(Microsoft PowerPoint - 4\) Lezione 10-15 B.C.12-13

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(Microsoft PowerPoint - 4\) Lezione 10-15 B.C.12-13
Università degli Studi di Siena
Prof.ssa Anna Paris
Anno accademico 2012-2013
Il procedimento del consolidamento
Le differenze di consolidamento
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Il procedimento di consolidamento
a) individuazione delle imprese da consolidare
(cons. integralmente), da consolidare
proporzionalmente e da valutare con il
metodo del patrimonio netto; (individuazione
della mappa di gruppo e/o dell’area di
consolidamento)
b) predisposizione al consolidamento dei bilanci
delle imprese in precedenza individuate;
(operazioni preliminari al consolidamento)
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Il procedimento di consolidamento
c) consolidamento in senso stretto;
d) redazione del bilancio consolidato.
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Il procedimento di consolidamento
a) Individuazione della:
1) MAPPA DI GRUPPO
insieme delle imprese controllate (dirette
e indirette) in modo duraturo sulle quali
viene esercitata una direzione unitaria.
Devono poi essere individuate le collegate,
le joint-venture e le partecipazioni in altre
imprese
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Il procedimento di consolidamento
a) Individuazione della:
2) AREA DI CONSOLIDAMENTO
per ogni impresa rientrante nella MAPPA
DI GRUPPO (controllate dirette e
indirette) viene indicato il metodo di
consolidamento da applicare. Non è detto
infatti che si debba ricorrere al metodo
integrale.
Deve essere stabilito il metodo di
consolidamento o il criterio di valutazione
anche per le collegate e le joint-ventures
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Il procedimento di consolidamento
LA MAPPA DI GRUPPO e L'AREA DI
CONSOLIDAMENTO
sono continuamente aggiornate dalla
capogruppo e comunicate alle imprese
che vi fanno parte. (aumenti di captale
sociale, compravendita di quote o
dell’intero pacchetto, ecc.)
Se il gruppo è quotato, c'è l'obbligo
semestrale e trimestrale dell'informativa
consolidata (Bilancio consolidato
semestrale e trimestrale).
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Comunicazione economicofinanziaria di una capogruppo
quotata
RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE =
Relazione sulla gestione di gruppo +
Bilancio consolidato + Attestazione
Dirigente Preposto al bil. Cons. + Bilancio
di esercizio + Attestazione Dirigente
Preposto al bil. eserc. + …
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Comunicazione economicofinanziaria di una capogruppo
quotata
RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE
= Relazione sulla gestione di gruppo +
Bilancio consolidato + Attestazione
Dirigente Preposto al bil cons
RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE
(1° e Terza trimestrale) = Andamento del
gruppo + Prospetti contabili consolidati +
Attestazione Dirigente Preposto
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b) operazioni preliminari al consolidamento in senso stretto
UNIFORMITÀ TEMPORALE, FORMALE,
SOSTANZIALE, VALUTARIA
MESSA IN FASE RISPETTO
AL TEMPO, ALLA FORMA,
ALLA SOSTANZA, ALLA VALUTA
BILANCI DI ESERCIZIO OMOGENEI
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UNIFORMITÀ TEMPORALE → I BILANCI CHE VENGONO
“SOMMATI” DEVONO ESSERE RIFERITI AGLI STESSI PERIODI
AMMINISTRATIVI, SALVO DEROGHE
UNIFORMITÀ FORMALE → … REDATTI A SEGUITO
DELL’UTILIZZO DEGLI STESSI CRITERI DI
CONTABILIZZAZIONE (PIANI DEI CONTI, CRITERI DI
REGISTRAZIONE)
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UNIFORMITÀ SOSTANZIALE → … REDATTI A SEGUITO
DELL’UTILIZZO DEGLI STESSI CRITERI DI VALUTAZIONE, SALVO
DEROGHE
UNIFORMITÀ VALUTARIA → … REDATTI NELLA STESSA UNITÀ DI
CONTO
SI TRATTA DI OPERAZIONI CHE SONO COMPIUTE DA
CIASCUNA IMPRESA FACENTE PARTE DELL'AREA DI
CONSOLIDAMENTO (CIASCUNA CONTROLLATA)
EVENTUALMENTE IN COLLABORAZIONE CON LA
CAPOGRUPPO
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b) operazioni preliminari al consolidamento in senso stretto
INDIVIDUAZIONE E RICONCILIAZIONE DELL'INFRAGRUPPO
- INDIVIDUAZIONE DI CREDITI/DEBITI, COSTI/RICAVI, UTILI E
PERDITE INFRAGRUPPO. Riguarda tutte le imprese che rientrano
nell'area di consolidamento e quindi sottoposte ad un metodo di
consolidamento
- RICONCILIAZIONE EFFETTUATA DALLA CAPOGRUPPO
SI TRATTA DI OPERAZIONI CHE SONO COMPIUTE DA
CIASCUNA IMPRESA FACENTE PARTE DELL'AREA DI
CONSOLIDAMENTO (CONTROLLATE E COLLEGATE) IN
COLLABORAZIONE CON LA CAPOGRUPPO
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INDIVIDUAZIONE E RICONCILIAZIONE DELL'INFRAGRUPPO
TRAMITE PROSPETTI DI RIEPILOGO DEI RAPPORTI CON LA
CAPOGRUPPO E CON LE ALTRE SOCIETA’ DELL'AREA DI
CONSOLIDAMENTO
Prospetti nei quali vengono riportati gli importi dei crediti, dei
debiti, dei costi, ecc. che devono essere eliminati nel
consolidamento in senso stretto (NEI FOGLI DI
CONSOLIDAMENTO).
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Rapporti infragruppo societa’ K - controllante – 31.12.2012
Crediti
Soc A
controllata
Soc B
controllata
100
Debiti
20
Costi
30
1000
600
200
600
Soc C
Contr. da
A
Soc D
collegata
Ricavi
400
15
Rapporti infragruppo Societa’ A– 31.12.2012
Crediti
Soc K
Soc B
controllata
Soc C
Contr. da
A
20
Debiti
100
Ricavi
1000
4500
7000
120
300
Costi
30
Soc D
collegata
16
Rapporti infragruppo Societa’ B – 31.12.2012
Crediti
Soc K
Soc A
controllata
Debiti
Ricavi
Costi
600
4500
7000
Soc C
Contr. da
A
Soc D
collegata
400
500
600
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Pianificazione del consolidamento per un bilancio
predisposto entro il 31 marzo
(da una società quotata)
20.gen. – primo invio dei saldi infragruppo;
03.feb. – secondo invio dei saldi infragruppo
integrati dalle operazioni di riconciliazione – nel
caso di disallineamenti indicazione dei motivi
degli stessi;
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Pianificazione del consolidamento per un bilancio
predisposto entro il 31 marzo
(da una società quotata)
23.feb. – schemi contabili (Stato patrimoniale,
conto economico, rendiconto finanz. e variazioni
patrimonio netto)
15.marzo - invio del bilancio, allegati
supplementari e relazione sulla gestione, previa
approvazione dei CdA (invio reporting package
da parte da ciascuna controllata).
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c) consolidamento in senso stretto;
Sostituzione del valore della posta “Partecipa“Partecipazioni”, …, con il netto della partecipata;
- contabilizzazione delle attività e passività della
capogruppo e delle controllate;
- eliminazione di crediti/debiti, costi/ricavi e
utili/perdite infra-gruppo;
20
c) consolidamento in senso stretto;
Sostituzione del valore della posta “Partecipa“Partecipazioni”, …, con il netto della partecipata;
- determinazione, trattamento contabile e
rilevazione nello S.P.C. della differenza tra il
costo della partecipazione ed il valore contabile
del netto della partecipata spettante alla
controllante;
- determinazione e rilevazione, nello S.P.C., della
quota di netto spettante alle minoranze.
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c) consolidamento in senso stretto;
Il CONSOLIDAMENTO IN SENSO STRETTO E'
EFFETTUATO DALLA CAPOGRUPPO
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c.1) consolidamento in senso stretto alla data in
cui l’impresa è consolidata per la prima volta;
c.2) consolidamento in senso stretto in periodi
successivi al primo consolidamento (alla data in
cui l’impresa è consolidata per la prima volta);
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Il CONSOLIDAMENTO IN SENSO STRETTO E'
EFFETTUATO DALLA CAPOGRUPPO TRAMITE:
- FOGLI DI CONSOLIDAMENTO (fogli elettronici)
e/o
- SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO
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- FOGLI DI CONSOLIDAMENTO (fogli elettronici)
Tabelle a doppia entrata nelle quali vengono
inserite tutte le informazioni necessarie alla
redazione dello stato patrimoniale e del conto
economico consolidati
In particolare contengono i dati relativi a
- S.P. e C.E. delle imprese consolidate, inclusi
quelli della capogruppo;
- le operazioni di consolidamento in senso stretto;
- S.P. e C.E. consolidati
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Soc. A
Contr.te
Soc. B
Cont.ta
Soc. C
Contr.ta
RETTIFICHE/
ELIMINAZIONI
DARE
AVERE
CONS
Impianti
Partec.ni
Banca
Cap. soc
Riserve
Debiti
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- SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO
Registrazioni in partita doppia che contabilizzano le
operazioni concernenti il consolidamento in senso
stretto.
- Sono integrative o sostitutive dei fogli di
consolidamento
- Risultano chiarificatrici delle operazioni concernenti
il consolidamento in senso stretto
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d) redazione del bilancio consolidato
- stato patrimoniale, conto economico, nota
integrativa (bilancio italian GAAP)
- stato patrimoniale, conto economico, note al
bilancio, rendiconto finanziario e prospetto delle
variazioni del patrimonio netto (IAS/IFRS)
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d) redazione del bilancio consolidato
L'art. 32 del D.Lgs. 127/91 prevede che:
(i) Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto
dello stato patrimoniale e del conto economico
consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio
delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono
soggetti a discipline diverse, deve essere adottata quella
più idonea
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d) redazione del bilancio consolidato
L'art. 32 del D.Lgs. 127/91 prevede che:
(ii) Le voci relative alle rimanenze possono essere
raggruppate quando la loro distinta indicazione
comporti costi sproporzionati.
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d) redazione del bilancio consolidato
L'art. 32 del D.Lgs. 127/91 prevede che:
(iii) L'importo del capitale e delle riserve delle imprese
controllate corrispondente a partecipazioni di terzi è
iscritto in una voce del patrimonio netto denominata
«capitale
capitale e riserve di terzi».
terzi
(iv) La parte del risultato economico consolidato
corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una
voce denominata «utile (perdita) dell'esercizio di
pertinenza di terzi».
terzi
31
d) redazione del bilancio consolidato
L'art. 38 del D.Lgs. 127/91 regola il
contenuto della nota integrativa consolidata
che deve indicare:
(i) quanto stabilito per il bilancio di esercizio;
(ii) quanto è utile per valutare la situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica del complesso delle imprese;
(iii) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il
metodo integrale;
32
d) redazione del bilancio consolidato
L'art. 38 del D.Lgs. 127/91 regola il
contenuto della nota integrativa consolidata
che deve indicare:
(iv) l'elenco delle imprese incluse con il metodo
proporzionale;
(v) l'elenco delle imprese valutate al patrimonio netto;
(vi) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate
e collegate (si tratta di quelli iscritte al costo di acquisto)
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VALORE DELLA PARTECIPAZIONE ISCRITTO NEL
BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO
≠
CORRISPONDENTE QUOTA DEL NETTO
↓
DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO
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SI DETERMINANO ALLA DATA DI ACQUISTO DELLA
PARTECIPAZIONE.
Il legislatore italiano (art. 33, co 1, D.Lgs 127/91)
prevede alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima
volta nel consolidamento.
Significa 31.12 ed è applicabile per le controllate
divenute tali a seguito di più acquisti nel tempo.
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SI DETERMINANO ALLA DATA DI ACQUISTO DELLA
PARTECIPAZIONE.
Ipotesi di
- possibilità di individuare la causa e differente trattamento contabile per ciascuna causa;
- impossibilità di individuare la causa e quindi semplice
iscrizione nello S.P.C.
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DIFFERENZA POSITIVA
a) sottovalutazione del netto
b) cattivo investimento
c) vantaggi economici futuri
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a) SOTTOVALUTAZIONE DEL NETTO
(fenomeno della saturazione del capitale)
- eccessivi fondi di ammortamento
- eccessivi fondi rischi
- valutazioni di immobilizzazioni (terreni) notevolmente al di sotto
del valore di mercato
Attribuzione della differenza positiva alle attività
sottovalutate ed alle passività sopravalutate
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b) CATTIVO INVESTIMENTO
- per mancata conoscenza delle reali condizioni
dell’affiliata;
- per abilità del venditore;
- per la presenza di più offerte di acquisto;
Individuazione nel C.E.C. di un componente negativo o
utilizzo di un fondo di riserva
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c) VANTAGGI ECONOMICI FUTURI
AVVIAMENTO
Iscrizione nell’attivo del bilancio consolidato e
- suo ammortamento (bilancio Italian GAAP)
- suo impairment (bilancio IAS/IFRS)
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DIFFERENZA POSITIVA
a) sottovalutazione del netto
b) cattivo investimento
c) vantaggi economici futuri
Prima sempre la ricollocazione delle differenza
positiva alle attività sottovalutate ed alle passività
sopravalutate, come risultano all'acquisto della
partecipazione, e poi c) (iscrizione nell'attivo) o b).
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DIFFERENZA NEGATIVA
a) sopravalutazione del netto
b) buon investimento
c) svantaggi economici futuri
42
a) sopravalutazione del netto
Attribuzione della differenza negativa alle attività
sopravalutate ed alle passività sottovalutate
b) buon investimento
Individuazione nel Conto Economico Consolidato di
un componente positivo o costituzione nel passivo dello
S.P.C. di un fondo di riserva
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c) svantaggi economici futuri
Iscrizione nel passivo dello S.P.C. della voce
“Avviamento negativo da consolidamento”
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DIFFERENZA POSITIVA
a) sottovalutazione del netto
b) cattivo investimento
c) vantaggi economici futuri
Prima sempre ricollocazione delle differenza
negativa alle attività sopravalutate ed alle passività
sottovalutate, come risultano all'acquisto della
partecipazione, e poi c) (Riserva di consolidamento)
o c).
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- Le disposizioni del codice civile
- Il D.Lgs. 127/91
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OBBLIGO DI INFORMATIVA VERSO I SOCI
L’obbligo di redigere il bilancio consolidato
comporta come conseguenza quello della sua
pubblicazione, che ha effetti tanto verso i soci che
verso il pubblico in generale
Rif.: Art. 42 Dlgs 127/1991
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APPROVAZIONE DEL BILANCIO
CONSOLIDATO
Nessuna norma, né il codice civile, né il D.Lgs.
127/91, stabilisce l’obbligo di sottoporre il
bilancio consolidato all’approvazione
dell’assemblea. E’ invece implicito l’obbligo di
approvazione da parte del consiglio di
amministrazione in quanto l’obbligo di redazione
del bilancio consolidato risulta di competenza della
capogruppo e di conseguenza sul suo organo
amministrativo
NB: E’ prassi sottoporre all’approvazione
dell’assemblea il bilancio consolidato
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APPROVAZIONE DEL BILANCIO
CONSOLIDATO
Nessuna norma, né il codice civile, né il D.Lgs.
127/91, stabilisce l’obbligo di sottoporre il
bilancio consolidato all’approvazione
dell’assemblea.
N.B: Le capogruppo quotate sottopongono
all’assemblea la «RELAZIONE FINANZIARIA
ANNUALE» la quale, presenta, innanzitutto, il
bilancio consolidato
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La responsabilità per la correttezza dei dati
forniti dalle controllate ricade sugli
amministratori di queste ultime
Gli amministratori della controllante non sono
tenuti a eseguire controlli specifici sui dati
ricevuti.
Il principio contabile n. 17 stabilisce inoltre il
dovere delle controllate di adeguare i propri
metodi di rilevazione contabile e di attenersi
alle istruzioni impartite dalla controllante circa
le informazioni necessarie alla redazione del
bilancio consolidato
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SANZIONI PER INOTTEMPERANZA
DELL'OBBLIGO DI INFORMATIVA AI SOCI
In mancanza di sanzioni specifiche stabilite dal
Dlgs 127/91, si applicano quelle che il codice civile
stabilisce in via generale a carico degli
amministratori, che non ottemperano ai loro
obblighi, e precisamente quanto contenuto nell’art.
2630 c.c. per gli amm.ri che omettono di effettuare
presso il registro delle imprese un deposito a cui
sono obbligati per legge
51
SANZIONI PER INOTTEMPERANZA
DELL'OBBLIGO DI INFORMATIVA AI SOCI
Inoltre la mancata pubblicazione del bilancio
consolidato implica una responsabilità degli
amministratori della controllante per i danni
conseguenti a tale omissione.
Nel caso di omissione degli amministratori alle
formalità di pubblicità previste dalla legge devono
provvedere i sindaci.
52
IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO
CONSOLIDATO
Non vi sono norme di legge che permettono di
impugnare i bilanci consolidati anche a causa della
mancanza di una delibera assembleare di
approvazione.
53
IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO
CONSOLIDATO
Solo nel caso delle società quotate l’art.157 del
Dlgs 58/98 prevede la possibilità che tanti soci,
che rappresentano almeno il 5% del capitale della
società quotata, richiedano al tribunale di accertare
la conformità del bilancio consolidato alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione.
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DIRITTI DI CONSULTAZIONE IN PROSSIMITA'
DELL'ASSEMBLEA
Nei quindici giorni che precedono l’assemblea il
bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e
le relazioni dei revisori e dei sindaci devono restare
presso la sede sociale a disposizione dei soci.
55
Obblighi generali e regole di consolidamento
- OBBLIGHI DI REDAZIONE DEL BIL. CONS.
- ESONERI DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE
- AREA DI CONSOLIDAMENTO
- ESCLUSIONI DAL CONSOLIDAMENTO
- PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
- SCHEMI DI BILANCIO
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Obblighi di redazione
L'art. 25 stabilisce che:
Le società per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilità limitata che controllano un'impresa
debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri
stabiliti dalle disposizioni degli articoli del D.Lgs.
Lo stesso obbligo hanno gli enti pubblici economici di cui
all'art. 2201 cod. civ., le società cooperative e le mutue
assicuratrici che controllano una società per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata.
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Obblighi di redazione
Dall'art. 25 consegue
L'ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO, ANCHE SE
CONTROLLANO SOCIETÀ DI CAPITALE, PER LE
SOCIETÀ DI PERSONE, LE IMPRESE INDIVIDUALI, LE
ASSOCIAZIONI E LE FONDAZIONI
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Esoneri dall’obbligo di redazione
L'art. 27 regola i casi di esonero dall'obbligo di
redazione del Bilancio Consolidato per:
a) il gruppo di dimensioni limitate
b) il sottogruppo.
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GRUPPO DI DIMENSIONI LIMITATE
Costituito da società che, unitamente
alle imprese controllate, non abbiano
superato per due esercizi consecutivi:
17.500.000 €:
35.000.000 €:
250
nel totale degli attivi degli
stati patrimoniali;
nel totale dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni;
dipendenti occupati in
media durante l’esercizio.
60
Il totale
• degli attivi
• dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni
deve essere determinato con riferimento
ai risultanti dei bilanci aggregati,
compreso quello della capogruppo,
senza procedere alle eliminazioni
richieste dalle tecniche di consolidamento.
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Ai fini del computo
non è richiesto
che i bilanci siano redatti
secondo principi contabili uniformi.
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Le ragioni dell’esonero di cui al caso a)
devono essere indicate
nella
Nota Integrativa
del bilancio d’esercizio della controllante.
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L’esonero
NON
si applica se
l’impresa controllante o
una delle imprese controllate hanno
emesso titoli quotati
nei mercati regolamenti
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SOTTOGRUPPO
Sono esonerate dall’obbligo di redazione del
bilancio consolidato
le imprese a loro volta controllate
quando
a) la controllante sia titolare di una percentuale
≥ 95% delle azioni o quote dell’impresa
controllata;
oppure, in difetto della condizione a),
b) la redazione del bilancio consolidato non sia
richiesta, almeno sei mesi prima
della fine dell’esercizio, da tanti soci che
rappresentino almeno il 5% del capitale.
65
CONTROLLANTE
95%
A
100%
B
C
D
E
66
SOTTOGRUPPO
L'esonero dall’obbligo di redazione del bilancio
consolidato di sottogruppo è subordinato alle
seguenti condizioni
a) il sottogruppo è consolidato dalla controllante
(soggetta al diritto di uno Stato UE)
b) la controllante (soggetta al diritto di uno
Stato UE) redige e sottopone a controllo il
bilancio consolidato
c) la controllata non è una società quotata.
67
Le ragioni dell’esonero
devono
essere indicate
nella
Nota integrativa al bilancio d’esercizio.
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La controllante che si è avvalsa dell'esonero di
cui al caso b) deve indicare nella
NOTA INTEGRATIVA
La denominazione e la sede
della società controllante
che redige il bilancio consolidato
Copia del
bilancio
consolidato
Copia della relazione
sulla gestione e di
quella dell’organo di
controllo, redatti
in lingua italiana,
della controllante devono essere depositati presso l’ufficio del registro
delle imprese del luogo ove è la sede dell’impresa controllata.
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Le disposizioni del D.Lgs. 127/91
Area di consolidamento – art. 26
SOCIETA’ CONTROLLATE
↓
Coincide con le
società previste
dall’art. 2359
Codice Civile?
1) Maggioranza diritto di voto
(controllo di diritto)
2) Influenza dominante
(controllo di fatto)
3) Influenza dominante in virtù di
particolari vincoli contrattuali
SOCIETA’ COLLEGATE
Esercizio di influenza notevole
70
Le disposizioni del D.Lgs. 127/91
SOCIETA’ COLLEGATE
Per influenza notevole L’esercizio di almeno 1/5
si intende:
dei diritti di voto.
L’esercizio di almeno 1/10
dei diritti di voto per
società quotate in mercati
regolamentati.
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Le disposizioni del D.Lgs. 127/91
Sono considerate CONTROLLATE, ai fini del
consolidamento (art. 26), quelle società in cui un’altra:
a) dispone, dirett.nte, indirett.nte, tramite società fiduciaria
od interposta persona, della maggioranza dei voti
esercitabili nell’assemblea ordinaria;
b) dispone, dirett.nte, indirett.nte, tramite società fiduciaria
o interposta persona, dei voti sufficienti per esercitare
un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
72
Le disposizioni del D.Lgs. 127/91
Sono considerate CONTROLLATE, ai fini del
consolidamento (art. 26), quelle società in cui un’altra:
c) ha il diritto di esercitare un’influenza dominante in virtù
di un contratto o di una clausola statutaria, quando la
legge consente tali contratti o clausole;
d) controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto in
base ad accordi con altri soci.
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Le disposizioni del D.Lgs. 127/91
Area di consolidamento – art. 26
c.1) ”influenza dominante in virtù di un contratto” ⇒
circostanza contraria all’ordinamento italiano; tuttavia, valida
per consolidare società aventi sede in paesi dove le legislazioni
che prevedono tali specifici contratti;
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Le disposizioni del D.Lgs. 127/91
Area di consolidamento – art. 26
c.2) ”influenza dominante in virtù di una clausola statutaria” ⇒
circostanza
- valida per consolidare società aventi sede in paesi che
prevedono tali clausole;
- che considera il caso dell’azionista minoritario che a seguito di
tale clausola ha la facoltà di nominare o revocare la maggioranza
degli amministratori.
75
Le disposizioni del D.Lgs. 127/91
Area di consolidamento – art. 26
d)
“accordi con altri soci” ⇒ patti di sindacato –
“sindacati di voto” - ed altri impegni contrattuali di alcuni
soci a non esercitare il voto che trasformano in
maggioritaria la partecipazione di minoranza.
76
Le disposizioni del D.Lgs. 127/91
Area di consolidamento – art. 28
prevede
distinte ipotesi di
Esclusione
obbligatoria e facoltativa
dall’area di consolidamento.
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L’esclusione obbligatoria
in tutti quei casi in cui
l’attività della controllata abbia caratteri tali
per cui la sua inclusione renderebbe il bilancio consolidato
inidoneo a realizzare:
• chiarezza
• verità e correttezza della situazione:
patrimoniale
finanziaria
economica
DI GRUPPO
78
NON INCLUSIONE IMPOSTA
SOCIETA’ CONTROLLATE
ALLE
CON UN’ATTIVITA’ TANTO DIVERSA
DA QUELLA DELLA MAGGIOR PARTE
DELLE IMPRESE CONSOLIDATE
79
La disposizione andrà applicata
anche nei confronti delle società
che si trovino in liquidazione,
giacché il bilancio ne è redatto con
criteri eterogenei rispetto a quelli
dell’esercizio.
80
Le controllate
che la cui
attività è
diversa … ma
sono rilevanti
(esclusione
obbligatoria)
si consolidano
al
GRUPPO INDUSTRIALE
ATTIVITA’ ASSICURATIVE
ATTIVITA’ FINANZIARIE
Metodo del P.N.
In nota integrativa i
motivi dell'esclusione
81
L’esclusione facoltativa
è prevista nei casi di:
a) IRRELEVANZA DELLA CONTROLLATA
b) LIMITAZIONE NEI DIRITTI DELLA CONTROLLANTE
c) IMPOSSIBILITA’ DI OTTENERE INFORMAZIONI
d) ALIENAZIONE DI QUOTE e/o AZIONI
82
A) IRRILEVANZA DELLA CONTROLLATA
La rilevanza del bilancio della società controllata in termini
quantitativi è misurata con riferimento ai seguenti parametri:
- TOTALE DELL’ATTIVO
- PATRIMONIO NETTO
- TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI
Nonostante l'irrilevanza quantitativa della singola impresa,
il complesso di più imprese irrilevanti ...
VAL. AL PATRIMONIO NETTO
83
B) LIMITAZIONE NEI DIRITTI DELLA CONTROLLANTE
Casi di restrizioni gravi e durature all'esercizio dei
diritti della controllante:
- Assoggettamento della controllata a procedura concorsuale
(salvo che il gruppo non rientri nella specie delle grandi imprese in crisi o
di altro provvedimento legislativo che ne comporti il consolidamento
- D.lgs 127/91, art. 28 comma 1 - )
- Procedimenti di nazionalizzazione o di espropriazione in
corso
- Rischi di natura politica tali da limitare di fatto il controllo di società
operanti all’estero
VAL. al COSTO EVENTUALMENTE SVALUTATO
84
C) IMPOSSIBILITA’ DI OTTENERE INFORMAZIONI
Quando non è possibile reperire in tempi ragionevoli e senza spese
sproporzionate le informazioni necessarie al consolidamento, il
bilancio della controllata può essere escluso dal consolidamento.
Questi casi sono estremamente limitati e possono riguardare:
- controllate che per eventi di natura straordinaria non dispongono
più delle informazioni contabili ed extracontabili necessarie per il
consolidamento;
- controllate residenti all’estero, nella circostanza in cui, per motivi
di ordine politico, siano nell’impossibilità di comunicare
le
necessarie informazioni.
VAL. AL COSTO
85
D) ALIENAZIONE DI QUOTE e/o AZIONI
Investimento a breve termine
Tale scopo deve essere immediato e non eventuale
La partecipazione deve essere iscritta
non tra le immobilizzazioni finanziarie ma nell’ attivo
circolante
VAL. AL MINORE TRA
PREVISTO DI REALIZZO
COSTO
E
VALORE
86
Partecipazioni non consolidate
(art. 36)
QUELLE SOTTOPOSTE AL METODO
DEL PATRIMONIO NETTO
- CONTROLLATE ESCLUSE
- COLLEGATE
87
Partecipazioni non consolidate
Metodo PATRIMONIO NETTO
Partecipazione in collegata TETA
_____________________________________________
Valore iniziale (comprensivo avviamento)
Quota di Utili
Quota di perdite
Dividendi distribuiti e
quindi ricevuti
Ammortamento
dell’avviamento iscritto in
conto
Aumenti del Cap.Soc.
Riduzioni Cap. Soc.
88
Metodo PATRIMONIO NETTO
Partecipazione in collegata TETA
_____________________________________________
10.000 (di cui 2.000 avviamento) per acquisto 02.01.2009
100 Quota di Utili ‘09
400 Ammortamento 2009
dell’avviamento (ipotesi
di amm.to in 5 anni)
50 Dividendi distribuiti e
quindi ricevuti nel 2010
400 Ammortamento 2010
dell’avviamento
50 Quota di perdite 2010
89
Partecipazioni non consolidate
(art. 36)
NEL DECRETO IL TERMINE
CONSOLIDAMENTO E' INTESO COME
APPLICAZIONE DEL METODO
INTEGRALE
90
Consolidamento proporzionale alla
partecipazione
(art. 37)
jointPer le joint
-venture partecipate
oltre il 20% o il 10% (se quotate)
91
Le disposizioni del D.Lgs. 127/91
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
92
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
DATA di CHIUSURA dei BILANCI da
CONSOLIDARE – (art. 30 e P.C. 17)
I bilanci di esercizio da consolidare devono essere
predisposti alla stessa data e devono riferirsi ad un
esercizio di eguale durata.
Nel caso di bilancio di esercizio ad una data diversa da
quella del B.C., è necessario un bilancio annuale
intermedio riferito alla data del B.C.
93
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
DATA di RIFERIMENTO del B.C.
(art. 30 e P.C. 17)
Il B.C. deve essere predisposto alla data del bilancio
di esercizio della controllante.
Il B.C. può essere redatto alla data di chiusura
dell’esercizio della maggior parte o delle più
importanti imprese incluse nel consolidamento.
Il ricorso a tale facoltà deve essere indicato e
motivato in N.I. In tal caso, viene meno il raffronto
con il Bilancio di esercizio della capogruppo
94
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
UNIFORMITA' FORMALE E SOSTANZIALE
(art. 34 e P.C. 17)
Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere
valutati con criteri uniformi.
Possibilità di derogare all'uniformità
- se i criteri difformi sono più idonei a realizzare l’obiettivo della
rappresentazione ...
- se gli effetti della difformità sono irrilevanti.
95
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
UNIFORMITA' FORMALE E SOSTANZIALE
(art. 35 e P.C. 17)
“I criteri di valutazione devono essere quelli
utilizzati nel bilancio di esercizio dell’impresa
che redige il bilancio consolidato.
Possono tuttavia essere utilizzati, dandone
motivazione nella nota integrativa, altri
criteri, purché ammessi dagli articoli 2423 e
seguenti del codice civile”
96
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
“Le imprese controllate sono obbligate a
trasmettere tempestivamente all’impresa
controllante le informazioni da questa
richieste ai fini della redazione del bilancio
consolidato”.
(Art. 43)
97
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
ADEGUAMENTI DELLO STATO
PATRIMONIALE CONSOLIDATO (art. 32)
- “Differenza da consolidamento” nelle Imm.
Immateriali;
- “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri
futuri” nei Fondi per rischi ed oneri;
- “Riserva di consolidamento” nel patr. netto;
- “Capitale e riserve di terzi” nel patr. netto;
- “Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di
terzi” nel patr. Netto;
98
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
ADEGUAMENTI DELLO STATO
PATRIMONIALE CONSOLIDATO (art. 32)
- “Riserva da differenza di traduzione” nel patr.
netto;
- “Le voci relative alle rimanenze possono
essere raggruppate quando la loro distinta
indicazione comporti costi sproporzionati
99
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
ADEGUAMENTI DEL CONTO ECONOMICO
CONSOLIDATO (art. 32)
- “Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di
terzi”.
Nel C.E. a scalare tale voce è successiva al
risultato dell’esercizio comprensivo dell’utile
(perdita) di terzi
100
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
ADEGUAMENTI DEL CONTO ECONOMICO
CONSOLIDATO (art. 32)
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato comprensivo della quota di terzi
Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi
Utile (perdita) dell’esercizio
101
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
ADEGUAMENTI DEL CONTO ECONOMICO
CONSOLIDATO (art. 32)
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato comprensivo della quota di terzi – utile cons.
Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi
Utile (perdita) dell’esercizio – utile di gruppo
102
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
ADEGUAMENTI DEL CONTO ECONOMICO
CONSOLIDATO (art. 32)
Risultato prima delle imposte
1.000
Imposte sul reddito
(200)
RisRis- comprensivo della quota di terzi – utile cons.
800
Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi
(150)
Utile (perdita) dell’esercizio – utile di gruppo
650
103
PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
IAS 27
104
IAS 27
AREA DI CONSOLIDAMENTO
La capogruppo deve consolidare
tutte le controllate
105
L’ INSIEME
DELLE SOCIETA’
CHE HANNO
LE CARATTERISTICHE
PER ESSERE COMPRESE
NEL CONSOLIDATO
DI UN’IMPRESA
10
6
CONOSCIUTE QUESTE
DEVONO:
REGOLE,
INDIVIDUARE LE
IL CONSOLIDATORE
PARTECIPAZIONI
OVVERO
POSSEDUTE
GLI AMMINISTRATORI CHE
DALLA
SONO COLORO CHE L’ART.
CONTROLLANTE
29
INDIVIDUARE
DEL D.LGS. 127/91 INDICA
EVENTUALI
COME
QUOTE DI
I REDATTORI
PARTECIPAZIONE
INDIRETTA
TRAMITE ALTRE
SOCIETA’
10
7
LE IMRESE CHE RIENTRANO
NELL'AREA DI
CONSOLIDAMENTO SI
INDIVIDUANO
CONSIDERANDO:
- LA QUOTA DI POSSESSO
- L’ATTIVITA’ SVOLTA
- IL PERMANERE DELLO
STATO DI
CONTINUAZIONE
DELL’ATTIVITA’
- LE DATE DI CHIUSURA
DEI BILANCI
D’ESERCIZIO
- I PRINCIPI CONTABILI
ADOTTATI
10
8
…. E ANCORA
IL LUOGO DI RESIDENZA
LA VALUTA UTILIZZATA NEL
REDIGERE IL BILANCIO
D’ESERCIZIO
LA FACILITA’
NELL’OTTENERE LE
INFORMAZIONI
LA COMPOSIZIONE DEI
CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE
GLI ACCORDI O I
CONTRATTI
PARTICOLARI CHE
POSSONO LIMITARNE IL
CONTROLLO
10
9
FATTE TUTTE QUESTE OPERAZIONI
SI POTRA’ PROCEDERE ALLA
DEFINIZIONE
DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO
……..
110
ESCLUDENDO
QUELLE SOCIETA’ CHE
NON
HANNO
I REQUISITI
PER ESSERE
CONSOLIDATE …
…E
INCLUDENDO
ANCHE
QUELLE CHE
NON
PORTANO RISULTATI
ECONOMICI BRILLANTI
11
1