le spese per vitto e alloggio anticipate dal cliente

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le spese per vitto e alloggio anticipate dal cliente
 Circolare N. 22
Area: PROFESSIONAL
Periodico quindicinale
4 dicembre 2008
LE SPESE PER VITTO E ALLOGGIO ANTICIPATE DAL CLIENTE
Come noto, le spese per vitto e alloggio sostenute da un professionista sono deducibili nel limite
del 2% dei compensi percepiti nell’anno di imposta.
Con la pubblicazione del DL 112/2008 (c.d. “Manovra d’estate”), l’IVA assolta per tali spese risulta
ora interamente detraibile pur con un’ulteriore limitazione alla deducibilità pari al 75% dei costi
sostenuti. I due limiti alla deducibilità, pertanto, ora si sommano: le spese di vitto e alloggio sono
deducibili solo al 75% e comunque entro il limite del 2% dei compensi percepiti.
Se però le suddette spese di vitto ed alloggio sono anticipate dal cliente (con una procedura un
poco macchinosa) al professionista è consentita la detraibilità integrale dell’IVA e la
deducibilità integrale dal reddito (niente 75% e 2%).
In questa circolare esaminiamo, dunque, come deve fare il professionista per raggiungere questo
risultato interessante specie per chi ha spese notevoli.
PREMESSA
Innanzitutto esaminiamo brevemente la normativa.
DETRAZIONE IVA
Afferma la Circolare n. 53/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate:
Nelle ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto
diverso dall’effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la
fattura rechi anche l’intestazione di tale soggetto. (…) Analogamente nel caso in cui il
cliente anticipi le spese alberghiere e di ristorazione del professionista, la fattura deve
essere intestata anche a quest’ultimo per consentirgli di detrarre l’imposta addebitata.
Pertanto, la fattura emessa dal pubblico esercizio deve essere cointestata al cliente-committente
ed anche al professionista che può così procedere alla detrazione integrale dell’IVA esposta in
fattura.
La successiva fattura emessa dal professionista nei confronti del proprio cliente-committente deve
indicare, oltre al compenso per la prestazione resa, anche il compenso riferito alle spese di vitto ed
alloggio sostenute dal committente.
Tale compenso “in natura” deve necessariamente corrispondere all’imponibile della fattura
emessa dall’albergo/ristorante in quanto la quota di IVA, pur non essendo stata pagata dal
professionista, viene comunque recuperata dallo stesso in sede di liquidazione dell’IVA.
DEDUZIONE DEI COSTI
La stessa Circolare n. 53/E/2008, chiarisce che la nuova previsione di deducibilità limitata al
75% non interessa le spese alberghiere e/o di ristorazione sostenute dal committente per conto
del professionista e da questi addebitate in fattura.
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MODALITA’ OPERATIVE
Esaminiamo allora la corretta procedura.
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il pubblico esercizio (albergo e/o ristorante) emette fattura nei confronti del committente
intestando la stessa anche al professionista che ha usufruito della prestazione;
il committente comunica al professionista l’ammontare della spesa sostenuta, inviando allo
stesso la fattura ricevuta dal pubblico esercizio;
Si ricorda che il cliente-committente non può dedurre la spesa sostenuta sulla base della
fattura emessa dal pubblico esercizio.
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il professionista annota la fattura nel registro IVA acquisti e procede alla detrazione dell’IVA
ivi esposta oltre a dedurre interamente, e senza alcun limite, il relativo costo;
il professionista emette fattura, con indicazione del compenso per la prestazione resa,
nonché del compenso “in natura” riferito al rimborso delle spese alberghiere e/o di
ristorazione sostenute dal cliente-committente;
Attenzione, la ritenuta di acconto va applicata anche per tali spese di vitto e alloggio.
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per il committente l’importo fatturato dal professionista, comprensivo delle spese
alberghiere e/o di ristorazione, rappresenta un costo deducibile.
Un pratico esempio.
L’avvocato Giorgio Pirro per conto del cliente Example Srl effettua una prestazione
professionale fuori dalla propria sede. In tale occasione si generano spese per vitto ed
alloggio per un importo di € 110 (IVA compresa). Il compenso per la prestazione
professionale ammonta ad € 1.000 oltre a € 50 a titolo di rimborso delle spese di viaggio.
La fattura emessa dal professionista:
Parcella n. 76 del 04/12/2008
Consulenza presso la Vostra sede in Ravenna
Rimborso spese di viaggio
Spese di vitto ed alloggio da Voi sostenute
C.P.A. 2% (su € 1.150)
Imponibile IVA
IVA 20%
Totale parcella
meno Spese di vitto ed alloggio da Voi sostenute
meno Ritenuta di acconto 20% (su € 1.150)
Netto a pagare
€ 1.000,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 23,00
€ 1.173,00
€ 234,60
€ 1.407,60
- € 110,00
- € 230,00
€ 1.067,60
L’avvocato Pirro:
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porta in detrazione l’ammontare dell’IVA per spese di vitto ed alloggio (€ 10);
rimborsa alla società Example Srl, l’IVA pagata dalla stessa società ma detratta
dal professionista (€ 10);
considera interamente deducibili dal reddito di lavoro autonomo le spese per vitto
e alloggio (€ 100).
La società Example Srl:
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081204 CP
considera indeducibili le spese per vitto e alloggio contenute nella fattura ricevuta
dal pubblico esercizio (€ 100);
considera interamente deducibile la parcella del professionista, comprensiva
anche delle spese di vitto e alloggio (€ 1.173). ■
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