Documentazione implementazioni

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Documentazione implementazioni
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
IMPLEMENTAZIONI
RELEASE Versione 2016.1.2
Applicativo:
Oggetto:
Versione:
Data di rilascio:
Riferimento:
Classificazione:
GECOM PAGHE
Aggiornamento procedura
2016.1.2 (Update)
01.07.2016
Implementazioni
Guida utente
IMPLEMENTAZIONI
Conversione Archivi ........................................................................................................................................ 3
CONVERS ....................................................................................................................................................... 3
Congedo donne vittime di violenza di genere .............................................................................................. 4
Riferimenti normativi ..................................................................................................................................... 4
Quadro normativo .................................................................................................................................... 4
Implementazioni Software ............................................................................................................................ 7
TB1102 – Dati presenze > Giustificativi .................................................................................................. 7
TB0901 – tabella voci malattia/maternità ................................................................................................ 8
GEMA01 – Congedo donne vittime di violenza ....................................................................................... 9
Elaborazione mensilità con congedo donne vittime di violenza ............................................................ 11
CEDOL – Inserimento ore congedo donne vittime di violenza .................................................................... 11
CEDOL / LIMA01 – Liquidazione evento congedo donne vittime di violenza ............................................. 12
QUADR – Quadratura mensilità e denuncia UniEmens .............................................................................. 13
TB1106 – Gestione calendario sfasato ................................................................................................. 14
Incentivo assunzione lavoratori con disabilità ........................................................................................... 15
Riferimenti normativi ................................................................................................................................... 15
DL. n. 151/2015, art. 10 – Incentivo assunzione disabili ....................................................................... 15
Realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione ................................................................................ 17
Implementazioni Software .......................................................................................................................... 19
DIPE – scheda “Dati generali” – sezione “F4 Agevolazioni” ................................................................. 20
UTY150 – Elenco dipendenti agevolabili .............................................................................................. 22
UTY150 – Calcolo alla data / per periodo ............................................................................................. 22
UTY150 –Verifica spettanza disabili / tirocin. alla data / nel mese ....................................................... 27
Super Bonus occupazione – trasform. tirocini ........................................................................................... 31
Riferimenti normativi .............................................................................................................................. 31
Gestione software.................................................................................................................................. 32
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NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
Regime speciale lavoratori impatriati .......................................................................................................... 33
Riferimenti normativi ................................................................................................................................... 33
D.lgs. 147/2015 – Regime fiscale lavoratori impatriati .......................................................................... 33
Implementazioni Software .......................................................................................................................... 33
TB0403 – Altre informazioni IRPEF ...................................................................................................... 33
DIPE – Sezione Altri dati > Oneri .......................................................................................................... 34
CEDOL / AGGI – Calcolo esenzione ed aggiornamento progressivi .................................................... 34
Aggiornamento mensilità ............................................................................................................................ 34
Calcolo imponibile Irpef e somme esenti per mensilità precedenti ............................................................. 34
CCNL Edilizia ................................................................................................................................................. 36
Contributo minimo APE ......................................................................................................................... 36
Quadro normativo ....................................................................................................................................... 36
CEDOL ....................................................................................................................................................... 37
Archivi di base ............................................................................................................................................... 38
TB0306 .......................................................................................................................................................... 38
FSBA - Adeguamento del regime contributivo al D.Lgs 148/2015 ........................................................ 38
GEASS .......................................................................................................................................................... 39
Gestione modello ANF .......................................................................................................................... 39
CREASS ........................................................................................................................................................ 39
Creazione modello assegni familiari ...................................................................................................... 39
Elaborazioni mensili ...................................................................................................................................... 40
CONG730 ...................................................................................................................................................... 40
Conguaglio assistenza fiscale ............................................................................................................... 40
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Conversione Archivi
CONVERS
Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando
CONVERS.
Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della
conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi.
Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna.
ANNOT AZIONI
 Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli
archivi prima di effettuare le operazioni di conversione;
 In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo
verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
 Il comando di conversione non è ripetibile;
 La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità.
Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni:
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Congedo donne vittime di violenza di genere
Riferimenti normativi
Quadro normativo
Riferimenti
 Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 art. 24;
 Circolare INPS n. 65 del 15/04/2016
Premessa
L’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 prevede che le lavoratrici dipendenti del
settore pubblico e privato, escluse le lavoratrici del settore domestico, possano avvalersi di un
congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione
certificati.
Ambito di
applicazione
Le lavoratrici dipendenti del settore privato, incluse le lavoratrici per le quali non è prevista
l’assicurazione per le prestazioni previdenziali di maternità erogate dall’INPS, hanno diritto al
congedo per violenza di genere a condizione che:
 risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l’attività
lavorativa (il congedo in questione infatti è fruibile in coincidenza di giornate di prevista attività
lavorativa);
 siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri
antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5-bis, del decreto legge 14 agosto 2013,
n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
Durata del
congedo
Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi equivalenti a 90 giornate di prevista
attività lavorativa; di conseguenza, un mese di congedo equivale a 30 giornate di astensione
effettiva dal lavoro.
Si precisa che il congedo non è fruibile ne indennizzabile nei giorni in cui non vi è obbligo di
prestare attività lavorativa quali, ad esempio, giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o
di sospensione dell’attività lavorativa, pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di
tipo verticale o misto. Quindi se la lavoratrice, ad esempio, ha un’attività di lavoro su 5 giorni
lavorativi, ed indica un periodo di congedo per due settimane continuative dal lunedì della prima
settimana al venerdì della seconda, il sabato e la domenica inclusi tra le due settimane non vanno
conteggiati né indennizzati a titolo di congedo vittima di violenza di genere.
I 3 mesi di congedo (equivalenti a 90 giornate) possono essere fruiti entro l’arco temporale di
3 anni. In mancanza di specifiche indicazioni di legge, i 3 anni si intendono decorrenti dalla data
di inizio del percorso di protezione certificato.
Modalità di
fruizione
Circa la modalità di fruizione, la norma prevede che il congedo possa essere fruito su base
giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La modalità oraria consente alla lavoratrice di astenersi dall’attività lavorativa per un numero di
ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale
ha inizio il congedo (comma 5 dell’art. 24 cit.). Quindi, ad esempio, se l’orario medio giornaliero
del mese precedente è pari ad 8 ore, l’assenza oraria nella giornata di lavoro deve essere pari a
4 ore, a prescindere dall’articolazione settimanale dell’orario di lavoro.
Premesso ciò:
 in assenza di contrattazione, la lavoratrice può scegliere tra la modalità giornaliera e quella
oraria;
 se la contrattazione prevede una delle due modalità (oraria o giornaliera), il congedo è fruibile
nella modalità indicata. Se è prevista la fruizione in modalità oraria, questa è consentita solo
in base al criterio generale previsto al comma 5 dell’art. 24 cit., ossia per un numero di ore
pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale
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o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il
congedo.
Indennizzo del
congedo
Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera, pari al
100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e
continuative della retribuzione stessa.
In assenza di specifiche indicazioni di legge, per ultima retribuzione si intende quella individuata
ai sensi dell’art. 23 del T.U. maternità/paternità (dedreto legislativo n. 151/2001) ossia quella
percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente
precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo, tenendo presente, si ribadisce, le
sole voci fisse e continuative del trattamento.
Nei limiti della compatibilità, ossia solo con riferimento alle voci fisse e continuative del
trattamento, trovano quindi applicazione le istruzioni a suo tempo fornite con circolare n. 17 del
26 gennaio 1982, par.9.
In caso di fruizione oraria – che, come detto, consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro per
un tempo pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese precedente – la lavoratrice ha
diritto a percepire l’indennità in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera sopra indicata.
Contribuzione
figurativa
In forza di quanto previsto dal D.lgs. n. 80/2015, art. 24, comma 4, primo capoverso, alla
lavoratrice dipendente in congedo spetta, per il periodo medesimo, la contribuzione figurativa.
Compilazione
flusso Uniemens
Le nuove funzionalità saranno operative a partire dalle denunce inviate successivamente
all’1/07/2016 con decorrenza giugno 2015. Il datore di lavoro dovrà valorizzare il periodo di
congedo, mediante l’utilizzo del nuovo <CodiceEvento> “DVV” avente il significato di “periodi di
congedo vittime di violenza di genere art. 24 D.Lgs n. 80/2015 usufruito su base giornaliera”
ovvero “DVO” avente il significato di “periodi di congedo vittime di violenza di genere art.24 D.Lgs
n. 80/2015 usufruito su base oraria”.
L’elemento <DiffAccredito> conterrà la “retribuzione persa” nel mese riferita al totale dei giorni
DVV o delle ore DVO fruiti.
Inoltre, è necessario delineare precisamente la tipologia e durata dell’evento, valorizzando
l’elemento <Giorno> interessato nel seguente modo:
 in caso di fruizione giornaliera del congedo:
- Elemento <Lavorato> = N;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = DVV
 in caso di fruizione oraria del congedo:
- Elemento <Lavorato> = S
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = DVO
- Elemento <NumOreEvento = Numero ore DVO fruite nel giorno
Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo permesso di
altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> sarà
= N. L’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1
se il permesso di altro tipo NON è retribuito (es. congedo parentale a ore + ore di sciopero).
Nel caso di lavoratore iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o al Fondo pensioni
sportivi professionisti non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.
Conguaglio delle
indennità
anticipate
Per il conguaglio della indennità da parte del datore di lavoro che ha anticipato la stessa alla
lavoratrice, relative al periodo di congedo in oggetto, dovrà essere valorizzato nell’elemento
<MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice causale “L064” avente il significato di
“indennità congedo vittime di violenza di genere art. 24 D.Lgs n. 80/2015”; nell’elemento
<ImportoRecMat> il relativo importo.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Lavoratrici iscritte
alle gestioni
pensionistiche ex
Inpdap
I datori di lavoro privati avranno cura di valorizzare, oltre alla sezione PosContributiva del flusso
Uniemens, anche la ListaPosPA del flusso UniEmens per gli eventi che danno diritto all’indennità
per il congedo in esame.
Nel flusso mensile <ListaPosPA> per i mesi in cui la lavoratrice fruisce del congedo si dovrà
elaborare un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”
valorizzando gli elementi <GiornoInizio> <GiornoFine> in riferimento al mese solare in cui si sono
verificati gli eventi e l’elemento <PercRetribuzione> con il numero di giorni utili ai fini dell’accredito
figurativo nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno = 1000). Il congedo orario
deve essere espresso su base giornaliera in funzione dell’orario medio giornaliero.
Eventi dichiarati in
PosContributiva
Codice tipo servizio in
ListaPosPA
Descrizione tipo servizio
ListaPosPA
DVV
79
“Congedo art. 24 d. lgs.
80/2015 su base giornaliera”
datori di lavoro privati
DVO
80
“Congedo art. 24 d. lgs.
80/2015 su base oraria” datori
di lavoro privati
Si precisa che il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo
8, “Eventi con accredito figurativo” elaborato per denunciare gli eventi, oggetto di esame, devono
coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> dell’elemento E0 ovvero, nel
caso di più elementi E0, senza soluzione di continuità con il <GiornoInizio> del primo elemento
E0 e con il <GiornoFine> dell’ultimo quadro E0.
Nel caso in cui lo stesso tipo evento si sia verificato in più periodi non continuativi, nell’ambito
dello stesso mese solare, dovrà essere elaborato un unico quadro V1 indicando nell’elemento
<PercRetribuzione> il numero di giorni in cui si sono verificati gli eventi nel mese solare,
esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno = 1000).
Nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”, per i tipi servizi
79 e 80, si dovrà valorizzare, l’elemento <RetribVirtualeFiniPens>.
Considerato che il contributo obbligatorio per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e
sociali e per la gestione Enpdep è commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile, ne
consegue che la contribuzione per la gestione creditizia e la gestione Enpdep è dovuta anche in
riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici per il congedo ex art.24 del
d. lgs. n.80/2015.
Per gli eventi della ListaPosPA, corrispondenti al tipo servizio 79 o 80 si dovrà indicare,
nell’elemento <imponibile> della gestione Credito e della gestione Enpdep, il valore relativo alla
retribuzione persa indicato nell’elemento <DiffAccredito> delle denunce della PosContributiva per
il recupero delle indennità corrisposte per i congedi maggiorata per i soli iscritti alla cassa
pensionistica CTPS del 18% della base pensionabile annua di cui all’art.15 della legge 29 aprile
1976, n.177.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Implementazioni Software
TB1102 – Dati presenze > Giustificativi
All’interno della scheda “Giustificativi” è stato inserito il campo “Cong. Donne vittime di violenza” nel quale
deve essere indicata la sigla del giustificativo che verrà utilizzato per l’inserimento nel calendario presenze
delle ore di congedo per donne vittime di violenza fruito:
Con l’esecuzione del comando di conversione, il programma provvede automaticamente alla creazione
dell’apposito giustificativo DV (“CONGEDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE”) all’interno della
tabella “Giustificativi” (TB1203) con riferimento al codice contratto 9500 qualifica 99, ed al collegamento dello
stesso nel nuovo campo della relativa tabella “Dati presenze”.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Per gli utenti CONTRA, con la relativa versione 2016.6.1 (rilasciata contestualmente al presente
aggiornamento PAGHE) verrà fornito il suddetto giustificativo DV per tutti i contratti gestiti e verrà aggiornata
la scheda “Giustificativi” di tabella TB1102 “Dati presenze” con il collegamento a tale giustificativo.
Per gli utenti che non dispongono dell’applicativo CONTRA, è stato implementato il comando UTYGDV che
consente di copiare il giustificativo DV (automaticamente creato sul codice contratto 9500) nella tabella
“Giustificativi” (TB1103) dei codici contratto indicati dall’utente, e collegare la relativa sigla in tutte le
corrispondenti tabelle “Dati presenze” (TB1102).
TB0901 – tabella voci malattia/maternità
Nella “Tabella voci malattia” di TB0901 sono stati inseriti i campi “Congedo donne vittime di violenza
giornaliero / orario”, “Riproporzionamento ratei donne vittime di violenza”, “Congedo DVV fruizione a
giorni” e “Congedo DVO fruizione ad ore”, utili ad indicare le voci di calcolo da generare in fase di
liquidazione dell’evento di congedo donne vittime di violenza, rispettivamente al fine di:
 erogare la relativa indennità c/INPS;
 ridurre la maturazione dei ratei in proporzione al periodo del congedo;
 evidenziare l’importo utile all’accredito della contribuzione figurativa.
Mediante il comando IMPVOCI (eseguito automaticamente dal comando di conversione) il programma
provvede alla creazione delle seguenti voci ed al collegamento delle stesse nei rispettivi campi di tutte le
tabelle voci malattia/maternità:
Cod.
voce
Descrizione
Cod. quadr e
DM10
Cod. aggiorn.
dipendente
Cod. aggiorn.
Emens
8456
8439
8457
8458
8459
CONGEDO VITT. VIOL. GIORN.
CONGEDO VITT. VIOL. ORARIO
ORE RIPR. RATEI DVV-DVO
DIFF. ACCR. CONGEDO DVV
DIFF. ACCR. CONGEDO DVO
36
36
312
-
41
-
92
93
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
La voce 8457 è stata impostata per ridurre i ratei di tredicesima e quattordicesima.
Per gli utenti CONTRA tale voce verrà eventualmente creata anche per i raggruppamenti specifici al fine di
ridurre i ratei in funzione di quanto previsto dai contratti (es: premio anziché 14esima).
GEMA01 – Congedo donne vittime di violenza
Per la gestione degli eventi in oggetto, è stata implementata la nuova scelta “Congedo donne vittime di
violenza” del comando GEMA01:
All’interno della scelta “Congedo donne vittime di violenza”, in funzione della modalità di fruizione del congedo,
al campo “Tipo congedo” è necessario indicare gli appositi codici 7 (“DVV” periodi di congedo vittime di
violenza usufruito su base giornaliera) o 8 (“DVO” periodi di congedo vittime di violenza usufruito su base
oraria):
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Selezionando tali codici, nel riquadro “Periodi di astensione facoltativa” è necessario indicare il periodo
interessato dal congedo in oggetto (ai campi “Mesi” e “Giorni” non viene proposto alcun valore).
Successivamente all’inserimento e alla liquidazione di un primo periodo di congedo donne vittime di violenza,
per l’inserimento di un nuovo periodo dello stesso tipo di congedo l’utente può alternativamente:
 accedere in gestione dell’ultimo congedo straordinario inserito al fine di aggiungere un nuovo periodo
nella relativa sezione “Periodi di astensione facoltativa”;
 creare un nuovo evento mediante la scelta “Congedo donne vittime di violenza”.
In tal caso, il programma proporrà il messaggio “Retribuzione da evento precedente?” che consente di
scegliere se liquidare l’evento utilizzando la stessa retribuzione già utilizzata in fase di liquidazione del
congedo precedente oppure quella relativa al mese precedente quello di inizio dell’evento stesso.
In caso di fruizione di congedo in modalità giornaliera alternati a periodi di congedo ad ore, sarà necessario
creare distinti eventi all’interno della sezione “Congedo donne vittime di violenza” di GEMA01 con il rispettivo
codice “Tipo congedo”.
Una volta creati, sarà possibile accedere in gestione degli eventi inseriti in modo distinto per la specifica
tipologia interessata.
Nella sezione “Retribuzione” dello specifico congedo creato in GEMA01 verrà evidenziato l’importo della
retribuzione giornaliera utile alla liquidazione dell’evento.
Considerato che l’indennità giornaliera deve essere calcolata con riferimento esclusivamente alle voci fisse e
continuative della retribuzione, il programma non utilizza la retribuzione memorizzata da AGGI nella sezione
“Retribuzioni” di GEMA01, ma ricalcola la retribuzione “teorica” valida il mese precedente l’inizio dell’evento:
-
Dipendenti mensilizzati
Retribuzione mensile del mese precedente l’inizio dell’evento, data dalla somma degli elementi della
retribuzione che compongono la paga di fatto (scheda “Retribuzione” di DIPE).
-
Dipendenti orari
Retribuzione oraria del mese precedente moltiplicata per il numero di ore lavorative del mese
precedente, ottenute dallo sviluppo del relativo calendario settimanale (o mensile) base.
L’importo della retribuzione così calcolato viene diviso in caso di dipendenti mensilizzati per i consueti
coefficienti presenti nella “Tabella malattia” collegata (30 per impiegati, 26 per operai), mentre in caso di
dipendenti orari per i giorni lavorativi del mese precedente, ottenuti dallo sviluppo del relativo calendario
settimanale (o mensile) base (se l’orario di lavoro è distribuito su 5 giorni tali giorni vengono moltiplicati per il
coefficiente sesta giornata).
A tale valore viene sommato l’importo del rateo di mensilità aggiuntive determinato con le stesse regole
previste per la maternità.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Elaborazione mensilità con congedo donne vittime di violenza
CEDOL – Inserimento ore congedo donne vittime di violenza
La modalità di imputazione del giustificativo di congedo varia in funzione del criterio di fruizione dello stesso.
Congedo fruito su base giornaliera
Dopo l’inserimento in GEMA01 dell’evento di congedo (codice 7 “DVV”) il programma provvederà ad inserire
nelle giornate lavorative (escluse le festività infrasettimanali) del periodo interessato l’apposito giustificativo
collegato al campo “Cong. Donne vittime di violenza” della tabella “Dati presenze” (TB1102):
In caso di dipendente mensilizzato il giustificativo verrà inserito automaticamente anche in corrispondenza del
giorno a zero ore.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Congedo fruito su base oraria
Dopo l’inserimento in GEMA01 dell’evento (codice 8 “DVO”), sarà cura dell’utente inserire nel calendario
presenze del periodo interessato le effettive ore di congedo fruite mediante l’apposito giustificativo collegato
in tabella “Dati presenze” (TB1102).
Si ricorda che in caso di fruizione oraria le ore da indicare per la singola giornata devono essere la metà
dell’orario medio contrattuale giornaliero del periodo paga precedente a quello in corso del quale ha inizio il
congedo.
In caso di dipendente mensilizzato il giustificativo non verrà proposto in corrispondenza del giorno a zero ore
e, se il tipo trattamento della retribuzione è a giorni, verrà comunque generata la voce di assenza ad ore.
CEDOL / LIMA01 – Liquidazione evento congedo donne vittime di violenza
Il programma procederà alla liquidazione dell’evento indicando come giorni da indennizzare a carico Inps tutti
i giorni lavorativi nel periodo interessato dall’evento; l’ammontare dell’indennità c/INPS sarà quindi determinata
dall’importo della retribuzione media giornaliera (vedi pag. 10) per le giornate da indennizzare:
Confermando la liquidazione dell’evento, il programma procederà alla generazione delle voci di erogazione
dell’indennità c/INPS, di riproporzionamento ratei e di evidenziazione dell’importo di differenza di accredito:
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Si precisa che con riferimento ai dipendenti mensilizzati con fruizione del congedo su base giornaliera per
l’intero mese, il programma (sviluppo automatico) provvederà a generare, per le eventuali festività
infrasettimanali ricedenti nel mese, la voce di calcolo di festività goduta con quantità pari ad 1/26esimo, in
quanto tali giornate non risultano computate fra quelle indennizzate a carico dell’INPS.
QUADR – Quadratura mensilità e denuncia UniEmens
Nel prospetto di quadratura della mensilità (riquadro “Somme a credito”), verrà distintamente evidenziato
l’importo del credito relativo all’anticipazione dell’indennità c/INPS per eventi di congedo donne vittime di
violenza di genere:
Contestualmente, all’interno della procedura EMENS il credito relativo a ciascun dipendente interessato verrà
riportato con codice causale L064, nella sezione “Altre maternità a credito” della rispettiva denuncia
individuale.
Ai fini della compilazione delle informazioni di natura retributiva, la procedura EMENS verrà implementata con
un successivo rilascio.
Ai fini del prelievo dati ex DMA (<ListaPosPA>), il programma verrà implementato con il prossimo
aggiornamento della procedura PAGHE.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
TB1106 – Gestione calendario sfasato
Per i dipendenti con gestione del calendario sfasato, è stata inserita la possibilità di gestire l’anticipo della
liquidazione del congedo donne vittime di violenza in maniera disgiunta dagli altri eventi.
A tal fine è stato inserito il campo “Anticipa liquidazione congedo donne vittime di violenza”:
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Incentivo assunzione lavoratori con disabilità
Riferimenti normativi
DL. n. 151/2015, art. 10 – Incentivo assunzione disabili
Riferimento
 L. n. 68/1999, art.13, come modificato dal DL. n. 151/2015, art. 10
 Circ. INPS n. 99 del 13.06.2016
Soggetti
beneficiari
L’articolo 10 del D.Lgs. 151/2015 ha modificato l’art. 13 della L. 68/1999, prevedendo un
incentivo di tipo economico per le assunzioni di lavoratori con disabilità effettuate a
partire dal 1° gennaio 2016.
L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, nonché agli enti pubblici
economici.
Lavoratori
agevolati
L’incentivo può essere fruito per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:
1. lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento (o con
minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al TU delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 915/1978 e successive
modificazioni);
2. lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 per cento
(o con minorazioni di cui alle categorie dalla quarta alla sesta del suddetto TU);
3. lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 45 per cento.
Rapporti
incentivati
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo
indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio
2016.
Per i lavoratori di cui al precedente punto 3, l’incentivo può essere riconosciuto anche per le
assunzioni a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi.
L’incentivo spetta anche in caso di:
 rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con
una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001;
 rapporti di lavoro a domicilio (qualificati come rapporti di lavoro subordinato);
 assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (in tal caso i benefici
economici sono trasferiti in capo all’utilizzatore).
Misura e durata
dell’incentivo
La misura e la durata del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e
del rapporto di lavoro instaurato:
 per i lavoratori di cui al precedente punto 1, l’incentivo spetta nella misura del 70% della
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per una durata di 36 mesi;
 per i lavoratori di cui al precedente punto 2, l’incentivo spetta nella misura del 35% della
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per una durata di 36 mesi;
 per i lavoratori di cui al precedente punto 3, l’incentivo spetta nella misura del 70% della
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per una durata di 60 mesi in caso
di assunzione a tempo indeterminato o per tutta la durata del rapporto in caso di
assunzione a tempo determinato.
L’incentivo può essere riconosciuto nei limiti delle risorse specificatamente stanziate ed è
autorizzato dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle relative istanze.
Condizioni di
spettanza
Gli incentivi sono subordinati:
 alla regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176 della L. 296/2006 (rispetto degli
obblighi contributivi e contrattuali e delle norme a tutela delle condizioni di lavoro);
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
 al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, previsti dall’art. 31 del D.Lgs
150/2015 (in particolare, esclusione in caso di: assunzione effettuata in attuazione di un
obbligo preesistente, derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva o in caso di
violazione di un diritto altrui di precedenza all’assunzione; assunzione effettuata in unità
produttive e per livelli di inquadramento interessati da sospensioni dal lavoro connesse ad
una crisi o riorganizzazione aziendale);
 alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della
forza occupata nell’anno precedente l’assunzione o la trasformazione;
 alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall’art. 33 e dal
capo I del Regolamento (CE) n. 651/2014.
Coordinamento
con altri
incentivi
Come indicato nella Circ. INPS 99/2016 (punto 6), è ammessa la possibilità di cumulo tra il
beneficio in oggetto ed altre agevolazioni contributive (ad esempio per assunzione di lavoratori
con più di 50 anni), purché la misura complessiva degli incentivi non superi il 100% dei costi
salariali (retribuzione lorda e contributi previdenziali ed assistenziali).
Diversamente, con riferimento all’esonero contributivo biennale per le assunzioni effettuate
nel corso del 2016, il cumulo con il beneficio in oggetto è possibile senza limitazioni.
L’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili non è invece cumulabile con gli incentivi che
assumono natura economica (ad esempio, l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori o
l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’art. 2, c. 10-bis, L.
92/2012).
L’incentivo disabili è invece cumulabile con il bonus occupazionale previsto dal Programma
“Garanzia giovani” nel limite del 100% dei costi salariali.
Procedimento
di ammissione
all’incentivo
Per l’ammissione all’incentivo i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita istanza
(preliminare e definitiva) all’INPS, con le modalità indicate al punto 7 della circ. INPS n.
99/2015.
L’incentivo, nel limite delle risorse annuali destinate, sarà autorizzato in base all’ordine
cronologico di presentazione delle istanze.
Fruizione
dell’incentivo
(corrente e
arretrato)
A seguito dell’autorizzazione, per la fruizione dell’incentivo i datori di lavoro dovranno operare
come di seguito descritto.
Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo verranno
automaticamente contraddistinte dal codice di autorizzazione “2Y”.
Per tali soggetti, il conguaglio dell’incentivo spettante per i periodi correnti decorre dal
periodo di competenza di giugno 2016. Il recupero del beneficio relativo ai mesi pregressi
(gennaio / maggio 2016) per le assunzioni incentivate già effettuate potrà essere operato,
mediante esposizione nelle denunce contributive, entro il giorno 16 del terzo mese successivo
alla data di pubblicazione della suddetta Circolare INPS.
Per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, è
necessario valorizzare l’elemento <Incentivo> all’interno di <DenunciaIndividuale
<DatiRetributivi>, come di seguito descritto:
 nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:
 “DI79”, in caso di incentivo relativo ai lavoratori di cui al precedente punto 1;
 “DI67”, in caso di incentivo relativo ai lavoratori di cui al precedente punto 2;
 “DI45”, in caso di incentivo relativo ai lavoratori di cui al precedente punto 3;
 nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore “H00”
(“Stato”);
 nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio
relativo al mese corrente;
 nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo del
beneficio spettante per periodi pregressi.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno riportati nel DM10 “VIRTUALE” ricostruito dall’Inps
con:
 il codice “L450”, “L452” o “L454” aventi il significato di conguaglio dell’incentivo corrente
relativo rispettivamente ai lavoratori di cui al punto 1, 2 o 3;
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
 il codice “L451”, “L453” o “L455” aventi il significato di conguaglio dell’incentivo arretrato
relativo rispettivamente ai lavoratori di cui al punto 1, 2 o 3.
Datori di lavoro agricoli che operano con sistema DMAG
A seguito dell’ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare
dell’incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza II trimestre 2016.
A tal fine, nelle denunce DMAG, con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati
retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:
 il valore Y per il Tipo Retribuzione;
 nel campo CODAGIO, a seconda del rapporto di lavoro instaurato e della percentuale di
disabilità, andrà indicato il valore:
D1 (lavoratori di cui al precedente punto 1, assunti come OTI);
D2 (lavoratori di cui al precedente punto 2, assunti come OTI);
D3 (lavoratori di cui al precedente punto 3, assunti come OTI o OTD).
 nel campo della retribuzione, l’importo dell’incentivo spettante.
L’importo indicato a titolo d’incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione
dovuta complessivamente dall’azienda.
Qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore
agevolato sia stata già denunciata con DMAG relativo al I trimestre 2016, la fruizione dello
stesso potrà avvenire attraverso la presentazione di un DMAG di Variazione (V), con le
medesime modalità sopra descritte.
Realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione
In funzione della disposizione normativa che subordina l’incentivo al rispetto dell’art. 33 del Regolamento UE
n. 651/2014 e quindi alla realizzazione di un incremento dei livelli occupazionali medi, nella suddetta Circ.
INPS n. 99/2016 (punto 5.3) vengono richiamati i criteri per la verifica di tale incremento occupazionale.
L’incentivo spetta a condizione che l’assunzione o la trasformazione determini un incremento netto
dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di
Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
Di seguito si riepilogano i criteri generali già previsti per la determinazione del numero di ULA (circ. INPS n.
111/2013):
- la forza occupazionale deve essere calcolata considerando le varie tipologie di lavoratori a tempo
determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio;
- devono essere computati anche i lavoratori utilizzati in somministrazione nell’ambito di un rapporto a tempo
determinato intercorrente con l’agenzia;
- il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non
deve essere computato nella base di calcolo mentre va computato il lavoratore sostituito;
- un lavoratore a tempo pieno e indeterminato, impiegato per tutto il periodo da considerare, vale 1 ULA;
l’unità di ULA può essere espressa in vario modo secondo le necessità di computo; ad esempio, si possono
effettuare rappresentazioni in 12esimi o 365esimi, per cui può valere 12/12 o 365/365;
- i lavoratori non a tempo pieno e indeterminato (o non in forza per l’intero periodo da considerare) valgono
una frazione di ULA, in proporzione della durata del rapporto (cadente nel periodo da considerare) e
dell’eventuale percentuale part-time;
- i lavoratori apprendisti sono considerati come a tempo determinato (fino al termine del periodo di
apprendistato)
Si avrà incremento occupazionale in presenza di una differenza positiva fra il numero di ULA dell’anno
successivo (fmas) e quello dell’anno precedente (fmap) l’assunzione/trasformazione.
Ai sensi dell’art. 33, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 651/2014, l’incentivo è comunque applicabile qualora
l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati
si siano resi vacanti a seguito di:
- dimissioni volontarie;
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
-
invalidità;
pensionamento per raggiunti limiti d’età;
riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
licenziamento per giusta causa.
Come previsto dal D.Lgs. 150/2015, art. 31, c. 1, lett. f), il calcolo dell’incremento occupazionale deve essere
effettuato mensilmente, con riferimento all’intera organizzazione aziendale e non alla singola unità produttiva
presso cui si svolge il rapporto di lavoro (nozione di “impresa unica” di cui all’art. 2, parag. 2, del Regolamento
UE n. 1408/2013).
In funzione di tale disposizione, pertanto, oltre alla verifica iniziale dell’incremento occupazionale ai fini
dell’accesso all’incentivo, è necessario verificare, per la determinazione dell’incentivo spettante in ciascun
mese, il mantenimento mensile dell’incremento occupazionale; tale verifica viene effettuata confrontando la
forza occupazionale media dei 12 mesi precedenti e successivi la data di assunzione/trasformazione
(rispettivamente fmap e fmas), utilizzando però le informazioni disponibili al termine di ciascun mese di
applicazione dell’incentivo.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Implementazioni Software
Ai fini dell’incentivo all’assunzione di lavoratori con disabilità, sono state apportate le seguenti modifiche:
 la sezione “F4 Agevolazioni” della scheda “Dati generali” di DIPE è stata modificata al fine di consentire
l’identificazione dei dipendenti agevolabili ai sensi dell’art. 10, DL 151/2015, e successivamente quelli
effettivamente ammessi all’incentivo;
 implementato il comando UTY150 utile per la verifica (con i criteri indicati dal DL 150/2015) dell’incremento
occupazionale e del mantenimento mensile dei livelli occupazionali, necessari rispettivamente per
l’accesso all’incentivo e per la determinazione del relativo importo mensile spettante.
Per la gestione di quest’ultimo incentivo sarà necessario procedere come di seguito schematizzato:
1. Identificare all’interno della sezione “F4 Agevolazioni” di DIPE i dipendenti disabili che, in base ai requisiti
soggettivi previsti, risultano teoricamente agevolabili (compilazione campo “Lavoratori con disabilità”).
2. Eseguire la verifica dell’incremento occupazionale calcolato con riferimento alla rispettiva data di
assunzione/trasformazione di ciascun dipendente agevolabile (UTY150 > “Calcolo alla data/per periodo”);
3. In funzioni di tale verifica, è possibile individuare i dipendenti agevolabili che originano incremento
occupazione e per i quali, pertanto, è possibile procedere all’invio all’INPS della domanda di
ammissione/prenotazione dell’incentivo.
Conseguentemente al ricevimento dell’autorizzazione, sarà necessario identificare all’interno della sezione
“F4 Agevolazioni” di DIPE gli specifici dipendenti ammessi all’incentivo (compilazione dei campi “Media
occupazionale (FMAP)” e “Mese inizio agev. under 30 / disabili”).
4. Con riferimento al mese di inizio agevolazione la quadratura calcolerà l’importo di incentivo corrente.
Per ciascun mese successivo del periodo agevolato, la quadratura effettuerà la verifica di mantenimento
dell’incremento occupazionale ai fini della determinazione dell’importo di incentivo mensile spettante.
Per la verifica del dettaglio di calcolo del mantenimento dell’incremento occupazionale sono disponibili le
scelte “Verifica spettanza disabili/tirocin. alla data / nel mese” di UTY150.
Si precisa che la funzione “Verifica spettanza disabili / tirocin. nel mese” dovrà comunque essere eseguita
dall’utente per i dipendenti agevolati assunti/trasformati nel periodo gennaio – maggio 2016, con riferimento
a ciascun mese interessato, al fine di calcolare e memorizzare gli eventuali importi di credito spettante per
i mesi pregressi, che potranno essere recuperati a titolo di arretrato.
Si precisa che è comunque necessario attendere il successivo aggiornamento della procedura
PAGHE (il cui rilascio è previsto per il giorno 8.7.2016), ai fini del trasferimento dell’incentivo
spettante in denuncia UniEmens.
In attesa del suddetto aggiornamento sarà pertanto possibile, per le assunzioni effettuate da gennaio a
giugno 2016, individuare i dipendenti per i quali si è realizzato incremento occupazionale (UTY150 >
“Calcolo alla data / per periodo”) e procedere al calcolo dell’incentivo dal mese di assunzione fino al mese
di maggio (UTY150 > “Verifica spettanza disabili/tirocin. alla data / nel mese”).
La quadratura del mese di giugno, eseguita dopo l’aggiornamento della successiva versione PAGHE,
procederà al calcolo dell’incentivo per il mese di giugno e al trasferimento in UniEmens degli importi di
incentivo corrente e arretrato (a tal fine non sarà necessario rielaborare i cedolini interessati).
Di seguito si descrivono in dettaglio le implementazioni apportate.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
DIPE – scheda “Dati generali” – sezione “F4 Agevolazioni”
Nella sezione in oggetto (accessibile mediante il tasto funzione F4 in corrispondenza del campo “Tipo
incentivo” della scheda “Dati generali” di DIPE) è stato inserito il campo “Lavoratori con disabilità”:
Mediante tale campo devono essere identificati, prima di procedere alla verifica dell’incremento occupazionale
(vedi comando UTY150), i dipendenti disabili in possesso dei requisiti soggettivi per l’ammissione all’incentivo.
A tal fine, nel campo “Lavoratori con disabilità” sono disponibili i seguenti codici:
1
lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% (o dipendenti di cui alla
terza categoria del TU in materia di pensioni di guerra);
2
lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa fra il 67 e il 79% (o dipendenti di
cui alle categorie dalla quarta alla sesta del suddetto TU);
3
lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 45%.
A seguito della verifica dell’incremento occupazionale (vedi comando UTY150) e del ricevimento
dell’autorizzazione all’incentivo, per i dipendenti interessati sarà necessario compilare i seguenti
campi:
Media occupazionale (FMAP):
in tale campo l’utente deve riportare il valore della forza media
occupazionale dei 12 mesi precedenti (fmap), calcolata in fase di
assunzione/trasformazione ed evidenziata nel corrispondente campo della
stampa di verifica dell’incremento occupazionale (scelte “Calcolo alla data
/ per periodo” di UTY150).
Mese inizio agev. under 30 /
disabili:
in tale campo deve essere indicato il mese a partire dal quale si inizia a
fruire dell’importo corrente di incentivo spettante
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Si precisa che, qualora ricorrano anche le condizioni per la applicazione di un’altra delle agevolazioni gestite
mediante tale sezione (incentivo per assunzione “over 50” o donne disoccupate ed incentivo “biennale” per
assunzioni a tempo indeterminato) andrà contestualmente compilato il campo “Tipo incentivo” indicando il
rispettivo codice.
Si precisa inoltre che, anche con riferimento a dipendenti non interessati da agevolazioni, nella sezione in
esame può essere necessario compilare i seguenti campi ai fini del corretto calcolo della forza occupazionale:
Licenziamento da non
considerare disabili /
Superbonus tirocinanti:
tale campo deve essere contrassegnato con riferimento ai dipendenti che,
nel periodo oggetto di verifica risultino cessati per motivi che non
influenzano la verifica dell’incremento occupazionale.
Tali motivi possono non coincidere con quelli che non influenzano la
verifica dell’incremento occupazionale per incentivi “under 30” e “over 50”
(vedi comando UTY9212), pertanto è stato introdotto un campo specifico
(il precedente campo “Licenziamento da non considerare” è stato
rinominato in “Licenziamento da non considerare U30/O50”).
Le cause di cessazione non individuate automaticamente dal programma
con riferimento ad entrambe le tipologie di incentivi sono invalidità e
pensionamento per raggiunti limiti di età.
Con riferimento all’incentivo disabili, nella verifica dell’incremento
occupazionale:
 risulta ininfluente il licenziamento per giusta causa ma non anche per
giustificato motivo soggettivo (differentemente dall’incentivo under 30
e over 50); pertanto, non può essere verificato il codice “Tipo
cessazione” 1D, ed è quindi necessario compilare il nuovo campo solo
in caso di licenziamento per giusta causa;
 la cessazione per decesso non è indicata fra le cause ininfluenti dalla
circolare INPS n. 99/2015, e pertanto non viene verificata dal
programma (differentemente dalla verifica effettuata per l’incentivo
under 30 e over 50).
Escludi riduzione di orario:
tale campo deve essere contrassegnato al fine di conteggiare il dipendente
nella forza media aziendale (determinazione del relativo ULA) senza
considerare le eventuali riduzioni di orario (variazioni in diminuzione della
percentuale di part-time, storicizzate in anagrafica dipendente) intervenute
nel corso del periodo oggetto di verifica dell’incremento occupazionale.
Il suddetto art. 33 del Regolamento UE 651/2014, infatti, include anche le
“riduzioni volontarie dell’orario di lavoro” tra le situazioni da non
considerare ai fini della verifica dell’incremento occupazionale.
Valorizzando il presente campo, vengono comunque considerate le
variazioni in aumento della percentuale part-time.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
UTY150 – Elenco dipendenti agevolabili
La scelta in oggetto consente di generare una stampa con l’elenco dei dipendenti per i quali risulta indicato il
codice 1, 2 o 3 al campo “Lavoratori con disabilità” della sezione “F4 Agevolazioni” di DIPE, che risultano
assunti (a tempo determinato o indeterminato) o trasformati a tempo indeterminato nel periodo indicato
dall’utente.
Al campo “Tipologia agevolazione” è possibile indicare il valore “H” al fine di evidenziare in stampa solo i
suddetti dipendenti disabili; non compilando il campo (o indicando il valore “T”) verranno considerati anche (o
solo) i dipendenti per i quali risulta valorizzato il campo “Superbonus tirocinanti” della sezione stessa (vedi
pag. 31).
Per tali dipendenti, nella colonna “Data entrata” viene evidenziata alternativamente la data di assunzione
(seguita dal codice “A”) o la data di trasformazione a tempo indeterminato (seguita dal codice “T”).
UTY150 – Calcolo alla data / per periodo
Tale scelta consente di generare una stampa di verifica dell’incremento occupazionale calcolato con
riferimento ad una data indicata dall’utente; a tal fine, il programma calcola la forza occupazionale media
(determinata come totale delle ULA espresse in giorni) relativa ai 12 mesi precedenti la data indicata (fmap) e
quella relativa ai 12 mesi successivi (fmas).
Con riferimento all’incentivo in oggetto, tale stampa è utile al fine di individuare fra i dipendenti agevolabili
(ossia i dipendenti per i cui risulta valorizzato il campo “Lavoratori con disabilità” della sezione “F4
Agevolazioni”) quelli per i quali si è realizzato un incremento occupazionale e per i quali è pertanto possibile
richiedere l’incentivo.
In fase di impostazione del comando sono richieste le seguenti informazioni:
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Data verifica:
indicare la data con riferimento alla quale effettuare la verifica dell’incremento
occupazionale
netto,
ossia
la
data
nella
quale
si
presenta
l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un dipendente agevolabile
(oppure, solo in caso di codice 3 al campo “Lavoratori con disabilità”, assunzione
a tempo determinato).
Stampa dettaglio
dipendenti:
indicare “S” (valore di defaut) al fine di riportare in stampa il dettaglio di tutti i
dipendenti computati nel calcolo della forza occupazionale media (precedente e
successiva alla data di verifica), con il rispettivo valore di ULA.
Indicando “N” verranno riportati in stampa i valori totali della forza occupazionale
media calcolata, evidenziando in dettaglio solo i dipendenti agevolabili assunti,
prorogati o trasformati nel giorno indicato come “Data di verifica”.
Tipologia agevolazione:
indicando “H” in tale campo, verranno considerati ai fini della verifica
dell’incremento occupazionale i soli dipendenti disabili identificati dal codice 1, 2
o 3 al campo “Lavoratori con disabilità” della sez. “F4 Agevolazioni” di DIPE.
Non compilando il campo (o indicando il valore “T”) verranno considerati anche
(o solo) i dipendenti per i quali risulta valorizzato il campo “Superbonus
tirocinanti” della sezione stessa (vedi pag. 31).
Stampa solo in presenza
di agevolati:
tale campo può assumere i valori “S” o “N” (default).
Indicando “S”, la stampa verrà generata solo in presenza di dipendenti
agevolabili che originano un incremento occupazionale (dipendenti per i quali
risulta valorizzata la colonna “Agevolabile” della stampa stessa; vedi sotto).
Diversamente, con il valore “N” la stampa verrà sempre generata.
Confermando l’elaborazione, il programma procederà alla generazione della stampa di seguito illustrata.
1. Viene evidenziata la data con riferimento alla quale viene verificata la realizzazione di incremento
occupazionale.
2. In tale sezione vengono riportati i dipendenti computati nella forza media occupata, non considerando i
dipendenti agevolabili per i quali viene effettuata la verifica dell’incremento occupazionale.
In particolare, nella forza aziendale:
- vengono considerati tutti i lavoratori dipendenti (a tempo determinato/indeterminato, full-time/part-time)
in forza nei 12 mesi precedenti la data di verifica;
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
- vengono considerati i lavoratori utilizzati in somministrazione se nell’ambito di un rapporto a tempo
determinato intercorrente con l’agenzia; a tal fine, il programma considera nella forza occupazionale i
soli lavoratori interinali per i quali non risulta valorizzato il campo “Tipologia legge 92/12” del comando
DIPINT; diversamente, vengono esclusi quelli caratterizzati dai codici “I”, “S” o “A” in tale campo;
- non vengono considerati i dipendenti a termine assunti in sostituzione di lavoratori assenti (dipendenti
con “Qualif. inps – 3” pari ad “A”).
Per ciascun dipendente vengono evidenziate le seguenti informazioni:
Entrata:
data di assunzione del dipendente;
Uscita:
Per i dipendenti licenziati nei 12 mesi precedenti la data di verifica, in tale campo
viene riportata la data di licenziamento.
Si precisa che, al fine di evitare che l’incremento occupazionale non si realizzi a
seguito dell’interruzione di un rapporto di lavoro per una delle cause indicate nel
sopra citato art. 33 del Regolamento UE n. 651/2014, non vengono considerati
come licenziati i seguenti dipendenti:
- dipendente dimesso (“tipo licenziamento” = 1B);
- dipendenti per i quali risulta contrassegnato il campo “Licenziamento da non
considerare disabili” nella sezione “F4 Agevolazioni” di DIPE.
Ai fini del calcolo della forza occupazionale, pertanto, tali dipendenti verranno
considerati comunque in forza.
Per i dipendenti a tempo indeterminato, in forza alla data di verifica, il campo
“Uscita” non viene compilato.
Per i dipendenti a tempo determinato, in forza alla data di verifica, come data di
uscita viene riportata la data di termine del contratto di lavoro.
Si precisa che, per i dipendenti assunti a tempo determinato e successivamente
prorogati, nella stampa di verifica effettuata con riferimento ad una data precedente
alla data di proroga, come data di uscita viene riportata la data termine
originariamente prevista.
Per i dipendenti apprendisti, da considerare come dipendenti a tempo determinato,
come data di uscita viene riportata la data di fine del periodo di apprendistato.
Per i dipendenti trasferiti con passaggio diretto (“Stato dipendente” = 9 senza data
di licenziamento), in tale campo viene riportata la data di uscita memorizzata nella
sezione “Trasferimento” della scheda “Dati generali” di DIPE.
I dipendenti agevolabili trasformati a tempo indeterminato nella data di verifica
vengono computati anche in tale sezione, considerando il precedente rapporto a
tempo determinato; con riferimento a tali dipendenti, pertanto, nella presente
sezione risulterà valorizzato solo il campo “Giorni anno prec.” (di seguito descritto).
Giorni anno prec.:
Numero di giorni in forza cadenti nei dodici mesi precedenti la data di verifica,
proporzionati all’eventuale percentuale di part-time.
Tale valore, diviso per 365, rappresenta il valore in ULA attribuito al dipendente
per l’anno precedente alla data di verifica.
Giorni anno succ.:
Numero di giorni in forza cadenti nei dodici mesi successivi decorrenti dalla data
di verifica, proporzionati all’eventuale percentuale di part-time.
Tale valore, diviso per 365, rappresenta il valore in ULA attribuito al dipendente
per l’anno successivo alla data di verifica.
Si precisa che, in presenza di variazioni storicizzate nell’anagrafica dipendente, le rilevazioni di cui sopra
vengono effettuate verificando l’anagrafica valida alla data di verifica, ignorando le eventuali variazioni
successive.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Se indicato “N” al campo “Stampa dettaglio dipendenti” del comando in oggetto, nella presente sezione
viene riportato solamente il rigo “Totale” nel quale viene evidenziato il totale dei giorni anno precedente e
anno successivo determinati come sopra descritto.
3. In tale sezione, vengono evidenziati i dipendenti agevolabili assunti o trasformati nella data di verifica; in
presenza di più dipendenti, vengono riportati, nell’ordine, i dipendenti trasformati e quindi quelli assunti in
tale data.
Per ciascun dipendente vengono evidenziate le seguenti informazioni:
Entrata:
data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato del dipendente
agevolabile, coincidente con la “Data verifica” evidenziata in testa al tabulato.
I dipendenti caratterizzati dal codice 3 al campo “Lavoratori con disabilità” verranno
evidenziati fra i dipendenti agevolabili anche con riferimento alla data di
assunzione a tempo determinato qualora l’iniziale rapporto a termine risulti di
durata non inferiore a 12 mesi.
Uscita:
tale data viene rilevata con le stesse modalità descritte per l’analogo campo della
sezione precedente (v. punto 2).
Giorni anno prec.:
in tale sezione il campo “Giorni anno prec.” non viene compilato.
Giorni anno succ.:
numero di giorni in forza cadenti nei dodici mesi decorrenti dalla data di verifica,
proporzionati all’eventuale percentuale di part-time.
Totale anno prec.
(fmap):
in tale campo viene riportato lo stesso valore totale dei “Giorni anno prec.”
evidenziato nella sezione precedente.
Tale valore, diviso per 365, rappresenta la forza occupazionale media dell’anno
precedente (fmap).
Successivamente alla verifica dell’incremento occupazionale, per i dipendenti
effettivamente ammessi all’incentivo, il rispettivo valore evidenziato in tale campo
dovrà essere riportato, a cura dell’utente, nel corrispondente campo “Media
occupazione (FMAP)” della sez. “F4 Agevolazioni” di DIPE.
Totale anno succ.
(fmas):
in tale campo viene riportata la somma del valore totale dei “Giorni anno succ.”
della sezione precedente e del valore “Giorni anno succ.” indicato con riferimento
al dipendente agevolabile.
Tale valore, diviso per 365, rappresenta la forza occupazionale media dell’anno
successivo (fmas).
In presenza di più dipendenti agevolabili, per i dipendenti successivi al primo in
elenco, il valore riportato rappresenta un totale progressivo (“Totale anno succ.”
indicato con riferimento al dipendente precedente + “Giorni anno succ.” indicati per
lo specifico dipendente).
Agevolabile:
in tale campo viene evidenziato il codice “H” per i dipendenti disabili che danno
effettivamente diritto all’agevolazione ossia quelli per i quali risulti realizzato un
incremento occupazionale.
Tale incremento è rilevato, per ciascun dipendente agevolabile evidenziato in
stampa, nel caso in cui il valore presente al campo “Totale anno succ. (fmas)”
risulti maggiore di quello presente al campo “Totale anno prec. (fmap)”.
Data termine
agevolazione:
data termine agevolazione calcolata dal programma come di seguito descritto:
- in caso di dipendente disabile con codice 1 o 2 al campo “Lavoratore con
disabilità”, vengono aggiunti 36 mesi alla data di assunzione/trasformazione a
tempo indeterminato;
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
- in caso di dipendente disabile con codice 3 al campo “Lavoratore con disabilità”,
vengono aggiunti 60 mesi alla data di assunzione/trasformazione a tempo
indeterminato oppure, in caso di assunzione a tempo determinato (per almeno
12 mesi), viene riportata la data termine contratto.
L’esposizione di tale sezione rimane invariata anche nel caso in cui il campo “Stampa dettaglio dipendenti”
sia stato impostato ad “N”.
Nel caso in cui l’azienda per la quale si effettua la verifica sia un’agenzia di somministrazione, il programma
non terrà in considerazione nel calcolo i dipendenti a tempo determinato presenti nella filiale con “Codice
gestione ente” pari a 4 “Interinale” (scheda “Dati contributivi” di AZIE); tali dipendenti, infatti, devono essere
eventualmente computati nella forza occupazionale dell’azienda utilizzatrice.
La scelta “Calcolo per periodo” di UTY150 consente di generare una stampa analoga a quella prodotta con
la scelta “Calcolo alla data”, nella quale la verifica dell’incremento occupazionale viene effettuata con
riferimento ad un periodo impostato dall’utente, in luogo di una data specifica.
A tal fine il programma individuerà automaticamente le date interessate da assunzioni o trasformazioni di
dipendenti agevolabili, rientranti nell’intervallo indicato, generando, per ogni data di verifica riconosciuta, un
tabulato identico a quello sopra esposto.
Indipendentemente dal codice impostato al campo “Stampa solo in presenza di agevolati”, la stampa non viene
generata in assenza di assunzioni o trasformazioni di dipendenti agevolabili nel periodo selezionato.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
UTY150 –Verifica spettanza disabili / tirocin. alla data / nel mese
Le scelte “Verifica spettanza disabili / tirocin. alla data” e “Verifica spettanza disabili / tirocin. nel mese”
consentono il controllo del calcolo effettuato dal programma ai fini della verifica di mantenimento
dell’incremento occupazionale con riferimento ai dipendenti ammessi all’incentivo disabili e della
determinazione dell’importo di incentivo spettante nel mese.
Con la scelta “Verifica spettanza disabili / tirocin. alla data”, tale verifica viene effettuata con riferimento ai
dipendenti agevolati (valorizzazione del campo “Media occupazionale (FMAP)” della sez. “F4 Agevolazioni” di
DIPE) assunti/trasformati nella specifica data indicata dall’utente (campo “Data verifica”).
Con la scelta “Verifica spettanza disabili / tirocin. nel mese”, vengono considerati tutti i dipendenti agevolati
assunti/trasformati fino al mese selezionato, effettuando automaticamente la verifica con riferimento alle
rispettive date di assunzione e/o trasformazione.
Ai fini della verifica di mantenimento dell’incremento occupazionale, tali scelte mettono a confronto la forza
occupazionale media dei 12 mesi precedenti e successivi la data di assunzione/trasformazione:
 la prima (fmap) viene rilevata dal valore indicato nel corrispondente campo della sez. “F4 Agevolazioni” di
DIPE);
 la seconda (fmas), viene ricalcolata, sempre con riferimento alla data di assunzione/trasformazione,
utilizzando però le informazioni disponibili al termine di ciascun mese di applicazione dell’incentivo in
esame.
AVVERTENZA
La verifica di mantenimento dell’incremento occupazionale ed il conseguente calcolo dell’importo
di incentivo spettante verrà eseguita automaticamente in fase di quadratura della mensilità; la
stampa in oggetto, pertanto, consentirà una verifica del calcolo eseguito dal programma.
La stampa in oggetto dovrà comunque essere eseguita dall’utente nel caso in cui il codice al
campo “Lavoratore con disabilità” sia stato inserito successivamente all’elaborazione della
quadratura (ad esempio in caso di autorizzazione ricevuta in un mese successivo a quello di
assunzione/trasformazione).
In particolare, per i dipendenti agevolati assunti/trasformati da gennaio o maggio l’utente deve
necessariamente effettuare la stampa “Verifica spettanza disabili / tirocin. nel mese” con
riferimento a ciascun mese interessato, al fine di calcolare e memorizzare i relativi importi di
credito spettante, da recuperare a titolo di arretrato.
Eseguendo la scelta “Verifica spettanza disabili / tirocin. alla data”, vengono richieste le seguenti
informazioni:
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Mese fiscale:
indicare il mese per il quale si intendere effettuare la verifica di mantenimento
dell’incremento occupazionale ossia la verifica di spettanza della quota mensile
di incentivo.
Data verifica:
indicare la data con riferimento alla quale effettuare la verifica, ossia la data di
assunzione o trasformazione di un dipendente agevolato, avvenuta entro il
termine del mese indicato al campo “Mese fiscale”.
Stampa dettaglio
dipendenti:
indicando “S” (valore di default) viene riportato in stampa il dettaglio di tutti i
dipendenti computati nel calcolo della forza occupazionale media dei 12 mesi
successivi alla data di verifica, con il rispettivo valore in ULA (espresso in giorni).
Indicando “N” verranno riportati in stampa i valori totali della forza occupazionale
media calcolata, evidenziando in dettaglio solo i dipendenti agevolati
assunti/trasformati nel giorno indicato come “Data di verifica”.
Confermando l’elaborazione, il programma procederà alla generazione della stampa di seguito illustrata
1. Viene evidenziata la data verifica ed il mese al termine del quale viene verificato il mantenimento
dell’incremento occupazionale.
2. In tale sezione viene evidenziata la forza occupazionale media relativa ai 12 mesi successivi la data di
verifica, ricalcolata con le stesse modalità già descritte con riferimento alla stampa “Calcolo alla data” ma
considerando tutti gli eventi verificatisi nel periodo intercorrente fra tale data e la fine del mese per il quale
si effettua la verifica di mantenimento.
Nello specifico, tale valore viene ricalcolato considerando le assunzioni, i licenziamenti, le proroghe o
trasformazioni di contratti a termine nonché le variazioni della percentuale part-time intervenute nel
suddetto periodo.
Si precisa che, analogamente a quanto previsto per la verifica iniziale dell’incremento occupazionale, anche
nella verifica del relativo mantenimento:
 non vengono considerati come licenziati i dipendenti dimessi (“Tipo licenziamento” = 1B) ed i dipendenti
per i quali risulta contrassegnato il campo “Licenziamento da non considerare disabili / Superbonus
tirocinanti” della sezione “F4 Agevolazioni” di DIPE;
 non vengono considerate le riduzioni di orario relative ai dipendenti per i quali risulta contrassegnato il
campo “Escludi riduzioni di orario” della sezione “F4 Agevolazioni”.
In presenza di variazioni storicizzate nell’anagrafica dipendente, il ricalcolo viene effettuato verificando
l’anagrafica valida al termine del mese di verifica, ignorando le eventuali variazioni successive.
La forza occupazionale dei 12 mesi precedenti non viene riportata in quanto corrispondente al valore già
determinato in fase di verifica iniziale dell’incremento occupazionale.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
3. In tale sezione vengono evidenziati i dipendenti agevolati assunti o trasformati nella data di verifica.
Per ciascun dipendente vengono evidenziate, in particolare, le seguenti informazioni:
Totale anno prec.
(fmap):
forza occupazionale media (espressa in numero di giorni) relativa ai 12 mesi
precedenti l’assunzione/trasformazione (fmap).
Tale valore viene prelevato dal campo “Media occupazionale (FMAP)” di DIPE,
appositamente inserito dall’utente.
Totale anno succ.
(fm1as):
in tale campo viene riportato il valore totale dei “Giorni anno succ.” della sezione
precedente (fmas).
Totale 2° anno
succ. (fm2as):
tale campo potrà essere utile ai fini della verifica di mantenimento dell’incremento
occupazionale nel 2° anno di fruizione incentivo (analogamente a quanto previsto
per l’incentivo “under 30”).
A tal fine, però, si attendono eventuali indicazioni da parte dell’INPS posto che la
Circ. INPS n. 99/2016 non prevede modifiche nella verifica di mantenimento
dell’incremento successivamente al primo anno di godimento dell’incentivo.
Nei successivi campi “Calcolati”, “Arretrati” e “Corrente” vengono evidenziati gli importi di credito spettante,
distinti come di seguito descritto.
Calcolati:
tale campo viene valorizzato solo in caso di stampa effettuata con riferimento ad
un mese precedente a quello indicato nel relativo campo “Mese inizio agev. disabili
/ tirocin.” della sezione “F4 Agevolazioni” di DIPE.
In tal caso viene evidenziato l’importo del credito spettante calcolato per il mese
selezionato ma non fruito nel mese stesso.
Arretrati:
tale campo viene valorizzato solo in caso di stampa effettuata con riferimento al
mese indicato nel relativo campo “Mese inizio agev. under 30 / disabili”.
In tal caso viene evidenziato l’importo complessivamente spettante per i mesi
precedenti (somma degli importi evidenziati nel campo “Calcolati” delle stampe
relative a tali mesi), che viene recuperato nel mese a titolo di arretrati.
Corrente:
in tale campo viene evidenziato l’importo del credito spettante per il mese corrente;
tale importo viene evidenziato in stampa solo dopo la quadratura della mensilità, a
partire dal mese indicato nel relativo campo “Mese inizio agev. under 30 / disabili”.
Agev.:
in tale campo viene evidenziato il codice “H” (o “T”; vedi pag. 31) per i dipendenti
per i quali risulti realizzato il mantenimento dell’incremento occupazionale ossia
quelli per i quali è possibile fruire della quota mensile di incentivo spettante.
Tale mantenimento è realizzato nel caso in cui il valore di fmas ricalcolato (campo
“Totale anno succ.”) continua a risultare maggiore di quello di fmap calcolato in
fase di assunzione/trasformazione (campo “Totale anno prec.”).
In linea generale, il non mantenimento dell’incremento occupazionale può
verificarsi in caso di cessazione anticipata di almeno un dipendente in forza alla
data di assunzione/trasformazione del dipendente agevolato; tale cessazione,
inoltre, non deve esser dovuta alle cause che, ai sensi della normativa, non sono
rilevanti ai fini del calcolo (ad esempio dimissioni, pensionamento, ecc.).
L’assenza di cessazioni anticipate rispetto alla scadenza non impone il ricalcolo.
La presenza di cessazioni rilevanti ai fini della verifica di mantenimento viene
evidenziata nella stampa nel campo “Presenza di licenziamenti significativi”.
In funzione di quanto sopra, in assenza delle suddette cessazioni, per il dipendente
agevolato verrà comunque riconosciuto il diritto all’incentivo (evidenziazione del
valore “H” al campo “Agev.”).
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Data termine
agevolazione:
data termine agevolazione calcolata dal programma come di seguito descritto:
- in caso di dipendente disabile con codice 1 o 2 al campo “Lavoratore con
disabilità”, vengono aggiunti 36 mesi alla data di assunzione/trasformazione a
tempo indeterminato;
- in caso di dipendente disabile con codice 3 al campo “Lavoratore con disabilità”,
vengono aggiunti 60 mesi alla data di assunzione/trasformazione a tempo
indeterminato oppure, in caso di assunzione a tempo determinato (per almeno
12 mesi), viene riportata la data termine contratto.
La scelta “Verifica spettanza disabili / tirocin. nel mese” consente di generare contemporaneamente la
stampa sopra descritta per tutti i dipendenti agevolati (campo “Lavoratori con disabilità” valorizzato).
Eseguendo tale scelta, pertanto, viene richiesto solo il mese per il quale si intende verificare il mantenimento
dell’incremento; il programma individuerà automaticamente le date interessate da assunzioni o trasformazioni
di dipendenti agevolati, generando, per ogni data di verifica riconosciuta, un tabulato identico a quello sopra
esposto.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Super Bonus occupazione – trasform. tirocini
Riferimenti normativi
Con decreto direttoriale n. 16 del 3.2.2016, come rettificato dal decreto direttoriale n. 79 del 8.4.2016. il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito un nuovo incentivo, denominato “Super Bonus
Occupazione – trasformazione tirocini”.
Con Circ. n. 89 del 24.05.2016 l’INPS ha fornito indicazioni operative per la fruizione di tale incentivo.
Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia
svolgendo un tirocinio extracurriculare (finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani), a prescindere
dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato (nonché per i rapporti di apprendistato
professionalizzante), effettuate tra il 1° marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano
avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.
L’incentivo è costituito da un importo fisso, determinato in funzione della “classe di profilazione” attribuita al
giovane al momento dell’iscrizione al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (€
3.000, € 6.000, € 9.000 o € 12.000), fruibile in 12 quote mensili di pari importo.
Tali importi vanno proporzionati in base alla percentuale part-time e, in caso di conclusione anticipata del
rapporto, in base alla durata effettiva dello stesso.
Il Super Bonus può essere fruito nel rispetto dei limiti del regime “de minimis” (Regolamento UE n.
1407) o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione del giovane comporti un
incremento occupazionale netto, come definito all’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento UE n.
651/2014.
I fini dell’esposizione in denuncia Uniemens delle quote mensili di incentivo spettante, è necessario valorizzare
l’elemento <Incentivo> all’interno di <DenunciIndividuale>, <DatiRetributivi>, come di seguito descritto:
 nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:
 “DD16” – Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini, previsto dal Decreto direttoriale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016;
 “DDSB” – Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti “de
minimis”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3
febbraio 2016.
 nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (“Stato”);
 nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al
mese corrente, corrispondente al codice DM10 “VIRTUALE” “L456” (incentivo nei limiti “de minimis”)
o “L457” (incentivo oltre i limiti “de minimis”);
 nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio spettante
per periodi pregressi, corrispondente al codice DM10 “VIRTUALE” “L458” (incentivo nei limiti “de
minimis”) o “L459” (incentivo oltre i limiti “de minimis”).
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Gestione software
Per l’inserimento della quota mensile di incentivo spettante, è necessario utilizzare un’apposita voce di calcolo
descrittiva, con “Cod. quadrature e DM10” compreso tra 900 e 999, corrispondente al codice di tabella TB0201
contenente il codice DM10 Virtuale previsto per lo specifico importo di incentivo da porre a conguaglio (vedi
circ. INPS n. 89/2016 e Allegato tecnico UniEmens, release 3.3.3 del 25.05.2016).
La procedura EMENS (versione 2016.1.2 del 1.6.2016) risulta già allineata al prelievo automatico di tali codici
ed alla conseguente compilazione dell’elemento <Incentivo> della denuncia UniEmens.
Ai fini della verifica dell’incremento occupazionale necessario per l’accesso all’incentivo in caso di
superamento dei limiti “de minimis”, sono disponibili le scelte “Calcolo alla data / per periodo” del
comando UTY150 (vedi pag. 22) che consentono tale verifica sulla base degli criteri previsti ai fini
dell’incentivo all’assunzione di dipendenti disabili.
Per identificare i dipendenti “ex tirocinanti” per i quali si intende procedere alla verifica di incremento
occupazionale è necessario contrassegnare il campo “Superbonus tirocinanti” della sezione “F4
Agevolazioni” di DIPE (tasto funzione F4 in corrispondenza del campo “Tipo incentivo” della scheda “Dati
generali”):
Per eseguire la verifica di incremento occupazionale con riferimento ai dipendenti così identificati, è necessario
indicare il valore “T” al campo “Tipologia agevolazione” delle scelte “Calcolo alla data / per periodo” di UTY150.
Oltre alla suddetta verifica di incremento occupazionale, sarà necessario verificare mensilmente il
mantenimento dell’incremento occupazionale al fine di determinare la spettanza o meno della quota mensile
di incentivo.
A tal fine sono disponibili le scelte “Verifica spettanza disabili/tirocinanti alla data/nel mese” di UTY150 (vedi
pag. 27); la quadratura non effettuerà alcun controllo automatico.
Per il corretto calcolo della forza occupazionale (utilizzate nella verifica di incremento e mantenimento),
occorre preventivamente verificare l’eventuale necessità di compilazione degli ulteriori campi presenti nella
suddetta sezione “F4 Agevolazioni” (vedi pag. 20).
Si precisa infine che, con riferimento ai dipendenti “ex tirocinanti”, la “Data termine agevolazione” evidenziata
nelle suddette stampe di verifica dell’incremento occupazionale viene calcolata aggiungendo 12 mesi alla data
di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Regime speciale lavoratori impatriati
Riferimenti normativi
D.lgs. 147/2015 – Regime fiscale lavoratori impatriati
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016 ha definito le disposizioni di
attuazione dell’art. 16, D.lgs. 147/2015 (“Regime speciale lavoratori impatriati”).
Le agevolazioni fiscali, consistenti nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 70% del
reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato
ai sensi dell’art. 2 del TUIR trovano applicazione, a decorrere dall’anno 2016, per il periodo d’imposta del
predetto trasferimento e per i successivi quattro, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento
e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
b) l’attività lavorativa è svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato;
c) l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun
periodo d’imposta;
d) i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o
specializzazione come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206.
Sono altresì destinatari della medesima agevolazione:
a) i cittadini dell’Unione europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente
un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi
o più;
b) i cittadini dell’Unione europea che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli
ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Di seguito si descrivono le implementazioni apportate e le modalità di gestione automatica della esenzione in
oggetto.
Implementazioni Software
TB0403 – Altre informazioni IRPEF
Con l’esecuzione del comando di conversione (CONVERS), il programma provvede all’inserimento della
relativa percentuale di esenzione (30%) nell’apposito campo “Lavoratori impatriati” della tabella TB0403:
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
DIPE – Sezione Altri dati > Oneri
Con riferimento ai dipendenti interessati, al fine di applicare la percentuale di esenzione indicata al campo
“Lavoratori impatriati” di TB0403, l’utente dovrà indicare l’apposito codice 10 al campo “Somme esenti” della
sezione “Oneri” di DIPE
CEDOL / AGGI – Calcolo esenzione ed aggiornamento progressivi
Nel cedolino dei dipendenti per i quali risulta indicato il relativo codice di esenzione nella sezione “Oneri”,
dovranno essere imputate le normali voci di erogazione della retribuzione assoggettate ad Irpef (“% Assogg:
Irpef” = 100).
Il programma provvederà automaticamente a determinare l’imponibile fiscale al netto della percentuale di
esenzione spettante rilevata dal rispettivo campo della tabella TB0403. Si precisa che la percentuale di
esenzione viene applicata sull’imponibile Irpef al netto dei contributi c/dipendente e degli oneri deducibili.
Precisazione: Calcolo bonus Irpef D.L. 66/2014
Come previsto dalla Legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014), le agevolazioni fiscali in oggetto non si
applicano ai fini della determinazione del reddito complessivo utile al calcolo del bonus Irpef D.L. 66/2014
eventualmente spettante.
Pertanto, l’imponibile Irpef di riferimento per il calcolo del bonus Irpef (vedi sezione “Totali > Detrazioni – IRPEF
> Credito dl.66/2014 art. 1” di CEDOL) verrà determinato al lordo delle esenzioni in oggetto.
Aggiornamento mensilità
Con l’aggiornamento della mensilità, il programma provvederà a memorizzare nella sezione “Progressivi >
Irpef e detrazioni” di DIPE l’imponibile Irpef effettivo, al netto dell’importo esente.
Tale importo esente verrà automaticamente memorizzato nel campo “Somme esenti” della sezione “Altri dati
> Oneri” di DIPE.
Calcolo imponibile Irpef e somme esenti per mensilità precedenti
Nel mese di prima applicazione dell’automatismo sopra descritto, è possibile procedere al ricalcolo
dell’imponibile Irpef e dell’importo esente relativo alle mensilità precedenti, qualora in tali mensilità la
retribuzione corrisposta sia stata interamente assoggettata ad Irpef.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
A tal fine è necessario predisporre una voce di calcolo caratterizzata dall’apposito “Cod. aggiorn. dipendente”
141 e dalla formula composta dall’operatore @JCR (formula richiamata mediante codice 9 al campo
“Composizione retribuzione”):
Nell’importo di tale voce verrà automaticamente evidenziato
complessivamente memorizzato nei progressivi Irpef del dipendente.
l’ammontare
dell’imponibile
Irpef
Su tale importo verrà applicata la rispettiva percentuale di esenzione (TB0403) al fine di determinare
l’ammontare complessivo delle somme esenti relative alla mensilità precedenti.
L’importo così calcolato verrà sottratto dall’imponibile Irpef del mese e, con l’aggiornamento della mensilità,
sommato al campo “Somme esenti” della sezione “Altri dati > Oneri” di DIPE.
Si precisa che il ricalcolo per i mesi precedenti non viene effettuato qualora risulti già memorizzato un importo
al campo “Somme esenti” della sezione “Oneri” di DIPE; in tal caso, nella voce sopra descritta non verrà
generato alcun importo.
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CCNL Edilizia
Contributo minimo APE
Quadro normativo
La CNCE, con Comunicazioni n. 598 del 15 giugno 2016 ha fornito chiarimenti in merito al “contributo minimo
APE” nei casi di denuncia del lavoratore su più Casse Edili.
In particolare:
 ha sottolineato la necessità di comunicare nella denuncia mensile l’iscrizione del dipendente anche presso
un’altra Cassa Edile, indicando il numero di ore denunciate nello stesso mese a tale Cassa, utilizzando i
campi <LV_AltraCassa> e <OREAG_DichAltreCE> previsti nel MUT;
 ha stabilito che le ore denunciate ad altre Casse Edili rilevino ai fini del calcolo delle 80 ore
complessivamente utili per l’esenzione dall’applicazione del contributo minimo APE (insieme alle ore per
malattia, infortunio, cassa integrazione, ferie e permessi retribuiti);
 ha precisato che nel caso in cui non si riscontri la suddetta esenzione, ai fini della verifica dell’applicabilità
del contributo minimo ed, eventualmente, del calcolo dell’integrazione dovuta, si dovranno considerare
virtualmente anche le ore denunciate presso altre Casse Edili.
Esempio 1
- Ore Cassa Edile = 100
- Ore altra Cassa Edile = 60
- Ore da considerare per calcolo virtuale del contributo APE = 160
- 160 * € 10,00 (paga oraria) = € 1.600,00 (retribuzione imponibile)
- € 1.600,00 * 3,5% (aliquota APE Cassa Edile) = € 56,00 > € 35,00
Nessuna integrazione
Esempio 2
- Ore Cassa Edile = 80
- Ore altra Cassa Edile = 10
- Ore da considerare per calcolo virtuale del contributo APE = 90
- 90 * € 10,00 (paga oraria) = € 900,00 (retribuzione imponibile)
- € 900,00 * 3,5% (aliquota APE Cassa Edile) = € 31,50 < € 35,00
Integrazione = € 35,00 - € 31,50 = € 3,50
In questo caso l’impresa versa l’integrazione solo alla prima Cassa, mentre nell’altra Cassa si prende atto
che le ore denunciate alla prima esentano l’impresa dal pagamento del contributo minimo.
Le suddette modifiche entrano in vigore con la denuncia relativa al mese di giugno 2016.
Inoltre, con Comunicazioni n. 599 del 23 giugno 2016, ha chiarito che, nei casi di assenza per tutto il mese di
ore lavorate, la denuncia viene di fatto utilizzata per comunicare le motivazioni di tale assenza, senza alcuna
rilevanza ai fini degli adempimenti contributivi da parte dell’impresa.
Pertanto, nei casi di assenza di ore lavorate dichiarate in denuncia, non ci sono le condizioni per l’applicazione
del contributo minimo APE.
Infine, con Comunicazioni n. 596 del 7 giugno 2016, ha stabilito che, nei casi d’integrazione già corrisposta,
ma non dovuta, l’impresa dovrà chiederne il rimborso direttamente alla o alle Casse Edili interessate, previa
verifica da parte delle stesse.
In funzione di quanto sopra il programma è stato modificato come di seguito dettagliato.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
CEDOL
In presenza di cedolini aggiuntivi per lavoro svolto in più cantieri nel corso del mese, nel caso di cantieri relativi
a diverse Casse Edili, il programma CEDOL è stato implementato per:
 non effettuare l’adeguamento al minimale APE in presenza di ore denunciate presso altra Cassa Edile
(<OREAG_DichAltreCE>) maggiori o uguali a 80.
A tal fine il programma verifica la quantità della voce di calcolo con “Codice cassa edile” pari a 66 o 81
(codici già presenti nella procedura ed utili per la compilazione del campo<OREAG_DichAltreCE>);
 non effettuare l’adeguamento al minimale APE se le ore denunciate presso altra Cassa Edile sommate a
quelle di assenza sono maggiori o uguali a 80.
A tal fine il programma esegue il seguente calcolo
ore lavorabili del mese
(determinate dalle voci di calcolo con “Codice cassa edile” pari a 66 o 81 presenti nei cedolini)
- ore lavorate e festività presso la Cassa in elaborazione
Se la quantità di ore così determinata risulta maggiore o uguale a 80 l’adeguamento al minimale non verrà
effettuato;
 in assenza delle condizioni di esclusione dal rispetto del minimo, calcolare la contribuzione ‘virtuale’ APE
sulle ore denunciate presso altra Cassa Edile, determinata moltiplicando tali ore (quantità della voce di
calcolo con “Codice cassa edile” pari a 66 o 81) per la paga oraria e l’aliquota APE della Cassa in
elaborazione.
L’adeguamento al minimale verrà effettuato se la somma della contribuzione virtuale e quella effettiva della
Cassa Edile in elaborazione risulta inferiore ad € 35,00.
Il contributo virtuale calcolato dal programma sulle ore denunciate presso altra Cassa Edile verrà esposto
nel nuovo campo “Contributo su ore altre C.E.” del pulsante “Contributi C.E.” della sezione “Totalizzatori
casse edili” dei “Totali” del cedolino:
 non effettuare l’adeguamento al minimale in assenza di ore lavorate.
A tal fine il programma verifica la voce di calcolo con “Codice cassa edile” pari ad 1.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Archivi di base
Tabelle trattenute sociali
TB0306
FSBA - Adeguamento del regime contributivo al D.Lgs 148/2015
L’aggiornamento delle tabelle fisse, eseguito automaticamente dal comando di conversione (CONVERS),
provvede ad aggiornare le tabelle “Contributi altri enti azienda/dipendente” (TB0306) codici 8045 (EBNAFSBA) e 8047 (FSBA) con validità luglio 2016, adeguando il contributo FSBA con l’ulteriore quota dello 0,15%
a carico del lavoratore, da calcolare sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come previsto dal Fondo
stesso.
Pertanto le tabelle verranno compilate come di seguito evidenziato:
 EBNA-FSBA (8045)
 FSBA (8047)
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Anagrafiche e gestioni
GEASS
Gestione modello ANF
Con riferimento alla creazione del modello mediante prelievo dei familiari dalla scheda “Detrazioni” di DIPE
(selezione “No” alla domanda “Prelevo nucleo familiare dalla dichiarazione dell’anno scorso?”), il programma
è stato modificato al fine di non prelevare il coniuge eventualmente inserito in tale sezione nel caso di
dipendente con stato civile pari a 3 (“vedovo”), 4 (“separato”) o 5 (“divorziato”).
Anagrafiche e gestioni
CREASS
Creazione modello assegni familiari
Il comando in oggetto è stato inserito nel menù, nella sezione “Archivi di base” > “Anagrafiche e gestioni”.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Elaborazioni mensili
Elaborazioni
CONG730
Conguaglio assistenza fiscale
Il tabulato prodotto dal comando in oggetto è stato implementato per evidenziare anche i crediti da conguaglio
per licenziamento (crediti che non incidono sulla verifica della capienza per determinare il rimborso dei crediti
da assistenza fiscale), codici tributo 1627, 1669 e 1671.
A tal fine è stato inserito il rigo “Totale crediti da conguaglio”.
Si sottolinea che anche l’importo dei crediti in oggetto viene evidenziato separatamente con riferimento ai
dipendenti con anticipo versamento, da quello dei dipendenti senza anticipo versamento.
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