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Scienze e Tecnologie per la conservazione delle
foreste e della natura
Conservazione e Restauro dell’Ambiente Forestale e Difesa
del Suolo
Cantieri forestali
parte quarta
Come progettare, dirigere e collaudare i cantieri
forestali
Docente: Dott. Rodolfo Picchio
Università degli Studi della Tuscia, D.A.F.N.E.
Tel. 0761357400; fax 0761357250; e-mail: [email protected]; web site: www.meccanizzazioneforestale.org
Sospensione e ripresa dei lavori
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d’arte, il direttore dei lavori ne ordina la
sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna.
Certificato di ultimazione dei lavori
In esito a formale comunicazione dell’appaltatore di intervenuta
ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari
accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo
alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare,
seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
Relazione finale dei lavori
Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui
sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata
soggetta.
Il collaudo e la vigilanza dei lavori
Nomina del collaudatore
Le stazioni appaltanti entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori,
ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso
d’opera, attribuiscono l’incarico del collaudo a soggetti di specifica
qualificazione professionale.
Nell’ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei
necessari requisiti, l’incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni.
Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e
procuratori dello Stato;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro
autonomo o subordinato con l’appaltatore o con i subappaltatori dei lavori
da collaudare;
Il collaudo e la vigilanza dei lavori
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo,
progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei
lavori da collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di
controllo nei riguardi dell’intervento da collaudare.
Nel caso dei lavori che richiedono l’apporto di più professionalità diverse
in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo
è affidato ad una commissione composta da 3 membri di cui uno assume
la funzione di presidente.
Il collaudo e la vigilanza dei lavori
Sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province
autonome elenchi dei collaudatori. Agli elenchi possono essere iscritti, su
domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione, distinti
per specializzazione e competenza professionale, i soggetti in possesso
dei necessari requisiti. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento
dell’incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e,
limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in
geologia, scienze agrarie e forestali, l’abilitazione all’esercizio della
professione nonché l’iscrizione da almeno 5 anni nel rispettivo albo
professionale.
Scopi del collaudo
Il collaudo ha lo scopo di:
•verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola
d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del
contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi
debitamente approvati;
•verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi
corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni,
forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e
delle provviste;
Scopi del collaudo
•verifiche tecniche previste dalle leggi di settore;
•esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta
una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di
contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente
regolamento.
Il collaudo delle opere pubbliche è obbligatorio. Mentre nelle opere private
viene di norma eseguito solo quando è espressamente richiesto da norme
ad hoc o quando è richiesto dalle parti.
Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei
lavori.
Processo verbale di visita
All’organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla relazione
e conto finale del D.L., trasmette:
a) la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi
allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e
suppletive con le relative approvazioni intervenute;
b) l’originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal
presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero
richieste dall’organo suddetto.
Processo verbale di visita
Esaminati i documenti acquisiti, l’organo di collaudo fissa il giorno della
visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne dà
tempestivo avviso all’appaltatore, al direttore dei lavori, al personale
incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove
necessario, agli eventuali incaricati dell’assistenza giornaliera dei lavori,
affinché intervengano alle visite di collaudo. Il direttore dei lavori ha
l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le
seguenti indicazioni:
a) la località e la provincia;
Processo verbale di visita
b) il titolo dell’opera o del lavoro;
c) l’importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle
rispettive loro approvazioni;
e) l’importo delle somme autorizzate;
f) le generalità dell’ appaltatore;
g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di
ultimazione dei lavori;
Processo verbale di visita
h) il tempo prescritto per l’esecuzione, con l’indicazione delle eventuali
proroghe;
i) la data e l’importo del conto finale;
l) la data di nomina dell’organo di collaudo e le generalità del collaudatore
o dei collaudatori;
m) i giorni della visita di collaudo;
n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati,
non sono intervenuti.
Processo verbale di visita
I processi verbali relativi ad i collaudi eseguiti in corso d’opera, oltre che
dall’organo di collaudo e dall’appaltatore, sono firmati dal direttore dei
lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e da
chiunque intervenuto. È inoltre firmato da quegli assistenti la cui
testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti
di taluni lavori.
Relazione
L’organo di collaudo redige un’apposita relazione in cui raffronta i dati di
fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle
varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie
considerazioni sul modo con cui l’impresa ha osservato le prescrizioni
contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale
relazione l’organo di collaudo espone in forma particolareggiata:
a) se il lavoro sia collaudabile, ossia se l’esecuzione dei lavori sia stata
tale da rendere il lavoro accettabile; in caso contrario, riscontrandosi nella
visita di collaudo difetti o mancanze gravi, viene rifiutata l’emissione del
certificato di collaudo;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
Relazione
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale, in caso di discordanza fra
la contabilità e lo stato di fatto;
e) il credito liquido dell’appaltatore.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve
tempo, l’organo di collaudo prescrive pacificamente le lavorazioni da
eseguire, assegnando all’appaltatore un termine; il certificato di collaudo
non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei
lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che
l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni
prescrittigli, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere
direttamente alla relativa verifica.