rinnovato il contratto collettivo operai agricoli

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rinnovato il contratto collettivo operai agricoli
ASSOCIAZIONE REGIONALE
GRUPPI COLTIVATORI
SVILUPPO del PIEMONTE
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misura 111.1
Sottoazione B) Informazione in campo agricolo
RINNOVATO IL CONTRATTO
COLLETTIVO OPERAI
AGRICOLI
I
n data 22 ottobre, è stato
sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale degli
Operai agricoli, che sostituisce
quello scaduto lo scorso 31 dicembre 2013.
Di seguito, si indicano le novità introdotte dal nuovo Contratto.
Decorrenza: Il contratto in
esame ha durata quadriennale
e decorre dal 1° gennaio 2014 e
scade il 31 dicembre 2017.
Apprendistato: Viene confermata l’efficacia dell’accordo sindacale del 30 luglio 2012 al fine
di disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante
(o di mestiere) in agricoltura.
Orario di lavoro: Viene ampliata la flessibilità dell’orario
consentendo la possibilità, nel limite massimo di 44 ore settimanali, lo svolgimento fino a 85 ore
annue oltre l’ordinario orario di
lavoro (pari a 39 ore) da recuperarsi in altro periodo dell’anno.
Permessi straordinari: Viene
aumentato da uno a due i giorni
di permesso in caso di nascita,
adozione internazionale o affidamento preadottivo di un minore (provvedimento di affido a
scopo preadottivo). Al riguardo,
si ricorda che EBAT FAVLA rimborsa al datore di lavoro questi
giorni di permesso.
Lavoro straordinario: Viene previsto l’innalzamento del
limite annuo di lavoro straordinario passato da 250 a 300 ore
che ha effetto anche ai fini della
sanzione prevista dall’articolo 18
D. Lgs. 66/2003 secondo il quale
la violazione del limite annuale
è punito con “sanzione amministrativa da 25 a 154 euro; se
la violazione si riferisce a più di
cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per più di cinquanta giornate
lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro
e non è ammesso il pagamento
della sanzione in misura ridotta”.
Nessuna modifica è intervenuta
sulle percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario
e/o festivo e/o notturno.
Retribuzione: Gli aumenti retributivi, pari complessivamente
al 3,9% verranno riconosciuti,
senza arretrati e una tantum, in
due tranches di cui la prima pari
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di Testa Massimo
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4
s Coperture tetti agricoli e industriali
s Rimozione e smaltimento amianto con rilascio di formulario
s Lattonerie d’ogni tipo
s Installazione linee vita
s Coperture per alloggiamento fotovoltaico
al 2,1% avente decorrenza dal
1° novembre 2014 e la seconda
pari all’1,8% avente decorrenza
dal 1° maggio 2015. In allegato
le tabelle retributive vigenti al 1°
novembre 2014.
Malattie oncologiche: Viene
previsto che, decorso il periodo
di conservazione del posto (pari a
180 giorni), il lavoratore affetto da
malattie oncologiche documentate possa richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita
di durata non superiore a 6 mesi.
CCNL MANUTENZIONE
AREE VERDI:
Viene definitivamente abolito
il CCNL manutenzione aree verdi
firmato in data 26 aprile 2006, e
mai rinnovato, che viene assorbito nel CCNL operai agricoli e
florovivaisti, salve le peculiarità
previste dall’accordo di “raccordo”, allegato al CCNL, che si va a
sintetizzare.
Innanzitutto, viene prevista
una declaratoria del mansionario degli addetti alla manutenzione di aree verdi.
In secondo luogo, l’articolo
5 prevede la disciplina delle indennità e rimborsi spese. In particolare, viene prevista un’indennità di trasferta giornaliera,
proporzionale alla distanza dal
comune di sede aziendale, che
serve ad indennizzare il tempo di viaggio ma che consente
all’azienda di computare l’o-
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6
DOPO
rario di lavoro in coincidenza
con l’inizio e il termine fissato
dall’impresa per lo svolgimento
dell’attività lavorativa (sinora
occorreva considerare lavorativo il tempo di viaggio). Il valore
dell’indennità giornaliera è pari
alle seguenti misure: € 8,00 fino
a 15 kilometri; € 11,00 oltre 15
e fino a 25 kilometri; € 16,00
oltre 25 e fino a 40 kilometri; €
26,00 oltre 40 kilometri;
Ai lavoratori comandati a prestare servizio fuori dal territorio
comunale della sede abituale di
lavoro, per i quali non è previsto
il rientro giornaliero, ma devono
consumare i pasti e pernottare
fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto
e alloggio), previa presentazione
di regolari giustificativi.
L’indennità giornaliera, come
suddescritta, spetta anche nel
caso di spostamento necessario
tra il posto di lavoro assegnato e
l’alloggiamento in loco.
Al dipendente che, previa autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta dal datore di lavoro o
da un suo sostituto, usa il proprio mezzo per servizio, spetta
un rimborso pari a 1/5 del prezzo
della benzina per ogni kilometro
percorso.
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Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misura 111.1
Sottoazione B) Informazione in campo agricolo
5 MILIONI DI EURO
PER AMMODERNARE
LE AZIENDE AGRICOLE
i finanziamenti europei non erano stati utilizzati nell’ambito
della misura 112 per l’insediamento giovani
e ne beneficeranno oltre 150 imprese
L’Unione Europea, con una nota del 2 dicembre, ha accettato la richiesta effettuata a fine primavera
dagli uffici dell’assessorato all’agricoltura, a seguito di una delibera firmata dall’Assessore Giorgio
Ferrero, che prevede la possibilità di trasferire risorse cofinanziate del PSR 2007-2013 dalla misura
n. 112 Insediamento Giovani alla n. 121, per l’ammodernamento delel imprese agricole. In questo
modo, sarà possibile finanziare, con i 5 milioni di euro a disposizione, oltre 150 aziende agricole che
avevano presentato progetti ammissibili. La misura in questione, infatti, trainante per la programmazione 2007 – 2013, aveva visto l’approvazione di numerose domande attraverso i suoi fondi. Oltre al
numero consistente di aziende già liquidate però, ne restavano molte ancora da finanziare.
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