Incontro formativo PRESENTAZIONE RESTYLING DEL SITO
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Incontro formativo PRESENTAZIONE RESTYLING DEL SITO
Pag. |1 CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO LECCE ________________________________________________________________ Incontro formativo PRESENTAZIONE RESTYLING DEL SITO ISTITUZIONALE DELL’ORDINE, CREDITO D’IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI, CENNI SULLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE Mercoledì 22 giugno 2011 ‐ ore 9.30 – 13.30 Arthotel & Park Via G. De Chirico, 1 ‐ Lecce Dott. Pierpaulo Zecca Consulente del Lavoro e Componente della Commissione Centro Studi Il credito d’imposta per le nuove assunzioni, cenni sulle agevolazioni contributive studiozecca Pag. |2 Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 – art. 2 (c.d. decreto sviluppo) entrato in vigore il 14.05.2011. L’art. 2 del decreto legge 70 ha introdotto un nuovo credito d’imposta per le assunzioni effettuate nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna. La premessa dell’art. 2 del dl è importante poiché definisce le ragioni economico-politiche che hanno portato ad introdurre l’incentivo in esame. L’art. 2 fa riferimento all’Accordo Euro Plus 2011 del 24-25 marzo 2011 dove, tra l’altro, sono stati previsti strumenti “interventi specifici” che ogni paese potrà adottare per stimolare l’occupazione nelle regioni in ritardo di sviluppo, nella prospettiva di una sistematica definizione - riordino - a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno. La “trovata” / espediente del governo è quella di trovare le risorse tra i fondi UE destinati al Mezzogiorno: • FSE fondo sociale europeo (è il principale strumento finanziario di cui l’Unione europea si serve per sostenere l’occupazione negli Stati membri oltre che per promuovere la coesione economica e sociale. Le risorse dell’FSE ammontano al 10% circa del budget comunitario totale). studiozecca Pag. |3 • FERS fondo europeo di sviluppo regionale (ha come scopo principale quello di ridurre il divario economico fra le varie regioni europee attraverso il finanziamento di investimenti industriali e di infrastrutture). • FAS fondo aree sottoutilizzate (è lo strumento di finanziamento del governo italiano per le aree sottoutilizzate del paese. Esso raccoglie risorse nazionali aggiuntive, da sommarsi a quelle ordinarie e a quelle comunitarie e nazionali di cofinanziamento. Dal 2003 il FAS rappresenta lo strumento di governo della politica regionale nazionale, per la realizzazione di interventi in aree particolari. Il suo compito è di favorire la ripresa della competitività e della produttività nelle aree obiettivo). In base ai calcoli fatti dalla ragioneria di stato le somme necessarie per finanziare il credito d’imposta dovrebbero essere circa 500milioni di Euro. Il Governo confida nella maggior libertà alla fiscalità di vantaggio prevista dall’Accordo Euro Plus 2011 dove si prevedono “strumenti specifici per stimolare l’occupazione”. Poiché ancora la commissione Europea non si è pronunciata – a metà maggio vi è stata la presentazione della proposta Italiana, c’è stato un primo incontro tra i tecnici italiani e quelli del Commissariato UE agli Affari Regionali che hanno richiesto ulteriori chiarimenti – essendovi dei studiozecca Pag. |4 punti tecnici irrisolti, e per accelerare i tempi dello strumento in argomento e rendere subito operativo la misura agevolativa, è stato accolto un emendamento (D’Antoni PD) in commissione che prevede che in attesa della decisione della Commissione europea, la copertura dell’incentivo è da farsi utilizzando le risorse nazionali del FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate). La ragioneria dello stato ha risolto i problemi di copertura (le risorse ci sono). Notizia di ieri (il sole 24 ore 21/06/11): l’emendamento sulla copertura da parte del FAS è stato stralciato: l’uso del FAS non può essere disposto senza il via libera della UE. (problemi di copertura da parte dei tecnici del Capo dello Stato). L’art. 2 prevede una agevolazione sotto forma di credito d’imposta in favore dei datori di lavoro che: 1. Assumono a tempo indeterminato lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi del regolamento Ce 800/2008; 2. Sono ubicati nelle regioni sopra dette; studiozecca Pag. |5 in merito a quest’ultimo punto, principio della territorialità, per una più puntuale individuazione delle aree, sarà necessario far riferimento alla Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013. In tale Carta le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise sono ammesse parzialmente. Nella Carta degli aiuto di Stato è, inoltre, previsto il massimale di intensità degli aiuti. Molto probabilmente nel decreto ministeriale si farà riferimento anche al rispetto di quest’ultimo documento. Dalla norma – art. 2 dl – si desume che sono agevolabili tutte le assunzioni operate presso uffici, stabilimenti ubicati nelle aree sopra indicate, essendo influente ove è ubicata la sede legale o la residenza del datore di lavoro. Creare occupazione e promozione della produttività nelle Regioni in ritardo di sviluppo studiozecca Pag. |6 La norma prevede che i “datori di lavoro” hanno diritto a tale agevolazione. Pertanto hanno diritto a tale agevolazione fiscale (così come è stato anche per gli ultimi crediti d’imposta) sia le imprese sia i datori di lavoro non imprenditori (es. liberi professionisti). Il credito d’imposta spetta anche per le aziende agricole. Dovrebbero essere compresi anche i rapporti di lavoro domestico. Ai sensi del comma 5 dell’art. 2 si precisa che per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro dal mese di giugno 2011, ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. Considerato che il decreto vincola l’agevolazione al rispetto delle disposizioni di cui al regolamento n. 800/2008 della Commissione Europea, è presumibile che il decreto Ministeriale che regolerà il credito d’imposta escluderà dal beneficio i datori di lavoro ai quali non si applica il medesimo regolamento, ossia: datori di lavoro che operano nel settore dell’industria carboniera, dell’industria siderurgica, della costruzione navale e delle fibre sintetiche. studiozecca Pag. |7 Il credito d’imposta spetta solo se le nuove assunzioni riguardano lavoratori definiti svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi del Regolamento Ce 800/2008. Si definiscono lavoratori svantaggiati: • Coloro che sono privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; • Coloro che sono privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; • Coloro che hanno più di 50 anni di età; • Coloro che vivono da soli e hanno una o più persona a carico; • Occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna; • Membri di una minoranza nazionale con caratteristiche definite. Si definiscono lavoratori molto svantaggiati: • Coloro che sono privi di lavoro da almeno 24 mesi (non anzianità di disoccupazione – vedi C2 storico centro impiego – attenzione lavoratori domestici) studiozecca Pag. |8 Le nuove assunzioni che consentono l’agevolazione devono rispettare le seguenti condizioni: • L’assunzione deve essere a tempo indeterminato – anche part time; il contratto di apprendistato ai sensi della risposta ad interpello – n. 79/12.11.2009 è considerato / classificato quale contratto a tempo indeterminato. Nel nuovo Testo Unico dell’apprendistato (approvato dal consiglio dei ministri il 5 maggio 2011) all’art. 1 si definisce l’apprendistato come un “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla occupazione dei giovani”. • Le assunzioni devono essere operate nel periodo dal 15/05/2011 al 14/05/2012; • Devono riguardare i lavoratori “svantaggiati” e “molto svantaggiati” come su detto; • Devono determinare un incremento occupazionale. L’art. 2 al comma 3 del dl stabilisce che l’incremento occupazionale deve essere calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato ogni mese e il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato occupati nei 12 mesi precedenti. studiozecca Pag. |9 L’espressione utilizzata è “… mediamente occupati nei 12 mesi precedenti all’arco temporale di cui al comma 1. …” (ossia “dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto”). A tal punto la norma non chiarisce se i 12 mesi precedenti sono da considerare fissi, ossia precedenti l’entrata in vigore della norma (15-5-2010 / 14-5-2011), oppure mobile, ossia i 12 mesi precedenti l’assunzione. Sembrerebbe mobile. Se un datore di lavoro ha iniziato l’attività prima di 12 mesi, la media storica sarà calcolata sul minor periodo. I lavoratori part time si calcolano secondo il principio del “pro quota” rispetto all’orario previsto nel CCNL (vale la disposizione dettata dall’art. 6 del D.Lgs. 61/2000). L’incremento della base occupazionale va computato al netto delle diminuzioni verificatesi nelle società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Il comma utilizza l’espressione “… rilevato in ciascun mese …”: pertanto, la determinazione dell’incremento occupazionale deve essere fatto mese per mese rispetto alla media della base occupazionale dei 12 mesi (vedi sopra). studiozecca P a g . | 10 Per gli altri chiarimenti in merito all’incremento occupazionale, non previste dal presente decreto, e in attesa di chiarimenti dell’agenzia delle entrate si può fare riferimento, per quanto compatibili, alla circolare Agenzia delle entrate n° 48/E del luglio 2008 dettata per il credito d’imposta ex art. 2 commi 539-548 della legge finanziaria 2008 (Legge 244/2007). Il beneficio fiscale consiste in un credito d’imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti per: • 12 mesi successivi all’assunzione per i lavoratori svantaggiati; • 24 mesi successivi all’assunzione per i lavoratori molto svantaggiati. Per costo salariale si intende quanto previsto dal Regolamento Ce n. 800/2008 che all’art. 2 al numero 15 definisce i costi salariali come: • l’importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende: a) la retribuzione lorda, prima delle imposte. (ai sensi del DPR 314/97 “armonizzazione della base imponibile contributiva e fiscale” retribuzione lorda) la retribuzione lorda studiozecca P a g . | 11 comprensiva, si ritiene, dei ratei riferiti alle mensilità aggiuntive e anche la quota di TFR maturata; b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e c) i contributi assistenziali per figli e familiari. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap. Deve essere esposto nella dichiarazione (quadro RU) dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso. Deve essere utilizzato in compensazione tramite F24 entro 3 anni dalla data di assunzione. Possesso del DURC per l’utilizzo. Il comma 7 dell’art. 2 del dl in esame prevede le ipotesi di decadenza e l’obbligo del datore di lavoro a restituire (emendamento) il credito già usufruito: studiozecca P a g . | 12 • se il numero complessivo dei dipendenti (tutti compreso quelli a tempo determinato) è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti – verifica annuale; • se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo di tre anni o due per nel caso di piccole e medie imprese. A tal riguardo è opportuno fare attenzione a quanto previsto dall’Agenzia delle entrate – risoluzione n° 105/E del 12 ottobre 2010 – in merito alla decadenza dal beneficio anche nella ipotesi di dimissioni del lavoratore non sostituito prontamente da altra assunzione agevolabile. • È considerata piccola impresa quella con meno di 50 dipendenti e con un fatturato annuo o con un attivo dello stato patrimoniale inferiore a 10milioni di euro; media impresa con un organico inferiore a 250 unità e fatturato annuo inferiore a 50milioni di euro o con un attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43mulioni di euro. • Nel caso in cui sono accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva da lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni non inferiori a € 5.000,00 oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e, infine, nelle ipotesi di condanna per condotta antisindacale. studiozecca P a g . | 13 Il decreto sviluppo arriverà alla Camera martedì 21 giugno p.v. e il governo su tale decreto chiederà la fiducia. Questo poiché i tempi sono ristretti e il decreto “scade” al 60° giorno. Il dl 70 ai commi 8 e 9 rimanda per la concreta operatività ad un decreto Ministeriale e al consenso della commissione europea per l’utilizzo congiunto delle risorse comunitarie e nazionali. Sono auspicabili istruzioni chiarificatrici dell’agenzia delle entrate oltre che al codice tributo da utilizzare in F24. studiozecca