento di una preesistente obbligazione, mentre nella responsabilità amministrativa ciò che viene in evidenza è soltanto il " fatto dannoso ; 2) la responsabilità civile fa scaturire dall’illecito o dall’inadempimento una obbligazione di risarcimento del danno, la responsabilità amministrativa considera tale danno come danno economico e non ancora risarcibile 3) La responsabilità civile assegna al giudice civile il compito di accertare l’esistenza della obbligazione risarcitoria, mentre la responsabilità amministrativa attribuisce al giudice contabile il compito di determinare il danno risarcibile sia nell’an che nel quantum ; 4) la responsabilità civile impone al giudice civile di individuare il danno risarcibile in base al criterio delle conseguenze dirette ed immediate di cui all’art. 1223 cod.civ., mentre la responsabilità amministrativa fa dipendere la risarcibilità del danno dall’esercizio dei poteri discrezionali ed equitativi del giudice contabile, il quale gradua la condanna sulla base della gravità della colpa; 5) la responsabilità civile prevede che lo stesso giudice civile, a seguito dell’accertamento del danno, condanni il debitore all’intero danno accertato, mentre la responsabilità amministrativa conferisce alla sentenza del giudice contabile la natura di una sentenza determinativa con effetti costitutivi. I caratteri della responsabilità amministrativa: la personalità. L’art. 1 della legge n. 20 del 1994 stabilisce, come è noto, che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti è personale, generalizzando il disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 58 della L. 142/1990 ("La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale…"). La teoria sanzionatoria della responsabilità amministrativa Sotto il profilo risarcitorio è stata avanzata la teoria sanzionatoria della responsabilità amministrativa. Si tratta di una concezione non accolta integralmente in dottrina. E’ ben vero che essa si compendia in una sanzione prevista dall’ordinamento e dunque molteplici sono i punti di contatto con la comminazione di una pena a seguito di un comportamento irregolare. La teoria sanzionatoria della responsabilità amministrativa In contrasto a tale tesi si è affermato che: 1) accogliendola, è un duplicato della responsabilità disciplinare; 2) la sua applicazione lasca intatto il potere della pubblica amministrazione di ottenere il risarcimento del danno. In tal caso, si radica la giurisdizione del giudice ordinario; 3) tale responsabilità privilegia il momento repressivo della condotta antidoverosa, sia essa commissiva od omissiva. La teoria sanzionatoria della responsabilità amministrativa Un esempio, su tutti, può essere indicato nella previsione della legge 190 del 2012 anticorruzione che nel modificare l’articolo 1 comma 1 sexies della legge 20 del 1994 he disposto che “Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.”. Viene, dunque, meno il potere determinativo del danno da parte del giudice contabile il quale deve limitarsi ad applicare pedissequamente la norma. I caratteri della responsabilità amministrativa: la parziarietà. Considerata come logico corollario della natura personale della responsabilità per danno all’erario, il principio di parziarietà è stato affermato, in termini generali, nel comma 1-quater dell’art. 1 L. 20/1994 ("Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso"). Il principio di parziarietà è speculare a quello della solidarietà. I caratteri della responsabilità amministrativa: la intrasmissibilità agli eredi Considerato ulteriore corollario della natura personale della responsabilità amministrativa, il principio di intrasmissibilità della obbligazione risarcitoria agli eredi è stato affermato, inizialmente, in termini assoluti, con riferimento ai dipendenti ed amministratori degli enti locali (art. 58 legge 142 del 1990), sebbene riferito impropriamente alla responsabilità, e ben presto esteso ai dipendenti ed amministratori delle regioni, delle U.S.L. e degli enti ospedalieri disciolti, sia pure attenuato con la previsione della trasmissibilità del debito nei limiti dell’arricchimento (art. 1 legge 20 del 1994). E’ chiamato a rispondere del danno erariale unicamente il responsabile del danno, considerata l’impossibilità o estrema difficoltà per gli eredi di difendersi in relazione alla contestazione di un danno erariale.