REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE ED

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REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE ED
Prot. n. 0072876 Anno 2005
REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE ED INDICAZIONI DI GESTIONE FAUNISTICA
DELLA SPECIE
Art. 1
Finalità
1. La gestione faunistico venatoria del cinghiale mira ad attuare i principi di cui alla l. 157/92 e di
cui agli artt. 35 e 36 l.r.29/94.
2. In particolare con la gestione si persegue l’obiettivo del riequilibrio della specie, attraverso ogni
utile iniziativa destinata a creare una densità compatibile con lo sviluppo sostenibile del territorio e
con i soggetti che agiscono sullo stesso, tenendo conto dei criteri e degli obiettivi previsti nel Piano
Faunistico Venatorio provinciale.
3. La gestione faunistico-venatoria si basa sul principio della zonizzazione di tutto il territorio
soggetto alla caccia programmata, nonché sulla complessiva gestione della specie, da attuarsi con
idonei interventi faunistici, in ogni momento dell’anno e sull’intero territorio provinciale.
4. La Provincia promuove l’adozione di iniziative da parte degli A.T.C. volte al conseguimento di
specializzazione venatoria, nell’ambito della caccia programmata.
Art. 2
Funzioni della Provincia
1. La Provincia esercita le funzioni amministrative in materia ai sensi della vigente normativa,
predisponendo i criteri e gli indirizzi di gestione faunistico venatoria, in funzione del riequilibrio della
specie.
2. La Giunta provinciale, sentito il Comitato faunistico venatorio, in particolare:
a) determina gli indirizzi e i criteri per la formazione del Piano di zonizzazione, al fine di rendere
ottimale ed omogenea l’efficacia dell’attività venatoria al cinghiale, di cui all’art. 9 e stabilisce le
relative modalità di verifica;
b) stabilisce annualmente, entro il 15 settembre, anche sulla base dei censimenti effettuati, il piano
di prelievo della specie distinto per classi di età;
c) definisce il periodo di caccia al cinghiale a squadre;
d) istituisce il divieto, per i cacciatori iscritti nelle squadre di caccia al cinghiale, di esercitare altre
forme di prelievo venatorio, nei giorni in cui si esercita la caccia a tale specie, quando all’inizio
della giornata segnano sul tesserino venatorio “CINGHIALE” ovvero altro identificativo, quale
risulterà dal tesserino venatorio, riferito alla specie cinghiale;
e) approva il piano di riequilibrio del cinghiale, esercita e coordina il controllo della specie
programmando le relative operazioni sul territorio, in collaborazione con l’A.T.C. competente.
3. La Provincia , con atto dirigenziale prende atto della zonizzazione e dell’assegnazione della
zona di caccia alle squadre validamente costituite effettuata dagli ATC secondo i criteri stabiliti
all’art. 5, ed autorizza le medesime.
Art. 3
Compiti dell’A.T.C.
1. Gli Ambiti territoriali di caccia organizzano l’esercizio venatorio.
2. Il Comitato di gestione dell’ATC, in particolare:
a) alla luce dei criteri e degli indirizzi di cui all’art. 2 comma 2 lett. a), determina il Piano di
zonizzazione integrale del territorio di propria competenza, da elaborarsi per distretti di gestione
faunistico-venatoria o zone omogenee di gestione, come definiti all’articolo 4. A tal fine, entro il 15
maggio di ogni anno presenta alla Provincia il piano di zonizzazione su cartografia in scala
1:50.000, con indicazione dei rispettivi distretti o zone omogenee di gestione, se variato;
b) assegna la zona di caccia alle singole squadre in funzione della sicurezza e dell’incolumità dei
soggetti anche terzi, operanti o meno in azioni di caccia, tenendo conto di confini naturali
facilmente individuabili (strade, sentieri, mulattiere, corsi d’acqua, crinali), della effettiva gestione
della zona assegnata nelle decorse stagioni venatorie da parte della squadra, con particolare
riferimento alla disponibilità della medesima ad attuare gli interventi di gestione faunistica disposti
o coordinati dalla Provincia, del presidio venatorio e dello sforzo utile di caccia realizzato nella
stagione venatoria precedente e della storicità della squadra;
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c) prevede e definisce eventuali rotazioni tra squadre rispetto alla zona di caccia assegnata in via
primaria, preferibilmente all’interno del distretto di appartenenza o all’esterno in caso motivati da
esigenze gestionali;
d) riceve le domande da parte dei soggetti che intendono comporsi in squadre, di cui all’ art. 5,
entro il 15 giugno di ogni anno con l’obbligo della sottoscrizione diretta di ogni componente,
secondo le modalità definite dal comitato stesso;
e) entro il 15 luglio invia alla Provincia i fascicoli di ogni singola squadra contenenti la cartografia
in scala 1:25.000 della zona di caccia assegnata, nella quale sono trascritte anche le prescrizioni
approvate dall’ATC inerenti la definizione dell’eventuale rotazione con annesso calendario (in
funzione di quanto previsto alla lettera g). Laddove non fosse chiaro dalla cartografia il confine per
la posizione delle tabelle sul territorio, l’A.T.C. dovrà riportare adeguata descrizione scritta del
confine medesimo;
f) organizza il recupero e l’abbattimento dei capi feriti e le relative misure di sicurezza. Le
operazioni potranno essere effettuate anche il giorno successivo alla battuta, esclusivamente da
parte di conduttori regolarmente abilitati e relativi ausiliari, coadiuvati da un massimo di tre
cacciatori individuati dall’ATC, in via prioritaria, nell’ambito della squadra che ha segnalato il capo
ferito. Preventivamente alle singole operazioni gli A.T.C. comunicano al Servizio di Polizia
Provinciale i nomi dei partecipanti e la zona di intervento, provvedendo in seguito all’assegnazione
dei capi eventualmente abbattuti previo esperimento degli esami veterinari di rito. Sono
riconosciute valide anche le abilitazioni conseguite dai conduttori e dai cani da traccia in corsi e
prove di lavoro sostenute in altre province. La partecipazione a dette operazioni non costituisce
battuta e non equivale ad ogni effetto ad una giornata di caccia;
g) attua gli interventi dissuasivi nei siti individuati annualmente di concerto con l’Amministrazione
provinciale;
h) adotta un apposito registro di squadra, contenente tutti i dati ritenuti utili ai fini venatori e
faunistici, sulla base di un modello concordato con la Provincia;
i) in sede di integrazione del calendario venatorio può comunicare alla Provincia l’istituzione del
punto di presa;
l) può definire, in via temporanea e sperimentale, le modalità per l’esercizio della caccia da parte
del singolo ai sensi dell’art. 35 comma 7 della l.r. 29/94. La Provincia si impegna, in questo senso,
a dare attuazione a tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle sperimentazioni
definite dagli A.T.C.
3. Al fine di consentire una razionale gestione complessiva dell’ungulato, qualora la Provincia
accerti, sulla base dei dati in possesso un insufficiente presidio venatorio, i Presidenti degli A.T.C.
hanno facoltà di intimare alla squadra competente per zona di effettuare una o più battute. In caso
di inottemperanza i Presidenti dispongono l’intervento, anche per più battute, di un’altra squadra.
4. L’ATC cura altresì la fornitura delle tabelle per la delimitazione della zona di caccia assegnata,
riportanti la seguente dicitura: Provincia di Genova- ATC GE…- n° squadra… .
5. Gli ATC assicurano la massima collaborazione alla Provincia nell’organizzazione degli interventi
di gestione di cui all’art. 9.
Art. 4
Zonizzazione
1. Per le finalità di cui all’art. 1, l’attività di caccia viene svolta nell’ambito di una ripartizione del
territorio venabile articolato in zone, per quanto possibile omogenee secondo i criteri di cui all’art. 2
comma 2 lett. a) e in linea con quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale.
Il P.F.V.P. definisce la descrizione del territorio e i parametri atti a definire i criteri per la formazione
delle zone da parte degli A.T.C. che restano valide per tutta la durata del Piano.
2. All’interno di ogni ATC, ai fini della gestione faunistico venatoria del cinghiale, l’insieme di più
zone facenti –di norma - riferimento alle vallate, costituisce un distretto.
3. L’eventuale scissione di una squadra dovrà contenere l’elenco degli interessati sottoscritto da
ogni componente in un numero pari al 50% della formazione originaria della squadra. La richiesta
motivata sarà valutata dal Comitato di gestione dell’ATC che, se constatati fondati motivi potrà
formare due nuove squadre attribuendo a ciascuna metà del territorio originario e attribuendo un n.
bis. In ogni caso non è consentita la scissione delle squadre dopo l’avvenuta formalizzazione della
zonizzazione da parte della Provincia per la stagione venatoria in corso.
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4. L’eventuale unione tra squadre deve essere motivata e viene valutata dall’ATC alfine di
verificare , anche sulla base dei criteri di cui al comma 1, se sussistono le condizioni per
l’adozione dei conseguenti atti di zonizzazione.
5. In presenza di richieste di formazione di nuove squadre, non derivanti da unioni o da scissioni,
l’Ambito valuta, ove possibile, se sussistono le condizioni per la più idonea ed equilibrata
assegnazione del territorio.
6. Su conformi disposizioni del Comitato di gestione dell’ A.T.C possono essere definite giornate
di rotazione tra le squadre.
7. Il piano di zonizzazione può essere confermato o aggiornato dagli A.T.C. e, di regola, viene
rinnovato ad ogni approvazione del Piano faunistico-venatorio provinciale, ovvero quando
intervengano rilevanti nuovi assetti di pianificazione territoriale di settore, od infine qualora gli
A.T.C. debbano affrontare importanti esigenze di carattere gestionale generale.
8. Eventuali conflittualità fra squadre, rispetto all’assegnazione della zona di caccia, qualora
ritenute fondate e rilevanti, devono essere definite dal Comitato di gestione dell’ATC analizzando
l’assetto complessivo del distretto e, se del caso, le zone contermini al fine di adottare soluzioni il
più possibile equilibrate.
9. E’ fatta salva la possibilità che l’ATC armonizzi l’assegnazione delle zone alle varie squadre in
relazione ad esigenze di efficacia venatoria.
Art. 5
Formazione ed organizzazione delle squadre
1. Entro il 15 giugno di ogni anno i soggetti che intendono esercitare la caccia al cinghiale devono
iscriversi all’ATC di riferimento comporsi in squadre e presentare domanda al’A.T.C stesso su
apposito modulo predisposto dalla Provincia.
2. L’istanza deve comprendere il nominativo del caposquadra, quello dei due vice e di tutti i
componenti, corredato da luogo e data di nascita, residenza o domicilio, numero di licenza di
caccia, eventuale dichiarazione di appartenenza ad altra squadra non operante in provincia di
Genova e firma di adesione di ciascuno. La sottoscrizione costituisce formale impegnativa da parte
del cacciatore ad attuare gli interventi di gestione faunistico-venatoria di cui all’art. 9. Non sono
ammesse sostituzioni o inserimenti di nominativi oltre il termine di cui al comma 1 salvo casi
particolari.
3. Le squadre sono formate da un minimo di 25 componenti in Provincia di Genova. Il numero di
cacciatori, non residenti in Provincia iscritti ad una squadra non deve essere superiore ad 1/3 dei
componenti la stessa e, in ogni caso, non deve essere superiore a 20 unità.
4. La squadra può cacciare solo nell’ATC di appartenenza.
5. Ciascun cacciatore può essere iscritto come componente effettivo in una sola squadra della
Provincia. E’ fatta salva la possibilità di figurare nella lista di battuta giornaliera in qualità di invitato.
L’appartenenza a ciascuna squadra dovrà essere riportata nello spazio del tesserino regionale ove
sono previste le forme di caccia specialistica con annotazione del numero della squadra.
6. La squadra è validamente costituita se almeno uno dei componenti, il caposquadra o almeno
uno dei vice, è in possesso della regolare certificazione attestante la partecipazione ai corsi
preparatori per la caccia al cinghiale previsti dalla normativa.
7. Ogni squadra opera nella zona assegnata e ne risponde della gestione complessiva della
stessa. Il perimetro di detta zona deve essere delimitato con le apposite tabelle fisse prima
dell’inizio di ogni stagione venatoria.
8. Le squadre di nuova costituzione, non derivanti da unioni e scissioni, devono essere formate da
persone non appartenenti, da almeno tre anni, ad alcuna squadra della Provincia.
Art. 6
Organizzazione dell’azione di caccia
1. La battuta con uso di cani può essere esercitata nella zona assegnata dall‘ATC per
complessive due giornate settimanali, il mercoledì e la domenica, fatte salve le eventuali
determinazioni che potranno essere assunte dalla Giunta Provinciale per le Zone a Rischio
Agricolo (Z.R.A.).
2. In corrispondenza dei punti di maggiore passaggio (strade, sentieri e mulattiere) per l’accesso
all’area in cui si effettua la battuta, nonché agli incroci degli stessi dovranno essere posizionate,
prima dell’orario di caccia stabilito dal calendario venatorio, le specifiche tabelle fornite dalla
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Provincia recanti la dicitura “ATTENZIONE BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO”. In particolare
dovrà essere collocata almeno una tabella per ogni punto di accesso all’area di battuta; questo allo
scopo di far conoscere a terzi, senza precluderne il passaggio, lo stato di pericolosità dovuto allo
svolgimento dell’azione di caccia in corso e rendere il più sicuro possibile lo svolgimento della
stessa. Le tabelle medesime dovranno essere rimosse al termine dell’azione di caccia.
3. La battuta di caccia, da parte di una singola squadra, può essere esercitata con un minimo di 12
unità (di cui massimo 3 invitati) il mercoledì e la domenica. In entrambi casi il numero minimo, che
comprende anche il caposquadra o un vice caposquadra, deve essere garantito sino alla fine della
battuta.
4. Il numero massimo degli invitati non può superare giornalmente le otto unità.
5. All’inizio della giornata ogni partecipante alla battuta ha l’obbligo di segnare sul tesserino di
caccia la voce: “CINGHIALE” ovvero altro identificativo, quale risulterà dal tesserino venatorio,
riferito alla specie cinghiale.
6. L’esercizio della caccia al cinghiale da parte dei non residenti in provincia di Genova, se già
iscritti in squadre operanti nella provincia di provenienza, è ammesso nel periodo in cui la caccia
al cinghiale è ivi consentita.
7. Sono ammessi alla battuta in qualità di conduttori di cani esclusivamente persone di età non
inferiore agli anni 18, necessariamente organizzati dal capo squadra o da chi ne fa le veci ed
inseriti, come componenti o invitati, nella squadra medesima.
8. E’ ammessa la partecipazione di minorenni , di età dai 14 ai 18 anni, al seguito dei cacciatori in
battuta, solo sulle “poste”, subordinatamente alla specifica manleva sottoscritta da chi esercita la
potestà dei genitori ed alla decisione del capo squadra o di chi ne fa le veci di ammettere od
escludere il minorenne d’età in base alle valutazioni attinenti sia alla sicurezza che allo
svolgimento della battuta stessa. E’ fatto obbligo ai minorenni, ammessi a partecipare alla battuta,
di indossare un capo d’abbigliamento ad alta visibilità di colore arancio o giallo fosforescente che
copra interamente il busto (pettorine, giacconi, gilet ecc.).
9. La battuta di caccia può essere esercitata in zona diversa da quella di competenza su invito
del caposquadra ospitante, per un massimo di due volte nel corso della stagione venatoria, previa
formale comunicazione al Servizio di Polizia Provinciale e all’ATC almeno entro le 24 ore
precedenti alla battuta. In tal caso la battuta potrà essere svolta con un minimo di 25 membri
effettivi più 10 invitati massimo (cinque per squadra).
10. Gli invitati devono essere specificatamente indicati come tali nella lista giornaliera di presenza
alla battuta e per l’intera giornata di caccia fanno parte della squadra a tutti gli effetti.
11. Tutti i soggetti partecipanti alla battuta devono indossare un capo d’abbigliamento ad alta
visibilità di colore arancio o giallo fosforescente che copra interamente il busto (pettorine,
giacconi, gilet ecc.).
12. E’ facoltà della squadra dotare gli ausiliari di caccia, utilizzati nel corso della battuta, di collari
aventi le stesse caratteristiche di alta visibilità dei capi di abbigliamento di cui al comma 11.
13. La presenza alla battuta deve essere annotata da ogni partecipante sul tesserino regionale, ai
sensi della vigente normativa.
14. L’abbattimento di ogni cinghiale deve essere registrato sul tesserino regionale da parte del
soggetto che lo ha effettuato.
15. Nel caso in cui il cinghiale sconfini dalla zona assegnata alla squadra proprietaria del cane
inseguitore, il selvatico è attribuito alla squadra operante nella zona ove avviene l’eventuale
abbattimento. E’ ammesso solo il recupero dei cani da parte dei conduttori.
Art. 7
Caposquadra
1. Il caposquadra organizza e dirige la squadra. Assume la responsabilità della corretta
esecuzione della battuta, con particolare riguardo alla sicurezza operativa della stessa in ordine
anche al numero di cacciatori impiegati in relazione all’estensione della zona.
2. Restano ferme le responsabilità personali di ogni componente connesse a comportamenti
direttamente imputabili allo stesso.
3. Il caposquadra inoltre è tenuto a collaborare con gli uffici provinciali e gli ATC per l’attuazione di
tutti gli interventi di gestione faunistico-venatoria dell’ungulato sia sul territorio venabile sia in quello
protetto, anche oltre la stagione di caccia (censimenti, battute di selezione e sfoltimento, ed altro),
sulla base del Piano di riequilibrio faunistico provinciale.
4. Il caposquadra in particolare:
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a) organizza la tabellazione della zona come assegnata dall’A.T.C. con le apposite tabelle fisse;
b) organizza la tabellazione della zona di battuta giornaliera, secondo le modalità di cui all’art 6
comma 2, mediante l’apposizione e la rimozione a fine giornata delle tabelle indicanti la
segnalazione “ATTENZIONE BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO”;
c) controlla che i partecipanti alla battuta, compresi gli eventuali minori, indossino, all’inizio della
stessa, il capo di abbigliamento ad alta visibilità, di cui all’art. 6 commi 8 e 11;
d) redige la lista giornaliera delle presenze in battuta utilizzando l’apposito modulo indicando sia i
componenti che gli invitati con a fianco la firma di ognuno;
e) consegna agli invitati, prima dell’inizio della battuta, l’apposito cartellino di riconoscimento fornito
dalla Provincia;
f) registra a fine giornata gli eventuali capi abbattuti nel modulo di denuncia;
g) esibisce su richiesta degli agenti preposti alla vigilanza il foglio di presenze giornaliero;.
5. In caso di assenza del caposquadra la responsabilità organizzativa, nonché tutti gli incombenti
di cui al presente articolo, competono ad uno dei due vice caposquadra.
Art. 8
Denuncia di abbattimento e foglio di presenza giornaliero
1. Il modulo di denuncia di abbattimento del cinghiale, debitamente compilato in ogni sua parte e
comprensivo dell’attestato veterinario relativo alla consegna di campioni per i prescritti esami
trichinoscopici, unitamente al foglio di presenza giornaliero in battuta di cui all’art. 7, comma 4 lett.
d) deve essere recapitato alla Provincia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro i due giorni successivi all’effettuazione della battuta (art. 35 l.r. 29/94).Sempre nello stesso
termine, in alternativa, è possibile procedere alla consegna a mano direttamente presso l’Ufficio
Caccia od inviato via fax all’ufficio stesso.
2. In caso di battuta “in bianco” il foglio di presenza dovrà essere inoltrato alla Provincia in allegato
alla successiva denuncia di abbattimento.
3. L’obbligo dell’invio della denuncia a mezzo raccomandata non ricorre qualora l’abbattimento sia
stato accertato nei due giorni successivi dagli agenti venatori dipendenti dalla Provincia i quali,
ritirata la prevista documentazione, rilasciano apposita ricevuta (art. 35, comma 12 l.r. 29/94 ).
Art. 9
Indicazioni di gestione faunistica
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Provincia approva il Piano di Riequilibrio di cui all’art. 2 che
riguarda sia le zone di protezione, durante la stagione venatoria, che l’intero territorio provinciale,
oggetto della Pianificazione Faunistico Venatoria Provinciale nel restante periodo dell’anno.
2. Il piano contiene le varie fasi e tipologie di interventi di prevenzione e controllo del cinghiale ed
individua gli obiettivi principali da raggiungere al fine di mantenere la densità del cinghiale al di
sotto della soglia compatibile con le altre attività che svolgono sul territorio, tenuto conto anche dei
danni registrati nel corso dell’anno precedente.
3. Il programma degli interventi ha come riferimento operativo il Distretto, di cui all’art. 3, ed è
attuato d’intesa con gli Ambiti Territoriali di Caccia.
4. Tutti i componenti delle squadre sono tenuti a collaborare, secondo le modalità che saranno
stabilite di concerto tra la Provincia e gli ATC, agli interventi di gestione, e precisamente:
a) monitoraggi annuali, su aree campione, sulla consistenza della specie;
b) controllo della specie all’interno delle zone protette, durante la stagione venatoria;
c) azioni di riequilibrio programmate durante il restante periodo dell’anno sull’intero territorio
provinciale.
d) individuazione delle località ove sviluppare eventuali interventi dissuasivi e di miglioramento
ambientale.
5. Le squadre collaborano a rotazione fra loro nell’ambito del distretto di cui all’art. 4, fermo
restando quanto previsto all’art. 3 comma 3.
6. Gli ATC, in riferimento alle procedure inerenti il risarcimento dei danni di cui all’art. 43 della L.r
n° 29/94, e successive modifiche, possono costituire un fondo con il concorso di tutte le squadre di
cinghialisti, che possa fronteggiare gli oneri conseguenti alla prevenzione ed al risarcimento dei
danni attraverso verbali di intesa con la Provincia.
Art. 10
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Disposizioni generali
1. Le aziende faunistico -venatorie e le aziende agri-turistico- venatorie costituiscono, agli effetti di
legge, istituti soggetti a gestione faunistico venatoria privata. Valgono al riguardo le disposizioni del
regolamento regionale vigente in materia. L’attività venatoria al cinghiale nel loro ambito si svolge
in conformità al calendario venatorio regionale come integrato dalle specifiche disposizioni
provinciali nonchè alle presenti disposizioni.
2. L’allenamento e l’addestramento degli ausiliari per la caccia al cinghiale è consentito tutto l’anno
nelle apposite zone recintate di tipo “C”, secondo le rispettive modalità di accesso ed utilizzo
formalmente approvate dalla Provincia.
3. L’allenamento nel territorio venabile è consentito dal 15 agosto alla seconda domenica di
settembre, con esclusione del martedì e del venerdì, ed in conformità alle disposizioni annuali del
Calendario venatorio regionale.
Art. 11
Divieti
1. Fatte salve le disposizioni generali contenute nella vigente normativa e quanto previsto nel
presente regolamento è vietato:
a) detenere, durante la battuta, munizione spezzata;
b) inserire nel caricatore utilizzato più di 5 colpi nel caso di fucili a canna rigata;
c) abbattere altre specie di fauna selvatica durante le operazioni di recupero dei capi di cinghiale
feriti;
d) lo sconfinamento della squadra, nel corso dell’azione di caccia, in una zona adiacente,
assegnata ad un’altra.
e) l’esercizio venatorio in una zona diversa da quella assegnata;
f) impiegare ausiliari non iscritti all’anagrafe canina e non provvisti di sistemi di identificazione così
come previsto dall’art. 12 della L.R. n° 23 del 22 marzo 2000;
g) utilizzare mezzi ricetrasmittenti in violazione del DPR n° 156 del 29/3/1973 e ss.mm.ii.
h) rivestire la qualifica di caposquadra o vice da parte di coloro che sono incorsi in sanzioni penali
definitive o gravi sanzioni amministrative definitive inerenti la caccia agli ungulati. Ai fini della
presente disposizione si intende:
1) per sanzione penale definitiva, la sanzione contenuta in una sentenza passata in
giudicato;
2) per sanzione amministrativa definitiva, la sanzione contenuta in una ordinanzaingiunzione divenuta inoppugnabile, ovvero se proposto ricorso ex art.22 della l. 689/81, in
una sentenza passata in giudicato;
i) partecipare alle battute di caccia al cinghiale senza indossare capi di abbigliamento ad alta
visibilità di cui all’art. 6 commi 8 e 11;
l) abbattere durante l’intera giornata di iscrizione al registro di caccia al cinghiale altri ungulati.
Art. 12
Vigilanza
1. Il Servizio di Polizia Provinciale ed i soggetti individuati all’art. 27 della l. 157/92, nell’ambito
delle rispettive competenze, sono preposti alla vigilanza al presente regolamento.
Art. 13
Sanzioni
1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative di ordine generale stabilite dagli artt. 30 e 31
della L. 157/92 e le relative sanzioni accessorie previste dall’art. 32 della stessa legge,
l’inosservanza delle presenti disposizioni, non rientranti nelle fattispecie sopra richiamate,
determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 49, comma 1, l.r. 29/94.
2. Per le violazioni di cui all’art. 6 e art. 11 comma 1 lett.a) e lett. b), oltre all’applicazione delle
sanzioni di cui al comma 1 si applica la sospensione immediata del soggetto dalla battuta e in
caso di successiva violazione, il soggetto sarà interdetto dal partecipare a n. 10 battute di caccia al
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cinghiale. In caso di ripetuta recidiva il soggetto sarà escluso dalla squadra per la stagione
venatoria e di controllo in corso.
3. Per le violazioni di cui all’art. 11 comma 1 lett. d) e e), è disposta l’immediata sospensione della
battuta di caccia con ritiro dell’autorizzazione per 1 giornata di caccia. In caso di seconda
violazione il ritiro dell’autorizzazione si protrarrà per 5 giornate di caccia. Nel periodo di ritiro
dell’autorizzazione l’A.T.C. dispone il presidio della zona interessata.
4. Per le violazioni agli obblighi di cui all’art. 7 comma 4 lettera c) è disposta l’immediata
sospensione del Caposquadra dalla battuta di caccia con ritiro dell’autorizzazione per 5 giornate di
caccia. In caso di recidiva si applicano gli effetti di cui all’art. 11 comma 1 lettera h).
5. Oltre all’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, qualora si registri la violazione di cui
all’art. 11 comma 1 lettera l), per colpa anche di un solo cacciatore, l’intera squadra di
appartenenza del cacciatore stesso sarà sospesa dall’attività venatoria per un periodo di 12 mesi.
Tale sospensione potrà essere evitata se, nella stessa giornata dell’errato abbattimento il capo
squadra o chi ne fa le veci provvederà a denunciare il fatto agli organi di vigilanza preposti; prima
del recupero del capo erroneamente abbattuto comunque se ne dovrà dare comunicazione
telefonica immediata alla vigilanza medesima.
Art. 14
(Norme finali e transitorie)
1. Il presente Regolamento si applica a partire dalla stagione venatoria 2005/06.
2. Per la stagione venatoria 2005/2006 i termini di cui all’art. 3 comma 2 lettera lettera d) e
lettera e) sono prorogati al 31 agosto 2005.