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direttive concernenti l`esame effettuato presso l`ufficio per l
Modalità di comunicazione e termini
DIRETTIVE CONCERNENTI L’ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI
PARTE A
DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE 1
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E TERMINI
Direttive concernenti l’esame dinanzi all’Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali
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DATE 01/07/2014
Modalità di comunicazione e termini
Indice
1
Introduzione ............................................................................................... 3
2
Procedure per il deposito e le comunicazioni con l’Ufficio ................... 3
3
Notifica e comunicazione di documenti .................................................. 4
3.1
Comunicazioni all’Ufficio ........................................................................... 4
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
Notifiche dell’Ufficio ................................................................................... 5
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3
4
Comunicazioni via fax ..................................................................................... 4
Comunicazioni tramite mezzi elettronici ......................................................... 4
Comunicazioni per posta, corriere privato o consegna di persona ................ 5
Notifica via fax ................................................................................................ 6
Notifica per posta ordinaria ............................................................................. 6
Notifica mediante deposito in una casella postale ......................................... 6
Notifica mediante consegna a mano .............................................................. 6
Notifica mediante il sito Internet ufficiale dell’Ufficio....................................... 6
Notifica mediante pubblicazione ..................................................................... 7
Destinatari ................................................................................................... 7
Termini........................................................................................................ 7
4.1
Termini fissati dall’Ufficio .......................................................................... 8
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
Durata dei termini fissati dall’Ufficio ............................................................... 8
Scadenza dei termini ...................................................................................... 8
Proroga dei termini ......................................................................................... 9
Prosecuzione del procedimento ................................................................... 10
Restitutio in integrum .................................................................................... 12
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DATE 01/07/2014
Modalità di comunicazione e termini
1
Introduzione
La presente sezione delle Direttive ha per oggetto le disposizioni comuni a tutti i
procedimenti dinanzi all’Ufficio concernenti questioni relative ai marchi, fatta eccezione
per i ricorsi.
A fini di efficienza e per evitare che le parti siano poste di fronte a prassi divergenti,
l’Ufficio applica coerentemente le norme procedurali.
I procedimenti dinanzi all’Ufficio si possono classificare in due categorie generali: i
procedimenti ex parte, che riguardano una sola parte, e i procedimenti inter partes, nei
quali sono contrapposte due o più parti.
La prima categoria comprende, in particolare, le domande di registrazione o di rinnovo
di un marchio comunitario, le iscrizioni nel registro relative a trasferimenti, licenze,
esecuzioni forzate o fallimenti, nonché i procedimenti relativi a trasformazioni e
rivendicazioni di preesistenza.
La seconda categoria comprende i procedimenti di opposizione e di annullamento
(decadenza o nullità di un marchio comunitario registrato).
2
Procedure per il deposito e le comunicazioni con l’Ufficio
Una domanda di marchio comunitario (MC) può essere depositata direttamente presso
l’Ufficio o tramite l’ufficio nazionale di uno Stato membro dell’Unione europea,
compreso l’Ufficio marchi del Benelux.
Tutti gli altri documenti possono essere solo depositati direttamente presso l’Ufficio.
Tutti i documenti possono essere inviati all’Ufficio tramite posta ordinaria o servizio di
corriere oppure consegnati di persona alla reception dell’Ufficio (Avenida de Europa, 4,
03008 Alicante) durante l’orario di apertura (lunedì - venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e
dalle 15:00 alle 17:00) o ancora spediti via fax. Le domande di MC, le opposizioni e i
rinnovi possono essere anche depositati in forma elettronica tramite il sito Internet
ufficiale dell’UAMI. Nell’ambito della propria strategia di e-business, l’Ufficio attiverà
progressivamente un servizio di comunicazione elettronica per il deposito di altri
documenti relativi a tutti i tipi di procedimento.
L’Ufficio ha messo a disposizione del pubblico numerosi moduli in tutte le lingue ufficiali
dell’UE. Fatta eccezione per un solo caso, l’utilizzo di tali moduli non è obbligatorio, ma
è vivamente raccomandato. Il caso che costituisce eccezione è il deposito di una
domanda internazionale o di una designazione successiva nell’ambito del Protocollo di
Madrid, per il quale è necessario utilizzare il modulo OMPI MM2 o MM4 oppure il
modulo UAMI EM 2 o EM 4. Detti moduli si possono scaricare dal sito ufficiale
dell’UAMI.
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Modalità di comunicazione e termini
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Notifica e comunicazione di documenti
L’REMC distingue tra i documenti redatti delle parti e indirizzati all’Ufficio e le notifiche
redatte da quest’ultimo.
3.1
Comunicazioni all’Ufficio
Regole 79, 79 bis, 80, 82 REMC
Decisione EX-11-03 del Presidente dell’Ufficio
3.1.1
Comunicazioni via fax
Quando un documento viene trasmesso all’Ufficio via fax, l’originale deve essere
firmato affinché il fax che perviene all’Ufficio rechi una copia della firma. In caso
contrario, l’Ufficio inviterà la parte interessata a sanare l’irregolarità entro un termine
specificato dall’Ufficio stesso. Se il documento non viene firmato entro tale termine, la
domanda o la richiesta in questione sarà dichiarata inammissibile o il documento non
verrà preso in considerazione, a seconda dei casi.
Se, tuttavia, il fax è stato creato via computer (“fax elettronico”), la firma non è
necessaria.
La successiva conferma per via postale del fax non è necessaria. L’Ufficio accuserà
ricevuta del fax esclusivamente nei casi espressamente specificati dal REMC, in
particolare nel caso di deposito di una domanda di MC. Pertanto l’Ufficio non accuserà
ricevuta di un fax; tuttavia, qualora la comunicazione risulti incompleta o illeggibile, o
l’Ufficio nutra dubbi ragionevoli sulla precisione della trasmissione, ne informerà il
mittente e lo inviterà, entro un termine da specificare, a ritrasmettere la comunicazione.
Qualora la seconda trasmissione sia completa, sarà considerata come data di
ricezione quella della prima, tranne che ai fini della determinazione di una data di
deposito per una domanda di MC. In caso contrario, l’Ufficio non terrà alcun conto della
trasmissione o prenderà in considerazione soltanto le parti ricevute e/o leggibili
(decisione del 04/07/2012, R 2305/2010-4, Houbigant/PARFUMS HOUBIGANT PARIS
et al.).
Qualora si debba trasmettere un documento a colori, è sufficiente che il documento sia
inviato via fax e che l’originale a colori sia depositato entro un mese, salvo disposizione
contraria del RMC. In tal caso la data di ricezione dell’originale a colori sarà
considerata quella della ricezione del fax da parte dell’Ufficio, anche ai fini
dell’attribuzione di una data di deposito per una domanda di MC.
3.1.2
Comunicazioni tramite mezzi elettronici
In conformità alla regola 82, REMC, se una domanda di MC viene depositata in forma
elettronica o una comunicazione viene inviata all’Ufficio tramite strumenti elettronici,
l’indicazione del nome del richiedente è considerata equivalente alla firma.
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3.1.3
Comunicazioni per posta, corriere privato o consegna di persona
I documenti inviati per posta vanno trasmessi all’Ufficio all’indirizzo indicato nelle note
esplicative che accompagnano i moduli forniti dall’Ufficio stesso.
I documenti inviati per posta, mediante servizio di corriere privato o consegnati di
persona devono essere originali e firmati. Qualora un documento inviato all’Ufficio non
sia firmato, l’Ufficio inviterà la parte interessata a sanare l’irregolarità entro un termine
specificato dall’Ufficio stesso. Se il documento non viene firmato entro tale termine, la
domanda o la richiesta in questione sarà dichiarata inammissibile o il documento non
verrà preso in considerazione, a seconda dei casi.
3.2
Notifiche dell’Ufficio
Regole 61-69 REMC
Decisione EX-97-1 del Presidente dell’Ufficio
Decisione EX-5-6 del Presidente dell’Ufficio
Le comunicazioni scritte dell’Ufficio alla parte o alle parti di un procedimento verranno
“notificate”. Per “notifica” si intende la modalità di trasmissione di un documento al
destinatario, non una procedura legale formale (la cosiddetta “notificazione di atti”). La
notifica comporta che il documento sia entrato nella sfera privata del destinatario,
indipendentemente dal fatto che questi ne abbia preso o meno conoscenza. La
modalità e la data della notifica dipendono dai diversi mezzi di comunicazione.
Fatta eccezione per la notifica pubblica e fermo restando che per alcuni mezzi di
notifica è necessario il previo consenso della parte, l’Ufficio può scegliere a propria
discrezione il mezzo di notifica più opportuno (regola 61, paragrafo 3, REMC).
In pratica, nel caso in cui sia possibile e sempreché il numero delle pagine da
trasmettere non sia eccessivo, l’Ufficio opterà sempre per la notifica mediante
trasmissione elettronica.
Se è stata seguita la procedura di notifica corretta, il documento sarà considerato
notificato, a meno che il destinatario dimostri di non aver ricevuto affatto il documento o
di averlo ricevuto solo in un secondo momento. Viceversa, qualora non sia stata
seguita la procedura di notifica corretta, il documento sarà comunque considerato
notificato qualora l’Ufficio possa dimostrare che il documento è stato effettivamente
ricevuto dal destinatario.
L’Ufficio notificherà per posta il documento originale firmato o una copia del documento
che non necessita di firma in quanto il Presidente dell’Ufficio, nella decisione EX-97-1,
si è avvalso della facoltà di cui alla regola 55, paragrafo 2, REMC nel disporre che è
sufficiente indicare il nome del funzionario (o dei funzionari).
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Modalità di comunicazione e termini
3.2.1
Notifica via fax
L’Ufficio può ricorrere a questo mezzo di notifica qualora la parte abbia indicato un
numero di fax. In tal caso, possono essere e di norma saranno notificati via fax tutti i
documenti, comprese le decisioni. L’Ufficio conserva i tabulati dei fax inviati come
prova dell’ora di trasmissione e dell’oggetto dei documenti trasmessi.
3.2.2
Notifica per posta ordinaria
La procedura di notifica per posta ordinaria varia secondo la natura del documento
notificato.
Se il destinatario ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio dell’UE o ha
nominato un rappresentante abilitato, le decisioni che comportano un termine per il
ricorso e le citazioni saranno notificate tramite lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno.
In tutti gli altri casi, ossia qualora il destinatario abbia la propria sede al di fuori del
territorio dell’Unione o il documento da notificare sia di qualsiasi altro genere, l’Ufficio
può inviare e di norma invia il documento per posta ordinaria. La notifica si presumerà
effettuata il 10° giorno successivo all’invio del documento. Il destinatario può confutare
tale presunzione solo dimostrando di non aver ricevuto il documento o di averlo
ricevuto in una data successiva.
3.2.3
Notifica mediante deposito in una casella postale
È possibile effettuare una notifica ai destinatari che dispongano di una casella postale
presso l’Ufficio depositandovi il documento notificato. La data del deposito sarà
annotata dall’Ufficio. La notifica si considererà effettuata il 5° giorno successivo al
deposito del documento.
3.2.4
Notifica mediante consegna a mano
La notifica può essere anche effettuata mediante consegna a mano del documento al
destinatario nel caso in cui questi sia presente di persona presso l’Ufficio. Questa
modalità di notifica costituisce un’eccezione. Una copia del documento recante la data
e la firma del destinatario a titolo di ricevuta sarà conservata nel fascicolo.
3.2.5
Notifica mediante il sito Internet ufficiale dell’Ufficio
Ai sensi della decisione EX-11-3 del Presidente dell’Ufficio del 18/04/2011, la notifica
può essere effettuata anche mediante il sito Internet ufficiale dell’UAMI, qualora il
titolare dell’account elettronico presso l’Ufficio abbia accettato tale mezzo di notifica. La
notifica avviene tramite deposito del documento elettronico nella casella di posta in
entrata del titolare. Il documento si considera notificato il 5° giorno successivo all’invio,
indipendentemente dal fatto che il destinatario abbia o meno effettivamente aperto e
letto il documento. La data in cui il documento è stato collocato sarà indicata nella
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Modalità di comunicazione e termini
casella di posta in entrata del titolare e sarà annotata dall’Ufficio (decisione del
17/01/2011, R 0956/2010-4 DURAMAXX/DURAMAX).
3.2.6
Notifica mediante pubblicazione
La notifica tramite pubblicazione è utilizzata in tutti i casi in cui l’indirizzo del
destinatario è sconosciuto o qualora la notifica per posta sia stata restituita all’Ufficio
dopo almeno un tentativo.
Si tratta principalmente di corrispondenza restituita all’UAMI dall’ufficio postale con la
dicitura “destinatario sconosciuto al recapito indicato” e non reclamata dal destinatario
stesso.
Le notifiche mediante pubblicazione hanno luogo sul sito Internet dell’Ufficio. Il
documento si considererà notificato un mese dopo il giorno della sua pubblicazione in
Internet.
3.3
Destinatari
Regola 67 REMC
Articoli 92, 93 RMC
Qualora sia stato regolarmente designato un rappresentante abilitato, le notifiche
saranno inviate a detto rappresentante (sentenza del 12/07/2012, T-279/09, 100%
Capri/CAPRI). Per “regolarmente designato” si intende che il rappresentante è abilitato
ad esercitare la rappresentanza, che la designazione è stata regolare e non sussiste
alcun ostacolo di carattere generale (per esempio la rappresentanza illecita di
entrambe le parti in un procedimento inter partes) che precluda la rappresentanza da
parte di detta persona. Non è necessario il deposito di una procura per ricevere le
notifiche dell’UAMI. Per ulteriori informazioni, cfr. Direttive, Parte A, Disposizioni
generali, Sezione 5, Rappresentanza professionale.
Qualsiasi notifica inviata al rappresentante avrà lo stesso effetto che avrebbe se fosse
stata inviata al rappresentato. Analogamente, qualsiasi comunicazione inviata
all’Ufficio da un rappresentante sarà considerata come proveniente dal rappresentato.
4
Termini
Regole 70-72 REMC
I termini dei procedimenti dinanzi all’Ufficio si possono suddividere in due categorie:

quelli stabiliti dal RMC o dal REMC che, pertanto, sono tassativi;

quelli stabiliti dall’Ufficio che, pertanto, non sono tassativi e in determinate
circostanze possono essere prorogati.
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4.1
Termini fissati dall’Ufficio
I termini costituiscono uno strumento essenziale per l’attuazione di procedimenti
regolari e ragionevolmente tempestivi. È pertanto necessario osservarli rigorosamente
per garantire la trasparenza e la certezza del diritto.
Per quanto concerne le misure che attenuano la rigorosa applicazione del principio di
stretta osservanza dei termini, i regolamenti ne prevedono di tre tipi, a seconda che il
termine sia ancora in corso o sia scaduto.
Se il termine è ancora in corso, la parte può richiederne la proroga ai sensi della regola
71, paragrafo 1, REMC.
Se il termine è scaduto, la parte che non l’ha osservato ha a disposizione due linee di
azione possibili: richiedere la prosecuzione del procedimento (ai sensi dell’articolo 82
RMC), che comporta esclusivamente il rispetto di taluni requisiti formali, o richiedere la
restitutio in integrum (ai sensi dell’articolo 81 RMC), che comporta il rispetto di requisiti
formali e sostanziali (ad esempio dare prova di tutta la diligenza dovuta).
Ulteriori informazioni in merito sono riportate nei paragrafi 4.1.4. e 4.1.5 sottostanti.
4.1.1
Durata dei termini fissati dall’Ufficio
Fatta eccezione per i termini espressamente stabiliti nel RMC o nel REMC, i termini
fissati dall’Ufficio, qualora la parte interessata abbia il proprio domicilio, la sede
principale o uno stabilimento nell’Unione europea, non possono essere inferiori a un
mese né superiori a sei mesi. Qualora la parte interessata non abbia il proprio
domicilio, la sede principale o uno stabilimento nell’Unione, i termini non possono
essere inferiori a due mesi né superiori a sei mesi. In base alla prassi generale si
accorda un termine di due mesi.
4.1.2
Scadenza dei termini
Qualora un termine venga fissato in una notifica dell’Ufficio, “l’evento rilevante” è la
data in cui il documento viene notificato o si considera notificato, a seconda delle
norme che disciplinano le modalità di notifica.
Qualora un termine sia espresso in mesi, esso scadrà nel giorno del mese di scadenza
corrispondente per numero a quello in cui si è prodotto “l’evento rilevante”.
Pertanto, se l’Ufficio fissa un termine di due mesi in una comunicazione notificata via
fax il 28 giugno, il termine scadrà il 28 agosto. Il fatto che “l’evento rilevante” cada in un
giorno feriale, festivo o di domenica è irrilevante; tale circostanza rileva soltanto per
quanto riguarda la scadenza del termine.
Qualora nel mese di scadenza non esista il giorno corrispondente per numero
all’”evento rilevante”, o quest’ultimo sia l’ultimo giorno del mese, il termine in questione
scadrà l’ultimo giorno del mese di scadenza. Pertanto un termine di due mesi fissato in
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un documento notificato il 31 luglio scadrà il 30 settembre. Analogamente, un termine
di due mesi fissato in un documento notificato il 30 giugno scadrà il 31 agosto.
Qualsiasi termine sarà considerato scaduto alla mezzanotte dell’ultimo giorno.
Un termine che scada in un giorno in cui l’Ufficio non è aperto ai fini della ricezione di
documenti o in cui la posta ordinaria non viene recapitata nella località in cui l’Ufficio ha
sede verrà prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. Ciò vale per i sabati, le
domeniche e i giorni festivi. A tale scopo, prima dell’inizio di ciascun anno civile, il
Presidente dell’UAMI stabilisce i giorni di chiusura dell’Ufficio. La proroga è automatica,
tuttavia si applica solo alla scadenza del termine (decisione del 12/05/2011,
R 0924/2010-1, whisper power-WHISPER).
In caso di interruzione generale della distribuzione della corrispondenza in Spagna,
qualsiasi termine in scadenza durante detto periodo di interruzione sarà prorogato fino
al primo giorno lavorativo dopo la fine del periodo stesso. La durata del periodo sarà
stabilita dal Presidente dell’Ufficio; la proroga si applica a tutte le parti del
procedimento.
In caso di circostanze eccezionali (scioperi, catastrofi naturali ecc.) che causino
turbative al funzionamento dell’Ufficio o un grave impedimento alle comunicazioni dello
stesso Ufficio con l’esterno, i termini possono essere prorogati per un periodo stabilito
dal Presidente dell’Ufficio.
4.1.3
Proroga dei termini
Una proroga dei termini può essere accordata qualora la richiesta venga effettuata
dalla parte interessata prima della scadenza del termine originario.
Nei procedimenti ex parte dinanzi all’Ufficio, qualora prima della scadenza di un
termine sia fatta richiesta di una proroga, quest’ultima dovrebbe essere ammessa per
un periodo dipendente dalle circostanze del caso, ma non superiore ai sei mesi.
Qualora la richiesta della proroga di un termine prorogabile sia stata depositata prima
della scadenza di tale termine e non sia stata accolta, alla parte interessata sarà
concesso almeno un giorno per rispettare la scadenza, anche nel caso in cui la
richiesta di proroga sia giunta nell’ultimo giorno del termine.
Per le norme applicabili alla proroga dei termini nei procedimenti inter partes (per es.
quando ci sono due o più parti interessate come avviene nei procedimenti di
opposizione, nullità e/o decadenza), cfr. Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 1,
Questioni di procedura.
Salvo diversamente disposto nei regolamenti o nelle specifiche sezioni della presente
Direttiva, di norma qualsiasi prima richiesta di proroga tempestivamente ricevuta viene
accolta indipendentemente dalla spiegazione fornita dalla parte richiedente la proroga.
Tuttavia, qualsiasi richiesta successiva di proroga dello stesso termine sarà rigettata, a
meno che la parte richiedente la proroga spieghi e motivi debitamente le “circostanze
eccezionali” che le hanno impedito di osservare sia il termine originario sia la prima
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proroga nonché la ragione per cui è necessaria un’ulteriore proroga. Spiegazioni
generiche, vaghe o comuni non giustificheranno una seconda proroga.
Per “circostanze eccezionali” si intendono eventi al di là del ragionevole controllo delle
parti.
La parte che richiede una proroga deve spiegare e motivare le circostanze eccezionali
che (a) le hanno impedito di compiere l’azione richiesta durante i due periodi
precedenti e (b) le impediscano tuttora di svolgerla, rendendo necessaria la
concessione di più tempo.
Esempi di motivazioni accettabili:

“Stiamo raccogliendo prove presso i canali di distribuzione in diversi Stati membri
/ presso tutti i nostri licenziatari / i nostri fornitori. Finora abbiamo acquisito
documenti da alcuni di questi ma, a causa della struttura commerciale
dell’azienda (come si evidenzia nel documento allegato), solo recentemente
abbiamo potuto metterci in contratto con gli altri”.

“Per dimostrare che il marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito
all’uso, all’inizio del periodo (in data X) abbiamo avviato delle indagini di mercato.
Il lavoro sul campo si è tuttavia concluso solo di recente (come si evidenzia nei
documenti allegati); di conseguenza rileviamo la necessità di una seconda
proroga per terminare l’analisi e preparare le osservazioni da trasmettere
all’Ufficio”.

Anche la morte è considerata una “circostanza eccezionale”. Lo stesso vale per
le malattie gravi, sempreché non fosse disponibile alcun valido sostituto.

Infine, tra le “circostanze eccezionali” si annoverano anche le situazioni di “forza
maggiore”. Per “forza maggiore” si intende una catastrofe naturale e inevitabile
che interrompa il corso previsto degli eventi, ivi compresi calamità naturali,
guerre, attentati terroristici ed eventi inevitabili che esulano dal controllo della
parte.
4.1.4
Prosecuzione del procedimento
Articolo 82 RMC
Comunicazione n. 6/05 del Presidente dell’Ufficio
Le espressioni “prosecuzione del procedimento” e “continuazione del procedimento”
sono equivalenti e sono utilizzate indistintamente nelle presenti Direttive.
L’articolo 82 RMC dispone l’applicabilità della prosecuzione del procedimento qualora i
termini non siano stati rispettati.
La comunicazione n. 6/05 del Presidente dell’Ufficio del 16/09/2005 sulla prosecuzione
del procedimento esplicita che l’articolo 82 RMC esclude una serie di termini previsti in
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taluni articoli del RMC. Fatte salve alcune eccezioni, la maggior parte di questi richiami
non richiede ulteriori spiegazioni.

Escludendo i termini di cui all’articolo 81 RMC, l’articolo 82 RMC intende evitare
la coesistenza di entrambi i mezzi di riparazione per uno stesso termine.

Escludendo i termini di cui all’articolo 112 RMC, l’articolo 82 RMC prescrive che
la disposizione sulla prosecuzione del procedimento non si applica al termine di
tre mesi per la presentazione di un’istanza di trasformazione e il pagamento della
relativa tassa. La medesima disposizione è applicabile a tutti gli altri termini fissati
dall’Ufficio nel corso di una procedura di trasformazione.

L’articolo 82 RMC esclude inoltre i termini previsti dagli articoli 41 e 42 RMC.
○
Il richiamo all’articolo 41 RMC deve essere interpretato nello stesso senso
dell’articolo 81, paragrafo 5, RMC. Pertanto, nel caso dell’articolo 41, RMC,
sono esclusi dalla prosecuzione del procedimento unicamente il termine
per presentare opposizione e quello per pagare la relativa tassa; ciò in
conformità del principio generale secondo il quale i termini che non si
applicano alla restitutio in integrum non sono applicabili neppure alla
prosecuzione del procedimento.
○
L’articolo 42, paragrafo 1, RMC, stabilisce che l’Ufficio fissa i termini entro i
quali le parti possono presentare le loro osservazioni nelle procedure di
opposizione. Sono quindi esclusi dalla prosecuzione del procedimento tutti i
termini fissati dall’Ufficio ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, RMC. In
particolare, sono esclusi tutti i termini concessi all’opponente ai sensi della
regola 19, REMC, per corroborare nel merito l’opposizione; il termine
concesso al richiedente ai sensi della regola 20, paragrafo 2, RMC, per
rispondere; il termine concesso all’opponente ai sensi della regola 20,
paragrafo 4, per la replica; infine, i termini per ogni ulteriore scambio di
osservazioni, se è stato consentito dall’Ufficio (decisione del 07/12/2011,
R 2463/2010-1, Pierre Robert/Pierre Robert).
Ai sensi della regola 50, paragrafo 1, seconda frase, REMC, l’esclusione di
tali termini (o di quelli corrispondenti) perdura anche in secondo grado,
dinanzi alle Commissioni di ricorso.
Nessuno degli altri termini applicabili alla procedura di opposizione è richiamato
nell’articolo 42, RMC; pertanto, nessuno di questi è escluso dalla prosecuzione
del procedimento. Ne deriva che l’Ufficio accoglierà la richiesta di prosecuzione
del procedimento per i seguenti termini:
○
il termine di cui all’articolo 119, paragrafo 6, RMC, e alla regola 16,
paragrafo 1, REMC, per la traduzione dell’atto di opposizione;
○
il termine di cui alla regola 17, paragrafo 4, REMC, per sanare irregolarità
che inficiano l’ammissibilità dell’opposizione;
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Modalità di comunicazione e termini

○
il termine di cui alla regola 22, paragrafo 1, REMC, entro cui il richiedente
può esigere che l’opponente fornisca la prova dell’utilizzazione del proprio
marchio anteriore;
○
il termine di cui alla regola 22, paragrafo 2, REMC, entro cui l’opponente
può presentare la prova dell’utilizzazione del proprio marchio anteriore;
○
il termine di cui alla regola 22, paragrafo 6, REMC, per presentare una
traduzione della prova dell’utilizzazione.
L’articolo 82, RMC, non esclude nessuno dei termini previsti per i procedimenti di
decadenza o di nullità.
La parte che richiede la prosecuzione del procedimento deve presentare la richiesta,
fatto salvo il versamento di una tassa ai sensi del RTMC, entro due mesi a decorrere
dalla scadenza del termine originario e compiere l’azione omessa entro questo
medesimo termine.
Questo termine di due mesi non può essere prorogato in alcun modo. Non sussistono
condizioni sostanziali da soddisfare, come ad esempio quando si richiede la restitutio
in integrum.
4.1.5
Restitutio in integrum
Una parte di un procedimento dinanzi all’Ufficio può essere reintegrata nei suoi diritti
(restitutio in integrum) se, pur avendo impiegato tutta la diligenza dovuta nelle
circostanze, non sia stata in grado di osservare un termine nei riguardi dell’Ufficio,
sempre che detta inosservanza abbia avuto come conseguenza diretta, a norma dei
regolamenti, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.
Per ulteriori informazioni cfr. Direttive, Parte A, Diposizioni generali, Sezione 8,
Restitutio in Integrum.
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