Parliamo di distanza dalle recinzioni da una strada provinciale. La

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Parliamo di distanza dalle recinzioni da una strada provinciale. La
Quesito
“Parliamo di distanza dalle recinzioni da una strada provinciale.
La mia abitazione dista circa 5m dal confine della strada principale inquadrata dal codice della
strada di tipo “C”; ci troviamo fuori dal centro abitato. Premesso che la casa esiste da tantissimo
tempo (>80 anni) vorrei realizzare , per la mia sicurezza e quindi per tutto il fronte dell’edificio,
una recinzione così costituita:
- muretto in c.a. dello spessore di 25 cm e alto 100 cm (appunto per la sicurezza contro eventuali
uscite di strada delle auto);
- ringhiera in ferro alta circa100 cm sopra il muretto per una altezza complessiva di circa 200cm.
Questa recinzione volevo installarla a d 1m dal confine stradale.
Agli uffici della viabilità provinciale mi hanno detto che tale recinzione deve essere collocata ad
almeno 3m dal confine e che non esiste deroga a quanto disposto dall’art. 16 del codice della
strada e dall’art. 26 del relativo regolamento di attuazione . Per installare la recinzione ad 1m dal
confine si deve porre una recinzione alta massimo 1m e installata sopra un cordolo di cemento di
massimo 30 cm di altezza (una recinzione così realizzata sicuramente non offre alcuna protezione
alla sicurezza della casa e dei suoi abitanti).
Ora vorrei sapere se esiste qualche parere, direttiva circolare o altro escamotage per poter
giustificare l’installazione della mia recinzione ad 1m (massimo 1,50m dal confine stradale. Non
so se esistono delle valide argomentazioni che mettano in gioco la sicurezza dell’edificio, oppure
se giustificare l’installazione facendola passare anche per barriera contro il rumore (in base alla
normativa sull’inquinamento acustico esistente).
In sostanza mi occorre un qualsiasi appoggio normativo per poter installare la recinzione (alta
2m) ad 1m dalla strada provinciale.
Normativa di riferimento
DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 (G.U. 18-5-1992, n. 114 - suppl.) (e s. m. e i.)
Nuovo codice della strada .
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 2004 N. 142 (G.U. 1-6-2004, n.
127) Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal
traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
FOGLIO N. 2/7
Risposta
L’art. 16 del nuovo codice della strada e l’art. 26 del suo regolamento di attuazione, in riferimento
alle fasce di rispetto stradali al di fuori dei centri abitati, stabiliscono quanto segue :
Art. 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati
• Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati
è vietato:
•
aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
•
costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade edificazioni di qualsiasi tipo e
materiale;
•
impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo
2, comma 2, nonche' alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali
vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai
centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici.
Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.
In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1
lettere b) e c), devesi aggiungere la area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli
allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal ponte di
intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il
terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
In corrispondenza e all'interno degli svincoli e' vietata la costruzione di ogni genere di manufatti
in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla
categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese. secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”
Norme di attuazione collegate
Art. 26 (Art. 16 Codice della strada)
(Fasce di rispetto fuori dai centri abitati)
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FOGLIO N. 3/7
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o
nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non puo' essere inferiore alla
profondita' dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non puo' essere inferiore a 3 m.
Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del Codice, le distanze dal confine
stradale, da rispettare nelle costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o
negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
•
60 m per strade di tipo A;
•
40 m per strade di tipo B;
•
30 m per strade di tipo C;
•
20 m per strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3,
comma 1, n. 52, del Codice;
•
10 m per le "strade vicinali" di tipo F.
Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del Codice, ma all'interno delle zone
previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto
strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano gia' esecutivi gli
strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove
costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti
fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
•
30 m per le strade di tipo A;
•
20 m per le strade di tipo B;
•
10 m per le strade di tipo C.
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o
ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non
possono essere inferiori a:
•
5 m per le strade di tipo A, B;
•
3 m per le strade di tipo C, F.
Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine
stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni
conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o
ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite
distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di
realizzazione.
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La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi
lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun
tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente
alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul
terreno non puo' essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non
superiori a 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari,
sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal
suolo.
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente
alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non puo' essere
inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul
terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se
impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.
Le prescrizioni contenute nei commi 1 e 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.
“
Le norme sono pertanto molto dettagliate e, a riguardo del caso in esame, precisano che :
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o
ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non
possono essere inferiori a 3 m per le strade di tipo C;
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente
alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul
terreno non puo' essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non
superiori a 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari,
sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal
suolo. “
Quanto sopra riportato conferma quindi le affermazioni dei tecnici della viabilità provinciale.
Inoltre purtroppo, dalle ricerche effettuate dal sottoscritto in ambito giurisprudenziale sono emerse
ulteriori conferme a tali vincoli, come è possibile evincere nelle sentenze tratte dal sito
www.ambientediritto.it , di seguito citate.
Urbanistica e edilizia - Costruzione di edifici prospettanti su strade pubbliche - Distanze da
rispettare - Codice della strada e PRG - Fronti continui di fabbricati. Il codice della strada si limita
a prevedere, in astratto, le caratteristiche strutturali e funzionali delle strade, mentre la
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classificazione in concreto dell’opera viaria risulta riservata dalla normativa primaria (e,
segnatamente, dagli artt. 13 e 36 d.lgs. n. 285/92) all’iniziativa provvedimentale dell’ente
proprietario; ciò non significa che quest’ultimo possa catalogare l’opera arbitrariamente ed in
attuazione di parametri difformi da quelli stabiliti dalla normativa primaria, ma che la
classificazione comunale può essere disattesa, o, meglio, annullata, solo in esito ad un giudizio di
legittimità governato dalle regole che presidiano la valutazione giurisdizionale degli atti
amministrativi e non anche sulla base di un apprezzamento sostanzialistico che prescinda del
tutto dalla considerazione della sua valenza provvedimentale e dall’analisi dei relativi margini di
discrezionalità riservati all’ente proprietario. (cfr. C.d.S. Sezione IV, richiamata dalla società
appellata, 10 maggio 2004, n. 2883). Nella specie trova applicazione la disciplina di PRG relativa
alle distanze da rispettare per la costruzione di edifici prospettanti su strade pubbliche; non senza
considerare, tra l’altro, che l’art. 8 delle NTA del PRG consente distanze minori dal nastro
stradale rispetto a quelle dalla stessa norma fissate, “nelle strade in cui sussistono già fronti
continui di fabbricati”. Pres. ELEFANTE - Est. BUONVINO - GRILLO ed altri (avv.
INFANTINO) c. Comune di REGGIO CALABRIA (avv. DE TOMMASI) ed altri (conf. con
motivazione differente TAR della Calabria, Sezione di Reggio Calabria, 25 ottobre 2001, n. 1022).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 1 marzo 2005 (c.c. 16 novembre 2004), Sentenza n. 776
Le norme sulle distanze in materia urbanistica di cui agli articoli 19 l. 06.08.1967 n. 765 e 4 d.m.
01.04.1968 -le quali prescrivono che le distanze minime a protezione del nastro stradale debbono
osservarsi nell'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati- hanno lo scopo di garantire la
sicurezza della circolazione stradale nei confronti di quanti transitano sulle strade o passano
nelle immediate vicinanze ovvero in queste abitano od operano. Pertanto, esse impongono
all'attività edificatoria un vincolo (ontologico e funzionale) d'assoluta inedificabilità la cui
applicazione costituisce puntuale esecuzione dell'art. 33 l. 28.02.1985 n. 47.La Sezione condivide
l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “le norme sulle distanze in materia urbanistica di cui
agli articoli 19 l. 06.08.1967 n. 765 e 4 d.m. 01.04.1968 -le quali prescrivono che le distanze
minime a protezione del nastro stradale debbono osservarsi nell'edificazione fuori del perimetro dei
centri abitati- hanno lo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale nei confronti di
quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze ovvero in queste abitano od
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operano. Pertanto, esse impongono all'attività edificatoria un vincolo (ontologico e funzionale)
d'assoluta inedificabilità la cui applicazione costituisce puntuale esecuzione dell'art. 33 l.
28.02.1985 n. 47 (cfr. TAR Puglia Bari, sez. II, 08.01.2003 n. 20)" (TAR Roma-Latina, Sez. I,
sentenza 15.12.2010 n. 1981 - link a www.giustizia-amministrativa.it).
Vincolo di rispetto stradale - Vincolo di inedificabilità assoluta - Sussiste. In merito al vincolo di
rispetto stradale l'esistenza di limiti di edificazione da rispettare con riferimento al nastro stradale,
tanto fuori del centro abitato che nell'ambito di quest'ultimo, deriva direttamente dalla normativa
del codice della Strada (art. 16, 17 e 18 d.lgs. 285/2002) e del suo Regolamento di attuazione) ed ha
natura cogente in quanto finalizzata alla tutela della sicurezza del traffico (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 26.01.2010 n. 178 – dal sito:
www.giustizia-amministrativa.it).
Non si ravvisa pertanto la possibilità di eludere in qualche modo la norma prima riportata, dal
momento che, a quanto risulta al sottoscritto, non vi sono deroghe a quanto prescritto.
In merito alla sicurezza per l’edificio ed i suoi abitanti , si ritiene che, in linea teorica, una barriera
posta a maggiore distanza dallo stabile possa considerarsi più sicura in caso di collisione: in tale
circostanza infatti , l’espulsione di porzioni di muretto o di recinzione (eventualmente provocate
dall’urto) verrebbero proiettate ad una maggiore distanza dall’edificio. Tale considerazione di
carattere generale potrebbe essere applicata in tutte le situazioni simili a quella in oggetto: in parole
povere, occorrerebbe modificare la norma consentendo la edificazione, in prossimità degli edifici, di
barriere protettive poste ad una distanza minore di 3 m dal confine stradale, ma attualmente, come
già detto, non esistono deroghe.
In merito all’aspetto riguardante le barriere acustiche, occorre verificare nel piano di zonizzazione
acustica comunale i limiti da rispettare nella zona in cui si trova l’abitazione in oggetto. La
documentazione comunale dovrebbe anche contemplare delle relazioni tecniche con indicazione dei
dati rilevati nelle diverse zone del Comune. Se non vi sono dati sufficienti (e il rumore
effettivamente è percepibile e fastidioso dall’abitazione), possono essere effettuati dei rilievi
fonometrici incaricando un tecnico specializzato, che permettano di confrontare il grado di
rumorosità registrato con i valori limite del piano di zonizzazione acustica comunale. Nel caso in
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cui, tali valori risultassero superiori a quelli limite, sarebbe possibile fare richiesta di
predisposizione di pannelli fonoassorbenti in prossimità del bordo stradale, ai sensi del DPR
142/2004. Come è possibile evincere dal documento riportato in allegato, le barriere antirumore
vengono poste vicino al confine stradale perché in tal modo risultano più efficaci per contenere il
rumore generato dai mezzi di trasporto.
Se effettivamente dunque, risultasse un livello di rumorosità superiore al consentito, potrebbe essere
presentata una richiesta agli uffici Comunali e Provinciali , di predisposizione di barriera
antirumore, corredata della documentazione tecnica necessaria ai sensi di legge (analisi
strutturali,valutazioni acustiche, studi relativi ad impatto ambientale ecc..). Ovviamente non si potrà
dar corso ad alcuna opera senza la preventiva autorizzazione da parte degli Enti preposti.
La Praxis Sviluppo Informazione S.p.A. si manleva da un uso improprio della presente risposta
(anche per quanto riguarda la documentazione scaricata da Internet) predisposta sulla base delle sole
informazioni disponibili nel testo del quesito.
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