quesiti - Ficiesse

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quesiti - Ficiesse
RUBRICA GIURIDICA
A CURA DI
RAFFAELE NOTARI - [email protected]
Q15/1
TRASPORTO ANIMALI IN AUTO
Ho un cane di razza Labrador, di proprietà della mia famiglia ed a volte mi
succede di trasportarlo in auto. Vorrei
sapere, se è regolare trasportarlo sul
sedile posteriore oppure se è obbligatorio trasportarlo nella parte posteriore
dell’auto, separata da una rete. Grazie per la risposta che vorrete darmi.
j RISPOSTA
La risposta alla domanda posta dal lettore la troviamo nell’art. 169 del Nuovo Codice della Strada.L’articolo in
questione prevede che si possa trasportare a bordo dell’auto un animale
domestico, con la sola precisazione
che l’animale non deve costituire impedimento o pericolo per la guida. In altre parole, purché il cane sia tranquillo
(indipendentemente dalla taglia e dalla
razza) non è necessario separarlo sulla parte posteriore dell’auto con applicazione di una rete. E’ ovvio, a parere
di chi scrive che non sembrerebbe opportuno,sia pure in assenza di una
precisazione della norma, trasportare
il cane posizionandolo sul sedile anteriore accanto al conducente. Il cane
deve essere posizionato per questione
di sicurezza, sui sedili posteriori o comunque nella parte posteriore dell’auto, ma senza alcuna applicazione di
rete di separazione. Il criterio cambia
se invece trattasi di trasportare più di
un animale: in questo caso è di obbligo il trasporto nella parte posteriore
dell’auto appositamente divisa da rete.
In questo caso, se la separazione è costituita da un elemento applicato stabilmente ed in via permanente, occorre
autorizzazione del competente Ufficio
della Motorizzazione civile.
Q15/2
BOLLO AUTO
Mi sono reso conto di non avere pagato il bollo dell’auto relativamente all’anno 2005. Quale è il termine di prescrizione per il pagamento ? Grazie.
QUESITI
j RISPOSTA
La risposta è brevissima: la possibilità
della Regione di chiedere il pagamento del bollo, si prescrive con il
decorso di tre anni successivi a quello
in cui deve essere effettuato il pagamento.
Q15/3
DIVIETO DI SOSTA
Il divieto di sosta, indicato con l’apposito segnale circolare, in assenza
di indicazioni è da intendersi valevole per le 24 ore, oppure dalle ore 8
alle ore 20 ?
j RISPOSTA
Il segnale in questione indica i posti
dove la sosta è vietata. Bisogna distinguere tra strada urbana e strada
extraurbana: nel primo caso, in assenza di indicazioni il divieto di sosta
è da intendersi operante dalle ore 8
alle ore 20; nel secondo caso, ossia
nell’ipotesi di strada extraurbana, il
divieto, anche in assenza di indicazioni specifiche è da intendersi operante per le 24 ore.
Q15/4
REGOLE IN CONDOMINIO
Sono proprietario di un appartamento al secondo piano di uno stabile
composto da più piani. Il proprietario
dell’appartamento a me sottostante
lamenta la presenza di una grossa
macchia di umidità, causata da una
perdita conseguente alla rottura di
una tubatura che conduce acqua nella mia proprietà. Sono tenuto a risarcire il danneggiato oppure la responsabilità è dell’intero condominio?
Grazie anticipate per la risposta.
j RISPOSTA
Bisogna accertare se la perdita di acqua è stata determinata dalla rottura
di un tubo condominiale oppure di
un tubo di proprietà esclusiva del lettore. Infatti per i danni alle tubature
che portano acqua nel fabbricato, fi-
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no al punto in cui termina la proprietà comune, il danno è da porsi a
carico dell’intero condominio; se invece la rottura si verifica in tubi esistenti all’interno dell’appartamento, il
danno ai sensi dell’art. 2043 C.C. è
da porsi a carico del proprietario
dell’appartamento stesso. Suggerisco
comunque al lettore di verificare se è
stata stipulata una polizza danni in
favore del condominio e se per caso
nella polizza è specificato che la copertura assicurativa è da estendersi
anche ai danni che si verificano per
rotture nelle proprietà esclusive.
Q15/5
CATASTO
Mio padre è morto nell’anno 1986
ed io non mi sono mai interessato
della successione, anche perché unico bene ereditario era un vecchio e
cadente casolare di campagna, dal
valore inesistente. Ora mi è arrivata
una comunicazione del Comune che
mi intima di procedere, come unico
erede di mio padre, all’accatastamento del fabbricato in questione.
Sono obbligato a provvedere oppure
posso rinunciare all’eredità ?
j RISPOSTA
Il lettore può senz’altro rinunciare all’eredità e quindi alla sua posizione
di erede, con dichiarazione da rendersi innanzi al Cancelliere del Tribunale dell’ultima residenza del defunto
oppure innanzi ad un Notaio. Poi va
considerato che l’eredità deve essere
obbligatoriamente accettata, in modo
espresso o tacito, nel tempo di dieci
anni, altrimenti il diritto di accettare
si prescrive. Pertanto se il lettore, come sembrerebbe, non ha mai compiuto alcun atto di disposizione di un
bene ereditario, che equivarrebbe ad
accettazione tacita, potrà molto semplicemente comunicare formalmente
al Comune la situazione, precisando,
per l’effetto di non dovere essere obbligato a quanto dall’Ente richiesto.