Il Gruppo BSI in Italia

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Il Gruppo BSI in Italia
Il Gruppo BSI in Italia
Monaco, 24 marzo 2015
Gabriele Corte
BSI Europe – Succursale Italiana
Responsabile Mercato Italia
Presenza del Gruppo BSI in Italia
Servizio a 360° per la
gestione di assets
esteri o locali di
clientela BSI
Titolo
ƒ
ƒ
ƒ
Wealth management
Crediti & Garanzie
Conti correnti
Servizi di private
banking per patrimoni
custoditi da EOS /
AEON TRUST
Titolo
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
EOS
ÆON TRUST
Trustee services
Servizi successori e fiscali
Servizi Corporate
Tassazione Cross border
Servizi di consulenza
Corporate per aziende
partecipate da clienti di
BSI Bank
Servizi di private
banking per
imprenditori consigliati
da BSI Merchant
MERCHANT
Servizi a 360° per la gestione di
partecipazioni di clienti di BSI Merchant
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
M&A advisory
Private equity & venture capital
Fund raising
Valuation & fairness opinions
Financial advisory
Servizi Corporate per imprenditori clienti di
EOS / AEON TRUST
2
DL2
Gruppo BSI: soluzioni semplici a
problemi complessi
Banca Partner
ITALIA
Europe
Titolo
Finanziamento
Cliente
Brokeraggio polizze
Dichiarativo
ESTERO
Professionista
Senza Intestazione
EOS
Con Intestazione
3
DL2
Contatti
Uffici di Milano
Via Paleocapa, 5 – 20121 Milano – IT
Tel. +39 (0)2 6369621 – Fax +39 (0)2 29063197
Uffici di Genova
Via XX Settembre, 33 – 16121 Genova – IT
Tel. +39 (0)10 5531006 – Fax +39 (0)10 566166
e-mail: [email protected]
Web: www.eosfiduciaria.it
Autodichiarazione
spontanea
Il ruolo della Fiduciaria
Gli adempimenti del sostituto d’imposta
Monaco, 24 marzo 2015
Andrea Ferraretti
EOS Servizi Fiduciari SpA
Amministratore Delegato
Autodichiarazione spontanea
Contesto operativo
Vincoli di bilancio
•
•
•
•
Obiettivi di deficit
Clausole di salvaguardia UE
Crisi perdurante
Necessità di politiche fiscali che garantiscano gettito ma che non siano
depressive
• Consapevolezza di grande ricchezza ancora “off-shore”
• Evidente favore del Governo ad una procedura di emersione
Lotta all’evasione
• Efficienza, professionalità e livello tecnico dell’AE molto accresciuti
• Contesto internazionale volto alla collaborazione tra Stati (scambio di
informazioni – FATCA)
• Modifica del contesto politico in molte giurisdizioni “non collaborative”
• Crisi perdurante
• Alleggerimento, a certe condizioni, della normativa penale/tributaria
(Commissione Greco)
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DL2
Autodichiarazione spontanea
Contesto operativo
L’autodichiarazione è una opportunità da cogliere
• Successioni
• Detenzioni di disponibilità che non presentino afflussi o disposizioni
nel corso degli ultimi 10 anni
• Detenzioni di disponibilità che presentano afflussi o disposizioni ma
giustificabili in termini reddituali
• In ogni caso: qualora gli eventuali maggiori redditi accertati non
configurino un superamento delle soglie di evasione penalmente
rilevante ai sensi dell’attuale testo DL74/2000
L’autodichiarazione spontanea è una scelta opportuna
• Qualora esistano relazioni e rapporti con soggetti che, a loro volta, si
avvalgono Autodichiarazione Spontanea
• Alla luce della prevista applicazione del modello automatico di
«scambio di informazioni»
• In ogni caso, qualora non si abbia la consapevolezza di una
posizione solida in caso di una delle varie forme di accertamento ed
eventuale contenzioso susseguente
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DL2
Autodichiarazione spontanea
Il nostro approccio
• EOS Servizi Fiduciari S.p.A. garantisce
supporto professionale ed operativo in tutte
le fasi della Autodichiarazione Spontanea,
accompagnando i propri Clienti nella
«nuova dimensione»
• Tramite le proprie strutture garantisce tutte
le possibilità di emersione di tutte le
tipologie di beni (investimenti finanziari,
societari e patrimoniali) tramite rimpatrio
«fisico» e rimpatrio «giuridico»
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DL2
Autodichiarazione spontanea
assetto post emersione in sintesi
Le attività finanziarie e non finanziarie (società, investimenti illiquidi e
patrimoniali) post emersione possono essere amministrate da EOS servizi
Fiduciari S.p.A. ed essere:
• mantenute presso un intermediario finanziario estero (tipicamente quello di
provenienza) nell’ambito dei regimi fiscali:
9 AMMINISTRATO, nella forma del cosiddetto «rimpatrio giuridico»
9 CON intestazione
9 SENZA intestazione
9 DICHIARATIVO, nella forma del «mandato di assistenza
amministrativa modello UNICO»
In entrambi i casi con delega di gestione a EAM
• rimpatriate presso un intermediario finanziario italiano
In questo caso con contratto di «advisory» o «gestione in delega» da
Intermediario finanziario italiano a EAM (verificare caso per caso)
9
DL2
Autodichiarazione spontanea
Il sostituto d’imposta in caso di “rimpatrio giuridico”
• EOS Servizi Fiduciaria S.p.A. inquadra la relazione nell’ambito del
cosiddetto regime del «risparmio amministrato» ai sensi dell’art. 6 del
decreto legislativo 461 del 1997 e quindi:
• Applica l'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito
diverso realizzato
• Applica le ritenute previste D.Lgs 1 aprile 1996, n. 239 su interessi,
premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.
• Applica ogni altra ritenuta pertinente a titolo d’acconto o d’imposta
• Effettua le rilevazioni e segnalazioni di movimenti trasfrontalieri ai
sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (RW)
• Tiene evidenza di tutte le transazioni rilevanti ai fini AUI
• Alimenta l’anagrafe dei rapporti
Autodichiarazione spontanea
il sostituto d’imposta in caso di “rimpatrio giuridico”
• Attività finanziarie che possono essere amministrate da EOS Servizi
Fiduciari S.p.A e depositate presso intermediari finanziari italiani ed esteri
• Conti bancari e dossier titoli
• Gestioni patrimoniali individuali
• Fondi d’investimento di tutti i tipi
• Polizze assicurative
• Partecipazioni in società quotate
• In generale: tutto quello che può essere “bancabile”
• Attività patrimoniali che possono essere amministrate da EOS Servizi
Fiduciari S.p.A. e localizzate in Italia od all’estero
• Immobili
• Società non quotate
• Opere d’arte (verifica requisiti)
• Riferimenti normativi: risoluzione 23/E 08.03.12 e 61/E 31.05.11, circ.
49/E/2009 e 6/E/2010
Mandato fiduciario CON intestazione
Mandato Fiduciario senza «rappresentanza» che prevede l’intestazione degli
investimenti finanziari (tipicamente relazioni bancarie estere od italiane) e
«corporate» a nome di EOS Servizi Fiduciari S.p.A. «mandato n. xxxxx» per
conto, rischio ed interesse del Cliente fiduciante
• Applicazione del regime fiscale «amministrato» ed al verificarsi di
•
•
•
•
certe condizioni «gestito»
Esenzione del Cliente fiduciante dell’obbligo si segnalazione RW
(decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167)
EOS Servizi Fiduciari S.p.A. è controparte contrattuale
dell’intermediario finanziario estero od italiano
Le disposizioni di investimento, apporto e dismissioni sono conferite dal
Cliente fiduciante alla EOS Servizi Fiduciari S.p.A. e da questa
eseguite a proprio nome presso l’intermediario finanziario estero od
italiano
Le attività finanziarie o patrimoniali emerse ed intestate ad EOS Servizi
Fiduciari S.p.A. possono essere utilizzate quale collaterale per anticipi
e finanziamenti
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DL2
Mandato fiduciario CON intestazione
Conto
Offshore
€£¥ & $
Conto EOS
c/o ITA o Estero
26 %
Banca Estera
Mandato Fiduciario
Regime Risparmio
Amministrato
Cliente
Fiduciante
Banca Italiana
€£¥ & $
EOS Servizi
Fiduciari S.p.A.
€£¥ & $
Conto omnibus
26 %
€£¥ & $
Conto EOS
€£¥ & $
Amministrazione
Finanziaria
c/o ITA o Estero
__
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Mandato fiduciario SENZA intestazione
• Mandato Fiduciario con (??) «rappresentanza» avente ad oggetto attività
finanziarie, «corporate» e patrimoniali che prevede:
• intestazione delle stesse al Cliente fiduciante (il Cliente – titolare effettivo)
• “controllo” (tipicamente: sostituzione d’imposta e monitoraggio valutario), da parte di EOS
Servizi Fiduciari S.p.A.
• compimento di «singoli atti giuridici», secondo le istruzioni di volta in volta impartite dal
fiduciante, da parte di EOS Servizi Fiduciari S.p.A.
• Intervento coordinato di tre soggetti legati da una relazione contrattuale
unica (Fiduciaria, Fiduciante e Banca depositaria) ed una procura speciale
conferita dal fiduciante a favore della fiduciaria a valere sulla relazione
bancaria detenuta direttamente dal Cliente fiduciante
• “Controllo” delle attività finanziarie e patrimoniali significa “canalizzazione”
e “contabilizzazione” di tutti i flussi finanziari (disposizioni in ingresso ed
uscita di liquidità e titoli) da parte di EOS Servizi Fiduciari S.p.A. prima dei
definitivi addebiti ed accrediti dei flussi al Cliente fiduciante.
14
DL2
Mandato fiduciario SENZA intestazione
• Applicazione del regime fiscale «amministrato» ed al verificarsi di certe
•
•
•
•
•
condizioni «gestito»
Esenzione del Cliente fiduciante dell’obbligo si segnalazione RW (decretolegge 28 giugno 1990, n. 167)
Il Cliente fiduciante è controparte contrattuale dell’intermediario finanziario
estero od italiano
EOS Servizi Fiduciari S.p.A è procuratore a valere sulla relazione
dell’intermediario finanziario estero od italiano
Le disposizioni di investimento, apporto e dismissioni sono conferite dal
Cliente fiduciante all’intermediario finanziario estero od italiano
EOS servizi Fiduciari S.p.A. svolge attività di
•
•
•
•
verifica e controllo sotto il mero profilo contabile
Adempimento di ogni onere impositivo e di monitoraggio
aggiornamento della contabilità fiduciaria
adempimento della normativa «antiriciclaggio»
• Le attività finanziarie o patrimoniali emerse ed intestate al Cliente fiduciante
possono essere utilizzate quale collaterale per anticipi e finanziamenti
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DL2
Mandato fiduciario SENZA intestazione
Conto
Offshore
€£¥ & $
Conto EOS
A specchio
Conto Cliente
Banca Estera
26 %
Banca Estera
Cliente
Fiduciante
Mandato Fiduciario
Senza Intestazione
Regime Risparmio
Amministrato
Banca Italiana
€£¥ & $
€£¥ & $
EOS Servizi
Fiduciari S.p.A.
€£¥ & $
26 %
Conto omnibus
€£¥ & $
Amministrazione
Finanziaria
Conto EOS
c/o ITA o Estero
__
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Mandato fiduciario SENZA intestazione
Perchè è utile
• (Ri)trasferisce il rapporto formale con Cliente Fiduciante da EOS Servizi
Fiduciari S.p.A. al gestore patrimoniale
• Garantisce al Cliente un interlocutore professionale in tema d’investimenti e
chiarisce definitivamente i ruoli della Banca/Gestore Patrimoniale e di EOS
Servizi Fiduciari S.p.A., meramente amministrativi, contabili e fiscali
• Facilita l’operatività e dimezza il numero di “ordini” ed “istruzioni” (Cliente –
EOS – Banca)
• Permette al Cliente, alla Banca ed al Gestore Patrimoniale di operare su
una relazione nominativa “normale” senza codici mandato o sigle e
permette l’opzione “posta spedire”
• Permette la visione tramite e-banking
• Facilita la promozione dei servizi della Banca o del Gestore Patrimoniale
tramite un contatto diretto e costante con il Cliente fiduciante
Mandato fiduciario SENZA intestazione
Limitazioni
• Attivabile in modalità «automatizzata» sono con banca depositaria
appartenente al Gruppo BSI SA
• Tipologia di investimenti finanziari limitata a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gestioni patrimoniali (composte unicamente dai prodotti di cui sotto)
Azioni
Obbligazioni di tutti i tipi
Fondi, ETF, ECF
Derivati solo se quotati
Opzioni solo se quotate
Contratti a termine
Strutturati, certificati ovvero prodotti «complessi» solo previa verifica di compatibilità
Prestito titoli
• Non possibili:
•
•
•
•
•
•
Fiduciari (tipici sul mercato CH)
Opzioni e derivati OTC
Prelevamenti per cassa
Depositi per cassa
Carte di Credito
Domiciliazione fatture RAD
Autodichiarazione spontanea
EOS Servizi Fiduciari S.p.A. – Rimpatrio giuridico
Opzioni
Risparmio
Risparmio
Amministrato
Gestito
Dich.
RW
Sostituto
Mandato
d’imposta
di
E Banking
gestione
Nazionale
e/o estero
CON intestazione
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI non dispositivo
SENZA intestazione
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI non dispositivo
Dichiarativo
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI non qualificate
NO
SI qualificate
NO
SI non qualificate
NA
NA
...
...
...
Societario
...
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DL2
Autodichiarazione spontanea
Relazione di
Titolo
Gestione
Patrimoniale
domestica
Titolo
La qualità e l’efficienza del vostro istituto in una dimensione italiana
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DL2
Autodichiarazione spontanea
EOS Servizi Fiduciari SpA
CON
intestazione
Relazione presso qualsiasi intermediario italiano ed estero,
personalizzazione, consulenza, sevizi fiduciari integrati, NO obblighi
dichiarativi
SENZA
Titolo
intestazione
Relazione presso alcuni intermediari italiani ed esteri, efficienza, relazione
simile ante emersione, NO obblighi dichiarativi
Dichiarativo
Titolo
Relazione presso qualsiasi intermediario italiano e/o estero, compilazione
modello UNICO facilitata tramite dati (redditi di capitale, diversi, RW ed
IVAFE) ottenuti in forma tabellare chiara e facilmente utilizzabile
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DL2
Contatti
Uffici di Milano
Via Paleocapa, 5 – 20121 Milano – IT
Tel. +39 (0)2 6369621 – Fax +39 (0)2 29063197
Uffici di Genova
Via XX Settembre, 33 – 16121 Genova – IT
Tel. +39 (0)10 5531006 – Fax +39 (0)10 566166
e-mail: [email protected]
Web: www.eosfiduciaria.it
LA VOLUNTARY DISCLOSURE
SOLUZIONI PER L’EMERSIONE E IL RIENTRO DI CAPITALI
I controlli antiriciclaggio tra professionista e intermediario
Montecarlo, 24 marzo 2015
Antonella Masala
EOS Servizi Fiduciari SpA
Responsabile Antiriciclaggio
Premessa
Legge 15 dicembre 2014, n. 186 «Collaborazione volontaria per
l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero»
Comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
09/01/2015 «Legge 15 dicembre 2014, n. 189 (pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014) – Collaborazione volontaria per
l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero»
DL2
Comunicazione MEF
Sul presupposto di una piena ed effettiva collaborazione prestata dal
contribuente, la legge introduce:
- l’esclusione della punibilità penale per taluni reati
- riduce l’entità di alcune sanzioni pecuniarie amministrative
limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte, alle ritenute
e alle attività oggetto di collaborazione volontaria.
L’approvazione delle norme sulla collaborazione volontaria non ha alcun
impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal D.Lgs.
231/2007, che pone obblighi di collaborazione attiva strumentali alla
prevenzione dei fenomeni di circuitazione di capitali di provenienza illecita.
DL2
Comunicazione MEF
Anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che
beneficiano della speciale procedura disegnata dalla legge, resta
pertanto immutato l’obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica
della clientela, incluso:
-
l’obbligo di identificazione del titolare effettivo
-
l’applicazione di misure rafforzate, nel caso di elevato rischio di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ciò anche con riferimento alle
fattispecie di rimpatrio di capitali e beni detenuti in paesi individuati dal GAFI come ad
alto rischio e/o non cooperativi ovvero con lacune strategiche nei loro sistemi di
prevenzione e contrato del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
Del pari immutati restano gli obblighi di registrazione e di segnalazione
di eventuali operazioni sospette, secondo quanto previsto dal D.Lgs.
231/2007.
DL2
Adeguata verifica della clientela
Banca d’Italia, Provvedimento del 03/04/2013 recante «Disposizioni attuative in materia di adeguata
verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231»
Notizie/informazioni da acquisire sempre:
-
le finalità relative all’accensione del rapporto
le relazioni tra il cliente e gli esecutori
l’attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d’affari
Ulteriori informazioni da acquisire secondo l’approccio in base al rischio:
-
l’origine dei fondi utilizzati nel rapporto
la relazione tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto
le relazioni d’affari e i rapporti con altri destinatari
la situazione economica (fonti di reddito) e patrimoniale
la situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi
L’estensione delle verifiche, attraverso fonti attendibili e indipendenti, è effettuata in relazione al profilo
di rischio.
A titolo esemplificativo, possono essere acquisiti: bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e
dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, da intermediari o da altri soggetti.
DL2
Adeguata verifica della clientela
Impossibilità di effettuare l’adeguata verifica: l’obbligo di astensione
Quando gli intermediari non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata
verifica della clientela, non instaurano il rapporto continuativo ovvero non
eseguono l’operazione.
Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere o per
un’operazione in corso di realizzazione, essi pongono fine al rapporto o
all’esecuzione dell’operazione.
In tal caso, restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità
finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un
conto corrente bancario indicato dal cliente stesso.
Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla
controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di
rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
In ogni caso, gli intermediari valutano se inviare una segnalazione di operazione
sospetta.
28
DL2
Segnalazione di operazioni sospette
Obbligo di segnalazione
Quando i destinatari degli obblighi sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli
per sospettare che i fondi possano provenire di un’attività criminosa.
La segnalazione di operazioni sospette:
ƒ non richiede necessariamente la «conoscenza» di un determinato reato
ƒ è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti
ƒ rappresenta l’esito di una valutazione supportata da obiettive circostanze di
fatto
ƒ è fondata sulle competenze tecniche del segnalante
ƒ non costituisce violazione degli obblighi di segretezza e del segreto
professionale
29
DL2
Segnalazione di operazioni sospette
La collaborazione volontaria esclude la punibilità per alcuni reati, ma non elimina
l’origine illecita delle attività finanziarie regolarizzate.
Il destinatario degli obblighi antiriciclaggio deve valutare, anche dopo la
conclusione della procedura, l’eventuale attività criminosa (anche se non più
punibile) commessa dal soggetto che aderisce alla collaborazione volontaria,
tenendo conto:
ƒ del comportamento del cliente e di ogni altra circostanza disponibile
ƒ del profilo economico-finanziario del cliente
ƒ delle informazioni relative all’origine dei fondi, specie se interessano Paesi a
rischio
ƒ di eventuali elementi di sospetto relativi anche a reati diversi da quelli fiscali
30
DL2
Segnalazione di operazioni sospette
Il professionista deve valutare le operazioni connesse alla VD ai fini della
segnalazione di operazioni sospette?
ƒ
Nel corso dell’esame della posizione giuridica finalizzato
a valutare l’adesione alla procedura di collaborazione
volontaria, in assenza di conferimento dell’incarico
NO
Nello svolgimento dell’incarico per la procedura di
collaborazione volontaria
SI
ƒ Dopo la conclusione della procedura di collaborazione
volontaria, in caso di utilizzo dei proventi regolarizzati
SI
ƒ
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DL2
Segnalazione di operazioni sospette
Perché inviare la segnalazione alla UIF nei casi dovuti?
La segnalazione di operazioni sospette costituisce adempimento di un
obbligo di legge, non derogato (e non derogabile) dalla normativa sulla
collaborazione volontaria.
La segnalazione di operazioni sospette risponde a finalità di prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
32
DL2
Segnalazione di operazioni sospette
Effetti della segnalazione di operazioni sospette
Profili fiscali
La valutazione degli effetti fiscali è compiuta dall’Agenzia delle Entrate.
Profili penali
9 Le attività criminose commesse dal segnalato rimangono non punibili
se rientranti negli effetti previsti dalla legge 186/2014.
9 La valutazione degli effetti penali è comunque rimessa all’Autorità
giudiziaria, dopo la comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate.
Profili di prevenzione del riciclaggio
La segnalazione di operazioni sospette è utilizzata per finalità di analisi
operativa e strategica della UIF e per la collaborazione con le altre
FIU.
33
DL2