PGT di Milano - Circolare ai soci - ASPESI

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PGT di Milano - Circolare ai soci - ASPESI
SPETTABILE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MILANO
DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE
Oggetto: Piano di Governo del Territorio
La sottoscritta Associazione
ASPESI
-
ASSOCIAZIONE TRA SOCIETÀ DI
PROMOZIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE,
con sede a Milano, in piazza Diaz
n. 1, cod. fisc. 97135100150, in persona del proprio Presidente, signor
Federico Filippo Oriana, nato a Genova il 4 agosto 1952 e domiciliato per la
carica a Milano in Piazza Diaz, 1, cod. fisc. RNO FRC 52M04 D969K,
VISTO
il Piano di Governo del Territorio adottato in forza della delibera del
consiglio comunale n. 25 del 13/14 luglio 2010, ai sensi dell’articolo 13
della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, inoltra le presenti
OSSERVAZIONI
La scrivente Associazione è stata costituita nel 1993 per riunire e
rappresentare Società o Gruppi che si occupano istituzionalmente di
promozione e di sviluppo immobiliare.
Nel corso di questi anni ha quindi maturato nel settore una solida
esperienza, che ritiene doveroso mettere a disposizione della Comunità
milanese in occasione di uno dei momenti fondamentali della vita
amministrativa della Città: la definizione del futuro assetto urbanistico del
territorio.
a) L’articolo 6 del Piano delle Regole - Uno degli obiettivi fondamentali
perseguiti dall’Amministrazione comunale attraverso il Piano di Governo
del Territorio è costituito dal risparmio di una risorsa limitata come il suolo.
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A tal fine il PGT tende a promuovere e favorire il riuso delle aree già
edificate ed urbanizzate mediante la sostituzione ed il rinnovamento del
patrimonio immobiliare esistente dismesso, degradato o comunque non più
adatto a soddisfare le esigenze del mercato.
Ovviamente la realizzazione di interventi di sostituzione e rinnovamento
risulterebbe sostanzialmente impossibile, laddove la loro realizzazione fosse
soggetta al rispetto del rigoroso indice di utilizzazione territoriale unico pari
a 0,5 mq./mq., imposto dall’articolo 6 delle norme di attuazione del Piano
delle Regole.
Nella consapevolezza di ciò il medesimo articolo 6 dispone, al secondo
comma, che “sono sempre fatte salve le S.l.p. esistenti, regolarmente
assentite e per le rispettive destinazioni d’uso, anche in caso di sostituzione
tramite demolizione e ricostruzione”.
Tale disposizione, però, desta perplessità almeno sotto due profili.
a.1) Anzitutto l’espressione “per le rispettive destinazioni d’uso” lascia
intendere che la norma poc’anzi riportata possa essere applicata agli
“interventi di sostituzione edilizia tramite demolizione e ricostruzione”,
solamente qualora il nuovo edificio mantenga la stessa destinazione d’uso di
quello demolito.
Da ciò consegue che l’efficacia di tale norma risulta considerevolmente
circoscritta, in quanto di fatto la sua applicazione viene preclusa proprio con
riferimento agli insediamenti che più meritano di essere rinnovati, vale a
dire gli insediamenti produttivi dismessi: è infatti assolutamente
impensabile, oggi come oggi ma anche in un prevedibile futuro, che un
operatore demolisca un edificio produttivo dismesso (assumendosi tutti i
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conseguenti oneri economici), solamente per realizzare un nuovo edificio
produttivo di uguali dimensioni.
Affinché l’obiettivo di risparmiare suolo promuovendo e favorendo il riuso
delle aree già edificate mediante la sostituzione ed il rinnovamento del patrimonio immobiliare esistente venga effettivamente realizzato, si ritiene quindi necessario che l’articolo 6, secondo comma, del Piano delle Regole venga
modificato eliminando le parole “e per le rispettive destinazioni d’uso”.
È appena il caso di rilevare che dall’accoglimento di tale proposta la
Comunità locale potrà trarre non solo un importante vantaggio urbanistico,
ma anche un beneficio economico non indifferente: la nuova formulazione
dell’articolo 6, infatti, permetterà di realizzare nelle zone già urbanizzate
una gamma di interventi molto più ampia di quella consentita dall’attuale
testo della norma, e quindi il Comune potrà incassare a titolo di contributo
di costruzione somme considerevoli, alle quali evidentemente sarebbe
costretto a rinunciare qualora tale articolo rimanesse inalterato.
a.2) Come tutti i nuovi strumenti urbanistici, il PGT deve disciplinare solo i
futuri interventi edilizi, e quindi non deve comportare conseguenze
giuridiche dirette su iniziative edificatorie relativamente alle quali, prima
della sua adozione, siano già stati rilasciati permessi di costruire, oppure
siano venuti ad esistenza titoli abilitativi per effetto della presentazione di
denunce di inizio di attività.
In base alle regole vigenti, tuttavia, dopo la sua adozione è preclusa la
possibilità di approvare varianti essenziali a tali titoli, nel caso in cui i
relativi progetti non siano rispettosi dell’indice di utilizzazione territoriale
stabilito per l’area di intervento dal Piano delle Regole.
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Ciò può comportare conseguenze pregiudizievoli a danno non solo degli
operatori interessati (i quali in questo caso si vedono costretti a dare
attuazione a progetti redatti anche anni prima, divenuti obsoleti nel corso del
procedimento di rilascio dei relativi titoli abilitativi), ma anche della stessa
Comunità locale (in quanto viene ad essere impedita la realizzazione di
varianti migliorative e più coerenti con la nuova disciplina urbanistica,
rispetto ai progetti approvati prima dell’adozione del PGT).
Queste conseguenze pregiudizievoli non si verificherebbero se il secondo
comma dell’articolo 6 in esame venisse aggiornato, prevedendo che si
considera esistente anche la S.l.p. delle costruzioni autorizzate in forza di
titoli abilitativi rilasciati o comunque venuti ad esistenza prima della data di
adozione del Piano delle Regole, ancorché non siano state ancora realizzate,
e precisando che in tale eventualità è consentito eseguire detti lavori in
variante anche essenziale al progetto approvato, pure con riferimento alla
destinazione d’uso.
b) L’articolo 10 del Piano delle Regole - In applicazione dell’articolo 11
della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, l’articolo 10 del Piano delle
Regole prevede specifici incentivi finalizzati a promuovere l’edilizia
bioclimatica ed il risparmio energetico.
A tal fine esso contempla due tipi di incentivo:
a) al terzo comma prevede una “maggiorazione dell’indice edificatorio
attribuito all’area fino al massimo del 12% della s.l.p.”;
b) al quarto comma prevede “l’incremento del 5% della S.l.p. esistente”.
Il primo incentivo è riservato agli interventi di nuova costruzione, di
ristrutturazione e di sostituzione edilizia, che presentino livelli di
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ecosostenibilità maggiori di quelli che verranno prescritti dal futuro
regolamento edilizio; il secondo invece è riservato agli interventi di
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo finalizzati
al miglioramento dell’efficienza energetica di interi edifici, che rispettino
tutti i requisiti a tal fine indicati dal futuro regolamento edilizio e che
vengano realizzati entro cinque anni dalla data di approvazione del PGT.
Ciò
premesso,
anche
questa
disposizione
appare
suscettibile
di
considerevoli miglioramenti.
b.1) Anzitutto non si può fare a meno di rilevare che allo stato non è
possibile valutare compiutamente l’effettiva portata della disciplina dettata
dall’articolo 10, e quindi la sua coerenza e la sua effettiva efficacia, in
quanto la concreta applicazione di tale disciplina dipende dalle previsioni
del futuro Regolamento edilizio che allo stato non esiste, che non è dato
sapere quando entrerà in vigore, ed il cui contenuto è per forza di cose
sconosciuto non essendo possibile prevedere il contenuto di un atto che non
abbia ancora concluso (ed anzi, neppure iniziato) il proprio iter di
approvazione.
b.2) Nel caso di interventi di ristrutturazione e di sostituzione edilizia la
normativa dettata dal terzo comma dell’articolo 10 risulterà di fatto
inefficace, tutte le volte in cui gli edifici esistenti da ristrutturare o da
demolire abbiano di per sé un volume maggiore di quello che sarebbe
realizzabile in forza dell’indice edificatorio debitamente maggiorato.
In tutti questi casi, infatti, è comunque possibile realizzare un volume pari a
quello esistente (di per sé maggiore di quella edificabile applicando
l’incentivo previsto dal citato terzo comma), anche senza raggiungere
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particolari livelli di ecosostenibilità.
b.3) Non appare ragionevole, comunque, limitare a soli cinque anni
l’applicazione dell’incentivo previsto dal quarto comma.
Da un lato infatti può rivelarsi difficile, soprattutto in una contingenza
economica come quella che il Paese sta attraversando, reperire in un lasso di
tempo alquanto breve le risorse necessarie per realizzare interventi
dispendiosi come quelli previsti dalla norma in esame, tanto più che di fatto
tale norma non potrà essere concretamente applicata fino a quando non sarà
stato approvato il nuovo regolamento edilizio.
D’altro lato non va dimenticato che il più delle volte detti interventi devono
essere eseguiti su edifici di proprietà condominiale e che pertanto, tenuto
conto anche dei problemi economici di cui si è poc’anzi fatto cenno, per i
proprietari può essere difficile, ed in alcuni casi addirittura impossibile,
raggiungere entro il predetto termine di cinque anni gli accordi necessari per
procedere alla loro realizzazione.
Del resto non vi è alcuna ragione per limitare nel tempo l’applicazione di un
incentivo finalizzato a migliorare la qualità del patrimonio edilizio dal punto
di vista del risparmio energetico.
Da ultimo, va osservato che sarebbe censurabile dal punto di vista della
legittimità una disciplina che illogicamente riservasse il medesimo
trattamento a fattispecie oggettivamente diverse, o viceversa riservasse
trattamenti differenziati a fattispecie sostanzialmente identiche.
Appare quindi opportuno che il testo dell’articolo 10 del Piano delle Regole
venga aggiornato, al fine di eliminare le incongruenze fin qui evidenziate.
c) L’articolo 11 del Piano delle Regole - Il primo comma di questo
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articolo, nel regolare le modalità di attuazione degli interventi ammessi dal
Piano delle Regole, stabilisce alla lettera “d” che è necessario il ricorso ai
piani attuativi di iniziativa sia pubblica che privata o mista, “in ogni caso in
cui l’indice fondiario (If) superi il limite di 7 mc/mq”.
Così scritta la norma appare alquanto approssimativa, in quanto finisce per
assoggettare alla preventiva approvazione di un piano attuativo anche gli
interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo,
e perfino di manutenzione straordinaria e ordinaria, laddove essi vengano
eseguiti in edifici esistenti il cui volume sia maggiore di quello realizzabile
in applicazione dell’indice fondiario di 7 mc./mq.
Ciò sarebbe evidentemente assurdo per cui, anche allo scopo di evitare che
sorgano contestazioni in sede applicativa, appare senz’altro opportuno che il
testo della norma venga adeguatamente aggiornato, escludendo la necessità
di ricorrere alla predisposizione di un piano attuativo per la realizzazione
degli interventi di cui sopra.
d) L’articolo 27 del Piano delle Regole - Il primo comma, lettera “b”, di
questo articolo stabilisce che nei Nuclei di Antica Formazione è necessario
ricorrere al permesso di costruire convenzionato regolato dal precedente
articolo 11, nel caso in cui si preveda l’insediamento di “medie strutture di
vendita di grado inferiore e medie strutture di vendita di grado superiore,
anche organizzate in forma unitaria”.
Questa norma appare però eccessivamente penalizzante, nel caso in cui tale
insediamento avvenga mediante accorpamento di spazi commerciali
compresi in edifici esistenti alla data di adozione del PGT, per effetto di
opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo,
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o di ristrutturazione edilizia: in questi casi, infatti, l’esigenza di utilizzare il
patrimonio edilizio esistente nel modo più rispondente alle esigenze del
mercato rende senz’altro preferibile il ricorso alla modalità di intervento
diretta.
Appare quindi opportuno che l’articolo 27 del Piano delle Regole venga
aggiornato in tal senso.
e) L’articolo 8 del Piano dei Servizi - Il terzo comma di questo articolo
stabilisce che “qualora i servizi alla persona siano realizzati su aree o in
edifici di proprietà privata, il diritto edificatorio o la volumetria di cui al
comma precedente [0,5 mq./mq. ovvero pari all’edificato esistente, se
superiore], possono essere liberamente utilizzati, in tutto o in parte, sull’area
stessa ovvero ceduti, in tutto o in parte …”, dopo di che precisa che, “in
caso di cessazione del servizio, l’area o l’edificio riassumono la
destinazione d’uso prevista dal Piano delle Regole, sempreché si provveda
alla acquisizione dei diritti edificatori alienati”, e quindi conclude che
“qualora, entro un anno dalla cessazione, a ciò non si dia luogo, ovvero non
si provveda a demolire quanto realizzato, la demolizione avverrà a cura del
Comune …”.
Se da un lato quest’ultima disposizione appare in generale giustificata,
dall’altro il termine di un anno ivi previsto si appalesa sicuramente troppo
breve: può infatti accadere che la cessazione dell’attività dipenda da fatti
estranei alla volontà del proprietario dell’immobile, per esempio
allorquando insorga un contenzioso con il gestore del servizio oppure
quest’ultimo incorra in un dissesto finanziario, oppure può accadere che
nell’arco di un anno risulti estremamente difficoltoso, ed in alcuni casi
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addirittura impossibile, reperire un nuovo gestore.
Appare quindi opportuno che il termine di un anno previsto dalla norma in
esame venga elevato a cinque anni.
f) L’articolo 9 del Piano dei Servizi - Il primo comma di questo articolo
stabilisce che, “nel Tessuto Urbano Consolidato, gli interventi di nuova
costruzione non assoggettati a pianificazione attuativa, comportano la
corresponsione di una dotazione per servizi pari a 1 mq per ogni mq di S.l.p.
edificata in eccedenza rispetto all’esistente o a quella realizzabile con
applicazione dell’indice di 0,5 mq/mq”.
La disposizione però non tiene conto del fatto che tale eccedenza può
conseguire anche all’applicazione degli incentivi che l’articolo 10 del Piano
delle Regole prevede espressamente per “promuovere il miglioramento del
bilancio energetico della città e la riduzione delle emissioni inquinanti
attraverso l’uso razionale dell’energia e delle risorse idriche e lo sviluppo
delle fonti rinnovabili nonché la promozione dell’edilizia ecosostenibile e il
miglioramento delle condizioni di comfort interno del patrimonio edilizio”.
In questi casi, imporre la cessione delle aree per servizi può rendere troppo
dispendiosi gli interventi previsti dal citato articolo 10, e quindi può
disincentivarne la realizzazione.
Considerato che gli obiettivi perseguiti da detto articolo hanno
un’importanza fondamentale per il futuro della Città, appare quindi
opportuno che l’articolo 9 del Piano dei Servizi venga aggiornato,
escludendo nei casi predetti l’obbligo di corrispondere la dotazione per
servizi ivi prevista.
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Il settore ricettivo
Il presupposto alla base delle osservazioni qui presentate è la valorizzazione
delle strutture ricettive della metropoli milanese, che, come emerge da
svariate indagini condotte di recente (vedasi il Rapporto sul turismo a
Milano redatto dalla IULM per conto della CCIAA Milano), soffrono da
alcuni anni di mancanza di redditività per svariati motivi.
Si ipotizza che per favorire tale redditività sia opportuno adottare alcuni
criteri:
1. incrementare la disponibilità media del numero di camere delle unità
ricettive (sia quelle esistenti che quelle da realizzare);
2. incrementare i servizi accessori pertinenziali delle strutture ricettive;
3. favorire l’accesso agli esterni per alcuni servizi interni alle strutture.
Si evidenzia inoltre un aspetto connesso all’Expo 2015.
L’articolo 4 del Piano delle Regole. Si richiede che non vengano
computate in termini di calcoli volumetrici, tutte le superfici destinate al
funzionamento della struttura ricettiva e non solo quella quota parte
determinata dalle attuali normative legate alla classificazione alberghiera.
Emerge infatti, dall’analisi del comparto, che tali normative risultano in
taluni casi poco aderenti al contesto internazionale (al quale Milano deve
forzatamente riferirsi) e pertanto spesso le pertinenze (hall, sale conferenze,
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business
rooms,
….etc.)
richieste
dalle
catene
internazionali
(o
semplicemente necessarie o utili per il miglior funzionamento delle
strutture) occupano spazi di gran lunga superiori a quanto richiesto come
standard minimo. Poter disporre della cubatura destinata a tali pertinenze
per realizzare più camere potrebbe aiutare le strutture ricettive a proporsi
meglio al mercato.
Si richiede pertanto che, relativamente alle strutture ricettive, venga
ridefinito il disposto dell'art. 4, comma 6, lett. b, in merito agli spazi da
computare nella SLP, ovvero a quali aree debbano essere escluse dal
computo in quanto complementari e/o accessorie rispetto alla destinazione
principale e necessarie ad offrire un servizio più completo e più ampio alla
clientela e all'utenza. A nostro avviso la volumetria dovrebbe essere
computata esclusivamente sulle aree destinate all’ospitalità pura, ovvero alle
sole camere (e relativi percorsi di distribuzione, sia verticali che orizzontali)
A completamento di quanto sopra previsto, le destinazioni e le funzioni
accessorie all'attività principale già sopra richiamate ammesse e consentite
si configurerebbero, appunto, come servizi di supporto all’attività
principale, quali ad esempio:
•
Sale per conferenze e per convegni e Sale riunioni (anche di piccola
dimensione);
•
Sale per mostre ed esposizioni;
•
Internet Point e Business Room
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•
Aree destinate all’assistenza ai più piccoli (baby-sitting);
•
Aree destinate al tempo libero (sale TV, sale gioco);
•
…………..
Se per tali aree non si dovesse computare la volumetria, potrebbero essere
“progettate” in funzione esclusiva della loro utilità a valorizzare l’attività
principale (ovvero quella ricettiva) rendendola più attraente e competitiva.
Infine, si ipotizza l’apertura anche al pubblico, non ospite, delle medesime
pertinenze della struttura ricettiva, in quanto tali attività sono comunque
marginali e secondarie rispetto a quella principale. Se è vero che le sale
riunioni sono per definizione aperte anche agli ospiti esterni, non si
comprende perché debbano essere posti (salvo specifici casi) ostacoli in tal
senso ad altre pertinenze come ad esempio la ristorazione o le aree dedicate
al fitness (SPA, palestre, .. etc.).
Piano dei Servizi. Il Capitolo 6. Il catalogo della ricognizione
dell’offerta dei servizi. Appare utile portare nuovamente all’attenzione di
codesta amministrazione le problematiche inerenti la ricettività prevista per
la manifestazioni connesse all’EXPO 2015. Se verrà recepita l’osservazione
di cui sopra, la città potrà disporre ragionevolmente in breve tempo di un
maggior numero di camere da letto per il futuro che potranno essere
considerate patrimonio ricettivo permanente. Allo stato attuale la città
sembrerebbe però non necessitare di tale incremento che però, se
concentrato nelle strutture esistenti, potrà comunque essere assorbito
agevolmente dalla domanda.
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Nel caso dell’Expo invece si va incontro ad una domanda puntale che va
risolta diversamente.
Una delle ipotesi già a suo tempo presentata e discussa, è rappresentata dai
Residence (Residenze Turistico Alberghiere) che sembrano essere la
soluzione più adatta per l’occasione e che più facilmente possono poi essere
ricollocate nell’ambito di una “residenza sociale” del tutto simile a quella
prevista per il SOCIAL HOUSING. Nella fattispecie, la particolare
conformazione delle RTA (appartamenti monolocali o bilocali mediamente
di piccole dimensioni ma con servizi accessori centralizzati quali la hall, il
servizio bar, le sale per aggregazione, … etc.) può essere considerata ideale
per ospitare a titolo stanziale, in un secondo tempo, STUDENTI, ANZIANI,
GIOVANI COPPIE, .. etc.
Al proposito si ritiene che le strutture ricettive come sopra identificate
debbano rientrare tra quelle esenti da cubatura in quanto espressamente
dedicate ai servizi sociali e quindi (dopo averne determinato con chiarezza
funzioni e destinazioni future), dovrebbero essere inserite fra quelle previste
nel Capitolo 6 – Offerta dei Servizi – .
Alla luce di tutto quanto precede, pertanto, la sottoscritta Associazione
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CHIEDE
che codesta Amministrazione, in sede di approvazione del Piano di
Governo del Territorio:
a.1) aggiorni l’articolo 6, secondo comma, del Piano delle Regole
eliminando le parole “e per le rispettive destinazioni d’uso”;
a.2) aggiorni l’articolo 6 delle norme del Piano delle Regole, inserendo
dopo il secondo comma il seguente comma 2.bis: “Ai fini
dell’applicazione del precedente comma, si considera esistente anche la
S.l.p. delle costruzioni autorizzate in forza di titoli abilitativi rilasciati o
comunque venuti ad esistenza prima della data di adozione del Piano
delle Regole, ancorché non siano state ancora realizzate, purché i
relativi lavori vengano eseguiti e completati nei termini di validità del
relativo titolo abilitativo, eventualmente prorogati ai sensi dell’articolo
15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. È consentito eseguire detti lavori in
variante anche essenziale al progetto approvato, anche con riferimento
alla destinazione d’uso; in quest’ultimo caso andranno integrate le
dotazioni di aree di standard, nelle ipotesi e secondo le modalità
previste dall’articolo 9.3 delle norme del Piano dei Servizi”;
b.1) aggiorni come segue il terzo comma dell’articolo 10 del Piano delle
Regole: “Gli interventi di nuova costruzione devono raggiungere il
livello di ecosostenibilità minimo definito dal Regolamento Edilizio;
eventuali
livelli
di
maggiore
prestazione
determinano
una
proporzionale maggiorazione dell’indice edificatorio attribuito all’area
fino al massimo del 12% della s.l.p.”;
b.2) aggiorni come segue il quarto comma dell’articolo 10 del Piano
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delle Regole: “Per le opere di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo finalizzate al miglioramento dell’efficienza
energetica, che riguardino interi edifici esistenti e che rispettino tutti i
requisiti a tal fine indicati dal Regolamento Edilizio, è riconosciuto
l’incremento del 5% della S.l.p. esistente”;
b.3) dopo il quinto comma dell’articolo 10 del Piano delle Regole
inserisca il seguente sesto comma: “Gli interventi di ristrutturazione e
quelli di sostituzione edilizia devono raggiungere il livello di
ecosostenibilità minimo definito dal Regolamento Edilizio; nel caso in
cui l’intervento permetta di raggiungere livelli di maggiore prestazione,
il proprietario può usufruire, a sua scelta, dell’incentivo previsto dal
terzo comma oppure, in alternativa, dell’incentivo regolato dal quarto e
dal quinto comma”;
c) aggiorni come segue l’articolo 11, primo comma, lettera “d”, punto ii
del Piano delle Regole: “in ogni caso in cui l’indice fondiario (If) superi
il limite di 7 mc/mq, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione,
di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia
degli edifici esistenti”;
d.1) aggiorni come segue l’articolo 27, primo comma, lettera “b”, del
Piano delle Regole: “medie strutture di vendita di grado inferiore e
medie strutture di vendita di grado superiore, anche organizzate in
forma unitaria, con Permesso di costruire convenzionato”;
d.2) inserisca nell’articolo 27, primo comma, del Piano delle Regole la
seguente lettera “b.1”: “fermo restando il ricorso, per le medie
strutture di vendita di grado inferiore, alla modalità diretta nel caso in
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cui l’insediamento di tali strutture avvenga mediante accorpamento di
spazi commerciali compresi in edifici esistenti alla data di adozione del
PGT, per effetto di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo, o di ristrutturazione edilizia. [Da 601 a 1500
mq. di sv]”;
e) elevi a cinque anni il termine di un anno previsto dall’articolo 8,
terzo comma, ultimo periodo, del Piano dei Servizi;
f) aggiorni come segue l’articolo 9, primo comma, del Piano dei Servizi:
“Nel Tessuto Urbano Consolidato, gli interventi di nuova costruzione
non
assoggettati
a
pianificazione
attuativa,
comportano
la
corresponsione di una dotazione per servizi pari a 1 mq per ogni mq di
S.l.p. edificata in eccedenza rispetto all’esistente o a quella realizzabile
con applicazione dell’indice di 0,5 mq/mq, eccettuati i casi in cui tale
eccedenza consegua all’applicazione degli incentivi previsti dall’articolo
10 del Piano delle Regole”.
1) ridefinisca il disposto dell'art. 4, comma 6, lett. b, del Piano delle
Regole, in merito agli spazi da computare nella SLP, ovvero a quali
aree debbano essere escluse dal computo in quanto complementari e/o
accessorie rispetto alla destinazione principale e necessarie ad offrire
un servizio più completo e più ampio alla clientela e all'utenza. A nostro
avviso la volumetria dovrebbe essere computata esclusivamente sulle
aree destinate all’ospitalità pura, ovvero alle sole camere (e relativi
percorsi di distribuzione, sia verticali che orizzontali)
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2) inserisca le R.T.A. (Residenze Turistico Alberghiere) destinate alla
ricettività legata all’Expo 2015 e che verranno individuate con specifica
convenzione tra le strutture previste nel Capitolo 6 del Piano dei Servizi
– il catalogo della ricognizione dell’offerta dei servizi – , ovvero tra
quelle esenti da cubatura in quanto espressamente dedicate ai servizi
sociali.
Si allegano i modelli comunali.
Milano, 12 novembre 2010
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