Il Gruppo BSI in Italia
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Il Gruppo BSI in Italia Monaco, 24 marzo 2015 Gabriele Corte BSI Europe – Succursale Italiana Responsabile Mercato Italia Presenza del Gruppo BSI in Italia Servizio a 360° per la gestione di assets esteri o locali di clientela BSI Titolo Wealth management Crediti & Garanzie Conti correnti Servizi di private banking per patrimoni custoditi da EOS / AEON TRUST Titolo EOS ÆON TRUST Trustee services Servizi successori e fiscali Servizi Corporate Tassazione Cross border Servizi di consulenza Corporate per aziende partecipate da clienti di BSI Bank Servizi di private banking per imprenditori consigliati da BSI Merchant MERCHANT Servizi a 360° per la gestione di partecipazioni di clienti di BSI Merchant M&A advisory Private equity & venture capital Fund raising Valuation & fairness opinions Financial advisory Servizi Corporate per imprenditori clienti di EOS / AEON TRUST 2 DL2 Gruppo BSI: soluzioni semplici a problemi complessi Banca Partner ITALIA Europe Titolo Finanziamento Cliente Brokeraggio polizze Dichiarativo ESTERO Professionista Senza Intestazione EOS Con Intestazione 3 DL2 Contatti Uffici di Milano Via Paleocapa, 5 – 20121 Milano – IT Tel. +39 (0)2 6369621 – Fax +39 (0)2 29063197 Uffici di Genova Via XX Settembre, 33 – 16121 Genova – IT Tel. +39 (0)10 5531006 – Fax +39 (0)10 566166 e-mail: [email protected] Web: www.eosfiduciaria.it Autodichiarazione spontanea Il ruolo della Fiduciaria Gli adempimenti del sostituto d’imposta Monaco, 24 marzo 2015 Andrea Ferraretti EOS Servizi Fiduciari SpA Amministratore Delegato Autodichiarazione spontanea Contesto operativo Vincoli di bilancio • • • • Obiettivi di deficit Clausole di salvaguardia UE Crisi perdurante Necessità di politiche fiscali che garantiscano gettito ma che non siano depressive • Consapevolezza di grande ricchezza ancora “off-shore” • Evidente favore del Governo ad una procedura di emersione Lotta all’evasione • Efficienza, professionalità e livello tecnico dell’AE molto accresciuti • Contesto internazionale volto alla collaborazione tra Stati (scambio di informazioni – FATCA) • Modifica del contesto politico in molte giurisdizioni “non collaborative” • Crisi perdurante • Alleggerimento, a certe condizioni, della normativa penale/tributaria (Commissione Greco) 6 DL2 Autodichiarazione spontanea Contesto operativo L’autodichiarazione è una opportunità da cogliere • Successioni • Detenzioni di disponibilità che non presentino afflussi o disposizioni nel corso degli ultimi 10 anni • Detenzioni di disponibilità che presentano afflussi o disposizioni ma giustificabili in termini reddituali • In ogni caso: qualora gli eventuali maggiori redditi accertati non configurino un superamento delle soglie di evasione penalmente rilevante ai sensi dell’attuale testo DL74/2000 L’autodichiarazione spontanea è una scelta opportuna • Qualora esistano relazioni e rapporti con soggetti che, a loro volta, si avvalgono Autodichiarazione Spontanea • Alla luce della prevista applicazione del modello automatico di «scambio di informazioni» • In ogni caso, qualora non si abbia la consapevolezza di una posizione solida in caso di una delle varie forme di accertamento ed eventuale contenzioso susseguente 7 DL2 Autodichiarazione spontanea Il nostro approccio • EOS Servizi Fiduciari S.p.A. garantisce supporto professionale ed operativo in tutte le fasi della Autodichiarazione Spontanea, accompagnando i propri Clienti nella «nuova dimensione» • Tramite le proprie strutture garantisce tutte le possibilità di emersione di tutte le tipologie di beni (investimenti finanziari, societari e patrimoniali) tramite rimpatrio «fisico» e rimpatrio «giuridico» 8 DL2 Autodichiarazione spontanea assetto post emersione in sintesi Le attività finanziarie e non finanziarie (società, investimenti illiquidi e patrimoniali) post emersione possono essere amministrate da EOS servizi Fiduciari S.p.A. ed essere: • mantenute presso un intermediario finanziario estero (tipicamente quello di provenienza) nell’ambito dei regimi fiscali: 9 AMMINISTRATO, nella forma del cosiddetto «rimpatrio giuridico» 9 CON intestazione 9 SENZA intestazione 9 DICHIARATIVO, nella forma del «mandato di assistenza amministrativa modello UNICO» In entrambi i casi con delega di gestione a EAM • rimpatriate presso un intermediario finanziario italiano In questo caso con contratto di «advisory» o «gestione in delega» da Intermediario finanziario italiano a EAM (verificare caso per caso) 9 DL2 Autodichiarazione spontanea Il sostituto d’imposta in caso di “rimpatrio giuridico” • EOS Servizi Fiduciaria S.p.A. inquadra la relazione nell’ambito del cosiddetto regime del «risparmio amministrato» ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 461 del 1997 e quindi: • Applica l'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato • Applica le ritenute previste D.Lgs 1 aprile 1996, n. 239 su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati. • Applica ogni altra ritenuta pertinente a titolo d’acconto o d’imposta • Effettua le rilevazioni e segnalazioni di movimenti trasfrontalieri ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (RW) • Tiene evidenza di tutte le transazioni rilevanti ai fini AUI • Alimenta l’anagrafe dei rapporti Autodichiarazione spontanea il sostituto d’imposta in caso di “rimpatrio giuridico” • Attività finanziarie che possono essere amministrate da EOS Servizi Fiduciari S.p.A e depositate presso intermediari finanziari italiani ed esteri • Conti bancari e dossier titoli • Gestioni patrimoniali individuali • Fondi d’investimento di tutti i tipi • Polizze assicurative • Partecipazioni in società quotate • In generale: tutto quello che può essere “bancabile” • Attività patrimoniali che possono essere amministrate da EOS Servizi Fiduciari S.p.A. e localizzate in Italia od all’estero • Immobili • Società non quotate • Opere d’arte (verifica requisiti) • Riferimenti normativi: risoluzione 23/E 08.03.12 e 61/E 31.05.11, circ. 49/E/2009 e 6/E/2010 Mandato fiduciario CON intestazione Mandato Fiduciario senza «rappresentanza» che prevede l’intestazione degli investimenti finanziari (tipicamente relazioni bancarie estere od italiane) e «corporate» a nome di EOS Servizi Fiduciari S.p.A. «mandato n. xxxxx» per conto, rischio ed interesse del Cliente fiduciante • Applicazione del regime fiscale «amministrato» ed al verificarsi di • • • • certe condizioni «gestito» Esenzione del Cliente fiduciante dell’obbligo si segnalazione RW (decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167) EOS Servizi Fiduciari S.p.A. è controparte contrattuale dell’intermediario finanziario estero od italiano Le disposizioni di investimento, apporto e dismissioni sono conferite dal Cliente fiduciante alla EOS Servizi Fiduciari S.p.A. e da questa eseguite a proprio nome presso l’intermediario finanziario estero od italiano Le attività finanziarie o patrimoniali emerse ed intestate ad EOS Servizi Fiduciari S.p.A. possono essere utilizzate quale collaterale per anticipi e finanziamenti 12 DL2 Mandato fiduciario CON intestazione Conto Offshore €£¥ & $ Conto EOS c/o ITA o Estero 26 % Banca Estera Mandato Fiduciario Regime Risparmio Amministrato Cliente Fiduciante Banca Italiana €£¥ & $ EOS Servizi Fiduciari S.p.A. €£¥ & $ Conto omnibus 26 % €£¥ & $ Conto EOS €£¥ & $ Amministrazione Finanziaria c/o ITA o Estero __ 13 Mandato fiduciario SENZA intestazione • Mandato Fiduciario con (??) «rappresentanza» avente ad oggetto attività finanziarie, «corporate» e patrimoniali che prevede: • intestazione delle stesse al Cliente fiduciante (il Cliente – titolare effettivo) • “controllo” (tipicamente: sostituzione d’imposta e monitoraggio valutario), da parte di EOS Servizi Fiduciari S.p.A. • compimento di «singoli atti giuridici», secondo le istruzioni di volta in volta impartite dal fiduciante, da parte di EOS Servizi Fiduciari S.p.A. • Intervento coordinato di tre soggetti legati da una relazione contrattuale unica (Fiduciaria, Fiduciante e Banca depositaria) ed una procura speciale conferita dal fiduciante a favore della fiduciaria a valere sulla relazione bancaria detenuta direttamente dal Cliente fiduciante • “Controllo” delle attività finanziarie e patrimoniali significa “canalizzazione” e “contabilizzazione” di tutti i flussi finanziari (disposizioni in ingresso ed uscita di liquidità e titoli) da parte di EOS Servizi Fiduciari S.p.A. prima dei definitivi addebiti ed accrediti dei flussi al Cliente fiduciante. 14 DL2 Mandato fiduciario SENZA intestazione • Applicazione del regime fiscale «amministrato» ed al verificarsi di certe • • • • • condizioni «gestito» Esenzione del Cliente fiduciante dell’obbligo si segnalazione RW (decretolegge 28 giugno 1990, n. 167) Il Cliente fiduciante è controparte contrattuale dell’intermediario finanziario estero od italiano EOS Servizi Fiduciari S.p.A è procuratore a valere sulla relazione dell’intermediario finanziario estero od italiano Le disposizioni di investimento, apporto e dismissioni sono conferite dal Cliente fiduciante all’intermediario finanziario estero od italiano EOS servizi Fiduciari S.p.A. svolge attività di • • • • verifica e controllo sotto il mero profilo contabile Adempimento di ogni onere impositivo e di monitoraggio aggiornamento della contabilità fiduciaria adempimento della normativa «antiriciclaggio» • Le attività finanziarie o patrimoniali emerse ed intestate al Cliente fiduciante possono essere utilizzate quale collaterale per anticipi e finanziamenti 15 DL2 Mandato fiduciario SENZA intestazione Conto Offshore €£¥ & $ Conto EOS A specchio Conto Cliente Banca Estera 26 % Banca Estera Cliente Fiduciante Mandato Fiduciario Senza Intestazione Regime Risparmio Amministrato Banca Italiana €£¥ & $ €£¥ & $ EOS Servizi Fiduciari S.p.A. €£¥ & $ 26 % Conto omnibus €£¥ & $ Amministrazione Finanziaria Conto EOS c/o ITA o Estero __ 16 Mandato fiduciario SENZA intestazione Perchè è utile • (Ri)trasferisce il rapporto formale con Cliente Fiduciante da EOS Servizi Fiduciari S.p.A. al gestore patrimoniale • Garantisce al Cliente un interlocutore professionale in tema d’investimenti e chiarisce definitivamente i ruoli della Banca/Gestore Patrimoniale e di EOS Servizi Fiduciari S.p.A., meramente amministrativi, contabili e fiscali • Facilita l’operatività e dimezza il numero di “ordini” ed “istruzioni” (Cliente – EOS – Banca) • Permette al Cliente, alla Banca ed al Gestore Patrimoniale di operare su una relazione nominativa “normale” senza codici mandato o sigle e permette l’opzione “posta spedire” • Permette la visione tramite e-banking • Facilita la promozione dei servizi della Banca o del Gestore Patrimoniale tramite un contatto diretto e costante con il Cliente fiduciante Mandato fiduciario SENZA intestazione Limitazioni • Attivabile in modalità «automatizzata» sono con banca depositaria appartenente al Gruppo BSI SA • Tipologia di investimenti finanziari limitata a: • • • • • • • • • Gestioni patrimoniali (composte unicamente dai prodotti di cui sotto) Azioni Obbligazioni di tutti i tipi Fondi, ETF, ECF Derivati solo se quotati Opzioni solo se quotate Contratti a termine Strutturati, certificati ovvero prodotti «complessi» solo previa verifica di compatibilità Prestito titoli • Non possibili: • • • • • • Fiduciari (tipici sul mercato CH) Opzioni e derivati OTC Prelevamenti per cassa Depositi per cassa Carte di Credito Domiciliazione fatture RAD Autodichiarazione spontanea EOS Servizi Fiduciari S.p.A. – Rimpatrio giuridico Opzioni Risparmio Risparmio Amministrato Gestito Dich. RW Sostituto Mandato d’imposta di E Banking gestione Nazionale e/o estero CON intestazione SI SI NO NO SI SI SI non dispositivo SENZA intestazione SI SI NO NO SI SI SI non dispositivo Dichiarativo NO NO SI SI NO SI SI SI non qualificate NO SI qualificate NO SI non qualificate NA NA ... ... ... Societario ... 19 DL2 Autodichiarazione spontanea Relazione di Titolo Gestione Patrimoniale domestica Titolo La qualità e l’efficienza del vostro istituto in una dimensione italiana 20 DL2 Autodichiarazione spontanea EOS Servizi Fiduciari SpA CON intestazione Relazione presso qualsiasi intermediario italiano ed estero, personalizzazione, consulenza, sevizi fiduciari integrati, NO obblighi dichiarativi SENZA Titolo intestazione Relazione presso alcuni intermediari italiani ed esteri, efficienza, relazione simile ante emersione, NO obblighi dichiarativi Dichiarativo Titolo Relazione presso qualsiasi intermediario italiano e/o estero, compilazione modello UNICO facilitata tramite dati (redditi di capitale, diversi, RW ed IVAFE) ottenuti in forma tabellare chiara e facilmente utilizzabile 21 DL2 Contatti Uffici di Milano Via Paleocapa, 5 – 20121 Milano – IT Tel. +39 (0)2 6369621 – Fax +39 (0)2 29063197 Uffici di Genova Via XX Settembre, 33 – 16121 Genova – IT Tel. +39 (0)10 5531006 – Fax +39 (0)10 566166 e-mail: [email protected] Web: www.eosfiduciaria.it LA VOLUNTARY DISCLOSURE SOLUZIONI PER L’EMERSIONE E IL RIENTRO DI CAPITALI I controlli antiriciclaggio tra professionista e intermediario Montecarlo, 24 marzo 2015 Antonella Masala EOS Servizi Fiduciari SpA Responsabile Antiriciclaggio Premessa Legge 15 dicembre 2014, n. 186 «Collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero» Comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 09/01/2015 «Legge 15 dicembre 2014, n. 189 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014) – Collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero» DL2 Comunicazione MEF Sul presupposto di una piena ed effettiva collaborazione prestata dal contribuente, la legge introduce: - l’esclusione della punibilità penale per taluni reati - riduce l’entità di alcune sanzioni pecuniarie amministrative limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte, alle ritenute e alle attività oggetto di collaborazione volontaria. L’approvazione delle norme sulla collaborazione volontaria non ha alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal D.Lgs. 231/2007, che pone obblighi di collaborazione attiva strumentali alla prevenzione dei fenomeni di circuitazione di capitali di provenienza illecita. DL2 Comunicazione MEF Anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che beneficiano della speciale procedura disegnata dalla legge, resta pertanto immutato l’obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso: - l’obbligo di identificazione del titolare effettivo - l’applicazione di misure rafforzate, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ciò anche con riferimento alle fattispecie di rimpatrio di capitali e beni detenuti in paesi individuati dal GAFI come ad alto rischio e/o non cooperativi ovvero con lacune strategiche nei loro sistemi di prevenzione e contrato del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Del pari immutati restano gli obblighi di registrazione e di segnalazione di eventuali operazioni sospette, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2007. DL2 Adeguata verifica della clientela Banca d’Italia, Provvedimento del 03/04/2013 recante «Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» Notizie/informazioni da acquisire sempre: - le finalità relative all’accensione del rapporto le relazioni tra il cliente e gli esecutori l’attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d’affari Ulteriori informazioni da acquisire secondo l’approccio in base al rischio: - l’origine dei fondi utilizzati nel rapporto la relazione tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto le relazioni d’affari e i rapporti con altri destinatari la situazione economica (fonti di reddito) e patrimoniale la situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi L’estensione delle verifiche, attraverso fonti attendibili e indipendenti, è effettuata in relazione al profilo di rischio. A titolo esemplificativo, possono essere acquisiti: bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, da intermediari o da altri soggetti. DL2 Adeguata verifica della clientela Impossibilità di effettuare l’adeguata verifica: l’obbligo di astensione Quando gli intermediari non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l’operazione. Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere o per un’operazione in corso di realizzazione, essi pongono fine al rapporto o all’esecuzione dell’operazione. In tal caso, restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. In ogni caso, gli intermediari valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta. 28 DL2 Segnalazione di operazioni sospette Obbligo di segnalazione Quando i destinatari degli obblighi sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che i fondi possano provenire di un’attività criminosa. La segnalazione di operazioni sospette: non richiede necessariamente la «conoscenza» di un determinato reato è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti rappresenta l’esito di una valutazione supportata da obiettive circostanze di fatto è fondata sulle competenze tecniche del segnalante non costituisce violazione degli obblighi di segretezza e del segreto professionale 29 DL2 Segnalazione di operazioni sospette La collaborazione volontaria esclude la punibilità per alcuni reati, ma non elimina l’origine illecita delle attività finanziarie regolarizzate. Il destinatario degli obblighi antiriciclaggio deve valutare, anche dopo la conclusione della procedura, l’eventuale attività criminosa (anche se non più punibile) commessa dal soggetto che aderisce alla collaborazione volontaria, tenendo conto: del comportamento del cliente e di ogni altra circostanza disponibile del profilo economico-finanziario del cliente delle informazioni relative all’origine dei fondi, specie se interessano Paesi a rischio di eventuali elementi di sospetto relativi anche a reati diversi da quelli fiscali 30 DL2 Segnalazione di operazioni sospette Il professionista deve valutare le operazioni connesse alla VD ai fini della segnalazione di operazioni sospette? Nel corso dell’esame della posizione giuridica finalizzato a valutare l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria, in assenza di conferimento dell’incarico NO Nello svolgimento dell’incarico per la procedura di collaborazione volontaria SI Dopo la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, in caso di utilizzo dei proventi regolarizzati SI 31 DL2 Segnalazione di operazioni sospette Perché inviare la segnalazione alla UIF nei casi dovuti? La segnalazione di operazioni sospette costituisce adempimento di un obbligo di legge, non derogato (e non derogabile) dalla normativa sulla collaborazione volontaria. La segnalazione di operazioni sospette risponde a finalità di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. 32 DL2 Segnalazione di operazioni sospette Effetti della segnalazione di operazioni sospette Profili fiscali La valutazione degli effetti fiscali è compiuta dall’Agenzia delle Entrate. Profili penali 9 Le attività criminose commesse dal segnalato rimangono non punibili se rientranti negli effetti previsti dalla legge 186/2014. 9 La valutazione degli effetti penali è comunque rimessa all’Autorità giudiziaria, dopo la comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate. Profili di prevenzione del riciclaggio La segnalazione di operazioni sospette è utilizzata per finalità di analisi operativa e strategica della UIF e per la collaborazione con le altre FIU. 33 DL2