le spese per vitto e alloggio anticipate dal cliente
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le spese per vitto e alloggio anticipate dal cliente
Circolare N. 22 Area: PROFESSIONAL Periodico quindicinale 4 dicembre 2008 LE SPESE PER VITTO E ALLOGGIO ANTICIPATE DAL CLIENTE Come noto, le spese per vitto e alloggio sostenute da un professionista sono deducibili nel limite del 2% dei compensi percepiti nell’anno di imposta. Con la pubblicazione del DL 112/2008 (c.d. “Manovra d’estate”), l’IVA assolta per tali spese risulta ora interamente detraibile pur con un’ulteriore limitazione alla deducibilità pari al 75% dei costi sostenuti. I due limiti alla deducibilità, pertanto, ora si sommano: le spese di vitto e alloggio sono deducibili solo al 75% e comunque entro il limite del 2% dei compensi percepiti. Se però le suddette spese di vitto ed alloggio sono anticipate dal cliente (con una procedura un poco macchinosa) al professionista è consentita la detraibilità integrale dell’IVA e la deducibilità integrale dal reddito (niente 75% e 2%). In questa circolare esaminiamo, dunque, come deve fare il professionista per raggiungere questo risultato interessante specie per chi ha spese notevoli. PREMESSA Innanzitutto esaminiamo brevemente la normativa. DETRAZIONE IVA Afferma la Circolare n. 53/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate: Nelle ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall’effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la fattura rechi anche l’intestazione di tale soggetto. (…) Analogamente nel caso in cui il cliente anticipi le spese alberghiere e di ristorazione del professionista, la fattura deve essere intestata anche a quest’ultimo per consentirgli di detrarre l’imposta addebitata. Pertanto, la fattura emessa dal pubblico esercizio deve essere cointestata al cliente-committente ed anche al professionista che può così procedere alla detrazione integrale dell’IVA esposta in fattura. La successiva fattura emessa dal professionista nei confronti del proprio cliente-committente deve indicare, oltre al compenso per la prestazione resa, anche il compenso riferito alle spese di vitto ed alloggio sostenute dal committente. Tale compenso “in natura” deve necessariamente corrispondere all’imponibile della fattura emessa dall’albergo/ristorante in quanto la quota di IVA, pur non essendo stata pagata dal professionista, viene comunque recuperata dallo stesso in sede di liquidazione dell’IVA. DEDUZIONE DEI COSTI La stessa Circolare n. 53/E/2008, chiarisce che la nuova previsione di deducibilità limitata al 75% non interessa le spese alberghiere e/o di ristorazione sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura. RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 1 di 2 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] MODALITA’ OPERATIVE Esaminiamo allora la corretta procedura. il pubblico esercizio (albergo e/o ristorante) emette fattura nei confronti del committente intestando la stessa anche al professionista che ha usufruito della prestazione; il committente comunica al professionista l’ammontare della spesa sostenuta, inviando allo stesso la fattura ricevuta dal pubblico esercizio; Si ricorda che il cliente-committente non può dedurre la spesa sostenuta sulla base della fattura emessa dal pubblico esercizio. il professionista annota la fattura nel registro IVA acquisti e procede alla detrazione dell’IVA ivi esposta oltre a dedurre interamente, e senza alcun limite, il relativo costo; il professionista emette fattura, con indicazione del compenso per la prestazione resa, nonché del compenso “in natura” riferito al rimborso delle spese alberghiere e/o di ristorazione sostenute dal cliente-committente; Attenzione, la ritenuta di acconto va applicata anche per tali spese di vitto e alloggio. per il committente l’importo fatturato dal professionista, comprensivo delle spese alberghiere e/o di ristorazione, rappresenta un costo deducibile. Un pratico esempio. L’avvocato Giorgio Pirro per conto del cliente Example Srl effettua una prestazione professionale fuori dalla propria sede. In tale occasione si generano spese per vitto ed alloggio per un importo di € 110 (IVA compresa). Il compenso per la prestazione professionale ammonta ad € 1.000 oltre a € 50 a titolo di rimborso delle spese di viaggio. La fattura emessa dal professionista: Parcella n. 76 del 04/12/2008 Consulenza presso la Vostra sede in Ravenna Rimborso spese di viaggio Spese di vitto ed alloggio da Voi sostenute C.P.A. 2% (su € 1.150) Imponibile IVA IVA 20% Totale parcella meno Spese di vitto ed alloggio da Voi sostenute meno Ritenuta di acconto 20% (su € 1.150) Netto a pagare € 1.000,00 € 50,00 € 100,00 € 23,00 € 1.173,00 € 234,60 € 1.407,60 - € 110,00 - € 230,00 € 1.067,60 L’avvocato Pirro: porta in detrazione l’ammontare dell’IVA per spese di vitto ed alloggio (€ 10); rimborsa alla società Example Srl, l’IVA pagata dalla stessa società ma detratta dal professionista (€ 10); considera interamente deducibili dal reddito di lavoro autonomo le spese per vitto e alloggio (€ 100). La società Example Srl: 081204 CP considera indeducibili le spese per vitto e alloggio contenute nella fattura ricevuta dal pubblico esercizio (€ 100); considera interamente deducibile la parcella del professionista, comprensiva anche delle spese di vitto e alloggio (€ 1.173). ■ RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 2 di 2 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]